Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 118/TFN - SD del 30 Gennaio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 14634/52pf 22-23/GC/SA/mg del 20 dicembre 2022 nei confronti del sig. M.M. e della società ASD Biancavilla 1990 Sporting - Reg. Prot. 101/TFN-SD

Massima: Mesi 2 di inibizione al presidente della società per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS per aver, nel procedimento innanzi alla Commissione Accordi Economici - LND, utilizzato una “dichiarazione liberatoria e quietanza a saldo” contenente la firma apocrifa del calciatore. Ammenda di € 500,00 alla società…Invero, la inveridicità della dichiarazione liberatoria e quietanza a saldo risulta documentalmente dai messaggi whatsapp già richiamati e datati 21 febbraio 2022, nei quali il Presidente onorario della società assicurava il calciatore, che anticipava vertenza, che “in settimana partono i bonifici” dello spettante “perché abbiamo avuto un ritardo con un sponsor”. È evidente che la liberatoria prodotta dalla società in giudizio, datata 13 dicembre 2021, non è veridica, ammettendosi dal Presidente onorario che il calciatore aveva ancora il credito insoluto alla data del 21 febbraio 2022.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 173/TFN - SD del 12 Maggio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 24628/226pf22 -23/GC/SA/mg del 12 aprile 2023, depositato il 13 aprile 2023, nei confronti del sig. P.M. - Reg. Prot. 154/TFN-SD

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 12 per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2020/2021, consentito e/o comunque non impedito l’indebito utilizzo, a beneficio della società da lui presieduta, di una quietanza liberatoria datata 14.6.2021, con cui il calciatore sig. …, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Nocerina Calcio 1910, autorizzava la predetta società a decurtare dalla somma dovutagli a titolo di prestazioni sportive in virtù dell’accordo economico in corso con la società A.S.D. Nocerina Calcio 1910 per la stagione sportiva 2020/2021, la somma di euro 2.400,00, dal medesimo calciatore percepita nel corso della precedente stagione sportiva 2019/2020 a titolo di ristoro disposto dal Decreto Cura Italia per sanare parzialmente gli effetti negativi della pandemia da Covid 19, quietanza risultata apocrifa in quanto creata artificiosamente ed espressamente disconosciuta dallo stesso ...

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 61/TFN - SD del 19 Ottobre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –  Deferimento n. 6828/812 pf 21-22/GC/CAMS/mg del 21 settembre 2022 nei confronti del sig. M.M. e della società ASD Calcio Padova Femminile - Reg. Prot. 48/TFN-SD

Massima: Mesi 1 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e dal C.U. n. 91 del 18.10.2021, per non aver provveduto alla trasmissione, sugli appositi moduli previsti dalla LND - Divisione C5, delle liberatorie relative agli accordi economici sottoscritti tra la ASD Calcio Padova Femminile (società appartenente alla LND- Divisione C5- Serie A Femminile) e la propria calciatrice Sabino Antonella per la Stagione Sportiva 2021 – 2022, nel termine previsto dalla citata disposizione delle NOIF. Ammenda di € 300,00 alla società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 50/TFN - SD del 3 Ottobre 2022  (motivazioni)

Impugnazione – Deferimento: n. 3539/576pf21-22/GC/CAMS/mg del 17 agosto 2022 nei confronti dei sigg.ri R.A. e C.S. - Reg. Prot. 33/TFN-SD

Massima: Prosciolto per mancanza di prove il presidente dall’accusa di aver violato gli artt. 93 e 94 ter delle NOIF, ovvero per avere: a) omesso di redigere per iscritto, secondo gli appositi moduli previsti dalla normativa federale nonché di depositare all'inizio della stagione sportiva 2020-2021, l'accordo economico verbale a titolo di rimborso spese di euro 1.000,00 concordato con il calciatore sig. … a latere di quello stipulato preventivamente all'inizio della stagione sportiva 2020-2021 avente ad oggetto la somma a titolo di compensi per euro 9.000,00 annui; b) nella sua qualità, consentito e non impedito al sig. …. quale Amministratore Delegato della società FC Messina, di porre in essere le suddette omissioni…Infatti dirimente è la dichiarazione dell’amministratore della società… Preciso che il Dott. A… riveste tuttora la carica di Presidente del CA. ma, come detto, tutti i contratti sono stati da me sottoscritti. Solo il sottoscritto poteva impegnare la società da un punto di vista economico. Riconosco il documento che in questa sede mi viene mostrato e che rappresenta l'accordo economico che ho sottoscritto con il …... Il compenso concordato era di euro 9.000 e come detto non abbiamo sottoscritto altri accordi e concordato altre somme eccedenti tale importo".

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 82/TFN - SD del 23 Dicembre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 3680/56pf21-22/GR/GC/pe del 24 novembre 2021 nei confronti dei sigg.ri A.S., C.B. e della società ASD Accademia Rimini Calcio VB - Reg. Prot. 69/TFN-SD

Massima: Mesi 4 di squalifica all’allenatore di allenatore di base – UEFA B per la violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1 del Regolamento per il Settore Tecnico, ed all’art. 94 comma 1 delle NOIF ed in relazione a quanto prescritto nel C.U. n. 1 della LND punto 14) lett. a) alla voce “allenatori“ stagione sportiva 2020/2021 per avere pattuito, quale allenatore della società ASD Accademia Rimini Calcio VB, nell’accordo economico del 19.08.2020, la somma di euro 3.000,00, eccedente i massimali quali premio previsto per la conduzione di squadre minori per la stagione sportiva 2020-2021. Mesi 4 di inibizione anche al presidente ed € 400,00 di ammenda alal società

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezioni Unite: Decisione n. 68 del 27/08/2021

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 104/CFA/2020-2021 del 10 maggio 2021

Impugnazione Istanza: M. A./Federazione Italiana Giuoco Calcio - T.B./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima:…..venendo al punto centrale e decisivo di questa controversia attinente alla legittimità, o meno, degli accordi economici intercorsi tra il sig. A. e la soc. Florentia, occorre partire dal dato testuale dellart. 94 quinquies (Accordi economici e svincolo per morosi per le calciatrici delle societ della Divisione Calcio Femminile e accordi economici per gli allenatori di società della Divisione Calcio Femminile) delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), che al 2° comma prevede quanto segue: << 2. Le calciatrici maggiorenni e i Responsabili Tecnici delle prime squadre, tesserati per società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B della Divisione Calcio Femminile devono tuttavia sottoscrivere, su appositmodulo fornito dallF.I.G.C., accordi economici, annuali o pluriennali, per un periodo massimo di tre stagioni, che prevedano per le loro prestazioni sportive lerogaziondi una sommlorda non superiore  a Eur30.658,0per ciascuna annualità, da corrispondersi in rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Oltre allimporto annuale lordo di cui sopra, tali accordi possono anche prevedere la corresponsione di somme a titolo di indennità di trasferta, rimborsi spese forfettari, voci premiali e rimborsi spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, nel rispetto della legislazione fiscale vigente >>. Il successivo 9° comma della stessa disposizione stabilisce che: << 9. Sono vietati, nulli e privi di ogni efficacia accordi in contrasto e comunque finalizzati a eludere il presente articolo. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dellart. 8 comma 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva >>. Dalla lettura della norma de qua risulta evidente che il sistema federale impone il divieto di concludere accordi che prevedano il pagamento in favore dellallenatore di somme ulteriori rispetto al richiamato limite massimo, fatte salve le ipotesi di rimborso delle spese sostenute. La violazione di tale divieto rende nullo e privo di efficacia icontratto e concretizza l'illecito disciplinare, comportando conseguentemente il deferimentinnanzi ai competenti organi di giustizia sportiva. Nel caso di specie risulta dagli atti di causa che per la stagione 2020-2021 la società Florentia e il tecnico M. A. conclusero un accordo economico, regolarmente depositato, che prevedeva a favore del tesserato il riconoscimento dellimporto massimo previsto dallarticolo 94 quinquies, secondo comma, delle NOIF, e che pochi giorni dopo la conclusione del primo accordo, ne venne concluso un secondo, con cui il tesserato cedeva alla società, a fronte della corresponsione dellimporto di euro 10.000,00, in aggiunta a quanto già previsto dallaccordo avente ad oggetto la prestazione tecnico-sportiva, il diritto di utilizzare, sfruttare, diffondere i diritti dimmagine dellallenatoreTrattasi di un accordo – questultimo – che senza dubbio rientra nel divieto ex art. 94 quinquies, essendo manifestamente diretto ad eludere il tetto massimo della remunerazione in favore del tecnico stabilito dalla stessa disposizione.

 

Decisione C.F.A. – Sezione …: Decisione pubblicata sul CU n. 104/CFA del 10 Maggio 2021 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare – n. 124 del 29 marzo 2021, e della decisione della Commissione disciplinare del settore tecnico adottata con comunicato ufficiale n. 302 del 9 aprile 2021

Impugnazione – istanza:  T.B. - Florentia San Giminiano SSDARL – M.A./Procura federale

Massima: Riuniti i procedimenti, confermate le decisioni con le quali il presidente è stato sanzionato con anni 2 di inibizione per avere violato l’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 quinquies, commi 4 e 9 delle NOIF, e all’articolo 31, comma 5, dello stesso CGS, la società è stata sanzionata con l’ammenda di € 5.000,00 e la penalizzazione di un punto da scontare nel campionato in corso a titolo responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e l’allenatore è sanzionato con mesi 9 di inibizione per avere violato l’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, l'art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all’art 94 quinquies, commi 2 e 9, delle NOIF, e all’articolo 31, comma 5, dello stesso CGS. Il fatto contestato, con l’ipotizzata attribuzione dei diversi titoli di responsabilità dianzi indicati, riguardava l’accordo intercorso in data 18 agosto 2019, non depositato presso la divisione calcio femminile, con cui la predetta società e il Sig. M. A. regolavano lo sfruttamento dei diritti di immagine del tecnico, a favore della società, mediante la corresponsione di un importo di euro 10.000,00, che si aggiungeva all’importo di euro 30.658,00 (rientrante nei massimali previsti dall’art.94 quinquies, comma 2, NOIF) previsto dall’accordo economico (questo regolarmente depositato presso la Divisione calcio femminile) per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato serie A femminile…L’articolo 91, comma 1, delle NOIF, stabilisce che “Le società, in relazione alla Serie di appartenenza, sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva con l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento”. In base al successivo articolo 92 ter, comma 1, delle stesse NOIF, per gli atleti e i tecnici “non professionisti” - tra i quali, ai sensi del comma 2, rientrano anche i tesserati delle società che disputano, come nel caso di specie, il campionato di serie A femminile - “è esclusa… ogni forma di lavoro autonomo o subordinato”. I tesserati stessi “devono sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono”. Stabilisce poi il comma 8 dello stesso articolo 94 ter che “Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l’erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate”, mentre “La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 8 dell’art. 8” – ora 31, comma 5 – “del codice di Giustizia Sportiva e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva”. Analoghe disposizioni sono ripetute dall’articolo 94 quater anche per collaboratori delle società appartenenti alla L.N.D. Indi, l’articolo 94 quinquies, espressamente riferito alla Divisione calcio femminile, nuovamente prevede (comma 1), che “Per le calciatrici e gli allenatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici , ogni forma di lavoro autonomo o subordinato”, che (secondo comma, prima parte) i “tesserati per società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B della Divisione Calcio Femminile devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo fornito dalla F.I.G.C., accordi economici, annuali o pluriennali, per un periodo massimo di tre stagioni, che prevedano per le loro prestazioni sportive l’erogazione di una somma lorda non superiore a Euro 30.658,00 per ciascuna annualità”; stabilisce poi la seconda parte dello stesso secondo comma che “Oltre all’importo annuale lordo di cui sopra, tali accordi possono anche prevedere la corresponsione di somme a titolo di indennità di trasferta, rimborsi spese forfettari, voci premiali e rimborsi spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”. L’importo massimo previste anche nelle disposizioni precedenti può dunque essere aumentato unicamente per i titoli appena ricordati, tutti riconducibili nella generale categoria del rimborso delle spese sostenute dal tesserato per svolgere la propria attività non professionistica. Indi, il comma 4 dell’articolo in esame impone il deposito degli accordi economici presso “la Divisione Calcio Femminile, unitamente alla richiesta di tesseramento della calciatrice o dell’allenatore e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione”. Infine, il comma 9 stabilisce che “sono vietati, nulli e privi di ogni efficacia accordi in contrasto e comunque finalizzati a eludere il presente articolo. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 8 comma 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva”. Il quadro descritto evidenzia in primo luogo che l’ordinamento sportivo è improntato, quanto alla distinzione tra attività professionistica e dilettantistica, al principio formalistico e non sostanzialistico. Un rapporto non è riconducibile al professionismo o al dilettantismo a seconda della concreta disciplina che regola quello specifico rapporto, ma in base all’appartenenza a una lega, una divisione o una serie inquadrate, per scelta operata dal legislatore sportivo, nell’ambito dell’uno o dell’altro settore di attività. E’ dunque il rapporto concreto che deve conformarsi alla regola astratta, una volta individuato il settore di riferimento. Il calcio femminile, anche a livello di massima serie, qui in rilievo, è chiaramente ed espressamente ricondotto allo sport dilettantistico, con la conseguente applicazione dei limiti e dei vincoli ad esso relativi e in precedenza richiamati. Esclusa, dunque, per i tesserati “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato, può essere loro riconosciuta, per l’attività svolta, una somma che, comunque, non può superare il tetto indicato dall’articolo 94 quinquies, comma 2 (fatta salva la possibilità di riconoscere somme ulteriori al solo titolo di rimborso spese, anche in misura forfetaria). Al di fuori di tali accordi è tassativamente esclusa la possibilità di riconoscere somme ulteriori. In tal senso, è chiaro il disposto dell’articolo 94, comma 1, delle NOIF, avente carattere di norma generale, secondo cui “Sono vietati: a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale; b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni”. Gli accordi tra società e tesserati devono dunque conformarsi alle regole stabilite dall’ordinamento. Tali regole sono nel caso di specie quelle del ricordato limite massimo dell’importo previsto dagli accordi economici tra società e tesserato e dell’espresso divieto di compensi ulteriori, fatte salve le ipotesi di rimborso delle spese sostenute (oltre all’obbligo di deposito degli accordi). E’ dunque vietata la possibilità di concludere accordi che prevedano somme ulteriori, e ciò qualsiasi sia il titolo di riconoscimento di tali importi. Nel caso di specie risulta dagli atti di causa che per la stagione 2020-2021 la società Florentia e il tecnico M. A. conclusero un accordo economico, regolarmente depositato, che prevedeva a favore del tesserato il riconoscimento dell’importo massimo previsto dall’articolo 94 quinquies, secondo comma, delle NOIF, e che pochi giorni dopo la conclusione del primo accordo, ne venne concluso un secondo, con cui il tesserato cedeva alla società, a fronte della corresponsione dell’importo di euro 10.000,00, in aggiunta a quanto già previsto dall’accordo avente ad oggetto la prestazione tecnico-sportiva, il diritto di “utilizzare, sfruttare, diffondere i diritti d’immagine dell’allenatore” (art. 2.2 della scrittura privata). Al di là della circostanza, sulla quale insistono i reclamanti, relativa alla effettiva esecuzione dell’accordo, tale per cui esso, nella prospettazione dei reclamanti, non potrebbe essere considerato “elusivo” del limite imposto dall’articolo 94, quinquies, comma 2, delle NOIF, ritiene il collegio che pure a voler considerare reale la causa negoziale sottesa a tale accordo (vi sono anche indizi in tal senso), è la stessa possibilità di concludere un accordo di tal fatta tra società e tesserato che deve essere esclusa. La onnicomprensività dell’importo previsto come massimo è stabilita dalle regole applicabili alla fattispecie; da ciò discende il divieto di accordi tra la società e il tesserato per il riconoscimento di somme ulteriori, qualsiasi sia titolo per cui vengano previste (fatto salvo il rimborso delle spese). In tale prospettiva, non appare decisiva l’indagine sulla causale del pagamento effettuato in data 8 agosto 2020 (riferita al pagamento di una “seconda mensilità”, e poi imputato, per accordo delle parti, al successivo accordo sottoscritto in data 18 agosto, avente ad oggetto lo sfruttamento dei diritti di immagine del tecnico), come pure appare irrilevante, ai fini della configurazione dell’illecito, il fatto che l’accordo abbia avuto o meno effettiva esecuzione, trattandosi di profili volti a definire un eventuale “negozio indiretto”, che sanzionerebbe l’uso, per l’appunto indiretto, di una causa lecita. Ritiene tuttavia il collegio, come già accennato, che nel caso di specie sia il fatto stesso dell’accordo concluso tra società e tesserato, per un importo ulteriore rispetto al massimale previsto dall’articolo 94 quinquies, comma 2, delle NOIF, e per un titolo diverso da quello relativo alla prestazione tecnico-sportiva o del rimborso delle spese, a non essere consentito; ciò anche a voler ritenere reale la causa dichiarata nell’accordo (la cessione dei diritti di immagine tra la società e l’atleta). In senso contrario non può di certo essere invocato, come sostenuto dai reclamanti, il precedente costituito dalla decisione della Corte di giustizia federale adottata con comunicato n. 211/CGF 2013/2014, avente ad oggetto una vicenda relativa al calcio professionistico e non dilettantistico. Si può poi anche opinare nel senso di una possibile rimeditazione, a livello normativo, dell’attuale assetto dello sport dilettantistico, con una diversa disciplina dei rapporti tra società e tesserato, anche con riferimento allo sfruttamento del diritto all’immagine. Si tratta, peraltro, di una possibile riflessione de iure condendo, che non incide sull’interpretazione dell’attuale assetto normativo e sulle sue ricadute nel caso di specie.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 124/TFN - SD del 29 Marzo 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 8727/279 pf 20 21GC/LDF/ac del 3.2.2021 nei confronti del sig. B.T. e della società Florentia San Gimignano SSDARL - Reg. Prot. 104/TFN-SD

