T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 10772/ 2015
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale (…), integrato da motivi aggiunti, proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Daniela Missaglia e Antonino Strano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonino Strano, in Roma, Via Aureliana n. 53;
contro
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Valori, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, viale delle Milizie n. 106;
Federazione Ginnastica d'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Avagliano, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, Via Nibby n. 7;
Alta Corte di Giustizia Sportiva del Coni, Presidente della Federazione Ginnastica D'Italia, Consiglio Direttivo Federale della Federazione Ginnastica D'Italia, Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Ginnastica D'Italia, Commissione di Giustizia e Disciplina di II Grado, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituitisi in giudizio;
nei confronti di
OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, tutti non
costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo
della decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 31 del 3.10.2013, di cui al prot. n. 00501, emessa sul procedimento introdotto con il ricorso di cui al rg. n. 26/2013, il cui dispositivo e le cui motivazioni sono stati depositati insieme in data 11.11.2013 e comunicati con la nota del segretario generale dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva di cui al prot. n. 00504 dell’11.11.2013, avente ad oggetto l’assemblea straordinaria elettiva per l'elezione di n. 2 rappresentanti della categoria atleti/e in seno al Consiglio Direttivo Federale per il quadriennio 2013/2016;
del dispositivo dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 31 del 20.12.2013, di cui al prot. n. 00501, emesso sul procedimento introdotto con il ricorso di cui al rg. n. 31/2013, comunicato con la nota del segretario generale dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva di cui al prot. n. 00556 del 20.12.2013, avente ad oggetto l’assemblea straordinaria elettiva per l'elezione di n. 2 rappresentanti della categoria atleti/e in seno al Consiglio Direttivo Federale per il quadriennio 2013/2016;
di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali ancorchè alla presente data non conosciuti e/o non comunicati;
con il ricorso per motivi aggiunti
della decisione dell’Alta Corte n. 36/2013, di cui al prot. n. 14 del 9.1.2014, emessa sul procedimento di cui al rg. n. 31/2013, a seguito del deposito delle motivazioni in data 9.1.2014, comunicate con la nota del segretario generale dell’Alta Corte di cui al prot. n. 16 del 10.1.2014, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso di cui al rg. n. 31/2013 notificato in data 6.10.2013 e depositato presso l’Alta Corte in data 13.10.2013 e le spese del relativo giudizio sono state parzialmente compensate;
nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Visti il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della F.I.G. - Federazione Ginnastica d'Italia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2015 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. OMISSIS ha impugnato i seguenti atti:
- la decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 31 del 3.10.2013, di cui al prot. n. 00501, emessa sul procedimento introdotto con il ricorso di cui al rg. n. 26/2013, il cui dispositivo e le cui motivazioni sono stati depositati insieme in data 11.11.2013 e comunicati con la nota del segretario generale dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva di cui al prot. n. 00504 dell’11.11.2013, avente ad oggetto l’assemblea straordinaria elettiva per l'elezione di n. 2 rappresentanti della categoria atleti/e in seno al Consiglio Direttivo Federale per il quadriennio 2013/2016;
- il dispositivo dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 31 del 20.12.2013, di cui al prot. n. 00501, emesso sul procedimento introdotto con il ricorso di cui al rg. n. 31/2013, comunicato con la nota del segretario generale dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva di cui al prot. n. 00556 del 20.12.2013, avente ad oggetto l’assemblea straordinaria elettiva per l'elezione di n. 2 rappresentanti della categoria atleti/e in seno al Consiglio Direttivo Federale per il quadriennio 2013/2016.
Premette in punto di fatto che:
- nell'Assembla Ordinaria Elettiva, tenutasi in Roma, in data 15.12.2012, si è proceduto alla elezione del Consiglio Direttivo Federale della Federazione Ginnastica Italiana (d’ora in poi, per brevità, soltanto F.G.I.), del Presidente della Federazione, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e dei componenti della Commissione di Giustizia di secondo grado;
- in tale occasione le operazioni di votazione si sono svolte tutte esclusivamente per il tramite degli strumenti informatici, come previsto dalla deliberazione del Consiglio Federale della F.G.I. n. 92/2012 del 7.7.2012, ossia senza la votazione e conseguentemente lo scrutinio cartaceo;
- si è proceduto, in primo luogo, all’elezione del Presidente Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e, successivamente, dei Componenti del Consiglio Direttivo Federale, relativamente alle quali ultime votazioni, per quel che concerne la quota degli atleti, dopo la prima elezione, ne è stata effettuata una ulteriore a causa, come si legge nel verbale di assemblea "di un problema del sistema informatico il quale permetteva ai suddetti di esprimere, per la loro categoria, solamente una preferenza e non due, così come normato dall'art. 15, comma 4 dello Statuto Federale che cita testualmente: Si possono esprimere un numero massimo di singole preferenze pari al numero degli eleggibili";
- il sig. OMISSIS si è allontanato dal luogo in cui si celebrava l'assemblea, all'esito della prima votazione, e non vi ha più fatto ritorno;
- le predette operazioni elettorali si sono concluse con la comunicazione in aula all'Assemblea tramite uno schermo di tutti risultati, con successiva proclamazione degli eletti alle cariche federali di cui trattasi;
- in data 19.12.2012, il sig. OMISSIS ha presentato ricorso al Consiglio Federale della F.G.I. avverso la regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali di cui alla predetta Assemblea Ordinaria Elettiva;
