Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 71/TFN - SD del 17 Dicembre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 3528/81pf21-22/GC/SA/ff del 18 novembre 2021 nei confronti del sig. L.L. e della società ASD Junior Domitia - Reg. Prot. 65/TFN-SD

Massima: Mesi 1 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non aver provveduto al pagamento della IV rata di iscrizione per il campionato 2020-2021, da liquidare entro il 30 marzo 2021. Ammenda di € 200,00 alla società…Il Dipartimento Calcio a 5 della LND, con il comunicato n. 6 della stagione sportiva 2020-2021, pubblicato il 6 luglio 2020, dettava gli adempimenti che le Società che avrebbero dovuto partecipare ai Campionati Nazionali di Serie A e A 2 maschili e femminili e di serie B maschile avrebbero dovuto eseguire per l’iscrizione agli stessi. Per quest’ultime società, limitatamente agli adempimenti di natura economica, veniva indicata, al punto 4a), la somma di euro 5.840,00 quale importo totale dovuto per partecipare al campionato. Al punto 4b) si precisava che l’ulteriore importo di euro 2.000,00 andava corrisposto entro il 28 Luglio 2020 e al punto 4c), indicato in rubrica come “rateizzazione”, si specificava che il residuo di euro 3.840,00 si sarebbe dovuto corrispondere con una prima rata di euro 2.500,00 entro il 20 novembre 2020, una seconda di euro 520 entro il 20 dicembre 2020 e il saldo di pari importo entro il 20 Febbraio 2021. Tuttavia, con il C.U. n. 573 del 3 febbraio 2021, il Dipartimento rimodulava la rateizzazione disponendo che il residuo di euro 3.840,00 si sarebbe dovuto corrispondere quanto a euro 1.380,00 entro il 15 Febbraio 2021, quanto a euro 1.280,00 entro il 15 marzo 2021 e quanto al saldo di euro 1.180,00 entro il 30 marzo 2021. Ciò precisato, osserva il Collegio che l’ASD Junior Domitia ha tempestivamente corrisposto la somma di euro 2.000,00 prevista al punto 4b) del C.U. n. 6. Ha, poi, bonificato con disposizione dell’8.04.2021 (allegata in copia alla memoria dell’11.10.2021), in ritardo in relazione alle date di scadenza previste dal C.U. n. 573 del 3 febbraio 2021 (circostanza non contestata né dal Dipartimento né dalla Procura federale), la somma di euro 2.660,00 rimanendo così debitrice della sola somma di euro 1.180,00, dovuta per la quarta e ultima rata, come indicato dal Dipartimento con la nota del 20 ottobre 2021. Tale credito sembra poi essere stato recuperato dal Dipartimento mediante compensazione con l’importo di euro 9.000,00 accreditato alla Società il 15.06.2021 per il contributo di valorizzazione dei giovani calciatori così come evidenziato dal Dipartimento stesso con la nota richiamata. La Società e il suo legale rappresentante vanno quindi sanzionati per il mancato tempestivo e spontaneo pagamento.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 60/TFN - SD del 25 Novembre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 2913/83pf 21-22 GC/SA/mg del 29 ottobre 2021 nei confronti del sig. G.C. e della società ASD Città di Fondi - Reg. Prot. 51/TFN-SD

Massima: Mesi 10 di inbizione al presidente della società per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 6 Divisione Calcio a 5, pubblicato in data 6 Luglio 2020, così come modificato dal C.U n. 573, per non aver provveduto al pagamento delle rate di iscrizione al campionato di competenza per la stagione sportiva 20-21 nei termini previsti; specificatamente per non aver provveduto al pagamento integrale della terza rata, con scadenza in data 15 Marzo 2021 ed al pagamento della quarta rata, con scadenza in data 30 Marzo 2021. Euro 100,00 di ammenda alla società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante…Il Dipartimento Calcio a 5 della LND, con il comunicato n. 6 della stagione sportiva 2020-21, pubblicato il 6 luglio 2020, dettava gli adempimenti che le Società che avrebbero dovuto partecipare ai Campionati Nazionali di Serie A e A 2 maschili e femminili e di serie B maschile avrebbero dovuto eseguire per l’iscrizione agli stessi. Per quest’ultime società, limitatamente agli adempimenti di natura economica, veniva indicata, al punto 4a), la somma di euro 5.840,00 quale importo totale dovuto per partecipare al campionato. Al punto 4b) si precisava che l’importo di euro 2.000,00 andava corrisposto entro il 28 Luglio 2020 e al punto 4c), indicato in rubrica come “rateizzazione”, si specificava che il residuo di euro 3.840,00 si sarebbe dovuto corrispondere con una prima rata di euro 2.500,00 entro il 20 novembre 2020, una seconda di euro 520 entro il 20 dicembre 2020 e il saldo di pari importo entro il 20 Febbraio 2021. Tuttavia, con il C.U. n. 573 del 3 febbraio 2021, il Dipartimento rimodulava la rateizzazione disponendo che il residuo di euro 3.840,00 si sarebbe dovuto corrispondere quanto a euro 1.380,00 entro il 15 Febbraio 2021, quanto a euro 1.280,00 entro il 15 marzo 2021 e quanto al saldo di euro 1.180,00 entro il 30 marzo 2021. Ciò precisato, osserva il Collegio che l’ASD Città di Fondi ha tempestivamente corrisposto la somma di euro 2.000,00 prevista al punto 4b) del C.U. n. 6 (vedasi la copia dell’assegno circolare del 21.07.2021 per euro 2.000,00 allegata alla memoria depositata in atti dal Sig. Cicalese dopo la notifica della CCI). Ha, poi, bonificato la somma di euro 2.000,00 con disposizione del 26.04.2021 (anch’essa allegata in copia alla citata memoria) rimanendo così debitrice della somma di euro 1.840,00 come indicato dal Dipartimento con la nota del 20 ottobre 2021. Tuttavia, tale importo è stato saldato, in esubero, con l’escussione della fideiussione bancaria per euro 2.178,59 avvenuto fra il 3 e il 4 agosto 2021 come indicato dal Dipartimento con la richiamata 20 ottobre 2021 e come documentato dalla Società con la comunicazione della Banca del 3 agosto 2021 depositata in copia in uno alla memoria. Quindi, l’ASD Città di Fondi, a fronte di un dovuto di euro 5.840,00, ha corrisposto al Dipartimento un totale di euro 6.178,59 probabilmente in virtù di qualche ulteriore debenza in questa sede non evidenziata. Non risulta dagli atti del procedimento, anzi risulta il contrario, che la Società non avrebbe “provveduto al pagamento delle rate di iscrizione al campionato di competenza per la stagione sportiva 20-21; specificatamente per non aver provveduto al pagamento integrale della terza rata, con scadenza in data 15 Marzo 2021 ed al pagamento della quarta rata, con scadenza in data 30 Marzo 2021”, ma è certamente vero che i pagamenti successivi al primo sono stati eseguiti con ritardo, tuttavia prima della notifica della comunicazione di chiusura delle indagini avvenuta in data 9.09.2021. La Società e il suo legale rappresentante vanno quindi sanzionati per il ritardato pagamento e non per il mancato pagamento. Con riguardo al regolamento delle sanzioni, ritiene il Tribunale che in considerazione del ben più tenue inadempimento rispetto a quanto contestato e alla situazione di generale “malessere” economico generato dal perseverante Covid 19 all’epoca dei fatti, le stesse possano essere contenute come in dispositivo.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 17/TFN - SD del 2 Agosto 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 13203 /296pf20-21/GC/blp del 28 giugno 2021 nei confronti del sig. B.B., della società SSDARL Ternana Calc. Femm., del sig. M.C.G. e della società SSDARL Catania FC Librino C. a 5 - Reg. Prot. 132bis/TFN-SD

Massima: Giorni 30 di inibizione ai presidenti per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS – FIGC, in relazione a quanto previsto dai CU nn. 1006 e 1007 del 19.06.2018 e/o dai CU nn. 1145 e 1146 del 12.06.2019, nella parte in cui risultavano stabilite le date del 31.10.2018 (CU nn. 1006 e 1007 del 19.06.2018) e del 31.10.2019 (CU nn. 1145 e 1146 del 12.06.2019) come termine ultimo per effettuare i versamenti relativi alle iscrizioni ai campionati delle stagioni 2018/2019 e 2019/2020, per aver ottemperato in ritardo agli obblighi di pagamento di cui ai citati CU. Ammenda di € 200,00 alle società…Più in particolare era risultato che nel corso della stagione sportiva 2018/2019 le due Società avevano versato alla Divisione Calcio a 5 LND, nonostante che tale forma di pagamento fosse inammissibile, delle somme a mezzo di assegni bancari scadenzati in epoca successiva al 31 ottobre 2018, data ultima fissata con il CU n. 1006 del 19.06.2018; si trattava per la SSDARL Ternana Calcio Femminile di assegno datato 11.01.2019 di € 1.485,00, versato in banca il 22 gennaio 2019 e per la SSDARL Catania FC Librino Calcio a 5 di assegno datato 05.03.2019 di € 1.750,00, versato in banca lo stesso giorno.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 5/TFN - SD del 9 Luglio 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12669/226pf20-21/GC/gb dell'8 giugno 2021 nei confronti della società SS Pro Patria San Felice ASD - Reg. Prot. 136/TFN-SD

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di € 200,00 a titolo di responsabilità diretta, per aver omesso di versare entro il termine perentorio di 30 giorni l’ammenda applicata su richiesta dell’interessato, ex art. 126 C.G.S., formalizzata con l’accordo pubblicato con il Comunicato Ufficiale b. 217/AA del 21.12.2020, che prevedeva l’applicazione della sanzione disciplinare di giorni 15 di inibizione per il legale rappresentante e di euro cento di ammenda per la società. Accordo che era stato proposto dall’odierna deferita ai sensi della sopra citata disposizione a seguito della ricezione di atto di incolpazione con il quale era contestato alla S.S. Pro Patria San Felice ASD e, in particolare, al legale rappresentante pro tempore la violazione dell’art. 32, comma 5, del C.G.S., in relazione alle indicazioni previste nel Comunicato Ufficiale n. 6 – punto 4.b – s.s. 2020/2021 – Divisione Calcio a 5, pubblicato il 6.7.2020 per il tardivo pagamento degli oneri per l’iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 – serie B maschile – s.s. 2020/2021. A seguito del mancato pagamento entro il predetto termine perentorio dell’ammenda concordata, l’accordo è stato risolto con il Comunicato Ufficiale n. 370/AA del 19.5.2020, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento, non impugnato dalla società deferita.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 3TFN - SD del 9 Luglio 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12744/230 pf20-21/GC/gb del 10 giugno 2021 nei confronti della società ASD Carrè Chiuppano Alto Vic. - Reg. Prot. 139/TFN-SD

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di € 600,00 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS, per la violazione, ascritta al proprio rappresentante, dell’art. 32, comma 5, CGS “La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica”….In attuazione del richiamato dettato, il Comunicato Ufficiale n. 6 del 6 luglio 2020 – s.s. 2020/2021 della Divisione Calcio a 5 chiaramente dispone, al punto 4, che le società sportive debbano corrispondere, entro il perentorio termine individuato, la quota di iscrizione (“L’importo risultante dall’iscrizione on-line riferito alle voci sottoindicate al punto 4B dovrà essere versato a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario intestati a Divisione Calcio a 5 – FIGC – Lega Nazionale Dilettanti”) e, al successivo punto 5, che le stesse debbano altresì presentare rituale fideiussione (così recita il Comunicato: “fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza 31 luglio 2021, di importo modulato in relazione alla categoria di competenza”). Lungi dall’atteggiarsi a meri formalismi, gli adempimenti appaiono preordinati alla dimostrazione della serietà della domanda (la cui puntuale presentazione consente la buona e ordinata amministrazione del campionato) e della solidità dell’assetto delle società che chiedono l’ammissione; la loro osservanza deve essere indistintamente garantita, non essendo ammesse valutazioni flessibili che consentano di superare il difetto dei requisiti formali (in questo senso, ad es., Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n. 34/2014). Come è stato, del resto, statuito da questo Tribunale, con conclusioni estensibili mutatis mutandis anche al requisito della ritualità e tempestività della domanda di partecipazione, “La prestazione, rituale e completa, della fideiussione costituisce un adempimento preordinato a determinare una situazione di certezza in ordine all’esistenza di una garanzia personale relativa alla solidità finanziaria delle società che si candidino a partecipare ad un campionato […], da ciò dovendo inferirsi che si tratti di un requisito tanto di legittimità che di efficacia della domanda di ammissione allo svolgimento regolato di competizioni sportive” (Tribunale Federale Nazionale FIGC, decisione n. 82/2020). Ora, consta agli atti la segnalazione della Co.Vi.So.D. del 22 settembre 2020, con la quale veniva comunicato che l’istruttoria relativa all’iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie A maschile – s.s. 2020/2021 della società ASD Carrè Chiuppano aveva dato esito negativo in ragione: 1) della mancanza della quota di iscrizione (punto 4 del C.U. del 6 luglio 2020 a.s. 2020/2021 della Divisione Calcio a 5 - LND); 2) dell’omessa presentazione della fideiussione (punto 5 del C.U. n. 6 del 6 luglio 2020 s.s. 2020/2021 della Divisione Calcio a 5 – LND). Parimenti ex actis consta l’avvenuta, rituale, comunicazione della conclusione delle indagini della Procura Federale nei confronti di Tomasi Antonio, per violazione dell’art. 32, comma 5, CGS, non avendo il medesimo corrisposto la quota di iscrizione né presentato la, parimenti dovuta, fideiussione; nonché della società ASD Carrè Chiuppano (della quale Tomasi Antonio era legale rappresentante al tempo dei fatti contestati), per responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS. Il deferimento è intervenuto all’esito del mancato adempimento, da parte della società, dell’accordo raggiunto a valle della richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 CGS (si veda il Comunicato Ufficiale n. 242/AA della FIGC insieme al successivo Comunicato Ufficiale n. 372/AA della FIGC, con cui si è dato atto dell’intervenuta risoluzione dell’accordo per omesso versamento dell’ammenda nel perentorio termine di legge). Emergendo agli atti prove univoche della mancata osservanza delle prescrizioni imposte dal Comunicato Ufficiale n. 6 del 6 luglio 2020 nonché dell’omesso adempimento dell’accordo raggiunto dalla società con la Procura Federale (accordo pubblicato come da regolamentazione federale, che ogni società è onerata a conoscere), non ricorrono margini per accogliere le deduzioni del deferito, che si è limitato a invocare la propria “assoluta buona fede”. È, del resto, vero che, essendo il Campionato a numero chiuso e ponendosi tutte le società in concorso tra loro, ogni deroga all’applicazione della lex specialis della procedura si traduce in una violazione del principio del pari trattamento, che non può non essere uniformemente garantito (in termini, Cons. St., sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031, che correttamente valorizza il principio della par condicio siccome “la partecipazione indebita di una squadra finisce inevitabilmente per penalizzare un'altra società”); come è, parimenti, innegabile il dato per cui i Comunicati Ufficiali della FIGC vengono pubblicati sul sito istituzionale della Federazione, determinando pubblicazione siffatta la piena efficacia dei deliberati, soggetti al regime di legale conoscenza in quanto conoscibili secondo ordinaria diligenza (così l’art. 126, comma 5, CGS: “Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, la proposta di accordo diviene definitiva e l’accordo viene pubblicato con Comunicato ufficiale ed acquista efficacia”).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 02TFN - SD del 9 Luglio 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12694/228pf20-21/GC/gb del 9 giugno 2021 nei confronti della società SSDARL Città di Sestu C5 - Reg. Prot. 137/TFN-SD

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di € 200,00 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS, per la violazione, ascritta al proprio rappresentante, dell’art. 32, comma 5, CGS “La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica”. In attuazione del richiamato dettato, il Comunicato Ufficiale n. 6 del 6 luglio 2020 – s.s. 2020/2021 della Divisione Calcio a 5 chiaramente dispone, al punto 5, che le società concorrenti debbano altresì presentare rituale fideiussione (così recita il Comunicato: “fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza 31 luglio 2021, di importo modulato in relazione alla categoria di competenza”). Lungi dall’atteggiarsi a mero formalismo, adempimento siffatto appare preordinato alla dimostrazione della serietà della domanda e della solidità dell’assetto delle società che chiedono l’ammissione; la sua osservanza deve essere indistintamente garantita, non essendo ammesse valutazioni flessibili che consentano di superare il difetto dei requisiti formali (in questo senso, ad es., Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n. 34/2014). Come è stato, del resto, statuito da questo Tribunale, “La prestazione, rituale e completa, della fideiussione costituisce un adempimento preordinato a determinare una situazione di certezza in ordine all’esistenza di una garanzia personale relativa alla solidità finanziaria delle società che si candidino a partecipare ad un campionato […], da ciò dovendo inferirsi che si tratti di un requisito tanto di legittimità che di efficacia della domanda di ammissione allo svolgimento regolato di competizioni sportive” (Tribunale Federale Nazionale FIGC, decisione n. 82/2020). Ora, consta agli atti la segnalazione della Co.Vi.So.D. del 22 settembre 2020, con la quale veniva comunicato che l’istruttoria relativa all’iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie A maschile – s.s. 2020/2021 della società SSDARL Città di Sestu C5 aveva dato esito negativo in ragione dell’omessa presentazione della fideiussione (punto 5 del C.U. n. 6 del 6 luglio 2020 s.s. 2020/2021 della Divisione Calcio a 5 – LND)…Il deferimento è intervenuto all’esito del mancato adempimento, da parte della società, dell’accordo raggiunto a valle della richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 CGS (si veda il Comunicato Ufficiale n. 231/AA della FIGC insieme al successivo Comunicato Ufficiale n. 370/AA della FIGC, con cui si è dato atto dell’intervenuta risoluzione dell’accordo per omesso versamento dell’ammenda nel perentorio termine di legge). Emergendo agli atti prove univoche della mancata osservanza delle prescrizioni imposte dal Comunicato Ufficiale n. 6 del 6 luglio 2020 nonché dell’omesso adempimento dell’accordo raggiunto dalla società con la Procura Federale (accordo pubblicato come da regolamentazione federale, che ogni società è onerata a conoscere), non ricorrono margini per non accogliere il deferimento, che, risulta, quanto a presupposti, incontestato.È, del resto, vero che, essendo il Campionato a numero chiuso e ponendosi tutte le società in concorso tra loro, ogni deroga all’applicazione della lex specialis della procedura si traduce in una violazione del principio del pari trattamento, che non può non essere uniformemente garantito (in termini, Cons. St., sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031, che correttamente valorizza il principio della par condicio siccome “la partecipazione indebita di una squadra finisce inevitabilmente per penalizzare un'altra società”);

Massima: ….. i Comunicati Ufficiali della FIGC vengono pubblicati sul sito istituzionale della Federazione, determinando pubblicazione siffatta la piena efficacia dei deliberati, soggetti al regime di legale conoscenza in quanto conoscibili secondo ordinaria diligenza (così l’art. 126, comma 5, CGS: “Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, la proposta di accordo diviene definitiva e l’accordo viene pubblicato con Comunicato ufficiale ed acquista efficacia”).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 1/TFN - SD del 8 Luglio 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12001/296pf20-21/GC/blp del 17 maggio 2021 nei confronti dei sig.ri B.A. + altri - Reg. Prot. 132/TFN-SD

Massima: I legali rapp.ti delle società sono sanzionati con l’inibizione di giorni 30 e le loro rispettive società con l’ammenda per l’iscizione al campionato di competenza delle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020, mancando di rispettare i tempi per gli adempimenti per l’ammissione ai Campionati Nazionali della Divisione Calcio a cinque , pubblicati sui C.U. n. 1006 / 19 giugno 2018 per i Campionati Nazionale Serie A, Nazionale Serie A/2, Nazionale Serie B; n. 1007 stessa data per il Campionato Nazionale Serie A Femminile e più in particolare sui C.U. n. 1145 del 12 giugno 2019 per i Campionati Nazionali Femminili Serie A, Serie A/2, Serie B e n. 1146 stessa data per il Campionato Nazionale Femminile Serie A e A/2. Gli adempimenti di che trattasi prevedevano, per quel che qui interessa, che gli importi dovuti per l’iscrizione, rispettivamente per ciascuna delle due stagioni sportive, dovevano essere corrisposti entro il 31 ottobre 2018 e 31 ottobre 2019 a mezzo di bonifico bancario, oppure di assegno circolare intestato alla Divisione Calcio a 5; era altresì ammesso il pagamento rateale dei suddetti importi….Nel merito, appare opportuno richiamare i due punti qualificanti del procedimento disciplinare.1°) A mente degli adempimenti per l’ammissione ai Campionati nazionali della Divisione Calcio a 5 stagione sportiva 2018/2019, i versamenti dovuti per le iscrizioni, dovevano essere effettuati entro e non oltre la data del 31 ottobre 2018; tali versamenti dovevano essere eseguiti a mezzo o di bonifico bancario, oppure di assegno circolare intestato alla Divisione. Lo stesso valeva per i versamenti per la stagione 2019/2020 da effettuare entro il 31 ottobre 2019. 2°) …Nel corso delle indagini della Procura Federale era risultato che alcune società, di seguito elencate, attualmente deferite, avevano versato alla Divisione Calcio a 5 assegni bancari scadenzati in epoca successiva al 31 ottobre 2018…

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 158/TFN - SD del 17 Giugno 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12001 /296pf20-21/GC/blp del 17 maggio 2021 nei confronti dei sig.ri L.F. + altri - Reg. Prot. 132/TFN-SD

Massima: Sussiste la responsabilità dei deferiti e delle società per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 bis, comma 1, del previgente CGS), nonché di quanto previsto dai C.U. n. 1006 e n. 1007 del 19.6.2018 e/o dei C.U. n. 1145 e n. 1146 del 12 giugno 2019 - nella parte in cui, rispettivamente, prevedevano il 31.10.2018 ed il 31.10.2019 come termine ultimo per effettuare i versamenti relativi alle iscrizioni ai campionati per la stagione 2018/19 (i citati C.U. n. 1006 e n. 1007 del 19.6.2018) e 2019/20 (i citati C.U. n. 1145 e n. 1146 del 12.6.2019) - per aver ottemperato in ritardo agli obblighi di pagamento previsti dai citati C.U.; per la violazione dell'art. 4, comma 1, CGS - FIGC (art. 1 bis, comma 1, del previgente CGS), nonché del C.U. n. 1006 del 19.6.2018 - nella parte in cui prevede che gli importi de quibus dovranno “essere versat(i)o a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario” - per avere effettuato il pagamento relativo alla fase di iscrizione al Campionato per la s.s. 2018/2019 tramite assegni scadenzati, nonostante tale forma di pagamento fosse inammissibile…. Risulta infatti provato, con riguardo a tutte le società oggi deferite, che i versamenti dovuti per l’iscrizione ai rispettivi campionati per la stagione sportiva 2018/2019 siano avvenuti oltre il termine previsto dai C.U. n. 1006 e n. 1007, contenenti la disciplina relativa agli adempimenti per l’ammissione ai Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque per la suddetta stagione sportiva. In particolare, secondo la chiara formulazione della normativa emanata, il versamento degli importi dovuti per l’iscrizione, anche mediante rateizzazione, sarebbe dovuto avvenire entro il 31 ottobre 2018, a mezzo bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile intestato alla Divisione. Dall’esame della documentazione acquisita dalla Procura Federale e trasmessa con il deferimento, nonché dalle dichiarazioni in atti, in particolare dalla ricostruzione effettuata dalla responsabile dell’ufficio amministrativo della Divisione Calcio a Cinque, è emerso che per le società deferite il saldo del dovuto è avvenuto con ampio ritardo. Con riguardo alle società SSD Città di Sestu, ASD Ossi C5 San Bartolomeo e Pol. D. Sammichele è inoltre emerso che i versamenti, oltre che tardivi, sono stati effettuati con assegni bancari (e non assegni circolari) scadenzati, modalità non consentita dal C.U. n. 1006 del 19.6.2018 per cui l’adempimento, come già evidenziato, sarebbe dovuto avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario o assegno circolare al fine di consentire la piena tracciabilità delle movimentazioni. Quanto sopra è sufficiente, per espressa previsione degli stessi comunicati ufficiali relativi alle modalità di iscrizione richiamati nell’incolpazione, a ritenere sussistente la violazione contestata. I legali rapp.ti sono sanzionati in base alle violazioni contestate con l’inibizione da giorni 30 a giorni 45, mentre le società con l’ammenda da € 250,00 ad € 1.000,00

Massima: Il Consigliere della Divisione Calcio a Cinque è sanzionato con mesi 3 di inibizione per la violazione dell'art. 4, comma 1, CGS - FIGC (art. 1 bis, comma 1, del previgente CGS), ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell'Ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva secondo i principi di lealtà, correttezza e probità, nonché del C.U. n. 1006 del 19.6.2018 - nella parte in cui prevede che gli importi de quibus dovranno “essere versat(i)o a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario”; per aver accettato, nonostante tale forma di pagamento fosse inammissibile, e presentato all’Ufficio Amministrativo della Divisione Calcio a 5, assegni scadenzati per conto della Società ASD Ossi C5 e Città di Sestu, al fine di sanare il loro stato di inadempienza nella fase di iscrizione al Campionato per la s.s. 2018/2019; per aver accettato, nonostante tale forma di pagamento fosse inammissibile, che la Società ASD Ossi C5 San Bartolomeo versasse delle somme in contanti alla Divisione Calcio a 5 per ottemperare al versamento delle somme in scadenza al 31 ottobre 2019

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 156/TFN - SD del 10 Giugno 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12001 /296pf20-21/GC/blp del 17 maggio 2021 nei confronti della sig.ra E.I. e della società Lecco Calcio a 5 - Reg. Prot. 132/TFN-SD

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS il presidente della società è sanzionato con 20 giorni di inbizione per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (art. 1 bis, comma 1, del previgente CGS), nonché di quanto previsto dai C.U. n. 1006 e n. 1007 del 19.6.2018 e/o dei C.U. n. 1145 e n. 1146 del 12.6.2019 - nella parte in cui, prevedeva il 31.10.2018 ed il 31.10.2019 come termine ultimo per effettuare i versamenti relativi alla iscrizione al campionato per la stagione 2018/19 (i citati C.U. n. 1006 e n. 1007 del 19.6.2018) e 2019/20 (i citati C.U. n. 1145 e n. 1146 del 12.6.2019) - per aver ottemperato in ritardo agli obblighi di pagamento previsti dai citati C.U. La società è sanzionata con l’ammenda di € 400,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 133/TFN - SD del 21 Aprile 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza:  Deferimento n. 9175/307 pf19-20 GC/blp del 21 gennaio 2020 nei confronti della società ASD Corigliano Calabro - Reg. Prot. 141ss19-20/TFN-SD

Massima: Revocato il patteggiamento ex art. 127 CGS per omesso pagamento la società è sanzionata con l’ammenda di € 2.000,00 per le violazioni ascritte al proprio legale rapp.te per non aver provveduto a depositare entro il termine perentorio del 12 luglio 2019 la documentazione prevista per la iscrizione al Campionato di Serie D stagione sportiva 2019/2020; si trattava più precisamente del versamento quote e della fideiussione bancaria, di cui ai punti 4 e 5 del C.U. n. 162 del 3 giugno 2016 del Dipartimento Interregionale LND. Si tratta della violazione dell’art. 32, comma 5, CGS - FIGC in relazione ai due suddetti punti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 116/TFN - SD del 08 Marzo 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 7927/231pf20-21/GC/gb del 13.01.2021 nei confronti del sig. A.S.P. e della società ASD Futsal Bisceglie 1990 - Reg. Prot. 92/TFN-SD

Massima: Il Presidente è sanzionato con 20 giorni di inibizione per la violazione di cui all’art. 32 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni previste nel Comunicato Ufficiale n. 6 – punto 5 - s.s. 2020/2021 – Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 6 luglio 2020 (Adempimenti per l’ammissione ai campionati nazionali maschili della divisione calcio a cinque) per il mancato invio della fidejussione in originale (euro 2.500,00) e per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. La società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS, con l’ammenda di € 200,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 75/TFN del 23.12.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 6591 /225pf20-21/GC/blp del 01.12.2020 nei confronti del sig. M.G. e della società ASD Futsal Monferrato - Reg. Prot. 74/TFN-SD)

Massima: Giorni 30 di inibizione al Presidente per la violazione di cui all’art. 32, comma 5, del CGS, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 6 – punto 4.b - s.s. 2020/2021 – Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 06.07.2020, per aver effettuato il bonifico relativo all’iscrizione fuori termine e per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. Ammenda di € 200,00 alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 71/TFN del 18.12.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 6345/223pf20-21/GC/gb del 25.11.2020 nei confronti del sig. R.B. e della società ASD Roccella - Reg. Prot. 66/TFN-SD)

Massima: Giorni 30 di inibizione al Presidente per la violazione di cui all’art. 32 comma 5 del CGS, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 119 – punto 9 - s.s. 2020/2021 – Dipartimento Interregionale – LND, pubblicato in Roma il 30/06/2020, per le contestazioni pervenute per il tramite di A.I.C. dei tesserati …… e per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. Ammenda di € 1.000,00 alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 70/TFN del 18.12.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 6308/ 222pf20-21/GC/gb del 24.11.2020 nei confronti del sig. C.R. e della società FC Rieti Srl - Reg. Prot. 64/TFN-SD)

Massima: Giorni 30 di inibizione all’Amministratore per la violazione di cui all’art. 32 comma 5 del CGS, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 119 – punto 11 lett. a) - s.s. 2020/2021 – Dipartimento Interregionale – LND, pubblicato in Roma il 30/06/2020, per la mancanza della documentazione attestante l’eventuale pagamento emolumenti dovuti a tesserati e per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. Fatto commesso in Rieti (RI) nella data di mancato deposito della documentazione richiesta. Ammenda di € 1.000,00 alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 66/TFN del 18.12.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 5920/952 pf19-20/GC/blp del 13.11.2020 nei confronti dei sig.ri M.A., L.S.G. e della società SSDARL Latina Calcio a 5- Reg. Prot. n. 56/TFN-SD)

