Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.045/TFN del 22 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (47) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.D (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa), N.S. (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di tecnico per la Società Ravenna Calcio Srl), G.P. (all’epoca dei fatti tecnico iscritto nei ruoli del settore tecnico della FIGC e tesserato in qualità di tecnico per la Società Ravenna Calcio Srl), Società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa - (nota n. 1729/15bis pf15-16 SP/cc del 5.8.2016).

Massima: Prosciolti i deferiti dall’accusa di violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS vigente all’epoca dei fatti (ora trasfuso nell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS) per avere, prima della gara Crotone – Atalanta del 22.04.2011, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta. […] Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS vigente all’epoca dei fatti (ora trasfuso nell’art. 7, comma 6, del CGS), della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara”…Nel caso di specie – diversamente dai precedenti relativi alle altre partite interessate dalle indagini della Procura Generale del Tribunale di Cremona che hanno dato origine anche al presente giudizio – il deferimento appare carente della necessaria serie organica di elementi, e indizi gravi, precisi e concordanti, aventi una loro congruità oggettiva e generale, che consenta al giudicante di raggiungere il sereno convincimento in merito all’effettiva realizzazione di una combine, intesa quale accordo finalizzato all’alterazione dello svolgimento o del risultato di una partita. Innanzitutto, la ricostruzione delle condotte contestate operata dalla Procura Federale appare lacunosa, poiché non sono indicati, né le modalità attraverso le quali il predetto accordo sarebbe stato effettivamente realizzato, né i soggetti effettivamente contattati o, comunque, coinvolti al fine di realizzare una combine complessa, che prevedeva la realizzazione di un pareggio con oltre tre goal. Dagli atti depositati in giudizio e dalla ricostruzione della stessa procura Federale, non emerge l’interlocuzione di alcun giocatore e/o tesserato delle due squadre al di là del Sig. C. D.. In particolare, non è individuato, né citato, alcun calciatore e/o tesserato del Crotone coinvolto nella combine (il riferimento al Sig. C., portiere del Crotone, che tra l’altro non ha giocato la partita contestata appare contraddittorio e soprattutto non se ne capisce il rilievo dal momento che non gioca), senza il cui coinvolgimento non appare ragionevolmente possibile alterare lo svolgimento e il risultato della partita secondo quanto prospettato nel deferimento. In secondo luogo, non appaiono sufficienti a fondare un atto di deferimento le dichiarazioni di soggetti terzi circa la possibilità di una combine e l’eventuale coinvolgimento di altre persone, che non trovano alcun ulteriore riscontro nella documentazione in atti. Secondo il consolidato indirizzo di Codesto tribunale qualora determinati soggetti non compaiano mai direttamente nelle intercettazioni, ma solo per riferimento di altre persone è necessario che sussistano ulteriori elementi oggettivamente riscontrabili almeno sotto il profilo del mero indizio certo, grave e concordante.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 041/CFA del 05 Ottobre 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CFA del 28 Novembre 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 4/TFN del 20.7.2016

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL SIG. D.L. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 6; - AMMENDA DI € 60.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS E 7 COMMA 1, 2, 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GALLIPOLI/REAL MARCIANISE DEL 17.5.2009 – (NOTA N. 10406/498 PF13-14 AM/SP/MA DEL 31.3.2016)

Massima: Per l’illecito sportivo la sanzione dell’ammenda, non era prevista dal vecchio codice, nella formulazione vigente al momento dei fatti, per cui la stessa va annullata…Al riguardo, va evidenziato che, in base all’art. 7 dell’abrogato codice, “Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo” (comma 1). “I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l’ammenda non inferiore ad euro 50.000,00” (comma 5). Si tratta, però, della versione derivante dalla modifica determinata dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 177/A del 9 giugno 2011. Secondo la precedente formulazione della norma sanzionatoria, vigente all’epoca dei fatti contestati al reclamante, “I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni.” È pacifico che, in materia di illeciti sportivi, viga il principio “tempus regit actum”: in ogni caso, una norma che introduca un aggravamento del trattamento sanzionatorio di un determinato illecito può trovare applicazione solo per il futuro, senza spiegare effetti retroattivi. Pertanto, è senz’altro errata la decisione del TFN, nella parte in cui ha applicato, oltre alla sanzione dell’inibizione, anche quella dell’ammenda. Tale errore, tuttavia, non rende nulla la sentenza nella sua totalità, ma incide soltanto sulla legittimità della sanzione pecuniaria inflitta. In tal modo, pertanto, risulta assorbita (e sostanzialmente accolta) la censura articolata dal reclamante alle pp. 7 e 8 (motivo n. 3), incentrata sul richiamo ai principi della irretroattività della norma sportiva, tempus regit actum e del favor rei.

Massima: Non trovando applicazione l’ammenda sotto la vigenza del previgente codice, viene rideterminata la sanzione nella sola inibizione di anni 3 (minimo edittale) nei confronti del direttore sportivo per avere commesso, in concorso con altri soggetti tesserati e con persone estranee alla Federazione, azioni finalizzate alla alterazione del risultato dell’incontro di calcio Gallipoli-Real Marcianise, disputatosi il 17 maggio 2009, decisivo per la possibile promozione della società Gallipoli in serie B (artt. 1-bis e 7 comma 1 2 5 CGS).

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite: Decisione n. 52 del 20/10/2016 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello Nazionale della F.I.G.C., pubblicata, nel solo dispositivo, con C.U. n. 86/CFA del 7 marzo 2016 e, in forma integrale, su C.U. 106/CFA del 18 aprile 2016, con la quale è stato rigettato il ricorso e, per l'effetto, è stata confermata la decisione assunta in primo grado, in virtù della quale è stata irrogata nei confronti dello stesso ricorrente la sanzione dell'inibizione a svolgere qualsiasi attività nell'ambito della F.I.G.C. per anni 3 (tre), con ammenda pari ad € 50.000,00, per illecito sportivo, ancorché non aggravato

Massima: Rigettato il ricorso…. con riguardo alle cosiddette figure di illecito a consumazione anticipata (o di attentato), è stata tracciata una differenza decisiva tra la rilevanza di tale illecito in sede penale e quella propria dell’ambito sportivo: sul punto sarà sufficiente il richiamo alla nota sentenza della Cassazione penale - Sez. Terza, del 21 luglio 2015, n. 31623, la quale ha statuito che, mentre in sede penale “l’orientamento della giurisprudenza di legittimità si è nel tempo indirizzata verso un temperamento nel senso di tenere conto, quanto meno, della idoneità della condotta ritenendo quindi sufficiente il semplice aspetto soggettivo”.. la “figura dell’illecito sportivo in ambito disciplinare è circoscritta alla sola sfera soggettiva nella misura in cui viene accordata rilevanza giuridica soltanto alla proiezione soggettiva dell’atto finalizzato ad incidere sul risultato della gara, mentre non assumono alcun rilievo gli elementi della idoneità ed univocità degli atti”.