- all'esito del procedimento endofederale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto non era stato "preannunciato in Assemblea e verbalizzato", come previsto dall'articolo 15, comma 11, del Regolamento Organico della F.G.I.;
- il sig. OMISSIS ha, quindi, impugnato la pronuncia del Consiglio Federale dinanzi all'Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., in data 11.3.2013, e successivamente, in data 11 aprile 2013, ha formulato ricorso per motivi aggiunti. L'Alta Corte, con la decisione n.15/2013, ha statuito che entrambe le votazioni relative alla categoria degli atleti dovessero essere annullate in accoglimento del primo motivo di censura con il quale era stato dedotto che il ricorso proposto dinanzi al Consiglio federale era ammissibile e fondato nel merito, in quanto la convocazione dell’assemblea per la seconda votazione non era stata effettuata nel rispetto dei necessari preliminari adempimenti procedurali;
- in merito, invece, alle censure formulate dal ricorrente con gli altri motivi di ricorso, e relative allo scrutinio elettronico e alle deleghe, in particolare, l'Alta Corte ha sostenuto che le stesse non potessero essere esaminate nella predetta sede, trattandosi di pretese irregolarità o del tutto estranee alla decisione impugnata o relative ad operazioni elettorali in relazione alle quali il sig. OMISSIS, ancora presente, aveva omesso il relativo "preannuncio" del reclamo ai sensi della normativa regolamentare richiamata;
- l’Alta Corte ha, altresì, stabilito che i motivi aggiunti, nonostante, secondo la propria costante giurisprudenza fossero astrattamente ammissibili, nel caso di specie, tuttavia, in concreto, dovevano essere ritenuti inammissibili in quanto relativi a fatti già conosciuti dal ricorrente in data anteriore alla proposizione del ricorso originario al Consiglio Direttivo o in quanto mancanti dei requisiti necessari (impugnazione del medesimo documento e non estensibilità ad atti di portata lesiva del tutto autonoma);
- l'Alta Corte ha concluso, infine, precisando che, anche nel caso in cui si potesse configurare l'ammissibilità del predetto ricorso per motivi aggiunti, comunque, i suddetti motivi dovevano essere disattesi nel merito in base alle medesime considerazioni riportate nella decisione di cui in precedenza;
- successivamente al deposito della decisione dell'Alta Corte, il Consiglio Direttivo Federale della F.G.I., ha provveduto, con la deliberazione del 23.7.2013, ad indire l'Assemblea Straordinaria Elettiva per l'elezione di n. 2 rappresentanti della categoria atleti per il giorno 7 settembre 2013;
- la predetta deliberazione è stata impugnata da parte del ricorrente, con ricorso notificato in data 29.8.2013 e depositato in data 3.9.2013, dinanzi all'Alta Corte, e di cui al rg. n. 26/2013, con contestuale richiesta dell'emissione di apposita istanza cautelare, che è stata respinta, in data 19.9.2013, da parte del Presidente dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I.;
- in data 7.9.2013 si sono tenute le predette elezioni e sono stati eletti, come rappresentanti degli atleti, la sig.ra OMISSIS, peraltro già eletta all'esito della seconda votazione tenutasi in data 15.12.2012, ed il sig. OMISSIS;
- con il successivo ricorso per motivi aggiunti al ricoso di cui al rg. n. 26/2013, notificato in data 1.10.2013 e depositato in data 2.10.2013 dinanzi all'Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., il ricorrente ha, quindi, impugnato i medesimi atti impugnati con il ricorso principale nonché gli atti depositati in giudizio in data 5.9.2013 dalla difesa della F.I.G. e, in particolare:
-- la delibera del Consiglio direttivo federale n. 148 del 23.7.2013 di indizione delle lezioni di cui trattasi per il giorno 7.9.2013;
-- la delibera del Consiglio direttivo federale n. 150 del 23.7.2013 di nomina dei componenti del Comitato verifica poteri;
-- della nota della F.I.G. di cui al prot. n. 6316 del 20.6.2013 avente ad oggetto la richiesta di parere per le nuove elezioni di cui in precedenza;
-- la nota della Direzione affari legali del C.O.N.I. di cui al prot. n. 293 del 25.6.2013 indirizzata alla F.I.G. ed avente ad oggetto la richiesta di parere per le nuove elezioni di cui in precedenza;
-- il verbale dell’Assemblea straordinaria elettiva della F.I.G. del 7.9.2013;
-- il verbale delle operazioni della Commissione verifica poteri del 7.9.2013;
-- le risultanze dell’Assemblea straordinaria elettiva della F.I.G. del 7.9.2013;
-- la nota della F.I.G. di cui al prot. n. 6312 del 20.6.2013 richiamata nella nota della Direzione affari legali del C.O.N.I. di cui al prot. n. 293 del 25.6.2013 indirizzata alla F.I.G. ed avente ad oggetto la richiesta di parere per le nuove elezioni di cui in precedenza;
- con il ricorso principale notificato in data 7.10.2013 e depositato in data 16.10.2013 dinanzi all'Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., e di cui al rg. n. 31/2013, il ricorrente ha, quindi, impugnato i medesimi atti di cui al ricorso per motivi aggiunti nel procedimento pendente dinanzi all'Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. di cui al rg. n. 26/2013;
- con il ricorso di cui al rg. n. 7721/2013, il sig. OMISSIS ha impugnato la decisione dell’Alta Corte n. 15/2013 nonché tutti gli atti presupposti e comunque connessi puntualmente indicati nella relativa epigrafe, deducendone l’illegittimità sotto numerosi profili di censura;
- con il ricorso in trattazione, di cui al rg. n. 962/2014, il sig. OMISSIS ha, quindi, impugnato sia la decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 31 del 3.10.2013, di cui al prot. n. 00501, emessa sul procedimento introdotto con il ricorso di cui al rg. n. 26/2013, il cui dispositivo e le cui motivazioni sono stati depositati insieme in data 11.11.2013 e comunicati con la nota del segretario generale dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva di cui al prot. n. 00504 dell’11.11.2013, sia il dispositivo dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 31 del 20.12.2013, di cui al prot. n. 00501, emesso sul procedimento introdotto con il ricorso di cui al rg. n. 31/2013, comunicato con la nota del segretario generale dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva di cui al prot. n. 00556 del 20.12.2013, entrambi aventi ad oggetto l’assemblea straordinaria elettiva per l'elezione di n. 2 rappresentanti della categoria atleti/e in seno al Consiglio Direttivo Federale per il quadriennio 2013/2016.