Massima: Il presidente della società è sanzionato con l’inibizione di anni 2 per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art. 94 quinquies, comma 9 NOIF (sono vietati, nulli e privi di efficacia accordi in contrasto e comunque finalizzati a eludere il presente articolo. La loro sottoscrizione costituisce iIIecito disciplinare ai sensi deII’art 8, comma 8, del Codice di giustizia sportiva previgente – ora trasfuso ne..’art. 31, comma 5, deI Codice di giustizia Vigente - e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della giustizia Sportiva) ed a..'art. 94 quinquies, comma 4, NOIF (gli accordi economici devono essere depositati a cura della società presso la Divisione Calcio Femminile, unitamente alla richiesta di tesseramento dell’allenatore e comunque entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione) per aver sottoscritto in data 18.08.2019 con l’allenatore A. M., per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato serie A femminile, ulteriormente all’accordo economico di euro 30.658,00 rientrante proprio nei massimali previsti da..'art. 94 quinquies, comma 2, NOIF, depositato presso la Divisione Calcio Femminile, un accordo economico per la cessione dei diritti di immagine, a fronte di un corrispettivo lordo di euro 10.000,00 e per non aver mai provveduto al relativo deposito presso la Divisione Calcio Femminile. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica da scontare nel campionato in corso e l’ammenda di euro 5.000,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 120/TFN - SD del 16 Marzo 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 9219 /375 pf 20-21/LDF/GC/am del 19.2.2021 nei confronti del sig. G.A. - Reg. Prot. 110/TFN-SD

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS, mesi 6 di inibizione al Direttore Sportivo - Collaboratore della Gestione Sportiva - non tesserato all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva poiché in data 7 novembre 2019 dinanzi agli organi della Procura Federale ha affermato falsamente che l’accordo economico del 7 febbraio 2018 tra il medesimo e la SDRAL Città di Campobasso sarebbe stato firmato dal sig. … in propria presenza. La falsità di quanto dichiarato emerge dalle risultanze della Consulenza Tecnica di Ufficio e dalla decisione del TFN Sez. Vertenze Economiche Decisione n. 11/TFN-SVE 2020/2021 nelle quali si accerta e si stabilisce l’apocrifia della firma del sig. …. La medesima violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva va altresì ulteriormente imputata allo stesso sig. …, poiché pur sapendo che non era intervenuto nessun accordo economico tra le parti ha adito la Commissione Accordi Economici ed ha resistito anche al giudizio di gravame violando gravemente i principi di lealtà e correttezza cui era tenuto a rispettare.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 56/TFN del 09.12.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimenti nn. 2211/1027 pf18-19 GC/ma del 19.8.2019 e 4291/1464 pf18-19 GP/AA/mg dell’8.10.2019 nei confronti della società ASD Città di Gragnano - Reg. Prot. nn. 36-70s.s.19-20/TFN-SD)

Massima: A seguito di revoca del patteggiamento ex art. 126 CGS per non aver la società dato luogo all’esecuzione della sanzione (€ 1.000,00), la stessa è sanzionata con l’ammenda di € 3.000,00 per le violazioni a carico del … dell’art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC vecchio testo ed a carico del V del medesimo articolo, posto in relazione agli artt. 94 ter comma 11 NOIF, 8 comma 9 e 10 CGS - FIGC vecchio testo; alla Società ASD Città di Gragnano era contestata la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS – FIGC vecchio testo, per il comportamento posto in essere dai propri rappresentanti legali, che si erano nel tempo succeduti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 28/TFN del 22.10.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3005/1060pf 19 20GC/LDF/ac del 09.09.2020 nei confronti del sig. B.G. - Reg. Prot. n. 7/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127, comma 1 CGS – FIGC il consigliere delegato alla firma della società è sanzionato con 40 giorni di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in Com. Uff. FIGC n. 139/A del 17 giugno 2019) (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione al Com. Uff. LND n. 1 del 01.07.2018 punto 14 Allenatori (stagione sportiva 2018/2019) per aver pattuito in data 01.08.2018 con il sig. …. per la conduzione tecnica nella stagione sportiva 2018/2019 della squadra Allievi Regionali un accordo economico per complessivi € 8.000,00 superiore al massimale di € 2.500,00 previsto quale allenatore “squadre minori” come stabilito dall'accordo LND - AIAC indicato nel predetto Com. Uff..

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 27/TFN del 22.10.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3639/1068pf 19 20GC/LDF/ac del 23.09.2020 nei confronti del sig. B.G. - Reg. Prot. n. 18/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127, comma 1 CGS – FIGC il consigliere delegato alla firma della società è sanzionato con 40 giorni di inibizione per la violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art.14, lett. A “Premio tesseramento annuale” riportato nel Com. Uff. n.1 LND s.s. 2018/2019 del 01.07.2018 per aver sottoscritto un accordo economico con il sig ….., allenatore dilettante, che prevedeva un premio di tesseramento annuale di € 2.700,00 in violazione del massimale imposto nell’accordo tra la LND e l’AIAC per la stagione 2018/2019, fissato in € 2.500,00 per gli “allenatori di squadre minori”.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I:  DECISIONE N. 007 CFA del 14 Settembre  2020

Decisione Impugnata:  Decisione del 3 agosto 2020 emessa dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria pubblicata con C.U. n. 7, relativamente al procedimento di deferimento n. 508/761 pf 19-20/GC/LDF/ac del 10 luglio 2020 a carico della Società A.S.D. Rose City

Impugnazione – istanza: (Procura Federale-A.S.D. Rose City)

Massima: Su ricorso della Procura Federale la società è sanzionata con l’ammenda di € 600,00 per aver il proprio legale rapp.te consentito e comunque non impedito all’allenatore di base di svolgere le mansioni di allenatore in favore della Società partecipante al campionato di Prima Categoria C.R. Calabria, in occasione della stagione sportiva 2017/2018, in assenza di tesseramento, così violando l’art. 1 bis, comma 1, CGS previgente (oggi art. 4, comma 1, CGS), in relazione all’art. 38, commi 1 e 6, delle NOIF, nonché per aver omesso di depositare l’accordo economico sottoscritto con il predetto allenatore in data 27 Febbraio 2018, entro il termine di 20 giorni previsto dalla normativa federale, così violando l’art. 14, lett. c), Comunicato Ufficiale n. 1 del 3.7.2017, del Comitato Regionale Calabria per la stagione 2017/2018 Il quadro degli Statuti vigenti consente di affermare che per non essere soggetti alle norme della Federazione Italiana Gioco Calcio e quindi venir meno la sanzionabilità di una società, occorre che vi sia stato un provvedimento di decadenza e/o revoca della affiliazione da parte del Presidente Federale (art. 16, comma 1, NOIF).

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 077 CFA del 23 Giugno 2020

Decisione Impugnata: Decisione n. 105/2019/2020 del Tribunale federale nazionale-Sezione disciplinare

Impugnazione Istanza: Sig. S.G./Procura Federale

Massima: Confermata la decisione del TFN  Tribunale che ha applicato al calciatore … la sanzione della squalifica per mesi sei, ritenendolo responsabile degli illeciti disciplinari di cui: a) agli artt. 1 bis, comma 1, nonché 8, commi 2 e 11 CGS previgente, trasfusi negli artt. 4, commi 1 e 2, nonché 31, commi 1 e 8 del CGS attualmente in vigore, in relazione all’art. 94 NOIF, per aver percepito, quale tesserato della A. C. Locri 1909, la somma di euro 17.240, in riferimento al campionato 2018/19, somma superiore a quella risultante dalla documentazione ufficiale; b) agli artt. 1 bis, comma 1, CGS previgente, trasfuso nell’art. 4, comma 1, nonché art. 2, comma 1, CGS attualmente in vigore, in relazione agli artt. 1, nonché 3, comma 1, del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo, vigente all’epoca dei fatti, per essersi avvalso della assistenza quale procuratore sportivo del sig. … che, non essendo iscritto nel relativo registro, non poteva essere considerato in possesso del titolo abilitante….Poiché i fatti per i quali si procede si verificarono nell’anno 2018, viene in rilievo il Regolamento per i servizi di procuratore sportivo, entrato in vigore il giorno 1.4.2015.  Orbene, il predetto testo normativo (che certo non brilla per chiarezza e precisione), all’art. 9 (la cui rubrica è “sanzioni”), fa effettivamente riferimento al solo procuratore sportivo, prevedendo, al secondo comma, la sospensione o la cancellazione dal registro. L’addebito disciplinare mosso allo …., tuttavia, si sostanzia nella violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS previgente, vale a dire la violazione di un onnicomprensivo principio di “rettitudine sportiva”. La condotta scorretta, in concreto, è stata ravvisata nell’essersi egli avvalso di un soggetto che si spacciava per procuratore sportivo, ma non lo era. È dunque di tutta evidenza che il riferimento al ridetto art. 9 è stato operato “per dare contenuto” all’addebito di cui sopra, addebito che, altrimenti, sarebbe rimasto del tutto generico. È infatti caratteristica dell’ordinamento sportivo, nel suo apparato sanzionatorio, quella di contenere precetti improntati a direttrici deontologiche espresse in maniera molto ampia, con richiami a valori da rispettare e realizzare (lealtà, correttezza e probità) piuttosto che a ben individuati beni da proteggere (come, ad esempio, accade nell’ordinamento penale: la vita, la libertà personale, il patrimonio ecc.). Conseguentemente, i singoli addebiti devono necessariamente fare riferimento, di volta in volta, ad altre fonti comportamentali (normative o consuetudinarie), altrimenti il perimetro precettivo risulterebbe incerto nei suoi confini e, come tale, inefficace. Nel caso in esame, la violazione del dovere di lealtà e correttezza è stata individuata nell’essersi fatto assistere dal …, sedicente procuratore sportivo. E dunque la condotta di quest’ultimo (avere agito come se avesse il titolo) risulta posta in essere grazie alla condotta dello S. (averne richiesto l’intervento ed essersene giovato). In sintesi: al reclamante non è certo applicabile l’art. 9 del Regolamento per i servizi di procuratore sportivo (egli non è accusato di aver agito “in concorso” con …), ma la sua condotta assume rilievo disciplinare per essersi “servito” di un soggetto che, a sua volta, ha violato il predetto articolo.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 0048/CFA del 4 Febbraio  2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale (Sezione CR Sardegna del 03/01/2020)

Impugnazione Istanza: SIG. R.M./PROCURA FEDERALE) n. 78/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato il calciatore  con la squalifica  di anni 1 per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 2, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 29 e 94, comma 1 lett. a), delle N.O.I.F. e all’art. 43, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nonché di osservanza della normativa federale e in particolare per avere sottoscritto un accordo economico in contrasto con le norme federali con la A.S.D. FBC Calangianus, società militante all’epoca dei fatti nel Campionato Regionale di Eccellenza Sardegna, in data 14.9.2017…”. Art. 94, comma 1, lett. a) delle NOIF. Detta norma recita che sono vietati “a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale”. l'art. 43 Regolamento LND: “... 2. Sono vietati e nulli ad ogni effetto, e comportano la segnalazione delle parti contraenti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza, gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra società e calciatori/calciatrici «non professionisti» e «giovani dilettanti», nonché quelli che siano, comunque, in contrasto con le disposizioni federali e quelle delle presenti norme…”. Ed è evidente che a fronte del carattere tassativo delle norme sopramenzionate, nessuna delle giustificazioni, o delle cosiddette attenuanti, addotte dalla parte poteva condurre a decisione diversa. Ciò non esclude il fatto che la società dilettantistica possa mettere a disposizione del giocatore taluni benefit, che possono essere detratti fiscalmente fino all’importo forfettario di € 7.500,00 come avvenuto nella specie sotto forma di concessione di alloggio, ovvero a fornire vitto o tessere per utilizzare i servizi pubblici ma non di erogare denaro nella forma di rimborso spese e ancor meno di rimborso spese forfettario.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 105/TFN del 3.2.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 8018/188 pf 19-20 GC/ma del 23.12.2019 a carico dei Sig.ri G.S., A.M., S.L.F. e della società AC Locri 1909 - Reg. Prot. 120/TFN-SD)

Massima:  Il presidente è sanzionato con l’inibizione di anni 2 per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 8, commi 2 e 11, del CGS vigente all’epoca dei fatti - oggi trasfusi negli artt. 4, comma 1, 2, comma 1 e 31, commi 1 e 8, del nuovo CGS - nonché dell’art. 94 delle NOIF, per avere pattuito con il calciatore … e poi effettivamente a lui corrisposto nel corso della stagione sportiva 2018/2019, tra il mese di Settembre 2018 e il mese di marzo 2019, un compenso pari a € 17.240,00 (percepito parte in contanti, parte mediante assegni bancari), diverso e superiore rispetto a quello di € 10.000,00 riportato nel contratto stipulato in data 18.9.2018 e depositato in Lega; della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti - oggi trasfuso negli artt. 4, comma 1 e 2, comma 1 del nuovo CGS vigente - in relazione agli artt. 1 e 3.1 del regolamento per i servizi di procuratore sportivo vigente all’epoca dei fatti, per avere accettato o comunque non impedito che il sig. …, calciatore dilettante, si avvalesse, in occasione della sottoscrizione dell’accordo economico con la società AC Locri 1909 in data 18.9.2018, dell’assistenza del signor S. L. F. che, per giunta, non era iscritto nel registro dei procuratori sportivi della F.I.G.C.; della violazione dell’art. 30, comma 2, dello Statuto federale della F.I.G.C., in combinato disposto con l’art. 15 del CGS vigente all’epoca dei fatti - oggi trasfuso nell’art. 34 del nuovo CGS vigente - per essere venuta meno al vincolo di giustizia sportiva e, più in particolare, per avere sottoscritto e presentato in data 19.4.2019 alla Stazione dei Carabinieri di Locri un atto di denuncia - querela nei confronti del signor …, senza avere preventivamente richiesto ai competenti Organi Federali, né tanto meno ottenuto, l’autorizzazione al ricorso alla giurisdizione statale, in deroga al vincolo di giustizia sportiva. Il calciatore dilettante è sanzionato con la squalifica di mesi 6 per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 8, commi 2 e 11, del CGS vigente all’epoca dei fatti - oggi trasfusi negli artt. 4, comma 1, 2, comma 1 e 31, commi 1 e 8, del nuovo CGS vigente - nonché dell’art. 94 delle NOIF, per avere pattuito con il presidente della società AC Locri 1909, signora …, e poi effettivamente percepito nel corso della stagione sportiva 2018/2019, tra il mese di Settembre 2018 e il mese di marzo 2019, un compenso pari a € 17.240,00 (ricevuto parte in contanti e parte mediante assegni bancari), diverso e superiore rispetto a quello di € 10.000,00 riportato nel contratto stipulato in data 18.9.2018 e depositato in Lega; della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti - oggi trasfuso negli artt. 4, comma 1 e 2, comma 1 del nuovo CGS - in relazione agli artt. 1 e 3.1 del regolamento per i servizi di procuratore sportivo vigente all’epoca dei fatti, per essersi avvalso, in occasione della sottoscrizione dell’accordo economico con la società AC Locri 1909 in data 18.9.2018, dell’assistenza del signor … nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza stipulare con lo stesso, che per giunta non era non iscritto nel registro dei procuratori sportivi della F.I.G.C., alcun contratto di rappresentanza depositato presso la stessa Commissione; La persona che ha svolto attività rilevante nell’ambito dell’ordinamento federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del CGS in vigore all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 2, comma 1, del nuovo CGS,  è sanzionata con l’ammenda di € 1.800,00 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS in vigore all’epoca dei fatti - oggi trasfuso negli artt. 4, comma 1 e 2, comma 2 del nuovo CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del regolamento per i servizi di procuratore sportivo della F.I.G.C. in vigore all’epoca dei fatti, in particolare alla definizione “calciatore” in tale norma contenuta, nonché dall’art. 3.1 stesso Regolamento per avere svolto di fatto le funzioni di procuratore sportivo del calciatore … in occasione della sottoscrizione dell’accordo economico con la società AC Locri 1909 in data 18.9.2018, senza essere iscritto nel registro dei procuratori sportivi della F.I.G.C., senza aver stipulato con il calciatore alcun contratto di rappresentanza depositato presso la stessa Commissione e nonostante la qualifica di calciatore dilettante dello stesso sig. … La società è sanzionata con punti 3 di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato in corso, oltre all’ammenda di € 3.000,00

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 90/TFN del 21.1.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 6440/208 pf19-20 GC/GP/ma del 19.11.2019 a carico della società ASD Arcadia Bisceglie - Reg. Prot. 98/TFN-SD)

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di € 900,00 per la violazione ascritta al proprio allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale della FIGC relativa alla sottoscrizione di un accordo economico, di natura privatistica, tra la Società e l’allenatore non conforme a quanto previsto dall’art. 94 NOIF. Secondo tale norma, il divieto riguarda: a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale; b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato. Detta norma specifica che, per la violazione ai divieti sub. a) e b), le società ed i loro legali rappresentanti, anche se abbiano omesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse nonché i tesserati, sono passibili delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 70/TFN del 6.12.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 5904/54 pf19-20 GC/GP/ma del 07.11.19 a carico della sig.ra R.S. e della società Lupa Roma FC Srl - Reg. Prot. 93/TFN-SD)

Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione  dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva attualmente in vigore, in relazione all’art. 19, comma 2, del CGS vigente ratione temporis, oggi trasfuso nell’art. 9, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva attualmente in vigore, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, precisamente in data 04/12/2018, sottoscritto, nella sua qualità, tre reclami avanti al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche – avverso altrettante decisioni della Commissione Accordi Economici del 15/11/2018, nonostante fosse in costanza di una sanzione inibitoria che le precludeva la possibilità di rappresentare la società di cui era Presidente, all’epoca dei fatti, in attività rilevanti per l’Ordinamento Sportivo Federale. La società è sanzionata con l’ammenda di € 900,00…Alla luce di tale provvedimento sanzionatorio, alla sig.ra S. era fatto espresso divieto di rappresentare la società ai sensi  dell'articolo  19  comma  1  lettera  h)  nonché  comma  2  lettera  a)  CGS  vigente  ratione  temporis,  il  quale espressamente collega alla sanzione della inibizione temporanea il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale. Conseguentemente i tre menzionati ricorsi della società venivano considerati dal Tribunale tamquam non esset e veniva disposta la trasmissione degli atti alla Procura Federale la quale, per quanto di competenza, muoveva le contestazioni alla base del presente procedimento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 50/FTN del 6 Marzo 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.G.(all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL Città Di Campobasso), SOCIETÀ SSD ARL CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 6154/160 pf18-19 GP/AS/ac del 18.12.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 6 di inibizione per la violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS - FIGC in relazione a quanto prescritto dalla LND con la direttiva pubblicata sul CU n. 1 punto 14 del 1° luglio 2016 in attuazione del CU del Consiglio direttivo della LND n. 84 lettera c del 12 agosto 2016, per aver il predetto pattuito con l’allenatore ….., tecnico responsabile della prima squadra di detta Società, partecipante al Campionato Interregionale ss 2016/2017, un accordo di € 40.000,00 netti, oltre vitto ed alloggio, superiore al massimale lordo annuo, che, per gli allenatori professionisti, era stato fissato in quella stagione in € 25.822,00, sostitutivo - e per ciò stesso elusivo - dell’accordo economico di pari importo, che era stato depositato presso il Dipartimento Interregionale. La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.200,00

