F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 260/AA del 15/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: FERARIU – POL. D. CITTA’ DI PETRALIA SOTTANA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 736 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Lucien Gabriel FERARIU e della società POL. D. CITTÀ DI PETRALIA SOTTANA avente ad oggetto la seguente condotta:
LUCIEN GABRIEL FERARIU, in la violazione dell’art. 4 comma 1, in relazione agli art.li 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 40, comma 6 delle N.O.I.F. per aver dichiarato, in occasione della richiesta di tesseramento per la Società POL. D. CITTÀ DI PETRALIA SOTTANA, in maniera mendace, di non essere stato mai stato tesserato per squadre affiliate a Federazioni estere. Fatto commesso in Petralia Sottana (PA) nella data di sottoscrizione della dichiarazione di mancato tesseramento per Federazione estera;
POL. D. CITTÀ DI PETRALIA SOTTANA, per responsabilità oggettiva, ex art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto sopra indicato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lucien Gabriel FERARIU, e dal Sig. Calogero VALENZA, in qualità di rappresentante legale per conto della società POL. D. CITTÀ DI PETRALIA SOTTANA;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Lucien Gabriel FERARIU, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società POL.
D. CITTÀ DI PETRALIA SOTTANA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.