Massima:…Come è noto, l’art. 1 bis del CGS della FIGC, al quinto comma, prevede che sono “tenuti all’osservanza delle norme contenute nel presente codice e delle norme statutarie e federali coloro che svolgano qualsiasi attività… nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. A norma del comma 1 dell’art. 7 CGS FIGC, il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a   chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo. A norma del comma 2 del medesimo articolo, le società e i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili. Ne segue che l’applicazione del comma 1 dell’art. 7 CGS derivi dalla sussistenza dei fatti posti a fondamento del procedimento. E’ documentato che l’atto di deferimento e le pronunce endofederali risultino fondate su fatti e risultanze probatorie (intercettazioni telefoniche e verbali) raccolte in sede di indagine. Ne discende che il capo di incolpazione per illecito sportivo, ex art. 7, commi 1 e 2, CGS, non risulta fondato su fatti e documenti probatori diversi da quelli originariamente acquisiti, ma sui medesimi fatti e elementi istruttori raccolti in sede di indagine; ciò impedisce a questo Collegio di procedere a un nuovo esame della questione. Né, in questa prospettiva, ricorre la lamentata ipotesi di violazione dell’art. 2.2 CGS CONI con riguardo al principio del contraddittorio, non ricorrendo una diversa prospettazione dei fatti medesimi, che condurrebbe comunque, anche ove configurata, al rigetto del motivo di ricorso, ma, più precisamente, una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.024/TFN del 12 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (31) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.P. (all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Catania Spa), D.D.C. (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa), PIERO DI LUZIO (titolare di un contratto con la Società Genoa Cricket FC), F.A.A. (Agente di calciatori fino al 31.3.2015), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 919/17pf15-16/SP/ac del 20.7.2016).

Impugnazione Istanza: (32) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.P. (all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Catania Spa), D.D.C. (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa), PIERO DI LUZIO (titolare di un contratto con la Società Genoa Cricket FC), F.A.A. (Agente di calciatori fino al 31.3.2015), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 924/86pf15-16/SP/cc del 20.7.2016).

Massima: Gli addebiti contestati, relativi alle partite Bologna – Catania del 27/4/2015 e Brescia – Catania del 9/5/2015, derivano dalla acquisizione degli atti e documenti dell’indagine penale, in essere presso il Tribunale di Catania, per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di frodi sportive. Gli atti e documenti forniscono un quadro completo finalizzato a valutare - anche in autonomia rispetto alle precedenti decisioni - se i deferiti, in relazione alle suddette partite, debbano essere sanzionati per la violazione degli articoli contestati. L’esame delle risultanze probatorie evidenzia, con chiarezza, la esistenza sia di un linguaggio criptico convenzionale, sia di una fitta rete di rapporti tra i soggetti coinvolti, il tutto finalizzato alla alterazione del risultato delle partite oggi contestate disputate dal Catania Calcio ed alla effettuazione di scommesse con esito certo da cui ottenere un rilevante vantaggio economico. La effettiva alterazione del risultato della gara non si è verificata solo per ragioni di natura economica (richieste di denaro superiori a quelle preventivate) e non per inattività dei soggetti coinvolti. L’esame della documentazione probatoria in atti conferma che vi sono stati contatti e comportamenti diretti ad alterare il risultato della gara, idonei a integrare l’illecito sportivo contestato. Ed infatti, sono stati posti in essere comportamenti che hanno di gran lunga superato la c.d. “fase preparatoria” e si sono tradotti in qualcosa di “apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato” (TFN C.U. 65/2015). Brescia – Catania del 9/5/2015 La Procura Federale ha contestato ai deferiti di aver svolto delle attività contrarie all’ordinamento Federale non idonee a configurare i requisiti minimi richiesti per la applicazione dell’art. 7 CGS, ma sufficienti per ipotizzare la violazione dell’art. 1bis CGS. Non vi è, infatti, “prova che il programma criminoso si sia effettivamente perfezionato neanche nella sua fase preparatoria, stante il rifiuto dell’- omissis - di accedere alla proposta alternativa del – omissis - (…) e il rifiuto successivo di – omissis - di autorizzare la proposta dell’– omissis -di far vincere la squadra etnea con due goal di scarto, a causa delle difficoltà di – omissis - di reclutare calciatori per la combine”... Il comportamento dei deferiti, anche se non configura la più grave fattispecie dell’illecito sportivo, deve essere sanzionato in quanto ben lontano dai principi dell’ordinamento sportivo e dello sport in generale. L’art. 1 bis del CGS impone alle Società, dirigenti, atleti, ecc. di conformare il proprio comportamento ai principi di “lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.024/TFN del 12 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (46) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: E.P. (Presidente p.t. della Società Genoa CFC Spa), Società GENOA CFC Spa - (nota n. 1701/1088 pf15-16 SP/cc del 5.8.2016).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’ammenda di euro 10.000,00 poiché, in violazione dell’art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, tentava, prendendo spunto dalla direzione di gara, ritenuta non soddisfacente, della partita, di colloquiare con il Commissario CAN A effettuando, una telefonata sull’utenza Federale a disposizione di quest’ultimo ed inviando, successivamente, sulla medesima utenza un sms, il tutto al fine di interferire sulle future designazioni arbitrali di competenza del detto Commissario. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 14.000,00.

 

Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 011/CFA del 26 Luglio 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CFA del 10 Ottobre 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 92/TFN del 30.06.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO TESSERATO, SIG. B.S. IN VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMI 1 E 4 CGS, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 12785/471 PF15-16 AM/SP/MA DELL’11.5.2016

Massima: La Corte ridetermina in euro 2.000,00 l’ammenda a carico della società per il comportamento tenuto dal prioprio dirigente - per aver, in data 20.11.2015, contattato telefonicamente il Sig. – omissis -, arbitro effettivo della gara valida per il Campionato di Serie B disputatasi il 15.11.2015, per fargli presente sia di un’asserita sparizione dagli spogliatoi riservati alla quaterna arbitrale dello Stadio “Arechi” di due asciugamani e di due paia di ciabatte (circostanza rimasta priva di riscontro) invitandolo a sentire sul punto i suoi Collaboratori perché per i suoi trascorsi di arbitro era a conoscenza che i “quarti ufficiali di Lega Pro” e gli “assistenti neo immessi” non “sapevano comportarsi”, sia di avere dissuaso i dirigenti della Salernitana, dal preparare un dossier per il designatore degli arbitri, riguardo a presunti torti ricevuti durante l’attuale stagione sportiva dalla compagine campana, sia perché seccati dalla scomparsa degli indumenti (tali circostanze sono risultate non veridiche perché categoricamente smentite dai suddetti dirigenti che hanno affermato di non avere autorizzato chicchessia a fare una telefonata relativa al materiale non rinvenuto negli spogliatoi della quaterna arbitrale e soprattutto che non era in preparazione alcun dossier da inviare al designatore arbitrale per presunti torti subiti) - non emergendo nella telefonata inopportunamente (questo sicuramente sì) effettuata all’arbitro – omissis - chiari profili di millanteria, né riferimenti ad intenti, in qualche modo riferibili alla Salernitana, suscettibili di un più sensibile apprezzamento ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 025/CFA del 11 Agosto 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 044/CFA del 10 Ottobre 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 11/TFN del 3.8.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSODEL SIG. P.I. AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE DI MESI 1 E L’AMMENDA DI € 5.000,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11601/671 PF15-16 AM/SP/MA DEL 10.6.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’A.C. TUTTOCUOIO 1957 SAN MINIATO S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00 PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 11601/671 PF15-16 AM/SP/MA DEL 10.6.2016

