F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 92/AA del 09/10/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LA CAVA – S.S.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 937 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giorgio LA CAVA e della società S.S. AREZZO SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIORGIO LA CAVA, Presidente e legale rappresentante della società S.S. AREZZO SRL all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, comma 3.1, 5, commi 5.1 e

5.5 e 6 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore all’epoca dei fatti, ovvero del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché di comportamento in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, e in particolare per avere:

 

trattato l’acquisto del calciatore Abdallah Basit con il suo procuratore sportivo signor Leonardo Giusti in occasione della stipula del contratto di prestazione sportiva in data 16.7.2018, benché costui fosse privo di formale contratto di rappresentanza depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi della F.I.G.C.;

 

stipulato, anche in violazione di quanto disposto dall’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., il contratto con il calciatore Abdallah Basit in data 15.10.2018, senza che fosse inserito il nominativo del procuratore sportivo di costui, signor Leonardo Giusti;

 

stipulato con il signor Leonardo Giusti: i) dapprima un accordo che prevedeva la corresponsione in favore del signor Giusti di un corrispettivo pari al 50% di quanto dovuto alla società S.S. Arezzo in caso di eventuale futura cessione del calciatore Abdallah Basit ad altra società calcistica, forma questa di corresponsione non prevista dalla normativa vigente e comunque di gran lunga superiore al limite normativamente previsto; ii) successivamente un diverso accordo che prevedeva la corresponsione di una somma pari a € 600.000,00 (seicentomila/00) in caso di cessione del calciatore stesso al prezzo di € 3.000.000,00 (tremilioni/00), per un ammontare quindi di gran lunga superiore a quanto previsto dalla normativa all’epoca vigente;

 

 

S.S. AREZZO SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente signor Giorgio La Cava;

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio LA CAVA in proprio e, nella qualità di legale rappresentante, per conto e dalla società S.S. AREZZO SRL;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Giorgio LA CAVA e di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) di ammenda per la società S.S. AREZZO SRL;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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