F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 32/AA del 29/07/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SCARFINI-PROVENZANO-APRILE-CAMPUS EUR 1960

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 957 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele SCARFINI, Andres Ezequiel PROVENZANO, Daniele APRILE e della società A.S.D. CAMPUS EUR 1960, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

DANIELE SCARFINI, allenatore di base, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore della A.S.D. Campus Eur 1960, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 comma 1, per aver svolto nella stagione sportiva 2018/2019 la funzione di prestanome in favore del Sig. Provenzano Andres Ezequiel, dirigente della A.S.D. Campus Eur 1960 il quale benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica ha svolto, dal mese di novembre 2018 al mese di aprile 2019,- le funzioni di allenatore di fatto della

A.S.D. Campus Eur 1960 per la Categoria Juniores Under 19 Regionali;

 

ANDREAS EZEQUIEL PROVENZANO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della A.S.D. Campus Eur 1960, in violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di allenatore di fatto in favore della A.S.D. Campus Eur 1960, dal mese di Novembre 2018 al mese di Aprile 2019, per le categorie Juniores Under 19 Regionali al posto dell’allenatore abilitato Sig. Daniele Scarfini, benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica;

 

DANIELE APRILE, all’epoca dei Presidente della A.S.D. Campus Eur 1960, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Provenzano Andres Ezequiel, dirigente accompagnatore della A.S.D. Campus Eur 1960 nella stagione sportiva 2018/2019, dal mese di novembre 2018 al mese di aprile 2019, di svolgere di fatto l’attività di allenatore in favore della A.S.D. Campus Eur 1960 al posto dell’allenatore abilitato Sig. Daniele Scarfini, benché il Sig. Provenzano Andres Ezequiel non fosse iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica delle squadre categoria Juniores Under 19 Regionali;

 

A.S.D. CAMPUS EUR 1960, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte ascritte agli avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Daniele SCARFINI, Andres Ezequiel PROVENZANO e Daniele APRILE in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. CAMPUS EUR 1960;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di tre mesi di squalifica per il Sig. Daniele SCARFINI, due mesi di inibizione per il Sig. Andres Ezequiel PROVENZANO, tre mesi di inibizione per il Sig. Daniele APRILE e € 400,00 di ammenda per la società A.S.D. CAMPUS EUR 1960;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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