Massima: La Corte annulla la sanzione inflitta al dirigente per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per avere contattato il dirigente arbitrale CAN A e B  al quale ha chiesto chiarimenti in ordine ad una presunta condotta anomala assunta da un assistente arbitrale nel corso della gara, a seguito dell’espulsione del portiere della squadra ospitante in quanto non sussistano elementi per valutare la condotta violativa dei canoni di lealtà, correttezza e probità. In definitiva, da un lato, non sussistono elementi per ritenere che sia stato il sig. – omissis -a chiedere al sig. – omissis - di fare da tramite al fine di metterlo in contatto con il vice designatore arbitrale della Can Pro (con cui il sig. – omissis -non ha mai parlato), dall’altro, sembra plausibile ritenere che il deferito abbia contattato il sig. – omissis -, suo amico, in quanto ex arbitro internazionale e designatore arbitrale e, quindi, estremamente esperto in materia arbitrale, per chiedere ragguagli sul caso rappresentato, non per avviare un’ipotetica ed eventuale indagine.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.021/TFN del 06 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (36) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.F. (calciatore della Società SSD ARL Città di Campobasso nelle stagioni sportive 2014/2015 e 2015/2016) - (nota n. 1147/820 pf 15/16GR/ag del 25.07.2016).

Massima: A seguito di patteggiamento il calciatore è sanzionato con la squalifica di mesi 16  e l’ammenda di € 11.110,66 per la violazione dell’art. 1bis, comma 1 del CGS (art. 1, comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) nonché dell’art. 6, comma 2 dello stesso CGS per essere lo stesso, nonostante la sua posizione di calciatore della SSD Città di Campobasso, titolare di quote pari al 17,5% del capitale sociale nonché amministratore della – omissis -, che ha quale attività quella di acquisizione di scommesse aventi ad oggetto il risultato di incontri ufficiali anche sulle gare e sul Campionato di appartenenza dello stesso.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.018/TFN del 27 Settembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (4) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.U. (all’epoca dei fatti soggetto – socio occulto e direttore di fatto – della Società Pro Patria 1919 Srl), Società PRO PATRIA 1919 Srl - (nota n. 51/88 pf15-16 SP/blp del 1.7.2016).

Massima: Il socio occulto e direttore di fatto della Società, ex art. 1 bis, comma 5, del CGS, è sanzionato con l’inibizione di anni 3 per la violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS per avere effettuato scommesse sulla gara Cremonese – Pro Patria del 15-12-2014, nonché per aver agevolato le scommesse di soggetti non tesserati relativamente alla gara Albinoleffe – Pro Patria del 25.1.2015. La Società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS,  è sanzionata con l’ammenda di Euro 1.000,00. Le indagini svolte dalla Procura Federale si basano principalmente sulle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, dai Sig.ri – omissis -. Le dichiarazioni rese dal Sig. – omissis - in sede di audizione presso la Procura Federale in data 29 luglio 2015 in relazione sia alla gara Cremonese - Pro Patria del 15.12.2014, valevole per il campionato Lega Pro Girone A 2014/2015, che alla gara Albinoleffe – Pro Patria del 25.01.2015, valevole per il campionato Lega Pro Girone A 2014/2015, rappresentano una vera e propria confessione e confermano, pertanto, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal deferito. Il deferito Sig. – omissis - infatti, riguardo la gara Cremonese - Pro Patria del 15.12.2014, valevole per il campionato Lega Pro Girone A 2014/2015, testualmente dichiarava: “Questa mia necessità di soldi mi indusse a proporre all'albanese di scommettere su una gara successiva, che alla fine individuai in Cremonese - Pro Patria. Parlai quindi con l'albanese rappresentandogli la possibilità che col mio intervento la Pro Patria avrebbe potuto lasciare partita vinta alla Cremonese. Lui si dimostrò favorevole ma mi disse che avrei dovuto io apprestare i capitali necessari alla scommessa. Consegnai quindi 20.000 euro all'albanese che li puntò in circuiti di cui non so dire esattamente. Ancor prima di dare i 20.000 euro avevo parlato con i calciatori della Pro Patria – omissis - e – omissis -, dicendogli che avrebbero dovuto favorire la vittoria della Cremonese, ma questi, soprattutto perché molto impauriti, si rifiutarono. Parlai una prima volta ai due calciatori rappresentandogli i miei problemi con l'albanese. Questi si rifiutarono e dopo il secondo incontro ne parlarono con mio figlio Andrea. Ebbi uno scontro con mio figlio ed anche lui si dimostrò contrario dicendomi anzi che voleva andare via dalla Pro Patria e che io avrei dovuto dire al mister Tosi di non farlo giocare più. Nonostante il rifiuto di – omissis - e – omissis -, consegnai ugualmente i 20.000 euro all'albanese per la scommessa, in quanto avevo grande influsso nelle decisioni dell'allenatore e speravo di fargli schierare una formazione destinata alla sconfitta. Così avvenne, in quanto convinsi mister Tosi a schierare una formazione molto sbilanciata in attacco. La scommessa andò bene ed io ho ricevetti in restituzione dall'albanese la somma di € 40.000, comprensiva dei 20.000 dati e della vincita realizzata. Inoltre avendo dato all'albanese un risultato sicuro, avevo definito con la vincita che lui aveva realizzato per proprio conto, ogni rapporto in ordine alla restituzione dei 120.000 euro, di talché non dovevo più nulla a lui”. Riguardo, invece, la gara Albinoleffe – Pro Patria del 25.01.2015 valevole per il campionato Lega Pro Girone A 2014/2015, lo stesso Signor – omissis - affermava: “Avevo comunque bisogno di altri capitali per condurre in porto il progetto di acquisizione della Pro Patria e questo mi determinò a scommettere anche sulle gare successive: Torres – Pro Patria; Pro Patria – Pavia e Albinoleffe – Pro Patria della stagione sportiva 2014-15. Per Albinoleffe – Pro Patria, scommessa data per Over 2.5, risultato non verificatosi, anche in questo caso il meccanismo era lo stesso, infatti su tale partita scommisero i serbi dietro mia indicazione, e poiché il risultato da me suggerito non si verificò, tramite il – omissis - mi pervennero minacce allo scopo di indurmi a corrispondere loro le somme da questi investite per la scommessa non andata a buon fine. Ad ogni modo nonostante le minacce non ho mai provveduto a restituire alcunché”.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 143/CFA del 16 Giugno 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CFA del 11 Agosto 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 82/TFN del 18.5.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO: A) MANCATO ACCOGLIMENTO DEL CAPO DI INCOLPAZIONE AFFERENTE LA VIOLAZIONE DELL’ART. 9, COMMI 1 E 2 C.G.S.; B) MANCATA IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE DA OGNI RANGO E/O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.; PER I SIGG.: - A.P. – DAL 9.7.2009 AL 27.9.2011, PRESIDENTE DEL CDA DELLA SS SAVONA FBC 1907 S.P.A.; - F.O. – DAL 9.7.2009 AL 13.8.2010 CONSIGLIERE DI AMM.NE CON POTERI DI FIRMA; DAL 27.9.2011 AL 21.10.2011 AMM.RE DELEGATO; NONCHÉ DAL 21.10.2011 ALLA DATA DEL FALLIMENTO, PRESIDENTE DEL CDA DELLA SS SAVONA FBC 1907 S.P.A.; - A.T. – DAL 9.7.2009 AL 2.3.2010 CONSIGLIERE DI AMM.NE DELLA SS SAVONA FBC 1907 S.P.A.; - ALESSANDRO REPETTI – DAL 13.9.2010 AL 28.10.2011 LEGALE RAPPR.TE DELLA SOCIETÀ GENERALE BROKINGS 1966 SRL, SOCIO DI RIFERIMENTO DELLA SS SAVONA FBC 1907 S.P.A.; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 8933/660 PF11-12/AM/MA DEL 29.2.2016

