Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.009/CDN del 31 Luglio 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (19) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: I.T. (Presidente e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl (nota n. 0308/307 pf12-13/SP/dl del 15.7.2013).

Massima: Integra la violazione dell’art. 1, comma 1 CGS, in relazione all’art. 6, comma 1, del CU n. 1/12 del Regolamento Coppa Italia Dilettanti, Serie D 2012/2013, il non avere ottemperato all’obbligo di liquidare immediatamente al termine della gara l’incasso di cui all’evento;

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 36/CDN  del 20 novembre 2008  n.  5 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (50) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.P. (Amministratore unico e Legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della Soc. US Avellino SpA) e della società US Avelino SpA (nota n. 1480/211pf08- 09/SP/blp del 2.10.2008)

Massima: L’Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società risponde della violazione di cui all’art. 8, comma 2, del CGS in relazione all’art. 30 del Reg. LNP e al C.U. LNP n. 54 del 21.9.2007, per aver adempiuto, oltre il termine stabilito della normativa federale, al pagamento della quota incassi gare in favore delle società aventi diritto, la società risponde, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante. La condotta assume rilevanza disciplinare sotto il profilo della violazione di cui all’art. 8, comma 2, del CGS, in relazione all’art. 30 del Reg. LNP e al C.U. LNP n. 54 del 21.9.2007, per aver adempiuto in data 4 agosto 2008, oltre il termine del 30.6.2008 stabilito dalla normativa federale, al pagamento della quota incassi gare in favore delle società aventi diritto. Trattasi quindi di un mero ritardo che costituisce pur sempre un’elusione della normativa federale, ma che deve essere valutata di non particolare gravità. Consegue la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno) e dell’ammenda a carico del presidente, nonché dell’ammenda a carico della società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 31/CDN del 14 Febbraio 2008 n. 3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico di: L.V.B. (presidente Taranto Sport Srl) per violazione art. 1 comma 1 CGS e 28 statuto LPSC in relazione a quanto previsto nel cu n. 2/c del 31.7.2006 della Lega Professionisti Serie C e della societa’ Taranto Sport Srl per violazione art. 2 comma 4 CGS (oggi art. 4 comma 1) (nota n.1468/110pf07-08/sp/en del 3.12.2007)

Massima: Il presidente della società professionistica e la società stessa rispondono della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS e 28 Statuto L.P.S.C. in relazione a quanto previsto nel C.U. n. 2/C del 31 luglio 2006 della Lega Professionisti Serie C e della violazione dell’art.2, comma 4 del CGS vigente all’epoca dei fatti, trasfuso nell’art.4, comma 1 del C.G.S., considerato che la “CVE (Commissione Vertenze Economiche, n.d.r.) ha accertato la responsabilità della società in quanto la percentuale del 15% corrisposta”, con riferimento alla partecipazione agli incassi relativi alla gara in favore della società ospitata, “è stata conteggiata su un rateo diverso da quello previsto dalla normativa non già sul rateo ed inoltre la società non ha rispettato gli obblighi relativi alla predisposizione del borderò che risulta privo del visto della SIAE e della società ospitante.”. Consegue la sanzione dell’inibizione per il presidente e quella dell’ammenda per la società.

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