CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE TERZA CIVILE, Sentenza del 18/05/2016 n. 10140
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Presidente BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore SCRIMA ANTONIETTA
– OMISSIS –
SENTENZA
sul ricorso (…) proposto da:
(...), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 135 (STUDIO CBA), presso lo studio dell'avvocato PAOLO BERRUTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCA FERRARI giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrentecontro
(...) S.P.A. in amministrazione straordinaria in persona dei suoi Commissari Straordinari Prof.ri Avv.ti LUIGI FARENGA, LUCIO FRANCARIO e ATTILIO ZIMATORE elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SARTI 4, presso lo studio dell'avvocato BRUNO CAPPONI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
controricarrente -
avverso la sentenza n. 5721/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/11/2012, R.G.N. 9524/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l'Avvocato PAOLO BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2005 (...) S.p.a. in amministrazione straordinaria conveniva, dinanzi al Tribunale di Roma, (...) chiedendo, previo accertamento dell'inesistenza ovvero della simulazione assoluta o della nullità del contratto di finanziamento asseritamente gtipulato tra la (...) S.p.a. e il convenuto e la mancanza, quindi, di un titolo giustificativo dei pagamenti effettuati da (...) S.p.a. in favore del (...), la condanna di quest'ultimo a restituire, ex art. 2033 c.c., all'attrice la somma di euro 309.874,14, oltre interessi maturati dalla data della richiesta fino all'effettiva restituzione ed interessi anatocistici dalla data della domanda giudiziale.
La domanda proposta traeva origine dal versamento effettuato, alla fine del campionato di calcio 1999-2000, vinto dalla società (...), dalla società (...) S.p.a. in favore di quattordici giocatori della squadra, tra cui il convenuto, pari a complessive lire 8.400.000.000, "su disposizione, per ordine e per conto di (...)a S.p.a." senza alcuna causa dal momento che, ad avviso dell'attrice, nessun rapporto obbligatorio legava la (...) S.p.a. ai calciatori della Lazio.
Assumeva l'attrice che, nel tentativo di conferire giustificazione al pagamento, la (...)a S.p.a., facente parte del gruppo (...), aveva documentato un inesistente contratto di finanziamento con i predetti giocatori ma in realtà il risultato pratico conseguito mediante la falsa rappresentazione di tali contratti di finanziamento era quello di provvedere, con impiego di risorse finanziarie di (...) S.p.a., società estranea alle vicende relative al campionato di calcio, al pagamento dei cosiddetti premi scudetto dovuti dalla Società (...) ai propri giocatori.
Ad avviso dell'attrice, non essendo mai stato stipulato un contratto di finanziamento, nessuna posizione debitoria era sorta in capo a (...)a nei confronti dei calciatori e, quindi, nessun titolo giustificava il pagamento effettuato da (...) S.p.a..
Il convenuto si costituiva contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12 dicembre 2007, rigettava la domanda e condannava l'attrice alle spese di lite, sul presupposto che non fosse ragionevole pensare che gli amministratori della (...) non sapessero che i versamenti effettuati in favore dei calciatori della (...) costituissero in realtà il pagamento dei premi scudetto che questa si era impegnata a pagare, ricostruendo così la vicenda in termini di adempimento dell'obbligo del terzo.
Avverso tale decisione (...) S.p.a proponeva appello, cui resisteva il (...).
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15 novembre 2012, accoglieva il gravame e, per l'effetto, condannava l'appellato alla restituzione dell'importo di euro 309.874,14, oltre interessi legali e alle spese di quel grado.
Riteneva la Corte di merito che, non essendo stato stipulato alcun contratto di finanziamento con la (...)a S.p.a., mancava qualsiasi titolo che giustificasse il pagamento effettuato dalla (...) S.p.a. in favore dell'appellato e rilevava che, in ogni caso, la "(...), soggetto comunque estraneo alla obbligata al pagamento, (...) ed alla S.p.a. (...)a," aveva corrisposto le somme in questione "su istruzione di quest'ultima società e quindi non spontaneamente per adempiere ad un obbligo di un terzo che peraltro non era nemmeno la società che aveva impartito l'ordine di pagamento".
Avverso la sentenza della Corte di merito (...) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Ha resistito con controricorso (...) S.p.a. in amministrazione straordinaria.
Sia il ricorrente che la controricorrente hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo del ricorso si lamenta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1180 c.c. in relazione all'art. 360 a 3 c.p.c..
Omessa, apparente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 n. 5 c. p. c.".
Sostiene il ricorrente che la Corte di merito, "sulla scorta di una motivazione contraddittoriamente solo apparente" avrebbe affermato il diritto di (...) alla ripetizione dell'indebito, isolando l'elemento dell'attribuzione patrimoniale operata in favore del ricorrente da parte di un soggetto terzo rispetto alle parti del rapporto obbligatorio dal contesto nel quale si inseriva, operando così "un'analisi del tutto parziale e fuorviante della struttura giuridica dell'operazione".
