T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 1072/2013

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (…), integrato da motivi aggiunti, proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Diego Campugiani e Luca Viola, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, situato in Roma, Vicolo Orbitelli n. 31;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Questura di Roma, in persona del Questore p.t.;

per l'annullamento,

previa sospensione,

- quanto al ricorso introduttivo:

del provvedimento n. 2008000194 dell'11 aprile 2008 (notificato solo in data 2 marzo 2009), con il quale la Questura di Roma ha vietato a Conti Emanuele di "accedere a tutte le competizioni sportive (professionali e/o amichevoli) che le squadre "OMISSIS" e "OMISSIS " nonchè la "Nazionale Italiana" disputeranno in ogni impianto sportivo del territorio nazionale ed internazionale, per un periodo di cinque anni dalla data di notifica del presente provvedimento" e ha disposto che il divieto di accesso venisse esteso "per lo stesso arco temporale, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei, autogrill e in tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime, in particolare, in Roma, per lo Stadio Olimpico: Piazza Mancini, Piazza del Foro Italico, Piazzale di Ponte Milvio, Piazza Maresciallo Giardino; Piazza De Bosis, Piazzale della Farnesina; Viale dei Gladiatori, Viale delle Olimpiadi; Largo Ferrari IV; per lo Stadio Flaminio: Via Dorando Pietri, Piazzale Ankara, Viale Tiziano, posteggi auto Stadio Flaminio, Corso Francia, altezza di Via Dorando Pietri, via De Coubertin”, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto, conseguente e consequenziale;

- quanto ai motivi aggiunti:

del provvedimento datato 11 maggio 2009 e notificato il successivo 13 maggio 2009, nella parte in cui la Questura di Roma, esaminata l’istanza di riesame presentata dal ricorrente in data 8 maggio 2009, ha disposto la modifica del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo:

a) vietando a OMISSISdi accedere a tutte le competizioni calcistiche, professionali e/o amichevoli che si terranno in ogni impianto della Provincia di Roma per la durata di anni 5;

b) e confermando il provvedimento nella restante parte non soggetta a modifiche, in tal modo rinviando al provvedimento dell’11 aprile 2008 nella parte in cui dispone l’estensione del divieto di accesso “per lo stesso arco temporale, alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei, autogrill e in tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime, in particolare, in Roma, per lo Stadio Olimpico: Piazza Mancini, Piazza del Foro Italico, Piazzale di Ponte Milvio, Piazza Maresciallo Giardino; Piazza De Bosis, Piazzale della Farnesina; Viale dei Gladiatori, Viale delle Olimpiadi; Largo Ferrari IV; per lo Stadio Flaminio: Via Dorando Pietri, Piazzale Ankara, Viale Tiziano, posteggi auto Stadio Flaminio, Corso Francia, altezza di Via Dorando Pietri, via De Coubertin”;

e di ogni altro atto connesso, presupposto, conseguente e consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2012 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 30 aprile 2009 e depositato il successivo 18 maggio 2009, il ricorrente impugna il provvedimento, adottato in data 11 aprile 2008 ma notificato il successivo 2 marzo 2009, con cui la Questura di Roma gli ha vietato l’accesso alle competizioni calcistiche “che le squadre OMISSIS, OMISSIS nonché la Nazionale Italiana disputeranno in ogni impianto sportivo del territorio nazionale ed internazionale, per un periodo di cinque anni dalla data di notifica del presente provvedimento”, estendendo il suddetto divieto “alle stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei, autogrill e in tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla competizioni”, con specifiche indicazioni per quanto attiene le aree di Roma limitrofe allo stadio Olimpico ed allo stadio Flaminio.