Massima: Giorni 30 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché di quanto previsto dal CU n. 1006 del 19/6/2018 nella parte in cui prevedeva come termine ultimo per effettuare i versamenti relativi alle iscrizioni al campionato  il 31/10/2018 – per aver ottemperato in ritardo e solo in quota parte agli obblighi di pagamento previsti dal citato CU. Ammenda di € 660,00 alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 65/TFN del 18.12.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 5744/219 pf20-21/GC/blp del 10.11.2020 nei confronti del sig. M.G.e della società ASD Atl. Calcio P.S. Elpidio - Reg. Prot. n. 54/TFN-SD)

Massima: Giorni 30 di inibizione al Presidente per la violazione di cui all’art. 32 comma 5 del CGS, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 119 – punto 5 - s.s. 2020/2021 – Dipartimento Interregionale – LND, pubblicato in Roma il 30/06/2020, per la mancata presentazione della fidejussione e per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. Ammenda di € 1.000,00 alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 59/TFN del 10.12.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 5920/952 pf19-20/GC/blp del 13.11.2020 nei confronti del sig. P.E. + altri - Reg. Prot. n. 56/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS: giorni 20 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 1006 del 19/6/2018 - nella parte in cui prevedeva come termine ultimo per effettuare i versamenti relativi alle iscrizioni al campionato il 31/10/2018 – per aver ottemperato in ritardo agli obblighi di pagamento previsti dal citato C.U.  La società è sanzionata con € 1.100,00 di ammenda

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 49/TFN del 24.11.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 5434/217pf20-21/GC/gb del 4.11.2020 nei confronti del sig. S.P. e della società ACR Messina SSDARL - Reg. Prot. n. 52/TFN-SD)

Massima: Prosciolto l’Amministratore Unico dalla contestata violazione di cui all’art. 32 comma 5 del CGS, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 119 del 30/06/2020 s.s. 2020/2021 del Dipartimento Interregionale – LND, per non aver depositato i documenti previsti al punto 9 del predetto comunicato riguardanti le liberatorie dei tesserati .. e …Dalla documentazione allegata alla memoria difensiva della società deferita, ed in particolare dalle dichiarazioni e connesse contabili relative ai pagamenti in favore dei calcatori … per il periodo 13 dicembre 2019 - 29 febbraio 2020, allegate alla domanda di iscrizione al campionato, non risultano residui debiti della società per detto periodo, come dimostrato anche dalle successive liberatorie rilasciate dagli stessi tesserati. Ciò presupposto, atteso che il punto 9 del C.U. citato prevede alternativamente l’obbligo di allegare le liberatorie rilasciate dai calciatori “e/o” la documentazione comprovante il pagamento, non si ravvisa la violazione precisata dalla Procura in udienza, secondo cui vi sarebbe stata la violazione dell’obbligo di produrre le liberatorie nel termine previsto dal C.U., risultando di contro l’obbligo previsto dal punto 9 puntualmente assolto mediante la modalità alternativa della produzione della prova documentale dei pagamenti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 155/TFN del 06.07.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 9213/310 pf 19-20 GP/GC/blp del 22.01.2020 nei confronti del sig. F.G. - Reg. Prot. n. 144/TFN-SD) 06 Luglio 2020

Massima: Il Presidente è sanzionato con giorni 30 di inibizione per la violazione dell’art. 32, comma 5, CGS - FIGC in relazione al punto 5 del Com. Uff. N. 162 / 03.06.2019 Dipartimento Interregionale - LND, “per non aver provveduto a depositare la fideiussione bancaria originale, entro il termine del 12.07.2019”

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 136/TFN del 10.06.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n.9213/310 pf 19-20 GP/GC/blp del 22.01.2020 a carico del Sig. F.G. e della società ASD Roccella - Reg. Prot. n. 144/TFN-SD)

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.000,00 per la violazione ascritta al proprio legale rapp.te  consistente nella violazione dell’art. 32, comma 5, CGS – FIGC in relazione al punto 5 del Com. Uff. n. 162 / 03.06.2019 Dipartimento Interregionale - LND, “per non aver provveduto a depositare la fideiussione bancaria originale, entro il termine del 12.07.2019” (virgolettato il testo della incolpazione). Veniva altresì deferita la società ASD Roccella a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS – FIGC

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 135/TFN del 18.06.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimenti nn. 108010/470 pf 19-20 GP/GC/blp e 8013/471 pf 19-20 GP/GC/blp del 23.12.2019 a carico del sig. C.L. e della società ASD Società Sportiva Lazio C5 - Reg. Prot. n. 122-123/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS, il presidente è sanzionato con l’inibizione di giorni 40 per la violazione di cui all’art. 32 comma 5 del CGS, in relazione al C.U. n.1147 pubblicato in Roma il 12/06/2019, relativo al ripescaggio al Campionato Nazionale di Calcio a 5 – Serie A 2019-2020 per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2019, la fidejussione bancaria e per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente; per rispondere della violazione di cui all’art. 32 comma 5 del CGS, in relazione al C.U. n.1145 pubblicato in Roma il 12/06/2019, relativo all’iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 - Serie A2 2019-2020 per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2019, gli incassi relativi alla iscrizione ed alla fidejussione per euro 4.700,00, nonché le imputazioni dei versamenti eseguiti in quanto sono stati effettuati congiuntamente alla iscrizione della sezione femminile e per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente, della violazione di cui all’art. 32 comma 5 del CGS, in relazione al C.U. n.1146 pubblicato in Roma il 12/06/2019, relativo all’iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5- Serie A Femminile 2019-2020 per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2019, le imputazioni dei pagamenti effettuati essendo stati disposti congiuntamente alla Serie A maschile, e per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. Alla società l’ammenda di € 1.000,00

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 36/CFA DEL 18/05/2020 motivi con riferimento al COM. UFF. N. 081/CFA del 21.03.2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 21.2.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. G.M. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ TARANTO FC 1927 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. N. 153 DEL 9.6.2017 LND SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 5471/20 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 3.12.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ TARANTO FC 1927 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  5471/20  PF  18-19  GP/GC/BLP  DEL  3.12.2018

Massima: Ridotta a mesi 2 l’inibizione a carico del Presidente per violazione dell’art.1bis comma 1 C.G.S., in relazione al C.U. n. 153 del 9 Giugno 2017 ai fini dell’iscrizione al campionato nazionale Serie D 2017/2018 per non aver provveduto al pagamento, dal 21.11.2017 al 4.6.2018 degli emolumenti dovuti a numero 3 tesserati (…) per la mensilità di Giugno 2017 e comunque per non aver documentato al Dipartimento Interregionale, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.. Ridotta l’ammenda ad € 1.000,00 alla società…La Corte, alla luce di quanto dedotto nei motivi di reclamo, ritiene applicabili le esimenti previste all’art. 16, comma 1 C.G.S., in conformità con la consolidata giurisprudenza di questo Organo, più volte richiamata dalla difesa nei motivi di gravame. Pertanto, in parziale accoglimento dei relativi reclami, si impone una rideterminazione delle sanzioni inflitte come da dispositivo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 82/TFN del 14.1.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 7649/417 pf19-20 GP/GC/blp del 13.12.2019 a carico del sig. C.V. e della società ASD New Taranto Calcio A 5 - Reg. Prot. 109/TFN-SD).

Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di giorni 30 per la violazione di cui all'art. 32, comma 5 del CGS, in relazione al punto 5 del Com. Uff. n.1145 Divisione Calcio a 5., pubblicato in Roma il 12/06/2019, per non aver provveduto a depositare la fidejussione bancaria originale, entro il termine perentorio del 15.7.2019. La società è sanzionata con l’ammenda di € 200,00…Nel Com. Uff. n. 1145 del 12.6.2019 si è pianamente previsto che “le Società devono, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 1 Luglio 2019 al 15 Luglio 2019, formalizzare l'iscrizione al campionato provvedendo, secondo la modalità on-line, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A e della modulistica allegata”, soggiungendosi che “il termine ultimo per tale operazione è il 15.7.2019, decorso il quale il sistema non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione”. Tra gli adempimenti richiesti vi è, per quel che più interessa il presente procedimento, l’obbligo di depositare “una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo pari ad euro 5.000,00, con scadenza al 31 Luglio 2020” (cfr. punto 5, pag.  12),  consentendosi,  nondimeno,  alla  società  di  optare  per  modalità  alternative  (fideiussione  esclusivamente bancaria; assegno circolare non trasferibile; bonifico bancario). Vi è, però, l’espressa avvertenza che l’inosservanza del termine del 15.7.2019 “per l'invio della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo la modalità on-line, alla Divisione Calcio a 5, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5),6),7),8), 9), 10) e 11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con la ammenda di Euro 200,00, per ciascun inadempimento”. La prestazione, rituale e completa, della fideiussione costituisce un adempimento preordinato a determinare una situazione di certezza in ordine all’esistenza di una garanzia personale relativa alla solidità finanziaria delle società che si candidino a partecipare ad un campionato (in tal senso depone, peraltro, l’art. 52 delle NOIF che, in tema di “titolo sportivo”, correla la prestazione della fideiussione a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza), da ciò dovendo inferirsi che si tratti di un requisito tanto di legittimità che di efficacia della domanda di ammissione allo svolgimento regolato di competizioni sportive. È, pertanto, conseguenziale che tale requisito abbia rilevanza anche sotto il profilo disciplinare, così giustificandosi l’espressa comminatoria di un’ammenda nell’ipotesi di accertata inosservanza della prestazione della fideiussione entro il termine perentorio del 15.7.2019, per di più risultando violata la prescrizione (ulteriormente contenuta nel Com. Uff. n. 1145/2019) della produzione dell’originale. Ciò premesso, nel corso delle indagini che hanno condotto al deferimento ed anche in sede di giudizio è risultato incontestato che tale fideiussione non è stata affatto prestata dal sig. …; né i soggetti deferiti hanno addotto altri elementi, neppure in via presuntiva, circa la prova della prestazione della fideiussione. Deve, quindi, ritenersi fondata la contestata violazione dell’art. 32, comma 5 del CGS – in relazione al punto 5 del Com. Uff. n.1145 Divisione Calcio a 5 – secondo cui “la società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica”.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 114/TFN del 17.02.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 8554/476 pf 19-20 GC/gb del 10.01.2019 a carico del Sig. P.R. e della società APD Sammichele 1992 già Pol. D. Sammichele - Reg. Prot. 136/TFN-SD)

Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di giorni 30 per la violazione di cui all’art. 32, comma 5 del CGS, in relazione al C.U. n. 1145 del 12.6.2019, riguardante l’iscrizione al campionato nazionale di calcio a 5, serie A, per non aver provveduto, entro il termine del 15.7.2019, a depositare l’originale della fidejussione. La società è sanzionata con l’ammenda di € 300,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 113/TFN del 17.02.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 8562/477 pf 19-20 GC/gb del 10.01.2019 a carico del Sig. C.G. e della società ASD Cioli Ariccia Feros (già ASD Cioli Ariccia Valmontone) - Reg. Prot. 137/TFN-SD)

Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di giorni 30 per la violazione di cui all’art. 32, comma 5 del CGS, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 1145 - Divisione Calcio a 5 - pubblicato in Roma il 12.06.2019, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2019, la documentazione riguardante “la fidejussione in originale” (punto 5 del C.U. n. 1145 del 12.06.2019) e per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. Fatto commesso in Roma (RM) nella data di mancato deposito della documentazione richiesta. La società è sanzionata con l’ammenda di € 300,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 112/TFN del 17.02.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 7644/309 pf 19-20 GC/blp del 13.12.2019 a carico dei Sig.ri S.R., E.N. e della società US Palmese ASD - Reg. Prot. 106/TFN-SD)

Massima:  Sia il presidente che il direttore generale sono sanzionati con l’inibizione di giorni 60 per la violazione dell’art. 32, comma 5 CGS in relazione ai punti 4, 5, 8 e 9 del C.U. Uff. n. 162 Dipartimento Interregionale – LND del 03.06.2019, recante disposizioni per la iscrizione al campionato di Serie D 2019/2020, per non aver provveduto al deposito entro il termine del 12 Luglio 2019 della documentazione riguardante: versamento quote (punto 4 del C.U. n. 162 del 3/06/2019), fideiussione bancaria (punto 5 del C.U. n. 162 del 3/06/2019), liberatorie tesserati (punto 8 del C.U. n. 162 del 3/06/2019), disponibilità campo di gioco (punto 9 del C.U. n. 162 del 3/06/2019). Alla società l’ammenda di € 4.000,00….La normativa che si è richiamata, contenente gli adempimenti per la iscrizione al Campionato di Serie D 2019/2020, prevede che le società debbano formalizzare entro il termine del 12.07.2019 ore 18.00, decorrente dal 8.07.2018, la domanda di iscrizione al campionato secondo le modalità on-line, in una alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della detta domanda, sotto comminatoria, decorso il termine, della non accettazione della iscrizione. Viene altresì precisato dalla suddetta normativa che l’adempimento di cui sopra deve essere comprensivo, in aggiunta alla domanda, di una serie di documenti elencati al punto A da 1 a 3. Precisa, altresì, il C.U. n. 162 che “l’inosservanza del medesimo termine del 12.07.2019 per l’invio telematico della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo le modalità on line, al Dipartimento Interregionale, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti ai punti 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10),11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D., su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento”.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 109/TFN del 4.2.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 8191/481 pf19-20 GC/gb del 2.1.202 a carico del Sig. O.F. e della società ASD Free Time L’Aquila - Reg. Prot. 132/TFN-SD)

Massima:  Il presidente è sanzionato con l’inibizione di giorni 30 per la violazione dell’art. 32, comma 5, CGS in relazione al punto 5 del Com. Uff. n. 1145 Divisione Calcio a 5, pubblicato a Roma il 12.06.2019, per non aver provveduto a depositare la fidejussione bancaria originale, entro il termine perentorio del 15 Luglio 2019; ha altresì deferito la società ASD Free Time L’Aquila a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. … all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Free Time L’Aquila. Il mancato deposito nei termini prescritti dalla normativa federale della documentazione relativa all’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B della Divisione Calcio a 5 – Stagione Sportiva 2019/2020 da parte della società deferita veniva segnalato dalla Co.Vi.So.D. con nota del 21 ottobre 2019. La società è sanzionata con l’ammenda di € 200,00… La normativa richiamata nel deferimento, valida per la stagione sportiva 2019/2020, prevedeva a pena di decadenza che le società dovessero formalizzare la domanda di iscrizione al campionato nel periodo compreso dal 1 Luglio 2019 al 15 Luglio 2019 e che tale domanda dovesse essere accompagnata dalla documentazione indicata nei punti da A1) a A11) del Com. Uff. n. 1145 Divisione Calcio a 5, pubblicato a Roma il 12.06.2019. L’inosservanza del termine ultimo del 15 Luglio 2019, in caso di mancato invio telematico della documentazione da allegare alla domanda, come rilevato in sede di deferimento, costituisce illecito disciplinare sanzionato con l’ammenda a carico della società di € 200,00 (duecento/00) per ogni inadempimento. Nel caso in esame, risulta non contestato l’inadempimento da parte della società deferita, che non ha trasmesso entro il suddetto termine alla Divisione Calcio a 5 la fidejussione bancaria di importo pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) ovvero assegno circolare non trasferibile di pari importo (come previsto al punto A5 del Com. Uff. n. 1145 Divisione Calcio a 5, pubblicato a Roma il 12.06.2019).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 108/TFN del 4.2.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 8192/482 pf19-20 GC/gb del 2.1.2020 a carico dei Sig. S.B. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Futsal Cornedo) e della società ASD Futsal Cornedo - Reg. Prot. 131/TFN-SD)

Massima:  Il presidente è sanzionato con l’inibizione di giorni 30 per la violazione dell’art. 32, comma 5, CGS in relazione al punto 5 del Com. Uff. n. 1145 Divisione Calcio a 5, pubblicato a Roma il 12/06/2019, per non aver provveduto a depositare la fidejussione bancaria originale, entro il termine perentorio del 15 Luglio 2019; ha altresì deferito la società ASD Futsal Cornedo a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. … all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Futsal Cornedo. Il  mancato  deposito  nei  termini  prescritti  dalla  normativa  federale  della  documentazione  relativa  all’iscrizione  al Campionato Nazionale di Serie B della Divisione Calcio a 5 – Stagione Sportiva 2019/2020 da parte della società deferita veniva segnalato dalla Co.Vi.So.D. con nota del 21 ottobre 2019. La società è sanzionata con l’ammenda di € 200,00…La normativa richiamata nel deferimento, valida per la stagione sportiva 2019/2020, prevedeva a pena di decadenza che le società dovessero formalizzare la domanda di iscrizione al campionato nel periodo compreso dal 1 Luglio 2019 al 15 Luglio 2019 e che tale domanda dovesse essere accompagnata dalla documentazione indicata nei punti da A1) a A11) del Com. Uff. n. 1145 Divisione Calcio a 5, pubblicato a Roma il 12.06.2019. L’inosservanza del termine ultimo del 15 Luglio 2019, in caso di mancato invio telematico della documentazione da allegare alla domanda, come rilevato in sede di deferimento, costituisce illecito disciplinare sanzionato con l’ammenda a carico della società di € 200,00 (duecento/00) per ogni inadempimento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 107/TFN del 4.2.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 8368/475 pf19-20 GC/blp del 9.1.2020 a carico del Sig. C.A. e della società ASD Frosinone Futsal Femminile - Reg. Prot. 134/TFN-SD)

Massima:  Il presidente è sanzionato con l’inibizione di giorni 30 per la violazione dell’art. 32, comma 5, CGS – FIGC, posto in relazione al contenuto del Com. Uff. n. 1146 Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 12 giugno 2019, in quanto non aveva provveduto a depositare, entro il termine del 15 Luglio 2019, la documentazione attestante l’avvenuto versamento della quota d’iscrizione al Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A 2 Femminile 2019/2020, risultata carente di € 800,00 (ottocento/00), mancando altresì di adottare idonee misure finalizzate alla completa attuazione del predetto incombente. La società è sanzionata con l’ammenda di € 100,00…Occorre preliminarmente evidenziare che le disposizioni pubblicate sul Com. Uff. sopra richiamato prevedono, per quel che qui interessa, che “l’inosservanza del medesimo termine del 15 Luglio 2019 per l’invio della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo le modalità on-line, alla Divisione Calcio a 5, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti da punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D., su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 100,00 per ciascun inadempimento”. La violazione ascritta al Cialone ed alla società (per quest’ultima nei limiti della responsabilità diretta) attiene al punto 4). La società ASD Frosinone Futsal Femminile, raggiunta dalla CCI, aveva fatto pervenire alla Procura Federale una nota scritta, a firma del Cialone, con la quale aveva dedotto che il mancato pagamento dell’intera iscrizione era dipesa da un mero errore, causato dal convincimento, risultato poi di fatto erroneo, della esistenza sul proprio conto di un accredito di € 800,00 (ottocento/00), che le era dovuto da altra società del settore e che invece non era stato annotato sulla relativa scheda contabile della società, di guisa che, se tale somma fosse stata riportata su detta scheda, l’iscrizione al campionato, peraltro completa di tutta la documentazione richiesta, sarebbe stata corretta anche nell’aspetto economico. Tale essendo il fatto, appare certo che, a prescindere da quale ne sia stata la causa, alla data del 15 Luglio 2019, termine di natura perentoria, la quota necessaria alla iscrizione al campionato non era stata compiutamente versata, sicché il deferimento appare fondato, essendo sussistente l’illecito disciplinare, a cui la disciplina degli adempimenti per l’ammissione ai campionati nazionali femminili della Divisione Calcio a 5 ss. 2019/2020 si è riferita.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 104/TFN del 31.1.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 8116/472 pf 19-20 GC/mg del 27.12.2019 a carico della Sig.ra S.L.A. e della Società ASD Olympia FC Zafferana - Reg. Prot. 126/TFN-SD)

Massima:  Il presidente è sanzionato con l’inibizione di giorni 30 per la violazione di cui all'art. 32, comma 5 del CGS, in relazione al punto 8 del Com. Uff. n.1146 del 12.6.2019 Divisione Calcio a 5 serie A2 femminile, per non aver provveduto a depositare il nulla osta per il campo da gioco, entro il termine perentorio del 15.7.2019. È stata, parimenti, deferita la società ASD Olympia F.C. Zafferana a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dalla sig.ra …. La società è sanzionata con l’ammenda di € 100,00…Nel comunicato ufficiale (Com. Uff.) n. 1146 del 12.6.2019, è espressamente previsto che “le Società devono, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 1 Luglio 2019 al 15 Luglio 2019, formalizzare l'iscrizione al campionato provvedendo, secondo la modalità on-line, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A e della modulistica allegata”, soggiungendosi che “il termine ultimo per tale operazione è il 15.7.2019, decorso il quale il sistema non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione”. Tra gli adempimenti richiesti nel suddetto comunicato, risulta, dunque, espressamente contemplato, per quel che più interessa il presente procedimento, l’obbligo di produrre la “dichiarazione di disponibilità del campo di gioco così come predisposto on line, rilasciata dall’Ente proprietario, attestante la disponibilità di un impianto di gioco dotato dei requisiti previsti dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, dal Regolamento LND, dalla Regola n. 1 del Regolamento di Giuoco, fatta salva la eventuale deroga della Divisione Calcio a Cinque ai sensi della vigente normativa, ovvero per le società che hanno stipulato convenzione con gli enti proprietari dell’impianto per la gestione dello stesso allegare la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco sottoscritta dalla stessa, unitamente alla copia della convenzione con l’Ente proprietario con scadenza non inferiore al 30 giugno 2020” (punto 8 – Com. Uff. 1146/2019). E’, altresì, espressamente previsto che l’inosservanza del termine del 15.7.2019 “per l'invio della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo la modalità on-line, alla Divisione Calcio a 5 femminile (A2), anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5),6),7),8), 9), 10) e 11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata per le società di calcio a 5 femminile di serie A2, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con la ammenda di Euro 100,00, per ciascun inadempimento”. La dichiarazione di disponibilità del campo di gioco costituisce, all’evidenza, onere preordinato a dare certezza in ordine alla possibilità di ospitare le manifestazioni sportive a cui si riferisce l’iscrizione ed è per questo che esso è adempimento strumentale a quest’ultima e integra, quindi, un requisito tanto di legittimità che di efficacia della domanda di ammissione allo svolgimento regolato di competizioni sportive. È, pertanto, conseguenziale che tale adempimento abbia rilevanza anche sotto il profilo disciplinare, così giustificandosi l’espressa comminatoria di un’ammenda nell’ipotesi di accertata inosservanza dello stesso. Ebbene, i fatti contestati ai deferiti sono stati dalla Procura federale allegati e comprovati, con puntuale documentazione. Di contro, i deferiti non hanno fatto pervenire alcuno scritto difensivo né si sono presentati all’udienza di discussione del deferimento, nonostante rituale convocazione. Deve, pertanto, ritenersi fondata la contestata violazione dell’art. 32, comma 5 del CGS – in relazione al punto 8 del Com. Uff. n.1146 Divisione Calcio a 5 serie A2 femminile – secondo cui “la società che non adempie agli obblighi di comunicazione  e  di  deposito  nei  termini  fissati  dalle  disposizioni  federali  in  materia  di  controllo  delle  società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, per ogni inadempimento, con le sanzioni  previste  dalle  medesime  disposizioni  federali  ovvero,  in  mancanza,  con  quelle  dell’ammenda  o  della penalizzazione di uno o più punti in classifica”.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 103/TFN del 31.1.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 8119/473 pf19-20 GP/GC/mg del 27.12.2019 a carico del sig. M.A. e della società ASD Castellamare Calcio - Reg. Prot. 127/TFN-SD)

Massima:  Il presidente è sanzionato con l’inibizione di giorni 40 per la violazione di cui all'art. 32, comma 5 del CGS, in relazione ai punti 5 e 4b) del Com. Uff. n.1146 del 12.6.2019, Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto, rispettivamente, a depositare la fidejussione bancaria originale, entro il termine perentorio del 15.7.2019; ad eseguire gli adempimenti relativi all’iscrizione descritti al predetto punto 4b) del Com. Uff. n. 1146 del 12 giugno 2019. La società è sanzionata con l’ammenda di € 200,00…Nel comunicato ufficiale n. 1146 del 12.6.2019 è espressamente previsto che “le Società devono, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 1 Luglio 2019 al 15 Luglio 2019, formalizzare l'iscrizione al campionato provvedendo, secondo la modalità on-line, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A e della modulistica allegata”, soggiungendosi che “il termine ultimo per tale operazione è il 15.7.2019, decorso il quale il sistema non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione”. Tra gli adempimenti richiesti nel menzionato comunicato n. 1146/2019 sono, dunque, espressamente contemplati, per quel che più interessa il presente procedimento, sia l’obbligo di depositare “una fidejussione bancaria a prima richiesta” (punto 5) sia l’adempimento degli incombenti strumentali all’iscrizione ovvero il versamento dell’importo ivi previsto (punto 4b con riguardo alle società di calcio femminile serie A2). E,’ altresì, espressamente previsto che l’inosservanza del termine del 15.7.2019 “per l'invio della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo la modalità on-line, alla Divisione Calcio a 5 femminile (A2), anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5),6),7),8), 9), 10) e 11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata per le società di calcio a 5 femminile di serie A2, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con la ammenda di Euro 100,00, per ciascun inadempimento”. La prestazione, rituale e completa, della fideiussione e l’adempimento degli incombenti strumentali all’iscrizione (di cui al punto 4b) costituiscono oneri preordinati a determinare una situazione di certezza in ordine all’esistenza della solidità finanziaria delle società che si candidino a partecipare ad un campionato (in tal senso depone, peraltro, l’art. 52 delle NOIF che, in tema di “titolo sportivo”, correla la prestazione della fideiussione a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza) e a dotare la lega nazionale dilettanti delle risorse necessarie al disimpegno dei propri compiti da ciò dovendo inferirsi che si tratti di requisiti tanto di legittimità che di efficacia della domanda di ammissione allo svolgimento regolato di competizioni sportive. È,  pertanto,  logico  e  consequenziale  che  alle  eventuali  inadempienze  l’ordinamento  sportivo  reagisca  sul  piano disciplinare, con l’espressa comminatoria di un’ammenda nell’ipotesi di accertata inosservanza degli stessi. Ebbene, i fatti contestati ai deferiti sono stati dalla Procura federale allegati e comprovati, con puntuale documentazione. Di contro, i deferiti non hanno fatto pervenire alcuno scritto difensivo né si sono presentati all’udienza di discussione del deferimento, nonostante rituale convocazione. Deve, pertanto, ritenersi fondata la contestata violazione dell’art. 32, comma 5 del CGS – in relazione ai punti 5 e 4b) del Com. Uff. n.1146 Divisione Calcio a 5 – secondo cui “la società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica”.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 98/TFN del 28.1.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 8176/480 pf 19-20 GC/blp del 30.12.2019 a carico del Sig. S.F. e della Società ASD OR.SA. Aliano - Reg. Prot. 129/TFN-SD)

Massima:  Il presidente è sanzionato con l’inibizione di giorni 40 per la violazione  dell’art. 32, comma 5, CGS in relazione ai punti 4b e 5 del Com. Uff. della Divisione Calcio a 5 n. 1145 del 12.06.2019, per non aver provveduto al deposito della fideiussione bancaria originale e al bonifico relativo alla iscrizione entro il termine del 15 Luglio 2019 (punti 4b e 5 del Com. Uff. n. 1145 del 12/06/2019). La società è sanzionata con l’ammenda di € 400,00…La disciplina in commento stabilisce, altresì, che al suddetto adempimento devono essere allegati i documenti elencati al punto A) da 1 a 3 del Com. Uff. L’inosservanza del termine del 15/07/2019, stabilito per l’invio della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo le modalità on line, alla Divisione Calcio a 5, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti, 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10),11), costituisce, a norma del Com. Uff. n. 1145, illecito disciplinare ed è sanzionata con la ammenda di euro 300,00 per ciascuno degli inadempimenti. Noti, pertanto, ai tesserati gli adempimenti a loro carico (presunzione iuris et de iure), la loro inosservanza costituisce illecito disciplinare, in assenza di qualsiasi elemento fattuale in grado di recidere gli elementi soggettivi del dolo e della colpa.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 97/TFN del 28.1.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 7996/469 pf 19-20 GP/GC/blp del 23.12.2019 a carico del Sig. D.B.P. e della Società ASD Dona Five Fasano - Reg. Prot. 121/TFN-SD) 28 gennaio 2020

Massima:  Il presidente è sanzionato con l’inibizione di giorni 30 per la violazione  di cui all’art. 32, comma 5, del CGS, in relazione al punto 5 del Com. Uff. n. 1146 del 12.6.2019 Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine perentorio del 15.07.2019, la documentazione riguardante la fidejussione bancaria in originale.. La società è sanzionata con l’ammenda di € 100,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 96/TFN del 24.1.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 8174/479 pf 19-20 GC/blp del 30.12.2019 a carico del Sig. G.G. della Società ASD Italpol Calcio a 5 - Reg. Prot. 128/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS, il presidente è sanzionato con l’inibizione di giorni 20 per la violazione  di cui all'art. 32 comma 5 del CGS, in relazione al punto 5 del Com. Uff. n. 1145 Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 12.06.2019, per non aver provveduto a depositare la fidejussione bancaria originale, entro il termine perentorio del 15.07.2019.. Anche la società che ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di € 200,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 95/TFN del 24.1.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 7905/421 pf19-20 GC/gb del 19.12.2019 a carico del Sig. C.S. e della Società ASD Ossi C5 San Bartolomeo - Reg. Prot. 117/TFN-SD)

Massima:  Il presidente è sanzionato con l’inibizione di giorni 30 per la violazione  dell'art. 32 comma 5 del CGS, accertata all’esito dell'istruttoria condotta dalla Co.Vi.So.D. in ordine alla domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B 2019/2020 nei termini di cui al Com. Uff. n. 1145 Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 12/06/2019, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2019, la documentazione riguardante "la fidejussione in originale" e per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente.. La società è sanzionata con l’ammenda di € 200,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 94/TFN del 24.1.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 7903/420 pf19-20 GC/gb del 19.12.2019 a carico del Sig. M.L. e della Società ASD Velletri Calcio a 5 - Reg. Prot. 116/TFN-SD)

Massima:  Il presidente è sanzionato con l’inibizione di giorni 30 per la violazione  di cui all'art. 32 comma 5 del CGS, in relazione alle indicazioni previste nel Com. Uff. n. 1145 - Divisione Calcio a 5 - pubblicato in Roma il 12/06/2019, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2019, la documentazione riguardante "l'assegno circolare della fidejussione" e per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente, avendolo depositato soltanto il 22.07.2019. La società è sanzionata con l’ammenda di € 200,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 89/TFN del 21.1.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 7840/414 pf19-20 GC/blp del 18.12.2019 a carico della Sig.ra C.M.R. e della Società ASD Pol. Nuova Pro Nissa - Reg. Prot. 113/TFN-SD)

Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di giorni 30 per la violazione di cui all’art. 32 comma 5 del CGS, in relazione alle indicazioni previste nel Com. Uff. n. 1145 – Divisione Calcio a 5 – pubblicato in Roma il 12/06/2019, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2019, la documentazione riguardante “dichiarazione del Comitato Regionale” e per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. Fatto commesso in Caltanissetta (CL) nella data di mancato deposito della documentazione richiesta. La società è sanzionata con l’ammenda di € 200,00…

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 88/TFN del 21.1.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 7901/419 pf19-20 GC/gb del 19.12.2019 a carico del Sig. P.G. e della Società ASD Akragas Futsal - Reg. Prot. 115/TFN-SD)

Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di giorni 30 per la violazione di cui all’art. 32 comma 5 del CGS, in relazione al punto 5 del Com. Uff. n. 1145 Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 12/06/2019, per non aver provveduto a depositare la fidejussione bancaria originale, entro il termine perentorio del 15/07/2019. La società è sanzionata con l’ammenda di € 200,00…

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 87/TFN del 17.1.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 7645/415 pf 19-20 GC/blp del 13.12.2019 a carico del sig. T.D. e della società SSD Srl Real Time Matera C5 - Reg. Prot. 107/TFN-SD).

Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di giorni 40 per la violazione dell’art. 32, comma 5 CGS in relazione ai punti 4b e 5 del C.U. della Divisione Calcio a 5 n. 1145 del 12.06.2019, recante disposizioni per la iscrizione al campionato nazionale di Calcio a 5 – Serie B 2019/2020, per non aver provveduto al deposito entro il termine del 15 Luglio 2019 della fideiussione bancaria originale (punto 5 del C.U. n. 1145 del 12/06/2019) e al bonifico relativo alla iscrizione (punto 4 del C.U. n. 1145 del 12/06/2019). La società è sanzionata con l’ammenda di € 400,00…La normativa che si è richiamata, contenente gli adempimenti per la iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 – Serie B 2019/2020, prevede che le società debbano formalizzare entro il termine del 15.07.2019, la domanda di iscrizione al campionato secondo le modalità on-line, in una alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della detta domanda, sotto comminatoria, decorso il termine, della non accettazione della iscrizione. Viene, altresì, precisato dalla suddetta normativa che l’adempimento di cui sopra deve essere comprensivo, in aggiunta alla domanda, di una serie di documenti elencati al punto A da 1 a 3. Precisa, altresì, il C.U. n. 1145 che “l’inosservanza del medesimo termine del 15/07/2019 per l’invio della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo le modalità on line, alla Divisione Calcio a 5, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 2), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10),11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D., su deferimento della Procura Federale, con la ammenda di € 200,00 per ciascun inadempimento”.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 83/TFN del 14.1.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 7650/418 pf19-20 GP/GC/blp del 13.12.2019 a carico del sig. M.M. e della società ASD Pol. Cagli Sport Associati - Reg. Prot. 110/TFN-SD).

Massima: Il presidente è sanzionato con l’inibizione di giorni 40 per la violazione dell’art. 32, comma 5, del CGS, in relazione ai punti A8 e A2 del Com. Uff. n. 1145 Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 12.06.2019, per non avere provveduto a depositare la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco e il verbale del Consiglio per le cariche elettive 2019/2020, entro il termine perentorio del 15.07.2019. La società è sanzionata con l’ammenda di € 400,00…Il Comunicato Ufficiale n. 1145 della LND per la stagione sportiva 2018/2019 prevedeva che per l’iscrizione fosse necessaria la presentazione della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco rilasciata dall’Ente proprietario attestante la disponibilità di un impianto di giuoco dotato dei requisiti previsti dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, dal Regolamento LND, dalla Regola n. 1 del Regolamento di Giuoco, ovvero la dichiarazione di disponibilità del campo unitamente alla copia della convenzione con l’Ente Proprietario per la gestione del campo stesso. Lo  stesso  Comunicato  Ufficiale  n.  1145  prevedeva  che  per  l’iscrizione  fosse  depositata  la  copia  del  verbale dell’assemblea nel corso della quale erano state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2019/2020, firmato, ovvero la comunicazione di conferma delle cariche sociali nell’ipotesi di mancata variazione delle stesse secondo il modello predisposto dalla Divisione. Il comunicato prevedeva espressamente che le inosservanze fossero da considerarsi illecito disciplinare sanzionato con l’ammenda di € 200,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 81/TFN del 14.1.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 7648/416 pf19-20 GP/GC/blp del 13.12.2019 a carico del sig. G.A. e della società Sporting Juvenia ASD - Reg. Prot. 108/TFN-SD).

Massima: L’amministratore è sanzionato con l’inibizione di giorni 30 per la violazione di cui all'art. 32, comma 5 del CGS, in relazione al punto 5 del Com. Uff. n.1145 Divisione Calcio a 5., pubblicato in Roma il 12/06/2019, per non aver provveduto a depositare la fidejussione bancaria originale, entro il termine perentorio del 15.7.2019. La società è sanzionata con l’ammenda di € 200,00…Nel Com. Uff. n. 1145 del 12.6.2019 si è pianamente previsto che “le Società devono, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 1 Luglio 2019 al 15 Luglio 2019, formalizzare l'iscrizione al campionato provvedendo, secondo la modalità on-line, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A e della modulistica allegata”, soggiungendosi che “il termine ultimo per tale operazione è il 15.7.2019, decorso il quale il sistema non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione”. Tra gli adempimenti richiesti vi è, per quel che più interessa il presente procedimento, l’obbligo di depositare “una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo pari ad euro 5.000,00, con scadenza al 31 Luglio 2020” (cfr. punto 5, pag.  12),  consentendosi,  nondimeno,  alla  società  di  optare  per  modalità  alternative  (fideiussione  esclusivamente bancaria; assegno circolare non trasferibile; bonifico bancario). Vi è, però, l’espressa avvertenza che l’inosservanza del termine del 15.7.2019 “per l'invio della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo la modalità on-line, alla Divisione Calcio a 5, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5),6),7),8), 9), 10) e 11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con la ammenda di Euro 200,00, per ciascun inadempimento”. La prestazione, rituale e completa, della fideiussione costituisce un adempimento preordinato a determinare una situazione di certezza in ordine all’esistenza di una garanzia personale relativa alla solidità finanziaria delle società che si candidino a partecipare ad un campionato (in tal senso depone, peraltro, l’art. 52 delle NOIF che, in tema di “titolo sportivo”, correla la prestazione della fideiussione a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza), da ciò dovendo inferirsi che si tratti di un requisito tanto di legittimità che di efficacia della domanda di ammissione allo svolgimento regolato di competizioni sportive. È, pertanto, conseguenziale che tale requisito abbia rilevanza anche sotto il profilo disciplinare, così giustificandosi l’espressa comminatoria di un’ammenda nell’ipotesi di accertata inosservanza della prestazione della fideiussione entro il termine perentorio del 15.7.2019, per di più risultando violata la prescrizione (ulteriormente contenuta nel Com. Uff. n. 1145/2019) della produzione dell’originale. Ciò premesso, nel corso delle indagini che hanno condotto al deferimento ed anche in sede di giudizio è risultato incontestato che tale fideiussione non è stata affatto prestata dal sig. …; né i soggetti deferiti hanno addotto altri elementi, neppure in via presuntiva, circa la prova della prestazione della fideiussione. Deve, quindi, ritenersi fondata la contestata violazione dell’art. 32, comma 5 del CGS – in relazione al punto 5 del Com. Uff. n.1145 Divisione Calcio a 5 – secondo cui “la società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica”.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 32/TFN del 25.10.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 9616/204 pf18-19 GP/AS/ag del 7.3.2019, a carico del Sig. D.G.F. - Reg. Prot. 205/TFN-SD).

Massima: Giorni 30 di inibizione al Presidente per la violazione consistita nel il mancato deposito ai competenti uffici della LND della quota complessiva di iscrizione della società da egli rappresentata al Campionato Nazionale Serie B Calcio a 5 stagione sportiva 2017/2018 e della conseguente violazione del combinato disposto degli artt. 10, comma 3 bis CGS – FIGC e punto 4b) CU n. 1066 del 22.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a 5 e comunque per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 08 Agosto 2019 con riferimento al C.U. n. 17/FTN del 06 Agosto 2019 (dispositivo)

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.G. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Real Ottaviano), la società REAL OTTAVIANO (oggi ASD ACADEMY FUTSAL MARIGLIANO) - (nota n. 859/207 pf18-19 GP/blp del 16.7.2019).

Massima:  Il presidente è sanzionato con l’inibizione di giorni 45  per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione ai punti ai punti 4/B e 5 del C.U. n. 1066 pubblicato in Roma il 22/06/2017, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2017, la documentazione attestante il versamento per euro 5.400,00 della quota complessiva di iscrizione ed il versamento quota fidejussione per euro 2.500,00, così come prescritto dal C.U. n. 1066/2017. La società è sanzionata con l’ammenda di € 400,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/FTN del 25 Luglio 2019 con riferimento al C.U. n. 9/FTN del 18 Luglio 2019 (dispositivo)

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  P.M. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Futsal Reggio Femminile), SOCIETÀ ASD FUTSAL REGGIO FEMMINILE - (nota n. 8261/431 pf18-19 GP/AS/sds del 7.2.2019).

Massima: Il Presidente è sanzionato con giorni 60 di inibizione per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione ai punti 5, 9 e 11 del C.U. n. 1067 pubblicato in Roma il 22/06/2017, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2017, la documentazione attestante: il mancato incasso quota fideiussione; il mancato invio delega diritti immagine o allegato 5 e la mancata dichiarazione insussistenza debitoria del Comitato Regionale L.N.D.”. Alla società l’ammenda di € 600,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 70/FTN del 24 Giugno 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DEL G.F. (all’epoca dei fatti Presidente della società ASD PGS Potenza Picena), SOCIETÀ ASD PGS POTENZA PICENA - (nota n. 9616/204 pf18-19 GP/AS/ag del 7.3.2019)

Massima:  La società è sanzionata con l’ammenda di € 300,00 per le violazioni ascritte al proprio presidente responsabile  del mancato deposito entro il termine previsto dal C.U. n. 1066 datato 22/06/2017 della LND della quota complessiva di iscrizione relativa al Campionato Nazionale Serie B Calcio a 5 - 17/18…Il Collegio preliminarmente ritiene, condividendo sul punto la giurisprudenza di questo Tribunale, che il termine indicato nel C.U. n. 1066 del 22/06/2017 abbia natura perentoria, in quanto alla sua violazione, il Comunicato medesimo ricollega immediatamente un effetto sanzionatorio. L’ampia ed esaustiva documentazione prodotta dalla Procura federale e attentamente esaminata dal Collegio comprova“per tabulas” la responsabilità della società deferita.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 64/FTN del 16 maggio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.R. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società SSDARL Ternana Calcio Femminile), SOCIETÀ SSDARL TERNANA CALCIO FEMMINILE - (nota n. 9654/447 pf18-19 GP/AS/sds del 7.3.2019).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 40 di inibizione per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione ai punti A6) e A8) del Comunicato Ufficiale n. 1067/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, secondo la modalità on-line, entro il termine del 15/07/2017, il versamento della quota saldo passivo per Euro 8.162,00 (punto 6 del C.U. 1067 del 22.06.2017) e la disponibilità del campo da gioco (punto 8 del C.U. 1067 del 22.06.2017) e comunque per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione dei predetti incombenti”. La società è sanzionata con l’ammenda di € 400,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 64/FTN del 16 maggio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.G.M. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della società ASD Bulls San Giusto C5 ora ASD San Giusto C5), SOCIETÀ ASD SAN GIUSTO C5 - (nota n. 9655/448 pf18-19 GP/AS/sds del 7.3.2019).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 50 di inibizione per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione ai punti 4/B, 5) e 6) del Comunicato Ufficiale n. 1066/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, secondo la modalità on-line, entro il termine del 15/07/2017 la fideiussione ovvero il versamento per € 2.500,00 (punto 5 del C.U. 1066 del 22.06.2017), il versamento della quota saldo passivo per Euro 484,55 (punto 6 del C.U. 1066 del 22.06.2017), ed il versamento per € 5.400,00 della quota complessiva di iscrizione (punto 4/B del C.U. 1066 del 22.06.2017) e comunque per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione dei predetti incombenti. La società è sanzionata con l’ammenda di € 600,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 57/FTN del 17 aprile 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.L.V. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Borussia Policoro), Società ASD BORUSSIA POLICORO - (nota n. 8639/433 pf18-19 GP/AS/sds del 14.2.2019).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 30 di inibizione per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto 4/B del C.U. n. 1067 pubblicato in Roma il 22/06/2017, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2017, la documentazione riguardante il versamento quota di iscrizione per Euro 3.085,65. La società è sanzionata con l’ammenda di € 200,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 56/FTN del 12 aprile 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.M. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Real Sandos), SOCIETÀ ASD  REAL SANDOS - (nota n. 7250/383 pf18-19 GP/AS/sds del 18.1.2019).

Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 20 di inibizione per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 1067 del 22.6.2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2017, la fidejussione bancaria a prima richiesta (punto 5 del cit. C.U.) e comunque per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. La società che ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di € 134,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 53/FTN del 29 Marzo 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.D. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Virtus Rutigliano), SOCIETÀASDVIRTUSRUTIGLIANO-(notan.6974/332pf18-19GP/AS/agdel14.1.2019).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 40 di inibizione per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione ai punti A5) e A6) del Comunicato Ufficiale n. 1066/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, secondo la modalità on-line, entro il termine del 15/07/2017, la fidejussione in originale (punto 5 del cit. C.U.,) ed il versamento della quota saldo passivo per euro 5.000,00 (punto 6 del CIT. C.U.) e comunque per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione dei predetti incombenti. La società è sanzionata con l’ammenda di € 600,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 53/FTN del 29 Marzo 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.L. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD SS Lazio Calcio a 5), SOCIETÀ ASD SS LAZIO CALCIO A 5 - (nota n. 7234/391 pf18-19 GP/AS/sds del 18.1.2019).

Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 27 di inibizione per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 1066 e punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 1067 del 22.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2017, la fideiussione e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. La società è sanzionata con l’ammenda di € 467,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 53/FTN del 29 Marzo 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.G. (all’epoca dei fatti Presidente della società US Palmese ASD), SOCIETÀ US PALMESE ASD - (nota n. 7230/371 pf18-19 GP/AS/sds del 18.1.2019).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 30 di inibizione per la violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A5) del C.U. della LND – Dipartimento Interregionale n. 159 del 04.06.2018, recante disposizioni per la iscrizione al campionato di Serie D stagione sportiva 2018/2019, per non aver provveduto al deposito entro il termine del 13 luglio 2018 ore 18.00 della fideiussione di € 31.000,00. La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 52/FTN del 14 Marzo 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.G. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SSD ARL Città Di Campobasso), SOCIETÀ SSD ARL CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 6342/353 pf18-19 GP/AS/sds del 20.12.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 40 di inibizione per la violazione del combinato disposto dell’art. 10 comma 3 bis CGS – FIGC e dei punti A5) e A8) del CU n. 159 del 4.6.2018 della LND – Dipartimento Interregionale, a motivo del mancato deposito presso i competenti uffici della LND nei termini previsti dalla normativa sulla iscrizione al Campionato nazionale di Serie D 2018/2019 dell’originale della fideiussione bancaria e delle dichiarazioni liberatorie necessarie ai fini della predetta iscrizione. La società è sanzionata con l’ammenda di € 2.000,00

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 52/FTN del 14 Marzo 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE   FEDERALE A CARICODI:P.R. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Calcio Pomigliano), SOCIETÀ ASD  CALCIO POMIGLIANO - (nota n. 6369/354 pf18-19 GP/AS/sds del 21.12.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 30 di inibizione per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 159 del 04.06.2018 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 13/07/2018 ore 18.00, la fideiussione per Euro 31.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.000,00

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 52/FTN del 14 Marzo 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.F. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Pol. Chaminade ASD), SOCIETÀ POL. CHAMINADE ASD - (nota n. 6975/333 pf18-19 GP/AS/ag del 14.1.2019).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni di inibizione per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 1066/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, secondo la modalità on-line, entro il termine del 15/07/2017, il documento di proroga della fidejussione in originale (punto 5 del C.U. 1066 del 22.06.2017) e comunque per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. La società è sanzionata con l’ammenda di € 200,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 52/FTN del 14 Marzo 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Roccella), SOCIETÀ ASD ROCCELLA - (nota n. 6372/355 pf18-19 GP/AS/sds del 21.12.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 30 di inibizione per la violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A5 del Comunicato Ufficiale n. 159 del 04.06.2018 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non avere provveduto a depositare, entro il termine del 13 luglio 2017, ore 18:00, la fideiussione per Euro 31.000,00 e, comunque, per non avere adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 52/FTN del 14 Marzo 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.A. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Igea Virtus Barcellona), SOCIETÀ ASD IGEA VIRTUS BARCELLONA - (nota n. 6378/373 pf18-19 GP/AS/sds        del 21.12.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 30 di inibizione per la violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A5) del C.U. della LND – Dipartimento Interregionale n. 159 del 04.06.2018, recante disposizioni per la iscrizione al campionato di Serie D stagione sportiva 2018/2019, per non aver provveduto al deposito entro il termine del 13 luglio 2018 ore 18.00 della fideiussione di € 31.000,00; è stata altresì deferita la società ASD ai sensi dell’art. 4 Igea Virtus Barcellona ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS-FIGC stante l’inadempimento ascritto al proprio legale rappresentante.

Siffatto deferimento aveva tratto le mosse dalla comunicazione della Co.Vi.So.D. del 20 luglio 2018, che aveva evidenziato il mancato deposito da parte della società della detta fideiussione. La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.000,00…Tuttavia  il  mancato  rispetto  del  primo  termine  (13  luglio)  comporta  che  la  società  è considerata comunque inadempiente e che l’inadempimento costituisce illecito disciplinare, tanto da essere sanzionato, su deferimento della Procura Federale a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D., con l’ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento. Nel caso in esame, risulta documentalmente provato e peraltro non contestato che la società deferita non ha provveduto a trasmettere al competente Dipartimento la fideiussione di cui al punto A5 del CU n. 159 del 4 Giugno 2018 LND, sicché la società va sanzionata per tale inadempimento con l’ammenda di € 1.000,00 (mille). Per quel che concerne la posizione del Grasso, quale Presidente all’epoca dei fatti della società e come tale responsabile della violazione di cui trattasi, la sanzione va ricercata nell’ambito dell’art. 19 CGS e può essere applicata in conformità del chiesto, che corrisponde al sedimentato orientamento di questo Tribunale (inibizione di gg.  30 per  un solo inadempimento).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 50/FTN del 6 Marzo 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.A. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Prato Calcio a 5), SOCIETÀ PRATO CALCIO A 5 - (nota n. 6036/206 pf18-19 GP/AS/ag del 17.12.2018).

Massima: Con il patteggiamento legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 20 di inibizione per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 1066 del 22.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15.luglio 2017 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. La società che ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di € 200,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 46/FTN del 21 Febbraio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.M..(Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. della società Taranto FC 1927 Srl), SOCIETÀ TARANTO FC 1927 SRL - (nota n. 5471/20 pf18-19 GP/GC/blp del 3.12.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 3 di inibizione per la violazione di cui all’ art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione al C.U. 153 del 9 Giugno 2017 ai fini dell’iscrizione al campionato nazionale di serie D 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto al pagamento, dal 21/11/2017 al 04/06/2018, degli emolumenti dovuti a n. 3 tesserati (…), per la mensilità di Giugno 2017, e comunque per non aver documentato al Dipartimento Interregionale, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 46/FTN del 21 Febbraio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.L. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della società ASD Pesarofano Calcio a 5), SOCIETÀ ASD PESAROFANO CALCIO A 5 - (nota n. 5678/322 pf18-19 GP/AS/ag del 6.12.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 30  di inibizione per la violazione dell’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione ai punti 5 e 6 del C.U. n. 1066 pubblicato in Roma il 22/06/2017, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/7/2017, la documentazione  attestante  il rilascio della fidejussione e il versamento del saldo passivo di € 3.004,93. La società è sanzionata con l’ammenda di € 500,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 43/FTN del 11 Febbraio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.V. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Avis Pleiade Policoro), SOCIETÀ ASD AVIS PLEIADE POLICORO - (nota n. 5151/300 pf18-19 GP/AS/ag del 26.11.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 30 di inibizione per la violazione dell’art. 10, comma 3 bis del CGS in relazione al punto 5 del C.U. n. 1066 pubblicato in Roma il 22.06.2017, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15.7.2017, la fideiussione bancaria per l’iscrizione della società al campionato nazionale seria A2 Calcio a % della stagione 2017-2018. La società è sanzionata con l’ammenda di € 300,00

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 43/FTN del 11 Febbraio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.F. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Farmacia Centrale Paola), SOCIETÀ ASD FARMACIA CENTRALE PAOLA - (nota n. 5153/324 pf18-19 GP/AS/ag del 26.11.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 30 di inibizione per la violazione dell’art. 10, comma 3 bis del CGS in relazione ai punti 4/B e 9 del C.U. n. 1066 pubblicato in Roma il 22.06.2017, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15.7.2017, la documentazione attestante il versamento per euro 1.000 della quota complessiva di iscrizione al campionato nazionale serie B calcio a 5, stagione 2017-2018, e la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco. La società è sanzionata con l’ammenda di € 200,00

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 43/FTN del 11 Febbraio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.M..(all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Futsal Genova), SOCIETÀ ASD FUTSAL GENOVA - (nota n. 5152/323 pf18-19 GP/AS/ag del 26.11.2018).

Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 20 di inibizione per la violazione dell’art. 10, comma 3 bis del CGS in relazione ai punti 4/B e 6 del C.U. n. 1066 pubblicato in Roma il 22.06.2017, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15.7.2017, la documentazione attestante il versamento di euro 5.400 per la quota complessiva di iscrizione al campionato di Serie A calcio a %, stagione 2017-2018, e il versamento per la quota del saldo passivo di euro 1831,96. La società è sanzionata con l’ammenda di € 134,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 43/FTN del 11 Febbraio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.D. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Calcio a Cinque Forlì), SOCIETÀ ASD CALCIO A CINQUE FORLÌ - (nota n. 5150/239 pf18-19 GP/AS/ag del 26.11.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 30 di inibizione per la violazione dell’art. 10, comma 3 bis del CGS in relazione al punto 5 del C.U. n. 1066 pubblicato in Roma il 22.06.2017, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15.7.2017, la fideiussione per euro 2.500,00 per l’iscrizione al campionato nazionale serie B, stagione 2017-2018, e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. La società è sanzionata con l’ammenda di € 300,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 41/FTN del 23 Gennaio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.D. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società AS Barletta Calcio a 5), SOCIETÀ AS BARLETTA CALCIO A 5 - (nota n. 4597/242 pf18-19 GP/AS/ag del 12.11.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 30 di inibizione per la violazione di cui all’art. 10, comma 3-bis, CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 1066 del 22.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti-Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15 luglio 2017, la fidejussione di cui al punto 5 del detto C.U. e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. La società è sanzionata con l’ammenda di € 300,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 41/FTN del 23 Gennaio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  C.M. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Città Di Mestre), SOCIETÀ ASD CITTÀ DI MESTRE - (nota n. 4589/241 pf17-18 GP/AS/ag del 12.11.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 30 di inibizione per la violazione di cui all’art.10, comma 3-bis, CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 1066 del 22.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5, per non avere provveduto a depositare, entro il termine del 15 luglio 2017 la fidejussione di cui al punto 5 del detto Comunicato Ufficiale e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. La società è sanzionata con l’ammenda di € 300,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 41/FTN del 23 Gennaio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR - (nota n. 12725/1090 pf17-18 AS/ac del 4.6.2018).

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.000,00 per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto 9) del Comunicato Ufficiale n. 153 del 09.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2018 ore 18.00, la documentazione riguardante la disponibilità del campo di gioco Serie D e Juniores e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 36/FTN del 21 novembre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.D. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Ancona 1905 Srl), SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL - (nota n. 13822/1071 pf17-18 GC/AS/ac del 21.6.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 2 di inibizione per la violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS - FIGC in relazione ai punti 4, 5, 6, 10 del CU n. 153/2017 e la mancata adozione di misure idonee volte all’effettuazione degli incombenti previsti per l’iscrizione al campionato. La società è sanzionata con l’ammenda di € 400,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 27/FTN del 12 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.F.R. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Lumezzane Spa), SOCIETÀ AC LUMEZZANE SPA - (nota n. 715/1204 pf17-18 GP/AS/ac del 18.7.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 50 di inibizione per la violazione dell’art.  10,  comma 3bis, del CGS, in relazione ai punti A2, A9 e A10 del C.U. n. 153 del 9.6.2017 della LND, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00, copia del verbale della assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali, attestazione sulla disponibilità del campo juniores, e dichiarazione attestante il  pagamento  dei  contributi  INPS dovuti ai tesserati fino a maggio 2017 e delle ritenute Irpef sugli emolumenti dovuti sino alla mensilità di aprile 2017. La società è sanzionata con l’ammenda di € 3.000,00

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 27/FTN del 12 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.C. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Fabriano Cerreto), SOCIETÀ ASD FABRIANO CERRETO - (nota n. 780/1073 pf17-18 GP/AS/ac del 19.7.2018).

Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 34 di inibizione per la violazione dell’art. 10, comma 3bis, del CGS, in relazione ai punti A2, A5 e A11 del C.U. n. 153 del 9.6.2017 della LND, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017,  ore  18.00,  copia  del  verbale  della  assemblea  nel corso della  quale sono state attribuite le cariche sociali, la fideiussione e l’attestazione della insussistenza di posizioni debitorie. La società è sanzionata con l’ammenda di € 2.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 27/FTN del 12 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.F.O. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Città Di Gela ARL), SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA ARL - (nota n. 721/1303 pf17-18 GP/AS/ac del 18.7.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 30 di inibizione per la violazione dell’art. 10, comma 3bis, del CGS, in relazione al punto A6 del C.U. n. 153 del 9.6.2017 della LND, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00, copia della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società. La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 27/FTN del 12 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.S. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società FC Forlì Srl), SOCIETÀ FC FORLÌ SRL - (nota n. 450/1302 pf17-18 GP/AS/ac dell’11.7.2018).

Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 27 di inibizione per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis CGS - FIGC in relazione ai punti A2 e A/10 del C.U. n. 153 del 9 Giugno 2017 della LND - Dipartimento Interregionale per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12 luglio 2017 ore 18.00 la copia del verbale dell’assemblea nel corso della quale erano state attribuite le cariche sociali, ovvero la comunicazione di conferma delle dette cariche sociali nella ipotesi di mancata variazione delle stesse e la dichiarazione del legale rappresentante attestante il pagamento di INPS ed IRPEF e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte alla effettuazione del predetto incombente. La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.333,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 23/FTN del 03 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE ACARICO DI:R.M.  (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Colligiana), SOCIETÀ USD COLLIGIANA - (nota n. 474/1294 pf17-18 GP/AS/ac del 12.7.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 50 di inibizione per la della violazione dell’art. 10, comma 3bis, del CGS, in relazione ai punti A 2, 4 e 5 del C.U. n. 153 del 9.6.2017 della LND, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00,   copia del verbale della assemblea nel corso della quale sono state attribuite  le  cariche  sociali  (ovvero  comunicazione  di  conferma delle cariche sociali nella  ipotesi  di  mancata  variazione  delle  stesse),  copia  del  versamento per l’iscrizione al campionato nonché la  fideiussione La società è sanzionata con l’ammenda di € 3.000,00…

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 23/FTN del 03 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.M. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante dellaSocietà FCPonsacco1920SSD),SOCIETÀFC PONSACCO 1920 SSD - (nota n. 283/1180 pf17-18 GP/AS/ac del 9.7.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 40 di inibizione per la violazione dell’art. 10, comma 3bis, del CGS, in relazione ai punti A2 e A6 del C.U. n. 153 del 9.6.2017 della LND, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00, copia del verbale della assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali, ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nella ipotesi di mancata variazione delle stesse e copia della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società. La società è sanzionata con l’ammenda di € 2.000,00…

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 23/FTN del 03 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.A. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSC D. Frattese Srl) - (nota n. 476/1293 pf17-18 GP/AS/ac del 12.7.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 40 di inibizione per la violazione dell’art. 10, comma 3bis, del CGS, in relazione ai punti A4 e 6 del C.U. n. 153 del 9.6.2017 della LND, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00,   copia   del versamento per l’iscrizione al campionato e copia della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società;

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 23/FTN del 03 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.P. (all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della Società ASD Monticelli ora ASD Monticelli Calcio),SOCIETÀ ASD MONTICELLIORA ASD MONTICELLI CALCIO-(notan.289/1185  pf17-18 GP/AS/ac del 9.7.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 30 di inibizione per la violazione dell’art. 10, comma 3bis, del CGS, in relazione al punto A2 del C.U. n. 153 del 9.6.2017 della LND, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00, copia del verbale della assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nella ipotesi di mancata variazione delle stesse. La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.000,00…

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 23/FTN del 03 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.G. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Città Di Campobasso), SOCIETÀ  SSD CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 452/1193 pf17-18 GP/AS/ac dell’11.7.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 30 di inibizione per la violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A5 del CU n. 153/2017 FIGC – LND per non aver provveduto a depositare entro le ore 18.00 del 12 luglio 2017 la fideiussione di € 31.000,00. La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.000,00… In ordine alla congruità della sanzione, il Collegio osserva, infine, che secondo il sedimentato orientamento di questo Tribunale la sanzione a carico del legale rappresentante della Società deferita è quantificata in misura pari a gg. 30 (trenta) di inibizione, maggiorata di ulteriori gg. 10 (dieci) per ogni inadempimento successivo al primo….In ordine alla congruità della sanzione, il Collegio osserva, infine, che secondo il sedimentato orientamento di questo Tribunale la sanzione a carico del legale rappresentante della Società deferita è quantificata in misura pari a gg. 30 (trenta) di inibizione, maggiorata di ulteriori gg. 10 (dieci) per ogni inadempimento successivo al primo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 23/FTN del 03 Ottobre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.C. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Castellazzo Bormida), SOCIETÀ   USD CASTELLAZZO BORMIDA - (nota n. 454/1192 pf17-18 GP/AS/ac dell’11.7.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 40 di inibizione per la violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione ai Punti A3 ed A5 del CU n. 153/2017 FIGC– LND per non aver provveduto a depositare entro le ore 18.00 del 12 luglio 2017 la copia del vigente statuto della Sociale e la fideiussione di € 31.000,00. La società è sanzionata con l’ammenda di € 2.000,00… In ordine alla congruità della sanzione, il Collegio osserva, infine, che secondo il sedimentato orientamento di questo Tribunale la sanzione a carico del legale rappresentante della Società deferita è quantificata in misura pari a gg. 30 (trenta) di inibizione, maggiorata di ulteriori gg. 10 (dieci) per ogni inadempimento successivo al primo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 25 Settembre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.F. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Ebolitana Calcio 1925), SOCIETÀ ASD EBOLITANA CALCIO 1925 - (nota n. 14106/1202 pf17-18 GP AS/ac del

27.6.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 30 di inibizione per la violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis del CGS, in relazione al punto 5 del C.U. n. 153 della L.N.D., Dip. Interregionale pubblicato in Roma in data 09.06.2017, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12.07.2017, ore 18.00, la fidejussione di € 31.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte alla effettuazione del predetto incombente. La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 25 Settembre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.G. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AP Turris Calcio ASD), SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO ASD - (nota n. 14105/1162 pf17-18 GP/AS/ac del 27.6.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 30 di inibizione per la violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto A5 del C.U. n. 153 della L.N.D., Dip. Interregionale, pubblicato in Roma in data 09.06.2017, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12.07.2017, ore 18.00, la fidejussione di euro 31.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 25 Settembre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.G.G. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Vibonese Calcio Srl), SOCIETÀ US VIBONESE CALCIO SRL - (nota n. 14089/1163 pf17-18 GP/AS/ac del 27.6.2018).