Entrambi i ricorsi di cui ai rg. nn. 26/2013 e 31/2013 sono, infatti, stati definitivi in senso negativo da parte dell’Alta Corte nei sensi di cui di seguito:
- per quanto attiene al ricorso di cui al rg. n. 26/2013, è stato rigettato il ricorso il ricorso principale ed è stato dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti e le spese del relativo giudizio sono state poste a carico del ricorrente sulla base delle seguenti considerazioni:
-- correttamente la F.I.G. ha deliberato l’indizione dell’Assemblea straordinaria limitatamente alla sola componente degli atleti in seno al consiglio direttivo al fine di colmare il vuoto venutosi a creare nel consiglio direttivo in ottemperanza alla decisione della medesima Alta Corte n. 15 del 2013;
-- si è trattato, nella fattispecie, di un’ipotesi eccezionale non prevista espressamente nello statuto federale, che non necessitava della reiterazione di tutte le fasi relativa alla procedura preparatoria delle elezioni e consentiva la salvezza di tutti gli altri atti del procedimento elettorale non coinvolti nella decisione dell’Alta Corte di annullamento n. 15 del 2013;
-- le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 6, e 18 dello statuto federale non trovano applicazione nel caso di specie, non risultando comprovato in atti che si sia verificata la compromissione della funzionalità del consiglio direttivo sotto il dedotto profilo e risultando, di contro, che il consiglio, nella contestata composizione, poteva regolarmente funzionare fino all’elezione dei due membri mancanti;
-- in tal senso depone il parere dell’Ufficio supporto e conformità statuti e regolamenti del C.O.N.I., sia pure parere non necessario né vincolante e richiesto ed ottenuto senza che siano stati riscontrati i vizi dedotti al riguardo;
-- la proponibilità dei motivi aggiunti nell’ambito del giudizio che si svolge dinanzi all’Alta Corte è assoggettata a limiti precisi funzionali all’esigenza del celere svolgimento del relativo giudizio e, sulla base del suddetto criterio, non è consentita la proposizione di motivi aggiunti aventi ad oggetto atti adottati successivamente alla proposizione del ricorso principale e dotati di effetti autonomi e di autonoma lesività e la predetta circostanza rileva, nella fattispecie, in particolare, con riferimento all’impugnazione delle risultanze delle votazioni in rinnovazione del 7.9.2013 che finiscono per introdurre un inammissibile ampliamento del contenzioso, in relazione alla quale ultima impugnazione rileva, altresì, la mancata articolazione di specifici ed autonomi motivi di censura avverso le predette risultanze;
-- in relazione ai motivi aggiunti rileva, inoltre, ai fini della tardività, la conoscenza pregressa degli atti impugnati con il relativo ricorso con la conseguente preclusione all’impugnazione successiva oltre il termine di legge;
-- nel merito, i predetti motivi aggiunti sono, comunque, infondati in quanto, da un lato, è ingiustificata la pretesa del ricorrente di fare partecipare all’assemblea di cui trattasi i rappresentanti di categorie di soggetti che non hanno diritto a partecipare all’espressione del voto nella specifica elezione, e, dall’altro, non è configurabile una decadenza dalla carica dei consiglieri eletti nella seduta elettorale del 15.12.2012 atteso che si tratta esclusivamente dell’annullamento delle relative operazioni di voto e, inoltre, i rappresentanti della componete degli atleti con diritto di voto singolo ai sensi dell’articolo 11, comma 6, lett. f), dello statuto federale non sono eletti solo in occasione e per un’assemblea elettiva generale ma fanno parte di tutte le assemblee nazionali del quadriennio del ciclo olimpico e devono partecipare direttamente a tutte le relative convocazioni ai sensi dell’articolo 11, comma 6, ultimo periodo, dello statuto federale, come si evince anche dal sistema della loro elezione che prevede la durata per tutto il quadriennio olimpico, ossia dal 28 febbraio dell’anno successivo alla celebrazione dei Giochi olimpici estivi ai sensi dell’articolo 14 dello statuto federale, di tal che, solo nei casi tassativi di nuove elezioni generali, si deve procedere alla riconvocazione degli atleti per una nuova elezione dei loro rappresentanti ai sensi dell’articolo 15, comma 6, dello statuto federale;
- per quanto attiene al successivo ricorso di cui al rg. n. 31/2013, sulla base del solo dispositivo disponibile al momento agli atti, il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile e sono state parzialmente compensate del spese del relativo giudizio.
Con il ricorso in trattazione il ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi di censura, i quali sono raggruppati nelle distinte lettere A), B), C), D) e E); A) avente ad oggetto i motivi proposti avverso la decisione n. 31/2013, B) avente ad oggetto la riserva di proposizione di motivi aggiunti all’esito del deposito delle motivazioni relative al dispositivo n. 31/2013, C), avente ad oggetto sia la decisione n. 31/2013 che il dispositivo n. 31/2013 relativamente alla statuizione in ordine alle spese dei rispettivi giudizi di cui ai rg. nn. 26 e 31/2013 dinanzi all’Alta Corte, D), avente ad oggetto la riposizione in questa sede dei medesimi motivi di censura articolati nel ricorso principale e nel successivo ricorso per motivi aggiunti di cui al procedimento rg. n. 26/2013 dinanzi all’Alta Corte nonché dei medesimi motivi di censura articolati nel successivo autonomo ricorso di cui al rg. n. 31/2013 dinanzi all’Alta Corte e con i quali erano stati pedissequamente riprodotti i motivi di censura articolati nel giudizio di cui al rg. n. 26/2013 di cui in precedenza e, infine, E), avente ad oggetto la riposizione in questa sede dei medesimi motivi di censura articolati nel ricorso per motivi aggiunti di cui al procedimento rg. n. 26/2013 dinanzi all’Alta Corte nonché dei medesimi motivi di censura articolati nel successivo autonomo ricorso di cui al rg. n. 31/2013 dinanzi all’Alta Corte e con i quali erano stati pedissequamente riprodotti i motivi di censura articolati nel giudizio di cui al rg. n. 26/2013 di cui in precedenza.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi di censura:
con riferimento alla lettera A):
1 - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di idonea motivazione a supporto della decisione dell’Alta Corte n. 31/2013 ed eccesso di potere per violazione degli articoli 15, comma 6, e 18, comma 1, dello statuto della F.I.G. nonché per erroneità, contraddittorietà ed illogicità manifesta.
In particolare ha dedotto, al riguardo, che:
- l’articolo 15, comma 6, prevede espressamente, in caso di vacanza dei componenti del consiglio direttivo per qualsiasi motivo, che si provveda all’integrazione con il primo o con i successivi dei non letti nel relativo ordine di risultati elettorali riportati e, solo subordinatamente, con una nuova elezione alla prima assemblea utile o in apposita assemblea straordinaria da convocarsi nel termine dei 90 giorni dal verificarsi dell’evento;
- nessuna norma statutaria o regolamentare federale prevede la possibilità di elezioni parziali ossia per una sola componente del consiglio direttivo:
- l’episodio di cui trattasi non potrebbe, comunque, essere fondatamente qualificato in termini di eccezionale;
- l’annullamento della seconda votazione, se concerne solo la predetta votazione e non anche la fase precedente dell’accreditamento ai fini dell’espressione del voto, avrebbe dovuto escludere che potessero essere riaperti i termini per la presentazione delle nuove candidature per il rinnovo della votazione concernente la componente degli atleti in data 7.9.2013 e che tutti i cd. grandi elettori, anche quelli assenti all’assemblea elettiva del 19.12.2012, potessero partecipare al predetto rinnovo della votazione.
