FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 166/AA del 19/11/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: CASTAGNOLI – ASD BARCA RENO

 

    • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 17 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Giò CASTAGNOLI e della società A.S.D. BARCA RENO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

GIÒ CASTAGNOLI, tesserato con la qualifica di allenatore giovani calciatori nella stagione sportiva 2019/2020 per la Società Felsina SSD a r.l. e in attesa della convalida di tesseramento per la società A.S.D. BARCA RENO nella stagione sportiva 2020/2021, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di  lealtà, correttezza e probità, avendo, nell’arco temporale maggio/giugno 2020, attraverso messaggi whatsapp, fatto opera di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati nella stagione 2019/2020 per la Società Felsina SSD a r.l., al fine di tesserarli per la società A.S.D. BARCA RENO nella stagione sportiva seguente;

 

A.S.D. BARCA RENO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse era espletata, dal Sig. CASTAGNOLI Giò, l’attività sopra contestata ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giò CASTAGNOLI, e dalla Sig.ra Angela Nascetti, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. BARCA RENO;
    • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
    • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
    • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica per il Sig. Giò CASTAGNOLI, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.S.D. BARCA RENO;

 

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.


Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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