T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 2074 DEL 2020 Pubblicato il 17/02/2020
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12822 del 2018, proposto da: Telenord S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Santucci, Teo Tirelli e Annamaria De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Santucci in Roma, via Tacito, 10;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Lega Nazionale Professionisti Serie A, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) della delibera n. 365/18/CONS assunta dall'Autorità Garante nelle Comunicazioni del 25/7/2018, notificata in data 8/8/2018, con la quale è stata emessa Ordinanza-Ingiunzione alla società Telenord S.r.l. per la violazione del combinato disposto dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art. 3, comma 3, del Regolamento allegato alla Delibera n. 405/09/CONS;
2) della contestazione 09/18/DCA/UDID – Proc.n.2704/ML;
3) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con nota del primo dicembre 2017, pervenuta all’Autorità in data 21 dicembre 2017, prot. n. 88785, la Lega Nazionale Professionisti Serie A (o, semplicemente, “Lega Calcio”) segnalava all’AGCOM (allegando la registrazione dei relativi programmi televisivi), il comportamento tenuto dalla emittente televisiva locale “Telenord”, in relazione alla trasmissione, andata in onda nel corso del programma “TGN Calcio”, di immagini salienti e correlate relative ad alcuni incontri calcistici di serie A. In data 19 marzo 2018, completata l’istruttoria sul fatto segnalato, la Direzione contenuti audiovisivi dell’AGCOM notificava a mezzo PEC l’atto di contestazione n. 09/18/DCA/UDID – proc. n. 2704/ML, nel quale contestava alla Telenord S.r.l. di avere aver trasmesso, in data 15 ottobre 2017 (dalle ore 20:53:02) ed in data 16 ottobre 2017 (dalle ore 19:16:59), per 30 minuti e 01 nel primo caso e per 19 minuti e 19 secondi nel secondo, nel corso del programma d’intrattenimento “TGN Calcio”, le immagini salienti delle partite Sampdoria-Atalanta e Cagliari-Genoa (disputate entrambe il 15 ottobre 2017), valevoli per l’ottava giornata di andata del Campionato di serie A TIM 2017-2018.
Il 19 aprile 2018 (prot. n. 33332) la difesa della Società produceva una memoria difensiva con la quale esponeva le proprie controdeduzioni (anticipando in larga parte le deduzioni poi svolte con il presente ricorso).
L’AGCOM non riteneva condivisibili le giustificazioni addotte.
Seguiva quindi la delibera n. 365/18/CONS con la quale l’Autorità riteneva sussistenti i presupposti per l’applicazione, nei confronti di Telenord S.r.l., della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,91 a euro 25.822,84, per ciascuna violazione contestata; inoltre riteneva che, ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, la riduzione ad un decimo di cui al comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applicava anche alle sanzioni irrogate alle emittenti locali ai sensi dell’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dell’art. 5, comma 8, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. L’Autorità, pertanto, quantificava la sanzione pecuniaria, per ciascuna delle due violazioni contestate, nella misura di euro 7.230,37 (settemiladuecentotrenta/37), in asserita applicazione dei criteri di cui all’art. 11 della Legge n. 689/81. Irrogava, pertanto, la sanzione complessiva di euro 14.460,74, ordinando all’emittente di eseguire il pagamento entro il termine di gg. 30 dalla notificazione della delibera.
Nella motivazione l’Autorità precisiva che, per quel che concerne la natura del programma “TGN Calcio”, esso “non costituisce un telegiornale sportivo: il programma TGN Calcio, per format e contenuti, è un programma di approfondimento sportivo. La presenza sistematica di diversi ospiti in studio, quali tecnici ed opinionisti di calcio, che approfondiscono e dibattono in merito ad una partita di calcio o dalla quale prendono spunto, con il sottofondo di immagini della stessa, unitamente alla presenza di un conduttore/moderatore sono elementi che concorrono a qualificare il programma come programma sportivo”. Nella stessa motivazione si legge, altresì che, ad avviso dell’Autorità, “la certificazione del Tribunale di iscrizione nel registro dei giornali e periodici prodotta dalla difesa concerne (…) un altro programma intitolato “TGN” che, diversamente, ha le caratteristiche di un telegiornale: non basta, in altri termini, il titolo, apparentemente simile, a rendere omogenei un telegiornale ed un programma di approfondimento sportivo”.