In particolare, il ricorrente espone quanto segue:

- in passato la Questura di Roma ha già adottato nei suoi confronti ordinanze del medesimo genere (precisamente, in date 7 dicembre 2007 e 11 dicembre 2007), “tutte annullate, non convalidate o, comunque, sottoposte a provvedimenti di sospensione cautelare”;

- nonostante ciò, in data 11 aprile 2008 la Questura di Roma si determinava nuovamente ad emanare un provvedimento di DASPO, adducendo l’emissione a suo carico di un’ordinanza di misura di custodia cautelare in carcere in data 22 febbraio 2008 e la sua “partecipazione, coordinazione, attuazione e copertura, ad aggressioni a danni di altri giovani della cosiddetta sinistra antagonista appartenenti a tifoserie calcistiche rivali” nel corso degli “scontri dell’11 novembre 2007”;

- in netta contrapposizione con la situazione di urgenza rappresentata nel provvedimento, l’Amministrazione procedeva alla notifica del provvedimento di cui sopra ben undici mesi dopo (e, precisamente, il 2 marzo 2009, ossia lo stesso giorno in cui il Tribunale ordinario di Roma gli concedeva la misura dell’obbligo di dimora, in sostituzione degli arresti domiciliari).

Avverso tale provvedimento il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di impugnativa:

1. PRIMO MOTIVO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO ED OMESSA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI IN FATTO ED IN DIRITTO. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE. MECCESSO DI POTERE PER ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO IN QUANTO NON ATTUALE E COMUNQUE COEVA AL MOMENTO DI APPLICAZIONE DEI DIVIETI. I presupposti di fatto posti a fondamento del provvedimento impugnato – e, in particolare, le intercettazioni telefoniche, il coordinamento, l’attuazione e la copertura con riferimento ad aggressioni a danno di altri giovani - sono infondati o, quantomeno, superati dalle decisioni dell’autorità giudiziaria competente. Ciò è sufficiente a dimostrare carenza di istruttoria. Essendo incontestabile che, se l’adozione del provvedimento fosse stata in linea con i tempi di notificazione dello stesso, la Questura non avrebbe potuto imporre divieti tanto stringenti, “la violazione del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione è evidente”. Non si comprende, poi, perché l’Amministrazione abbia adottato un provvedimento di urgenza di tal genere quando il ricorrente era agli arresti domiciliari. A tale constatazione non si può replicare che proprio per questo la notificazione è avvenuta al venir meno di tali restrizioni perché vorrebbe dire adottare un provvedimento “ora per allora”.

2. SECONDO MOTIVO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 1, DELLA LEGGE 401/89 E SS.MM.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 13, COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E PER IRRAGIONEVOLEZZA, INDETERMINATEZZA E CONTRADDITTORIATA’. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 13 DELLA COSTITUZIONE, in quanto il provvedimento impugnato “si manifesta … privo della prescritta specificazione delle manifestazioni sportive a cui non deve accedere il Sig. OMISSIS e, conseguenza ben più grave, della individuazione di quali siano i luoghi interessati dalla sosta, dal transito, dal trasporto di coloro che partecipano alle manifestazioni”. In definitiva, il provvedimento impone limitazioni generiche e sproporzionate, in contrasto con l’art. 6 di cui sopra e le norme costituzionali, privando il ricorrente anche della possibilità di recarsi al lavoro.

Con atto depositato in data 28 maggio 2009 si è costituito il Ministero dell’Interno.

2. Con motivi aggiunti notificati in data 3 maggio 2009 e depositati il successivo 3 giugno 2009 il ricorrente impugna il provvedimento con cui, in data 11 maggio 2009, la Questura di Roma – in esito all’istanza di riesame presentata dal predetto – ha modificato il provvedimento in precedenza adottato nel senso di vietare l’accesso “a tutte le competizioni calcistiche, professionali e/o amichevoli che si terranno in ogni impianto della Provincia di Roma” e di prevedere la possibilità di essere autorizzato dall’autorità di P.S. ad indicare il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa “come quello ove dovrà essere reperibile durante lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche”, mentre lo ha confermato per le rimanenti parti.

Ai fini dell’annullamento il ricorrente – dopo essersi lamentato che le nuove misure “si palesano addirittura più irragionevoli” di quelle disposte in precedenza – deduce i seguenti motivi di impugnativa:

3. TERZO MOTIVO (AGGIUNTO). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 1, DELLA LEGGE 401/89 E SS.MM.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 13 COMMA 2 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E PER IRRAGIONEVOLEZZA, INDETERMINATEZZA E CONTRADDITTORIETA’. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 13 DELLA COSTITUZIONE. Anche tale provvedimento è privo dell’indicazione specifica delle manifestazioni sportive a cui non deve accedere il ricorrente e, dunque, impone limitazioni generiche e sproporzionate, atte ad inibire lo svolgimento da parte dello stesso della propria attività lavorativa. Non si comprende poi perché l’Amministrazione ha provveduto a limitare gli obblighi di presentazioni in commissariato ad anni tre ed alle sole partite della SS Lazio ma, per l’altro, ha esteso il divieto di accesso a tutte le manifestazioni calcistiche.

