F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 243/AA del 16/05/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FORTUNATO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 878 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Gerardo FORTUNATO avente ad oggetto la seguente condotta:
GERARDO FORTUNATO, Dirigente Accompagnatore della società ASD Atletico Caselle all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società nella seguente gara: ASD Atletico Caselle – Indomita del 12.11.2017, valevole per il campionato Giovanissimi Salerno, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Cetrangolo Giampaolo, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso, consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gerardo FORTUNATO;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gerardo FORTUNATO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.