Massima: Come già in precedenti decisioni osservato da questa Corte, la fattispecie associativa di cui all’art. 9 CGS appare modellata sulla falsariga del reato di associazione a delinquere e recepisce sostanzialmente quelli che sono i principi giurisprudenziali in materia, specie in relazione alla differenza tra associazione a delinquere ed insieme di persone che, in modo solo occasionale, concorre nella realizzazione di uno o più illeciti. Come noto, la giurisprudenza di legittimità individua il discrimine tra delitto di associazione per delinquere rispetto al concorso di persone nel reato nel carattere dello stesso pactum sceleris: nel concorso di persone nel reato e nel reato continuato, «avviene in via meramente occasionale e accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso che tutti li comprenda e preveda), con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo tra i correi e cessa ogni pericolo o motivo di allarme sociale; mentre nell’associazione per delinquere l’accordo criminoso è diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, da parte di tre o più persone, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra gli associati, ciascuno dei quali ha la consapevolezza costante di essere associato all’attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente e al di fuori della avvenuta effettiva commissione dei singoli reati programmati; cosicché è proprio la permanenza del vincolo associativo tra più persone legate dalla comunità del fine criminoso e da comunanza di interessi che determina pericolo per l’ordine pubblico ed è la ragione stessa fondamentale per la configurazione — quale autonomo titolo di reato — del delitto di associazione per delinquere» (Cassazione pen., 26 ottobre 1977). L’elemento principale del delitto di cui trattasi è, insomma, l’accordo associativo, idoneo a creare un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun aderente all’associazione di far parte del sodalizio e di partecipare, con un proprio contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. In diverse parole, se ne desume che «ai fini della sussistenza della societas scelerum, nei termini previsti dall’art. 416 c.p., è sufficiente il semplice coagulo delle volontà accompagnato (per non restare nel campo delle mere intenzioni) da un minimo di struttura organizzativa e volto alla realizzazione di una serie indeterminata di reati, il quale, stante la sua autonomia, rimane perfezionato anche nell’ipotesi che i c.d. reati-fine non vengano realizzati, concretandosi, in diversa ipotesi, un concorso materiale di reati» (Cassazione pen., 24 gennaio 1991). Con la conseguenza che l’associazione per delinquere sussiste per il solo fatto della esistenza di un permanente vincolo associativo a fini criminosi, indipendentemente dalla effettiva commissione degli illeciti e dalla partecipazione agli stessi di tutti gli associati (cfr. Cassazione pen., 15 dicembre 1980). Così, in breve, riassunti gli elementi che connotano il reato di associazione a delinquere occorre trasfondere nell’ambito dell’ordinamento sportivo, in quanto applicabili, i principi elaborati dalla giurisprudenza ordinaria. A tal proposito questa Corte già avuto modo di affermare come, per dirsi integrata l’ipotesi di cui all’art. 9 CGS, occorra «una pluralità di elementi, materiali, psicologici, causalmente orientati, strumentali, finalistici (rinvenibili nell’uso di mezzi idonei a favorire la costante ed assidua comunicazione tra gli associati, nella pluralità di contatti tra gli associati, nel ricorso a modalità comunicative auspicabilmente capaci di sfuggire a captazione o decifrazione, nella consapevolezza del fine e del perimetro dell’azione propria e di quella degli associati — o dell’associato — di riferimento, nella vastità e cospicuità degli interessi patrimoniali implicati nell’attività di scommessa, nell’abitualità di quest’ultima e nella finalizzazione ad essa — ed ai desiderati benefici pecuniari — delle condotte degli associati in modo tanto intenso da caratterizzarla come stile di vita)» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 43/CGF del 19 settembre 2011). Orbene, questa Corte ritiene che, nel caso di specie, detti elementi, nel loro necessario insieme unitario, difettino. Non vi è prova alcuna, anzitutto, dell’asserito accordo criminoso e, tantomeno, che questo fosse diretto ad una serie indeterminata di illeciti. Nessun vincolo associativo illecito, dunque, tantomeno permanente. Gli accordi, infatti, sono, semmai, relativi ad alcune delle condotte e, di volta in volta, ad alcuni soltanto dei deferiti. Riguardano, cioè, al più i singoli fatti gestionali poi contestati ai deferiti. Difetta, poi, una idonea struttura organizzativa attraverso cui perseguire l’asserito programma criminoso, né la stessa appare espressiva di una volontà autonoma rispetto a quella dei singoli asseriti partecipanti all’associazione. Manca una prova di una condotta collettiva, sintesi rappresentativa delle condotte individuali, funzionale alla realizzazione del preteso programma criminoso. Peraltro, la Suprema Corte ha, anche di recente, affermato che «in tema di reati associativi, il "thema decidendum" riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio» (Cassazione pen., sez. II, 14 maggio 2015, n. 24995. In senso conforme, Cassazione pen., 3 maggio 2012, n. 23687). Sotto tale profilo, ritiene, questa Corte, come non sussista prova sufficiente del vincolo associativo (tantomeno, permanente, come detto) e dell’appartenenza di ciascuno dei deferiti ….al sodalizio associativo vietato dall’ordinamento federale. In definitiva, correttamente, dunque, il TFN ha negato la sussistenza dei presupposti normativi per affermare che gli odierni appellati hanno dato vita all’associazione vietata e punita dal sopra ricordato art. 9 CGS.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite: Decisione n. 37 del 04/08/2016 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione emessa dalla Corte federale d'appello FIGC, Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 114/CFA del 29 aprile 2016, con cui è stato respinto il reclamo dell'odierno ricorrente avverso la decisione assunta in primo grado endofederale (di cui al C.U. n. 48/TFN del 1° febbraio 2016), che aveva affermato la responsabilità dello stesso sig. D. N., comminandogli, in continuazione, l’inibizione a svolgere qualsiasi attività in ambito federale per anni 5 e l'ammenda pari ad € 100.000,00