2 - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di idonea motivazione a supporto della decisione dell’Alta Corte n. 31/2013 ed eccesso di potere per violazione degli articoli 11, comma 6, 15, comma 6, e 18, comma 1, dello statuto della F.I.G. nonché per erroneità, contraddittorietà ed illogicità manifesta.
In particolare ha dedotto, al riguardo, che:
- le richiamate disposizioni statutarie prevedono che, anche per l’elezione di un singolo consigliere, e dunque anche per elezioni integrative, debba procedersi nuovamente alla elezione dei cd. grandi elettori;
- erroneamente l’Alta Corte ha, invece, ritenuto che i cd. grandi elettori restano in carica per quattro anni, atteso che si tratta di una prescrizione che si riferisce ai soli casi ordinari;
- in sostanza non è stata data integrale attuazione al disposto di cui al richiamato articolo 15 dello statuto.
3 - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di idonea motivazione a supporto della decisione dell’Alta Corte n. 31/2013 ed eccesso di potere per erroneità, contraddittorietà ed illogicità manifesta, con specifico riferimento al ricorso per motivi aggiunti.
In particolare ha dedotto, al riguardo, che:
- gli atti impugnati con i motivi aggiunti non erano a conoscenza del ricorrente al momento della presentazione del ricorso introduttivo;
- i predetti atti, comunque, non determinano un ampliamento del thema decidendum;
- i predetti atti attengono, nella sostanza, al particolare iter procedimentale seguito dalla F.I.G. al fine di addivenire al rinnovo parziale delle elezioni di cui trattasi, in quanto fondato su di un parere e quindi su indicazioni fornite al riguardo da parte del C.O.N.I.;
con riferimento alla lettera D):
4 - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 16, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 242 del 1999 ed eccesso di potere per violazione dell’articolo 15, comma 6, dello statuto della F.I.G. .
5 - Eccesso di potere per violazione dell’articolo 15, comma 6, dello statuto della F.I.G. sotto altro profilo.
6 - Eccesso di potere per violazione degli articoli 11, comma 10, e 15, comma 6, dello statuto della F.I.G. nonché dell’articolo 11, comma 6, del regolamento organico della F.I.G. .
In particolare ha dedotto, al riguardo, che:
- la F.I.G. ha convocato soltanto i cd. grandi elettori per il rinnovo delle operazioni elettorali relative alla componente degli atleti del consiglio direttivo in violazione sia dell’articolo 15, comma 6, dello statuto della F.I.G. sia dell’articolo 16, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 242 del 1999, espressione del principio del pluralismo;
- anche per la elezione di un solo consigliere è necessario procedere alla rinnovazione della elezione dei cd. grandi elettori, in quanto, al momento del rinnovo, gli atleti potrebbero o avere cambiato sede regionale o essere divenuti tecnici;
- non è possibile stabilire se è stato effettivamente raggiunto il quorum strutturale del 33% di cui all’articolo 11, comma 10, dello statuto;
con riferimento alla lett. E):
7 - Eccesso di potere per violazione degli articoli 11, comma 6, e 13, comma 2, dello statuto della F.I.G. .
8 - Eccesso di potere per violazione dell’articolo 15, comma 6, dello statuto della F.I.G. nonché per contraddittorietà, per travisamento dei fatti e per difetto di idonea istruttoria.
In particolare ha dedotto, al riguardo, che:
- non è possibile accertare il quorum strutturale;
- i cd. grandi elettori sono affluiti in numero particolarmente esiguo, ossia n. 28 su 66 totali convocati;
- la F.I.G. non si sarebbe dovuta adeguare alla decisione dell’Alta Corte n. 15 del 2013 ma avrebbe dovuto convocare l’assemblea straordinaria entro i 90 giorni dall’evento in considerazione dell’intervenuta integrale decadenza del consiglio direttivo e della grave compromissione funzionale del medesimo consiglio;
- indipendentemente dall’eccezionalità della fattispecie che ha condotto alla caducazione in parte del consiglio direttivo, lo statuto prevede un procedimento specifico che, nella fattispecie, non risulta essere stato affatto seguito da parte della F.I.G.;
- il contenuto del parere legale reso al riguardo dal C.O.N.I. e preso a supporto dalla F.I.G. conduce a conclusioni non condivisibili sulla base di tutte le argomentazioni che precedono, con particolare riguardo alla ritenuta non grave compromissione della funzionalità del consiglio, e la stessa F.I.G. aveva in precedenza prospettato la possibilità di dovere procedere al’indizione di un’assemblea straordinaria e, pertanto, ha immotivatamente disatteso la propria originaria intenzione al riguardo;
- d'altronde il parere del C.O.N.I. non era né obbligatorio nella sua acquisizione da parte della F.I.G. né vincolante nell’adesione alle sue conclusioni da parte della medesima;
- nella convocazione di cui trattasi si discorre dell’assemblea straordinaria per il 7.9.2013 e, tuttavia,
alla predetta assemblea hanno partecipato ed hanno proceduto al rinnovo delle operazioni elettorali esclusivamente i cd. grandi elettori relativamente alla sola componente degli atleti del consiglio direttivo.
Con il successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 11.3.2014 e depositato nei termini, il ricorrente ha, quindi, impugnato, oltre a tutti gli atti e/o provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, anche la decisione dell’Alta Corte n. 36/2013, di cui al prot. n. 14 del 9.1.2014, emessa sul procedimento di cui al rg. n. 31/2013, a seguito del deposito delle motivazioni in data 9.1.2014, comunicate con la nota del segretario generale dell’Alta Corte di cui al prot. n. 16 del 10.1.2014, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso di cui al rg. n. 31/2013 notificato in data 6.10.2013 e depositato presso l’Alta Corte in data 13.10.2013 e le spese del relativo giudizio sono state parzialmente compensate.
