T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 2293/2013

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale (…), proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avv. Stefano Curcio e Tommaso Perpetua, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Francesco Mangazzo in Roma, via Alessandro III, 6

contro

Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, la Questura della Provincia di Frosinone, in persona del Questore pro tempore, entrambi costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi studi in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- dell’ordinanza del Questore della Provincia di Frosinone determina direttoriale del 6.11.2012, con il quale è stato disposto nei confronti del ricorrente “il divieto di accesso per anni tre ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive delle squadre di calcio che militano nel campionato nazionale della categoria lega Pro 1^ Divisione, ove milita altresì la OMISSIS; a tutte le manifestazioni sportive, che si terranno nello stesso periodo, cui partecipano le squadre di calcio che militano nel campionato nazionale di serie A, B, Lega Pro 2^ divisione, D, Eccellenza, Promozione, nonché quelle che si svolgeranno nello stesso periodo nello stadio comunale S. Francesco di Nocera Inferiore (SA). Inoltre il divieto interesserà i luoghi riservati alla sosta, al transito, al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime e nello specifico nel territorio del comune di Nocera Inferiore, Viale S. Francesco”;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento del 4.10.2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;

Rilevato che con il ricorso in esame si impugna il provvedimento interdittivo, adottato nei confronti del ricorrente dal Questore della Provincia di Frosinone, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, per aver lo stesso pronunciato frasi offensive ed oltraggiose nei confronti delle Forze dell’ordine, in occasione di una partita di calcio di lega Pro 1^ Divisione, e per aver esibito ragliando e tessera del tifoso di un suo amico, dando false generalità;

Considerato:

che il divieto di accesso ad una serie di manifestazioni sportive, qual è quello in esame, costituendo una limitazione alla libertà di circolazione, deve trovare fondamento in una specifica disposizione di natura primaria, nel senso che la condotta, che costituisce indice di pericolosità, deve rinvenirsi in almeno una delle ipotesi enucleate in tale norma, rappresentata proprio dal citato art. 6 della legge n. 401/1989;

che le condotte tenute dal ricorrente e che in concreto hanno determinato l’irrogazione dell’esaminata misura interdittiva non rientrano in alcuno dei reati ivi richiamati, né si configurano come episodi di violenza su persone o cose o di incitamento, inneggiamento o induzione alla violenza, pure ivi considerati rilevanti indici di pericolosità;

che, pertanto, dette condotte, pur dovendo essere esaminate nell’ambito del procedimento penale azionato, non possono assumere rilevanza ai fini dell’adozione del divieto in parola;

Ritenuto:

che in conclusione il provvedimento impugnato è inficiato da violazione dell’art. 6 della legge n. 409/1989 ed è, perciò, illegittimo ed il ricorso è infondato e deve essere rigettato, potendosi assorbire i motivi di doglianza che non hanno costituito precipuo oggetto della presente disamina;

che, in considerazione della peculiarità della questione disaminata, si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese, dei diritti e degli onorari di difesa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione I Ter - definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013, con l’intervento dei Magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

        Il 04/03/2013

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