T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 2563/2003
Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO,
Sez. III-ter
composto da
dr. Francesco Corsaro Presidente
dr. Umberto Realfonzo Consigliere-rel.
dr.Silvestro Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. (…). proposto da OMISSIS S.p.A. in persona del legale rappresentante, OMISSIS S.p.A in persona del legale rappresentante, OMISSIS S.p.A., in persona del legale rappresentante, riunite nel Comitato Fomitori Tennis, rappresentati e difesi dall'Avv. Tommaso Longo e dall'Avv. Gian Paolo Manno ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio del primo v. Germanico n. 146 ;
c o n t ro
la FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS, in persona del Presidente Federale p.t. costituitosi in giudizio a mezzo dell'Avv. Guido Valori e dall’Avv. Guido Martinelli;
per l'annullamento
-- dell'atto con il quale era stato eletto il Consiglio Federale, di ogni atto logicamente connesso e consequenziale;
-- di tutti gli atti successivamente emanati dalla Federazione Italiana Tennis;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 30 gennaio 2003 il Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi l’avv. Manno e l’avv. Valori.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente gravame le società ricorrenti deducono la illegittimità dell’elezione del Consigliere Federale, e vice Presidente, OMISSIS, perchè carente dei requisiti di eleggibilità previsti dall'art. 52 lett. f) dello Statuto Federale e di conseguenza, chiedono l’annullamento per illegittimità derivata, anche di tutte le successive delibere adottate dal Consiglio Federale, tra cui in particolare di quelli di indizione di una "gara" per l'attribuzione del “titolo di fornitore ufficiale” a tutte le aziende produttrici.
L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha rilevato il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità, e nel merito l’infondatezza del gravame.
Chiamata alla Camera di consiglio del 16 gennaio 2003 per la discussione dell’istanza di sospensione cautelare del provvedimento, la causa è stata rinviata alla Camera di Consiglio del 30.1.2003 per essere decisa dal Collegio in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 quarto comma della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come mod ed int. dalla Legge 21 luglio 2000 n. 205).
2. In linea pregiudiziale il Collegio non ritiene fondati i dubbi sulla giurisdizione di questo TAR in ordine alla presente controversia, prospettati in relazione alla natura di diritto privato assunta dalle Federazioni Sportive affiliate al CONI (ivi compresa la FIP) a seguito del D.lgs. n. 242/1999. Come notato più volte dalla Sezione, la predetta riforma non ha portato alcuna reale modifica rispetto al passato (cfr. anche Consiglio Stato sez. VI, 16 settembre 1998, n. 1257) relativamente alla loro natura di organismi di diritto pubblico.
3. Il ricorso è manifestamente inammissibile.
In primo luogo appare tardivamente proposto, perchè notificato il 13 dicembre 2002, vale a dire ben oltre i sessanta giorni dalla effettiva conoscenza del procedimento di elezione del Consiglio Federale. Come emerge dalla stessa ricostruzione delle ricorrenti, la pretesa situazione di incompatibilità era infatti conosciuta fin dal 24.04.2001, data nella quale le stesse avevano stipulato un contratto di fornitura di palline con la F.I.T. che era rappresentata proprio dal componente del Consiglio Federale del quale qui denunciano la assunta ineleggibilità.
Anche a prescindere dal profilo che precede, esattamente la FIT ha eccepito poi la totale carenza di interesse processuale delle ricorrenti -- il cui rapporto con la F.I.T. aveva comunque la scadenza del 31.12.2002 -- ad impugnare l’indizione di una gara relativa ad un periodo successivo alla vigenza del loro contratto.
Infine, mette conto rilevare che alcune ricorrenti (la OMISSIS S.p.A. e la OMISSIS S.p.A.) avevano comunque prestato acquiescenza al provvedimento di nomina del Consiglio Federale, per aver sottoscritto, in data 02.10.2002, con la FIT due nuovi e distinti contratti di sponsorizzazione sempre per la fornitura di materiale.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese possono tuttavia essere compensate.
P. Q. .M.
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. III^-ter :
1) dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe.
2) Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez.III^-ter, in Roma, nella Camera di Consiglio del 30.1.2003.