F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 146/AA del 13/11/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: ROSSINI – SSD ROMA VIII ARL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1580 pfi 18/19 adottato nei  confronti  del  Sig.  Rino ROSSINI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

RINO ROSSINI, Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società SSD ROMA VIII all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità,  in relazione al punto 3 del

C.U. n. 446 del 7.6.2018 del C.R. Lazio, nonché agli artt. 23 delle NOIF, e 44 del Reg. LND, per aver omesso di provvedere al tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, per la stagione sportiva 2018-2019, per la conduzione della prima squadra della società SSD ROMA VIII ARL, militante nel campionato di 1° Categoria, C.R. Lazio, eludendo in tal modo la normativa federale di riferimento;

 

SSD ROMA VIII ARL, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la superiore condotta posta in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante;

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.  126  del  Codice  di  Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rino ROSSINI in proprio e, nella qualità di legale rappresentante, per conto della S.S.D. ROMA VIII ARL;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione  per il Sig. Rino Rossini e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSD ROMA VIII ARL;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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