In particolare, con la predetta decisione n. 36/2013 l’Alta Corte ha ritenuto l’inammissibilità del ricorso, in relazione alla convocazione assembleare ed alla regolarità della categoria chiamata a partecipare, in quanto sussisterebbe sia una preclusione derivante dal giudicato sportivo sia la consumazione del potere di impugnazione per il ricorrente in conseguenza dei ricorsi già avanzati in precedenza e del divieto di ne bis in idem.
Il ricorrente ha, quindi, dedotto l’illegittimità della predetta decisione alla luce dei seguenti motivi di censura:
- con la decisione n. 31/2013 l’Alta Corte ha, nella sostanza, omesso l’esame nel merito dei relativi motivi di censura di cui al ricorso per motivi aggiunti al ricorso rg. n. 26/2013 i quali, invece, sono stati dichiarati inammissibili e, pertanto, non è maturata, al riguardo, alcuna preclusione né da giudicato sportivo né da violazione del principio del ne bis in idem;
- le operazioni elettorali di cui trattasi sono state oggetto di contestazione nonché di impugnazione immediata da parte del ricorrente;
- la forma di pubblicità adottata ai fini del rinnovo delle operazioni elettorali alla data del 7.9.2013 non era adeguata;
- la F.I.G. ha, comunque, adottato un comportamento ostruzionistico ai fini di consentire l’acquisizione dei verbali delle operazioni elettorali di cui trattasi;
- con i successivi motivi di censura sono, quindi, riprodotti pedissequamente i motivi di censura di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio con la conseguente deduzione dell’illegittimità in via derivata.
Sia la F.I.G. che il C.O.N.I. si sono costituiti in giudizio depositando memoria difensive con le quali, in via preliminare, hanno dedotto l’inammissibilità sotto molteplici profili sia del ricorso introduttivo che del successivo ricorso per motivi aggiunti e hanno, quindi, nel merito, argomentatamente dedotto l’infondatezza di entrambi i ricorsi di cui sopra.
Con successivi scritti difensivi il ricorrente ha controdedotto alle difese avversarie, insistendo ai fini dell’accoglimento sia del ricorso introduttivo che del successivo ricorso per motivi aggiunti.
Alla pubblica udienza del 21.1.2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da sperato verbale di causa.
DIRITTO
Si prescinde dalle eccezioni preliminari in rito di inammissibilità dei ricorsi in trattazione sotto i relativi profili dedotti negli scritti difensivi della F.I.G. e del C.O.N.I., in conseguenza dell’infondatezza degli stessi ricorsi nel merito per le considerazioni tutte che seguono.
Si premette, al riguardo, che, con contestuale sentenza resa sul connesso giudizio di cui al rg. n. 7721/2013, sono stati respinti nel merito, in quanto ritenuti infondati, sia il ricorso introduttivo di quel giudizio sia il successivo ricorso per motivi aggiunti, aventi ad oggetto la decisione dell’Alta Corte n. 15/2013.
L'Alta Corte, con la predetta decisione n.15/2013, ha statuito che entrambe le votazioni relative alla categoria degli atleti dovessero essere annullate in accoglimento del primo motivo di censura con il quale era stato dedotto che il ricorso proposto dinanzi al Consiglio federale era ammissibile e fondato nel merito, in quanto la convocazione dell’assemblea per la seconda votazione non era stata effettuata nel rispetto dei necessari preliminari adempimenti procedurali.
In merito, invece, alle censure formulate dal ricorrente con gli altri motivi di ricorso, e relative allo scrutinio elettronico e alle deleghe, in particolare, l'Alta Corte ha sostenuto che le stesse non potessero essere esaminate nella predetta sede, trattandosi di pretese irregolarità o del tutto estranee alla decisione impugnata o relative ad operazioni elettorali in relazione alle quali il sig. OMISSIS, ancora presente, aveva omesso il relativo "preannuncio" del reclamo ai sensi della normativa regolamentare richiamata.
L’Alta Corte ha, altresì, stabilito che i motivi aggiunti, nonostante, secondo la propria costante giurisprudenza fossero astrattamente ammissibili, nel caso di specie, tuttavia, in concreto, dovevano essere ritenuti inammissibili in quanto relativi a fatti già conosciuti dal ricorrente in data anteriore alla proposizione del ricorso originario al Consiglio Direttivo o in quanto mancanti dei requisiti necessari (impugnazione del medesimo documento e non estensibilità ad atti di portata lesiva del tutto autonoma).
L'Alta Corte ha concluso, infine, precisando che, anche nel caso in cui si potesse configurare l'ammissibilità del predetto ricorso per motivi aggiunti, comunque, i suddetti motivi dovevano essere disattesi nel merito in base alle medesime considerazioni riportate nella decisione di cui in precedenza.
Con la richiamata sentenza della sezione è stato, in particolare, ritenuto, per quanto di specifico interesse in questa sede, che “Sul punto si rammenta che l'articolo 15, comma 2, dello Statuto della FGI prevede che il Consiglio Direttivo Federale sia composto dal Presidente della F.G.I. che lo presiede, da dieci consiglieri di cui sette eletti in rappresentanza delle associazioni sportive affiliate, uno eletto nella categoria degli atleti, una eletta nella categoria delle atlete ed uno eletto nella categoria dei tecnici.
E ancora, il medesimo articolo, al comma 7, dispone che per la validità delle riunione del Consiglio Direttivo Federale, occorre la presenza di oltre la metà dei suoi componenti.
E' evidente, atteso che la componente atleti all'interno del Consiglio consta di due sole unità, che il predetto organo federale potesse, comunque, svolgere regolarmente le proprie funzioni.
Inoltre per quanto attiene alle elezioni, la circostanza che il regolamento non prevede espressamente una votazione solo parziale non costituisce ostacolo al riguardo, nella consapevolezza che, comunque, si tratta di una situazione di carattere evidentemente eccezionale e che, in tal modo, le operazioni elettorali che si sono svolte correttamente vengono salvaguardate, trattandosi, peraltro, di operazioni che attengono a distinti organi federali con elettorato attivo e passivo e modalità di espressione del voto evidentemente diverse.”.
Tanto premesso, con specifico riferimento ai motivi di censura di cui ai ricorsi in trattazione, si rileva quanto segue.