Massima: Prosciolto il Presidente dalla violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione ai punti A6) e A10) del C.U. n. 153/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12.7.2017 ore 18.00, la visura camerale aggiornata attestante il pagamento INPS e IRPEF (punto 10) e comunque per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente perché … dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, ed in particolare dalla documentazione prodotta dai deferiti con la memoria difensiva, è emerso che la Società US Vibonese Calcio Srl ha regolarmente depositato, entro il termine del 12 luglio 2017, tutta la documentazione richiesta, comprensiva anche della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società (punto 6 del C.U. n. 153/2017), e della dichiarazione del legale rappresentante attestante il pagamento INPS e IRPEF (punto 10 del C.U. n. 153/2017). È pertanto possibile ritenere oltre ogni ragionevole dubbio, che i deferiti non sono responsabili del comportamento antiregolamentare contestato nel deferimento in esame.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 25 Settembre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.D. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ACD Castelvetro Calcio Srl), SOCIETÀ ACD CASTELVETRO CALCIO SRL - (nota n. 14111/1203 pf17-18 GP AS/ac del 27.6.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 50 di inibizione per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione ai punti 4, 5 e 6 del C.U. n. 153/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, pubblicato in Roma il 9/6/2017, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12.7.2017 ore 18.00, il versamento quota iscrizione, la fidejussione e la visura camerale aggiornata e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. La società è sanzionata con l’ammenda di € 3.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 25 Settembre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.A. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Manfredonia Calcio), SOCIETÀ ASD MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 14090/1186 pf17-18 GP/AS/ac del 27.6.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 30 di inibizione per la violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A8 del CU n. 153/2017 FIGC – LND per non aver provveduto a depositare entro le ore 18.00 del 12 luglio 2017 la documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati (nella specie, mancato deposito di due dichiarazioni liberatorie di calciatori), in forza di decisioni assunte dalla CAE divenute definitive entro il 31.05.2017 e di lodi emessi entro il medesimo termine dal Collegio Arbitrale presso la LND, nonché di decisioni rese in appello ed ultimo grado dal TFN Sezione Vertenze Economiche. La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 25 Settembre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.M. (all’epoca dei  fatti  Presidente  e  legale  rappresentante  della  Società  AC  Trento  SCSD),  SOCIETÀ  AC TRENTO SCSD - (nota n. 14141/1168pf17-18GP/AS/ac del 28.06.2018).

Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 20 di inibizione per la violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A2 del CU n. 153/2017 FIGC – LND per non aver provveduto a depositare entro le ore 18.00 del 12 luglio 2017 la copia del verbale dell’assemblea della Società nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2017/2018, firmato per conformità dal Presidente della Società. La società è sanzionata con l’ammenda di € 667,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/FTN del 17 Settembre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.G. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Palmese ASD), SOCIETÀ US PALMESE ASD - (nota n. 13821/1159pf17-18/GP/AS/ac del 21/06/2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 40 di inibizione per la violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis del CGS, in relazione ai punti A4) e A8) del Comunicato Ufficiale n. 153/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2017 ore 18.00, la documentazione relativa al versamento iscrizione (A4), nonché 7 liberatorie relative a calciatori e 3 liberatorie relative ad allenatori (A8) e comunque per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. La società è sanzionata con l’ammenda di € 2.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 16/FTN del 17 Settembre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.C. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società FC Isola Capo Rizzuto), SOCIETÀ FC ISOLA CAPO RIZZUTO - (nota n. 13823/1072 pf17-18 GP/AS/ac del 21.6.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 5 di inibizione per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto 11 lettera a) del C.U. n. 153 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, pubblicato in Roma il 09/06/2017, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2017, ore 18.00, la documentazione attestante la inesistenza di pendenze debitorie e per non aver, comunque, adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. La società è sanzionata con l’ammenda di € 200,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/FTN del 31 luglio 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.R. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Rignanese), SOCIETÀ  USD RIGNANESE - (nota n. 13561/1179pf17-18/GP/AS/ac del 15/06/2018).

Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 20 di inibizione per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A2 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 09.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2018 ore 18.00, la documentazione riguardante la copia del verbale della assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali, ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nella ipotesi di mancata variazione delle stesse e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. La società è sanzionata con l’ammenda di € 667,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/FTN del 31 luglio 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALEA CARICODI: S.M. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Albissola 2010), SOCIETÀ ASD ALBISSOLA 2010 - (nota n. 12950/1083pf17-18/GP/AS/ac del 07/06/2018).

Massima: il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 30 di inibizione per la violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A5) del C.U. della LND – Dipartimento Interregionale n. 153 del  9.06.2017, recante disposizioni per la iscrizione al campionato di Serie D stagione sportiva 2017/2018, per non aver provveduto al deposito entro il termine del 12 luglio 2017 ore 18.00 della fideiussione esclusivamente bancaria di € 31.000,00 secondo il modello predisposto on-line dallo stesso Dipartimento e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del detto incombente. La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 17 luglio 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.D. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società USD Cavese 1919 - ora Cavese 1919 Srl) - (nota n. 12722/1088 pf17-18 AS/ac del 4.6.2018).

Massima:  Il presidente è sanzionato con l’inibizione di giorni 60 per la violazione  di cui all’ art. 10, comma 3 bis del CGS, in relazione ai punti 2, 4, 5 e 9 del C.U. n. 153 della L.N.D., Dipartimento Interregionale, pubblicato in Roma in data 9.6.2017, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12.7.2017, ore 18.00, la copia del verbale assembleare, il versamento della quota iscrizione, la fidejussione e la dichiarazione di disponibilità del campo Serie D e Juniores e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 17 luglio 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.M.  (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Sporting Fulgor), SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR - (nota n. 12725/1090 pf17-18 AS/ac del 4.6.2018).

Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 20 di inibizione per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto 9) del Comunicato Ufficiale n. 153 del 09.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2018 ore 18.00, la documentazione riguardante la disponibilità campo di gioco Serie D e Juniores e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione  del  predetto incombente. La società è sanzionata con l’ammenda di € 667,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 59/TFN-SD del 12 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M. M. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Bulls Prato C5 - ora ASD San Giusto C5), SOCIETÀ ASD BULLS PRATO C5 (ORA ASD SAN GIUSTO C5) - (nota n. 6678/277 pf1718/GP/AS/ac del 31.01.2018).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di giorni 40 per la violazione di cui all’art. 10 comma, 3 bis del CGS, in relazione ai punti A4) e A5) del C.U. n. 850 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 10/06/2016, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 11/07/2016, ore 18.00, rispettivamente la documentazione attestante il pagamento dell’importo di iscrizione per € 1.500,00 (punto A4) e la fidejussione per € 2.500,00 (punto A5) e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 600,00

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 56/TFN-SD del 29 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V. G. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Edilferr Cittanova C5), SOCIETÀ  ASD EDILFERR CITTANOVA C5 - (nota n. 5780/261 pf17-18/AS/ac del 09.01.2018).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di giorni 30 per la violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis CGS in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 850/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 11/07/2015, h. 18.00, la fidejussione bancaria per € 2.500,00 e, comunque, per non aver adottato misure idonee all’effettuazione de predetto incombente. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 300,00

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 53/TFN-SD del 27 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DE G. G. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Azzurri Conversano),  SOCIETÀ ASD AZZURRI CONVERSANO - (nota n. 5413/284 pf 17-18 GP/AS/ac del 19.12.17).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di giorni 20 per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 850/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 11/07/2016 ore 18.00, la fideiussione per Euro 2.500,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. La società che ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di Euro 200,00

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 52/TFN-SD del 26 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T. A. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. D. Augusta - già ASD Augusta 1986), SOCIETÀ POL. D. AUGUSTA - già ASD Augusta 1986 - (nota n. 6179/262 pf 17-18 GP/AS/ac  del 18.1.2018).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di giorni 40 per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione ai punti A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 850/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio A5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 11/07/2016 ore 18.00, la documentazione relativa all'importo iscrizione per € 8.450,00 (punto A4) e la fideiussione per € 10.000 (punto A5) e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 800,00

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 52/TFN-SD del 26 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  T.  D. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Real Team Matera C5),  SOCIETÀ ASD REAL TEAM MATERA C5 - (nota n. 6172/263 pf 17-18 GP/AS/ac del 18.1.2018).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di giorni 30 per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 850/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio A5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 11/07/2016, la fideiussione per € 10.000,00 (punto A5) e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 400,00

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 52/TFN-SD del 26 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  L.  D. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Virtus Noicattaro - già ASD Rutigliano), SOCIETÀ  ASD VIRTUS NOICATTARO (già ASD Rutigliano) - (nota n. 6176/266 pf17-18/GP/AS/ac del  18.01.2018).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di giorni 40 per la violazione di cui all’art. 10, comma 3-bis, CGS, in relazione ai punti A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 850 del 10 giugno 2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio A5, per non avere provveduto a depositare, entro il termine del 11/07/2016 ore 18.00, la documentazione relativa all’importo iscrizione per euro 8.450,00 (punto A4) e la fideiussione per euro 10.000,00 (punto A5) e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 800,00

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 48/TFN-SD del 07 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Z. G. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD FC5 Corigliano  Futsal), SOCIETÀ ASD FC5 CORIGLIANO FUTSAL - (nota n. 5779/260 pf17-18 AS/ac del  9.1.2018).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di giorni 50 per la violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis, del CGS, in relazione ai punti A4), A5) e A7) del Comunicato Ufficiale n. 850/2016 della Lega Nazionale Dilettanti. Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine dell'11.7.2016, ore 18.00, rispettivamente l'importo di iscrizione di Euro 14.000,00=, la fideiussione per Euro 25.000,00= e l'attestazione di pagamento tesserati e, comunque, per non aver adottato misure volte all'effettuazione del predetto incombente. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 1.500,00, applicata in misura di euro 500,00, appositamente prevista dal citato C.U. per ciascuna violazione alle norme precettive per i sodalizi partecipanti al campionato di Serie A, Calcio a 5.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 48/TFN-SD del 07 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S. P. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Cataforio (ora ASD Cataforio C5  RC), SOCIETÀ ASD CATAFORIO (ORA ASD CATAFORIO C5 RC) - (nota n. 5422/282 pf 17-18

GP/AS/ac del 19.12.17).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di giorni 30 per la violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis, del CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 850/2016 della Lega Nazionale Dilettanti. Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine dell'11.7.2016, ore 18.00, la fideiussione per Euro 2,500,00= e, comunque, per non aver adottato misure volte all'effettuazione del predetto incombente. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 300,00.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 48/TFN-SD del 07 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.A. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Carré Chiuppano AV), SOCIETÀ ASD CARRÉ CHIUPPANO AV - (nota n. 5410/278 pf 17-18 GP/AS/ac del 19.12.17).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di 1 mese per la violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis, del CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 850/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine dell'11.7.2016, ore 18.00, la fideiussione bancaria di Euro 2,500,00= e, comunque, per non aver adottato misure volte all'effettuazione del predetto incombente. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 300,00.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 48/TFN-SD del 07 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G. M. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Trento SCSD9, SOCIETÀ AC  TRENTO SCSD - (nota n. 5407/264 pf 17-18 GP/AS/ac del 19.12.17).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di giorni 30 per la violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis, del CGS, in relazione al punto A6) del Comunicato Ufficiale n. 850/2016 della Lega Nazionale Dilettanti. Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto al pagamento delle pendenze debitorie e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 300,00.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 48/TFN-SD del 07 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.L. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD SS Lazio Calcio a 5),  SOCIETÀ ASD SS LAZIO CALCIO A 5 - (nota n. 5488/283 pf 17-18 GC/AS/ac del 20.12.17).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di giorni 30 per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A4) del Comunicato Ufficiale n. 850/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine dell’11/07/2016 ore 18.00, la documentazione attestante il pagamento di Euro 14.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 500,00.

Decisione C.F.A.: C. U. n. 127/CFA 04 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 35/TFN del 23.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD CAVENAGO FANFULLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.667,00 PER NON AVER PROVVEDUTO AL DEPOSITO, ENTRO IL TERMINE DEL 12.7.2016, ORE 18.00, DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ DEL CAMPO DI GIOCO SERIE D E JUNIORES COSÌ COME PRESCRITTO AL PUNTO A9) DEL COM. UFF. N. 165/2016 DELLA LND DIPARTIMENTO INTERREGIONALE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3736/1178 PF16/17 GP/AS/AC DEL  7.11.2017

Massima: La Corte riduce ad Euro 333,00 l’ammenda alla società perché a seguito della risoluzione dell’accordo  ex art. 32 sexies C.G.S. per mancato tempestivo adempimento rivive la sanzione e edittale di Euro 1.000,00, per cui avendo la società provveduto tardivamente al pagamento della somma di Euro 667,00 come concordata, la stessa deve essere imputata al pagamento con la conseguenza che residua il pagamento di Euro 333,00.  Ai sensi dell’art. 32 sexies C.G.S., l’accordo, una volta risolto per mancato tempestivo adempimento, deve considerarsi tamquam non esset con piena e totale reviviscenza della situazione quo ante, ivi compreso il limite massimo di sanzione irrogabile pari a €. 1.000,00.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 26/TFN-SD del 16 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  T. A. (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Gela Calcio Srl ora Città Di Gela arl), SOCIETÀ GELA CALCIO SRL ORA CITTÀ DI GELA ARL - (nota n. 1870/1241 pf16-17 GP/AS/ac dell’11.09.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto 11) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/7/2016 ore 18.00, l’attestato di insussistenza debitoria e, comunque, per non aver adottato misure idonee volte all’effettuazione del predetto incombente comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 26/TFN-SD del 16 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  S. S. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL AC MESTRE ora AC MESTRE SRL), SOCIETÀ SSD ARL AC MESTRE ora AC MESTRE SRL - (nota n. 1873/1217 pf16-17 GP/AS/ac dell’11.09.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A9) del C.U. n. 165 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016, ore 18.00, la documentazione relativa alla disponibilità del campo di gioco juniores e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente, comporta a carico del legale rapp.te giorni 20 di inibizione e l’ammenda di Euro 667,00 a carico della società perché hanno patteggiato

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Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G. P.(all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Sacilese Calcio SSD a rl), SOCIETÀ SACILESE CALCIO SSD ARL - (nota n. 11206/596 pf16-17 AS/GP/ac dell’11.04.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione ai punti A6) e A9) del C.U. della LNDDipartimento Interregionale n. 167 del 18.06.2015, recante disposizioni per la iscrizione al campionato di Serie D stagione sportiva 2015/2016, per non aver provveduto al deposito entro il termine del 10 luglio 2015 ore 18.00 della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società e della disponibilità del campo di giuoco juniores, mancando di adottare idonee misure volte all’effettuazione dei predetti incombenti, comporta a carico del legale rapp.te giorni 40 di inibizione.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 24/TFN-SD del 08 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M. A. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Anzio Calcio 1924), SOCIETÀ ASD ANZIO CALCIO 1924 - (nota n. 1871/1238 pf16-17 GP/AS/ac dell’11.09.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A3 del C.U. n.165 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, pubblicato in Roma il 14/06/2016, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016, ore 18.00, la copia dello Statuto sociale vigente e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 24/TFN-SD del 08 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M. B. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Ponte SP Isola SSD ARL), SOCIETÀ AC PONTE SP ISOLA SSD ARL - (nota n. 1872/1216 pf16-17 GP/AS/ac dell’11.09.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A5 del C.U. n.165 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, pubblicato in Roma il 14/06/2016, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016, ore 18.00, l’originale proroga fidejussione bancaria di importo pari a € 31.000,00, e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 22/TFN-SD del 27 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V. G. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società US Poggibonsi Srl), SOCIETÀ US POGGIBONSI Srl - (nota n. 976/1124 pf16- 17 GP/AS/ac del 28.7.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione ai punti A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12 luglio 2016, ore 18.00 il versamento iscrizione e la fidejussione bancaria per Euro 31.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente, comporta a carico del legale rapp.te giorni 40 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.333,34 a carico della società che ha patteggiato

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 21/TFN-SD del 24 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO ASD - (nota n. 1140/591 pf16-17 GC/AS/ac del 02.08.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione ai punti A4), A5) e A11) del C.U. n.167/2015 della LNDDipartimento Interregionale, per non avere provveduto a depositare, entro il termine del 10.07.2015, ore 18.00, rispettivamente, il versamento iscrizione, la fidejussione bancaria e l’attestato di inesistenza di pendenze debitorie e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione dei predetti incombenti, comporta l’ammenda di Euro 3.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 21/TFN-SD del 24 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: O.

R. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Virtus Bolzano già ASD Virtus Don Bosco), SOCIETÀ ASD VIRTUS BOLZANO già ASD Virtus Don Bosco - (nota n. 965/1214 pf16-17 GP/AS/ac del 28.7.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, n relazione ai punti 3) e 11) del C.U. n. 165/2016 della LNDDipartimento Interregionale, per non avere provveduto a depositare, entro il termine del 12.07.2016, ore 18.00, rispettivamente la copia dello statuto e l’attestazione di insussistenza debitoria e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente, comporta a carico del legale rapp.te giorni 40 di inibizione e l’ammenda di Euro 2.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 21/TFN-SD del 24 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE  FEDERALE A CARICO  DI:  T. V. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Madrepietra Daunia ora ASD Sporting Folgor), SOCIETÀ ASD SPORTING FOLGOR (già ASD Madrepietra Daunia) - (nota n. 1059/1134 pf16-17 GC/AS/ac del 01.08.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12 luglio 2016, ore 18.00 la fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza all’11/07/2017 di importo pari ad Euro 31.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 21/TFN-SD del 24 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C. F. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Città Di Gragnano), SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO - (nota n. 973/1177 pf16-17 GC/AS/ac del 28.07.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12 luglio 2016, ore 18.00 la fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza 11/07/2017 di importo pari ad Euro 31.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 21/TFN-SD del 24 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  S. L. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Borgosesia Calcio), SOCIETÀ ASD BORGOSESIA CALCIO - (nota n. 967/1215 pf16-17 GP/AS/ac del 28.7.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver egli provveduto a depositare, entro il termine del 12 luglio 2016, ore 18.00 l’originale della proroga fidejussione bancaria e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 19/TFN-SD del 18 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO    DEL    PROCURATORE    FEDERALE    A    CARICO    DI: A. G. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante  della Società UC Albinoleffe Srl), SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE Srl - (nota n. 635/1160  pf16-17 GP/AS/ac del 19.7.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A10) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016 ore 18.00, l’attestato di insussistenza debitoria e la relativa fidejussione e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente, comporta a carico del legale rapp.te l’ammenda di Euro 2.000,00g  e l’ammenda di Euro 667,00 a carico della società perché hanno patetggiato

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Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO    DEL    PROCURATORE    FEDERALE    A    CARICO    DI: M. F. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante  della Società Pol. Olympia Agnonese ASD), SOCIETÀ POL. OLYMPIA AGNONESE  ASD - (nota n. 922/1132 pf16-17 GC/AS/ac del 27.7.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto 9 del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016 ore 18.00, la documentazione riguardo la disponibilità del campo di gioco serie D e juniores e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente, comporta a carico del legale rapp.te giorni 20 di inibizione e l’ammenda di Euro 667,00 a carico della società perché hanno patetggiato

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 18/TFN-SD del 10 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M. S. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della  Società Calcio Lecco 1912 Srl), Società CALCIO LECCO 1912 - (nota n. 457/1126  pf16-17 GP/AS/ac del 14.7.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione ai Punti A4 ed A5 del CU n. 165/2016 FIGC – LND per non aver provveduto a depositare entro le ore 18.00 del 12 luglio 2016 la proroga della fideiussione bancaria ed il versamento di iscrizione al campionato (Punti A4 e A5 della normativa), comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione. Viene dichiarato estinto il procedimento relativamente al deferimento della Società in quanto fallita  e perché ha ceduto il titolo sportivo ad altra società

 

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Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C. N.(all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Fondi  Calcio Srl poi Unicusano Fondi Calcio Srl, oggi SS Racing Club Fondi Srl), Società  SS RACING CLUB FONDI SRL già Unicusano Fondi Calcio Srl, già Fondi Calcio Srl(nota n. 1008/1122 pf16-17 GC/AS/ac del 31.7.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 12/07/2016 ore 18.00, dell’originale della proroga della fidejussione bancaria e, comunque per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

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Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D’O. G. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD  C. Verbania già ASD C. Virtus Verbania), ASD C. VERBANIA già ASD C. Virtus  Verbania - (nota n. 618/1191 pf16-17 GP/AS/ac del 19.7.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, n relazione ai punti A5 e A11 del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016 ore 18.00, rispettivamente la fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza all’11/07/2017 di importo pari ad Euro 31.000,00 (trentunomila) e l’attestazione di insussistenza debitoria e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente, comporta a carico del legale rapp.te giorni 40 di inibizione e l’ammenda di Euro 2.000,00 a carico della società

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Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P. A. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della  Società SS Racing Club Roma Srl), Società SS RACING CLUB ROMA SRL - (nota n.  616/1159 pf16-17 GP/AS/ac del 19.7.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A10) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016, ore 18.00, la dichiarazione di insussistenza debitoria e relativa fidejussione, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

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Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.  A. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società CS Vultur),  Società CS VULTUR - (nota n. 617/1125 pf16-17 GP/AS/ac del 19.7.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A5 del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016 ore 18, copia della fidejussione bancaria con scadenza all’11/07/2017 di importo pari ad Euro 31.000,00 (trentunomila/00) e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

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Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M. G. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS  Melfi Srl), Società AS MELFI SRL - (nota n. 490/1158 pf16-17 GP/AS/ac del 17.7.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al Punto A10 del CU n. 165/2016 FIGCLND per non aver provveduto a depositare entro le ore 18.00 del 12 luglio 2016 l’attestato di insussistenza di posizione debitorie e la relativa fideiussione, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società. Occorre tuttavia precisare che il provvedimento inibitorio va ricercato nell’ambito dell’art. 19 comma uno inciso H CGS, in quanto l’art. 10 comma 3 bis stesso Codice si riferisce all’inadempimento della Società e non a quella di colui che la rappresenta.

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Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  A. C. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Due  Torri), Società ASD DUE TORRI - (nota n. 492/1138 pf16-17 GP/AS/ac del 17.7.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al Punto A8 del CU n. 165/2016 FIGC – LND per non aver provveduto a depositare entro le ore 18.00 del 12 luglio 2016 n. 8 (otto) liberatori, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società. Occorre tuttavia precisare che il provvedimento inibitorio va ricercato nell’ambito dell’art. 19 comma uno inciso H CGS, in quanto l’art. 10 comma 3 bis stesso Codice si riferisce all’inadempimento della Società e non a quella di colui che la rappresenta.

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Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M. M. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società APD  Ribelle), Società APD RIBELLE - (nota n. 488/1182 pf16-17 GP/AS/ac del 17.7.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione ai Punti A2-4-5-8 e 9 del CU n. 165/2016 FIGCLND per non aver provveduto a depositare entro le ore 18.00 del 12 luglio 2016 la seguente documentazione: disponibilità del campo di giuoco per la prima squadra e per la juniores, fideiussione bancaria, versamenti per la iscrizione, verbali cariche sociali stagione 2016/2017, liberatorie in numero di 2 (due), comporta a carico del legale rapp.te giorni 70 di inibizione e l’ammenda di Euro 5.000,00 a carico della società. Occorre tuttavia precisare che il provvedimento inibitorio va ricercato nell’ambito dell’art. 19 comma uno inciso H CGS, in quanto l’art. 10 comma 3 bis stesso Codice si riferisce all’inadempimento della Società e non a quella di colui che la rappresenta.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 18/TFN-SD del 10 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  R. M. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD  Colligiana), Società USD COLLIGIANA - (nota n. 501/1123 pf16-17 GP/AS/ac del  17.7.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al Punto A5 del CU n. 165/2016 FIGC – LND per non aver provveduto a depositare entro le ore 18.00 del 12 luglio 2016 la fideiussione bancaria per31.000,00, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 17/TFN-SD del 09 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  F. S. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Forlì Srl), Società FC FORLÌ SRL - (nota n. 1152/1168 pf16-17 GC/AS/ac del 3.8.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A10) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016 ore 18.00, la fidejussione bancaria relativa al tesserato Reato Fabio, in conseguenza del mancato deposito della comunicazione della Lega Pro e della Covisoc, per le Società provenienti dall'area professionistica, di inesistenza di situazione debitorie nei confronti della F.I.G.C. e dei tesserati, delle Leghe e di altre Società affiliate e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente, comporta a carico del legale rapp.te giorni 20 di inibizione e l’ammenda di Euro 667,00 a carico della società perché hanno patteggiato

