F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 292/AA del 19/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: U.C.D. TREBBO 1979https://www.figc.it/media/122074/291-art-126-cgs-brasile.pdf
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 621 pfi 19/20 adottato nei confronti della società U.C.D. TREBBO 1979, avente ad oggetto la seguente condotta:
U.C.D. TREBBO 1979, per responsabilità oggettiva, ex art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio tesserato Matteo ALIU in occasione del suo tesseramento per la predetta società;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva formulata dal Sig. Giorgio GUIDI per conto della società U.C.D. TREBBO 1979;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiuntodalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.C.D. TREBBO 1979:
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.