F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 42/AA del 02/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DE CHIARA-CONDEMI-ASD FCD MONTECALVARIO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 675 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Ugo DE CHIARA, Vincenzo CONDEMI e della società ASDFCD MONTECALVARIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

VINCENZO CONDEMI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASDFCD MONTECALVARIO: in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 4, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 62 delle N.O.I.F., per avere, quale rappresentante legale della società ospitante, omesso di adottare ogni doverosa e opportuna iniziativa atta garantire l’ordine pubblico in occasione della gara Montecalvario-Lokomotiv Flegrea disputata, il 24 novembre 2018, presso campo Denza di Posillipo (NA), valevole per il Campionato di Prima Categoria – Girone A, organizzato dal C.R. Campania, peraltro abbandonando l’impianto sportivo prima dell’arrivo delle Forze dell’Ordine e, conseguentemente, per aver consentito o comunque non impedito: a) che un giocatore, allo stato non identificato, con indosso ancora pantaloncini e calzerotti della divisa di gioco della ASDFCD MONTECALVARIO, percuotesse con violenti calci ai fianchi i calciatori della A.S.D. LOKOMOTIV FLEGREA, Sig.ri Daniele Palombo e Daniele Frascogna; b) che tre persone, allo stato non identificate, con indosso pantaloncini e calzerotti ASDFCD MONTECALVARIO ed un’altra con indosso la tuta della medesima società, percuotessero con un oggetto contundente (presumibilmente un bastone) il dirigente della A.S.D. LOKOMOTIV FLEGREA, Sig. Salvatore Sansone;

 

UGO DE CHIARA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della ASDFCD MONTECALVARIO, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 65 delle N.O.I.F., per avere, quale dirigente accompagnatore ufficiale della squadra ospitante, omesso di adottare ogni doverosa e opportuna attività di protezione e di assistenza all’Arbitro durante e dopo la gara Montecalvario-Lokomotiv Flegrea disputata, il 24 novembre 2018, presso campo Denza di Posillipo (NA), valevole per il Campionato di Prima Categoria – Girone A, organizzato dal Comitato Regionale Campania;

 

ASDFCD MONTECALVARIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte antiregolamentari ascritte al proprio Presidente al dirigente accompagnatore ufficiale e ai tesserati allo stato non identificati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Ugo DE CHIARA e Vincenzo CONDEMI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società ASDFCD MONTECALVARIO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di quattro mesi di inibizione per il Sig. Ugo DE CHIARA, quattro mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo CONDEMI e € 900,00 di ammenda per la società ASDFCD MONTECALVARIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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