FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 180/AA del 25/11/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: ACCIOLI – MEACCI – ASD CORTONA CAMUCIA CALCIO
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- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 33 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro ACCIOLI e Nario MEACCI e della società ASD CORTONA CAMUCIA CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:
ALESSANDRO ACCIOLI, Presidente della A.S.D. Cortona Camucia Calcio all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito e/o comunque non impedito al proprio Dirigente sig. Meacci Nario di contattare senza il preventivo nulla osta della Società di appartenenza, alcuni calciatori in costanza di vincolo di tesseramento nella s.s. 2019/2020 per la F.C. Tuscan Accademy A.S.D, allo scopo di convincerli a trasferirsi per la corrente s.s. 2020/2021 alla società A.S.D. CORTONA Camucia Calcio;
NARIO MEACCI, Direttore Sportivo della società A.S.D. CORTONA CAMUCIA CALCIO all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle disposizioni di cui all’art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver contattato senza il preventivo nulla osta della Società di appartenenza, alcuni calciatori in costanza di vincolo di tesseramento nella s.s. 2019/2020 per la F.C. Tuscan Accademy A.S.D, allo scopo di convincerli a trasferirsi per la corrente s.s. 2020/2021 alla società A.S.D. CORTONA Camucia Calcio;
A.S.D. CORTONA CAMUCIA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in conseguenza delle condotte ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante nonché al proprio tesserato sig. Meacci Nerio;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro ACCIOLI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S.D. CORTONA CAMUCIA CALCIO, e del Sig. Nario MEACCI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi uno (1) di inibizione per il Sig. Alessandro ACCIOLI, di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Nario MEACCI, e di €
400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. F.C. FEN A.S.D. CORTONA CAMUCIA CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
PUBBLICATO IN ROMA IL 25 NOVEMBRE 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina