F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 50/AA del 19/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TERMINI – PORTELLI – USD EMPEDOCLIMA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 530 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro TERMINI, Salvatore PORTELLI e della società U.S.D. EMPEDOCLINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ALESSANDRO TERMINI, Presidente della società USD Empedoclina, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS anche in riferimento all’art. 38, comma 1, delle NOIF per aver nella decorsa stagione sportiva, utilizzato quale allenatore il sig. Portelli Salvatore, non regolarmente tesserato, quale allenatore della società USD Empedoclina;

 

SALVATORE PORTELLI, per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 5, del

C.G.S. in relazione agli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico ed all’art. 38, comma 1, delle NOIF, e in relazione all’art. 17, comma 4, del Settore Tecnico, per non aver ottemperato all’obbligo relativo al versamento della quota annuale 2017-18, e per avere svolto l’attività di allenatore della squadra pur non essendo regolarmente tesserato per la società USD Empedoclina;

 

U.S.D. EMPEDOCLINA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio Presidente e al proprio tecnico;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alessandro TERMINI in proprio e, in qualità di Presidente pro tempore, per conto della società U.S.D. EMPEDOCLINA e Salvatore PORTELLI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato  osservazioni  in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per  il Sig. Alessandro TERMINI, 4  (quattro)  mesi  di  inibizione  per  il  Sig.  Salvatore PORTELLI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società U.S.D. EMPEDOCLINA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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