Parti: E.d. N./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: I fatti per i quali l’odierno ricorrente è stato sanzionato sono emersi nel corso di una ampia indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, denominata “dirty soccer”. L’indagine ha verificato l’esistenza di un ampio tessuto di relazioni illecite e di azioni compiute in Italia e all’estero, al fine di condizionare e alterare risultati di partite di calcio dei campionati delle leghe professionistiche e dilettantistiche, con elevati profitti criminali anche collegati alle scommesse sulle partite truccate. La figura dell’odierno ricorrente Di Nicola è già emersa in vicende che hanno condotto a sanzioni inibitorie, preclusive e pecuniarie, in un recente caso, con decisione di conferma da parte di questo Collegio a Sezioni Unite.  Gli ulteriori episodi che hanno condotto alla sanzione, con la continuazione, in questa sede, si riferiscono alla alterazione di sette gare, alla violazione del divieto di effettuare scommesse, alla omessa denuncia in relazione alla alterazione di quattro gare, alla omessa denuncia di scommesse effettuate da altri tesserati e alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità…..È consolidato e condivisibile orientamento anche di questo Collegio che lo standard probatorio nel procedimento disciplinare sportivo non deve spingersi sino alla certezza assoluta della commissione dell’illecito (giacché in molti casi tale criterio vanificherebbe del tutto la possibilità di perseguire illeciti disciplinari, come nel caso che ci occupa), ma neppure sino al superamento del ragionevole dubbio, come è invece nell’ordinamento penale.  Il grado di prova sportiva sufficiente per ritenere sussistente una violazione deve essere certo superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (tra le molte, cfr. Collegio di Garanzia, Sez. Un., dec. n. 6 del 2016). Per le incolpazioni a carico del sig. D. N., la giustizia endofederale si è basata correttamente su indizi ed elementi probatori gravi, precisi e concordanti, tali da far conseguire un ragionevole affidamento sulla effettiva commissione dei gravi illeciti contestati. Anche il quinto motivo è infondato. Il D. N. ha, senza alcun dubbio, posto in essere molteplici atti volti alla alterazione di gare di calcio. Ai fini della sua responsabilità, ex art. 7, comma 1, del C.G.S., nessun rilievo esimente può avere la circostanza che i giocatori asseritamente coinvolti nella “combine” siano stati prosciolti per insufficienza di prove.  L’illecito per il quale D.N. è stato deferito, e poi condannato, costituisce illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, essendone elemento costitutivo il semplice compimento di atti diretti ad alterare la gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica che non derivi dal fisiologico risultato della gara.  Non occorre, dunque, la prova che i giocatori contattati abbiano effettivamente collaborato alla “combine”, giacché l’illecito sussiste persino quando i giocatori contattati abbiano esplicitamente rifiutato la proposta di alterazione della gara (cfr., da ultimo, Collegio di Garanzia Sez. Un., dec. n. 3 del 2016).

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 084/CFA del 19 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 015/CFA del 03 Agosto 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 38 del 23.12.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI: - G.C., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE PRO TEMPORE A.C.D. NUOVA BOLGIANO; - R.F., ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AS ASSAGHESE CALCIO; - C.M., ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AS ASSAGHESE CALCIO, E DELLE SOCIETÀ: - ACD NUOVA BOLGIANO E AS ASSAGHESE CALCIO, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – nota n. 3758/1063pf14-15/GC/vdb del 21.10.2015

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale sanziona il presidente della società con l’inibizione di anni 1 per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, C.G.S., atteso che, pur essendo consapevole del fatto che il sig. – omissis - non poteva svolgere le funzioni di assistente arbitrale in favore della società, ha acconsentito che lo stesso fungesse da assistente arbitrale, salvo, poi, denunciare la violazione delle norme federali al fine di ottenere (come poi effettivamente avvenuto) la vittoria a tavolino di una partita che la sua squadra stava perdendo sul campo. Ed invero, il Tribunale Federale Territoriale ha, del tutto erroneamente, ritenuto che, con l’atto di deferimento di cui è giudizio, la Procura Federale avesse inteso contestare ai soggetti deferiti la commissione di un illecito sportivo; l’errore in cui è incorso il Giudice di prime cure risulta confermato dalla circostanza che il Tribunale ha sollecitato, anche per iscritto, la Procura Federale a riformulare l’atto di deferimento; richiesta che, al di là della irritualità della stessa, dimostra, per tabulas, il fraintendimento in cui è incorso il Tribunale. Ciò posto, questa Corte rileva come dagli atti di causa emerga, in modo chiaro, la responsabilità di tutti i deferiti per avere violato i fondamentali principi di comportamento di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, C.G.S..

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.011/TFN del 03 Agosto 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (90) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.C. (socio occulto e direttore “di fatto” della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl - (nota n. 4327/859 pf14- 15 SP/blp del 4.11.2015).

Massima: Inibizione di 6 anni e 6 mesi oltre alla preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC e l’ammenda di € 110.000,00 al soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, formalmente tesserato per altra Società sportiva ma, all’epoca dei fatti operante quale socio occulto e direttore “di fatto” della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl per aver svolto, insieme ad altri tesserati già sanzionati con il C.U. 48/TFN-SD – s.s. 2015/2016 - attività preordinate ad alterare lo svolgimento e il risultato delle seguenti competizioni sportive Cremonese-Pro Patria, Monza-Torres, Bassano-Monza, Torres-Pro Patria e Pro Patria-Pavia e ciò in violazione dell’art. 7, commi 1, 5 e 6, CGS e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 CGS. Il Tribunale condivide l’assunto …. secondo cui la eventuale responsabilità della Società deferita risulterebbe “assorbita” dalla precedente decisione C.U. 48/TFN-SD – s.s. 2015/2016 - avente ad oggetto anche le violazioni contestate nel presente procedimento. Va altresì evidenziato che la Aurora Pro Patria ha posto in essere una seria eterogena di attività volte ad evitare combine sportive. In particolare la Società, pur non obbligata, ha provveduto ad adottare il modello ex D. Lgs 231/2010, poi integrato da un codice antifrode, nonché sottoscritto un contratto con la Società …., per meglio vigilare sul flusso delle scommesse relative alle proprie gare. Peraltro la documentazione posta a base del deferimento non evidenzia un legame tra il sodalizio sportivo ed il Sig. …., come detto, all’epoca dei fatti tesserato con altro Club. Gli elementi depositati dalla Procura non confermano il ruolo di “socio occulto” ovvero “direttore di fatto” della Aurora Pro Patria, ma evidenziano che il deferito, in contatto, ed insieme, ad altri tesserati della Aurora Pro Patria, ha posto in essere gli atti illeciti finalizzati alla combine delle partite: Cremonese-Pro Patria, MonzaTorres, Bassano-Monza, Torres-Pro Patria e Pro Patria-Pavia. Ciò è, altresì, confermato dal coinvolgimento del Sig. …. in combine contestate ad altri sodalizi sportivi nelle partite Monza – Torres, Bassano – Monza. Considerata le misure adottate dalla Società e il modello di organizzazione e prevenzione del rischio di illeciti sportivi legati alla alterazione dei risultati nonché la esclusione della qualità di “socio occulto” da parte del Sig. … nella Società deferita, il T.F.N. proscioglie l’Aurora Pro Patria Srl dagli addebiti contestati.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite: Decisione n. 34 del 02/08/2016 – www.coni.it

Decisione impugnata: decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 113/CFA del 26 aprile 2016 che ha irrogato, in capo al ricorrente, la squalifica per 3 anni, per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva

Parti: M. G./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il ricorso è poi infondato nella parte in cui il signor G. sostiene che, nella fattispecie, non sarebbe stato raggiunto lo standard probatorio del suo coinvolgimento nella vicenda “oltre ogni ragionevole dubbio”. Come questo Collegio di Garanzia ha, infatti, già affermato, lo standard probatorio nel procedimento disciplinare sportivo non deve spingersi sino alla certezza assoluta della commissione dell’illecito (giacché in molti casi tale criterio vanificherebbe del tutto la possibilità di perseguire illeciti disciplinari), ma neppure sino al superamento del ragionevole dubbio, come è invece nell’ordinamento penale. Il grado di prova sportiva sufficiente per ritenere sussistente una violazione deve essere certo superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (tra le molte, cfr. Collegio di Garanzia, Sez. Un., dec. n. 6 del 2016). Nella fattispecie, per le incolpazioni a carico del signor G., la Giustizia endofederale si è basata correttamente su indizi ed elementi probatori gravi, precisi e concordanti, tali da far conseguire un ragionevole affidamento sulla effettiva commissione dei gravi illeciti contestati. La censura sollevata deve ritenersi, pertanto, infondata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.011/TFN del 03 Agosto 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (271) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: I.P. (Direttore Sportivo della Società AC Tuttocuoio 1957 San Miniato Srl), Società AC TUTTOCUOIO 1957 SAN MINIATO Srl - (nota n. 14601/671 pf15-16 AM/SP/ma del 10.6.2016).

Massima: Il direttore sportivo è sanzionato con mesi 1 di inibizione ed Euro 5.000,00 per la violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del CGS, per aver fatto contattare, mediante la mediazione dell'ex tesserato – omissis -, il Signor – omissis - componente della Can Lega Pro e vice designatore arbitrale (che aveva in precedenza conosciuto il detto – omissis - in quanto già suo designatore CAN A/B) per parlargli di episodi avvenuti nel corso della partita Tuttocuoio-Spal del 10 gennaio 2016. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 1.500,00. La ratio del “divieto di contatto” e di rapporti abituali tra i soggetti dell’ordinamento sportivo risiede proprio nell’esigenza di garantire il corretto funzionamento degli organi di giustizia, troppo spesso vulnerato da pericolose contiguità e interferenze indebite. Deve al contempo rilevarsi che il maldestro tentativo del deferito non è però andato a buon fine per effetto del fermo rifiuto del – omissis - di rendersi disponibile al “contatto” richiesto, dimostrando con tale irreprensibile comportamento – sia consentito evidenziarlo – la solidità del sistema e la impermeabilità a qualsivoglia forma di irrituale “avvicinamento”. Resta tuttavia da valutare la sussistenza dell’ulteriore elemento costitutivo richiesto dalla fattispecie descritta dall'art. 1 bis, co. 4, CGS che vieta “di intrattenere rapporti di abitualità, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell’ambito dell’attività sportiva, con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con gli associati dell’Associazione italiana arbitri (AIA)”. Esclusa l’ipotesi dell’ “abitualità" di rapporti tra il tesserato – omissis - e l’associato AIA – omissis -, ritiene il Tribunale che neppure il fine del conseguimento di vantaggi nell'ambito dell'attività sportiva risulta dimostrato nel caso concreto, difettando a giudizio del Tribunale la prova certa della condotta del deferito teleologicamente orientata a conseguire un vantaggio ingiusto. Il contatto indiretto tra – omissis - e il rappresentante AIA, sulla base delle risultanze probatorie acquisite, resta nell’ambito dell’irritualità censurabile per aver deviato dall’iter di attivazione degli organi federali, non potendo tuttavia ricondursi alla categoria punibile, ex art.1 bis, co.4, di “rapporti finalizzati al conseguimento di vantaggi”. In mancanza di prova del fine specifico di conseguire un vantaggio ingiusto non può ritenersi integrata tale ultima fattispecie speciale, ma unicamente quella di cui all’art.1 bis, co.1, per comportamento scorretto.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 150/CFA del 24 Giugno 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CFA del 28 Luglio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Molise - Com. Uff. n. 110 dell’1.6.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL DOTT. T.V. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI ANNI 1; - AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. – N. 11582/583 PF15-16 AM/US DEL 21.4.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIG. D.G.AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI ANNI 1; - AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. – N. 11582/583 PF15-16 AM/US DEL 21.4.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELLA POL. GIOVENTU’ CALCIO DAUNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA REVOCA DEL TITOLO DI VINCENTE IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, STAG. SPORT. 2015/2016, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PRESIDENTE ED AL PRESIDENTE ONORARIO DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – N. 11582/583 PF15-16 AM/US DEL 21.4.2016

Massima: La mancanza di prove porta alla derubricazione dell’illecito sportivo in violazione dell’art. 1 bis CGS ….i ricorsi meritano parziale accoglimento, nei termini di cui in motivazione. Ritiene, in particolare, questa Corte, che difetti un quadro probatorio sufficiente per poter affermare che la condotta contestata ai deferiti integra i presupposti della fattispecie dell’illecito di cui all’art. 7 C.G.S.. La suddetta norma, come noto, vieta e punisce «Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica». In ambito tanto federale, quanto esofederale è ormai consolidato l’indirizzo secondo cui per affermare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito. Ebbene, questo Collegio ritiene di non doversi discostare dagli insegnamenti della copiosa giurisprudenza sportiva in ordine alla misura probatoria richiesta ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato e, in tale prospettiva metodologica, reputa che in ordine alla responsabilità, a titolo di illecito, dei sigg.ri T.e D., non possa ritenersi raggiunto l’anzidetto ragionevole grado di certezza….In conclusione, questa Corte ritiene che la condotta contestata ai sigg.ri T. e D.debba essere derubricata, integrando gli estremi della violazione della norma di cui all’art. 1 bis C.G.S. e non già di quella di cui all’art. 7 C.G.S. e che possa essere affermata la responsabilità dei suddetti deferiti solo con riferimento alla inosservanza dei principi di lealtà, probità e correttezza. Occorre, di conseguenza, procedere anche alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Sotto tale profilo, si ritiene congrua ed adeguata alla condotta antidoverosa tenuta dai sigg.ri V. T. e G. D., considerata la gravità della stessa ed avuto riguardo a tutte le circostanze sopra indicate, tenuta, infine, anche presente la particolarità della vicenda nel suo complesso considerata, la sanzione di mesi cinque di inibizione, oltre all’ammenda di euro 5.000 (cinquemila), per ciascuno degli appellanti T. e D..

