T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 8607/ 2014
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale (…), proposto dai sig.ri OMISSIS e OMISSIS, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Buonanno e Giuseppe Passaniti, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Passaniti in Roma, Viale Regina Margherita, 93;
contro
il Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall'avv. Michel Martone, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Michel Martone in Roma, via della Conciliazione, 44; la Fip - Federazione Italiana Pallacanestro, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro, con domicilio eletto presso l’avv. Guido Valori in Roma, viale delle Milizie, 106; Alta Corte di Giustizia presso il Coni, non costituita in giudizio;
nei confronti di
OMISSIS e OMISSIS, entrambi non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
delle decisioni nn. 12/2014 (prot. n. 00132) e 13/2014 (prot. n. 00133), del 02.05.2014, adottate dall'Alta Corte di Giustizia sportiva presso il Coni, recanti rigetto dei ricorsi presentati dai ricorrenti volti ad ottenere l'esecuzione delle decisioni nn. 1/2013 e 34/2013 della medesima Alta Corte di Giustizia Sportiva. Risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Fip - Federazione Italiana Pallacanestro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2014 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa, che hanno aderito a tale proposta;
Considerato che è possibile definire nel merito la causa durante il periodo di sospensione feriale, e ciò in quanto l’art. 54, comma 3, c.p.a. sottrae al regime di sospensione feriale il procedimento cautelare complessivamente inteso, nel quale deve ricomprendersi anche il procedimento di decisione in forma semplificata del ricorso giurisdizionale (Tar Lazio, sez. III quater, 4 agosto 2011, n. 6990; Tar Piemonte, sez. I, 6 settembre 2001, n. 1671);
Considerato che con il ricorso in esame i sig.ri OMISSIS e OMISSIS hanno impugnato le decisioni nn. 12 e 13 del 2 maggio 2014 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni (d’ora in poi, Alta Corte), che avevano respinto i ricorsi, rispettivamente del sig. OMISSIS e del sig. OMISSIS, volti ad ottenere l’esecuzione delle decisioni nn. 1 e 34 del 2013 della stessa Alta Corte, con le quali erano stati accolti i gravami proposti, il primo avverso la decisione negativa della Corte Federale - resa sul ricorso proposto avverso l’esclusione dalle liste di arbitri impiegabili nella stagione sportiva di Pallacanestro 2011/2012 – ed il secondo per ottenere l’esatta esecuzione, da parte della Federazione Italiana Pallacanestro (Fip), della decisione n. 1 del 2013;
Considerato che nella camera di consiglio del 4 agosto 2014 il sig. OMISSIS ha rinunciato al ricorso;
Ritenuto – in adesione ad un orientamento consolidato del giudice amministrativo (Cons. St., sez. VI, 17 aprile 2009, n. 2333; Tar Lazio, sez. III ter, 5 novembre 2007, n. 10911) – che nella controversia de qua sussiste il difetto assoluto di giurisdizione, avendo la stessa ad oggetto, nella sostanza, l’inserimento dei ricorrenti tra gli Arbitri “Fuori quadro” conseguente a valutazioni di carattere tecnico, trattandosi di questione riservata alla giustizia sportiva;
Considerato infatti che la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi (Cons. St., sez. VI, 9 luglio 2004 n. 5025);
Considerato che, come chiarito dal Cons. St., sez. VI, 17 aprile 2009, n. 2333, l’inserimento del ricorrente nel ruolo degli arbitri Fuori quadro, in dipendenza del giudizio di “demerito tecnico” e senza perdita dello status di tesserato, rimane questione del tutto interna alla giustizia sportiva, che deve essere risolta con gli strumenti propri del relativo ordinamento;
Considerato che il collocamento Fuori quadro è dunque basato su un giudizio reso esclusivamente sulle qualità tecniche espresse dai due arbitri, con la conseguenza che manca, nella specie, il connotato della rilevanza esterna all’ordinamento sportivo degli effetti delle decisioni dell’Alta Corte e, ancora prima, dei pregressi provvedimenti impugnati dinanzi al giudice sportivo, che si esauriscono all’interno del predetto ordinamento non avendo alcun riflesso, né diretto né indiretto, nell’ordinamento statale il giudizio di scarsa capacità tecnica resa nei confronti dell’arbitro;
