FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 123/AA del 30/09/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: ALBERGHINA – ASD ARMERINA

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1043 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Francesco Leandro ALBERGHINA e della società A.S.D. ARMERINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FRANCESCO LEANDRO ALBERGHINA, Presidente della ASD Armerina, in violazione degli artt. 4, comma I, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver tesserato un numero congruo di calciatori per la partecipazione al Campionato provinciale Under 15 e per avere utilizzato in posizione irregolare in quanto non tesserati, alla gara ASD ArmerinaTroina del 03/12/19, i calciatori ARANCIO Christian, PISANO Gregorio Filippo, FERKO Antojo, ROMANO Alessandro e ADAMO Alex;

 

A.S.D. ARMERINA, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante, Sig. Francesco Leandro ALBERGHINA, così come sopra descritti;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco Leandro ALBERGHINA in proprio e, nella qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. ARMERINA;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Francesco Leandro ALBERGHINA e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. ARMERINA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 SETTEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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