Con i ricorsi in trattazione il ricorrente - il quale aveva impugnato la predetta decisione dell’Alta Corte n. 15/2013 nella sola parte in cui le operazioni elettorali del 15.12.2012 non sono state annullate nella loro interezza, sostenendo la necessità della ripetizione integrale delle stesse - intende, nella sostanza, contestare, in questa sede, la correttezza della procedura seguita dalla F.I.G. ai fini della rinnovazione delle operazioni elettorali relative alla componente degli atleti in seno al Consiglio direttivo, in conseguenza ed in ottemperanza alla più volte richiamata decisione dell’Alta Corte n.15/2013.
In realtà, attraverso l’impugnazione della decisione dell’Alta Corte n. 31 del 2013 il ricorrente tenta, in effetti, nuovamente, come rilevato nelle difese del C.O.N.I. al riguardo, di ottenere l’annullamento dell’intera tornata elettorale del 2012, reiterando, nella sostanza, nell’ambito del presente giudizio, la domanda annullatoria già avanzata con il connesso ricorso di cui al rg. n. 7721/2013.
E, allora, per quanto attiene alla dedotta illegittimità della ripetizione solo parziale delle operazioni di voto nei termini di cui in precedenza non possono se non richiamarsi le conclusioni cui si è addivenuti al riguardo in seno alla sentenza conclusiva del connesso giudizio di cui al rg. n. 7721/2013 e di cui in precedenza in ordine sia all’eccezionalità della fattispecie di cui trattasi sia alla perdurante funzionalità del consiglio direttivo pur in mancanza nella sua composizione dei due componenti rappresentativi della categoria degli atleti.
Da ciò consegue che, trattandosi appunto di una situazione eccezionale non espressamente prevista nello statuto e nel regolamento federale, correttamente la F.I.G. ha proceduto nell’indicata direzione, non ravvisandosi la dedotta violazione della richiamata normativa federale in materia.
In particolare, per quanto attiene al richiamato articolo 15, comma 6, dello statuto federale, deve rilevarsi come la predetta disposizione abbia specificatamente ad oggetto la fattispecie ivi puntualmente descritta dell’essersi i componenti del Consiglio direttivo federale ridotti ad un numero inferiore alla metà più uno, fattispecie che, invece, pacificamente non si è verificata nel caso che interessa laddove i componenti mancanti erano esclusivamente due, ossia i rappresentanti degli atleti.
Né si rinviene la dedotta violazione del principio del pluralismo di cui all’articolo 16 del d. lgs n. 242 del 1999 alla luce dell’assorbente circostanza che, nella specie, la mancanza della predetta componente è stata il frutto di un annullamento soltanto parziale dei risultati elettorali.
Né può, conseguentemente, condividersi sul punto quanto rilevato in ricorso in ordine all’intervenuta decadenza dell’intero Consiglio direttivo federale alla luce del chiaro tenore testuale della decisione dell’Alta Corte n. 15 del 2013, nella parte in cui, appunto, ha statuito il mero annullamento delle sole operazioni di voto relative alla categorie degli atleti. In realtà alla predetta ultima decisione è conseguita esclusivamente la decadenza dei n. 2 atleti eletti in rappresentanza della predetta categoria, circostanza la quale, lo si ribadisce ulteriormente, non ha comportato di per sé, per i motivi già esposti in precedenza, alcuna grave compromissione della funzionalità del Consiglio stesso.
E, peraltro, la circostanza che gli adempimenti preliminari alle operazioni elettorali o non fossero stati contestati o fossero, comunque, stati riconosciuti in giudizio esenti dai vizi dedotti, con valutazione condivisa in questa sede, fa conseguire ancora che correttamente la F.I.G. ha proceduto alla ripetizione delle sole specifiche operazioni riconosciute illegittime e, pertanto, annullate.
Deve, quindi, ritenersi altresì che, legittimamente, la F.I.G. abbia proceduto alla convocazione, ai predetti fini, dei soli cd. grandi elettori in rappresentanza degli atleti i quali erano già stati designati per l’assemblea straordinaria elettiva del 15.12.2012 ed avevano preso parte alla medesima assemblea.
E, infatti, trattandosi della rinnovazione di operazioni elettorali in conseguenza del loro parziale annullamento in sede di giustizia sportiva - annullamento conseguente all’assorbente vizio della mancanza della regolare convocazione ai fini della ripetizione dell’originaria votazione la quale era stata a sua volta annullata per non essere stato possibile esprimere le due preferenze attraverso il terminale informatico all’uopo predisposto - con decisione definitiva, riconosciuta esente dalle censure di illegittimità articolate al riguardo in questa sede giurisdizionale amministrativa, correttamente la F.I.G., da un lato, ha disposto la rinnovazione del Consiglio direttivo federale solo nei limiti di cui alla richiamata decisione, ossia limitatamente alla sola componente degli atleti in relazione alla quale unica votazione erano stati riscontrati i vizi annullatori, e, dall’altro, ai predetti fini, ha proceduto alla convocazione dei medesimi cd. grandi elettori in rappresentanza degli atleti i quali erano stati convocati per le lezioni del 15.12.2012, atteso che si tratta, appunto, della rinnovazione delle medesime elezioni annullate in un momento successivo e che, pertanto, le stesse si dovevano necessariamente tenere nelle medesime condizioni soggettive, quanto all’elettorato attivo, di cui alle operazioni elettorali originarie che erano state annullate. Ne consegue che quanto dedotto in ricorso in ordine alla circostanza che, essendo intercorso un notevole lasso temporale, si sarebbero potuti verificare cambiamenti rilevanti quanto alla condizione degli atleti con l’asserita conseguente necessità di provvedere nuovamente all’elezione dei predetti grandi elettori, non coglie, in realtà, nel segno proprio alla luce dell’assorbente considerazione di cui sopra.
D’altraparte la stessa delibera del Consiglio direttivo federale n. 148/2013 del 23.7.2013 nonché la successiva convocazione dell’assemblea straordinaria per il 7.9.2013 e di cui alla nota prot. n. 7504 del 26.7.2013 specificano, al riguardo, che “qualora i Rappresentanti degli Atleti/e fossero tesserati per l’anno in corso con una qualifica diversa da quella per la quale sono stati eletti non potranno partecipare all’elezione in oggetto”.
