F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 312/AA del 30/06/2020 – Applicazione di sanzione ex art. 126 CGS formulata da: ZHANG – F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 960 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Kangyang ZANG e della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO  SPA,  avente  ad  oggetto  la seguente condotta:

 

ZHANG KANGYANG, Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Internazionale Milano S.p.A. all’epoca dei fatti, in violazione all’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di una “storia” pubblicata sul social network “instagram” in data 2.3.2020, con riferimento alla rimodulazione  del calendario del campionato di Serie  A, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del dott. Paolo Dal Pino, Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A;

 

F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte ascritte al Presidente e legale rappresentante pro-tempore dotato di poteri di rappresentanza;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Kangyang ZANG, e dal Sig. Giuseppe Marotta, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni  in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 8000,00 (ottomila/00) di ammenda per il Sig. Kangyang ZANG, e € 5000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 


 

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