FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 141/AA del 02/11/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: FRANCESCHELLI – CASTEL DEL RIO

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1104 pfi 2019/2020 adottato nei confronti del Sig. Alessandro FRANCESCHELLI, e della società G.S. CASTEL DEL RIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ALESSANDRO FRANCESCHELLI, Presidente e legale rappresentanza della Società G.S. CASTEL DEL RIO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.39, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, e all’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F., per aver consentito o, comunque, non impedito al Sig. ALESSANDRINI Alan, all’epoca dei fatti persona priva dei necessari requisiti abilitativi previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, di svolgere, da novembre 2019 fino al febbraio 2020, l’attività di allenatore della squadra G.S. CASTEL DEL RIO, militante nel campionato di 2^ cat., Gir. M - Delegazione Provinciale di Ravenna LND/FIGC;

 

G.S. CASTEL DEL RIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’operato del proprio Presidente Sig. FRANCESCHELLI Alessandro, e per la condotta ascritta al proprio tesserato ALESSANDRINI Alan;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro FRANCESCHELLI  in proprio e, nella qualità di Legale Rappresentante, per conto della società G.S. CASTEL DEL RIO;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro FRANCESCHELLI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società G.S. CASTEL DEL RIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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