E, d'altronde, la decisione dell’Alta Corte n. 15/2013 era chiaramente nel predetto senso, della rinnovazione solo parziale delle operazioni elettorali limitatamente alla componente degli atleti, non contenendo alcuna indicazione specifica al riguardo a sostegno della tesi sostenuta nel presente giudizio da parte del ricorrente.
Né, ancora, in senso contrario vale quanto rilevato in ricorso in ordine al tenore testuale del quarto capoverso del più volte richiamato comma 6 dell’articolo 15, nella parte in cui disporrebbe che, ai fini delle elezioni integrative del Consiglio direttivo federale, è necessaria la riconvocazione degli atleti e dei tecnici per l’elezione dei rappresentanti di cui all’articolo 11, comma 6, lett. a) e b) e la rielezione dei cd. grandi elettori, attese le considerazioni di cui in precedenza proprio in ordine alla eccezionalità ed alla peculiarietà della situazione di cui trattasi.
D'altronde si ribadisce che la normativa richiamata al riguardo da parte ricorrente e di cui in precedenza presuppone che sia stata gravemente compromessa la funzionalità del Consiglio direttivo federale, circostanza che, invece, è stata decisamente escluso che ricorra nella fattispecie.
Per quanto attiene all’impossibilità di verifica della sussistenza del quorum strutturale, la censura non coglie nel segno laddove si consideri, ancora una volta, l’eccezionalità e la peculiarietà della situazione di cui trattasi e la circostanza che la relativa normativa in materia presuppone, invece, una situazione ordinaria.
D'altronde la convocazione dell’intera base associativa ai fini dell’elezione della sola componente degli atleti in seno al Consiglio direttivo federale non ha evidentemente alcun senso laddove si consideri che i convocati, diversi dai cd. grandi elettori in rappresentanza degli atleti, non avrebbero, comunque, alcuna possibilità di esprimere il proprio voto non rientrando tra i soggetti legittimati al riguardo.
Per quanto attiene, poi, al parere del C.O.N.I. si rileva che:
- con la nota di cui al prot. n. 6316 del 20.6.2013 la F.I.G. ha richiesto all’Ufficio supporto e conformità statuti e regolamenti C.O.N.I. un “parere su indizione nuove elezioni”, come da relativo oggetto, e, dato atto della decisione dell’Alta Corte n. 15/2013, ha comunicato di ritenere di dovere agire, al fine di darvi esecuzione, nel senso di procedere alla convocazione del Consiglio direttivo federale nell’attuale composizione regolarmente eletta ai fini dell’indizione di una nuova assemblea elettiva e, quindi, alla convocazione dei n. 66 cd. grandi elettori con riapertura dei termini per la presentazione delle candidature da parte dei soggetti attualmente interessati;
- con la nota di cui al prot. n. 293 del 25.6.2013 la Direzione affari legali del C.O.N.I. interpellata ha manifestato il proprio parere al riguardo, concordando con la soluzione prospettata dalla F.I.G. nella nota cui si da riscontro, ossia specificatamente in ordine all’indizione dell’assemblea elettiva per l’elezione dei soli rappresentanti della categoria degli atleti in seno al Consiglio direttivo federale, dando atto, altresì, che il predetto consiglio deve ritenersi nel legittimo esercizio delle proprie funzioni ai sensi dell’articolo 15, comma 7, dello statuto federale, per l’insussistenza di cause che ne compromettano la regolare funzionalità.
Da quanto esposto consegue che, in primo luogo, la F.I.G. non ha mai prospettato la possibilità dell’indizione di un’assemblea straordinaria elettiva che avesse ad oggetto l’elezione di tutti gli organi federali, come invece adombrato in ricorso e ribadito nel ricorso per motivi aggiunti, e che, in secondo luogo, la posizione del C.O.N.I. al riguardo in sede di parere non presenta esitazioni od ambiguità di alcun tipo.
Inoltre la circostanza dell’avere ritenuto opportuno la F.I.G. richiedere al C.O.N.I. un parere sul punto non riverbera alcuna illegittimità sugli atti successivamente adottati da parte della medesima atteso che - premesso che il parere è stato richiesto ad un ufficio del C.O.N.I. appositamente preposto - come riconosciuto da parte dello stesso ricorrente, il predetto parere era, da un lato, non obbligatorio nella sua acquisizione da parte della F.I.G. ai fini dell’individuazione del procedimento specifico da seguire in concreto ai fini di dare esecuzione alla più volte richiamata decisione dell’Alta Corte n. 15/2013, e soprattutto, dall’altro, comunque pacificamente non vincolante in alcun modo per la stessa. La F.I.G. ha, pertanto, richiesto il predetto parere evidentemente proprio sul presupposto dell’eccezionalità della situazione venutasi a creare e per il precipuo fine di avere un avviso qualificato in ordine alla condotta specifica da tenere al riguardo. La F.I.G. non ha, tuttavia, delegato in toto al C.O.N.I. la scelta in ordine al procedimento da seguire né si è acriticamente rimessa alle conclusioni cui quest’ultimo è pervenuto al riguardo.
E la circostanza che, nella deliberazione di indizione delle elezioni da parte del Consiglio direttivo federale, si faccia espresso richiamo testuale al predetto parere ed al relativo contenuto, non costituisce, pertanto, motivo di illegittimità degli atti adottati dalla F.I.G. proprio sulla base delle considerazioni di cui in precedenza; e, infatti, come in precedenza evidenziato, è stata proprio l’eccezionalità della situazione - cui si fa espresso riferimento nella nota di richiesta di parere della F.I.G. - che ha indotto la predetta F.I.G. ad acquisire da parte del C.O.N.I. il suddetto parere sulla decisione avente ad oggetto il procedimento in concreto da seguire nella fattispecie la quale, in realtà, era stata, tuttavia, articolata e prospettata in tutti i suoi passaggi fondamentali da parte della medesima.
Per quanto attiene, poi, il contenuto del richiamato parere, non sussiste il dedotto difetto di istruttoria atteso che, ai predetti fini, era sufficiente l’allegazione della richiamata decisione dell’Alta Corte n. 15 del 2013 alla quale la F.I.G. doveva dare esecuzione e che, peraltro, il ricorrente non rileva esattamente sotto quali profili il predetto difetto di istruttoria sarebbe in concreto configurabile se non che il C.O.N.I. sarebbe stato indotto in errore dall’erronea ricostruzione interpretativa della normativa federale nella materia.
