F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 006/CSA pubblicata il 2 Luglio 2021- Eur Massimo Calcio A5
N. 231/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 006/CSA/2021-2022 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Salvatore Lo Giudice Vice Presidente
Paolo Tartaglia Componente (relatore)
Andrea Lepore Componente
Antonio Cafiero Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro RG 231/CSA/2020-2021, proposto dalla EUR MASSIMO CALCIO A5, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti divisione A5 di cui al Com. Uff. n. 1381 del
18/05/2021;
Visto il reclamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 18/06/2021 il Prof. Avv.
Paolo Tartaglia;
FATTO E DIRITTO
La società EUR MASSIMO CALCIO A5 ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra EUR MASSIMO CALCIO A5 e CIOLI ARICCIA FEROS del 15/05/2021, ha inflitto la squalifica per tre gare effettive ai calciatori Lorenzo Dal Lago e Nicolò Locchi con la seguente motivazione “compie falli atti o gesti che arrechino o tendano ad arrecare un danno fisico, colpendo o tentando di colpire e/o lanciando oggetti contro chicchessia. Partecipava attivamente alla rissa cominciata dopo la fine del primo tempo dando calci, pugni e spinte all’indirizzo di giocatori avversari”. Con lo stesso reclamo ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo sopra richiamata con cui è stata disposta la penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nella prossima stagione sportiva 2021/2022.
A sostegno dell’impugnazione relativa alla squalifica dei calciatori diretta ad ottenere in via principale l’annullamento della stessa e, in via subordinata, la riduzione la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.
In particolare la ricorrente, con riferimento alla squalifica comminata ai calciatori Dal Lago e Locchi ha sostenuto la totale estraneità degli stessi rispetto alle contestazioni ascrittegli in ragione del fatto che solo il Direttore di gara ha rilevato i comportamenti addebitati agli stessi, non risultando invece negli altri referti ufficiali.
La Corte ha sentito l’Arbitro che ha confermato la partecipazione di questi giocatori alla rissa scoppiata con i giocatori avversari, precisando di averli individuati con il numero di maglia e l’esame della distinta di gara.
La Corte pertanto ritiene doversi confermare la squalifica inflitta dal Giudice di primo grado ai calciatori Del Lago e Locchi.
Quanto al reclamo avverso la sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica la Corte ritiene che lo stesso sia infondato in considerazione della gravità dei fatti accaduti che hanno portato alla sospensione definitiva dell’incontro al termine del primo tempo di gara, fatti riferibili ai calciatori delle due squadre ma anche ad altri tesserati della società ospitante.
La Corte ritiene, in considerazione di quanto evidenziato, congrua la sanzione, comminata dal Giudice sportivo e, pertanto, rigetta il ricorso.
P.Q.M.
Preso atto della rinuncia al reclamo in relazione alle posizioni dei Sigg.ri Tiziano Merlonghi, Federico Fabozzi ed Edoardo Savi, li dichiara estinti ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S.
Quanto alla posizione dei calciatori Lorenzo Dal Lago e Niccolo' Locchi, sentito l’Arbitro, respinge il reclamo.
Quanto alla posizione della società Eur Massimo Calcio A 5, respinge il reclamo.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.
L’ESTENSORE IL VICE PRESIDENTE
f.to Paolo Tartaglia f.to Salvatore Lo Giudice
Depositato il 2 luglio 2021
IL SEGRETARIO
f.to Fabio Pesce