 

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 68CFA DEL  24/01/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 031 III SEZ. DEL 14.09 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 8 del 18.7.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. M.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 18 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1 E 5, 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ DEGLI ARTT. 94 E 94 TER NOIF E ARTT. 40 E 43 REGOLAMENTO LND SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11946/211 PFI 17-18 MS/CS/VDB DEL 17.5.2018

Massima: Ridotta la sanzione della squalifica a mesi 8 all’allenatore nonché socio di maggioranza della società e dirigente di fatto, …. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1bis, comma 1, del CGS per aver, in concorso con altri soggetti, al momento del reclutamento dei calciatori da tesserare per la società consegnato uno o più assegni bancari postdatati di importi variabili a seconda del rimborso spese convenuto a garanzia del pagamento del suddetto rimborso mensile provvedendo poi nei primi mesi della stagione ad effettuare i pagamenti concordati in parte in contanti ed in parte in assegni e poi, successivamente, a sospendere gli stessi così inducendo, pertanto, i giocatori a chiedere lo svincolo dalla società al fine di poter giocare con altre compagini sportive; fatti accaduti nei confronti dei calciatori…per la  violazione dell’art.1bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS per aver, in concorso con altri soggetti, posto in essere attività inerenti al tesseramento dei  calciatori  in violazione delle disposizioni federali, in specie dell’art. 94 e 94ter delle NOIF nonché dell’art.40 e 43 del Regolamento L.N.D., dapprima consegnando assegni postdatati al momento della  conclusione dell’accordo, così come meglio descritto  al  precedente  capo  di  incolpazione,  ponendo  poi  in  essere, con violenza e minaccia, condotte rivolte al fine di recuperare gli assegni imputati a pagamenti ritenuti non dovuti; in particolare, il … e …, per aver al termine della partita disputata in data 7 maggio 2017 con  il Formia (persa dalla Polisportiva  Gaeta che poi  è stata  condannata a  disputare i play out persi ugualmente) minacciato gravemente negli spogliatoi i calciatori  …. proferendo le seguenti frasi ^portate gli assegni indietro altrimenti vi sparo in testa^, ^ martedì riportate gli assegni che vi abbiamo dato altrimenti passate i guai^ ^siete dei pezzi di merda non siete buoni, portate gli assegni indietro…^, ^se vincete…altrimenti sono guai^ ed in ogni caso richiedendo la restituzione degli assegni altrimenti sarebbero  stati  ^ammazzati  di  botte^ nonché  reiterando  la  condotta  sopra  descritta  in  data  9  maggio  2017  alla  ripresa  degli  allenamenti settimanali questa volta alla presenza anche” di altri soggetti… Atteso, poi, che l’art. 16, comma 1, del C.G.S. prescrive che “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché l’eventuale recidiva”, appare conducente –sulla base di analoghi precedenti- accogliere parzialmente il reclamo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 39/FTN del 17 Dicembre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.G. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società US Palmese ASD), M.C. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Nibbiano e Valtidone, attualmente tesserato per la società FC Pavia 1911 SSDARL), SOCIETÀ US PALMESE ASD - (nota n. 3388/1240 pf17-18 GC/GP/ma del 9.10.2018).

Massima: Con il patteggiamento il calciatore è sanzionato con la squalifica di mesi 5 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’articolo 1bis, comma 1, del CGS: per avere reso dichiarazioni false, nonché tra loro palesemente contrastanti, innanzi al Comune di Pavia con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in data 10/01/2018, innanzi alla Procura Federale in sede di audizione del 16/02/2018 e, infine, innanzi alla Corte Federale di Appello nella riunione del 22/03/2018, relative al presunto pagamento da parte della società US Palmese ASD delle somme accertate in proprio favore dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 156/Cae/2016-17 del 6/04/2017, e ciò al fine di agevolare la predetta società e il suo Presidente, sig. …, consentendo loro di cercare di dimostrare artatamente, nei giudizi dinanzi al Tribunale Federale Nazionale e alla Corte Federale di Appello relativi al procedimento disciplinare n. 118pf17-18, di aver provveduto al pagamento delle predette somme nei termini previsti dalla normativa federale per non incorrere in sanzioni disciplinari Il legale rapp.te della società che non ha patteggiato è sanzionato con anni 1 e mesi 6 di inibizione per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’articolo 1bis, comma 1, del CGS, perché, nell’ambito del procedimento disciplinare n. 118pf17-18 e, in particolare, nel relativo giudizio di primo grado innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, produceva un’attestazione di avvenuto pagamento datata 6/05/2017 e apparentemente sottoscritta dal calciatore C. M.i, poi rivelatasi materialmente falsa, e, nel successivo giudizio di II° grado dinanzi alla Corte Federale di Appello, produceva una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata dal medesimo calciatore al Comune di Pavia in data 10/01/2018, poi rivelatasi ideologicamente falsa, e ciò con il palese obiettivo di indurre in errore i predetti Organi Giudicanti al fine di dimostrare, artatamente e per non incorrere in sanzioni disciplinari, di aver provveduto al pagamento, in favore del sig. M., delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 156/Cae/2016-17 del 6/04/2017, nei termini previsti dalla normativa federale. La società che non ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di € 7.500,00

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 27/FTN del 12 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.D. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL - (nota n. 692/938 pf17-18 GC/GP/ma del 17.7.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 3 di inibizione per la violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS - FIGC in relazione agli artt. 19 comma 2 e 22 comma 8 stesso Codice, perché aveva svolto attività rilevante nell’ambito federale, che  gli era preclusa in ragione del provvedimento inibitorio, che l’odierno deferito non aveva impugnato e che era divenuto ad ogni effetto definitivo. Il predetto, il 1° ed il 2 Gennaio 2018 sottoscriveva due accordi di carattere economico con altrettanti tecnici preposti all’attività della predetta Società e rappresentava la Società innanzi al Dipartimento Interregionale della LND ed al Comitato Regionale Abruzzo attraverso una comunicazione che aveva inviato ai nominati Enti il 30 Gennaio stesso anno. La società è sanzionata con l’ammenda di € 900,00…È certo, secondo il sedimentato orientamento degli organi di giustizia sportiva, che, nel caso in esame, le prestazioni compiute dalla persona inibita rientrano entrambe in quelle indicate nel comma 2 dell’art. 19 CGS – FIGC e che, quanto più in particolare alla sottoscrizione da parte del deferito degli accordi economici afferenti i due tecnici della Società, tale attività non è assimilabile a quella di natura amministrativa esercitata nell’ambito della Società, che, ai sensi del comma 8 della suddetta norma, è consentita all’inibito.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 4/FTN del 12 luglio 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  F.R.  (Amministratore Delegato munito di poteri di rappresentanza della Società ASD Como 1907 Srl), SOCIETÀ ASD COMO 1907 SRL - (nota n. 12591/576pf17-18GC/GP/ma del 30.05.2018).

Massima: Con il patteggiamento il presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 ed ammenda di € 7.000,00 per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis comma 1 CGS, in relazione: 1°) agli artt. 94 e 94 ter NOIF e 43 Regolamento LND, per aver stipulato con il calciatore … quattro scritture privare non depositate, di cui due in data 22.09.2017, integrative dell’accordo economico ufficialmente depositato, relative la prima a premi di rendimento e la seconda a vitto ed alloggio, una terza, sempre in data 22.09.2017, relativa alla possibilità di risoluzione anticipata del contratto e l’ultima, in data 15.12.2017, con riconoscimento di un importo in denaro a titolo di indennità per l’anticipato svincolo, esplicitamente apponendo, nei predetti atti, la clausola che le parti in relazione al presente accordo rinunciavano fin d’ora alle formalità ed al rispetto della normativa Federale, nonché per aver sottoscritto e rilasciato al Sig. …, a garanzia degli impegni economici assunti, tre assegni bancari con data successiva a quella di sottoscrizione (cd. post-datati); 2°) all’art. 91 NOIF per aver posto fuori rosa della prima squadra il calciatore … senza giustificato motivo, facendolo allenare con la Juniores e negando allo stesso, a seguito di infortuno occorsogli in allenamento, anche la prima assistenza medica e fisioterapica. La società è sanzionata con l’ammenda di € 5.000,00

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/FTN del 31 luglio 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.A (all’epoca dei fatti Presidente della Società SC Caronnese SSD ARL), PIROLA GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società SC Caronnese SSD ARL), SOCIETÀ SC CARONNESE SSD ARL - (nota n. 13396/792 pf17-18 GP/GT/ma del 12.6.2018).

Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 2  di inibizione per la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS, per aver consentito e comunque non impedito che il dirigente della propria Società Sig. …, nei primi giorni del mese di Dicembre 2017, svolgesse attività di proselitismo nei confronti del calciatore Simone Moretti, tesserato per la Società Folgore Caratese, proponendo al predetto il trasferimento presso la propria Società, mediante accordo economico più vantaggioso e senza prima avvisare e ottenere il consenso della Società di appartenenza. La società è sanzionata con l’ammenda di € 600,00

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 76/TFN-SD del 27 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P. G. (all’epoca dei fatti Presidente onorario della Società Piacenza Calcio 1919 Srl), SOCIETÀ SSD AVEZZANO CALCIO - (nota n. 10441/381 pf17-18 GC/GP/ma del 18.4.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di anni 1 ed Euro 2.500,00 per A) per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1 bis comma 1 CGS con riferimento alle disposizioni di cui al C.U. LND n. 84 punto a) del 12 agosto 2016 ed agli artt. 93 e 94 NOIF, a motivo della sottoscrizione avvenuta l’8.8.2016 tra lui e l’allenatore di due accordi economici, di cui il primo ritualmente depositato, a differenza del secondo non depositato; B) per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1 bis comma 1 CGS con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 30 dello Statuto Federale ed all’art. 15 CGS a motivo della proposizione  avvenuta il 5 giugno 2017 di un atto di denuncia – querela contro l’allenatore, senza aver richiesto l’autorizzazione del Consiglio Federale…il Collegio richiama la norma dell’art. 94 NOIF, applicabile al caso in esame, secondo cui “sono vietati gli accordi tra Società e tesserati che prevedono compensi, premi, indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale”; non è in dubbio che la seconda scrittura intervenuta tra il …. ed il …. rientri a pieno titolo in tale fattispecie di divieti e che il Paris ne debba conseguentemente rispondere avendola sottoscritta. La circostanza che si sarebbe trattato di un accordo (asseritamente) privato tra il presidente e il tecnico non costituisce esimente: la fattispecie disciplinarmente rilevante si è consumata con la stipula del secondo accordo in violazione dei divieti ordinamentali ed opera indipendentemente dalla qualificazione che i soggetti hanno inteso attribuirle. In pratica, è come se le parti avessero inteso dissimulare il reale accordo previsivo di un compenso superiore a quello stabilito dalle norme federali, per aggirarne i limiti, ancorché ancorando gli effetti al verificarsi di determinate condizioni. In merito al secondo capo d’incolpazione, risulta dagli atti che la denuncia – querela del …. in danno del … non era stata autorizzata dal Consiglio Federale; detta autorizzazione neppure era stata richiesta dal querelante, di guisa che il deferito – che nulla ha dedotto a sua discolpa - ha violato de plano la norma di riferimento costituita dall’art. 30 Statuto Federale sul vincolo di giustizia e clausola compromissoria, la cui sanzione è stabilita dal richiamato art. 15 CGS. Ed è proprio con riferimento a tale ultima norma che devono essere applicate le relative sanzioni, riferite al loro minimo edittale, non essendo vincolante per questo Tribunale la circostanza che l’accordo del …., intervenuto ai sensi dell’art. 32 sexies CGS, non abbia tenuto conto di siffatto minimo (patteggiamento giorni 15 ed Euro 1.500,00 pari ad  € 100,00 (Euro cento) per ogni giorno di squalifica). La società a titolo di responsabilità oggettiva e diretta è sanzionata con la penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra stagione 2018/2019 e l’ammenda di € 3.000,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 61/TFN-SD del 18 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C. G. (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società Siracusa Calcio Srl), I. G. (Direttore Generale della Società Siracusa Calcio Srl), D. M., M. N. (Calciatori tesserati per la Società Siracusa Calcio Srl), S. S. (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Siracusa Calcio Srl, oggi tesserato in prestito per la Società Teramo Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL - (nota n. 9449/1007 pf 17-18 GP/GC/blp del 30.3.2018).

Massima: Sanionati con la squalifica per 6 gare ufficiali ciascuno i calciatori per aver violato l’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 8, comma 1, del CGS, per aver, in concorso con altri, sottoscritto documenti rilevanti per le verifiche della Co.Vi.So.C. e degli altri organi di controllo della FIGC, aventi ad oggetto rinunce economiche da parte dello stesso tesserato rispetto a quanto negozialmente pattuito con la Società, caratterizzati da falsità materiale e da mancanza di veridicità nel contenuto, stante la palese difformità emergente dal documento che sarebbe stato sottoscritto dalla Società Siracusa Calcio e dal calciatore ed altro documento sottoscritto dalle stesse parti peraltro nella stessa data. Per tale comportamento mesi 6 di inibizione al presidente della società ed al direttore sportivo, mentre la soicetà è sanzionata con 1 punto di penalizzazione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 52/TFN-SD del 26 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  P.M. (all’epoca dei fatti Presidente della Società FC Grosseto SSD ARL), SOCIETÀ FC GROSSETO SSD  ARL - (nota n. 6069/300 pf17-18GC/GP/ma del 16.01.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS con riferimento alle disposizioni di cui al C.U. n. 1, punto 14), del 1.07.2015 della L.N.D., per aver sottoscritto, in data 10.10.2015, un accordo economico con l’Allenatore di Base UEFA B iscritto nei ruoli del S.T.F., avente ad oggetto l’acquisizione, per la stagione sportiva 2015/16, delle prestazioni professionali di quest’ultimo soggetto quale Allenatore della squadra Giovanissimi Regionali della citata Società partecipante al  Campionato Nazionale “Giovanissimi Regionali” contenente il riconoscimento in favore dello stesso di un premio di tesseramento annuale (pattuito nella misura di € 3.600,00 da corrispondersi in n. 9 rate) di importo superiore a quello massimo (pari a € 2.500,00 annue) fissato per gli Allenatori dilettanti, prestanti attività per la ridetta stagione sportiva 2015-16 in “squadre minori”, dal citato C.U. n.1 punto 14 del 01.07.15 L.N.D.. La Società, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 CGS, delle condotte, ascritte rispettivamente al legale rapp.te ed all’allenatore è sanzionata con l’ammenda di euro 900,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 52/TFN-SD del 26 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.M. (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD AC Delta Calcio Rovigo Srl), SOCIETÀ SSD AC DELTA CALCIO  ROVIGO SRL - (nota n. 6135/331 pf 17-18 GC/GP/ma del 17.1.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, nonché della violazione dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1-bis, comma 1, CGS, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al C.U. n. 84, punto a), emesso da L.N.D. in data 12 agosto 2016, in quanto ha sottoscritto, in data 1 agosto 2016, nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della suddetta Società, un accordo economico con l’allenatore di base iscritto nei ruoli del settore tecnico – avente a oggetto l’acquisizione, per la stagione sportiva 2016/2017, delle prestazioni professionali di quest’ultimo Signore quale collaboratore della prima squadra della Società sopra menzionata, partecipante – per la stagione sportiva indicata – al Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D), contenente il riconoscimento in favore dello stesso Signore di un premio di tesseramento annuale (pattuito in euro 11.000,00 da corrispondere in dieci rate) di importo superiore a quello (i.e., euro 10.000,00) fissato per gli allenatori dilettanti dal C.U. n. 84, punto a), emesso da L.N.D. in data 12 agosto 2016. La Società, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 CGS, delle condotte, ascritte rispettivamente al legale rapp.te ed all’allenatore è sanzionata con l’ammenda di euro 600,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 48/TFN-SD del 07 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.F.B. (all’epoca dei fatti Amministratore unico della Società AC Isola Liri Srl), SOCIETÀ AC ISOLA LIRI SRL - (nota n. 5368/279 pf 17-18 GC/GP/ma del 18.12.17).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1 bis co. 1 del CGS con riferimento alle disposizioni di cui al C.U. n. 1 del 01.07.15 della L.N.D., per aver sottoscritto, in data 01.08.2015, un accordo economico con l’Allenatore dilettante iscritto al S.T.F., avente ad oggetto l’acquisizione, per la stagione sportiva 2015/16, delle prestazioni professionali di quest’ultimo soggetto quale Preparatore Atletico della Prima squadra della citata Società partecipante al Campionato Nazionale Serie D Girone H, contenente il riconoscimento in favore dello stesso di un Premio di Tesseramento Annuale (pattuito nella misura di €. 12.600,00 da corrispondersi in n. 10 rate) di importo superiore a quello massimo pari ad €. 10.000,00 annui, come fissato per gli Allenatori dilettanti per la ridetta stagione sportiva 2015-16 dal citato C.U. n. 1 del 01.07.15 della L.N.D. secondo la cui previsione “Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente stagione sportiva 2015/2016 è fissato negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati: Campionato Nazionale Serie D €. 10.000,00 (…)”.La Società, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 CGS, delle condotte, ascritte rispettivamente al legale rapp.te ed all’allenatore è sanzionata con l’ammenda di euro 1.500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 48/TFN-SD del 07 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.A.B. (all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ex art. 1bis, comma 5 CGS per la Società ASD ARL Città Di Giulianova 1924), SOCIETÀ ASD ARL CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 - (nota  n. 5451/290 pf 17-18 GC/GP/ma del 20.12.17).

