F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 258/AA del 15/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: MARROCCU
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 230 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Francesco MARROCCU, avente ad oggetto la seguente condotta:
FRANCESCO MARROCCU, Direttore Sportivo della società Brescia Calcio Spa all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 7, comma 3 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per aver sottoscritto – in assenza di autorizzazione del Legale Rappresentante della società Brescia Cacio SpA ed in assenza di delega alcuna di poteri da parte di quest’ultimo e, peraltro, ad insaputa dello stesso – il Contratto di rappresentanza stipulato il 10/07/2019 tra il Brescia Calcio SpA e la società BSA S.r.l. ed avente ad oggetto il tesseramento del calciatore Daniele Dessena per la stagione sportiva 2019/2020 ed il Contratto di rappresentanza stipulato il 22/06/2018 tra il Brescia Calcio SpA e Freesport Management S.r.l. ed avente ad oggetto il contratto di prestazione sportiva stipulato tra il Brescia Calcio e il calciatore Emanuele Ndoj;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. FRANCESCO MARROCCU;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 6000,00 (seimila/00) di ammenda per il Sig. Francesco MARROCCU;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.