F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 39/AA del 01/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Andrea ANDREINI, Antonio CIRIELLO, Sauro RAVAI, Ferdinando FUSCO, Andrea FIASCHI, Roberto MACRI’, Lucio CARDINALE, Rosario D’ORSI, Carmine VALENTINI, R.

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1021 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea ANDREINI,  Lucio  CARDINALE,  Antonio  CIRIELLO,  Roberto  DEGL’INNOCENTI, Rosario D’ORSI, Andrea FIASCHI, Ferdinando FUSCO, Roberto MACRI’, Sauro RAVAI, Carmine VALENTINI e delle società ASD VALBISENZIO CALCIO ACADEMY, SSD GALCIANESE, ACF PRATO SPORT ASD, SSD ARL JOLLY MONTEMURLO, ASD POL. PRATO NORD, GC MEZZANA ASD, AASD CF2001 CASALE FATTORIA, ASD S. GIUSTO, AC COIANO S. LUCIA, ASD VIACCIA CALCIO e ASD ZENITH AUDAX,

avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

ANDREA ANDREINI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Galcianese, in violazione dell’art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2017/2018, per aver organizzato e/o partecipato a n. 2 tornei, unitamente alle società Valbisenzio Calcio Academy, Jolly Montemurlo e Viaccia Calcio in data 4.2.2018 ed in data 31.3.2018, senza la prescritta autorizzazione federale;

 

LUCIO CARDINALE, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ACF Prato Sport ASD, in violazione dell’art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2017/2018, per aver organizzato e/o partecipato a n. 2 tornei unitamente alle società Valbisenzio Calcio Academy, Prato Nord e Galcianese, in data 21.1.2018 ed in data 4.2.2018, senza la prescritta autorizzazione federale;

 

ANTONIO CIRIELLO, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD ARL Jolly Montemurlo, in violazione dell’art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al C.U. n. 1 del  Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2017/2018, per aver organizzato e/o partecipato ad un torneo, denominato Torneo di Pasqua, unitamente alle società Valbisenzio Calcio Academy, Galcianese e Viaccia Calcio, in data 31.3.2018, senza la prescritta autorizzazione federale;

 

ROBERTO DEGL’INNOCENTI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Pol. Prato Nord ASD, in violazione dell’art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2017/2018, per aver organizzato e/o partecipato a n. 2 tornei unitamente alle società Valbisenzio Calcio Academy, S. Giusto, Prato Sport e Galcianese, in data 4.2.2018 ed in data 31.3.2018, senza la prescritta autorizzazione federale;

 

ROSARIO D’ORSI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società GS Mezzana ASD, in violazione dell’art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva,

in relazione all’art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2017/2018, per aver organizzato e/o partecipato ad un torneo, unitamente alla società Valbisenzio Calcio Academy, in data 20.1.2018, senza la prescritta autorizzazione federale;

 

ANDREA FIASCHI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD GS CF 2001 Casale Fattoria, in violazione dell’art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2017/2018, per aver organizzato e/o partecipato ad un torneo, unitamente alle società Valbisenzio Calcio Academy e Coiano S. Lucia, in data 3.2.2018, senza la prescritta autorizzazione federale;

 

FERDINANDO FUSCO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD S. Giusto, in violazione dell’art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2017/2018, per aver organizzato e/o partecipato ad un torneo, denominato Quadrangolare di Pasqua, unitamente alle società Valbisenzio Calcio Academy blu, Valbisenzio Calcio Academy bianca e Prato Nord, in data 31.3.2018, senza la prescritta autorizzazione federale;

 

ROBERTO MACRI’, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Coiano S. Lucia ASD, in violazione dell’art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2017/2018, per aver organizzato e/o partecipato a n. 4 tornei unitamente alle società Valbisenzio Calcio Academy, CF 2001 Casale Fattoria e Viaccia Calcio, in data 3.2.2018 ctg. primi calci 2009, in data 3.2.2018 ctg. primi calci 2010, in data 20.1.2018 ctg primi calci 2009, ed in data 20.1.2018 primi calci 2010, senza la prescritta autorizzazione federale;

 

SAURO RAVAI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Viaccia Calcio, in violazione dell’art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2017/2018, per aver organizzato e/o partecipato a n. 2 tornei, unitamente alle società Valbisenzio Calcio Academy, Galcianese, Jolly Montemurlo e Ciano S. Lucia, in data 3.2.2018 ed in data 31.3.2018, senza la prescritta autorizzazione federale;

 

CARMINE VALENTINI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Zenith Audax, in violazione dell’art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2017/2018, per aver organizzato e/o partecipato ad un torneo, unitamente alla società Valbisenzio Calcio Academy, in data 20.1.2018, senza la prescritta autorizzazione federale;