Massima: Colui che, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva, ex art. 1 bis, co. 5, del CGS attività rilevante per l’Ordinamento federale (rappresentanza e potere di firma) nell’interesse e per conto della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS con riferimento alle disposizioni di cui al C.U. n. 1, punto 14), del 1.07.2015 della L.N.D., per aver sottoscritto, in data 18.09.2015 e nella propria qualità di legale rappresentante della menzionata Società, un accordo economico con l’Allenatore di base UEFA B iscritto al S.T.F., avente ad oggetto l’acquisizione, per la stagione sportiva 2015/16, delle prestazioni professionali di quest’ultimo soggetto quale Allenatore della squadra Juniores Nazionale della citata Società partecipante al Campionato “Juniores Nazionale”, contenente il riconoscimento in favore dello stesso di un Premio di Tesseramento Annuale (pattuito nella misura di € 4.050,00 da corrispondersi in n. 9 rate) di importo superiore a quello massimo (pari a € 3.000,00 annue) fissato per gli Allenatori dilettanti per la ridetta stagione sportiva 2015-16 dal citato C.U. n. 1, punto 14), del 1.07.2015 della L.N.D. secondo cui “Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2015/2016 è fissato negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati: (…) - - Campionato Juniores Nazionale €. 3.000,00 (…)”. La Società, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 CGS, delle condotte, ascritte rispettivamente al legale rapp.te ed all’allenatore è sanzionata con l’ammenda di euro 900,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 01/TFN-SD del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: U. V. (all’epoca dei fatti co- Presidente della Società SSDARL Potenza Calcio), Società SSDARL POTENZA CALCIO - (nota n. 11683/490 pf16-17 GP/MB/fda del 24.4.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) per avere proposto all’ allenatore tesserato, di acquisire il 33% delle quote sociali in cambio delle sue prestazioni professionali da tecnico in favore della società. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 5.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.044/TFN del 21 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (93) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.L.P. (Presidente e Legale rappresentante della Società FCF Tradate Abbiate), la Società FCF TRADATE ABBIATE - (nota n. 3838/1246 pf 15-16 MB/ag del 13.10.2016).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con mesi 2 di inibizione per la violazione “per aver pattuito nella stagione 2014/2015 con il tecnico, un premio di tesseramento pari ad Euro 10.000,00 superiore ai massimali previsti per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Nazionale di calcio femminile Serie B (indicati in Euro 7.000,00), così violando l’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n. 1 della L.N.D., punto 14, alla voce “allenatori, per la stagione sportiva 2014/15”

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 041/CFA del 05 Ottobre 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CFA del 28 Novembre 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare - Com. Uff. n. 8 del 25.7.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG. RI: - SIG. F.C.; - SIG. I.C.; - SIG. A.B.; - SIG. C.D.F.; - SIG. G.B.; - SIG. A.M.; - SIG. M.M.; - SIG. R.M.; - SIG. A.V.; - SIG. D.L.; - SIG. R.D.M.; - SIG. S.D.C.; - SIG. G.G.D.M.; - SIG. A.A.; - SIG. F.C.; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – (NOTA N. 1476/827PF10-11 - 158PF11-12 - 139PF13-14 AM/MA DEL 01.08.2016)

Massima: Respinto il ricorso della Procura Federale  e confermata la decisione del TFN che ha prosciolto i calciatori dalla contestata violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 1, 2 e 11, per avere in concorso con alcuni dirigenti della stessa società stipulato nel maggio 2010, quando risultava già evidente la situazione di insolvenza del Catanzaro, contratti integrativi, fraudolentemente concordati e simulati nei quali si prevedeva la corresponsione di somme notevolmente maggiorate rispetto a quelle originariamente pattuite per le rispettive prestazioni calcistiche, con la finalità di poter riconoscere ed azionare il credito così simulato nell’accertamento del successivo stato passivo della società, con correlativo pregiudizio dei creditori concorrenti….Più volte la giurisprudenza federale ha avuto occasione di affermare, in modo sostanzialmente univoco, che presupposto fondamentale perché un soggetto possa rispondere delle violazioni previste dall’art. 8, commi 1 e 2, C.G.S. è che egli abbia un potere effettivo di gestione della società e, in virtù di tale potere, abbia la concreta possibilità di conoscere in qualsiasi momento l’effettiva situazione economica della stessa, così da poter rendersi conto se una qualsiasi operazione sia compatibile con tale situazione ovvero, nel caso in cui sia posta in essere, possa mettere in pericolo l’equilibrio economico della società. Tale situazione evidentemente non ricorre con riferimento alla posizione dei calciatori, ai quali le norme federali non attribuiscono alcun potere né di amministrazione attiva né di controllo sulla gestione economica della società e che, pertanto, non dispongono di norma di alcuna concreta possibilità di conoscere la reale situazione economica della stessa né di valutare l’opportunità per la medesima di stipulare questo o quel contratto economico. Del tutto correttamente perciò il Tribunale Federale, in condivisibile applicazione di tali consolidati principi della giurisprudenza federale, ha evidenziato che essi non solo devono essere riconfermati sul piano generale, ma che tanto più essi valgono nel caso di specie, atteso che, sul finire della stagione sportiva 2009/2010 si erano profilate per il Catanzaro concrete possibilità di accedere al campionato di categoria superiore e, anche per questo, si erano mobilitati una serie di soggetti, dotati di risorse economiche, effettivamente intenzionati a sostenere le sorti del Catanzaro e a rifinanziarlo dal punto di vista economico. Risulta infatti evidente che in un simile contesto non solo le temporanee difficoltà della società a sostenere il pagamento degli stipendi non potevano assumere per i calciatori tesserati valore di indizio di uno stato irreversibile di dissesto societario, ma l’iniziativa assunta dai dirigenti della società di stipulare contratti migliorativi di quelli in precedenza stipulati, ben poteva ragionevolmente giustificarsi, agli occhi dei calciatori, come un incentivo ad adoperarsi per centrare l’obiettivo di accedere alla serie superiore, con tutte le positive conseguenze che ciò avrebbe comportato, anche e soprattutto sul piano finanziario, per le sorti del Catanzaro. Altrettanto infondate risultano altresì le deduzioni svolte dalla Procura Federale in relazione all’intervenuto proscioglimento dei calciatori anche dalla contestazione di cui all’art. 8, comma 11 N.O.I.F. che, come correttamente rilevato dal Tribunale Federale, richiede la puntuale specifica indicazione delle norme dei regolamenti federali che si assumo violate. Questa indicazione – così come ha correttamente rilevato il Tribunale Federale – nel caso si specie manca e ciò non può che determinare la conferma, anche sotto questo profilo, della decisione impugnata.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 041/CFA del 05 Ottobre 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CFA del 28 Novembre 2016  e  su  www.figc.it

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. A.A. AVVERSO LE SANZIONI: ‐ INIBIZIONE PER ANNI 2; ‐ AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 19 DELLO STATUTO F.I.G.C. IN RELAZIONE ALL’ART. 94, COMMA 1, LETTERA A), N.O.I.F. - (NOTA N. 9755/50 PF13-14 AM/MA DEL 18.3.2016)

Impugnazione – istanza:2. RICORSO DEL SIG. A.A. AVVERSO LE SANZIONI: ‐ INIBIZIONE PER ANNI 4; ‐ AMMENDA DI € 20.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., DELL’ART. 21, COMMI 2 E 3, E ART. 19 STATUTO F.I.G.C.; DELL’ART. 8, COMMI 1, 2 E 6 C.G.S.; DELL’ART. 93, COMMA 1, N.O.I.F., E DELL’ART. 22, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI; DELL’ART. 10, COMMA 1, C.G.S.; DELL’ART. 7, COMMA 1, LETT. A), DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE SINO AL 7.4. 2010; ARTT. 3, COMMI 3 E 4, E ART. 12, COMMI 1 E 4, DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI – (NOTA N. 10443/827PF10-11 - 158PF11-12 - 139PF13-14 AM/MA DEL 31.3.2016)

Massima: La Corte, sulla circostanza che l’amministratore unico ha avuto modo di occuparsi della gestione della società per un limitato periodo di tempo (in una fase in cui, le aspettative di promozione della squadra in una serie superiore, accompagnate dalle promesse di sostegno che in questa prospettiva avevano formulato nuovi aspiranti soci, hanno certamente contribuito ad attenuare la percezione dei rischi che il compimento di determinate operazioni, in sé certamente inopportune e sconsigliabili tenuto conto della già precaria situazione economica della società, avrebbe potuto comportare per l’equilibrio economico della società) riduce la sanzione dell’inibizione ad anni 3 ed Euro 15.000,00 di ammenda per le seguenti violazioni: - art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver sottoscritto in data 26.8.2010, i contratti economici con i tecnici e il direttore sportivo pur nella consapevolezza della gravissima condizione finanziaria della società e della relativa situazione di insolvenza e in vigenza della diffida del collegio sindacale ad avviare le sole procedure di liquidazione, aggravandone in tal modo il dissesto economico-finanziario; - art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 94, comma 1, lett. a, delle N.O.I.F, per aver concordato in data 26.8.2010, al momento della stipula dei contratti economici sopra indicati, la contestuale sottoscrizione, senza data, delle risoluzioni consensuali degli stessi contratti, consentendo alla società. di beneficiare delle attività di tecnici e del direttore sportivo di cui non avrebbe altrimenti potuto avvalersi, alterando la regolarità della competizione sportiva; - art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., per aver sottoscritto in data 2.11.2011 le risoluzioni contrattuali dei contratti con i tecnici e con il direttore sportivo, già sottoscritti dai tesserati contestualmente ai relativi contratti economici in data 26.8.2010.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Seconda: Decisione n. 57 del 08/11/2016www.coni.it

Decisione impugnata: decisione della Corte Federale D'Appello, Comunicato Ufficiale n. 146  in data 23 giugno 2016

Parti: B.I./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio di Garanzia conferma le decisioni endofederali all’esito delle quali il segretario generale della società è stato sanzionato con l’ inibizione  di mesi 6 per la violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1, comma 1 (testo previgente), ora trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all'art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all'art. 8, comma 10, del C.G.S. per aver percepito, quale Segretario Generale della società, nelle stagioni sportive comprese tra il 2009-10 e il 2010-11 compensi in nero da società direttamente riconducibile ai legali rapp.ti della società di calcio. Deve il Collegio ricordare che una rivisitazione delle risultanze istruttorie risulta, allo stato, preclusa. Si richiama, al riguardo, la posizione espressa in analoghe fattispecie dal Collegio di Garanzia secondo la quale “… tutte le doglianze ... in ordine alla valutazione dei fatti che hanno originato il ... contenzioso e le critiche che si sono appuntate sulle valutazioni della Corte Federale di Appello, in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio. Fatti ed elementi istruttori, che, quindi, il Collegio di Garanzia deve assumere come insuscettibili di nuovo esame” (cfr. Collegio di Garanzia, S.U., 3.12.2015, n. 63). La doglianza di parte resistente è, dunque, inammissibile.

Massima: Il comportamento posto in essere dal segretario generale, percepire danaro in nero da altra società, rientra nella fattispecie disciplinata dall'art. 8 del CGS FIGC, rubricato "violazioni in materia gestionale ed economica”, come, del resto, risulta dai capi di contestazione indicati nell'atto di deferimento; poiché l'ultimo assegno è stato emesso nella stagione sportiva 2010/2011 (12.8.2010), ai sensi degli artt. 25 CGS FIGC e 45 CGS CONI, il potere di sanzionare la condotta in parola si sarebbe prescritto il 30 giugno 2017.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.018/TFN del 27 Settembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: 15) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.D.T. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Matera Calcio ora Matera Calcio Srl) - (nota n. 263/138 pf15-16 SS/us del 6.7.2016).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con mesi 3 di inibizione per la violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (testo previgente) ora trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del CGS (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 dell’1.7.2012 (punto 14 – allenatori) stagione sportiva 2012/2013 per aver pattuito con il tecnico, per la conduzione tecnica di allenatore in seconda della prima squadra partecipante al campionato di Serie D, un accordo economico pari a € 15.000,00 superiore al massimale di € 10.000,00 stabilito dall’accordo LND – AIAC indicato nel predetto C.U. L.N.D. n. 1 dell’1.7.2012.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.008/TFN del 25 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(199) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.B.(Amministratore Unico della Società FC Catanzaro Spa dall’8 aprile 2008 al 23 agosto 2009), A.A. (Amministratore Unico della Società FC Catanzaro Spa dal 23 agosto 2009 al 17 novembre 2010), F.C. (Procuratore Speciale a tempo indeterminato dal 7 maggio 2010 fino alla data del fallimento della Società FC Catanzaro Spa), F.C., I.C., A.B., C.D.F., G.B., A.M., M.M., R.M., A.V., D.L., R.D.M., S.D.C., G.G.D.M. (Calciatori tesserati all’epoca dei fatti per la Società FC Catanzaro Spa), C.C.(all’epoca dei fatti Agente di calciatori), R.A. (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società SS Juve Stabia Srl), A.F.(all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società ASG Nocerina Srl), Società SS JUVE STABIA Srl - (nota n. 10443/827pf10-11 - 158pf11-12 - 139pf13-14 AM/ma del 31.3.2016).

Massima: I calciatori sono prosciolti dall’accusa di violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, art. 8, commi 1, 2 e 11, per aver al momento della sottoscrizione, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, riconosciuto e/o esposto passività inesistenti; in particolare, stipulato un contratto integrativo per la stagione 2009/10 fraudolentemente concordato e simulato per ulteriori …. euro quando già era evidente la situazione di insolvenza della Società calcistica, con l’esclusiva e principale finalità di modificare l’iniziale contratto di lavoro con proporzioni esagerate, ingiustificate dal punto di vista economico e sinallagmatico, onde poter riconoscere ed azione il credito così simulato nell’accertamento del successivo stato passivo conseguente al fallimento…In effetti questo Tribunale non condivide la tesi della Procura che ha inteso rinviare a giudizio i calciatori per violazione dell’art. 8, 1, 2, 11 comma, CGS. L’art. 8 CGS riporta le violazioni in materia gestionale ed economica, tratta dunque la materia dell’illecito amministrativo che è attinente al comportamento di coloro che gestiscono le Società calcistiche. Nei precedenti di questo Tribunale si è da sempre esclusa l’applicabilità di questo articolo ai calciatori ed ancor di più in questa particolare fattispecie perché la vicenda del Catanzaro Calcio ha dei connotati davvero particolari. Non v’è dubbio che la Società abbia vissuto un difficile cammino dal punto di vista gestionale ed economico che, alla fine, ha portato al Fallimento ma da un esame degli atti è emerso evidente che nel periodo in questione, in coincidenza con i successi sportivi della squadra, si stava smuovendo una parte della città di Catanzaro nel tentativo di risollevare le sorti della Società soprattutto nella prospettiva tutt’altro che impossibile di una promozione e quindi di un passaggio di categoria che avrebbe potuto portare nuovi interessi e nuovi finanziatori. Si conviene peraltro con le tesi dei difensori dei calciatori che sostengono che la sottoscrizione dei nuovi contratti dei calciatori nulla ha a che fare con le cause del dissesto del Catanzaro anche perché nessun danno tali sottoscrizioni hanno provocato al Catanzaro Calcio. Gli atleti avrebbero in futuro, nel caso di fallimento della Società, potuto usufruire del Fondo di garanzia ovvero i loro compensi avrebbero potuto essere riconosciuti dalla Società nuova subentrante al Catanzaro fallito (come sempre succede nel calcio) ed i calciatori non avrebbero avuto ragione di insinuarsi nel passivo del Fallimento. Vi è comunque una ragione fondamentale per la quale l’art. 8 CGS non può essere applicato ai calciatori. Questi ultimi non hanno alcun potere gestionale per poter incidere personalmente. I contratti furono peraltro approvati dalla Lega e dunque le imputazioni relative alla violazione dell’art. 8, 1 e 2 comma, CGS non possono sicuramente essere applicate alla presente fattispecie. Per quanto attiene la violazione dell’art. 8, 11 comma, CGS questa va letta in correlazione a quanto previsto dalle NOIF ma visto che non v’è stata contestazione sotto questo profilo cade dunque anche tale addebito. Venute meno tutte le contestazioni di cui all’art. 8, commi 1, 2 e 11, che avrebbero potuto allungare i termini prescrizionali (ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 CGS) poiché i contratti dei calciatori sono stati sottoscritti….in data … maggio 2010 …. e poiché detti contratti sono stati acquisiti nel procedimento 158 pf 11-12 riunito al precedente procedimento (di tenore analogo) 827 pf 10-11 e considerato che per quest’ultimo procedimento ai sensi di quanto previsto dall’art. 25, punto 1 d, al 30 giugno 2015 risultavano già decorsi i termini prescrizionali ed inoltre visto che anche per il procedimento 158 pf 11-12 sono decorsi i termini prescrizionali al 30 giugno 2016 ne deriva che tutti i calciatori non potranno essere giudicati in virtù del deferimento oggi all’esame.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.005/TFN del 20 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (176) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.A.(Amministratore Unico dal 24.8.2009 al 17.11.2010 della Società FC Catanzaro Spa), G.S. (nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010 sino al 23.8.2009 Presidente onorario della Società FC Catanzaro Spa), K.M.C.M.(Direttore Sportivo nella stagione sportiva 2010/2011 per la Società FC Catanzaro Spa), J.J.M.M. (calciatore professionista tesserato per la Società FC Catanzaro Spa nella stagione 2010/11 per la Società FC Catanzaro Spa), M.I.N. (Calciatore professionista tesserato nella stagione sportiva 2010/2011 per la Società FC Catanzaro Spa - (nota n. 9755/50 pf13-14 AM/ma del 18.3.2016).