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 16/TFN-SD del 03 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C. A. P. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. D. Città Di Ciampino), POL. D. CITTÀ DI CIAMPINO - (nota n. 405/1136 pf16-17 GP/AS/ac del 12.7.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, n relazione al punto A9 del Comunicato Ufficiale n. 165 del 14 giugno 2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco juniores entro il termine del 12.7.2016 ore 18.00 comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 16/TFN-SD del 03 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F. L. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FCD Pinerolo), Società FCD PINEROLO - (nota n. 361/1131 pf16-17 GP/AS/ac dell’11.7.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione ai punti A5, A2 e A9 del Comunicato Ufficiale n. 165 del 14 giugno 2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare la fideiussione bancaria, il verbale di assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2016/2017 ovvero la comunicazione di conferma delle cariche sociali nell’ipotesi di mancata variazione delle stesse e la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco entro il termine del 12.7.2016 ore 18.00, comporta a carico del legale rapp.te giorni 50 di inibizione e l’ammenda di Euro 3.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 16/TFN-SD del 03 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B. D. M. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società USD Grumellese), Società USD GRUMELLESE - (nota n. 349/1111 pf16-17 GP/AS/ac dell’11.7.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A5 del Comunicato Ufficiale n. 165 del 14 giugno 2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare la fideiussione bancaria per l’iscrizione al campionato sportivo 2016/2017 entro il termine del 12.7.2016 ore 18.00, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 16/TFN-SD del 03 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D. G. S. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD S. Nicolò Calcio Teramo), Società SSD S. NICOLÒ CALCIO TERAMO - (nota n. 352/1113 pf16-17 GP/AS/ac dell’11.7.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A9) del C.U. n. 165 L.N.D.Dipartimento Interregionale, pubblicato il 14 giugno 2016, contenente la normativa di iscrizione al Campionato Serie D stagione 2016/2017, consistita nel mancato deposito entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2016 della proroga della concessione dell’impianto sportivo da parte del Comune di competenza e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte ad espletare detto incombente, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 10/TFN-SD del 19 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R. A. A. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), SocietàL’AQUILA CALCIO 1927 Srl - (nota n.14414/1121 pf16-17 GP/AS/ac del 27.6.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A10 del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12.7.2016 ore 18.00, la dichiarazione di insussistenza debitoria e la relativa fidejussione e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 10/TFN-SD del 19 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE    CARICO   DI: P. M. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della SocietàASD Pro Settimo Eureka), SocietàASD PRO SETTIMO EUREKA - (nota n.14417/1133 pf16-17 GP/AS/ac del 27.6.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A4) ed A5) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016 ore 18.00, copia dei documenti richiesti (bonifico/assegno circolare) attestanti l’avvenuto versamento di quanto dovuto per l’iscrizione e copia della fidejussione  bancaria  e,  comunque,  per  non  aver  adottato  idonee  misure  volte all’effettuazione del predetto incombente, comporta a carico del legale rapp.te giorni 40 di inibizione e l’ammenda di Euro 2.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 10/TFN-SD del 19 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:C. C. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FBC Finale), Società FBC FINALE - (nota n.14415/1128 pf 16/17 GP/AS/ac del 27.6.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A9) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12 luglio 2016 ore 18.00 la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 04/TFN-SD del 13 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R. R. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società USD Novese), Società USD NOVESE - (nota n. 6912/108 pf16-17 GM/GP/ma del 5.1.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A6) del C.U. n. 167/2015 della LNDDipartimento Interregionale, non avendo egli provveduto a depositare entro il termine del 10.7.2015 ore 18.00 la visura camerale aggiornata della Società come prescritto dalla suddetta normativa, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 03/TFN-SD del 10 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  L. M.(all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Elmas 01), Società ASD ELMAS 01 - (nota n. 12590/760 pf16-17 GP/AS/ac del 15.5.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione ai punti A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, l’importo iscrizione per5.050,00 e la fidejussione bancaria per e 2.500,00 e, comunque, per non aver adottato misure idonee all’effettuazione de predetto incombente, comporta a carico del legale rapp.te giorni 40 di inibizione e l’ammenda di Euro 600,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 01/TFN-SD del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M. M. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Bulls Prato Calcio a 5 ora ASD Bulls San Giusto C5), ASD Bulls Prato Calcio a 5 ora ASD BULLS SAN GIUSTO C5 - (nota n. 11779/759 pf16-17 AS/GP/ac del 27.04.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione ai punto A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, l'importo iscrizione per € 5.050,00 e la fidejussione bancaria per2.500,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente, comporta a carico del legale rapp.te giorni 40 di inibizione e l’ammenda di Euro 600,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 01/TFN-SD del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  L. D. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Atletico Belvedere ora ASD Cosenza Futsal), Società ASD Atletico Belvedere ora ASD COSENZA FUTSAL - (nota n. 11783/748 pf16-17 AS/GP/ac del 27.4.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione ai punti A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, l'importo iscrizione per 14.000,00 e la fidejussione bancaria per25.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente, comporta a carico del legale rapp.te giorni 40 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 95/TFN-SD del 21 Giugno 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  L. F. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL Virtusvecomp Verona), Società SSD ARL VIRTUSVECOMP VERONA - (nota n. 11205/600 pf16-17 AS/GP/ac dell’11.4.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A2) del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, n. 167/2015, per non aver provveduto al deposito entro il termine del 10 luglio 2015 ore 18.00 di copia del verbale dell’assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2015/2016 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 95/TFN-SD del 21 Giugno 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F. O. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Polisportiva Sarnese), Società SSD POLISPORTIVA SARNESE - (nota n. 11204/594 pf16-17 AS/GP/ac dell’11.04.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A6) del C.U. della LNDDipartimento Interregionale n. 167 del 18.06.2015, recante disposizioni per la iscrizione al campionato di Serie D stagione sportiva 2015/2016, per non aver provveduto al deposito entro il termine del 10 luglio 2015 ore 18.00 della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società, mancando di adottare idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 95/TFN-SD del 21 Giugno 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P. L. M. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ACR Messina Calcio), Società ACR MESSINA CALCIO - (nota n. 11637/208 pf16-17 AS/GP/ac del 21.04.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione ai punti A9) e A10) del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, n. 167/2015, per non aver provveduto al deposito entro il termine del 10 luglio 2015 ore 18.00, rispettivamente della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco rilasciata dall’ente proprietario (A9) e della comunicazione della Lega Pro e della CO.VI.SOC, attestante la inesistenza di situazioni debitorie nei confronti della F.I.G.C. e dei tesserati, delle Leghe e di altre Società affiliate comprensive di vertenze da deliberare ovvero l’ammontare di eventuali situazioni debitorie esistenti (A10) e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione dei predetti incombenti comporta l’applicazione della sanzione di giorni 40 di inibizione a carico del legale rapp.te e l’ammenda di Euro 2.000,00 a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 92/TFN-SD del 09 Giugno 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  P. R. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della ASD Nissa Futsal), Società ASD NISSA FUTSAL - (nota n. 8132/317 pf16-17 AS/GP/ac del 2.2.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A4) del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, la documentazione attestante il pagamento dell’importo pari ad5.050,00 a titolo di iscrizione, come prescritto al punto A4) del C.U. n. 800 del 18/06/2015, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 300,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 92/TFN-SD del 09 Giugno 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A. O. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS Giorgione Calcio 2000), Società AS GIORGIONE CALCIO 2000 - (nota n. 10554/586 pf 16/17 AS/GP/ac del 28.3.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A5) del Com. Uff. n. 167/2015 LND, Dip. Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10.7.2015 ore 18, la fidejussione bancaria e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente, comporta a carico del legale rapp.te giorni 20 di inibizione e l’ammenda di Euro 667,00 a carico della società perché hanno patteggiato

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 91/TFN-SD del 29 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G. R.  (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Buldog TNT Lucrezia), Società ASD BULDOG TNT LUCREZIA - (nota n. 10088/684 pf16-17 AS/GP/ac del 17.03.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, la fideiussione bancaria di importo pari ad2.500,00 e comunque per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 300,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 89/TFN-SD del 24 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F. M. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD  Città di Gragnanogià Pol. Libertas Stabia), Società ASD CITTÀ DI GRAGNANO –  già Pol. Libertas Stabia - (nota n. 10049/601 pf16-17 AS/GP/ac del 16.03.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione ai punti A9) e A11) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, comporta a carico del legale rapp.te giorni 40 di inibizione e l’ammenda di Euro 2.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 89/TFN-SD del 24 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G. S. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD  Fabrizio Calcio a 5, ora ASD FC5 Corigliano Futsal), Società USD Fabrizio Calcio a 5,  ora ASD FC5 CORIGLIANO FUTSAL  - (nota n. 10060/773 pf16-17 AS/GP/ac del  16.03.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A4) del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 del 16 giugno 2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque per aver omesso di depositare, entro il termine del 10 luglio 2015, la quota di iscrizione pari a Euro 14.000,00, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 500,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 89/TFN-SD del 24 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A. T.(all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD  Augusta), Società ASD Augusta - (nota n. 10036/702 pf16-17 AS/GP/ac del  16.03.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A4) del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 del 16 giugno 2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque;

rilevato che il deferito ha omesso di depositare, entro il termine del 10 luglio 2015, la quota di iscrizione pari a Euro 8.450,00, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 400,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 89/TFN-SD del 24 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G. L. S. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD  ARL Latina Calcio a 5), Società SSD ARL LATINA CALCIO A 5 - (nota n. 10040/703  pf16-17 AS/GP/ac del 16.03.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 del 16 giugno 2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 500,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 89/TFN-SD del 24 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B. D. F.(all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Isola  Liri Srl), Società AC ISOLA LIRI Srl - (nota n. 8438/250 pf16-17 AS/GP/ac del  9.2.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione ai punti A4), A5) e A9) del CU n. 167/2015 della LNDDipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare entro il termine del 10 luglio 2015 ore 18.00 il versamento per l’iscrizione al Campionato Serie D stagione sportiva 2015/2016 (A4), la fideiussione bancaria (A5) e la dichiarazione di disponibilità del campo  di  giuoco  (A9), comporta a carico del legale rapp.te giorni 50 di inibizione e l’ammenda di Euro 3.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 82/TFN-SD del 03 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  A. G. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Muravera), Società ASD MURAVERA - (nota n. 9259/595 pf16-17 AS/GP/ac del 1.03.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A2) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, il verbale di assemblea cariche sociali, comporta a carico del legale rapp.te giorni 20 di inibizione e l’ammenda di Euro 667,00 a carico della società perché hanno patteggiato

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 82/TFN-SD del 03 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società US POGGIBONSI - (nota n. 9621/602 pf16-17 AS/GP/ac del 9.3.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A5 del CU n. 167/2015 della LND, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10.7.2015 ore 18, la fidejussione bancaria e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente, comporta a carico d della società che ha patteggiato

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 82/TFN-SD del 03 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M. M. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Thiene Zané C5), Società ASD THIENE ZANÉ C5 - (nota n. 9620/306 pf16-17 AS/GP/ac del 9.03.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A5 del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 del 18/06/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, l’originale della proroga della fideiussione pari ad10.000,00, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 74/TFN-SD del 11 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R. M. (all’epoca dei fatti Vice Presidente e legale rappresentante della Società AS Gubbio 1910 SSD a rl), Società AS GUBBIO 1910 SSD a RL - (nota n. 9174/210 pf16-17 AS/GP/ac del 27.2.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A10) del Com. Uff. n. 167/2015 LND, Dip. Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10.7.2015 ore 18, la comunicazione di inesistenza situazioni debitorie nei confronti di tesserati (come da comunicazione Co.Vi.So.D.) e la relativa fidejussione bancaria, comporta a carico del legale rapp.te giorni 20 di inibizione e l’ammenda di Euro 667,00 a carico della società perché hanno patteggiato

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 74/TFN-SD del 11 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A. B. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD U. Fincantieri Monfalcone), Società ASD U. FINCANTIERI MONFALCONE - (nota n. 9017/603 pf16-17 AS/GP/ac del 23.2.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, n relazione al punto A3) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, copia dello Statuto sociale vigente e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 74/TFN-SD del 11 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S. S. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD AC Mestre), Società SSD AC MESTRE - (nota n. 9015/592 pf16-17 AS/GP/ac del 23.2.2017).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A9) del Com. Uff. n. 167/2015 LND, Dip. Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10.7.2015 ore 18, la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco (A9), comporta a carico del legale rapp.te giorni 20 di inibizione e l’ammenda di Euro 667,00 a carico della società perché hanno patteggiato

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 71/TFN-SD del 03 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A. G. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della UC Albinoleffe S.r.l), Società UC ALBINOLEFFE S.R.L. – (nota n. 8133/209 pf16- 17 AS/GP/ac del 02.02.2017)

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in occasione dell’iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti 2015/1, per non aver provveduto a depositare, entro i termini, copia del verbale di Assemblea che riportava le cariche sociali, come previsto al punto A2) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, nonché per non aver trasmesso la comunicazione di inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di tesserati e relativa fidejussione bancaria, come previsto al punto A 10) dello stesso C.U., comporta a carico del legale rapp.te giorni 27 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.334,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 71/TFN-SD del 03 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V. R. (a ll’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della A.S.D. Sant’Isidoro), Società A.S.D. SANT’ISIDORO – (nota n. 7805/319 pf16-17 AS/GP/ac del 26.01.2017

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, n relazione al punto A4) del C.U. n.300/2015, della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10.7.2015 ore 18.00, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’importo di iscrizione di euro 5.050,00, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 71/TFN-SD del 03 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P. M.(a ll’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Unione Triestina SSD ARL), Società UNIONE TRIESTINA SSD ARL – (nota n. 8169/207 pf16-17 AS/GP/ac del 3.2.2017)

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione ai punti A2), A6) e A9) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, rispettivamente A2) la copia del verbale di assemblea cariche sociali, A6) la visura camerale aggiornata e A9) la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 300,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 71/TFN-SD del 03 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Z. A. (a ll’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Virtus Palombara), Società A.S.D. VIRTUS PALOMBARA – (nota n. 7804/318 pf16-17 AS/GP/ac del 26.01.2017)

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A8) del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, la documentazione attestante la dichiarazione di disponibilità del campo comporta a carico del legale rapp.te giorni 20 di inibizione e l’ammenda di Euro 200,00 a carico della società perché hanno patteggiato

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 71/TFN-SD del 03 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S. A. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Manfredonia Calcio), Società A.S.D. MANFREDONIA CALCIO – (nota n. 8170/211 pf16-17 AS/GP/ac del 03.02.2017)

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, violazione all’articolo 10 comma 3bis del CGS rilevata in occasione dell’iscrizione al Campionato Nazionale di serie D 2015/16 ed in particolare per non aver provveduto a depositare, entro il termine previsto dal Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, la ricevuta in originale del versamento dell’importo risultante dall’iscrizione on-line come previsto al punto A4) nonché della mancata trasmissione, in originale, della dovuta fidejussione bancaria come stabilito al punto A5) del citato C.U., comporta a carico del legale rapp.te giorni 27 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.334,00 a carico della società perché hanno patteggiato

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 62/TFN-SD del 15 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.Z. (all’epoca dei fatti legale rappresentante della Società USD Noto), Società USD NOTO - (nota n. 6229/7 pf16-17 GM/GP/ma del 7.12.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A/5 del C.U. n. 167 del 18.06.2015, recante la normativa sugli adempimenti per la iscrizione e per la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale Serie D, stagione sportiva 2015/2016, per il mancato deposito da parte della Società nel termine del 10.07.2015 della fideiussione bancaria a prima richiesta di31.000,00 con scadenza all’11.07.2016 (Punto A/2 C.U. cit.), comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società     

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 57/TFN-SD del 01 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.C. (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Virtus Flaminia), Società ASD VIRTUS FLAMINIA - (nota n. 4737/1342 pf15-16 GP/GM/pp del 03.11.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A9) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 10/07/2015, ore 18.00, della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, come prescritto dal citato C.U., comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società   

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 56/TFN-SD del 22 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.B. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD arl Mezzolara), Società SSD ARL MEZZOLARA - (nota n. 5954/53 pf16-17 GM/GP/ma del 01.12. 2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A/5 del C.U. n. 167 del 18.06.2015, recante la normativa sugli adempimenti per la iscrizione e per la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale Serie D stagione sportiva 2015/2016, per il mancato deposito nel termine del 10.07.2015 della fideiussione bancaria a prima richiesta di31.000,00 con scadenza all’11.07.2016 (Punto A/2 C.U. cit.) , comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 56/TFN-SD del 22 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.D.A. (all’epoca dei fatti legale rappresentante della Società ASD Progreditur Marcianise   ora   denominata   ASD   Gladiator),   Società   ASD   PROGREDITUR MARCIANISE ora denominata ASD GLADIATOR - (nota n. 5807/4 pf16-17 GM/GP/ma del 29.11. 2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A/2 del C.U. n. 167 del 18.06.2015, recante la normativa sugli adempimenti per la iscrizione e per la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale Serie D stagione sportiva 2015/2016, per il mancato deposito nel termine del 10.07.2015 della copia del verbale della assemblea dei soci nella quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2015/2016, firmata per conformità dal presidente della Società, ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nella ipotesi di mancata variazione delle stesse (Punto A/2 C.U. cit.), comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 56/TFN-SD del 22 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE    CARICO   DI: F.S. (all’epoca dei fatti legale rappresentante della Società AS Roccella), Società AS ROCCELLA - (nota n. 5802/3 pf16-17 GM/GP/ma del 29.11.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A/5 del C.U. n. 167 del 18.06.2015, recante la normativa sugli adempimenti per la iscrizione e per la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale Serie D stagione sportiva 2015/2016, per il  mancato deposito nel termine del 10.07.2015 della fideiussione bancaria a prima richiesta di31.000,00 con scadenza all’11.07.2016 (Punto A/2 C.U. cit.), comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 56/TFN-SD del 22 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL  PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.L. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Pordenone Calcio Srl), Società PORDENONE CALCIO Srl - (nota n. 5953/54 pf16-17 GM/GP/ma del 1.12.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A/5 del C.U. n. 167 del 18.06.2015, recante la normativa sugli adempimenti per la iscrizione e per la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale Serie D stagione sportiva 2015/2016, per il mancato deposito nel termine del 10.07.2015 della fideiussione bancaria a prima richiesta di31.000,00 con scadenza all’11.07.2016 (Punto A/2 C.U. cit.), comporta a carico del legale rapp.te l’ammenda di Euro 2.000,00 e l’ammenda di Euro 667,00 a carico della società perché hanno patteggiato   

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 54/TFN-SD del 13 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  S.G. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Acqui Calcio 1911), Società ACQUI CALCIO 1911 a rl - (nota n. 5195/39 pf16-17 GM/GP/ma del 15.11.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, n relazione ai punti A2), A4), A5) e A9) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, del versamento iscrizione (A4), della fidejussione bancaria (A5), della copia del verbale dell'assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2015/2016 (A2) e della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco (A9), come prescritto dal citato C.U. comporta a carico del legale rapp.te giorni 60 di inibizione e l’ammenda di Euro 4.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.051/TFN del 03 Febbraio 2017 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (117) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.P. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ACD Campodarsego), Società ACD CAMPODARSEGO - (nota n. 5545/186 pf16-17 GM/GP/ma del 22.11.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A9) del C.U. n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non avere provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, la dichiarazione di disponibilità del campo da giuoco juniores, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.051/TFN del 03 Febbraio 2017 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (118)DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.P. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Bustese Roncalli), Società ASD BUSTESE RONCALLI - (nota n. 5492/196 pf16-17 GM/GP/ma del 21.11.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, n relazione al punto A5) del C.U. n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non avere provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, la fideiussione bancaria ivi indicata, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.046/TFN del 16 Gennaio  2017 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (112) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.P.(all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AD Voluntas Calcio Spoleto), Società AD VOLUNTAS CALCIO SPOLETO - (nota n. 4854/1344 pf 15-16 GP/GM/pp del 7.11.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione ai  punti A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 10/07/2015 ore 18:00, del versamento iscrizione (A4) e della fidejussione bancaria (A5), come prescritto dal citato C.U., comporta a carico del legale rapp.te giorni 40 di inibizione e l’ammenda di Euro 2.000,00 a carico della società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.042/TFN del 20 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (88) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.. (Presidente e Legale rappresentante della Società US Fiorenzuola 1922 SS ARL D.), la Società US FIORENZUOLA 1922 SS ARL D. - (nota n. 3447/1341 pf 15-16 GM/LG/pp del 6.10.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A2) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 10/07/2015 ore 18:00, della copia del verbale dell'assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2015/2016, come prescritto dal citato C.U., comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.042/TFN del 20 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (89) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.D.R. (Presidente e Legale rappresentante della Società FCD Altovicentino), la Società FCD ALTOVICENTINO - (nota n. 3465/1343 pf 15-16 GMLG/pp del 6.10.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A6) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 10/07/2015 ore 18:00, della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società, come prescritto dal citato C.U., comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.028/TFN del 28 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (223) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.G.  (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Umbria 2015 Calcio a 5), Società ASD UMBRIA 2015 CALCIO A 5 - (nota n. 11612/316 pf14- 15/MS/vdb del 21.04.2016).

Massima: Non si ha violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS con riferimento all’art. 53 comma 1 NOIF così come integrato dalle disposizioni di cui alla parte terza lettera E paragrafo G del CU n. 1 Divisione Calcio a Cinque del 2 luglio 2015, per aver rinunciato a partecipare con la propria squadra al Campionato Nazionale Serie B Calcio a 5 stagione sportiva 2015/2016, prima dell’inizio dello stesso e dopo aver presentato domanda di iscrizione della Società a detto campionato. Risulta, dimostrato che la Società inoltrò in tempi utili alla Divisione Calcio a Cinque la rinuncia al Campionato di Serie B per la s.s. 2015/2016, validamente motivata da sopravvenute ed imprevedibili difficoltà economiche che avevano impedito oggettivamente di affrontare le rilevanti spese di tale competizione (tra cui, l’improvvisa perdita del 70% degli sponsor). Coglie nel segno, e merita condivisione, la considerazione che la Divisione non ebbe mai a contestare formalmente tale dichiarazione di rinuncia, che peraltro è stata formalizzata ben prima dei dovuti controlli sulle formalità documentali eseguiti dalla Co.Vi.So.D. e prima della compilazione dei calendari della competizione di che trattasi (decisione presa dagli organi sociali il 29 luglio 2015; comunicazione di ritiro trasmessa alla Divisione il 30 luglio successivo; positiva valutazione della Co.Vi.So.D. recapitata alla Società il 3 agosto seguente); il tutto, quindi, secondo una scansione temporale non solo compatibile con la proficua organizzazione della competizione bensì anche tale da non avere recato pregiudizio all’iter sportivo (sul punto neppure allegato e comprovato dalla Procura federale).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.021/TFN del 06 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (30) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETÀ GALLIPOLI F. 1909 Srl SSD – (nota n. 925/1008 pf14-15 LG/pp del 20.07.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto 11) pagina 4 del CU n. 138 del 26/05/2014 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del giorno 11/07/2014, la liberatoria rispetto alle pendenze debitorie, comporta l’ammenda di Euro 667,00 a carico della società che ha patteggiato

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.001/TFN del 01 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (229) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.L. (all’eoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società S.D. Scandicci Calcio s.r.l.) e la SOCIETÀ S.D. SCANDICCI CALCIO S.R.L. - (nota n. 11945/850 pf14-15/LG/pp del 29.04.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto 6 pag. 3 del CU n. 138 / 26 maggio 2014 LND Divisione Interregionale, recante norme per la iscrizione e la conseguente partecipazione al Campionato Serie D stagione sportiva 2014 – 2015, comporta a carico del legale rapp.te giorni 20 di inibizione e l’ammenda di Euro 667,00 a carico della società perché hanno patteggiato

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.001/TFN del 01 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (225) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.N.  (Presidente e Legale rappresentante della Società A.S.D. a R.L. Jolly Montemurlo) e la SOCIETÀ A.S.D. A R.L. JOLLY MONTEMURLO - (nota n. 11666/911 pf14-15/LG/pp del 22.04.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione ai punti 4) e 5) pagina 2 e 9) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n.138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti per non aver provveduto a depositare entro il termine dell’11 luglio 2014: i) la fidejussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 31.000,00, come 12 prescritto al richiamato punto 5); ii) la visura camerale aggiornata attestante la vigenza come prescritto al punto 6; iii)la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco, come prescritto al richiamato punto 9 del citato Comunicato Ufficiale n.138/2014, comporta a carico del legale rapp.te giorni 50 di inibizione e l’ammenda di Euro 3.000,00 a carico della società

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Impugnazione Istanza: (224) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.S. (Presidente e Legale rappresentante della Società A.D. Voluntas Calcio Spoleto) e la SOCIETÀ A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO - (nota n. 9985/896pf14- 15/LG/pp del 23.03.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto 5) pagine 2 e 3 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.5.2014 della Lega Nazionale Dilettanti per aver omesso di depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014, la fideiussione secondo il modello predisposto, come prescritto al punto 5) pagg. 2 e 3 del citato CU, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

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Impugnazione Istanza: (221) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.R. (Presidente e Legale rappresentante della Società N.F.C. Orlandina A.S.D.) e la SOCIETA’ N.F.C. ORLANDINA - (nota n. 11394/982 pf14-15/LG/pp del 19.04.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto 2) pagina 1 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.5.2014 della Lega Nazionale Dilettanti per aver omesso di depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014, copia del verbale dell’assemblea con attribuzione cariche sociali per la stagione 2014/2015, come prescritto al punto 2) pag. 1 del citato CU, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

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Impugnazione Istanza: (220) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.S. (Presidente e Legale rappresentante della Società Gualdo Casacastalda) e la SOCIETÀ ASD GUALDO CASACASTALDA - (nota n. 11399/1005 pf14-15/LG/pp del 19.04.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto 9 pag. 3 del CU n. 138 / 26 maggio 2014 LND Divisione Interregionale, recante norme per la iscrizione e la conseguente partecipazione al Campionato Serie D stagione sportiva 2014 – 2015, per il mancato inoltro entro la data dell’11 luglio 2014 della “dichiarazione di disponibilità del campo di gioco secondo il modello predisposto dal Dipartimento Interregionale, così come visualizzato on-line, rilasciata dall’ente proprietario, secondo quanto previsto dall’art. 31 del regolamento della LND per la disputa di tutte le gare del campionato nazionale di serie D e di altre manifestazioni ufficiali; ovvero per le società che hanno stipulato convenzioni con gli enti proprietari dell’impianto per la gestione dello stesso, dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, sottoscritta dalla stessa unitamente a copia della convenzione”) , comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

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Impugnazione Istanza: (217) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.D.M. (Presidente e Legale rappresentante della Società A.C. Rimini 1912 s.r.l.) e la SOCIETÀ A.C. RIMINI 1912 S.R.L. - (nota n. 11229/910 pf 14-15/LG/pp del 15.04.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto 10 pag. 4 del CU n. 138 / 26 maggio 2014 LND Divisione Interregionale, recante norme per la iscrizione e la conseguente partecipazione al Campionato Serie D stagione sportiva 2014 – 2015, comporta a carico del legale rapp.te giorni 20 di inibizione e l’ammenda di Euro 667,00 a carico della società perché hanno patteggiato

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Impugnazione Istanza: (215) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.V.(Presidente e Legale rappresentante della Società A.S.D. U.S. Scafatese Calcio) e la SOCIETÀ A.S.D. U.S. SCAFATESE CALCIO - (nota n. 11228/851pf14-15/ del 15.04.2016.

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione ai punti 4) e 5), pagina 2 e 11) pagina 4 del Comunicato Ufficiale n.138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti per non aver provveduto a depositare entro il termine dell’11 luglio  2014: i) il versamento di € 19.000,00, come prescritto al richiamato punto 4); ii) la fidejussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 31.000,00, come prescritto al richiamato punto 5); iii) l’attestato sottoscritto dal Presidente del Comitato Regionale di riferimento in ordine all’inesistenza di pendenze debitorie, come prescritto al richiamato punto 11 del citato Comunicato Ufficiale n.138/2014, comporta a carico del legale rapp.te giorni 50 di inibizione e l’ammenda di Euro 3.000,00 a carico della società

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Impugnazione Istanza: (214) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.M. (Presidente e Legale rappresentante della Società A.S.D. Thermal Abano Teolo) e la SOCIETÀ A.S.D. THERMAL ABANO TEOLO - (nota n. 11227/853 pf14-15/LG/pp del 15.04.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione ai punti 4) e 5), pagina 2, e 9), pagina 3, del Comunicato Ufficiale n.138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti per non aver provveduto a depositare entro il termine dell’11 luglio 2014: i) il versamento di € 19.000,00, come prescritto al richiamato punto 4); la fidejussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 31.000,00, come prescritto al richiamato punto 5); la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco, come prescritto al richiamato punto 9 del citato Comunicato Ufficiale n.138/2014, comporta a carico del legale rapp.te giorni 50 di inibizione e l’ammenda di Euro 3.000,00 a carico della società

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Impugnazione Istanza: (213) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.D.F. (Presidente e Legale rappresentante della Società A.C. Isola Liri S.r.l.) E LA SOCIETÀ A.C. ISOLA LIRI S.r.l. - (nota n. 11233/912 pf14-15/LG/pp del 15.04.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto 5) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.5.2014 della Lega Nazionale Dilettanti per aver omesso di depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 31.000,00 come prescritto al punto 5) pag. 2 del citato CU, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

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Impugnazione Istanza: (212) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.C. (Presidente e legale rappresentante della Società A.D.C. Viterbese Castrense) E LA SOCIETÀ A.D.C. VITERBESE CASTRENSE - (nota n. 11246/908 pf14-15/LG/pp del 15.04.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto 9), pagina 3, del Comunicato Ufficiale n.138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti per aver omesso di depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014, la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

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Impugnazione Istanza: (211) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M. (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Termoli Calcio 1920) e la SOCIETÀ ASD TERMOLI CALCIO 1920 - (nota n. 11242/854 pf14-15/LG/pp del 15.04.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto 5) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.5.2014 della Lega Nazionale Dilettanti per aver omesso di depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 31.000,00 come prescritto al punto 5) pag. 2 del citato CU, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

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Impugnazione Istanza: (210) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.C. (Presidente e legale rappresentante della Società USD Palestrina 1919) e la SOCIETÀ USD PALESTRINA 1919 - (nota n. 11271/941 pf14-15 del 15.04.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto 9) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.5.2014 della Lega Nazionale Dilettanti per aver omesso di depositare entro il termine dell’11 luglio 2014 la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, come prescritto al punto 9) pag. 3 del citato CU, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.001/TFN del 01 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (180) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.M. (Presidente e Legale rappresentante della Società A.S.D. Elmas 01) e la SOCIETÀ A.S.D. ELMAS 01 - (nota n. 12174/898 pf14-15/LG/pp del 23.03.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 909/2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque per aver omesso di depositare entro il termine del 23 luglio 2014 il testo della fideiussione conforme al modello allegato al C.U. 909/2014, come prescritto al punto A5) del citato CU, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 500,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.088/TFN del 13 Giugno 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:   (208) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.A. (Presidente della Società ASD Wisser Club), Società ASD WISSER CLUB - (nota n. 11100/267 pf15-16 MS/vdb del 13.4.2016).

Massima: Il TFN proscioglie il legale rapp.te dalla violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in relazione all’art. 53/1 delle NOIF, così come integrato dalle disposizioni di cui alla parte III, lettera E, paragrafo g) del C.U. n. 1 Div. Calcio a Cinque del 2.7.2015 per avere, nella qualità di Presidente della Società rinunciato a partecipare con la propria squadra al Campionato Nazionale di Serie B Calcio a 5 nella s.s.2015/16, prima dell’inizio dello stesso, dopo avere presentato regolare domanda di iscrizione della Società. Infatti risulta documentato che l’- omissis - inoltrò in tempi utili alla Divisione Calcio a Cinque la rinuncia al Campionato di Serie B per la s.s.2015/2016, validamente motivata da intervenute difficoltà economiche che impedivano oggettivamente di affrontare le rilevanti spese di tale competizione. Inoltre coglie nel segno la considerazione che la Divisione non ebbe mai a contestare formalmente tale dichiarazione di rinuncia, che peraltro appare formalizzata ben prima dei dovuti controlli sulle formalità documentali eseguiti dalla Co.Vi.So.D. e prima della compilazione dei calendari della competizione di che trattasi, senza quindi che vi sia stato pregiudizio del relativo iter sportivo.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.085/TFN del 27 Maggio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (198) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.C. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AS Barletta Calcio a Cinque) e la SOCIETÀ AS BARLETTA CALCIO A CINQUE - (nota n. 10262/1042pf14-15/LG/dl del 29.03.2016.

Massima: La violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione al punto B1) e disposizioni finali dei Comunicati Ufficiali nn. 909 del 16 giugno 2014 e 16 del 25 luglio 2014 della Divisione Calcio a Cinque, recanti norme per la iscrizione e la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B Stagione sportiva 2014 – 2015 per la “mancanza elenco soci – punto B1 del CU n. 909/2014”, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 200,00 a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (193) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.D. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Atletico Belvedere ora ASD Cosenza Futsal) e la SOCIETÀ ASD ATLETICO BELVEDERE ora ASD COSENZA FUTSAL - (nota n. 10233/1040pf14-15/LG/dl del 29.03.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione ai punti A4), A5 e A)6 del Comunicato Ufficiale n.909/2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque per aver omesso di depositare, entro il termine del 10 luglio 2014: la documentazione attestante il pagamento della quota di iscrizione, come prescritto al punto A4) del richiamato C.U.; la fidejussione, come prescritto al punto A5) del medesimo C.U., comporta a carico del legale rapp.te giorni 50 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.200,00 a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.085/TFN del 27 Maggio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (192) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.C. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD GS Giovinazzo Calcio a 5) e la SOCIETÀ ASD GS GIOVINAZZO CALCIO A 5 - (nota n. 10225/1039pf14-15/LG/dl del 29.03.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione al punto A4) e disposizioni finali dei Comunicati Ufficiali nn. 909 del 16 giugno 2014 e 16 del 25 luglio 2014 della Divisione Calcio a Cinque, recanti norme per la iscrizione e la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B Stagione sportiva 2014 – 2015, per aver omesso di depositare entro il termine previsto dalla detta normativa (23 luglio 2014) la documentazione, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 300,00 a carico della società.