3. Con ordinanza n. 2803 del 19 giugno 2009 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare relativa al provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo ed accolto la stessa istanza con riferimento al provvedimento impugnato con i motivi aggiunti nella parte in cui ha esteso il divieto di accesso a tutte le competizioni calcistiche professionali ed amichevoli in ogni impianto della Provincia di Roma.

4. In data 13 novembre 2012 il Ministero dell’Interno ha prodotto documenti, tra cui una relazione caratterizzata – in sintesi – dal seguente contenuto: - il provvedimento impugnato trae origine da una serie di episodi violenti compiuti a Roma nel secondo semestre del 2007, tutti da attribuire ad organizzazioni di estrema destra; - tra gli episodi di maggior spessore spicca quello risalente all’11 novembre 2007, nel corso del quale si verificò la morte del tifoso laziale Gabriele Sandri a causa di un colpo di pistola esploso da un appartenente alla Polizia di Stato; - tale morte suscitò reazioni violente, in particolare a Roma, in cui culminavano disordini “che avevano inizio lo stesso giorno” “con attacchi a caserme, infrastrutture, mezzi e personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri”; - da tali disordini prendeva avvio una serie di indagini, effettuate con intercettazioni telefoniche, le quali rilevavano la partecipazione agli atti di violenza, tra gli altri, del ricorrente, sottoposto per iniziativa del P.M. a misure cautelari per concorso in numerose ipotesi di reato; - i rilievi del P.M. trovavano condivisione da parte del GIP che in data 22 febbraio 2008 emetteva a carico del ricorrente ordinanza di custodia cautelare in carcere, confermata dal Tribunale del Riesame di Roma il 13 marzo 2008; - il ricorrente risultava, altresì, destinatario, per i medesimi capi di imputazione, dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il proc. pen. n. 51246/07, in quanto ritratto “nel gruppo di individui che si apprestava a dare l’assalto alla caserma di via Guido Reni”; - il nome del ricorrente emergeva, poi, nel corso dell’interrogatorio di altro coindagato; - il Tribunale annullava tale ordinanza perché il ricorrente veniva ritratto “in un atteggiamento non dinamico… bensì statico”; - in definitiva, il ricorrente è risultato coinvolto nella commissione di numerosi reati, anche di particolare gravità sotto il profilo del pericolo per l’ordine pubblico, come la devastazione, dando dimostrazione di un comportamento violento ed antisociale coinvolgente anche l’area estrema del tifo calcistico; - per tale motivo è stato adottato il provvedimento DASPO dell’11 aprile 2008, la cui notifica è avvenuta con ritardo soltanto perché la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza risultava già garantita dal mantenimento dello stato detentivo del ricorrente; - per quanto attiene all’indicazione dei luoghi, gli stessi sono precipuamente indicati “per quanto attiene agli stadi della Provincia di Roma”; - non vi è privazione integrale della libertà personale, tenuto conto del decreto modificato l’11 maggio 2009.

Con memoria depositata in data 16 novembre 2012 il ricorrente ha sostanzialmente reiterato le censure formulate.

5. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso introduttivo del presente giudizio, con cui il sig. Conti impugna il provvedimento n. 2008000194 dell’11 aprile 2008, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La disamina dell’evolversi della vicenda in esame rivela, infatti, che l’Amministrazione – a seguito di apposita istanza di riesame del ricorrente – si è totalmente rideterminata in ordine alla posizione dell’interessato, procedendo a nuove ed ulteriori valutazioni, poi sfociate in una diversa decisione che – ancorché riproponente, in parte, previsioni di quella in precedenza adottata – ben si presta a sostituire quest’ultima.

E’, pertanto, evidente che il nuovo provvedimento – oggetto di impugnativa con i motivi aggiunti – ha comportato il venir meno dell’interesse del ricorrente alla definizione della questione proposta con l’atto introduttivo del presente giudizio perché l’interesse si è ormai trasferito alla nuova pronuncia adottata in esito all’istanza di riesame.