Massima: Integra la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, in relazione all’art. 19 dello Statuto della FIGC, l’aver sottoscritto con i tesserati contratti economici, pur nella consapevolezza della gravissima condizione finanziaria della Società e della relativa situazione di insolvenza e in vigenza della diffida del Collegio Sindacale ad avviare le sole procedure di liquidazione, aggravandone in tal modo il dissesto economico-finanziario, così come integra la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1bis, comma 1, in relazione all’art. 94, comma 1, lettera a), e dell’art. delle NOIF, l’ aver concordato, al momento della stipula dei contratti economici la contestuale sottoscrizione, senza data, delle risoluzioni consensuale degli stessi contratti, consentendo alla Società di beneficiare della attività di cui non avrebbe altrimenti potuto avvalersi, alterando la regolarità della competizione sportiva

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.005/TFN del 20 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (146) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.P. (dal 29.5.2006 alla data del fallimento, Presidente del CdA della SS Calcio Venezia Spa), U.P. (dal 29.5.2006 alla data del fallimento, Vice Presidente del CdA della SS Calcio Venezia Spa), A.C.(tesserato come calciatore dal 2.2.2009 al 30.6.2009 per la Società SS Calcio Venezia Spa), F.R.L. (tesserato come calciatore dal 17.2.2009 al 9.4.2009 per la Società SS Calcio Venezia Spa), S.C. (allenatore dal 13.11.2008 al 24.2.2009 per la Società SS Calcio Venezia Spa), V.F. (da non tesserato ha svolto nella s.s. 2008-2009 attività dirigenziale per la Società SS Calcio Venezia Spa), N.R.S. (iscritto dal 26.3.1992 nell’elenco speciale dei direttori sportivi) - (nota n. 8936/1202 pf12-13 AM/ma del 29.2.2016).

Massima: Integra, da parte del presidente, la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 1 bis, comma 1, CGS), art. 8, comma 2, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 2, del CGS), art. 8, comma 6, CGS vigente all’epoca dei fatti (ora art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e 94 NOIF, l’aver, nella stagione sportiva 2008/09, pattuito con i calciatori ed erogato in favore dei medesimi somme superiori a quelle previste nei contratti di prestazioni sportive sottoscritti e depositati presso la Lega di competenza, per aver effettuato pagamenti “in nero” in favore di numerosi calciatori in cambio di una riduione dei compensi ufficialmente pattuiti, il tutto al fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva a carico della Società. Anche i consiglieri della società sono responsabili e sanzioni in misura più lieve…. risulta pacificamente in atti che nel corso della stagione 2008/2009, e in particolare nel mercato del gennaio 2009, la SS Calcio Venezia Spa avesse concluso contratti di prestazione sportiva con i calciatori ….., i cui compensi formalmente previsti sono stati però integrati attraverso la corresponsione di somme di denaro in contanti. Analoghi accordi, ancorché non formalizzati in un contratto e nel conseguente tesseramento, risultano intervenuti con il calciatore …, anch’egli beneficiario di denaro in contanti. In particolare, le attività di captazione poste in essere nell’ambito del procedimento penale n. …./09 R.G.N.R., riversate nella informativa della GdF del 5.6.2009, hanno consentito di documentare il quadro dei rapporti intercorsi tra i vertici della Società, i calciatori indicati ed altri soggetti di volta in volta intervenuti, caratterizzati dalla stipulazione di contratti per prestazioni sportive con compensi ufficiali molto contenuti nell’ammontare e da comunicare formalmente agli organi federali preposti e la contemporanea pattuizione di compensi ufficiosi “in nero”. Detto quadro risulta confermato ed arricchito dalle dichiarazioni raccolte dalla Procura Federale nel corso delle indagini, prime fra tutte quelle rese dai Signori …. ha infatti ammesso di essersi accordato con i calciatori ….per la corresponsione di compensi extracontrattuali in contanti nel corso della stagione sportiva 2008/2009, in considerazione di riferite difficoltà finanziarie della Società. Analogo accordo ha riferito di aver concluso con il calciatore …, all’epoca già tesserato con la SS Venezia. Agli accordi era poi seguita l’esecuzione attraverso la dazione di somme di denaro materialmente consegnate da …. Le dichiarazioni del Presidente del consiglio di amministrazione della Società sulle vicende contrattuali ed extracontrattuali dei calciatori …., trovano riscontro in quelle del Signor …, consigliere di amministrazione e primo collaboratore del …, sostanzialmente sovrapponibili, e indirettamente anche in quelle del consigliere …, che ha riferito di essere a conoscenza dei contributi in contanti corrisposti dal …verso calciatori, pur non essendo egli in grado di riferirne i nominativi. Al compendio probatorio appena delineato si aggiungono poi le dichiarazioni confessorie del calciatore …, il quale ha ammesso la ricezione delle somme in contanti da parte degli emissari della Società. Tanto appare sufficiente, ad avviso del Tribunale, per ritenere provati i fatti oggetto del deferimento con riguardo alla stipulazione degli accordi “paralleli” con i calciatori sopra indicati e al versamento delle somme in contanti in esecuzione degli stessi. Il tutto in violazione delle norme federali in materia e al pacifico fine di limitare gli impegni economici di natura erariale e contributiva della Società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.005/TFN del 20 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (240) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.B. (Calciatore tesserato per la Società SS Calcio Venezia Spa dal 2.2.3009 al 30.6.2009) - (nota n. 12524/1202 pf 12-13 AM/ma del 6.5.2016).

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica di mesi 1 ed euro 1.500,00 per la violazione di cui agli artt. 1, comma 1 all’epoca vigente (oggi art. 1bis, comma 1) e 8, comma 2 (oggi, art. 8, comma 6) CGS e 94 NOIF per aver pattuito e percepito somme superiori a quelle previste nel contratto di prestazione sportiva sottoscritto con la predetta Società, per un totale di compensi extracontrattuali, al fine di limitare gli impegni contributivi e gli oneri erariali della predetta Società.

 

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 139/CFA del 10 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 146/CFA del 23 Giugno 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 78/TFN dell’11.5.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DOTT. B.I. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 94, COMMA 1 N.O.I.F. E IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 10 C.G.S. – nota n. 4424/430 pf13-14/AM/ma del 5.11.2015

Massima: La Corte conferma la decisione del TFN che ha sanzionato il segretario generale della società per la violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 10, C.G.S. per aver percepito, nelle Stagioni Sportive comprese tra il 2009-2010 e il 2010-2011 compensi in nero per € 7.716,00 dalla – omissis - S.r.l., Società direttamente riconducibile ai Sigg.ri – omissis - e – omissis -, nonché a – omissis -”.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.089/TFN del 14 Giugno 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (218) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.D. (all’epoca dei fatti Presidente della Società USD Noto), Società USD NOTO - (nota n. 11379/757 pf15-16/SS/us del 18.04.2016).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con mesi 3 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis CGS in riferimento al C.U. n. 1 punto 14 del 1 luglio 2013 per aver pattuito il 6.09.14 con l’allenatore un premio di tesseramento per la conduzione tecnica della Società partecipante al Campionato Nazionale di serie D, di € 12.000 superiore al massimale di € 10.000 previsto dal C.U. n. 1 del 1 luglio 2013 così come precisato dal C.U. n. 89 L.N.D. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 2.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.080/TFN del 16 Maggio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(162) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.S. (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. ASD Progetto Calcio Sant’Elia attualmente tesserato per la Soc. ASD Rupinaro Sport); F.C. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Progetto Calcio Sant’Elia) e la SOCIETA’ ASD PROGETTO CALCIO SANT’ELIA - (nota n. 9449/216.pf15-16/GC/vdb del 11.03.2016).

Massima: Il calciatore è sanzionato con 3 giornate di squalifica per: a) la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, oggi integralmente trasfuso nell’art.1 bis, comma 1, stesso codice, con riferimento agli artt. 94, commi 1 e 2, 94 ter, comma 2, delle NOIF e all’art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver concordato oralmente, con la società per la quale era tesserato per la stagione sportiva 2012-2013, compensi e rimborsi spese senza usare la modulistica prevista dalle NOIF e senza depositare gli accordi economici presso la LND, Dipartimento Interregionale; inoltre, per non aver notificato per conoscenza alla LND, Dipartimento Interregionale, la sua iniziativa intrapresa innanzi all’Autorità Giudiziaria ordinaria.; b) la violazione dell’art. 1 bis, comma 3 del C.G.S., perché, sebbene convocato da quest’Ufficio, rifiutava di comparire innanzi al Collaboratore della Procura federale delegato alla sua audizione”. Il legale rapp.te della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per la “violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, oggi integralmente trasfuso nell’art.1 bis, comma 1, stesso codice, con riferimento agli artt. 94, commi 1 e 2, 94 ter, comma 2, delle NOIF e all’art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver concordato oralmente con il calciatore compensi e rimborsi spese senza usare la modulistica prevista dalle NOIF e senza depositare gli accordi economici presso la LND, Dipartimento Interregionale”. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di euro 1.500,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.078/TFN del 11 Maggio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (89) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: O.A., O.I.B., L.B., L.C., F.F., F.G., F.G., A.G., C.I., R.M., D.A.M., M.M., G.O., M.O., M.P., A.P., L.A.P., L.R., S.R., G.S., A.S., G.T. (tutti all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la Società ASG Nocerina Srl), B.I. (Segretario Generale della Società ASG Nocerina Srl), A.F., C.C. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società ASG Nocerina Srl dal 13.6.2012 al 14.3.2013), G.C. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società ASG Nocerina Srl dal 5.5.2012 al 13.6.2012 e dal 14.3.2013 al 17.12.2013), Società ASG NOCERINA Srl - (nota n. 4424/430pf13-14/AM/ma del 5.11.2015).

Massima: I calciatori rispondono della violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1 (testo previgente), ora integralmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 94, comma 1, delle N.O.I.F. e in relazione all’art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver percepito, nella stagione sportiva 2009- 10 compensi in nero da Società direttamente riconducibile ai legali rapp.ti della società sportiva.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.064/TFN del 24 Marzo 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:   (110) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.M.F.(Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della US Triestina Calcio Spa), L.V.(Consigliere di Amministrazione e vice Presidente della US Triestina Calcio Spa), A.M. (Consigliere di Amministrazione della US Triestina Calcio Spa), M.F. (Consigliere di Amministrazione della US Triestina Calcio Spa), F.D.C.(Consigliere di Amministrazione della US Triestina Calcio Spa), F.S.(Consigliere di Amministrazione e vice Presidente della US Triestina Calcio Spa), F.A.(Consigliere di Amministrazione della US Triestina Calcio Spa), G.F. (Presidente del Consiglio di Amministrazione e vice Presidente della M.F.I. Srl), M.B.F. (Consigliere di Amministrazione della M.F.I. Srl), E.A.(Amministratore Unico della Aletti Spa e socio unico della Società Ravenna Calcio nonché Presidente e legale rappresentante della stessa Società), E.P. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la US Triestina Calcio Spa) - (nota n. 5753/662 pf11-12 AM/ma del 10.12.2015).

Massima: Squalifica di 3 giornate, da scontarsi in gare ufficiali ed ammenda di € 800,00 al  calciatore per la violazione dell’art. 1, comma 1, (attualmente art. 1 bis, comma 1 del CGS), in relazione all’art. 8, comma 2 e comma 11, del CGS e all’art. 94, comma 1, lettera a) delle NOIF per aver pattuito la corresponsione di un premio pari a 15.000 euro, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.051/TFN del 12 Febbraio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (112) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.A. (Socio unico della AC Voghera Srl dal 3.4.2008 al 26.6.2009, amministratore unico dal 25.6.2008 al 25.3.2010, membro del consiglio direttivo con la qualifica di Presidente nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010 fino al 4.4.2010, socio di minoranza con il 22% del capitale sociale alla data del 29.6.2010 e amministratore delegato dal 9.6.2009 al 15.6.2010 dell’Holding Voghera Srl con i medesimi poteri di rappresentanza conferiti al Presidente del Consiglio di amministrazione) - (nota n. 6456/14 pf15-16  AM/ma del 28.12.2015).

Impugnazione Istanza: (88) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.A. (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Presidente p.t. della Società AC Voghera Srl), Società AC Voghera Srl - (nota n. 4205/1025 pf13-14 AM/ma del 30.10.2015).

Massima: L’amministratore unico dal 3 aprile 2008 al 26 giugno 2009, amministratore unico dal 25 giugno 2008 al 25 marzo 2010, membro del consiglio direttivo con la qualifica di presidente nelle stagioni sportive 2008/09 e 2009/10 (fino al 6 aprile 2010), nonché socio di minoranza con il 22% del capitale sociale alla data del 29 giugno 2010 e amministratore delegato dal 9 giugno 2009 al 15 giugno 2010 dell’Holding Voghera Srl con i medesimi poteri di rappresentanza conferiti al presidente del consiglio d’amministrazione è sanzionato con l’inibizione di anni 5 oltre alla preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 2, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per aver nella sua veste di amministratore unico e legale rappresentante dell’AC Voghera Srl presentato al Comune di Voghera fatture riportanti costi maggiori di quelli effettivamente sostenuti e aver, pertanto, percepito da tale ente pubblico un contributo non dovuto di euro 12.600,00; - per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 2, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per essersi nella sua veste di amministratore unico e legale rappresentante dell’AC Voghera Srl indebitamente appropriato della somma di euro 5.600, che ha direttamente percepito attraverso la ditta individuale “- omissis -” dalla Società - omissis - Srl e che, invece, era destinata alla Società sportiva da lui rappresentata, essendo la medesima inerente al compenso relativo a un accordo transattivo legato a un contratto di sponsorizzazione stipulato dall’AC Voghera Srl con la - omissis - Srl; - per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 2, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per aver nella sua veste di amministratore unico e legale rappresentante dell’AC Voghera Srl percepito e non dichiarato, un reddito di euro 10.000,00 derivante dalla donazione effettuata dal Sig. - omissis - nell’agosto 2008 in favore dell’AC Voghera Srl per la stagione sportiva 2008/09, dal momento che tale somma non è effettivamente transitata nella contabilità sociale; - per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 2, CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per aver compiuto in veste di amministratore unico dell’AC Voghera Srl molteplici irregolarità di natura amministrativo-contabile che si sono concretizzate: 1) nella tenuta di una documentazione contabile non attendibile; 2) nella presentazione di una dichiarazione infedele inerente al periodo d’imposta 2008/09; 3) nel non aver tempestivamente approvato il bilancio al 30 giugno 2009 (essendo stata la relativa assemblea effettuata, con grave ritardo, il 27 ottobre 2010 dall’organo amministrativo che gli è succeduto); 4) nell’aver gestito una rilevante contabilità “in nero” con la quale ha sostenuto le spese correnti dell’attività sportiva e, in particolare, ha stipendiato i propri tesserati; infatti, nella relativa stagione sportiva, ha effettuato prelevamenti non giustificati per euro 166.597 (come si evince dalla pagina 231 del processo verbale di constatazione redatto il 3 luglio 2013 dalla Guardia di Finanzia di Voghera) circa per corrispondere compensi e indennità ai calciatori, che non sempre erano corrispondenti a quelli indicati nei vari accordi economici redatti, nonché per pagare affitti e spese connesse agli appartamenti dati in uso agli atleti provenienti da altre città; 5) con riferimento all’esercizio 2008/2009, nel non aver tenuto il libro inventari, nell’aver tenuto in modo non regolare il libro soci, nel non aver regolarmente numerato le fatture attive e passive, nel non aver conservato i documenti contabili dell’anno, nell’aver ritardato la presentazione del bilancio d’esercizio e della nota integrativa e nel non aver rilasciato la certificazione relativa ai compensi corrisposti e alle ritenute operate; 6) nell’aver ricevuto e non dichiarato un contratto di sponsorizzazione dalla F.lli - omissis - Srl, a carico della quale il 16 luglio 2008 è stata emessa dall’Hotel - omissis -la fattura di euro 22.800, relativa al soggiorno nella struttura della squadra dell’AC Voghera Srl durante il ritiro estivo, che avrebbe dovuto invece essere stata emessa a carico di quest’ultima; 7) con riferimento all’esercizio 2008/09, nella mancata dichiarazione di ricavi per euro 206.000 circa, che aveva dato luogo a un’evasione a causa della maggior base imponibile, e nella mancata effettuazione di ritenute per euro 74.000 circa; 8) con riferimento all’esercizio 2008/09, nel mancato versamento d’imposte per euro 71.000 circa inerenti alla corresponsione di compensi annuali a 18 soggetti percipienti per complessivi euro 491.000 circa e unitariamente superiori al limite annuale di euro 7.500 entro il quale non sono dovute imposte all’Erario; 9) nell’aver procurato all’AC Voghera Srl, attraverso le violazioni di natura fiscale commesse ingenti, risorse economiche aggiuntive alle quali la Società non avrebbe avuto diritto, ma delle quali ha beneficiato nella gestione della propria attività, in danno delle altre Società partecipanti al campionato di competenza, così alterando la regolarità di quest’ultimo; - per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 6, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e agli art. 94 e 94 ter delle NOIF, per aver sottoscritto, ma non depositato presso la Lega di competenza nella stagione sportiva 2008/09 con i signori - omissis -, , calciatori tesserati per l’AC Voghera Srl, scritture private che, in violazione della normativa federale, prevedevano la corresponsione di pagamenti a fronte delle prestazioni sportive svolte per importi superiori ai limiti prescritti dalla normativa vigente; - per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 6, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e agli art. 94 e 94 ter delle NOIF, per aver concluso nella stagione sportiva 2008/09 accordi economici, non formalizzati in documenti cartacei e non depositati presso la Lega di competenza, e aver corrisposto, a fronte delle prestazioni sportive prestate, compensi per importi superiori ai limiti prescritti dalla normativa vigente ai signori - omissis -; - per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 6, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e agli art. 94 e 94 ter delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico concluso con il Sig. - omissis - (scrittura privata rinvenuta dalla Guardia di Finanza durante l’attività investigativa); - per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 2, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per aver simulato la conclusione di accordi economici con i signori - omissis -, rispettosi della normativa federale vigente, regolarmente depositati in Lega, ma in realtà avendo concordato e sottoscritto accordi economici che prevedevano l’erogazione di compensi superiori ai limiti prescritti dalla normativa vigente, al fine di non effettuare le ritenute imposte dalla normativa fiscale; - per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 2, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e all’art. 94 ter, comma 2 delle NOIF per aver anticipato al 1° luglio 2008 la decorrenza degli accordi economici sottoscritti con il Sig. Alessandro Angelotti (sottoscritto a fine ottobre 2008), con il Sig. - omissis - (sottoscritto a fine settembre 2008), con il Sig. - omissis - (sottoscritto a dine ottobre 2008), con il Sig. - omissis - (sottoscritto a fine ottobre 2008), con il Sig. - omissis - (sottoscritto a fine ottobre 2008), in questo modo violando indirettamente la norma contenuta nell’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF che prescrive l’obbligo di depositare gli accordi economici con i calciatori entro il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione; - per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 37, comma 1, delle NOIF, per non aver tempestivamente comunicato alla Lega di competenza l’assunzione da parte del Sig. - omissis - della rappresentanza in ambito sportivo dell’AC Voghera Srl, attribuitagli in forza del mandato conferitogli il 26 marzo 2010. Inoltre per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 2, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per aver, nella sua veste di amministratore unico e legale rappresentante dell’AC Voghera Srl, concluso con la propria ditta individuale un contratto di mandato per il procacciamento di contratti pubblicitari e lo sviluppo del marketing in palese conflitto d’interessi e a condizioni eccessivamente onerose per la Società sportiva da lui gestita in relazione all’attività poi effettivamente prestata; - per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 2, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per aver, nella sua veste di amministratore unico e legale rappresentante dell’AC Voghera Srl, effettuato in suo favore in data 11 marzo 2010, addebitando il conto corrente intestato alla Società da lui amministrata, un bonifico di euro 28.800 a titolo di acconto sulla fattura di complessivi euro 57.600 da lui emessa in data 31 dicembre 2009 a carico dell’AC Voghera Srl e relativa al contratto di mandato per il procacciamento di contratti pubblicitari e lo sviluppo del marketing che aveva concluso in palese conflitto d’interessi; - per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 2, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per aver, nella sua veste di amministratore unico e legale rappresentante dell’AC Voghera Srl, effettuato in suo favore in data 23 marzo 2010, addebitando il conto corrente intestato alla Società da lui amministrata, un bonifico di euro 12.000 a saldo della fattura di pari importo da lui emessa in data 31 dicembre 2009 a carico dell’AC Voghera Srl e relativa al rimborso di spese, connesse all’uso dell’autovettura per seguire le trasferte della squadra di calcio, delle quali non ha però fornito alcun elemento giustificativo; - per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) in relazione all’art. 8, comma 2, del CGS vigente all’epoca dei fatti (art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per aver, nella sua veste di amministratore unico e legale rappresentante dell’AC Voghera Srl, sottratto dalla disponibilità dell’AC Voghera Srl l’importo complessivo di euro 40.800, che sarebbe servito alla Società per corrispondere i compensi ai calciatori e per pagare i fornitori, nonché per aver tenuto tale condotta in un momento nel quale l’AC Voghera Srl era notorio che si trovasse in stato di dissesto; per le condotte specificamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, nei paragrafi C ed D.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.049/TFN del 02 Febbraio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (45) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.S., R.A., V.B.A., C.P.B., A.B., L.M.e M.P. - (nota n. 2476/1263 pf12-13 AM/ma del 14.9.2015).

