F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 307/AA del 30/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: PARNAFELLI – CHECCHI – MICHIENZI – ASD CASTRUM MONTEROTONDO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 617 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Loni PARNAFELLI, Mario CHECCHI, Antonio MICHIENZI, e della società ASD CASTRUM MONTEROTONDO, avente ad oggetto la seguente condotta:
LONI PARNAFELLI, allenatore di base all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico perché nella stagione sportiva 2019-2020 tesserato come allenatore della A.S.D. Castrum Monterotondo ha svolto la funzione di prestanome in favore del Sig. Mario Checchi, dirigente accompagnatore della medesima società, il quale benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica ha svolto nella stagione 2019-2020 le funzioni di allenatore di fatto della A.S.D. Castrum Monterotondo come emerso nel corso delle indagini e come ammesso in sede di audizione dagli stessi soggetti oggi avvisati;
MARIO CHECCHI, Dirigente accompagnatore della A.S.D. Castrum Monterotondo all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., perché nella stagione sportiva 2019-2020 benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica ha svolto le funzioni di allenatore di fatto in favore della A.S.D. Castrum Monterotondo come emerso nel corso delle indagini e come ammesso in sede di audizione dagli stessi soggetti oggi avvisati;
ANTONIO MICHIENZI, Presidente della A.S.D. Castrum Monterotondo, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F. per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Mario Checchi, dirigente accompagnatore della A.S.D. Castrum Monterotondo nella stagione sportiva 2019-2020, di svolgere di fatto l’attività di allenatore in favore della A.S.D. Castrum Monterotondo al posto dell’allenatore abilitato Sig. Loni Parnafelli, benché il Sig. Mario Checchi non fosse iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica;
A.S.D. CASTRUM MONTEROTONDO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Loni PARNAFELLI, Mario CHECCHI, Antonio MICHIENZI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CASTRUM MONTEROTONDO;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Loni PARNAFELLI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Mario CHECCHI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. ANTONIO MICHIENZI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CASTRUM MONTEROTONDO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.