Considerato infatti che nessun rapporto di lavoro lega l’arbitro alla Federazione, come è reso evidente, tra l’altro, dalla qualificazione in termini di mera indennità del compenso che riceve per le prestazioni rese, che l’inserimento nei ruoli degli arbitri Fuori quadro non ha comportato la cancellazione del tesseramento(avvenuta, per uno dei due ricorrenti, su propria iniziativa), e che nessuna altra conseguenza giuridicamente apprezzabile avente ricaduta all’esterno dell’ordinamento sportivo viene in evidenza (né viene addotta da parte ricorrente) come effetto dei provvedimenti impugnati;
Considerato che agli effetti della correttezza di tale conclusione, cui il Collegio è pervenuto in ordine al difetto assoluto di giurisdizione, non rileva la circostanza che in effetti il ricorso originariamente proposto dinanzi all’Alta Corte di giustizia sportiva - e da questa definito con la decisione n. 1 del 2013, alla quale hanno fatto seguito le due decisioni emesse sui ricorsi in esecuzione proposti - si fondava essenzialmente sull’erroneità dei criteri seguiti per la valutazione degli stessi ricorrenti e la conseguente esclusione dalla lista degli Arbitri da impiegare nella stagione sportiva 2011/2012 e loro inclusione nei “Fuori quadro”, trattandosi in ogni caso di criterio da applicare per la valutazione “tecnica” degli arbitri;
Considerato inoltre che al di là dei motivi fatti valere a supporto del dedotto profilo di illegittimità dell’esclusione nell’elenco degli arbitri utilizzabili nella stagione sportiva 2011-2012 (id est, illegittimità dei criteri seguiti per la valutazione), ciò che rileva è che tale valutazione negativa è stata resa su profili di carattere tecnico e, quindi, sull’idoneità, tecnica appunto, dei ricorrenti a svolgere l’attività di arbitri;
Considerato che, pur assumendo tale profilo di inammissibilità del ricorso carattere assorbente, il Collegio, per completezza, rileva l’inammissibilità del gravame anche per avere lo stesso ad oggetto l’impugnazione di una decisione assunta dall’Alta Corte in sede di ottemperanza a due precedenti sue decisioni (nn. 1 e 34 del 2013) e censurata per essere palesemente contraddittoria con quanto affermato nelle decisioni nn. 1 e 34 del 2013;
Ritenuto infatti che il Tar non può essere considerato giudice dell’esecuzione delle decisioni dell’Alta Corte di giustizia sportiva, e cioé di decisioni assunte dal giudice sportivo su questioni di esclusiva competenza dell’ordinamento sportivo;
Ritenuto che l’inammissibilità del ricorso, per le ragioni sopra esposte, esonerano il Collegio dall’esaminare le ulteriori eccezioni sollevate dalla Fip;
Vista l’azione risarcitoria, sulla quale questo giudice ha giurisdizione alla luce dei principi dettati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 49 dell’11 febbraio 2011;
Considerato che parte ricorrente non ha offerto alcuna prova dei danni asseritamente subiti;
Considerato che nel processo amministrativo spetta al ricorrente, che assume di aver subito un danno dall’adozione di un provvedimento illegittimo o anche da un comportamento della Pubblica amministrazione, l’onere della prova, secondo il principio generale fissato dall’art. 2697 c.c., non potendo a tanto supplire il soccorso istruttorio del giudice, trattandosi di prove che sono nella piena disponibilità della parte (Cons. St., sez. IV, 10 gennaio 2014, n. 46);
Considerato che l’infondatezza della domanda risarcitoria per mancata prova del danno subito esonera il Collegio dall’esaminare l’eccezione di improcedibilità della stessa, sollevata dalla Fip sul rilievo che sarebbe stata violata la regola della pregiudiziale sportiva per essere stata la stessa proposta per la prima volta dinanzi a questo giudice;
Considerato, per i motivi sopra esposti, che il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile ed in parte infondato in quanto proposto dal sig. OMISSIS. Dà atto della rinuncia al ricorso da parte del sig. OMISSIS.
Ritenuto, in considerazione della complessità dell’intera vicenda contenziosa, di compensare tra le parti in causa delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia del ricorso da parte del sig OMISSIS; in parte dichiara inammissibile ed in parte respinge il ricorso proposto dal sig. OMISSIS.
Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2014 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/08/2014