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Impugnazione Istanza:  (191) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.P.(Presidente e Legale rappresentante della Società AS Kroton Calcio a 5) e la SOCIETÀ AS KROTON CALCIO A 5 - (nota n. 10254/1041pf14-15/LG/dl del 29.01.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione ai punti A4) e A/6 e disposizioni finali dei Comunicati Ufficiali nn. 909 del 16 giugno 2014 e 16 del 25 luglio 2014 della Divisione Calcio a Cinque, recanti norme per la iscrizione e la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B Stagione sportiva 2014 – 2015 per l’omesso deposito presso la Divisione Calcio a 5 entro il termine del 23 luglio 2014 della documentazione comprovante il pagamento alla data del 31 maggio 2014 di almeno il 70% di indennità, rimborsi, voci premiali pattuiti con gli atleti, intendendosi per tali coloro per i quali erano state depositate presso la Divisione Calcio a 5 alla data del 31 maggio 2014 accordi economici ai sensi dell’art. 94 ter NOIF al lordo delle imposte eventualmente dovute ”, comporta a carico del legale rapp.te giorni 40 di inibizione e l’ammenda di Euro 600,00 a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (190) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.D.L. (Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Avis Pleiadi Policoro Srl) e la SOCIETA’ SSD AVIS PLEIADI POLICORO Srl - (nota n. 10161/1043pf14-15/GL/dl del 25.03.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione al punto A5) e disposizioni finali dei Comunicati Ufficiali nn. 909 del 16 giugno 2014 e 16 del 25 luglio 2014 della Divisione Calcio a Cinque, recanti norme per la iscrizione e la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie A/2 Stagione sportiva 2014 – 2015, per aver omesso di depositare entro il termine previsto dalla detta normativa (10 luglio 2014) la documentazione attestante la proroga al 31 luglio 2015 della fideiussione di € 10.000,00, già esistente a far data dalla precedente stagione sportiva, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 400,00 a carico della società.

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Impugnazione Istanza:  (182) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.B. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Calcio a Cinque Forlì) e la SOCIETA’ ASD CALCIO A CINQUE FORLI’ - (nota n. 10084/895pf14-15/LG/pp del 24.03.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione ai punti A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 909/2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque per aver omesso di depositare, entro il termine del 10 luglio 2014, la documentazione attestante il pagamento della quota di iscrizione, come prescritto al punto A4) del C.U. 909/2014, nonchè la fideiussione per la stagione 2014/2015 come prescritto al punto A5) del C.U. cit., comporta a carico del legale rapp.te giorni 40 di inibizione e l’ammenda di Euro 800,00 a carico della società

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Impugnazione Istanza:  (181) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.M. (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD PesaroFano Calcio a 5) e la SOCIETÀ ASD PESAROFANO CALCIO A 5 - (nota n. 10099/899pf14- 15/GL/pp del 24.03.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 909/2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque per aver omesso di depositare entro il termine del 10 luglio 2014 la fideiussione per la stagione 2014/2015, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 400,00 a carico della società

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Impugnazione Istanza:  (167) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.D.L. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. POL. MACCARESE GIADA Srl) e la SOCIETÀ POL. MACCARESE GIADA Srl - (nota n. 9664/945pf14- 15/LG/mf del 16.03.2016

Massima: La violazione dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti 4) e 5), pagine 2, e 9), pagina 3 del Comunicato Ufficiale n.138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti per aver omesso di depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014, 1) il versamento di Euro 19.000,00, come prescritto al punto 4), pag.2; 2) la fidejussione bancaria a prima richiesta di importo di Euro 31.000,00, come prescritto al punto 5), pag.2; 3) la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco , come prescritto al punto 9), pag.3 del richiamato C.U. n.138, comporta a carico del legale rapp.te giorni 50 di inibizione e l’ammenda di Euro 3.000,00 a carico della società

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Impugnazione Istanza:  (166) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.D.M.  (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Puteolana 1902 Internapoli) e la SOCIETÀ SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI - (nota n. 9653/944pf14-15/LG/mf del 16.03.2016

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione ai punti 2), pagina 1, nonché 4) e 5), pagina 3 del Comunicato Ufficiale n.138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti per aver omesso di depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014, 1) la copia del verbale dell’assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2014/2015, come prescritto al punto 2), pag. 1; 2) il versamento di Euro 19.000,00, come prescritto al punto 4), pag.2; 3) la fidejussione bancaria a prima richiesta di importo di Euro 31.000,00, come prescritto al punto 5), pag. 2, 4) la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, come prescritto al punto 9, pag. 3, del richiamato C.U. n.138, comporta a carico del legale rapp.te giorni 60 di inibizione e l’ammenda di Euro 4.000,00 a carico della società

 

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Impugnazione Istanza:  165) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.S. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Manfredonia Calcio) e la SOCIETÀ ASD MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 9649/943pf14-15/LG/mf del 16.03.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto 2), pagina 1) del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione per aver omesso di depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014, la copia del Verbale dell’Assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione 2014/2015, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

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Impugnazione Istanza:  (164) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.R. (Presidente e Legale rappresentante della Società LC Nuova Gioiese) e la SOCIETÀ LC NUOVA GIOIESE - (nota n. 9636/942pf14-15/LG/mf del 16.03.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 5) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.5.2014 della Lega Nazionale Dilettanti e la stessa Società, per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; per aver omesso di depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014, la fideiussione bancaria a prima richiesta di importo di € 31.000,00 come prescritto al punto 5) pag. 2 del C.U. citato, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.080/TFN del 16 Maggio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (148) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.G. (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Mezzocorona Srl) e la SOCIETÀ AC MEZZOCORONA Srl - (nota n. 8977/932pf14-15/LG/dl del 01.03.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto 4), pagina 2) del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti per aver omesso di effettuare, entro il termine perentorio dell’ 11 luglio 2014, l’integrazione del versamento della somma di € 19000,00 dovuta per l’iscrizione al Campionato Nazionale Serie D per la stagione 2014/2015, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 400,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.077/TFN del 09 Maggio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (177) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.R. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Arzignano C5) e la SOCIETÀ ASD ARZIGNANO C5 - (nota n. 9985/896pf14-15/LG/pp del 23.03.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 909 del 16.06.2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.077/TFN del 09 Maggio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:   (174) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.L. (Presidente e legale rappresentante della Società ASD Sangiorgese Calcio a 5 già 5 ASD Eagles Fermo) E LA SOCIETÀ ASD SANGIORGESE CALCIO A 5 già ASD EAGLES FERMO - (nota n. 9690/947.pf14-15/LG/mf del 17.03.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A4) e disposizione finale del Comunicato Ufficiale n.909/2014 del 16 giugno 2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 200,00 a carico della società perché hanno patteggiato

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Impugnazione Istanza: (173) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S. (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD FC5 Corigliano Fitsal già USD Fabrizio Calcio a 5 2007) e la SOCIETÀ ASD FC5 CORIGLIANO FUTSAL già USD FABRIZIO CALCIO A 5 2007 - (nota n. 9692/949.pf14-15/LG/mf del 17.03.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n.909/2014 del 16 giugno 2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque per aver  omesso di depositare, entro il termine de 10 luglio 2014, la quota di fidejussione per Euro 15.000,00, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 500,00 a carico della società.

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Impugnazione Istanza:   (172) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.T. (Presidente e legale rappresentante della Società ASD Libertas Eraclea) e la SOCIETÀ ASD LIBERTAS ERACLEA - (nota n. 9691/948pf14-15/LG/mf del 17.03.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto A4) del Comunicato Ufficiale n. 909 del 16.06.2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque per aver omesso di depositare, entro il termine del 10 luglio 2014, la quota di iscrizione al campionato per la stagione 2014/2015, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 400,00 a carico della società.

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Impugnazione Istanza:  (170) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.P. (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Win Adv Campobasso) e la SOCIETÀ ASD WIN ADV CAMPOBASSO - (nota n. 9693/973pf14-15/LG/mf del 17.03.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 909 del 16.06.2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque per aver omesso di depositare, entro il termine del 10 luglio 2014, la fideiussione per la stagione 2014/2015, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 300,00 a carico della società.

 

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Impugnazione Istanza:  (179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.A. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Prato Calcio a Cinque) e la SOCIETÀ ASD PRATO CALCIO A CINQUE - (nota n. 9986/897pf14- 15/LG/pp del 23.03.2016

Massima: La violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione al punto A4) e disposizioni finali dei Comunicati Ufficiali nn. 909 del 16 giugno 2014 e 16 del 25 luglio 2014 della Divisione Calcio a Cinque, recanti norme per la iscrizione e la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B Stagione sportiva 2014 – 2015, per aver omesso di depositare entro il termine previsto dalla detta normativa la documentazione attestante il pagamento di € 5.050,00, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 300,00 a carico della società.

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Impugnazione Istanza:  (171) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M. (Presidente e legale rappresentante della Società ASD Thiene Zane C5 già ASD Blue Team C5 Trissino) e la SOCIETÀ ASD THIENE ZANE C5 già ASD BLUE TEAM C5 TRISSINO - (nota n. 9694/974pf14-15/LG/mf del 17.03.2016).

Massima: La violazione, dell’art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione al punto A5) dei Comunicati Ufficiali nn. 909 del 16 giugno 2014 e 16 del 25 luglio 2014 della Divisione Calcio a Cinque, recanti norme per la iscrizione e la conseguente partecipazione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B Stagione sportiva 2014 – 2015, per l’omesso deposito entro il termine previsto dalla detta normativa della fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza 31.07.2015 di importo pari ad € 2.500,00 secondo il modello predisposto dalla Divisione Calcio a 5, né la sostituzione con assegno circolare o bonifico bancario, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 300,00 a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.074/TFN del 02 Maggio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (139) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.S. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Imolese Calcio 1919 S.S.D. A R.L.) E LA SOCIETA’ IMOLESE CALCIO 1919 S.S.D. A R.L.. - (nota n.8577/902pf14-15/LG/dl del 22.2.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 5) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n.138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti per aver omesso di depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014, la dovuta fidejussione bancaria a prima richiesta, con scadenza 11.07.2015, per un importo di Euro 31/mila, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.074/TFN del 02 Maggio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (137) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.G. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società S.S. Chieti Calcio SRL). - (nota n.8553/960pf14-15/LG/dl del 19.2.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 9) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n.138 del 26 maggio 2014 della Lega Nazionale Dilettanti per aver omesso di depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014, la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.074/TFN del 02 Maggio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (132) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.M. (all’epoca dei fatti Vice-Presidente e legale rappresentante della società Vallee D’Aoste SSD ARL) e la SOCIETA’ VALLEE D’AOSTE SSD ARL. - (nota n.7984/882pf14-15/LG/pp del 9.2.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 2) pagina 1 del Comunicato Ufficiale n.138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti per aver omesso di depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014, la copia del verbale dell’assemblea con attribuzione delle cariche sociali per la stagione 2014/2015, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.074/TFN del 02 Maggio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (131) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.M. (Presidente e legale rappresentante della società U.S. Pergolettese 1932 SRL) e la SOCIETA’ U.S. PERGOLETTESE 1932 SRL. - (nota n.7955/883pf14- 15/LG/pp del 25.2.2016).

Massima: La violazione  dell’art. 10, co. 3bis, CGS, in relazione al punto 6) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n.138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti per l’omesso depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014, la visura camerale aggiornata attestante la vigenza della società, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.074/TFN del 02 Maggio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (140) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.T. (Presidente e legale rappresentante della società USD Novese S.R.L.) E LA SOCIETA’ USD NOVESE S.R.L.. - (nota n.8632/905pf14-15/LG/dl del 23.2.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10 comma terzo bis CGS in relazione al punto 9 pag. 4 del CU n. 138 del 26 maggio 2014 della LND ed alla Società per non aver presentato la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco secondo il modello predisposto dal Dipartimento Interregionale, così come visualizzato on-line, che doveva essere rilasciata dall’ente proprietario, secondo quanto previsto dall’art. 31 del Regolamento della LND per la disputa di tutte le gare del Campionato Nazionale Serie D e di altre manifestazioni ufficiali, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.070/TFN del 19 Aprile 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (153) – G.R. (Presidente e legale rappresentante della Società Abano Calcio Srl) e DELLA SOCIETÀ ABANO CALCIO Srl - (nota n. 9014/964 pf14-15 LG/dl del 2.3.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10 comma 3 bis C.G.S. in relazione al punto 5 del C.U. 138/14, per aver trasmesso tempestivamente e per via telematica come prescritto dalle recenti disposizioni federali la documentazione richiesta e non tuttavia inviato l’originale della fideiussione bancaria così come dettato al punto 5 del C.U. n. 138 (“fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all’11/07/2014 di importo pari ad € 31.000,00”) comporta a carico del legale rapp.te l’ammonizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.070/TFN del 19 Aprile 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (152) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.M. (Presidente e Legale rappresentante della Società USD Cavese Srl), e DELLA SOCIETÀ USD CAVESE Srl - (nota n. 9005/961 pf14-15 LG/dl del 2.3.2016).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del CGS per non aver provveduto entro il termine perentorio del 11 luglio 2014 di cui al C.U. n. 138 del 26/05/14 della Lega Nazionale Dilettanti, né ad effettuare il versamento della somma di € 19.000,00 dovuta in favore della F.I.G.C.; né a depositare l’originale della prescritta fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all’11/07/2015 e di importo pari ad € 31.000,00; né infine a depositare la documentazione comprovante il pagamento di quanto dovuto a propri tesserati in forza di decisioni assunte da Organi della F.I.G.C., così come, rispettivamente, prescritto ai punti 4) pag. 2,5) pag. 2 e 8) pag. 3 del citato C.U. comporta a carico del legale rapp.te mesi 3 di inibizione e l’ammenda di Euro 2.000,00 a carico della società che ha patteggiato

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.066/TFN del 01 Aprile 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (151) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.A. (Presidente e Legale rappresentante della Società USD Dro), Società USD DRO - (nota n. 9003/936 pf14-15 LG/dl del 2.3.2016).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del CGS in relazione al punto 5) pagine 2 e 3 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26 maggio 2014 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare l’originale della fideiussione bancaria a prima richiesta entro il termine dell’11 luglio 2014, come prescritto al punto 5) pagine 2 e 3 del citato C.U., comporta a carico del legale rapp.te mesi 1 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.066/TFN del 01 Aprile 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (147) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.T. (Presidente e Legale rappresentante della Società US Massese 1919 Srl), Società US MASSESE 1919 Srl - (nota n. 8983/933 pf14-15 LG/dl del 1.3.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione ai punti 6) e 9) pag. 3 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26 maggio 2014 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare entro il termine perentorio del 11 luglio 2014 di cui al C.U. n. 138 del 26/05/14 della Lega Nazionale Dilettanti, né la visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società, né la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco così come prescritto, rispettivamente, ai punti 6) e 9) pag. 3 del citato C.U., comporta a carico del legale rapp.te mesi 2 di inibizione e l’ammenda di Euro 2.000,00 a carico della società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.066/TFN del 01 Aprile 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (154) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.S. (Presidente e Legale rappresentante della Società SSDARL Calcio San Cesareo), Società SSDARL CALCIO SAN CESAREO - (nota n. 9036/962 pf14-15 LG/dl del 2.3.2016).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del CGS in relazione al punto 5) pagine 2 e 3 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26 maggio 2014 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare l’originale della fideiussione bancaria a prima richiesta entro il termine dell’11 luglio 2014, come prescritto al punto 5) pagine 2 e 3 del citato C.U., comporta a carico del legale rapp.te mesi 1 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.059/TFN del 04 Marzo 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:   (116) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.D. (Presidente e legale rappresentante della Società USD Noto), Società USD NOTO - (nota n. 7059/1006 pf14-15 LG/pp del 19.1.2016).

Massima: La violazione dell’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto 8) della pagina 3 del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014 la liberatoria dei calciatori tesserati, come prescritto al punto 8) pag. 3 del C.U. 138 del 26 maggio 2014, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.057/TFN del 23 Febbraio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (123) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.B. (Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. Ciliverghe Mazzano), Società POL. C.M. - (nota n. 7341/980 pf14-15 LG/pp del 26.1.2016).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del CGS in relazione al punto 3) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 138 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare lo statuto sociale entro il termine dell’11 luglio 2014, come prescritto al punto 3) pag. 2 del C.U. n. 138 del 26 maggio 2014, comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.057/TFN del 23 Febbraio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (122) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.K. (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD NK Kras Repen), Società ASD NK KRAS REPEN - (nota n. 7192/1007 pf14-15 LG/pp del 21.1.2016).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del CGS in relazione al punto 9) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 138 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco entro il termine dell’11 luglio 2014, come prescritto al punto 9) pag. 3 del C.U. n. 138 del 26 maggio 2014, comporta a carico del legale rapp.te giorni 15 di inibizione e l’ammenda di Euro 500,00 a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.049/TFN del 02 Febbraio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (87) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: U.M. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASDFCF Marcon già AC Femminile Mestre 1999), Società ASDFCF MARCON già AC Femminile Mestre 1999 - (nota n. 4227/704 pf10-11 AM/LG/pp del 2.11.2015).

Massima: Non si ha violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del CGS in relazione al punto 7) pag. 4 del Comunicato Ufficiale n. 81 del 22 giugno 2010 della Divisione Calcio Femminile per non aver provveduto al deposito entro il termine del 12 luglio 2010, come prescritto dal C.U. della Divisione Calcio Femminile n. 81 del 22 giugno 2010 del seguente documento: fideiussione bancaria a prima richiesta, in quanto nel caso in esame i deferiti entro il 12 Luglio  avevano presentato una fideiussione, sebbene non completamente conforme alla normativa vigente, comunque astrattamente idonea a fornire le garanzie necessarie all’iscrizione al campionato

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.040/TFN del 04 Dicembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (65) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: T.M. (Presidente e legale rappresentante della Società ASD Selargius Calcio) - (nota n. 3196/994pf13-14/AM/pp del 7.10.2015).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto 8) pag. 3 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti per non aver provveduto al deposito entro il termine del 12 luglio 2013, della dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco rilasciata dall’Ente proprietario come prescritto al punto 8) pag. 3., comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 041/CFA del 09 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CFA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44/TFN – Sez. Disc. del 30.3.2015

Impugnazione – istanza: 1) RICORSO DEL SIG. D.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 2.7.2014 DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE (NOTA N. 6857/294 PF14-15 MS/VDB DEL 4.3.2015) -

Massima: I fatti evidenziano chiaramente che il comportamento del legale rapp.te fu incauto ed improntato ad imprudenza e leggerezza per avere egli, come rilevato dal primo giudice, “affidato una pratica di indubbia delicatezza a persona non conosciuta”, mentre i dubbi e le perplessità sull’identità di quest’ultima potevano ben essere fugati o scongiurati solo attraverso una preventiva informativa formalmente assunta presso la competente sede. Inoltre, il menzionato Presidente e legale rappresentante pro-tempore insieme con la domanda alla Divisione Calcio a Cinque di iscrizione al Campionato procedette a presentare tempestivamente la fideiussione poi però rilevatasi falsa; peraltro, solo dopo la conclusione delle indagini (e cioè l’accertamento eseguito dalla medesima Divisione il 22.7.2014 nonché la risposta del successivo 23 luglio dell’Istituto bancario, che confermava la non autenticità del documento) egli provvide a completare l’iscrizione, col pagamento entro il “termine di sanatoria” in modo da poter partecipare alle competizioni. Pertanto siffatta dilazione nonché il notevole ritardo della presentazione (solo in data 24.3.2015) della denuncia-querela al Giudice (ma non anche alla F.I.G.C., direttamente interessata), depongono ad avviso di questa Corte per un comportamento non improntato a buona fede.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 041/CFA del 09 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CFA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44/TFN – Sez. Disc. del 30.3.2015

Impugnazione – istanza: 2) RICORSO DELL’A.S.D. ATLETICO BELVEDERE AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015; - AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER I COMPORTAMENTI ASCRITTI AL SIG. D.L., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 2.7.2014 DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE (NOTA N. 6857/294 PF14-15 MS/VDB DEL 4.3.2015) -

Massima: I fatti evidenziano chiaramente che il comportamento del presidente fu incauto ed improntato ad imprudenza e leggerezza per avere egli, come rilevato dal primo giudice, “affidato una pratica di indubbia delicatezza a persona non conosciuta”, mentre i dubbi e le perplessità sull’identità di quest’ultima potevano ben essere fugati o scongiurati solo attraverso una preventiva informativa formalmente assunta presso la competente sede. Inoltre, il menzionato Presidente e legale rappresentante pro-tempore insieme con la domanda alla Divisione Calcio a Cinque di iscrizione al Campionato provvide a presentare tempestivamente la fideiussione poi però rilevatasi falsa; peraltro, solo dopo la conclusione delle indagini (e cioè l’accertamento eseguito dalla medesima Divisione il 22.7.2014 nonché la risposta del successivo 23 luglio dell’Istituto bancario, che confermava la non autenticità del documento) egli provvide a completare l’iscrizione, col pagamento entro il “termine di sanatoria”, in modo da poter partecipare alle competizioni. Pertanto siffatta dilazione nonchè il notevole ritardo della presentazione (solo in data 24.3.2015) della denuncia-querela al Giudice (ma non anche alla F.I.G.C., direttamente interessata), depongono ad avviso di questa Corte per un comportamento non improntato a buona fede.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.062/TFN del 26 Giugno 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (199) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S. (all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della Società SF Aversa Normanna Srl), Società SF AVERSA NORMANNA Srl - (nota n. 10650/986pf13-14/AM/GL/pp del 19.5.2015).

Massima: Non si ha violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis, del C.G.S., in relazione al punto 1, pagina 2, del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21.05.2013 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12 luglio 2013 copia del verbale di assemblea con attribuzione delle cariche sociali per la stagione sportiva 2013/2014, in quanto è sufficiente la comunicazione di conferma delle cariche sociali pervenuta nei termini stabiliti dal Com. Uff. n. 168/LND del 21.5.2013.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.056/TFN del 03 Giugno 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (144) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: O.O. (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Licata 1931), Società ASD LICATA 1931 - (nota n. 7712/991 pf13-14 AM/LG/pp del 20.3.2015).

Massima: La violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto 1) pagina 2 e 4) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21.5.2013 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12 luglio 2013, copia del verbale dell’assemblea con attribuzione delle cariche sociali per la stagione 2013/2014, come prescritto al punto 1) pagina 2 del C.U. n. 168 del 21.5.2013 e la fideiussione prevista al punto 4) pagina 3 del medesimo C.U., comporta a carico del legale rapp.te giorni 40 di inibizione e l’ammenda di Euro 2.000,00 a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.054/TFN del 05 Maggio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (146) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.C. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Lupa Frascati), Società ASD LUPA FRASCATI - (nota n. 7836/992 pf13-14 AM/LG/pp del 24.3.2015).

Massima: La violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto 8) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21.5.2013 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12 luglio 2013, la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco rilasciata dall'Ente proprietario come prescritto al punto 8) pag. 3 del C.U. n. 168 del 21.5.2013 comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.050/TFN del 15 Aprile 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (143) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.P. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Santegidiese Srl) e della Società SSD SANTEGIDIESE Srl - (nota n. 7606/1046pf2012- 13/AM/LG/pp del 19.3.2015).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto 6) del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2 aprile 2012 per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 12 luglio 2012, del seguente documento: fideiussione (punto 6 del C.U.) comporta a carico del legale rapp.te giorni 20 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.050/TFN del 15 Aprile 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:1 39) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: V.S. (Presidente e legale rappresentante della Società ACF D. Aquile Palermo) e della Società ACF D. AQUILE PALERMO - (nota n. 7150/709pf10-11/AM/LG/pp del 10.3.2015).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto 9) pagina 4) del Comunicato Ufficiale n. 81 del 22 giugno 2010 della Divisione Calcio Femminile per non aver provveduto al deposito della dichiarazione della disponibilità campo, entro il termine del 12 luglio 2010, come prescritto dal sopra citato C.U. comporta a carico del legale rapp.te giorni 20 di inibizione e l’ammenda di Euro 250,00 a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.050/TFN del 15 Aprile 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (138) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.M.  (Presidente e legale rappresentante della Società ASD CF Acese) e della Società ASD CF ACESE - (nota n. 7075/713pf10-11/AM/LG/pp del 10.3.2015).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione ai punti 7) e 8) pagina 4) del Comunicato Ufficiale n. 81 del 22 giugno 2010 della Divisione Calcio Femminile per non aver provveduto, ai fini dell’iscrizione al Campionato Nazionale Serie B Stagione Sportiva 2010/2011, al deposito, entro il termine del 12 luglio 2010, come prescritto dal sopra citato C.U., dei seguenti documenti: fideiussione (pag. 4 punto 7) e attestazione d’inesistenza di situazione debitoria (pag. 4 punto 8) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 500,00 a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.044/TFN del 30 Marzo 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (125) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.D.(Presidente della Società ASD Atletico Belvedere), Società ASD ATLETICO BELVEDERE - (nota n. 6857/294 pf14-15 MS/vdb del 4.3.2015).

Massima: La violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e delle disposizioni contenute nel CU Divisione Calcio a Cinque n. 1 del 2 luglio 2014 lettera A/2 capoverso B, per aver a corredo della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Serie A/2 Calcio a Cinque Stagione sportiva 2014/2015, depositato la fideiussione di € 10.000,00 risultata falsa comporta a carico del legale rapp.te giorni mesi 4 di inibizione. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica e l’ammenda di Euro 1.000,00

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.041/TFN del 25 Marzo 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (132) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.C. (Presidente e legale rappresentante della Società SSD Sansepolcro Calcio Srl) e della Società SSD SANSEPOLCRO CALCIO Srl - (nota n. 6860/666pf2010- 11/AM/LG/pp del 4.3.2015).

Massima: La violazione quanto al primo dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto 3 lettera A del CU n. 200 del 9 luglio 2010 del Comitato Interregionale per non aver depositato entro il termine del 9 luglio 2010 la copia del verbale d’assemblea della Società di attribuzione delle cariche sociali per la Stagione sportiva 2010/2011, vidimata per conformità dal presidente della stessa comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione. E’ improcedibile il deferimento nei confronti della società a cui è stata revocata l’affiliazione in conseguenza del fallimento.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.041/TFN del 25 Marzo 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (133) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.P. (Presidente e legale rappresentante della Società ADC Femminile Campobasso) e della Società ADC FEMMINILE CAMPOBASSO - (nota n. 6894/699pf2010-11/AM/LG/pp del 5.3.2015).

Massima: La violazione quanto alla prima dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punti 4 e 9 del CU n. 81 del 22 giugno 2010 di detta Divisione per non aver provveduto al deposito entro il termine del 12 luglio 2010 della dichiarazione disponibilità campo di giuoco (punto 9) e della dichiarazione di disponibilità allenatore (punto 4) comporta a carico del legale rapp.te giorni 40 di inibizione e l’ammenda di Euro 500,00 a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.041/TFN del 25 Marzo 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (97) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: I.B.B. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Clodiense SSD Srl) e della Società CLODIENSE SSD Srl - (nota n. 5865/989pf13-14/AM/LG/pp del 10.2.2015).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione ai punti 1) pagina 2 e 4) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21.5.2013 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12 luglio 2013, copia del verbale dell’assemblea con attribuzione delle cariche sociali per la stagione 2013/2014, come prescritto al punto 1) pag. 2 del C.U. n. 168 del 21.5.2013, nonché la fideiussione come prescritto al punto 4) pagina 3 del citato C.U. comporta a carico del legale rapp.te giorni 40 di inibizione e l’ammenda di Euro 2.000,00 a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.041/TFN del 25 Marzo 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (93) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.P. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SGF Spezia) e della Società GSF SPEZIA - (nota n. 5758/700pf10-11/AM/LG/pp del 5.2.2015).

Massima: La violazione quanto al primo dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punti 7 e 9 del CU n. 81 del 22 giugno 2010 di detta Divisione per non aver provveduto al deposito entro il termine del 12 luglio 2010 della fideiussione in originale (punto 7) e della dichiarazione di omologa del campo di giuoco (punto 9) comporta a carico del legale rapp.te giorni 40 di inibizione e l’ammenda di Euro 500,00 a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.036/TFN del 04 Marzo 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (76) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.P. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Union Quinto), Società ASD UNION QUINTO - (nota n. 4735/650 pf13-14 LG/AM/pp dell’8.1.2015).

Massima: La violazione  dell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione ai punti 2), 3), 5), 6), e 10) della lettera A del C.U. n. 200 del 21 giugno 2010 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale (serie D 2010/2011) per l’omesso deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, il modulo di censimento in n. 3 copie compilato e sottoscritto dal rappresentante della Società; la copia del verbale dell’Assemblea nel corso della quale furono attribuite le cariche sociali per la Stagione Sportiva 2010/2011, vidimata per conformità dal Presidente della Società; il documento attestante l’avvenuto versamento della somma di Euro 18.000,00; la fidejussione in originale e, infine, la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, secondo il modello predisposto dal Comitato medesimo, rilasciata dall’Ente proprietario, secondo quanto previsto dall’art. 24 del Regolamento della LND per la disputa di tutte le gare del Campionato Nazionale di Serie D e di altre manifestazioni ufficiali, comporta a carico del legale rapp.te giorni 70 di inibizione e l’ammenda di Euro 5.000,00 a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.036/TFN del 04 Marzo 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (75) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.C. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Real Metapontino), Società ASD REAL METAPONTINO - (nota n. 4736/993 pf13-14 LG/AM/pp dell’8.1.2015).