Tali affermazioni trovano – del resto – riscontro anche nella memoria del ricorrente prodotta il 16 novembre 2012, laddove l’espressione secondo cui “in seguito alla proposizione della istanza di riesame presentata alla Questura di Roma…….., quest’ultima aveva provveduto a modificare nella sua interezza il provvedimento DASPO impugnato” dimostra il pieno riconoscimento della nuova attività valutativa espletata dall’Amministrazione ma anche della valenza esclusiva – ai fini della regolamentazione degli interessi sottesi delle parti – del provvedimento sopravvenuto.

In ragioni di tali considerazioni, il ricorso introduttivo del presente giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. I motivi aggiunti – proposti per l’annullamento del provvedimento adottato dalla Questura di Roma in data 11 maggio 2011 - sono fondati.

2.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta la manifesta carenza della “prescritta specificazione delle manifestazioni sportive a cui non deve accedere…… e, conseguenza ben più grave, della individuazione di quali siano i luoghi interessati dalla sosta, dal transito, dal trasporto di coloro che partecipano alle manifestazioni specificate” e, dunque, denuncia la genericità e sproporzione delle limitazioni imposte.

Tale censura merita di essere condivisa.

2.2. Per quanto attiene al divieto di “accedere a tutte le competizioni calcistiche, professionali e/ amichevoli che si terranno in ogni impianto della Provincia di Roma”, è da rilevare, infatti, che le competizioni dallo stesso interessate non risultano determinabili in modo certo sulla base di precisi elementi di identificazione indicati nel provvedimento, come i calendari ufficiali e pubblicizzati, i quali non sono affatto richiamati (cfr., tra le altre, sent. 3 maggio 2011, n. 3774).

In definitiva, non risulta prefissato dall’Amministrazione un criterio certo ed univoco per individuare preventivamente le manifestazioni sportive oggetto del divieto e, pertanto, sussistono la genericità e l’indeterminatezza denunciate, chiaramente inaccettabili in quanto estremamente limitative della libertà di circolazione del ricorrente, costituzionalmente riconosciuta e garantita.

2.3. In relazione all’estensione del divieto, appare opportuno ricordare che, ai sensi del citato art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989, il divieto disposto dal questore deve riguardare luoghi “interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano alle manifestazioni medesime” “specificamente indicati”.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, la necessità di indicare specificamente i luoghi ai quali si estende il divieto (diversi dagli impianti sportivi e coincidenti con quelli interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di persone che partecipano od assistono alle competizioni) risponde, dunque, ad un ben preciso obbligo di legge, la cui imposizione è ispirata da esigenze di conciliazione con la libertà di circolazione, costituzionalmente riconosciuta (art. 16), ma anche di garanzia della stessa esigibilità del comando (cfr., tra le altre, TAR Campania, Napoli, Sez. V, 13 settembre 2010, n. 17403; TAR Toscana, Firenze, Sez. II, 19 maggio 2010, n. 1527; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 16 giugno 2009, n. 4022).

Nel caso di specie, tale obbligo risulta violato, tenuto conto della genericità che caratterizza l’individuazione dei luoghi interessati dall’estensione divieto, la quale – con l’unica eccezione dei riferimenti allo stadio Olimpico ed allo stadio Flaminio - è palesemente inidonea a delimitare in modo adeguatamente preciso i limiti spaziali del divieto stesso, con conseguente illegittimità della relativa prescrizione provvedimentale.

3. In conclusione:

- il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

- i motivi aggiunti vanno accolti.

Tenuto conto delle peculiarità del caso, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3959/2009, come in epigrafe proposto:

- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;

- accoglie i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento datato 11 maggio 2009 nei termini richiesti dal ricorrente, ossia “nella parte in cui” gli vieta l’accesso “a tutte le competizioni calcistiche, professionali e/ amichevoli che si terranno in ogni impianto della Provincia di Roma per la durata di anni 5” e conferma il provvedimento adottato in precedenza – e precisamente in data 11 aprile 2008 - nella parte in cui quest’ultimo disponeva l’estensione del divieto di accesso;

- compensa tra le parti le spese di giudizio;

- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 18 dicembre 2012 ed 8 gennaio 2013 con l'intervento dei Magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 30/01/2013

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