Massima: A seguito di patteggiamento il calciatore è sanzionato con l’inibizione di giorni 40 e l’ammenda di euro 4.000,00 per la violazione degli artt. 1, comma 1 (vigente all’epoca dei fatti, attualmente art. 1 bis, comma 1), e 8, commi 2 e 11, del CGS e dell’art. 94 delle NOIF, per avere pattuito con il – omissis - un compenso di € 75.000,00 non previsto nel contratto stipulato con il Signor Stornelli e depositato in Lega, per il quale ha ricevuto un assegno, tratto sul conto corrente personale del Signor – omissis -, del medesimo importo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.011/TFN del 23 Luglio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (237) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.A.C. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 - (nota n. 12436/754 pf14-15 SS/fda del 22.6.2015).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (testo previgente) ora trasfuso nell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 del 1.7.2012 per aver pattuito con l’allenatore in seconda della prima squadra pari ad € 14.500,00 superiore al massimale di € 10.000,00 stabilito dall’accordo LND-AIAC indicato nel predetto C.U. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 600,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.040/TFN del 24 Marzo 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (63) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.S.(all’epoca dei fatti Vice Presidente con delega di rappresentanza della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 - (nota n. 4391/1002 pf 13-14 SS/fda del 16.12.2014).

Massima: Il legale rapp.te risponde della violazione dell'art. 1 bis CGS per aver stipulato con l’allenatore un accordo economico che prevedeva l'affidamento a quest'ultimo della conduzione tecnica della prima squadra militante nel campionato di serie D con la corresponsione di compensi di gran lunga superiori a quelli fissati dal Com. Uff. n. 1 della LND per la stagione sportiva 2012-2013. In particolare, l'accordo economico in oggetto fissava in € 15.000,00 il compenso per l'attività svolta dall'allenatore, in violazione della previsione degli importi massimali che potevano essere pattuiti tra le Società appartenenti a campionati della LND e allenatori dilettanti nella stagione 2012- 2013, così come stabilito con C.U. n. 1 della LND.

 

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 003/CFA del 06 Ottobre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CFA del 13 Novembre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Nota 6822/285 pf12-13/GT/dl del 20/05/2014 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Sicilia – Com. Uff. n. 29 dell’8.8.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CALC. G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 12 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMI 6 E 11 C.G.S. ED ALL’ART. 39 (RECTIUS 43) COMMA 2 REGOLAMENTO L.N.D. ED ALL’ART. 94 TER N.O.I.F.

Massima: Il contratto concluso da persona incapace rappresenta ipotesi di annullabilità, che produce quindi effetti giuridici fino a quando non venga annullato (circostanza comunque incompatibile con il contegno concludente osservato dal calciatore che, come rilevato correttamente dalla CDT, ha dato “esecuzione al contratto medesimo al fine di ottenere il pagamento di quanto ancora dovutogli in virtù del prefato contratto”), e non già di nullità/inesistenza come deduce il ricorrente, il calciatore che non abbia compiuto la maggiore età è soggetto al quale l’ordinamento sportivo riconosce la titolarità di posizioni qualificate e quindi l’attitudine a compiere atti rilevanti per l’ordinamento sportivo, entro i limiti dal medesimo delineati, mediante i quali acquista diritti o assume doveri. Risulta infatti che il ricorrente non solo non ha agito per l’annullamento del contratto di cui ampiamente si è detto anche una volta raggiunta la maggiore età ma nel periodo di vigenza dello stesso ne ha percepito scientemente i frutti, ratificandone, pertanto, per facta concludentia la piena validità ed efficacia tra le parti. Pertanto, ferma restando l’esplicita previsione da parte delle norme federali della formazione di un vincolo tra società sportiva (nella fattispecie, dilettantistica) ed il giovane calciatore minorenne, quello che rileva nel caso di specie, ai fini della sanzione disciplinare, è solo ed esclusivamente la violazione del divieto stabilito dall’art. 43 Regolamento LND che vieta, ritiene nulli ad ogni effetto e sanziona (imponendo la segnalazione alla Procura federale) gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra società e calciatore (anche giovane dilettante). La nullità dell’accordo pertanto deriva dalla violazione di tale norma e non già dalla pretesa minore età del contraente (che, dando luogo ad incapacità di agire, darebbe teoricamente vita ad una ipotesi di annullabilità, fermo restando il rilievo dell’ipotesi eccezionale in materia di rapporto di lavoro stabilita dall’art 2, comma 2, codice civile). Dalla violazione della disposizione in parola, fermo restando la nullità dell’accordo, scaturisce quindi la sanzione disciplinare nei  confronti delle parti contraenti; sanzione richiesta dalla Procura federale in virtù del medesimo  richiamato art. 43 e disposta dalla CDT con la decisione di primo grado la quale, quanto alla  individuazione dei presupposti normativi ed alla conseguente misura della sanzione applicata, non è  stata fatta oggetto di impugnazione specifica e deve pertanto essere confermata.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 28 Marzo 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 07 Agosto 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 58/CDN del 13.3.2014

Impugnazione – istanza:6. RICORSO SIG. C.F.AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 9, C.G.S. E ALL’ART. 94 TER, COMMA 11, DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 4555/444PF13-14/AM/MA DEL 24.2.2014

Massima: Il ricorrente è stato sanzionato, in quanto Presidente della società, a seguito di una decisione assunta successivamente alla sua nomina e regolarmente notificata. La pattuizione intercorsa tra le parti rileva solo nell’ambito delle stesse, così come la responsabilità dei soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta prevista dalla normativa civilistica rileva nei confronti dei creditori dell’associazione.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 19.7.2013

Impugnazione – istanza: 1 RICORSO DELL’A.S.D. SAN FELICE GLADIATOR (GIÀ G.S.D. CAPRIATESE) AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014; - DELL’AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. IN ORDINE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE SIG. M.C. ED AL PROPRIO TESSERATO SIG. A.G.P., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 94 N.O.I.F. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 8, COMMI 6 E 11 E 1, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8042/227PF12-13/AM/MA DEL 6.6.2013

Massima: Ai sensi dell’art. 94, comma 1, N.O.I.F. “Sono vietati: a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale; b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato”. Per la violazione di tali disposizioni le Società ed i loro legali rappresentanti sono passibili delle sanzioni stabilite dal Codice di Giustizia Sportiva. L’art. 8, comma 6, C.G.S. Stabilisce che “La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica”. In sostanza la norma stabilisce per l’ipotesi in questione che gli Organi di giustizia sportiva irroghino una sanzione nella quale l’ammenda e l’eventuale penalizzazione di uno o più punti in classifica sono previste con riguardo ad un unico omogeneo contesto disciplinarmente rilevante; la sanzione infatti ben può esser unitariamente intesa nell’esercizio del potere discrezionale che compete all’Organo di giustizia sportiva nella sua determinazione, avuto riguardo alle circostanze soggettive ed oggettive che qualificarono la condotta disciplinarmente rilevante ed al rispetto del principio di proporzionalità e quindi di perequazione dell’afflittività del tipo di sanzione. Ebbene, la Corte ritiene che non vi sono valide ragioni che consentano di discostarsi dal giudizio espresso dalla C.D.N. e dalla conseguente determinazione in concreto della sanzione inflitta alla società ricorrente. Infatti, una diversa determinazione di minor rigore non si concilierebbe con il rilievo che deve essere attribuito alle circostanze che nella fattispecie sono risultate accertate, anche per il formarsi del giudicato sulla pronuncia della Commissione Accordi Economici, e cioè: che la società ha effettivamente corrisposto al calciatore somme di denaro ulteriori rispetto a quelle contemplate nel contratto ritualmente depositato, violazione questa di per sé particolarmente grave; che la misura di tali ulteriori somme è esattamente corrispondente a quella regolarmente corrisposta in virtù delle determinazioni contrattuali e, pertanto, è da ritenersi rilevante in proporzione all’importo esplicitamente e formalmente concordato.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.039/CDN  del 4 Dicembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(95) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.M. (Presidente della Società ASD Nardò Calcio), E.R. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÓ CALCIO (nota n. 1886/101 pf13-14/AM/ma del 24.10.2013) (97) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.R. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÒ CALCIO  (nota n.1983/176 pf13-14/AM/ma del 29.10.2013)

Massima: L’omessa corresponsione di quanto dovuto ai calciatori tesserati dalla Società in forza degli accordi economici stipulati tra le parti configura un mero inadempimento contrattuale, al quale si può porre rimedio utilizzando gli strumenti previsti dall’Ordinamento federale per la tutela delle posizioni dei soggetti tesserati eventualmente colpiti da comportamenti pregiudizievoli. Detto inadempimento di per sé non integra – come invece sostenuto dalla Procura federale – un illecito disciplinare sanzionabile per violazione dei principi di lealtà e probità sportiva di cui all’art.1 comma 1 del CGS in relazione al disposto dell’art. 91 n. 2 delle NOIF, poiché in esso non è dato ravvisare necessariamente l’inosservanza da parte dalla Società deferita di obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.033/CDN  del 13 Novembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(93) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.P. E C.A.C. (all’epoca dei fatti Presidenti p.t. della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 (nota n. 1674/135 pf13-14/AM/ma del 14.10.2013).

Massima: L’omessa corresponsione di quanto dovuto ai calciatori tesserati dalla Società in forza degli accordi economici stipulati tra le parti configura un mero inadempimento contrattuale, al quale si può porre rimedio utilizzando gli strumenti previsti dall’Ordinamento federale per la tutela delle posizioni dei soggetti tesserati eventualmente colpiti da comportamenti pregiudizievoli. Detto inadempimento di per sé non integra – come invece sostenuto dalla Procura federale – un illecito disciplinare sanzionabile per violazione dei principi di lealtà e probità sportiva di cui all’art.1 comma 1 del CGS in relazione al disposto dell’art. 91 n. 2 delle NOIF, poiché in esso non è dato ravvisare necessariamente l’inosservanza da parte dalla Società deferita di obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.030/CDN  del 28 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(89) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.F.(Presidente e Legale rappresentante della Società GSD Rosignano Sei Rose), Società GSD ROSIGNANO SEI ROSE - (nota n. 1585/1250 pf 12-13/AM/ma del 9.10.2013).

Massima: L’omessa corresponsione di quanto dovuto ai calciatori tesserati dalla Società in forza degli accordi economici stipulati tra le parti configura un mero inadempimento contrattuale, al quale si può porre rimedio utilizzando gli strumenti previsti dall’Ordinamento federale per la tutela delle posizioni dei soggetti tesserati eventualmente colpiti da comportamenti pregiudizievoli. Detto inadempimento di per sé non integra – come invece sostenuto dalla Procura federale – un illecito disciplinare sanzionabile per violazione dei principi di lealtà e probità sportiva di cui all’art.1 comma 1 del CGS in relazione al disposto dell’art. 91 n. 2 delle NOIF, poiché in esso non è dato ravvisare necessariamente l’inosservanza da parte dalla Società deferita di obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.027/CDN  del 22 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (46) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.P.(all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora),  Società ASD GINNASTICA CALCIO E SORA (nota n. 856/10 pf13-14/AM/ma del  29.8.2013).   (50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.P.(all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora),  Società ASD GINNASTICA CALCIO E SORA  (nota n. 882/12 pf13-14/AM/ma del  2.9.2013).  (51) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.P. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora),  Società ASD GINNASTICA CALCIO E SORA (nota n. 864/11 pf13-14/AM/ma del  30.8.2013).

Massima: L’omessa corresponsione di quanto dovuto ai  calciatori tesserati dalla Società in forza degli accordi economici stipulati tra le parti non costituisce di per sé, illecito disciplinare per cui non integra la violazione  dell’articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 91, comma 2, NOIF.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.025/CDN  del 16 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M.(all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Capoterra 2000), Società ASD CAPOTERRA 2000 (nota n. 925/1145 pf12-13/MS/vdb del 5.9.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 2 per la violazione dell’ art. 1,comma 1 CGS, in  relazione all’art. 94 ter, comma 2 NOIF per non avere provveduto a stipulare con il proprio  calciatore l’accordo economico relativo alle prestazioni sportive  concernenti la determinazione delle indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le  voci premiali, benché il medesimo ne avesse fatto espressa richiesta. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di Euro 1.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.023/CDN  del 10 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (60) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.M.(Presidente di fatto della Società USD Pro Cavese 1394 ora USD Cavese  1919), A.D.M. (all’epoca dei fatti Presidente della Società USD  Pro Cavese 1394 ora USD Cavese 1919), M.C.(non tesserato per la  Società USD Pro Cavese 1394 ora USD Cavese 1919), Società USD Pro Cavese 1394  ora USD CAVESE 1919 - (nota n. 991/313 pf12-13 AM/ma del 9.9.2013).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione mesi 6 relativamente alla mancata sottoscrizione degli accordi economici tra i calciatori e la società. La società, che ha patteggiato, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con l’ammenda di Euro 9.000,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.018/CDN  del 26 Settembre 2013 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Basilicata CU n. 4 del 25.7.2013

Impugnazione Istanza:(31) – APPELLO DEL SIG. P.C.(Presidente della Soc. AS  Atletico Potenza ora Città Potenza SS arl D.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA  INIBIZIONE PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA  FEDERALE .

Impugnazione Istanza:( (38) – APPELLO DEL SIG. P.C.(calciatore attualmente svincolato)  AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI  DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE.

Massima: L’art. 39 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti vieta e rende nulli gli accordi e le convenzioni di carattere economico fra società e calciatori non  professionisti e giovani dilettanti, l’art. 94 comma 1 lettera A delle NOIF vieta gli accordi tra società e tesserati che prevedono compensi, premi ed  indennità in contrasto con la normativa regolamentare, con le pattuizioni contrattuali e  con ogni altra disposizione federale e l’art. 29 comma 3 delle stesse NOIF, prevede che i rimborsi forfettari di spese, le indennità di trasferta e le voci premiali  possono essere erogati in via esclusiva ai calciatori tesserati per Società partecipanti  ai Campionati Nazionali della LND, nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed  avuto anche riguardo alla disciplina di C.I.O. e F.I.F.A.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.018/CDN  del 26 Settembre 2013 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR  Basilicata CU n. 4 del 25.7.2013

Impugnazione Istanza:(26) – APPELLO DEL SIG. B.C. (calciatore attualmente svincolato)  AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4, INFLITTA A SEGUITO DI  DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE .

Massima: L’art. 39 comma 2 Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, senza operare alcuna distinzione tra corrispettivo e  rimborso delle spese, vieta e rende nulli gli accordi e le convenzioni anche verbali di carattere economico tra società, calciatori non professionisti e giovani dilettanti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.017/CDN  del 23 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(5) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.P. (Presidente della Società ASD Portos C/5 Femminile), Società ASD  PORTOS C/5 FEMMINILE - (nota n.0027/938pf12-13 GT/dl del 1.7.2013).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 8 per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia  Sportiva,  per essersi avvalso,  producendolo e facendone uso nelle competenti sedi, di un accordo economico depositato, recante la firma apocrifa della calciatrice; nonché  della violazione dell’art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essere  comparso a rispondere dinanzi al Collaboratore della Procura federale, sebbene  ritualmente convocato per le audizioni, senza fornire in merito alcuna valida giustificazione. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte  al proprio legale rappresentante, è sanzionata l’ammenda di euro 2.000,00.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.007/CDN  del 19 Luglio 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(422) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.G.P. (calciatore già tesserato per la Soc. GSD Capriatese oggi ASD San Felice Gladiator e successivamente con la Soc. AC Cernusco), M.C.  (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. GSD Capriatese) E DELLA SOCIETA’ ASD SAN FELICE GLADIATOR già GSD CAPRIATESE (nota n. 8042/227pf12-13/AM/ma del 6.6.2013).