Massima: La violazione dell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto 10) del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale (serie D), per l’omesso deposito, entro il termine del 12 luglio 2013, ore 14,00, dell’attestazione della inesistenza di pendenze debitorie (punto 10 del citato CU 168/2013), comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.025/TFN del 18 Dicembre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (406) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: S.P.(Presidente e Legale rappresentante della Società ASD P. Ribera 1954),Società ASD P. RIBERA 1954 - (nota n. 7675/770pf13-14/LG/AM/dl del 23.6.2014).

Massima: La violazione dell'art.10, comma 3 bis, CGS, in relazione ai punti 1, 3 e8 del Comunicato Ufficiale n.168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, per l’omesso deposito, entro il termine dell’12 luglio 2013, ore14,00, del verbale di assemblea concernente l’attribuzione delle cariche sociali (punto 1),del versamento a saldo iscrizione (punto 3) e della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco conforme ai regolamenti FIGC/LND (punto 8 del citato CU 168/2013), comporta a carico del legale rapp.te giorni 50 di inibizione e l’ammenda di Euro 3.000,00 a carico della società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.015/TFN del 20 Ottobre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (443) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: M.R.(Presidente e Legale rappresentante della Società NFC Orlandina ASD), Società NFC ORLANDINA ASD (nota n. 7822/779pf13-14/LG/AM/dl del 27.6.2014).

Massima: La violazione dell'art.10, comma 3 bis, CGS, in relazione ai punti 2) e 4) del Comunicato Ufficiale n.168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale (serie D), per l’omesso deposito, entro il termine del 12 luglio 2013, ore 14,00, della copia dello Statuto e della fidejussione (punti 2. e 4. del citato CU 168/2013) comporta a carico del legale rapp.te giorni 40 di inibizione e l’ammenda di Euro 2.000,00 a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.015/TFN del 20 Ottobre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (425) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: S.M. (Presidente e Legale rappresentante della Società USD Cavese 1919 già USD Pro Cavese 1934), Società USD CAVESE 1919 già USD PRO CAVESE 1934 (nota n. 7744/737pf13-14/AM/gb del 25.6.2014).

Massima: La violazione dell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto 1 del Comunicato Ufficiale n.168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale per l’omesso deposito, entro il termine del 12 luglio 2013, ore 14,00, della copia del verbale dell’Assemblea che ha attribuito le cariche sociali, ovvero, comunicazione di conferma delle cariche sociali, nell’ipotesi di mancata variazione delle stesse (punto 1. del citato CU 168/2013) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.010/TFN del 09 Ottobre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (433) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.C.(Presidente e Legale rappresentante della Società SSARL San BasilioPalestrina ora US Palestrina 1919 SSARLD), Società SSARL SAN BASILIOPALESTRINA ora US PALESTRINA 1919 SSARLD - (nota n. 7774/731pf13-14/AM/gbdel 26.6.2014).

Massima: La violazione dell'art.10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto 5 del Comunicato Ufficiale n.168 del21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale (serie D) comporta a carico del legale rapp.te giorni 20 di inibizione e l’ammenda di Euro 667,00 a carico della società perché hanno patteggiato

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.010/TFN del 09 Ottobre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (429) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: T.R. (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Thermal ACeccato M Teolo ora ASD Thermal Abano Teolo), Società ASD THERMAL ACECCATO M TEOLO ora ASD THERMAL ABANO TEOLO - (nota n. 7741/738pf13-14/AM/gb del 25.6.2014).

Massima:La violazione dell'art. 10, comma 3 bis, CGS, per non aver trasmesso al Dipartimento Interregionale o presso di esso depositato entro il termine delle ore 14 del 12 luglio 2013 il verbale d’assemblea e la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco (per la Serie D e per il Campionato Nazionale Juniores), di cui al Punti A/1, A/8 e B della Disciplina degli adempimenti per la iscrizione a al Campionato di Serie D Stagione Sportiva 2013/2014, pubblicata sul C.U. n. 168 del 21 maggio 2013 Dipartimento Interregionale  comporta a carico del legale rapp.te giorni 40 di inibizione e l’ammenda di Euro 2.000,00 a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.010/TFN del 09 Ottobre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (426) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: L.A. (Presidente e Legale rappresentante della Società USD Dro), Società USD DRO -(nota n. 7745/736pf13-14/AM/gb del 25.6.2014).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3bis del CGS in relazione al punto 1 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 del Campionato di Serie D, per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito della copia del Verbale di assemblea con attribuzione delle cariche sociali s.s. 2013/2014 (punto 1 delC.U.)  comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.010/TFN del 09 Ottobre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (424) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: F.P. (Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Verbania Calcio1959 Srl), Società SSD VERBANIA CALCIO 1959 Srl - (nota n. 7720/741pf13-14/AM/gbdel 24.6.2014).

Massima: La violazione dell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione ai punti 1 e 8 del Comunicato Ufficiale n.168del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale Serie D, per l’omesso deposito, entro il termine dell’12 luglio 2013, ore14,00, del verbale di assemblea concernente l’attribuzione delle cariche sociali e della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco conforme ai regolamenti FIGC/LND (punti1 e 8 del citato CU 168/2013) comporta a carico del legale rapp.te giorni 40 di inibizione e l’ammenda di Euro 2.000,00 a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.010/TFN del 09 Ottobre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (413) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: F.P. (Presidente e Legale rappresentante della Società Hinterreggio CalcioSrl), Società HINTERREGGIO CALCIO Srl - (nota n. 7697/772pf13-14/LG/AM/dl del24.6.2014).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3bis del CGS per non aver depositato entro il termine delle ore 14.00 del 12 luglio 2013 la fideiussione bancaria di cui al Punto A/4 della Disciplina degli adempimenti per la iscrizione al  Campionato di Serie D Stagione Sportiva 2013/2014 pubblicata sul C.U. n. 168 del 21 maggio 2013 Dipartimento Interregionale comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.010/TFN del 09 Ottobre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (412) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: S.A. (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Cynthia 1920 oraSSD Cynthia 1920 Srl), Società ASD CYNTHIA 1920 ora SSD CYNTHIA 1920 Srl -(nota n. 7714/776pf13-14/LG/AM/dl del 24.6.2014).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3bis del CGS in relazione al Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 con riferimento al Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito del conguaglio per fidejussione pari ad €20.441,78 (punto 4 del C.U. n. 168) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (411) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.D.G. (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA E CALCIO SORA - (nota n. 7704/774pf13-14/AM/dldel 24.6.2014).

Massima: La violazione dell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto 4) del Comunicato Ufficiale n. 168 del21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale (serie D), per l’omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2013, ore14,00, della fidejussione (punto 4 del citato CU 168/2013) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

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Impugnazione Istanza:  (407) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: F.R. Presidente e Legale rappresentante della Società LC Nuova Gioiese), Società LC NUOVA GIOIESE - (nota n. 7673/768pf13-14/LG/AM/dl del 23.6.2014).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3bis del CGS in relazione al Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 con riferimento al Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito della fidejussione (punto 4 del C.U. n.168) comporta a carico del legale rapp.te giorni 20 di inibizione e l’ammenda di Euro 667,00 a carico della società perché hanno patteggiato

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Impugnazione Istanza: (450) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: M.S.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. SPD Amiternina Scoppito) E DELLA SOCIETA’ SPD AMITERNINA SCOPPITO (nota n. 7783/700pf13-14/AM/gb del 26.6.2014).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3bis del C.G.S. per non aver depositato entro il termine del 12 luglio 2013 la fideiussione bancaria di cui al Punto A/4 della Disciplina degli adempimenti per la iscrizione al Campionato di Serie D, pubblicata sul C.U. n. 168 del 21 maggio 2013 Dipartimento Interregionale comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

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Impugnazione Istanza:(442) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: P.P.G. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SD Asti Srl) E DELLA SOCIETA’ SD ASTI Srl (nota n. 7824/781pf13-14/LG/AM/dl del 27.6.2014).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto A n. 5 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 con riferimento al Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito della visura camerale (punto 5 del C.U. n. 168) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

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Impugnazione Istanza:(436) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: M.P.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Jesina Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ SSD JESINA CALCIO Srl (nota n. 7766/733pf13-14/AM/gb del 26.6.2014).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3bis del C.G.S. per non aver depositato entro il termine del 12 luglio 2013 la visura camerale aggiornata di cui al Punto A/5 della Disciplina degli adempimenti per la iscrizione a detto Campionato, pubblicata sul C.U. n. 168 del 21 maggio 2013 Dipartimento Interregionale comporta a carico del legale rapp.te giorni 20 di inibizione e l’ammenda di Euro 667,00 a carico della società perché hanno patteggiato

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Impugnazione Istanza:  (435) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: F.D.M. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SD Puteolana 1902 Internapoli) E DELLA SOCIETA’ SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI (nota n. 7765/734pf13-14/AM/gb del 26.6.2014).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto 8 Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 del Campionato Nazionale di Serie D, per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco (punto 8 del C.U.) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (434) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.L.T. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Aurora Seriate Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ SSD AURORA SERIATE CALCIO Srl (nota n. 7767/732pf13-14/AM/gb del 26.6.2014).

Massima: La violazione dell’art. 10 comma 3bis del previgente CGS per non aver trasmesso al Dipartimento Interregionale o presso di esso depositato entro il termine del 12 luglio 2013 la visura camerale aggiornata e la copia della convenzione con l’ente proprietario del campo di giuoco ai fini della dichiarazione di disponibilità dello stesso, di cui al Punti A/5 ed A/8 della disciplina degli adempimenti per la iscrizione a detto Campionato, pubblicata sul C.U. n. 168 del 21 maggio 2013 Dipartimento Interregionale comporta a carico del legale rapp.te giorni 40 di inibizione e l’ammenda di Euro 2.000,00 a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.006/TFN del 25 Settembre  2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (458) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.M. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD SS Lazio Calcio a 5)E DELLA SOCIETA’ ASD SS LAZIO CALCIO A 5 (nota n. 7910/999pf13-14/AM/fda del30.6.2014).

Massima: La violazione dell’art. 10 comma 3bis del previgente C.G.S. per non aver depositato entro il termine dell’11 luglio 2013 la proroga al 31 luglio 2014 della fideiussione giacente secondo il modello predisposto dalla Divisione Calcio a Cinque per le Società già in organico nella stagione sportiva 2012/2013 di cui al Punto A/4 della Disciplina degli adempimenti per l’ammissione ai campionati nazionali della Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 789 del 10 giugno 2013 comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (418) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: V.M. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Nuova Focus Donia già ASD Nuova Focvus Foggia) E DELLA SOCIETA’ ASD NUOVA FOCUS DONIA giàASD NUOVA FOCUS FOGGIA (nota n. 7709/747pf13-14/AM/gb del 24.6.2014).

Massima: La Società deferita attraverso la esibizione di copia del verbale di deposito ha dato prova di aver rispettato la Disciplina degli Adempimenti di cui trattasi, trasmettendo nei termini, unitamente all’intero incarto, anche il verbale d’assemblea o di conferma delle cariche sociali, di guisa che deve procedersi al proscioglimento di entrambi i deferiti, nei confronti dei quali l’incolpazione è del tutto inesistente.

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Impugnazione Istanza: (417) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: M.D. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Ossi C/5 SanBartolomeo) E DELLA SOCIETA’ ASD OSSI C/5 SAN BARTOLOMEO (nota n.7706/748pf13-14/AM/gb del 24.6.2014).

Massima: La violazione dell'art. 10,comma 3 bis, CGS, per l’omesso deposito, entro il termine dell’11 luglio 2013, ore18,00, della documentazione del Comitato regionale attestante l’avvenuto pagamento di eventuali pendenze debitorie (punto A n.7) del citato CU 789/2013) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (416) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: L.P.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Pistoia) EDELLA SOCIETA’ ASD FUTSAL PISTOIA (nota n. 7703/749pf13-14/AM/gb del24.6.2014).

Massima: La violazione dell'art. 10, comma 3 bis,CGS, in relazione Al punto C 6) sub B del Comunicato Ufficiale n. 789 del 10 giugno2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per l’omesso deposito, entro il termine dell’11 luglio 2013, ore18,00, dell’organigramma della Società sottoscritto dal Legale Rappresentante (punto C 6) sub B del citato C.U. 789/2013) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (404) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: F.I.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Pescara Calcio a 5ora ASD Pescara) E DELLA SOCIETA’ ASD PESCARA CALCIO A 5 ora ASDPESCARA (nota n. 7722/827pf13-14/AM/ep del 24.6.2014).

Massima: La violazione dell'art.10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto B n.6 del Comunicato Ufficialen.789 del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a cinque, per l’omesso deposito, entro il termine dell’11 luglio 2013, ore18,00, della comunicazione – autorizzazione sottoscritta dal Legale rappresentante relativa ai diritti televisivi (punto B n.6) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 500,00 a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (403) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.T.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Carrè FutsalChiuppano) E DELLA SOCIETA’ ASD CARRE’ FITSAL CHIUPPANO (nota n.7721/826pf13-14/AM/ep del 24.6.2014).

Massima: La violazione dell'art.10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto A N.7 del Comunicato Ufficialen.789 del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a cinque di Serie B, per l’omesso deposito, entro il termine dell’11 luglio 2013, ore18,00, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle pendenze debitorie alla data del 10 giugno 2013 (punto A n.7) del citato C.U. 789/2013) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (392) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.C.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. GA Bubi Merano) E DELLASOCIETA’ GS BUBI MERANO (nota n. 7569/825pf13-14/AM/ep del 18.6.2014).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto A n. 6 del Comunicato Ufficiale n. 789 del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a Cinque, per l’inosservanza del termine stabilito (11 luglio 2013, ore 18.00) per il deposito della fidejussione (punto A n. 6 del CU) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (391) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.F.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Reggiana Calcio a 5) EDELLA SOCIETA’ ASD REGGIANA CALCIO A 5 (nota n. 7567/824pf13-14/AM/ep del18.6.2014).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto A n. 6 secondo capoverso del Comunicato Ufficiale n. 789 del10 giugno 2013 della Divisione Calcio a Cinque, per l’inosservanza del termine stabilito(11 luglio 2013, ore 18.00) per il deposito della proroga al 31 luglio 2014 della fidejussione giacente di cui al punto A n. 6 secondo capoverso del CU.  comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (390) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: R.L. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD TraiconetMonte di Procida ora ASD Partenope C/5 Golden Eagle) E DELLA SOCIETA’ ASDTRAICONET MONTE DI PROCIDA ora ASD PARTENOPE C/5 GOLDEN EAGLE (notan. 7554/823pf13-14/AM/ep del 17.6.2014).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3bis del C.G.S. in relazione ai punti A n. 3 e A n. 10 del Comunicato Ufficiale n. 789 del 10 giugno2013 della Divisione Calcio a Cinque, per l’inosservanza del termine stabilito (11 luglio2013, ore 18.00) per il deposito della documentazione comprovante il pagamento dell’intera somma dovuta per l’iscrizione (punto A n. 3 del C.U.) comporta a carico del legale rapp.te giorni 40 di inibizione e l’ammenda di Euro 2.000,00 a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (389) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: D.I.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD CUS Pisa) EDELLA SOCIETA’ ASD CUS PISA (nota n. 7551/822pf13-14/AM/ep del 17.6.2014).

Massima: La violazione dell'art.10,comma 3 bis, CGS, in relazione al punto A n. 6 del Comunicato Ufficiale n. 789 del 10 giugno 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per l’omesso deposito, entro il termine dell’11 luglio 2013, ore18,00, della fidejussione (punto A n.6) del citato CU 789/2013) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (384) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: F.D.P.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD LS Aranova Cepranoora ASD Città di Sora ARL) E DELLA SOCIETA’ ASD LS ARANOVA CEPRANO oraASD CITTA’ DI SORA ARL (nota n. 7450/725pf13-14/LG/AM/pp del 13.6.2014).

Massima: La violazione dell’art. 10 comma 3bis del previgente C.G.S. per aver mancato di sottoscrivere entro il termine del 15 luglio 2013 i modelli telematici di cui al Punto C/5 della Disciplina degli adempimenti per l’ammissione ai campionati nazionali della Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sui C.U. nn. 789 e 790 del 10 giugno 2013 comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 200,00 a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (377) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.G.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Bra Srl) E DELLASOCIETA’ ASD BRA Srl (nota n. 7441/723pf13-14/LG/AM/pp del 13.6.2014).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto C 6 del Comunicato Ufficiale n. 789 del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a Cinque, per l’inosservanza del termine stabilito (11 luglio 2013, ore 18.00) per la mancata sottoscrizione di uno dei documenti telematici (organigramma) di cui al punto C 6 del citato C.U. comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 500,00 a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (376) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: L.S.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Bisceglie1990) E DELLA SOCIETA’ ASD FUTSAL BISCEGLIE 1990 (nota n. 7439/721pf13-14/AM/pp del 13.6.2014).

Massima: I deferiti non rispondono delle violazioni ascritte per non aver depositato entro il termine dell’11 luglio 2013 la comunicazione prevista al Punto C/2 della Disciplina degli adempimenti per l’ammissione ai campionati nazionali della Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 789 del 10 giugno 2013 perché risulta provato che il deposito nei termini e modi voluti dalla Disciplina avvenne a mezzo fax

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Impugnazione Istanza: (375) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: L.M. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Five Molfetta) E DELLASOCIETA’ ASD FIVE MOLFETTA (nota n. 7425/726pf13-14/LG/AM/pp del 13.6.2014).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto A n. 3 del Comunicato Ufficiale n. 790 del 10 giugno 2013 per l’inosservanza del termine stabilito (15 luglio 2013, ore 18.00) per il mancato versamento iscrizione secondo le modalità del punto A3 del citato C.U. comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 300,00 a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (374) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: M.V.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Cagliari Calcio a 5 ora ASDCagliari Futsal) E DELLA SOCIETA’ ASD CAGLIARI CALCIO A 5 ora ASD CAGLIARIFUTSAL (nota n. 7321/724pf13-14/AM/LG/pp del 12.6.2014).

Massima: I deferiti non rispondono delle violazioni ascritte per non aver depositato entro il termine dell’11 luglio 2013 le stampe telematiche previste al Punto B/7 della Disciplina degli adempimenti per l’ammissione ai campionati nazionali della Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 789 del 10 giugno 2013 atteso che la società ha esibito la nota del Segretario della Divisione Calcio a 5 del seguente letterale tenore: “all’atto delle iscrizioni per il Campionato di Calcio a Cinque Serie A2, Stagione Sportiva2013/2014, e specificamente per quanto attiene la procedura on-line, la Società non ha potuto ottemperare al completamento della procedura on-line per una problematica tecnica riferita all’area di accesso telematico della stessa Società. L’interruzione del servizio web di cui sopra perdurò oltre il termine stabilito per le iscrizioni on-line dell’11 luglio 2013. Si conferma altresì che il  presidente della Società, mi informò tempestivamente, ma il problema non potè essere risolto nei termini stabiliti dal Comunicato Ufficiale n. 789 del 10 giugno 2013 relativo alle procedure delle iscrizioni. L’iscrizione d fu inserita forzando il sistema dalla Segreteria della Divisione Calcio a 5. Si informa inoltre che del problema si interessò anche il Consigliere della Divisione Calcio a Cinque, , che seguì costantemente tale situazione”.

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Impugnazione Istanza: (462) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: M.F. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Canottieri Belluno ora ASD Kiwi Sports Canottieri C/5) E DELLA SOCIETÁ ASD CANOTTIERI BELLUNO ora ASD KIWI SPORTS CANOTTIERI C/5 (nota n. 7913/997pf13-14/AM/fda del 30.6.2014).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 6 del CU n. 789 del 10 giugno 2013 Divisione Calcio a Cinque per non aver provveduto nei termini al deposito della documentazione sopra richiamata (“originale della fidejussione”) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (457) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.B.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Melito) E DELLA SOCIETÁ ASD FUTSAL MELITO (nota n. 7911/1000pf13-14/AM/fda del 30.6.2014).

Massima: La violazione dell'art.10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto A 3) del Comunicato Ufficiale n.789 del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a Cinque, per l’omesso il deposito, entro il termine dell’11 luglio 2013, ore 18,00, del versamento sufficiente per l’iscrizione (punto A 3) del citato C.U. 789/2013) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00  a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.004/TFN del 19 Settembre  2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (456) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.L.S.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Latina Calcio a 5) E DELLA SOCIETÁ ASD LATINA CALCIO A 5 (nota n. 7912/998pf13-14/AM/fda del 30.6.2014).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A nn. 6 e 9 del CU n. 790 del 10 giugno 2013 Divisione Calcio a Cinque per non aver provveduto nei termini al deposito né della fideiussione bancaria, né della dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco comporta a carico del legale rapp.te giorni 27 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.333,30  a carico della società perché hanno patteggiato..

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Impugnazione Istanza: (448) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: F.D.P. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Rionero) E DELLA SOCIETÁ ASD RIONERO (nota n. 7829/876pf13-14/AM/ep del 27.6.2014).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3bis del CGS in relazione al punto A n. 8 del Comunicato Ufficiale n. 790 del 10.6.2013 della Lega Nazionale Dilettanti, per l’inosservanza del termine stabilito (15 luglio 2013, ore 18.00) per il deposito della dichiarazione di disponibilità del campo da gioco conforme alle prescrizioni di cui al punto A n. 8 del C.U. comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 300,00  a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (447) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: R.B. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Ternana) E DELLA SOCIETÁ ASD FUTSAL TERNANA (nota n. 7826/829pf13-14/AM/ep del 27.6.2014).

Massima: La violazione di cui all’art.  10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto C n. 5 del CU n. 790 del 10 giugno 2013  Divisione Calcio a Cinque per non aver provveduto nei termini al deposito della  documentazione sopra richiamata (“deposito anche a mezzo fax della stampa di  documenti attinenti la Società”) comporta a carico del legale rapp.te giorni 20 di inibizione e l’ammenda di Euro 133,30  a carico della società perché hanno patteggiato.

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Impugnazione Istanza: (446) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.A. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Potenza Calcio a 5) E DELLA SOCIETÁ ASD FUTSAL POTENZA CALCIO A 5 (nota n. 7825/828pf13-14/AM/ep del 27.6.2014).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 6 del CU n. 790 del 10 giugno 2013 Divisione Calcio a Cinque per non aver provveduto nei termini al deposito della documentazione sopra richiamata (“proroga della fideiussione bancaria”) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 300,00  a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (445) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: D.D.C.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Bojano) E DELLA  SOCIETÁ ASD BOJANO (nota n. 7820/777pf13-14/LG/AM/dl del 27.6.2014).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3bis del CGS in relazione al  Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 con riferimento al Campionato di Serie D  – Stagione Sportiva 2013/2014, per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013,  ore 14.00) per il deposito del versamento iscrizione (punto 3 del C.U. n. 168), della  fidejussione (punto 4 del C.U. n. 168) e dell’attestazione di insussistenza di posizione  debitoria nei confronti del Comitato Regionale (punto 10 del C.U. n. 168) comporta a carico del legale rapp.te giorni 50 di inibizione e l’ammenda di Euro 3.000,00  a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (432) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.S.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD ARL Riccione Calcio  1929) E DELLA SOCIETÁ SSD ARL RICCIONE CALCIO 1929 (nota n. 7808/735pf13- 14/AM/gb del 26.6.2014).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto n. 4 del CU n. 168 del 21 maggio 2013 Dipartimento Interregionale per non aver provveduto nei termini al deposito della documentazione sopra richiamata (“fidejussione bancaria”) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00  a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (428) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: E.P.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. Sandonà Jesolo Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ SANDONA’ JESOLO CALCIO Srl (nota n. 7739/740pf13- 14/AM/gb del 25.6.2014).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3bis del CGS in  relazione ai punti 3 e 4 del C.U. n. 168 del 21 maggio 2013 del Campionato Nazionale di Serie D, per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito del versamento iscrizione (punto 3 del C.U. n. 168 del 21.5.2013) e del testo di proroga di fidejussione conforme (punto 4 del C.U. n. 168 del 21.5.2013) comporta a carico del legale rapp.te giorni 40 di inibizione e l’ammenda di Euro 2.000,00  a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (420) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: C.M.D.C.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Mojito FC) E DELLA SOCIETÁ ASD MOJITO FC (nota n. 7712/745pf13-14/AM/gb del 24.6.2014).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 6 del CU n. 790 del 10 giugno 2013 Divisione Calcio  a Cinque per non aver provveduto nei termini al deposito della documentazione sopra  richiamata (“fideiussione bancaria”) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 300,00  a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (419) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: F.S.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Montesilvano Femminile C/5 già ASD Città di Montesilvano C/5) E DELLA SOCIETÁ ASD MONTESILVANO FEMMINILE C/5 già ASD CITTA’ DI MONTESILVANO C/5 (nota n. 7711/746pf13-14/AM/gb del 24.6.2014).

Massima: La violazione  dell'art.10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto A 11) del Comunicato Ufficiale n.790 del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a cinque di Serie A, per l’omesso deposito, entro il termine del 15 luglio 2013, ore 18,00, dell’autocertificazione attestante il rispetto delle norme previste dall’art.22/bis delle N.O.I.F., resa dal Presidente e Legale Rappresentante (punto A 11) del citato C.U. 790/2013) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 300,00  a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (409) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: U.G.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. AS Casale Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ AS CASALE CALCIO Srl (nota n. 7664/769pf13-14/LG/AM/dl del 23.6.2014).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3bis del CGS in relazione al Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 con riferimento al Campionato di Serie  D – Stagione Sportiva 2013/2014, per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio  2013, ore 14.00) per il deposito della fidejussione (punto 4 del C.U. n. 168) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00  a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (461) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: R.D.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Florida) E DELLA SOCIETA’ ASD FLORIDA (nota n. 7915/996pf13-14/AM/fda del 30.6.2014).

Massima: La violazione dell' art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione ai punti A6, A10, C1, del Comunicato Ufficiale n. 790 del 10.06.2013, Campionato Nazionale Femminile della Divisione Calcio a Cinque, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; - rilevato che la Procura Federale in particolare contesta l’inosservanza del termine stabilito – ovvero il 15 luglio 2013 ore 18.00 – nel citato Comunicato Ufficiale n. 790 del 10.06.2013 per il deposito di fideiussione bancaria di Euro 2.500,00 (punto A6 C.U. n. 790), verbale di assemblea e/o conferma cariche sociali (punto A10 C.U. n. 790), elenco dei soci (punto C1 C.U. n. 790) comporta a carico del legale rapp.te giorni 50 di inibizione e l’ammenda di Euro 800,00  a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (449) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: L.P.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Tollo 2008) E DELLA SOCIETA’ ASD TOLLO 2008 (nota n. 7828/830pf13-14/AM/ep del 27.6.2014).

Massima: La violazione dell' art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto C n.6 del Comunicato Ufficiale n.789 del 10 giugno 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, per l’omesso deposito, entro il termine dell’11 luglio 2013, ore 18,00, della stampa dell’organigramma della Società, di cui al punto C 6.B del citato C.U. comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 500,00  a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (444) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.M.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Real SM Hyria ASD) E DELLA SOCIETA’ FC REAL SM HYRIA ASD (nota n. 7821/778pf13-14/LG/AM/dl del 27.6.2014).

Massima: La violazione dell' art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al Comunicato Ufficiale n.168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per l’inosservanza del termine stabilito del 12 luglio 2013, ore 14,00, per il deposito della fidejussione (punto 4 del citato C.U.) e delle liberatorie per debiti verso tesserati (punto 7 del citato C.U.) comporta a carico del legale rapp.te giorni 40 di inibizione e l’ammenda di Euro 2.000,00  a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (441) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: S.A.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pol. D. Comprensorio Normanno ora ASD Paterno 1908) E DELLA SOCIETA’ POL. D. COMPRENSORIO NORMANNO ora ASD PATERNO 1908 (nota n. 7823/780pf13-14/LG/AM/dl del 27.6.2014).

Massima: La violazione dell' art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al Comunicato Ufficiale n.168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per l’inosservanza del termine stabilito del 12 luglio 2013, ore 14,00, per il deposito della differenza del versamento d’iscrizione per Euro 16.716,35, di cui al punto 3 del citato C.U. comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00  a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (423) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: M.U.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. USD Fiesolecaldine) E DELLA SOCIETA’ USD FIESOLECALDINE (nota n. 7719/742pf13-14/AM/gb del 24.6.2014).

Massima: La violazione dell' art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto 8 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21.05.2013, Campionato Nazionale di Serie D, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; - rilevato che la Procura Federale in particolare contesta l’inosservanza del termine stabilito – ovvero il 12 luglio 2013 ore 14.00 – nel citato Comunicato Ufficiale n. 168 del 21.05.2013 per il deposito di dichiarazione di disponibilità campo di gioco Juniores (punto 8 C.U. n. 168) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00  a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (422) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: V.D.A. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Vico Equense Calcio 1958 già Vico Equense Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ VICO EQUENSE CALCIO 1958 già VICO EQUENSE CALCIO Srl (nota n. 7718/743pf13-14/AM/gb del 24.6.2014).

Massima: La violazione dell' art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione ai punti 1, 3, 4 e 10 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21.05.2013, Campionato Nazionale di Serie D, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; - rilevato che la Procura Federale in particolare contesta l’inosservanza del termine stabilito – ovvero il 12 luglio 2013 ore 14.00 – nel citato Comunicato Ufficiale n. 168 del 21.05.2013 per il deposito di verbale di assemblea (punto 1 C.U. n. 168), versamento della somma di iscrizione di Euro 19.000,00 (punto 3 C.U. n. 168), fideiussione bancaria di Euro 31.000,00 (punto 4 C.U. n. 168) nonchè dichiarazione di inesistenza di pendenze debitorie (punto 10 C.U. n. 168) comporta a carico del legale rapp.te giorni 60 di inibizione e l’ammenda di Euro 4.000,00  a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (421) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: N.G.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Lucchese 1905 SSD ARL già AS Lucchese Libertas 1905 Srl SSD) E DELLA SOCIETA’ FC LUCCHESE 1905 SSD ARL già AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 Srl SSD (nota n. 7716/744pf13-14/AM/gb del 24.6.2014).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto 8 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 del Campionato Nazionale di Serie D per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito della dichiarazione disponibilità campi (Serie D e Juniores) conforme al testo del Comunicato Ufficiale (punto 8 del C.U. n. 168 del 21.5.2013) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00  a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (414) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: D.P.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Isernia Football Club) E DELLA SOCIETA’ ASD ISERNIA FOOTBALL CLUB (nota n. 7701/773pf13-14/LG/AM/dl del 24.6.2014).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 con riferimento al Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito del versamento iscrizione (punto 3 del C.U. n. 168) e della fidejussione (punto 4 del C.U. n. 168) comporta a carico del legale rapp.te giorni 40 di inibizione e l’ammenda di Euro 2.000,00  a carico della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.002/TFN del 11 Settembre  2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (408) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.P.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Sarnese 1926) E DELLA SOCIETA’ ASD SARNESE 1926 (nota n. 7672/767pf13-14/LG/AM/dl del 23.6.2014).