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato in data 12.11.2018, la Telenord S.r.l. ha impugnato dinnanzi a questo TAR il provvedimento sanzionatario adottato dall’AGCOM, articolando, ai fini del suo annullamento, i seguenti motivi di impugnazione:
1) la società ricorrente sostiene l’illegittimità dell’ordinanza-ingiunzione in quanto sarebbe stata adottata in difetto di una tempestiva contestazione della violazione in questione. In particolare, la ricorrente lamenta che tra la data di messa in onda delle immagini (15 e 16 ottobre 2018) e l’atto di contestazione (19 marzo 2018), sarebbero intercorsi 154 giorni con conseguente violazione del termine di cui all’art. 14 della legge n. 680/1981 e che, anche a voler considerare applicabile l’art. 4 dell’allegato A alla delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, come da ultimo modificato dalla delibera n. 581/15/CONS (allegato 5), sarebbe stato violato il termine di gg. 90 ivi previsto, essendo intercorsi 108 giorni “tra l’invio della segnalazione da parte della Lega Calcio [1° dicembre 2017] e la notifica dell’atto di contestazione [19 marzo 2018]”;
2) la ricorrente lamenta, inoltre, l’irricevibilità della segnalazione perché trasmessa dalla Lega Calcio a mezzo posta raccomandata, in violazione del secondo comma dell’art. 42 del Regolamento Sanzioni dell’AGCOM, che prescrive, invece, l’invio delle segnalazioni esclusivamente a mezzo PEC;
3) con il terzo motivo di ricorso l’emittente eccepisce l’errata qualificazione di trasmissione di “approfondimento sportivo” del programma oggetto dell’accertamento (“TGN CALCIO”) che, secondo la tesi ricorsuale, avrebbe invece dovuto essere qualificato come “telegiornale sportivo”, in quanto tale legittimato allo trasmissione delle immagini correlate all’evento sportivo;
4) con il quarto motivo di gravame la ricorrente deduce l’illegittimità nella quantificazione della sanzione irrogata con il provvedimento impugnato, in quanto, a suo avviso, avrebbe dovuto trovare applicazione l’istituto del cumulo formale anziché quello del cumulo materiale; in ogni caso l’entità dell’importo preteso appare eccessiva rispetto ai quattro criteri che l’Autorità avrebbe dovuto osservare ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui nella determinazione della sanzione, l’Autorità amministrativa deve considerare i seguenti elementi: 1) gravità della violazione; 2) opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; 3) personalità dell’agente; 4) condizioni economiche dell’agente. Poiché i suddetti indicatori concorrevano alla attenuazione della sanzione, la stessa avrebbe dovuto essere parametrata sul minimo edittale.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso l’AGCOM che, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha depositato articolata memoria difensiva corredata da documenti.
Con ordinanza n. 7260 del 29.11.2018 la Sezione ha parzialmente accolto la domanda cautelare proposta dalla Telenord S.r.l., disponendo la sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato nella misura del 50% dell’ammontare complessivo della sanzione, con la seguente motivazione: “(…) sulla base del sommario esame possibile nella presente sede cautelare, il ricorso manifesta dei possibili profili di fondatezza limitatamente all’ammontare della sanzione irrogata, stanti la dimensione locale dell’emittente, il carattere isolato dell’episodio, la situazione economica della società ricorrente (in perdita negli ultimi due esercizi)”.
In vista dell’udienza di merito ha prodotto memoria ex art. 73 c.p.a. la sola ricorrente.
Alla pubblica udienza del giorno 4 dicembre 2019, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1. Venendo all’esame dei motivi di ricorso, il Collegio rileva, in primo luogo, l’infondatezza del primo motivo.
In virtù del disposto di cui al secondo comma dell’art. 14, della legge n. 689/1981, se non si è avuta la contestazione immediata, “[…] gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dall’accertamento” e non “dalla data di commissione dell’infrazione” come invece erroneamente affermato dalla ricorrente
L’art. 14 cit., infatti, fa decorrere il termine di 90 giorni per la notifica della contestazione dal momento dell’accertamento della violazione, che è cosa ben distinta dalla data del fatto, nella specie coincidente con la data di indebita messa in onda del programma. Per giurisprudenza consolidata, il significato del termine “accertamento” si riferisce alla completa cognizione, da parte dell’Autorità, del fatto oggetto di sanzione amministrativa, sia nel suo aspetto fattuale (comprensivo degli elementi soggettivi ed oggettivi), che nella sua qualificazione normativa. Accade spesso che il momento in cui l’Amministrazione procedente viene a conoscenza del fatto illecito non coincida affatto con quello in cui la trasgressione amministrativa è stata effettivamente commessa: così, nella specie, i programmi contestati sono stati diffusi nei giorni del 15 e 16 ottobre 2017 mentre la nota della Lega Calcio che li denunciava è pervenuta all’Autorità oltre due mesi dopo, in data 21 dicembre 2017.