Massima: Il calciatore è sanzionato con la squalifica per 40 giorni per avere pattuito per le sue prestazioni una somma da pagarsi in nero e ciò in violazione dell’art. 94 NOIF in relazione all’8 del CGS commi 6 e 11; e dell’art. 1 comma 1 per aver esposto una situazione non veridica alla Commissione Accordi Economici della FIGC. Il legale rapp.te è sanzionato con la inibizione di mesi 4. La società, a titolo di responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 31 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 09 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare  Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 3.4.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI  IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO PROPOSTO A CARICO DEI SIGG.RI: 1) CALC. G.B.; 2) SIG. A.A.,

PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE: a) DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S.; b) DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 22, COMMA 8 C.G.S.  NONCHÉ DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S..  NOTA N. 5078/609PF10-11AM/MA DEL 21.2013 - 

Massima: Non integra la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. l’aver il calciatore sottoscritto con il legale rapp.te un contratto  economico con un incremento del 337% rispetto a quello già in essere per la stagione sportiva  2010/11, senza un ragionevole motivo in un momento in cui la Società era già in uno stato di  decozione per la evidente impossibilità ad adempiere alle obbligazioni giuridiche già contratte, tentando di determinare i presupposti di un immotivato beneficio a proprio favore e con  conseguente danno economico per la Società. Si deve considerare  inesistente la violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S..  La Procura Federale ha effettuato uno sforzo ermeneutico per poter ideare una fattispecie  violativa inesistente e peraltro fondata unicamente su personali supposizioni, congetture,  suggestioni e ragionamenti inequivocabilmente dettati da una ingiustificata ricerca di motivi per  condannare ad ogni costo il soggetto deferito.  La Procura Federale pretenderebbe di limitare la libertà negoziale delle parti e sindacare il  merito di un atto di autonomia privata, in spregio ai principi di rango costituzionale.  Nulla poteva far presagire il fallimento della Società, poiché in ogni momento il socio di  riferimento avrebbe potuto versare nuova liquidità, come sempre avvenuto in precedenza e come  avviene in tutte le realtà della categoria; significativo il silenzio sul tema della riunione dei soci del  novembre 2011 che denota ulteriormente l'assenza di ogni concreto e certo segnale di una  imminente decozione della società. Viene fatto di rilevare, poi, che con ogni probabilità la  situazione dava garanzie anche alla Lega Pro la quale, nel successivo mercato di gennaio 2011, ha  ratificato i nuovi acquisti della società, poi fallita alcuni mesi dopo. 

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 85/CDN  del 13 Maggio 2010 n. 6  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (273) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.C. (Presidente della Soc. ACFD Milan) e della Societa’ ACFD Milan (nota n. 6670/1165pf09-10/MS/vdb del 13.4.2010). Massima: La società è sanzionata con l’ammenda (€. 10.000,00) ed il presidente con la sanzione dlel’inibizione (8 mesi) per non aver depositato gli accordi economici riguardanti  57 calciatrici da essa tesserate. L’art. 31 del C.U. n° 1 stagione 2009/2010 emanato dalla predetta Divisione impone tale deposito anche quando l’accordo non prevede  la corresponsione di alcuna somma a qualsivoglia titolo e quindi deve obbligatoriamente essere  effettuato sulla base delle modalità sancite dalla normativa vigente. Le giustificazione addotte dai deferiti non sono idonee a rappresentare una scriminante dal momento che: a) a nulla rileva la circostanza che nessuna delle 57 giocatrici faccia parte della prima squadra, giacchè l’obbligo in  questione scaturisce dal tesseramento in sé stesso anche se effettuato solo per sottoporre le calciatrici a provini; b) per lo stesso motivo nessun valore ha il fatto che molte di tali calciatrici dopo essersi tesserate non abbiano poi intrapreso la carriera calcistica oppure siano state vittime di gravi infortuni che hanno impedito loro di giocare; c) per le giocatrici nelle more divenute maggiorenni non vi  è prova che gli accordi economici da loro sottoscritti siano stati poi effettivamente depositati. Fondata è invece la questione relativa alle calciatrici svincolate in passato, alcune delle quali trasferite ad altre società, e quella relativa alle calciatrici minorenni ma il loro numero è tale da non modificare la sostanza del comportamento dei deferiti, i quali ben può dirsi siano incorsi nella violazione disciplinare contestata.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 74/CDN  del 31 Marzo 2010 n. 3  - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 93 dell’11.2.2010 Impugnazione - istanza:  (210) – Appello della società SSD Vigor Cisterna avverso le sanzioni della penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nell’attuale campionato 2009/2010 e ammenda di € 2.500,00, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale . Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (3) in classifica da scontare nell’attuale campionato 2009/2010 e con l’ammenda per aver posto in essere con il calciatore accordi economici vietati tra cui una serie di comportamenti vessatori nei confronti del giocatore ed in una querela  per truffa della Società nei confronti del giocatore provocato dalla negoziazione di titoli rilasciati a garanzia

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 48/CDN  del 21 Dicembre 2009  n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (122) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: E. R. (presidente della soc. Polisportiva Adrano Calcio) e della società Polisportiva Adrano Calcio (nota n. 2738/493pf08-09/gt/dl del 17.11.2009). Massima: La società risponde della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 42, commi 1 e 2 Regolamento LND, e in riferimento a quanto stabilito dalla Lega in accordo con l’AIAC, perchè al fine di aggirare la norma che prevede un premio annuale massimo di € 3.000,00 da corrispondere all’allenatore, avendo raggiunto, in data 10 luglio 2007, un accordo ufficiale, depositato, con l’allenatore della squadra juniores nazionale, ne sottoscriveva con il medesimo invece un altro, tramite scrittura privata, con il quale, in realtà, si riconosceva una somma superiore  a quella ufficialmente dichiarata, per di più da corrispondersi in un numero di rate superiore a quella massimo di 4 consentito dai regolamenti. Consegue la sanzione dell’ammenda.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 32/CDN  del 29 Ottobre 2009 n. 2  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (49) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.G. (Presidente della Soc. US Sanremese SpA) e della società US Sanremese SpA (nota n. 1138/884pf08-09/GT/dl dell’8.9.2009). Massima: L’accordo economico che fissa un corrispettivo che eccede il limite imposto dalla vigente normativa federale comporta la palese violazione disciplinare contesta nel deferimento. Consegue la sanzione dell’inibizione a carico del presidente e quella dell’ammenda a carico della società.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 16 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 5.12.2008 Impugnazione - istanza: 5) Ricorso calc. C. G., attualmente tesserato A.S.D. Chieti avverso la sanzione della squalifica fino al 6.2.2009 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 93 e 94 NOIF Massima: Il pagamento di emolumenti in nero da parte della società al calciatore avvenuta nel periodo in cui questi aveva risolto il contratto e non era tesserato, non incide sulla giurisdizione sportiva in quanto l’illecito si riferisce nel suo rapporto causale al precedente periodo nel quale egli era indubbiamente collegato da uno specifico rapporto di dipendenza: se così non fosse si tratterebbe evidentemente di elargizioni avvenute sine causa. Nè, in quest’ordine di idee, è possibile far leva su una eccezione di intervenuta prescrizione, poiché questa non prende data dal momento in cui si maturano le ragioni per le quali i pagamenti sono stati effettuati, bensì dal tempo in cui l’illecito è stato commesso e l’atto di deferimento della procura federale testualmente conferma al riguardo che “è stato ulteriormente accertato che ogni tesserato non percepiva lo stipendio in relazione al mese o al periodo di effettiva spettanza, ma spesso il pagamento avveniva con importi relativi a stipendi arretrati, anche di diversi mesi”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 16 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 5.12.2008 Impugnazione - istanza: 6) Ricorso dal calc. D. A., attualmente non tesserato avverso la sanzione della squalifica fino al 6.2.2009 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.in relazione agli artt. 93 e 94 NOIF Massima: Non sembra da accogliere la tesi sulla non cumulabilità delle fattispecie descritte rispettivamente all’art. 1 C.G.S. ed agli artt. 93 e 94 delle N.O.I.F.. La prima disposizione sancisce, infatti, l’obbligo di comportamento secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva; le altre due, invece, il rispetto dei contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori professionisti. Ora è da considerare che la punibilità per l’inosservanza dei doveri di cui alla norma del Codice non è affatto una norma di chiusura, ma ha un sua autonoma ragion d’essere, in quanto può avvenire indipendentemente dall’esistenza e dal vincolo derivanti da pregresse convenzioni contrattuali. L’inosservanza di queste ultime, a sua volta, se nella maggioranza dei casi può dar luogo a fattispecie riconducibili anche a slealtà, scorrettezza e mancanza di probità non è da escludere che si realizzi anche in situazioni diverse da quelle. Cosicché ne risulta chiaramente evidenziata una sua distinta ricostruzione, corrispondentemente alla differenza di struttura, di ratio e di funzione che è predisposta a svolgere nel sistema dell’ordinamento sportivo. Ma è evidente che, ai fini dell’accertamento sull’esistenza di una responsabilità per l’illecito commesso e contestato, occorre prendere in esame l’esistenza di un pagamento avvenuto fuori busta e non la sua entità e che contrattualmente, si trattava pur sempre di una voce da ascrivere a compenso.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 23/CDN  del 29 Settembre 2009 n. 1  - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Veneto CU n. 81 del 12.6.2009 Impugnazione - istanza: (345) – Appello della Procura Federale avverso la delibera di assoluzione della soc. ACD Calcio Thiene, del dirigente B.S. e del calciatore G. V., emessa a seguito di proprio deferimento Massima: La società, partecipante al campionato di Eccellenza, non risponde della violazione di cui all’art.1, comma 1 e art. 8, comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94, comma 1 lett. a), delle NOIF per aver sottoscritto con il calciatore un accordo economico privato riguardante la corresponsione di una somma complessiva di € 6.000,00 - quale rimborso spese per la stagione agonistica 2006/2007. L’art. 94 lett. a) delle NOIF vieta “…accordi che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale…”. Al contempo, si osserva che, mentre l’art. 94 ter delle NOIF prevede la possibilità per i calciatori partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Dilettanti di stipulare accordi economici con la determinazione in favore dei calciatori di indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spese e voci premiali, l’art. 39, comma II°, del Regolamento della LND, prevede che “…sono vietati e nulli ad ogni effetto e comportano il deferimento agli organi di Giustizia Sportiva gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico tra Società e calciatori non professionisti e giovanili dilettanti…”, mentre l’art. 29, comma III° delle NOIF dispone che “…esclusivamente ai calciatori tesserati per Società partecipanti ai Campionati Nazionali della LND possono essere erogati rimborsi forfettari di spesa, indennità di trasferta e voci premiali, ovvero somme annuali secondo il disposto dell’art. 94 ter, nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto riguardo a quanto previsto dal CIO e dalla FIFA…”. Conseguentemente, in forza di quanto sopra, i calciatori partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Dilettanti, previ accordi economici da depositarsi presso i Comitati Regionali ed entro determinati limiti, possono percepire somme dalla società per cui sono tesserati, oltre che a titolo di rimborsi forfettari di spesa, anche a titolo di indennità di trasferta e voci premiali. La possibilità di stipulare i predetti accordi economici che prevedano l’erogazione in favore dei calciatori delle indennità di trasferta e delle voci premiali non è invece normativamente prevista per i calciatori dilettanti partecipanti a Campionati Regionali e/o Provinciali, e la ratio di tale mancata previsione deve ricercarsi nel fatto che si mira a tutelare e preservare giustamente il carattere ludico di tali competizioni, carattere che sarebbe del tutto inconciliabile con eventuali corrispettivi erogati ai calciatori per remunerare la loro attività sportiva prestata. Ciò posto, risulta ora necessario soffermarsi sulla diversa natura dei rimborsi forfettari di spesa onde verificare se la loro eventuale erogazione sia conciliabile con il carattere ludico dei citati Campionati Regionali e Provinciali. Orbene, secondo le suddette norme ed a parere di Codesta Commissione, per accordo di carattere economico – ed in quanto tale vietato per i Campionati Regionali e Provinciali - si deve intendere qualunque convenzione diretta ad ricompensare economicamente il calciatore per l’attività sportiva svolta in favore della Società così da snaturare il principio ludico che caratterizza l’esercizio dell’attività sportiva dei calciatori dilettanti. Al contrario, il rimborso spese forfettario erogato dalla Società al calciatore nei limiti previsti dalla normativa fiscale – e purché le somme erogate siano tali da costituire effettivamente un indennizzo proporzionato alle reali spese sostenute di volta in volta e non un velato corrispettivo - non costituisce una locupletazione economica per il calciatore, bensì solamente un ristoro delle spese sostenute dal calciatore per l’esercizio dell’attività sportiva, spese che quindi possono essere poste a carico della Società. Pertanto, ogni convenzione stipulata tra calciatore e Società dilettantistica iscritta ai Campionati Regionali e Provinciali che abbia ad oggetto rimborsi forfettari di spese nei limiti previsti dalla normativa fiscale – e purché tali somme siano di importi tali da costituire effettivamente un indennizzo delle spese sostenute e non un velato corrispettivo per l’attività sportiva prestata - è legittima in quanto questi sono diretti al ristoro delle spese sostenute dal calciatore, senza perciò comportare alcun arricchimento per il calciatore stesso. Nel caso di specie, il calciatore ha stipulato con la Società una convenzione che prevedeva in favore del medesimo calciatore un rimborso spese forfettario prevedente il pagamento di € 2.000,00 alla fine del mese di dicembre 2006, di ulteriori € 2.000,00 alla fine del mese di marzo 2007 ed di ulteriori € 2.000,00 alla fine del Campionato di Eccellenza. Orbene, in virtù di quanto sopra esposto, tale convenzione riferita al rimborso spese forfettario deve ritenersi pienamente legittima, ai sensi dell’art. 39 del Regolamento della LND e dell’art. 94 lett. A) delle NOIF, in quanto non diretta ad erogare un corrispettivo economico al calciatore per l’attività sportiva prestata in favore della Società, anche in considerazione della quantificazione economica operata che sembra essere appunto congrua con le finalità di indennizzare esclusivamente il calciatore per le spese sostenute negli spostamenti, spese che, in relazione alla frequenza degli spostamenti chilometrici del calciatore, risultano essere contenute entro i limiti delle Tabelle ACI depositate nel precedente grado di giudizio.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 97/CDN  del 05 Giugno 2009  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione – istanza: (179) – Deferimento della Procura Federale a carico di: H..H.F. (Presidente della Soc. AS Lucchese Libertas Srl), G.G. (calciatore tesserato per la Soc. Olbia Calcio Srl), D.D.S. (calciatore tesserato per la Soc. Bassano Virtus 55), T.D. (calciatore tesserato per la Soc. Potenza Sport Club Srl), D.B. (calciatore tesserato per la Soc. Cisco Calcio Roma Srl), G.Z. (calciatore tesserato per la Soc. US Foggia SpA) e F.Z. (calciatore tesserato per la Soc. Ravenna Calcio Srl) (nota n. 4839/1223pf07-08/AM/ma del 24.2.2009).

Massima: I nuovi accordi di prestazione sportiva per la medesima stagione con compensi superiori a quelli convenuti nei precedenti accordi già depositati presso la competente Lega, non integrano una violazione delle norme federali. Tali comportamenti non integrano la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., né sono contrari, in particolare, alla disposizione di cui all’art. 94, comma 1, lett. b, delle N.O.I.F. Quest’ultima norma sancisce soltanto il divieto di “corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato ”. Nulla dice, invece, sul presunto divieto di sottoscrizione di accordi migliorativi, specie, quando, come nel caso de quo, gli stessi siano stati redatti su modulistica ad hoc e finanche inoltrati alla competente Lega, in conformità di quanto previsto dalla vigente normativa. Il caso di specie: dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese dai deferiti al rappresentante della Procura, risulta che tra la società e i sei calciatori deferiti sono intervenuti, nel corso della stagione sportiva 2007/2008, accordi economici migliorativi di quelli già in essere tra le parti. Tali accordi, redatti sull’apposito modulo federale, stante la inerzia della Società, venivano depositati dagli stessi calciatori, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del vigente Accordo Collettivo, presso la competente Lega, la quale, però, non procedeva alla loro ratifica. Sentiti dal collaboratore della Procura, tutti i deferiti confermavano la intervenuta sottoscrizione dei contratti in atti. Riferiva, inoltre, il Presidente della società, sempre al collaboratore della Procura, di essere addivenuto alla determinazione di sottoscrivere gli accordi di che trattasi, per dimostrare ai calciatori l’interesse della Società nei loro confronti.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 94/CDN  del 27 Maggio 2009  n. 5 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 88 del 9.4.2009

Impugnazione - istanza:(260) – Appello della società ASD Roma VIII avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 12 ai sigg.ri M.Z. e R.R. e la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 alla soc. ASD Roma VIII, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale

Massima: Integra la violazione dell’art. 94 NOIF l’avere pattuito oralmente rimborsi economici in favore dei calciatori tesserati con la Società stessa. Il combinato disposto delle norme (artt. 94 NOIF e 39 Regolamento LND), trattandosi di Società partecipante al campionato regionale, vietano qualsiasi forma di accordo fra la stessa ed i calciatori “non professionisti” determinando l’assoluta irrilevanza sulla natura dei rimborsi.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/CGF Riunione del 31 luglio 2007 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 03 marzo 2009. n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 47 del 14.6.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso U.S. Orsa Corte Franca avverso le sanzioni dell’inibizione per anni 2 a carico del suo presidente Sig. P. M., della squalifica per anni 1 inflitta al calc. H. D. e dell’ammenda di euro 5.000,00 con penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2007/2008 a carico della società, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 94 N.O.I.F. e 39 comma 2 regolamento L.N.D.