 

Decisione C.F.A. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 109-112/CFA del 19 Aprile 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CFA del 22 Luglio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 53/TFN del 15.2.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. I.G.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 E MESI 7; - DELL’AMMENDA DI € 115.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE ISCRITTO ALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3174/1064BIS PF14-15 SP/MG DEL 6.10.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE AI SIGG.RI: - D.C.D.; - I.G.L., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 3174/1064BIS PF14-15 SP/MG DEL 6.10.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL SIG. D.C.D. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4; - DELL’AMMENDA DI € 80.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA S.P.A., NONCHÉ ALLENATORE ISCRITTO ALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C., SOSPESO ED ISCRITTO ALL’ALBO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3174/1064BIS PF14-15 SP/MG DEL 6.10.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL SIG. A.F.(AGENTE DI CALCIATORI FINO AL 31.3.2015) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5, CON PRECLUSIONE, INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 1244/1064 PF 14-15 SP/AC DEL 28.7.2015

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. A.F., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 1244/1064 PF 14-15 SP/AC DEL 28.7.2015

Massima: Le decisioni del TFN … meritano, …. parziale riforma, nei termini di cui in motivazione, con riferimento ai soli ricorsi della Procura federale, sia in relazione al profilo della qualificazione giuridica dei fatti contestati al sig. Fernando A. ed alla conseguente errata derubricazione operata dal Tribunale di prime cure (da violazione art. 7 CGS a violazione art. 1 bis 36 CGS), sia in relazione, per tutti e tre i deferiti, alla determinazione delle sanzioni applicate dal Tribunale di primo grado. Ed invero, le approfondite indagini della Procura ordinaria, come riesaminate ed utilmente riversate nel presente procedimento disciplinare, alla luce delle integrazioni istruttorie operata dalla Procura federale, consentono di ritenere raggiunta la prova della sussistenza degli illeciti contestati a tutti i suddetti appellanti, con esclusione, per quanto concerne la fattispecie associativa di cui all’art 9 CGS, dell’aggravante di cui al comma 2 della stessa predetta norma, come già correttamente ritenuto e dichiarato dal TFN. Per una migliore illustrazione della ragioni della decisione assunta da questa Corte si ritiene utile evidenziare, ancora, sempre in via di premessa, quello che è lo standard probatorio applicabile in materia, riassumendo, di seguito, gli arresti della giurisprudenza endo ed esofederale sul punto. In ambito esofederale è stato affermato che per dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC). Nella stessa direzione è ormai consolidato l’orientamento dellla giurisprudeza federale secondo cui «"per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012). Orbene, sotto un profilo metodologico, questa Corte ritiene di non doversi discostare dagli insegnamenti della copiosa giurisprudenza sportiva prima richiamata in ordine alla misura probatoria richiesta ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato o soggetto il cui operato è considerato rilevante per l’ordinamento federale, le fattispecie di cui trattasi. Ciò premesso, il Collegio è tenuto a verificare se gli elementi di prova raccolti consentano di ritenere integrata, secondo lo standard probatorio indicato, le fattispecie di cui agli artt. 6, 7 e 9 CGS, al fine dell’affermazione della sussistenza delle violazioni rispettivamente contestate ai sigg.ri D.C., I. ed A.. Ancora, questa Corte ritiene, come detto, che, complessivamente valutato il materiale probatorio acquisito al presente procedimento, sussista quel ragionevole grado di certezza in ordine alla commissione degli illeciti, tanto ex art. 9, quanto ex art. 7, da parte dei ricorrenti di cui trattasi e che, segnatamente, sussista quel livello probatorio che, seppur (forse) inferiore al grado che esclude ogni ragionevole dubbio, è comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità. Quanto, anzitutto, all’illecito sportivo disciplinato dall’art. 7 CGS, l’ordinamento federale, come noto, vieta e punisce «Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica». La predetta disposizione prevede, al comma 6, una fattispecie aggravata «in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito».

Massima: Orbene, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza federale, se, in generale, il plesso normativo in materia mira a presidiare il leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive, tentando di impedire che condotte, appunto, illecite e, comunque, antisportive alterino il bene giuridico protetto, in particolare, tre sono le ipotesi di illecito codificate: le stesse consistono «a) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Tali ipotesi sono distinte, sia perché così sono prospettate nella norma, sia perché è concettualmente ammissibile l'assicurazione di un vantaggio in classifica che prescinda dall'alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara. Infatti, se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre» (CAF, 7 luglio 2006, C.U. n. 1/C del 14 luglio 2006. Il riferimento era all’art. 6 dell’allora vigente CGS). Consolidato, poi, l’orientamento interpretativo secondo cui le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecito anche nel caso di mancato conseguimento del risultato “combinato”. Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dagli artt. 7 e 4, comma 5, CGS, considerata l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che «prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato» (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). In breve, l’ipotesi delineata dall’art. 7 CGS configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr., ex multis, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli «atti diretti» contenuto nella norma conferisce all’illecito sportivo aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo. Occorre, peraltro, tenere presente che laddove si ritenga in concreto insussistente la prova del concorso di un determinato soggetto nella commissione dell’illecito sportivo o il medesimo illecito sportivo non risulti dimostrato, la condotta del tesserato potrebbe (come ritenuto dal TFN in relazione al deferito A.) rivestire rilievo ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 1 bis CGS, secondo cui «Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva». Precisa, il successivo comma 5: «Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale». Ciò premesso, ritiene, questa Corte, che dal coacervo degli elementi suscettibili di valutazione emerge, in una sintesi complessiva, l’esistenza di solidi elementi probatori per ritenere fondata l’affermazione di responsabilità dei deferiti, odierni appellanti, in ordine alle incolpazioni di cui al deferimento per aver, in associazione con altri soggetti, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare di cui trattasi (Varese-Catania del 2 aprile 2015, Catania-Trapani del 11 aprile 2015, Latina-Catania del 19 aprile 2015, Catania-Ternana del 24 aprile 2015, CataniaLivorno del 2 maggio 2015), in atti, meglio indicate e, per il solo I., anche per aver violato il divieto di scommesse.

