F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 107/AA del 18/10/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: FANELLI – U.S.D. ROCCAPALUMBA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1540 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Alessandro FANELLI e della società U.S.D. ROCCAPALUMBA, avente ad oggetto la seguente condotta:
ALESSANDRO FANELLI, dirigente della U.S.D. Roccapalumba, in violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto al termine dell’incontro ASD Giovane Castelbuono – Roccapalumba del 05.05.2019 disputatasi a Castelbuono (PA), gara unica valevole per la fase Play Off del campionato di 1° categoria, il predetto Fanelli Alessandro, rivolgendosi al sig. Conforto Gaetano che svolgeva le funzioni di Commissario di Campo, lo apostrofava con toni minacciosi;
U.S.D. ROCCAPALUMBA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro FANELLI in proprio e dal Sig. Giuseppe Dolcemascolo, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. ROCCAPALUMA;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Alessandro FANELLI, e di € 200 di ammenda per la società U.S.D. ROCCAPALUMBA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.