Peraltro il contenuto motivazionale e dispositivo della più volte richiamata decisione dell’Alta Corte n. 15 del 2013 si presentava, al riguardo, assolutamente chiaro e privo di incertezze interpretative ai fini della sua concreta esecuzione.
Per quanto attiene, poi, alla declatoria di inammissibilità del successivo ricorso per motivi aggiunti, deve rilevarsi che, in ogni caso, assume valore assorbente, ai predetti fini, la circostanza che, comunque, all’impugnazione puntuale del verbale dell’assemblea elettiva straordinaria del 7.9.2013 ed alle relative risultanze, con espressa riserva dell’articolazione di eventuali ulteriori motivi aggiunti, non ha, in realtà, fatto seguito, da parte del ricorrente, l’articolazione di specifiche censure aventi ad oggetto vizi propri dei predetti ultimi atti. E, in ordine all’illegittimità in via derivata, ossia per i medesimi motivi di censura articolati con il ricorso principale proposto avverso la convocazione dell’assemblea straordinaria elettiva del 7.9.2013, non possono se non valere le considerazioni già esposte al riguardo in ordine al ricorso introduttivo del giudizio proposto dinanzi all’Alta Corte.
Per quanto attiene, invece, agli ulteriori motivi di censura articolati, si tratta, nella sostanza, dei medesimi profili di cui al ricorso principale sebbene diversamente e più articolatamente motivati e con i quali, in realtà, si contesta, pur sempre, esclusivamente che la F.I.G. non avrebbe potuto procedere legittimamente ad indire un’assemblea elettiva ai fini del rinnovo soltanto parziale del Consiglio direttivo federale. Non possono, pertanto, se non ribadirsi al riguardo le considerazioni tutte di cui in precedenza al riguardo.
Né, peraltro, la mera circostanza che i cd. grandi elettori siano, in realtà, affluiti in numero esiguo, ossia soltanto n. 28 su 66, costituisce valido motivo ai fini del riconoscimento dell’illegittimità della procedura seguita al riguardo da parte della F.I.G. .
Per quanto attiene, poi, alla decisione dell’Alta Corte n. 36/2013 la stessa ha ad oggetto il ricorso proposto sempre da parte del ricorrente in data 6.10.2013 ed avente ad oggetto i medesimi atti già impugnati in precedenza in parte con il ricorso principale ed in parte con il ricorso per motivi aggiunti nell’ambito del giudizio instaurato dinanzi all’Alta Corte e conclusosi con la precedente decisione n. 31 del 2013 e, in particolare, il verbale dell’assemblea straordinaria elettiva del 7.9.2013, il verbale delle operazioni della Commissione verifica poteri, le risultanze della predetta assemblea, con riserva di articolazione di ulteriori motivi aggiunti nonché la nota della F.I.G. di cui al prot. n. 6312 del 20.6.2013 indirizzata al C.O.N.I. ai fini dell’acquisizione del relativo parere al riguardo. La deduzione dell’illegittimità dei predetti atti è stata effettuata, da parte del ricorrente, dichiaratamente esclusivamente in via derivata, ossia per i medesimi motivi di cui al ricorso principale e di cui al ricorso per motivi aggiunti proposti nell’ambito del giudizio instaurato dinanzi all’Alta Corte e di cui al rg. n. 26/2013 e conclusosi con la precedente decisione n. 31 del 2013, i quali sono stati pedissequamente riportati in modo testuale ai fini della loro riproposizione.
Ed, allora, deve ritenersi che, ameno in parte, non correttamente, l’Alta Corte, con l’impugnata decisione n. 36 del 2013, ha dichiarato l’inammissibilità del predetto ricorso sulla base delle considerazioni ivi esposte.
Per quanto attiene in particolare ai motivi aggiunti al ricorso di cui al rg. n. 26/2013, l’Alta Corte, con la sentenza n. 31/2013, ne ha ritenuto l’inammissibilità alla luce della prospettata interpretazione limitativa in materia e, pertanto, il ricorrente, avuta contezza della predetta circostanza a seguito del relativo dispositivo del 3.10.2013, li ha riproposti formalmente come ricorso autonomo; ne consegue che, alla luce della predetta considerazione - ossia l’essere stati, appunto, i predetti motivi dichiarati inammissibili in quanto motivi aggiunti proposti in mancanza del rispetto dei relativi presupposti senza essere stati, pertanto, trattati nel merito - non sussiste la dedotta causa di inammissibilità del ricorso autonomo di cui al rg. n. 31/2013 che ne riproduce sostanzialmente i relativi contenuti laddove è stata rilevata una preclusione per il ricorrente derivante dal giudicato amministrativo o dalla violazione del principio del ne bis in idem. E, tuttavia, è agevole rilevare che, per le considerazioni tutte di cui in precedenza, in realtà, tutti i motivi di censura articolati con il ricorso di cui al rg. n. 31 del 2013 dinanzi all’Alta Corte e riproposti integralmente in questa sede sono destituiti di fondamento.
In particolare, in relazione specificatamente all’impugnazione dei verbali delle operazioni elettorali nonché dei risultati delle elezioni del 7.9.2013, si rileva che - a differenza di quanto avvenuto per la la nota della F.I.G. di cui al prot. n. 6312 del 20.6.2013 indirizzata al C.O.N.I. ai fini dell’acquisizione del relativo parere -, nel ricorso di cui al rg. n. 31/2013, da un lato, non sono state articolate autonome censure aventi ad oggetto vizi specifici del predetto atto e, dall’altro, la sua illegittimità è stata dedotta, pertanto, esclusivamente in via derivata dalle censure già articolate con il ricorso principale di cui al rg. n. 26/2013, il quale, tuttavia, è stato respinto nel merito con il dispositivo della decisione n. 31/2013.
Per quanto attiene, infine, alla statuizione in ordine alle spese del giudizio di cui alle richiamate decisioni nn. 31 e 36 del 2013 non si ravvisano i presupposti ai fini dell’accoglimento delle censure articolate al riguardo, alla luce dell’esito dei relativi giudizio ed in considerazione, altresì, dell’esito del complessivo giudizio di cui trattasi.
Per le considerazioni tutte che precedono, pertanto, i ricorsi in trattazione sono infondati nel merito e devono essere respinti.
Sussistono, tuttavia, alla luce della complessità e della peculiarietà delle questioni sottese, giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore
Alessandro Tomassetti, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/08/2015