FIGC – Segreteria Federale – 2020-2021 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 192/AA del 10/12/2020 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS formulata da: CORNACCHIA – PASCUCCI – SSDSRL NOVAUTO PRO ROMA CALCIO

 

  • Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 8 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Modesto CORNACCHIA e Fabrizio PASCUCCI, e della società SSDSRL NOVAUTO PRO ROMA CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MODESTO CORNACCHIA, allenatore di base cod. 48.830 - tesserato con la SSDRL Novauto Pro Roma Calcio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 37, comma 1, e art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto nella stagione sportiva 2019/2020, e precisamente nel mese di giugno 2020, attività di proselitismo o attività comunque collegata direttamente o indirettamente al trasferimento ed al collocamento di giovani calciatori tesserati con la ASD Tor Lupara 1968 verso la SSDRL Novauto Pro Roma Calcio, società presso la quale il Sig. Cornacchia era tesserato. Tale attività - come confermato in sede di audizione dallo stesso Cornacchia - è consistita nel contattare via whatsapp alcuni giovani calciatori appartenenti al Tor Lupara (Sig.ri Lavenia Nicolas, Casciano Daniele, Dominici Giordano e Simoni Amarildo) al fine di ottenere dagli stessi un futuro loro tesseramento con la SSDRL Novauto Pro Roma Calcio;

 

FABRIZIO PASCUCCI, presidente della SSDRL Novauto Pro Roma Calcio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Modesto Cornacchia di svolgere nella stagione sportiva 2019/2020, e precisamente nel mese di giugno 2020, attività di proselitismo o attività comunque collegata direttamente o indirettamente al trasferimento ed al collocamento di giovani calciatori tesserati con la ASD Tor Lupara 1968 verso la SSDRL Novauto Pro Roma Calcio, società di cui il Pascucci era presidente. Tale attività - come confermato in sede di audizione dallo stesso Cornacchia - è consistita nel contattare via whatsapp alcuni giovani calciatori appartenenti al Tor Lupara (Sig.ri Lavenia Nicolas, Casciano Daniele, Dominici Giordano e Simoni Amarildo) al fine di ottenere dagli stessi un futuro loro tesseramento con la SSDRL Novauto Pro Roma Calcio;

 

SSDSRL NOVAUTO PRO ROMA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i Sig.ri Modesto Cornacchia e Fabrizio Pascucci al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;


  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Modesto CORNACCHIA e dal Sig. Fabrizio PASCUCCI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDSRL NOVAUTO PRO ROMA CALCIO;
  • vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
  • vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Modesto CORNACCHIA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabrizio PASCUCCI, e di200,00 (duecento) di ammenda per la società SSDSRL NOVAUTO PRO ROMA CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

 

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 DICEMBRE 2020

 


IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli


IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

 
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