 

ASD VALBISENZIO CALCIO ACADEMY, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Sig. Maurizio Nistri, per aver organizzato e/o partecipato a ben n. 11 tornei/gare, unitamente ad altre società, dal 20.1.2018 al 31.3.2018, senza la prescritta autorizzazione federale;

SSD GALCIANESE, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Sig. Andrea Andreini;

 

ACF PRATO SPORT ASD, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Sig. Lucio Cardinale;

 

SSD ARL JOLLY MONTEMURLO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Sig. Antonio Ciriello;

 

ASD POL. PRATO NORD, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Roberto Degl’Innocenti;

 

GC MEZZANA ASD, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate,  Rosario D’Orsi;

 

AASD CF2001 CASALE FATTORIA, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Andrea Fiaschi;

 

ASD S. GIUSTO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Ferdinando Fusco;

 

AC COIANO S. LUCIA, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Roberto Macrì;

 

ASD VIACCIA CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Sauro Ravai;

 

ASD ZENITH AUDAX, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al suo legale rappresentate, Carmine Valentini;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco PACINI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD VALBISENZIO CALCIO ACADEMY, Andrea ANDREINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD GALCIANESE, Lucio CARDINALE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ACF PRATO SPORT ASD, Antonio CIRIELLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD ARL JOLLY MONTEMURLO, Roberto DEGL’INNOCENTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD POL. PRATO NORD, Rosario D’ORSI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società GC MEZZANA ASD, Andrea FIASCHI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AASD CF2001 CASALE FATTORIA, Ferdinando FUSCO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD S. GIUSTO, Roberto MACRI’ in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AC COIANO S. LUCIA, Sauro RAVAI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD VIACCIA CALCIO, Carmine VALENTINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ZENITH AUDAX;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni  in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di due mesi di inibizione per il Sig. Andrea ANDREINI, due mesi di inibizione per il Sig. Lucio CARDINALE, due mesi di inibizione per il Sig. Antonio CIRIELLO, due mesi di inibizione per il Sig. Roberto DEGL’INNOCENTI, due mesi di inibizione per il Sig. Rosario  D’ORSI,  due  mesi  di inibizione per il Sig. Andrea FIASCHI, due mesi di inibizione per il Sig. Ferdinando FUSCO, ottanta giorni di inibizione per il Sig. Roberto MACRI’, due mesi di inibizione per il Sig. Sauro RAVAI, due mesi di inibizione per il Sig. Carmine VALENTINI, di € 400,00 di ammenda per la società ASD VALBISENZIO CALCIO ACADEMY; di  €  200,00  di ammenda per la società SSD GALCIANESE, di € 200,00 di ammenda per la società ACF PRATO SPORT ASD, di € 200,00 di ammenda per la società SSD ARL JOLLY MONTEMURLO, di € 200,00 di ammenda per la società ASD POL. PRATO NORD, di € 200,00 di ammenda per la società GC MEZZANA ASD, di € 200,00 di ammenda per la società AASD CF2001 CASALE FATTORIA, di € 200,00 di ammenda per la società ASD S. GIUSTO, di € 266,67 di ammenda per la società AC COIANO S. LUCIA, di € 200,00 di ammenda per la società ASD VIACCIA CALCIO e di € 200,00 di ammenda per la società ASD ZENITH AUDAX;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

F.I.G.C. - Presidente  Federale – 2019-2020 - figc.it - atto non ufficiale - CU N. 40/AA del 01/08/2019 - Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BISELLI-GS FRAORE

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento  n. 921  pf  18/19  adottato  nei confronti del Sig.  Gianni BISELLI e della società G.S. FRAORE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

GIANNI BISELLI, all’epoca dei fatti Presidente della società G.S. FRAORE, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 10, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e 39, comma 2, delle NOIF, perché sottoscriveva il documento di variazione di tesseramento n. 18071037/A del 30/1/2019, concernente la cessione a titolo definitivo del calciatore minorenne e “giovane di serie” Christian HOXHA, unitamente al Presidente della cessionaria A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l., Sig. Pannella Maurizio, soggetto inibito all’epoca dei fatti e, inoltre, senza accertarsi dell’avvenuta sottoscrizione del medesimo documento di variazione da parte del calciatore e degli esercenti la potestà genitoriale, invece omessa;

 

G.S. FRAORE, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianni BISELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società G.S. FRAORE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni  in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione per il Sig. Gianni BISELLI e di € 200,00 di ammenda per la società G.S. FRAORE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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