F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 211/AA del 18/04/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ASD CALCIO NOVESE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 476 pfi 18/19 adottato nei confronti della società A.S.D. CALCIO NOVESE avente ad oggetto la seguente condotta:
A.S.D. CALCIO NOVESE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta del calciatore BARROS GUIMARAES PEDRO VINICIUS, in violazione dell’art.1bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40 comma 6 delle N.O.I.F. per aver, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società ASD Calcio Novese dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal difensore munito di procura speciale, per conto della società A.S.D. CALCIO NOVESE;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 334,00 (trecentotrentaquattro/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO NOVESE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.