Inoltre non si deve avere riguardo unicamente all’avvenuta conoscenza del fatto storicamente inteso, nella sua materialità, conoscenza che, nella specie, si colloca, come detto, nel momento in cui è pervenuta all’Autorità la segnalazione da parte della Lega Calcio. L’accertamento, come sopra accennato, comporta un’elaborazione ed una ricostruzione che non riguardano soltanto il fatto nella sua manifestazione oggettiva, ma anche l’individuazione degli elementi normativi della fattispecie ai fini della sua qualificazione giuridica e della corretta quantificazione della sanzione.
E’ fisiologico, dunque, che l’attività di accertamento richieda, rispetto al momento della conoscenza del fatto da parte dell’Autorità procedente, un certo lasso di tempo, non predeterminabile a priori secondo termini rigidi, necessario per una valutazione completa di tutti gli elementi, fattuali e giuridici, della fattispecie illecita (cfr., ex multis, Cons. Stato, VI, 3 maggio 2010, n. 2507; Cass. civ., sez. II, 6 febbraio 2009, n. 3439, cfr. Cass. n. 13050/2014 e Cass. n. 1043/2015; Cass. Civ., Sez. Trib., 19 novembre 2008, n. 27447; Cass. Civ., Sez. II: 18 aprile 2007, n. 9311; 5 dicembre 2006, n. 25916). Al riguardo si è espresso anche questo Tribunale (T.A.R. Lazio, III, 4 maggio 2017, n. 5287), secondo cui “ai sensi dell'art. 4, comma 6, cit. il responsabile di un qualsiasi ufficio (dell'Autorità) che rilevi una ipotesi di violazione soggetta a sanzione di competenza dell'AGCOM, effettuate, se del caso, ulteriori verifiche e qualificate le fattispecie nei loro pertinenti termini giuridici, a seconda dei casi formula una proposta di archiviazione oppure "propone l'avvio del procedimento sanzionatorio predisponendo lo schema di atto di contestazione". Pertanto, per espressa dizione normativa, il “dies a quo” è individuato nel momento in cui l'accertamento del fatto è compiutamente avvenuto, “vale a dire all'esito di tutta l'attività ascritta al responsabile del procedimento cui spetta - a norma dell'art. 4, comma 6, cit. (la sentenza si riferiva, nel caso trattato, al previgente “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie” di cui all’allegato A alla delibera n. 136/06/CONS e s.m.i.) - oltre allo svolgimento dell'attività istruttoria reputata necessaria (ivi comprese le "ulteriori verifiche"), anche il compito di "qualificare le fattispecie nei loro pertinenti termini giuridici". Solo una volta espletate tali attività, il responsabile proporrà l'avvio del procedimento sanzionatorio predisponendo lo schema di atto di contestazione (ovvero formulando una proposta di archiviazione in caso di manifesta insussistenza della violazione). Applicando le disposizioni sopra richiamate al caso in esame si ritiene che il "completo accertamento" del fatto debba intendersi, ovviamente, non come mero accadimento del mondo fisico ma come fatto giuridicamente qualificato.” (TAR Lazio, III, 1 luglio 2019, n. 8500).
È pertanto da respingere il primo motivo di ricorso.
2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’irricevibilità della segnalazione trasmessa dalla Lega Calcio a mezzo posta raccomandata, in violazione del secondo comma dell’art. 4 del Regolamento Sanzioni AGCOM (doc. 5 res.) che prescrive l’invio di ogni segnalazione esclusivamente per via telematica.
Si tratta, invero, di una mera irregolarità che non può comportare illegittimità della sanzione e, in ogni caso, non può condurre al suo annullamento (cfr. art. 21-octies, comma 2, Legge n. 241 del 1990). Oltre a ciò, come correttamente eccepito dalla difesa erariale, il primo comma fa in ogni caso salvo “il potere sanzionatorio dell'Autorità esercitato d'ufficio ai sensi dell’articolo 3”. Infine il comma 5 dello stesso art. 4 consente all’AGCOM di procedere, senza tener conto della irricevibilità della segnalazione, a seguito della ricezione di “rapporti” (purché completi dei necessari elementi per l’identificazione del fatto e dei soggetti responsabili) provenienti da tutti i “soggetti istituzionali”, categoria alquanto ampia nella quale può essere ricondotta - quanto meno in fattispecie attinenti al campionato di calcio di serie A e alla trasmissioni audiovisive che lo riguardano - la stessa Lega Calcio.