Assume il ricorrente che l'impianto motivazionale della sentenza impugnata si baserebbe "su di un assioma indimostrato" e risentirebbe "del vizio logico dipendente dal mancato inquadramento giuridico dei fatti e dall'omessa valutazione degli elementi eziologicamente
costitutivi delle domande azionate in giudizio, il cui scrutinio" sarebbe "risultato assolutamente sommario ed impreciso" e lamenta che "l'apparente e contraddittoria sintesi delle ragioni di fatto e di diritto poste dal Giudice a quo a base della propria statuizione" impedirebbe "di comprendere l'iter argomentativo seguito dalla Corte di appello, nonché la specifica giustificazione in ordine all'accertamento delle circostanze rilevanti, l'interpretazione ed applicazione dei principi e delle norme sulla base di canoni oggettivi, razionali ed imparziali".
In particolare deduce il ricorrente che la Corte di merito si sarebbe limitata a dare per pacifica e non controversa la simulazione del contratto di finanziamento tra la (...)a e i giocatori, omettendo di chiarire perché, se tale contratto sia stato simulato, debba riconoscersi una valenza ultrattiva ad istruzioni di pagamento asseritamente impartite da (...)a a (...), atteso che le stesse potrebbero trovare fonte e titolo solo nell'ambito del contratto di finanziamento, in quanto meri atti di esecuzione dello stesso.
Ad avviso del ricorrente, il pagamento effettuato da (...) dovrebbe ritenersi, per l'assenza di un vincolo contrattuale tra Gino Holding e i giocatori e per la ricorrenza di indici rivelatori, a suo avviso "esattamente inquadrati dal Tribunale" (interessenza tra le società, coincidenza di amministratori ed appartenenza al medesimo gruppo), satisfattivo dell'obbligo del terzo (S.S. (...)), sicché il pagamento effettuato da (...) in favore del (...)integrerebbe l'adempimento spontaneo dell'obbligo del terzo di cui all'art. 1180 c.c.. 1.1. Il motivo non può trovare accoglimento.
1.2. Anzitutto va evidenziato che in relazione ai vizi motivazionali prospettati il motivo è inammissibile.
Ed invero questa Corte ha affermato che, nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., introdotto dal di. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134 — applicabile ratione tetriporis al caso di specie, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data 15 novembre 2012, — non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopavviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, a 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" — e nella specie all'esame tale anomalia non sussiste —, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.
1.3. Il motivo non è fondato neppure sotto il profilo della lamenta violazione di legge, violazione che, nella specie, non ricorre.
Ed invero, con accertamento in fatto, che non può, in questa sede di legittimità essere rimesso in discussione, la Corte di merito ha acclarato che:
1) (...) S.p.a. era soggetto estraneo sia alla S.S. (...) (obbligata al pagamento dei premi scudetto) sia alla (...)a S.p.a. (società che aveva impartito l'ordine di pagamento);
2) Gino Holding S.p.a. aveva corrisposto le somme in questione non spontaneamente ma in base ad istruzioni della (...)a S.p.a.;
3) il pagamento era stato eseguito sulla base di un contratto di finanziamento intercorso tra (...) e i calciatori tra cui l'attuale ricorrente (e, quindi, non a titolo di premio scudetto); 4) il terzo asseritamente obbligato al pagamento del premio scudetto (S.S. (...)) neppure coincideva con il soggetto che aveva emesso l'ordine di pagamento ((...)a S.p.a.); 5) il predetto contatto di finanziamento non era mai stato in realtà stipulato, sicché mancava il
titolo giustificativo del pagamento eseguito da (...) S.p.a. su ordine di (...)a S.p.a. all'attuale ricorrente.
Si evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, per la configurabilità dell'adempimento del terzo di cui all'art. 1180 c.c., occorre che l'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo sia spontaneo (Cass., sez. un., 29/04/2009, n. 9946; Cass. 17 febbraio 2011, n. 3916; Cass. 20 ottobre 1994, n. 8558, in motivazione; Cass. 7 luglio 1980, n. 4340).
Alla luce dei sopra riportati accertamenti di fatto e in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità appena richiamata, correttamente la Corte di merito ha sostanzialmente escluso che nella fattispecie all'esame si sia in presenza di un adempimento dell'obbligo del terzo così come disciplinato dall'art 1180 c.c., in difetto, in particolare, della spontaneità del pagamento eseguito da (...), stante l'ordine di pagamento della (...)a S.p.a, e ha, altresì, accertato la mancanza di causa dell'operato pagamento, non essendo mai stato stipulato il contratto di finanziamento tra la Centro finanziaria S.p.a. e i calciatori, con conseguente non sussistenza del relativo debito e ripetibilità, quindi (v. Cass. 10 marzo 1995, n. 2814), di quanto indebitamente percepito, oltre gli interessi.
Da quanto sopra evidenziato resta assorbito l'esame di ogni altra questione prospettata dalle parti.
2. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'arti, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'arti, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Sui rema di Cassazione, il 10 dicembre 2015.