Massima: Contrasta con gli artt. 94 N.O.I.F., 39 comma 2, Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e 1 comma 1 C.G.S., la scrittura privata tra il calciatore e la società dilettantistica con la quale si conviene che quest’ultima corrisponderà al giocatore una determinata somma in caso di raggiungimento dei play off, ed un’altra somma in caso di raggiungimento del 1° posto in campionato, oltre al regolare rimborso spese. Consegue la sanzione della squalifica (anni 1) a carico del calciatore,  dell’inibizione (anni 2) a carico del presidente, ammenda e penalizzazione di punti (1) in classifica a carico della società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 47/CDN  del 19 dicembre 2008  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (42) – Deferimento del procuratore federale a carico di: G.T. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Spal 1907 SpA), A.M. (all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Soc. Spal 1907 SpA), M.A. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. Spal 1907 SpA, attualmente tesserato per la Soc. Ivrea Calcio Srl), R.F. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. Spal 1907 SpA, attualmente tesserato per la Soc. FC Esperia Viareggio Srl) e della societa’ Spal 1907 SpA (nota n. 1012/1002pf07-08/AM/ma del 9.9.2008)

Massima: Il presidente ed il direttore sportivo della società rispondono della violazione dell'art. 94, comma 1, lettere a) e b) NOIF per aver corrisposto o, comunque, consentito che si corrispondessero a tesserati, per la stagione calcistica 2007/2008, emolumenti superiori rispetto a quanto previsto dal contratto depositato. Consegue la sanzione dell’inibizione a carico degli stessi, quella dell’ammenda a carico della società e quella della squalifica a carico dei calciatori.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 41/CDN  del 05 dicembre 2008  n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (234) – Deferimento del Procuratore Federale a carico: A.Q. (Presidente pro-tempore della Soc. Giulianova Calcio Srl), D.A. (Amministratore delegato pro-tempore della Soc. Giulianova Calcio Srl), G.C. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Chieti), A.D. (calciatore attualmente non tesserato), G.M. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SS Manfredonia Calcio Srl), S.M. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. USD Gavorrano), A.M. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Ternana Calcio SpA), G.B.D.T. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. US Pro Vercelli Calcio Srl) e della società Giulianova Calcio Srl (nota n. 4175/127pf06-07/SP/GT del 15.4.2008)

Massima: Il presidente di una società, l'Amministratore delegato ed alcuni calciatori sono responsabili per aver violato gli obblighi di probità, lealtà e correttezza sportiva ai quali devono ispirare la propria condotta i soggetti tesserati della FIGC, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 CGS, nonché per la violazione delle disposizioni previste in materia di accordi economici tra società e singoli tesserati dalle NOIF, segnatamente agli art. 93 e 94 NOIF. Nel caso di specie la Guardia di Finanza ha accertato che sono state effettuate violazioni di natura fiscale consistenti nel pagamento di emolumenti “in nero” a favore dei calciatori, con conseguente segnalazione all’Agenzia delle Entrate del luogo. Consegue la sanzione dell’ammenda a carico della società, l’inibizione a carico del presidente e dell’amministratore delegato, nonché la squalifica a carico dei calciatori.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 31/CDN  del 30 ottobre 2008  n.  1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (212) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.L. (Presidente della Soc. ASD Ferentino), A.C. (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Soc. ASD Ferentino attualmente tesserato per la Soc. AS Boville Ernica) e della società ASD Ferentino (nota n. 2803/135pf07- 08/SP/en del 15.2.2008)

Massima: Il presidente della società risponde della violazione di cui all’art. 40, comma 4, NOIF e della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS per aver sottoscritto con il calciatore un accordo economico nonostante lo stesso fosse tesserato per altra società, rassicurandolo circa il fatto che il precedente accordo economico non era vincolante e pregiudizievole dei suoi interessi e poi sottoscrivendo con lo stesso atleta un accordo economico, tesserandolo per la società da lui presieduta e così interferendo nel precedente rapporto già in essere tra l’altra società ed il calciatore medesimo, facendo leva sugli interessi economici di quest’ultimo. Di ciò risponde a titolo di responsabilità diretta anche la società, sanzionata con l’ammenda.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/CGF Riunione del 06 settembre  2007 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 280/CGF Riunione del 09 ottobre 2008  n. 2  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 110 del 21.6.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C.F. Torino avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2007/2008, nonché avverso la sanzione dell’inibizione per anni 1 inflitta al Sig. B. C., a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 94 ter, comma 11 N.O.I.F. e 2, comma 4 C.G.S.

Massima: Quando non vi è prova, né principio di prova in ordine al presunto accordo transattivo tra la società stessa e la calciatrice, diretto a dilazionare il pagamento dei compensi decisi dalla Commissione Accordi Economici, in quanto lo stesso accordo non è mai stato prodotto in atti, così come non è stata provata l’estraneità del Presidente della società, ai fatti in questione, in ogni caso, prevale il dettato della norma federale, art. 94, comma 11, delle N.O.I.F., che impone, in caso di mancata impugnazione della decisione della C.A.E., il pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla comunicazione di tale decisione. Consegue la penalizzazione di punti (1) in classifica a carico della società. Nel caso di specie la società aveva sostenuto di aver concluso, successivamente al decorso del termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F, un accordo transattivo con la calciatrice che prevede il differimento del pagamento di quanto dovuto, sostenendo come il nuovo termine convenzionalmente determinato dalle parti sostituiva il termine di pagamento indicato dalla normativa federale

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 68/CDN del 26 Giugno 2008 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M. D’A. (all’epoca amministratore unico Calcio Como SpA), M.B., S.BM.B., D.C., V.C., A.C., F.D.F., C.G., D.G., S.L., G.L., R.M., C.P., F.P., M.R., L.R., M.R., A.T. e M.Z. (all’epoca calciatori calcio como spa) (nota n. 2336/177pf06- 07/sp/ma del 24.1.2008)

Massima: Quando manca, la prova circa l’elemento soggettivo del “reato sportivo”, non essendo stato provata la sussistenza del dolo; ossia che la sottoscrizione delle quietanze da parte dei calciatori sarebbe dolosamente preordinata allo scopo di favorire l'iscrizione al campionato della società viene dichiarato il proscioglimento dei deferiti. (Il caso di specie: Il curatore del fallimento del Fallimento della società di calcio, nello stato passivo nonchè nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 L.F, aveva evidenziato che alcuni calciatori e tesserati della società, avevano pattuito e percepito compensi corrisposti con assegni bancari, in violazione delle norme federali e dell'Accordo Collettivo FIGC-LNP-AIC. I tesserati beneficiari di tali titoli si erano insinuati nella procedura fallimentare, dando così la prova diretta dell'indebita procedura di riscossione; I citati pagamenti, percepiti a saldo delle spettanze relative alla stagione 2003/2004, dietro il rilascio di quietanze liberatorie tra il 30 giugno ed il 6 luglio 2004, avevano consentito alla società di iscriversi, senza averne diritto, al campionato di calcio di serie C1 2004/2005; Tutti gli assegni bancari, risultati poi privi di copertura, erano stati compilati e rilasciati dall'ex Amministratore unico; I fatti come sopra descritti integravano gli estremi della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 5 punto 3 dell'Accordo Collettivo FIGCLNP- AIC, che prevede l'obbligo delle società di effettuare i pagamenti ai calciatori mediante assegni circolari presso la Sede della società o mediante bonifici presso l'istituto bancario indicato dal calciatore; Le infrazioni disciplinari connesse ad irregolari pattuizioni economiche si erano prescritte in virtù di quanto previsto dall'art. 18 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti; I tesserati venivano deferiti per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS, avendo nelle rispettive qualità, sottoscritto quietanze liberatorie come descritto nella parte motiva, consentendo così alla società di iscriversi al campionato 2004/2005).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 43/CDN del 28 Marzo 2008 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:(171) - Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.G. (Presidente del Comitato Regionale Veneto della LND), G.B. (presidente AC Mestre) per violazione art. 1 CGS con riferimento alla mancata osservanza di quanto disposto dall’art. 94 ter comma 13 NOIF e della società AC Mestre per violazione art. 2 comma 4 (oggi art. 4 comma 1) (nota n. 2312/123pf07-08/sp/en del 23.1.2008)

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti (5) in classifica per aver esibito al Comitato Regionale, successivamente, alla pronuncia del lodo arbitrale (che l’aveva condannata al pagamento nei confronti del proprio allenatore) alcune quietanze liberatorie con firma apocrifa dell’allenatore, violando così i doveri di lealtà e correttezza di cui all’art. 1 del CGS con riferimento alla mancata osservanza di quanto disposto dal comma 13 dell’art. 94 ter delle NOIF ed ottenendo anche l’iscrizione al campionato successivo, che le sarebbe stata preclusa. In tale episodio è stato condannato anche il Presidente del Comitato Regionale, il quale aveva ritenuto liberatori documenti disconosciuti ed antecedenti alla delibera del collegio arbitrale, senza neppure avvertire la parte creditrice, consentendo così l’elusione delle norme di cui all’art. 94 ter della NOIF e perfino l’iscrizione della società debitrice ai campionati successivi al lodo arbitrale. Il Presidente ha definito il procedimento mediante l’istituto dell’applicazione di pena ex art. 23 CGS.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 41/CDN del 25 Marzo 2008 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:(129) - Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.F. (all’epoca dei fatti tesserato FC Rossanese 1909 ASD attualmente tesserato ASD Nuova Vis Pesaro 2006) e Antonio Ferrante (all’epoca dei fatti Presidente FC Rossanese 1909 ASD) per violazione art. 7 comma 8 CGS (vigente art. 8 comma 11) in relazione all’art. 94 ter comma 2 NOIF e dell’art. 7 commi 4 e 6 CGS (attuale art. 8 commi 6 e 8) in relazione all’art. 94 comma 1 lett. a) NOIF e della società FC Rossanese per violazione art. 2 comma 4 CGS (vigente art. 4 comma 1) e art. 7 commi 4 e 6 CGS (attuale art. 8 commi 6 e 8) in relazione all’art. 94 comma 1 lett a) NOIF (nota n. 1743/099pf07-08/SP/en del 18.11.2007)

Massima: Le parti (calciatore, società e presidente della società) violano l’art. 7 comma 6 CGS (attuale art. 8 comma 8) in relazione all’art. 94 comma 1 lett. a) NOIF allorquando da un lato stipulano due accordi economici - di cui uno viene annullato dalla Lega per mancanza dei presupposti e l’altro, stipulato in pari data, non viene depositato ma rimane circoscritto tra le parti - e dall’altro, non pattuiscono nell’accordo il pagamento rateale. Consegue che il calciatore è sanzionato con la squalifica (anni 1), il presidente con la inibizione (anni 2) e la società con la penalizzazione di punti (1) in classifica e con una ammenda pari alla differenza tra la maggiore e la minore somma dei due accordi economici.

Massima: Non sussiste la violazione dell’art. 94 ter comma secondo NOIF di omesso deposito dell’accordo economico quando la società dimostra di aver comunque depositato un primo accordo economico, che tuttavia le è stato respinto dalla competente Lega.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 063/C Riunione del 27 Giugno 2007 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 175 del 27.4.2007

Impugnazione - istanza: 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.300,00 INFLITTA ALL’A.S.D. PISONIANO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI DIRIGENTI, DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 N.O.I.F.

Massima: La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica oltre che con l’ammenda di euro di Euro 15.300,00 per aver pattuito e corrisposto al calciatore somme ulteriori rispetto all’accordo stipulato e depositato ed altresì esuberanti rispetto ai limiti previsti per il settore dilettantistico.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 026/C Riunione del 20 Dicembre 2006 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 12 del 27.9.2006

Impugnazione - istanza: 1. RECLAMO PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI CALCIATORI A.A., A.C., B.M., N.M., V.M., DEL SIG. F.G.E DELL’U.C. VIADANA, A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 94 DELLE N.O.I.F., 39, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E 1, COMMA 1, 2, COMMA 4 DEL C.G.S.

Massima: La società militante nel campionato di eccellenza è sanzionata con la penalizzazione di punti 3 in classifica e l’ammenda di Euro 500,00, mentre i calciatori con la squalifica per mesi 6 per la violazione degli artt. 94 ter N.O.I.F., 39, comma 2, Reg. Lega Nazionale Dilettanti e 1, comma 1 C.G.S., per aver stipulato scritture private in contrasto con le suddette disposizioni ovvero per aver pattuito rimborsi spesa che per la loro entità non possono essere ritenuti tali. L’art. 94, comma 1, N.O.I.F. (ritenuto fonte normativa “in bianco”), prevede che “sono vietati gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 008/C Riunione del 05 Settembre 2006 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 343/C del 22.5.2006

Impugnazione - istanza: 1. APPELLO DEL TERAMO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 85 E 94, COMMA 1, LETTERE A) E B) N.O.I.F, ART. 27 STATUTO FEDERALE, CONTESTATE AI PROPRI TESSERATI 2. APPELLO DEL SIG. M.R., GIÀ PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ TERAMO CALCIO S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 3 A DECORRERE DALLA DATA DI ULTIMAZIONE DI PRECEDENTI INIBIZIONI, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 85 E 94, COMMA 1, LETTERE A) E B), N.O.I.F. E ART. 27 STATUTO FEDERALE

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 300.000,00, per la violazione in capo ai suoi dirigenti degli artt. 94, comma 1, lett. a) e b) e 85 N.O.I.F. e dell’art. 7, comma 4 C.G.S.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 26/C Riunione del 17 Gennaio 2005 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 72 del 6.12.2004

Impugnazione - istanza:Reclamo della A.S. Calcio Potenza avverso le sanzioni dell’inibizione per anni 1 inflitta al sig. M.R. a seguito di deferimenti del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 7 nn. 4 e 8 C.G.S. e del Presidente del Comitato Interregionale, per violazione dell’art. 7 nn. 4 e 7 C.G.S., e dell’ammenda di € 140.000,00 inflitta ad essa reclamante, a seguito di deferimenti del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S. e del Presidente del Comitato Interregionale, per violazione degli artt. n. 2 e 7 C.G.S.

Massima: Il presidente della società e la società dilettantistica rispondono rispettivamente delle violazioni di cui all’art. 7 commi 4 ed 8 C.G.S. ed all’art. 2 comma 4 dello stesso Codice, per aver stipulato con il calciatore, in aggiunta ad un contratto ufficiale regolarmente depositato, scritture private (di importo di gran lunga superiore al massimo consentito per le società appartenenti al comitato Regionale e rilasciato al calciatore assegni a garanzia del regolare adempimento degli accordi) contravvenendo così alle regole del Codice in materia gestionale ed economica e di limite degli ingaggi. Consegue a carico del presidente la sanzione dell’inibizione, a carico della società la sanzione dell’ammenda in misura da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 2 Agosto 2004 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 323/C del 18.6.2004

Impugnazione - istanza:Appello dell’ A.G. Nocerina avverso la sanzione dell’ammenda di e 9.000,00 inflitta a seguito di deferimento del Presidente della Lega Professionisti Serie C.

Massima: Su deferimento del Presidente della Lega Professionisti Serie C, la società sanzionata con l’ammenda per violazione dell’art. 94 commi 1 e 2 N.O.I.F. in relazione all’art. 1 C.G.S. per avere pattuito con il calciatore un compenso oltre a quello risultante nel contratto depositato in Lega.

Massima: Il rimborso delle spese di alloggio effettuato dalla società nei confronti del calciatore (stabilito con scrittura privata) costituisce componente retributiva, ai fini sia civilistici che fiscali e di conseguenza, e rappresenta un illecito disciplinare in quanto integra la violazione dell’art. 94 commi 1 e 2 N.O.I.F. in relazione all’art. 1 C.G.S.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 14/C Riunione del 27 Ottobre 2003 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 30 del 3.10.2003

Impugnazione - istanza: - Reclamo del calciatore S.M. avverso la sanzione di squalifica di mesi sette per violazione dell’art. 1 comma 1 in relazione agli artt. 94 e 94 ter N.O.I.F. su deferimento del Procuratore Federale

Massima: Sono responsabili per la violazione dell’art. 1 comma 1C.G.S. in relazione agli artt. 94 e 94 ter N.O.I.F., il calciatore, il presidente della società e la società stessa per responsabilità diretta, quando stipulano due accordi economici, di cui uno depositato in Lega e l’altro non depositato e garantito da assegni post datati tra l’altro di importo superiore al massimo consentito.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 17 gennaio 2002 n. 6,7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 17 del 5.12.2001

Impugnazione - istanza: Appelli del sig. S.V. e dell’U.S. Manzanese avverso le sanzioni dell'inibizione per anni 1 e dell’ammenda di l. 9.430.800, loro inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Fede­rale rispettivamente per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. -in relazione agli artt. 94 ter N.O.I.F. e 39 regolamento Lega Nazionale Dilettanti - e al sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S.

Massima: L'art. 39 Reg. L.N.D., vieta gli accordi e le convenzioni anche verbali di carattere economico tra associazio­ni e calciatori non professionisti". Ne consegue che il calciatore è sanzionato con la squalifica (per un mese) per aver percepito dalla propria società somme di denaro diverse dai normali e consentiti, rimborsi spesa. Comportamento questo che integra la violazione delle norme federali (art. 1 C.G.S. con riferimento agli artt. 94 ter N.O.I.F. e 39 Reg. L.N.D.). Anche la società è sanzionata con l’ammenda ed il suo presidente con l’inibizione (un anno).

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 7 novembre 1996 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 55 del 4.10.1996

Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Bolzano 1996 avverso la sanzione dell'ammenda di L. 14.000.000 inflittagli, a seguito di deferimento della C.V.E . della L.N. D., per violazione dell'art. 94 ter N.O.I.F.

Massima: Ai calciatori tesserati ed impegnati nei Campionati Nazionali della Lega Dilettanti possono essere corrisposti solo indennità di trasferte e rimborsi forfettari di spese, nonché "voci premiali" inerenti, direttamente o indirettamente l’impegno agonistico. Inoltre, il richiamato art. 94 ter N.O.I.F. espressamente e specificatamente determina l’importo massimo dei rimborsi forfettari di spese e delle indennità di trasferta, nonché l’importo dei premi.

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