Anche il secondo motivo, pertanto, va respinto.
3. Non merita miglior sorte il terzo motivo perché non è convincente la tesi di parte ricorrente secondo cui il programma in contestazione - nel corso del quale sono state trasmesse, in due distinte occasioni, le immagini relative a due distinte partite di calcio di serie A, oltre i limiti di durata consentiti dall’art. 3 del Regolamento AGCOM “per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS. coordinato con le modifiche apportate dalle delibere n. 579/09/CONS e n. 599/13/CONS – dovrebbe qualificarsi come “telegiornale”. In realtà, il programma “TGN”, avente le caratteristiche del telegiornale, è programma diverso dal programma “TGN Calcio”, stante la non contestata presenza di ospiti e commentatori nel corso della trasmissione, la quale rientra pertanto nella nozione di trasmissione di approfondimento giornalistico, da tener distinta dal vero e proprio notiziario.
In ogni caso, ai fini del rigetto del motivo, deve anche osservarsi che la durata dei filmati delle due partite trasmesse, come indicato nella superiore narrativa in fatto (con dati temporali che non sono stati contestati), è stata ben più estesa rispetto al limite degli 8 minuti di cui all’articolo 5, comma 3, del Regolamento citato, il quale prevede che, anche nei telegiornali in chiaro, “la trasmissione delle immagini salienti e correlate […] non può superare gli 8 minuti complessivi per ciascun turno della competizione, di cui non più di 4 minuti per ciascun giorno solare e, nell’ambito dello stesso giorno, non più di 3 minuti per singola partita”.
Il motivo è dunque da respingere.
4. Il Collegio ritiene che meriti, invece, parziale accoglimento il quarto motivo di gravame, afferente all’entità (eccessiva) della sanzione pecuniaria irrogata.
Come già sommariamente osservato nella fase cautelare, l’Autorità avrebbe dovuto maggiormente apprezzare, oltre alla dimensione locale dell’emittente, il carattere isolato dei due episodi e la situazione economica della società ricorrente, la quale ha dimostrato di essere stata in perdita negli ultimi due esercizi anteriori all’irrogazione della sanzione. Telenord ha infatti prodotto i due bilanci chiusi al 31/12/2016 ed al 31/12/2017 (doc. 8 ric.) dai quali risulta
una notevole perdita di esercizio, per il 2016, pari ad Euro 116.204,00 e una perdita minore, ma comunque significativa, per il 2017 (perdita di Euro 41.998,00). Lo stesso carattere sporadico degli episodi, mai verificatasi nuovamente in seguito inducono a ritenere non grave la violazione che pure vi è stata. Entrambi gli elementi suddetti - condizione economica e scarsa gravità del fatto – dovevano essere adeguatamente valorizzati nella motivazione del provvedimento impugnato, stante la previsione di essi tra i criteri di cui all’art. 11 della legge n. 689 del 1981 che l’Autorità è tenuta ad applicare nella determinazione della sanzione pecuniaria.
La sanzione appare dunque decisamente sproporzionata per eccesso rispetto all’elemento di valutazione costituito dalle “condizioni economiche dell’agente” (v. TAR Lazio, III, 1 luglio 2019, n. 8500).
Peraltro si deve anche considerare che la sanzione irrogabile ammontava nel minimo, per ciascuna delle due contestazioni, ad euro Euro 1.032,91.00.
Per quanto precede, si rende necessario un intervento correttivo sull’importo della sanzione, da parte di questo Giudice, nell’esercizio degli incisivi poteri che competono al G.A., trattandosi di materia soggetta a giurisdizione estesa al merito ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c) c.p.a..
Si ritiene, alla luce di quanto precede, di dover ridurre l’importo sanzionatorio rispetto alla somma ingiunta dalla delibera impugnata.
Il Collegio, confermando sul punto quanto già statuito in sede cautelare, ritiene equo di ridurre del 50% la duplice sanzione irrogata alla Telenord S.r.l. e di rideterminarla, pertanto, in complessivi Euro 7.230,37 (settemiladuecentotrenta /37), somma pari alla metà dell’ammontare delle due sanzioni complessivamente irrogate con il provvedimento impugnato.
Nei limiti suddetti il ricorso può trovare, pertanto, parziale accoglimento per quanto di ragione. Considerato l’esito del ricorso e il parziale riconoscimento delle ragioni di parte ricorrente, le spese di causa possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ridetermina la sanzione pecuniaria da irrogare a Telenord S.r.l. in complessivi Euro 7.230,37 (settemiladuecentotrenta/37). Spese di causa compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF
Achille Sinatra, Consigliere
Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore