F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 71/AA del 29/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CASTELLA – FRASCHINI – USD 1913 SEREGNO CALCIO SRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1086 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Carmine CASTELLA, Matteo FRASCHINI, e della società U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L.,

avente ad oggetto la seguente condotta:

 

CARMINE CASTELLA, all’epoca dei fatti Presidente della USD 1913  Seregno Calcio S.r.l., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 34, comma 1, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti per essere venuto meno ai principi di lealtà correttezza e probità, perché organizzava la gara amichevole LECCO – SEREGNO disputata in data 9.03.2019, omettendo di inoltrare agli organi federali competenti la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della predetta gara, disponendo altresì che la stessa fosse diretta da arbitro non facente parte dell’AIA;

 

MATTEO FRASCHINI, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della USD 1913 Seregno Calcio S.r.l., in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 34, comma 1, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti per essere venuto meno ai principi di lealtà correttezza e probità, perché organizzava la gara amichevole LECCO – SEREGNO disputata in data 9.03.2019, omettendo di inoltrare agli organi federali competenti la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della predetta gara, disponendo altresì che la stessa fosse diretta da arbitro non facente parte dell’AIA;

 

U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai fatti contestati al legale rappresentante;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Carmine CASTELLA, Matteo FRASCHINI e Davide ERBA in qualità di Presidente, per conto della società U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di giorni 40 (quaranta) di inibizione per il Sig. Carmine CASTELLA, di giorni 40 (quaranta) di inibizione per il Sig. Matteo FRASCHINI e di € 1.400,00 (millequattrocento/00) di ammenda per la società U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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