Massima: La violazione dell’art. 10, comma 3bis del CGS in relazione al Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 con riferimento al Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito del conguaglio per iscrizione per euro 18.090,53 (punto A n. 3 del C.U. n. 168) e della fidejussione (punto A n. 4 del C.U. n. 168) comporta a carico del legale rapp.te giorni 40 di inibizione e l’ammenda di Euro 2.000,00  a carico della società.

Decisione Alta Corte di Giustizia Sportiva - C.O.N.I.: Decisione n. 34 del 01/10/2014www.coni.it

Decisione impugnata: Comunicato Ufficiale n. 45, pubblicato in data 1° agosto 2014, con cui il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, deliberando (nella riunione del 31 luglio 2014) in ordine alle ammissioni al Campionato nazionale Serie D 2014/2015, all’esito dell’istruttoria svolta dalla CO.VI.SO.D., ha deciso di respingere il ricorso presentato dalla Polisportiva Giada Maccarese s.r.l.

Parti: Polisportiva Giada Maccarese/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Polisportiva Arzachena Calcio

Massima: Il Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva rigetta il ricorso proposto dalla società avverso il provvedimento del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, che ha deliberato  la non ammissione al Campionato nazionale Serie D 2014/2015 perché il rilascio della fideiussione conforme alla procedura di iscrizione prevista dal C.U. è avvenuto tardivamente in data 18 agosto 2014 ed è dunque manifestamente tardivo (sia rispetto al termine di inoltro della domanda di iscrizione, corredata della prescritta documentazione, dell’11 luglio 2014; sia rispetto al successivo termine di eventuale integrazione della documentazione del 22 luglio 2014).

Massima: La procedura di iscrizione delle squadre delle società calcistiche al Campionato di Serie D è regolata da una disciplina speciale che stabilisce precisi requisiti formali, non prevede valutazioni flessibili che consentano di superare il difetto di quei requisiti e non lascia alcuno spazio ad un sindacato di scusabilità di eventuali errori nei quali possano essere incorse le società richiedenti l’iscrizione. La disciplina prevista nel Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.5.2014 dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti costituisce la lex specialis di una procedura di ammissione ad un Campionato a numero chiuso nell’ambito della quale tutte le società aventi diritto si pongono in concorso tra loro. Il carattere concorsuale della procedura esclude la possibilità di deroghe individuali e impone il rigoroso rispetto del principio della par condicio tra tutte le società aventi diritto, poiché l’ammissione indebita di una società, in favore della quale si consenta una deroga in ordine ai tempi o ai contenuti dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla disciplina speciale, si risolverebbe in un pregiudizio per le altre società interessate. Ne segue la necessità che la disciplina dettata dal Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.5.2014 per la iscrizione al Campionato nazionale di Serie D per l’anno 2014/2015 venga interpretata ed applicata in modo rigoroso ed 6 uniforme, senza consentire alcuna deroga nell’accertamento della sussistenza e della tempestività dei requisiti formali e sostanziali ivi prescritti.  In questi termini, in una vicenda parzialmente analoga, si è espresso anche il Consiglio di Stato in una recente decisione nella quale si osserva che “l’esigenza di rispettare la par condicio nell’ambito di una procedura concorsuale come quella che regola l’ammissione delle società calcistiche ai campionati rende ancora più evidente tale lettura tassativa della disposizione in oggetto, atteso che la partecipazione indebita di una squadra finisce inevitabilmente per penalizzare un’altra società” (Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031).  Peraltro, solo per completezza della motivazione, non si può fare a meno di osservare che, nel caso di specie, non si potrebbe configurare alcun ‘errore scusabile’ (in ogni caso privo di qualsiasi rilevanza, per le ragioni già esposte).  Infatti, il tenore letterale del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.5.2014 è assolutamente chiaro ed inequivoco nel richiedere la presentazione di una fidejussione “esclusivamente bancaria” (nel C.U. tale espressione è sottolineata e in carattere grassetto), “… ovvero assegno circolare non trasferibile …… ovvero bonifico bancario”, ponendo bene in luce che la garanzia fideiussoria dovesse necessariamente ed esclusivamente provenire da un Istituto bancario. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso della Polisportiva Giada Maccarese s.r.l. deve essere rigettato sotto ogni profilo.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.91/CDN  del 25 Giugno 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (372) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.B.(Presidente della Società ASD CITTÁ DI FALCONARA), Società ASD CITTÁ DI FALCONARA (nota n. 7346/727 pf13-14/AM/LG/pp del 10.6.2014).

Massima: La violazione dell’art. 10 comma 3bis del CGS, in relazione al punto A9 del Comunicato Ufficiale n. 790 del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a Cinque per l’inosservanza del termine stabilito per il deposito della dichiarazione di responsabilità del campo di giuoco in merito alla sicurezza ed alla agibilità dell’impianto per effettuazione delle gare indicate al citato punto A9 (termine 15 luglio 2013 ore 18,00) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 300,00  a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.91/CDN  del 25 Giugno 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (369) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.B.(Presidente della Società ASD I Bassotti), M.B. (Dirigente delegato), Società ASD I BASSOTTI (nota n. 7316/722 pf13-14/AM/LG/pp del 10.6.2014).

Massima: La violazione  dell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto A 6 del Comunicato Ufficiale n.789 del 10 giugno 2013, della Divisione Calcio a Cinque per non aver provveduto entro il termine dell’11 luglio 2013, ore 18,00, al deposito della fidejussione bancaria di cui al punto A 6 del citato CU comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00  a carico della società.

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Impugnazione Istanza: (360) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.A. (Presidente della Società GSD Atletico Catanzaro), Società GSD ATLETICO  CATANZARO (nota n. 7118/693 pf13-14/AM/LG/pp del 30.5.2014).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A 9 del Comunicato Ufficiale n. 789 del 10 giugno 2013, della Divisione Calcio a Cinque per non aver provveduto entro il termine dell’11 luglio 2013, ore 18,00, al deposito della dichiarazione relativa alla disponibilità del campo di giuoco rilasciata dall’Ente proprietario o dal soggetto che con l’Ente proprietario ha stipulato la convenzione, unitamente alla copia della convenzione stessa di cui al punto A 9 del citato CU comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00  a carico della società.

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.252/CGF del 19 Aprile  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre  2013 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 3.4.2013Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.S.D. ACQUI CALCIO 1911 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 4 C.G.S. – NOTA N. 5167/194 PF12-13 AM/MA DEL 26.2.2013-

Massima: La Corte riduce da 3 a 2 i punti di penalizzazione alal società per aver depositato presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale ai fini dell’iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti – Serie D una fidejussione per € 31.000,00, risultata non veridica. ….Passando, invece, alla quantificazione della sanzione pecuniaria, operata dal giudice di prime cure, questa Corte ritiene che la stessa risulta non del tutto proporzionata in considerazione del fatto che la indubbia gravità della condotta ascritta al legale rappresentante della società, odierna ricorrente, sig. – omiossis - - consistita nell’avere depositato presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale ai fini dell’iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti – Serie D una fidejussione per € 31.000,00, risultata non veridica – risulta in parte attenuata dalla circostanza che il predetto soggetto è stato prontamente allontanato dalla compagine societaria…

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 089/CGF del 7 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 30 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 24/CDN del 10.10.2013

Impugnazione – istanza: 9. RICORSO DELL’U.S.D OLGINATESE AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE DI GIORNI 30 AL SIG. F.E.R.; - DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE: - DELL’ART. 10, COMMA 3BIS, C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 12) PAG. 5 DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 123 DEL 2.4.2012 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI; - DELL’ART. 4 COMMA 1, C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA; INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8760/1062PF 12-13/AM/FDA DEL 27.6.2013

Massima: La Corte annulla la decisione del TFN perché ha adempito alle formalità mediante la proroga della fidejussione, formalizzata in maniera identica ed ininterrotta a far data dalla stagione calcistica 2004/2005 senza subire contestazione di sorta, per cui, la parte interessata aveva maturato il legittimo affidamento di aver sempre operato correttamente. A ciò aggiungasi che la fidejussione, a tutto concedere, sarebbe stata carente di una piccola parte, mentre per il resto rispettava correttamente il modulo federale ed in ogni caso, la stessa era conforme al modulo trasmesso dal Dipartimento Interregionale.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.039/CDN  del 4 Dicembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(491) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.P. (all’epoca dei fatti Presidente della Società SSD Acireale Calcio 1946), Società SSD ACIREALE CALCIO 1946 (nota n. 8757/1060 pf12-13/AM/fda del 27.6.2013)

Massima: La violazione dell’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto 12 pagina 5 del comunicato ufficiale n. 123 del 2 aprile 2012 della Lega nazionale Dilettanti per non aver provveduto entro il prescritto termine del 12 luglio 2012 ore 12.00 al deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all’11/7/2013 di importo pari ad euro 31.000,00 comporta a carico del legale rapp.te mesi 1 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00  a carico della società.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 05 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 13.9.2012

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’ALZANO CENE 1909 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 50 AL SIG. I.S., PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE ART. 10 COMMA 3 BIS C.G.S. IN RELAZIONE AI PUNTI 3), 4) PAGINA 1 E 10) PAGINA 3 DEL COM. UFF. N. 153 DEL 22.4.2011 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI; - DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 7570/441PF11-12/AM/FDA DEL 23.4.2012) -

Massima: Il ricorso va accolto in quanto la ricorrente ha prodotto unitamente alla memoria difensiva del precedente grado di giudizio ed anche in questa sede un elenco documenti per iscrizione al campionato della Stagione Sportiva 2011/2012 sottoscritto dal legale rappresentante della società e controfirmato dal Comitato Interregionale dal quale risulta che i documenti asseritamente mancanti erano stati invece depositati, come evidenziato da una crocetta apposta accanto ad ognuno di essi, insieme alla domanda di iscrizione al Campionato di Serie D e ciò dimostra la insussistenza degli inadempimenti addebitati alla ricorrente.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.024/CDN  del 10 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(498) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.C. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACD Ars et Labor Grottaglie)  E DELLA SOCIETA’ ACD ARS ET LABOR GROTTAGLIE (nota n. 8714/1053 pf12-13  AM/fda del 26.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto 6 del CU n. 123 del 2  aprile 2012 FIGC LND per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12  luglio 2012 al deposito della documentazione sopra richiamata (“fideiussione bancaria a  prima richiesta con scadenza 11.07.2013 di importo pari ad € 31.000,00 comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00  a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.024/CDN  del 10 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(496) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: C.A.C.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD  Civitavecchia 1920) E DELLA SOCIETA’ ASD CIVITAVECCHIA 1920 (nota n.  8730/1055 pf12-13 AM/fda del 26.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis  CGS in relazione al Punto 9 pag. 3 del CU n. 123 del 2 aprile 2012 FIGC LND per non  aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 al deposito della  documentazione sopra richiamata (“attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati  in forza di decisioni assunte dalla Commissione Accordi Economici divenute definitive  entro il 31 maggio 2012 e di lodi emessi entro il medesimo termine dal Collegio Arbitrale  presso la LND, nonché di decisioni rese in appello ed ultimo grado dalla Commissione  Vertenze Economiche”) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 667,00  a carico della società che ha patteggiato.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.024/CDN  del 10 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(494) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: P.C.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACD Atletico Potenza  ora Città Potenza SS arl D.) E DELLA SOCIETA’ ACD ATLETICO POTENZA ora  CITTA’ POTENZA SS arl D. (nota n. 8732/1057 pf12-13 AM/fda del 27.6.2013).

Massima: La violazione dell’art. 10, co. 3  bis, CGS, in relazione al punto 12) pagina 5 del Comunicato Ufficiale n.123 del 2.04.2012  della Lega Nazionale Dilettanti per l’omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2012, ore  12,00, della fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza 11.07.2013 di importo  pari ad Euro 31.000,00 comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00  a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.024/CDN  del 10 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(490) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: F.E.R.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. USD Olginatese) E DELLA  SOCIETA’ USD OLGINATESE (nota n. 8760/1062 pf12-13 AM/fda del 27.6.2013).

Massima: La violazione dell’art. 10, co. 3  bis, CGS, in relazione al punto 12) pagina 5 del Comunicato Ufficiale n.123 del 2.04.2012  della Lega Nazionale Dilettanti per l’omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2012, ore  12,00, della fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza 11.07.2013 di importo  pari ad Euro 31.000,00 comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00  a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.024/CDN  del 10 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(487) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: F.L. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Pierantonio Calcio)  E DELLA SOCIETA’ ASD PIERANTONIO CALCIO (nota n. 8733/1042 pf12-13  AM/LG/gb del 27.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto 10 del CU n. 123 del 2 aprile 2012 FIGC LND per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 al deposito della  documentazione sopra richiamata (“dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco per il  Campionato Juniores”) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00  a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.024/CDN  del 10 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(486) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.M.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Pontevecchio Srl)  E DELLA SOCIETA’ ASD PONTEVECCHIO Srl (nota n. 8736/1043 pf12-13 AM/LG/gb  del 27.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del C.G.S.  in relazione al punto 6) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2.4.2012 della Lega  Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto, entro il termine stabilito del 12 luglio 2012  ore 12,00, al deposito dell’attestazione della fidejussione conforme al modello indicato  dalla FIGC/LND, come prescritto al punto 6) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 123 del  2.4.2012 comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00  a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.024/CDN  del 10 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(484) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: L.M. Presidente e Legale rappresentante della Soc. SS Sant’Antonio Abate) E  DELLA SOCIETA’ SS SANT’ANTONIO ABATE (nota n. 8739/1045 pf132-13 AM/LG/gb  del 27.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis CGS in  relazione al Punto 9 pag. 3 del CU n. 123 del 2 aprile 2012 FIGC LND per non aver  provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 al deposito della  documentazione sopra richiamata (“attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati  in forza di decisioni assunte dalla Commissione Accordi Economici divenute definitive  entro il 31 maggio 2012 e di lodi emessi entro il medesimo termine dal Collegio Arbitrale  presso la LND, nonché di decisioni rese in appello ed ultimo grado dalla Commissione  Vertenze Economiche”) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00  a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.024/CDN  del 10 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(471) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.A.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Viribus Unitis Srl) E  DELLA SOCIETA’ VIRIBUS UNITIS Srl (nota n. 8546/1048 pf10-11 AM/LG/gb del  21.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del C.G.S. in  relazione al punto 11) pagina 4 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2.4.2012 della Lega  Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto, entro il termine stabilito del 12 luglio 2012  ore 12,00, al deposito della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della società comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00  a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.024/CDN  del 10 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(470) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: L.C.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. Vigevano Calcio Srl) E  DELLA SOCIETA’ VIGEVANO CALCIO Srl (nota n. 8545/1047 pf10-11 AM/LG/gb del  21.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del C.G.S. in  relazione al punto 11) pagina 4 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2.4.2012 della Lega  Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto, entro il termine stabilito del 12 luglio 2012  ore 12,00, al deposito dell’attestazione di insussistenza di posizione debitoria rilasciata dal  competente Comitato regionale come prescritto al punto 11) pag. 4 del C.U. n. 123 del  2.4.2012 comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00  a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.024/CDN  del 10 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(466) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: P.A.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Fortis Trani Srl) E  DELLA SOCIETA’ SSD FORTIS TRANI Srl (nota n. 8541/1038 pf10-11 AM/LG/gb del  21.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del C.G.S. in  relazione al punto 5) pagina 2, al punto 10) pag. 3 e alla lett. B) del Comunicato Ufficiale n.  123 del 2.4.2012 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto, entro il termine  stabilito del 12 luglio 2012 ore 12,00, al deposito della somma di € 18.000,00 e della  dichiarazione di disponibilità del campo da gioco per la disputa del Campionato Nazionale  Juniores comporta a carico del legale rapp.te giorni 40 di inibizione e l’ammenda di Euro 2.000,00  a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.018/CDN  del 26 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(495) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: R. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACD Nardò Calcio) E DELLA  SOCIETA’ ACD NARDO’ CALCIO (nota n. 8731/1056pf 12-13/AM/fda del 26.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punti 9 pag. 3 del CU n. 123 del 2 aprile 2012 FIGC LND per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 al deposito della documentazione sopra richiamata (“attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza di decisioni assunte dalla Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2012 e di lodi emessi entro il medesimo termine dal Collegio Arbitrale presso la LND, nonché di decisioni rese in appello ed ultimo grado dalla Commissione Vertenze Economiche”) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 670,00 a carico della società che ha patteggiato.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.018/CDN  del 26 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(485) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: R.G.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Real SM Hyria ASD) E  DELLA SOCIETA’ FC REAL SM HYRIA ASD (nota n. 8738/1044pf 12-13/AM/LG/gb del  27.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10  comma 3 bis CGS in relazione al Punto 6 pag. 2 del CU n. 123 del 2 aprile 2012 FIGC  LND per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 al deposito  della “fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all’11 luglio 2013 di importo  pari a € 31.000,00 comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00  a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.018/CDN  del 26 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(473) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.C.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Calcio Pomigliano) E DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO POMIGLIANO (nota n. 8552/1050pf 10-11/AM/LG/gb del 21.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3  bis CGS in relazione al Punto 6 pag. 2 del CU n. 123 del 2 aprile 2012 FIGC LND per non  aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 al deposito della  fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all’11 luglio 2013 di importo pari a € 31.000,00 comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00  a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.018/CDN  del 26 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(468) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.F.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Ginnastica e Calcio  Sora) E DELLA SOCIETA’ ASD GINNASTICA E CALCIO SORA (nota n. 8543/1040pf  10-11/AM/LG/gb del 21.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3  bis CGS in relazione al Punto 6 pag. 2 del CU n. 123 del 2 aprile 2012 FIGC LND per non  aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 al deposito della  fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all’11 luglio 2013 di importo pari a € 31.000,00 comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00  a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.018/CDN  del 26 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(467) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G. M.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Isernia FC) E  DELLA SOCIETA’ ASD ISERNIA FC (nota n. 8542/1039pf 10-11/AM/LG/gb del  21.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del C.G.S. in  relazione al punto 6) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2 aprile 2012 della lega  Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto, entro il termine stabilito (12 luglio 2012 ore  12,00), al deposito della fidejussione conforme al modello indicato dalla FICG/LND, perché  mancante della clausola di rinuncia ad avvalersi del diritto di regresso e/o di surroga, come  prescritto al punto 6) pag. 2 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2 aprile 2012 comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00  a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.018/CDN  del 26 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(462) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: N.P.M.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Città di Palestrina  Calcio a 5 a.r.l. ora ASD Futsal Palestrina C.a 5) E DELLA SOCIETA’ SSD CITTA’ DI  PALESTRINA CALCIO A 5 arl ora ASD FUTSAL PALESTRINA C. A 5 (nota n.  8473/1024pf 12-13/AM/pp del 20.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del CGS in relazione al punto A  n. 4 e n. 5 del CU n. 878 del 6.6.2012 della Divisione Calcio a 5, per l’inosservanza del  termine stabilito (12 luglio 2012 ore 18:00), per il deposito della fidejussione (punto A4 del  CU) e della documentazione attestante l’avvenuto pagamento pendenze debitorie alla  data del 10.6.2012 (punto A5 del CU) comporta, a seguito di patteggiamento, a carico del legale rapp.te giorni 27 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.334,00  a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.018/CDN  del 26 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(461) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: L.P.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Città di Pescara  C5) E DELLA SOCIETA’ ASD CITTA’ DI PESCARA C5 (nota n. 8476/1031pf 12- 13/AM/pp del 20.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del C.G.S. in  relazione al punto A n.3 del Comunicato Ufficiale n. 880 del 6 giugno 2012 della Divisione  Calcio a Cinque, per non aver provveduto, entro il termine stabilito (15 luglio 2012 ore  18,00), al deposito della documentazione attestante il pagamento dei diritti di iscrizione  (punto A 3 del CU) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 100,00  a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.018/CDN  del 26 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(460) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: N.B.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. AS Real Sorrento) E  DELLA SOCIETA’ AS REAL SORRENTO (nota n. 8477/1032/pf 12-13/AM/pp del  20.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del C.G.S. in  relazione al punto A n.6 e n. 8 del Comunicato Ufficiale n. 880 del 6 giugno 2012 della  Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto, entro il termine stabilito (15 luglio  2012 ore 18,00), al deposito della fidejussione (punto A 6 del CU), della dichiarazione di  disponibilità del campo di gioco (punto A 8 del CU) nonché della documentazione  attestante l’elenco dei soci (punto C1 del CU) comporta a carico del legale rapp.te giorni 50 di inibizione e l’ammenda di Euro 300,00 (euro 100,00 per ciascun  inadempimento) a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.018/CDN  del 26 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(451) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.C.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. Domus Bresso Cieffe Fer) E DELLA  SOCIETA’ DOMUS BRESSO CIEFFE FER (nota n. 8638/1030/pf 12-13/AM/pp del  25.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto A n. 6 del Comunicato Ufficiale n. 878 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto, entro il termine stabilito (12 luglio 2012 ore 18,00), al deposito della fidejussione (punto A 4 del CU) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.018/CDN  del 26 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (450) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.M.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. APD Melilli) E DELLA  SOCIETA’ APD MELILLI (nota n. 8422/1035/AM/pp del 18.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del C.G.S. in relazione al  punto A n.9 del Comunicato Ufficiale n. 878 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a  Cinque, per non aver provveduto, entro il termine stabilito (12 luglio 2012 ore 18,00), al  deposito della convenzione per la disponibilità del campo da gioco (punto A 9 del CU) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.016/CDN  del 19 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(459) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.F.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Reggiana Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD REGGIANA CALCIO A 5 (nota n. 8475/1026pf 12-13/AM/pp del 20.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto A n. 4 del Comunicato Ufficiale n. 878 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto, entro il termine stabilito (12 luglio 2012 ore 18,00), al deposito della fidejussione (punto A 4 del CU) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.016/CDN  del 19 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(458) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: F.B.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Acireale Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD ACIREALE CALCIO A 5 (nota n. 8474/1025pf 12- 13/AM/pp del 20.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto A n. 4 del Comunicato Ufficiale n. 878 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto, entro il termine stabilito (12 luglio 2012 ore 18,00), al deposito della fidejussione (punto A 4 del CU) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.016/CDN  del 19 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(453) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.R.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Real Torgianese) E DELLA SOCIETA’ ASD REAL TORGIANESE (nota n. 8424/1036/AM/pp del 18.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto A n. 6 del Comunicato Ufficiale n. 878 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto, entro il termine stabilito (12 luglio 2012 ore 18,00), al deposito della fidejussione (punto A 6 del CU) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.016/CDN  del 19 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(452) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: F.C.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pol. Dil. Sammichele) E DELLA SOCIETA’ POL. DIL. SAMMICHELE (nota n. 8408/1028/AM/pp del 18.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto A n. 6 del Comunicato Ufficiale n. 878 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto, entro il termine stabilito (12 luglio 2012 ore 18,00), al deposito della fidejussione (punto A 6 del CU) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.016/CDN  del 19 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(449) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.S.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Bologna) E DELLA SOCIETA’ ASD FUTSAL BOLOGNA (nota n. 8423/1037/AM/pp del 18.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto C/2 pag. 11 del CU n. 878 del 6 giugno 2012 FIGC LND Divisione Calcio a 5 per non aver rispettato il del 12 luglio 2012 ore 18.00 per il deposito di copia del vigente statuto sociale comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 500,00 a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.016/CDN  del 19 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(448) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: D.D.L.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Centro Sociale Giovanile) E DELLA SOCIETA’ ASD CENTRO SOCIALE GIOVANILE (nota n. 8416/1029/AM/pp del 18.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A/6 pag. 9 del CU n. 878 del 6 giugno 2012 FIGC LND Divisione Calcio a 5 per non aver rispettato il termine del 12 luglio 2012 ore 18.00 per il deposito della fidejussione  comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.016/CDN  del 19 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(447) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: G.G.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Bra) E DELLA SOCIETA’ ASD BRA (nota n. 8418/1033/AM/pp del 18.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A/6 pag. 9 del CU n. 878 del 6 giugno 2012 FIGC LND Divisione Calcio a 5 per non aver rispettato il termine del 12 luglio 2012 ore 18.00 per il deposito della fidejussione comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.016/CDN  del 19 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(446) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: S.M.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Terranuovese) E DELLA SOCIETA’ ASD FUTSAL TERRANUOVESE (nota n. 8419/1034/AM/pp del 18.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto A n. 6 del Comunicato Ufficiale n. 878 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto, entro il termine stabilito (12 luglio 2012 ore 18,00), al deposito della fidejussione comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00  a carico della società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.016/CDN  del 19 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(442) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: M.M. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Capoterra 2000) E DELLA SOCIETA’ ASD CAPOTERRA 2000 (nota n. 8333/1027/AM/pp del 17.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto A n.10 del Comunicato Ufficiale n. 878 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto, entro il termine stabilito (12 luglio 2012 ore 18,00), al deposito della dichiarazione di responsabilità relativa all’impianto di gioco (punto A 10 del CU) comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00  a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.014/CDN  del 12 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(500) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: F.V.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Casertana Srl) E  DELLA SOCIETA’ FC CASERTANA Srl (nota n. 8699/1051pf12-13/MA/fda del 26.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione ai  punti 12, pagina 5 del CU n. 123 del 2.4.2012 della LND, per non aver provveduto – entro  il prescritto termine del 12.7.2012 ore 12:00 – al deposito della somma di € 18.000,00 a  mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a FIGC-LND – Dipartimento  Interregionale o tramite bonifico bancario nonché a quello della fideiussione bancaria a  prima richiesta con scadenza all’11.7.2013 di importo pari a € 31.000,00 comporta, a seguito di patteggiamento, a carico del legale rapp.te giorni 27 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.334,00  a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.014/CDN  del 12 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(499) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: I.B.B.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. Clodiense Srl) E  DELLA SOCIETA’ CLODIENSE Srl (nota n. 8704/1052pf12-13/AM/fda del 26.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del C.G.S., in relazione  al punto 12) pagina 5 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2 aprile 2012 della Lega  Nazionale Dilettanti, per non avere provveduto al deposito, entro il prescritto termine del  12 luglio 2012 ore 12:00, della fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza  fissata all’11.07.2013 di importo pari ad € 31.000,00 comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00  a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.014/CDN  del 12 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(493) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.P.(Presidente e Legale rappresentante della Soc. Derthona FBC 1908 Srl)  E DELLA SOCIETA’ DERTHONA FBC 1908 Srl (nota n. 8734/1058pf12-13/AM/fda del  27.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del  C.G.S., in relazione al punto 12) pagina 5 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2 aprile 2012  della Lega Nazionale Dilettanti, per non avere provveduto al deposito, entro il prescritto  termine del 12 luglio 2012 ore 12:00, della dichiarazione di disponibilità del campo da  gioco, secondo il modello predisposto dal Dipartimento medesimo, rilasciata dall’Ente  proprietario, secondo quanto previsto dall’art. 24 del regolamento della LND per la disputa  di tutte le gare del Campionato Nazionale di Serie D e di altre manifestazioni ufficiali;  ovvero per le Società che hanno stipulato convenzione con gli Enti proprietari dell’impianto  per la gestione dello stesso, che prevede l’obbligo di depositare dichiarazione di  disponibilità del campo da gioco sottoscritta dalla stessa, unitamente a copia della  convenzione comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00  a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.014/CDN  del 12 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(492) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: P.B. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Legnago Salus D. arl)  E DELLA SOCIETA’ FC LEGNAGO SALUS D. arl (nota n. 8755/1059pf12-13/AM/fda  del 27.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto 6 pag. 2 e 10 pag. 3 del CU n. 123 del 2 aprile 2012 FIGC LND per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 al deposito della  documentazione sopra richiamata (fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza  11.7.2013 di importo pari a € 31.000,00 comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00  a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.014/CDN  del 12 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(489) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.D.M. (Presidente e Legale rappresentante della Soc. USD Pro Cavese 1304  ora USD Cavese 1909) E DELLA SOCIETA’ USD PRO CAVESE 1304 ora USD  CAVESE 1919 (nota n. 8761/1063pf12-13/SP/fda del 27.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art. 10  comma 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 12) pagina 5 del Comunicato Ufficiale n. 123  del 2 aprile 2012 della Lega Nazionale Dilettanti, per non avere provveduto al deposito, entro il prescritto termine del 12 luglio 2012 ore 12:00, della fidejussione bancaria a prima  richiesta con scadenza fissata all’11.07.2013 di importo pari ad € 31.000,00 comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00  a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.014/CDN  del 12 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(472) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: M.B.(Presidente e Legale rappresentante all’epoca dei fatti della Soc. Calcio  Montebelluna Srl) E DELLA SOCIETA’ CALCIO MONTEBELLUNA Srl (nota n.  8549/1049pf10-11/AM/LG/gb del 21.6.2013).

Massima: La violazione dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 3)  pagina 1 del Comunicato Ufficiale n. 123 del 2.4.2012 della Lega Nazionale Dilettanti, e  la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS comporta a carico del legale rapp.te giorni 30 di inibizione e l’ammenda di Euro 1.000,00  a carico della società

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.014/CDN  del 12 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(469) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: M.M.(Presidente e Legale rappresentante all’epoca dei fatti della Soc. SSD Pro  Sesto Srl) E DELLA SOCIETA’ SSD PRO SESTO Srl (nota n. 8544/1041pf10- 11/AM/LG/gb del 21.6.2013).

Massima: La violazione di cui all’art.  10 comma 3 bis CGS in relazione ai Punti 3 pag. 1 e 7 pag. 3 del CU n. 123 del 2 aprile  2012 FIGC LND per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio  2012 al deposito della documentazione (verbale assembleare conforme  all’originale per attribuzione cariche sociali firmata dal Presidente, ovvero comunicazione  di conferma cariche sociali in caso di mancata variazione; visura camerale aggiornata  attestante la vigenza della Società) comporta a carico del legale rapp.te giorni 40 di inibizione e l’ammenda di Euro 2.000,00 (€ 1.000,00 per ciascun inadempimento) a carico della società

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