Massima:…..anche per chiarezza espositiva, occorre, in generale, osservare come la giurisprudenza abbia nel tempo elaborato criteri di giudizio e rigorosi protocolli metodologici, cui subordinare, nelle singole fattispecie, il riconoscimento della portata dimostrativa dei vari contributi probatori di volta in volta a disposizione. In particolare, i più recenti arresti giurisprudenziali tracciano chiaramente quelli che sono gli snodi valutativi che, all’interno di una rigida scansione logico-temporale, il giudice è chiamato ad effettuare ai fini in parola. In primo luogo, la credibilità del dichiarante. Dopo questo primo passaggio valutativo, occorre testare l'intrinseca consistenza delle dichiarazioni rese dal denunciante, alla luce dei tradizionali canoni interpretativi, tra cui quelli della spontaneità, coerenza e precisione. Da ultimo, occorre verificare l’affidabilità della narrazione alla luce di riscontri esterni idonei a confermarne l’attendibilità. Orbene, procedendo in coerenza con il descritto metodo logico, sicuramente trasferibile anche nell’ordinamento federale, siccome applicazione di generali e condivisibili principi di metodica giuridica, preme rilevare l’assoluta e neppure contestata attendibilità del dichiarante P., le cui rivelazioni appaiono genuine e sufficientemente circostanziate, oltre che anche, come detto, auto accusatorie. Si aggiunga che anche la giurisprudenza ordinaria prevalente è orientata nel senso della attendibilità della dichiarazione testimoniale, salvo prova contraria (cfr., ad es., Cassazione pen., 6 aprile 1999). In particolare, secondo diverse pronunce, il giudice deve considerare come veritiera la deposizione, a meno che non risultino specifici elementi che facciano ritenere il contrario. La stessa Corte di Cassazione ha, poi, avuto modo di precisare - sia in passato (n. 231/1991), sia più di recente (n. 41352/2010) - che la chiamata in correità, laddove circostanziata, non richiede uno specifico riscontro probatorio. Molteplici, ove mai ve ne fosse bisogno, gli elementi di riscontro. Anzitutto, le risultanze dell’attività captativa, capaci di disegnare, in modo chiaro, lo scenario complessivo dell’attività alterativa posta in essere, per quanto in questo giudizio interessa, dai deferiti D.C., I. ed A.. Inequivoci, appaiono, da un lato, il corposo intreccio telefonico tra i vari protagonisti delle vicende che ci occupano, che diventa sempre più fitto con l’approssimarsi delle gare oggetto di attività alterativa, dall’altro, il linguaggio criptico utilizzato (peraltro, a volte, poi, neppure tanto indecifrabile), come anche decodificato dalle dichiarazioni del presidente P. e come reso, comunque, palese dalla composizione dei vari segmenti comunicativi intercettatti e dallo stesso susseguirsi dei contatti telefonici e/o personali P. – D.C., P. – I., D.C. – D. L., D. L. – A..

Massima:…questa Corte è, ora, tenuta ad esaminare il profilo sanzionatorio. Del resto, tutti gli appellanti hanno, comunque, chiesto una rivalutazione del relativo trattamento, la Procura federale, nel senso di un aggravamento delle pene, mentre i sigg.ri D.C., I. ed A., nel senso di una riduzione delle stesse. Orbene, le sanzioni da applicare, nel caso di specie, sono quelle di cui all’art. 19 CGS, adeguatamente commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi. In particolare, per effetto del disposto dell’art. 7, comma 5, CGS la norma di riferimento, nella fattispecie dell’illecito sportivo, è rappresentata dal comma 1, lett. c) ed h), come integrato dal comma 3, che così recita: «La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l’infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC». In relazione alla violazione del divieto di associazione finalizzata alla commissione di illeciti, si applicano, recita l’art. 9, comma 1, CGS, «per ciò solo, le sanzioni di cui alle lettere f) e h) dell’art. 19, comma 1». Occorre, poi, confermare l’applicazione dell’istituto della continuazione, come correttamente già ritenuto dal Tribunale: gli illeciti ex art. 7, comma 1, CGS commessi da D.C., I. ed A., sono stati, infatti, compiuti in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Per tale titolo, dunque, gli stessi, come affermato dal TFN, devono «ricevere un'unica sanzione per tutti gli illeciti di cui è stata accertata la loro responsabilità». Ciò premesso, per quanto concerne la posizione del sig. D.C. questa Corte ritiene congruo così complessivamente rideterminare il trattamento sanzionatorio: - per l’illecito ex art 7 CGS, inibizione anni tre, aumentata di due mesi per ciascuno degli ulteriori quattro illeciti (gare Catania – Trapani, Latina – Catania, Catania – Ternana, Catania Livorno), in applicazione dell’istituto della continuazione, oltre all’ammenda di euro trentamila; la predetta sanzione deve essere aggravata, ai sensi dell’art. 7, comma 6, CGS, con l’applicazione di ulteriori mesi quattro di inibizione ed ammenda di euro ventimila; -per l’illecito di cui all’art. 9 CGS, tenuto conto, che l’associazione era volta alla realizzazione degli illeciti di cui si è detto, alcuni dei quali già autonomamente sanzionati, questa Corte ritiene possibile contenere la specifica sanzione in mesi sei di inibizione. E così, per un totale complessivo di anni quattro e mesi sei di inibizione ed euro 50.000 (cinquantamila) di ammenda. Sanzione così complessivamente rivalutata in considerazione della gravità delle condotte poste in essere da D.C. e del particolare ruolo, essenziale ai fini della realizzazione dei vari illeciti di cui trattasi, svolto dallo stesso all’interno dell’associazione (sebbene non equiparabile a quella di “organizzatore” ai fini del riconoscimento dell’aggravante ex art. 9, comma 2, CGS). D.C., infatti, funge da sicuro centro di riferimento per tutti gli altri sodali, eccezion fatta per il sig. I., che intratteneva rapporti essenzialmente con il presidente. In applicazione dei medesimi criteri sopra indicati, al sig. I. deve, invece, essere applicata, ai sensi degli artt. 9, 7, commi 1, 2, 6 e 7, 6, commi 1 e 5, CGS, la sanzione della inibizione per anni 5, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, più l’ammenda che può essere rideterminata in euro 100.000,00 (centomila). La sanzione, anche in questo caso, viene così complessivamente rivalutata, tenuto conto dell’istituto della continuazione, considerata la gravità delle condotte poste in essere dal sig. I. e tenuto presente il ruolo sostanziale di “finanziatore” dallo stesso svolto (sebbene non equiparabile a quella di “organizzatore” ai fini del riconoscimento dell’aggravante ex art. 9, comma 2, CGS), che ha reso di fatto possibile la realizzazione dei vari illeciti di cui trattasi. La condotta di I. è ancor più grave di quella di D.C., anche perché dimostra di “utilizzare” il gioco del calcio per tentare di procurarsi illeciti profitti, esponendo a rischio la regolarità di svolgimento delle competizioni sportive, gettando discredito sul sistema federale, così rischiando di generare disaffezione nei tesserati e in tutti coloro che seguono il gioco del calcio. Occorre, poi, considerare che alla pena come sopra quantificata nei confronti del sig. D.C. per gli illeciti di cui agli artt. 7 e 9 CGS, devono aggiungersi le sanzioni previste per ciascuna delle cinque violazioni di cui all'art. 6 CGS contestate al solo I., nonché quelle previste per gli illeciti contestatigli in relazione alla gara Messina - Ischia Isola Verde. Quanto al sig. A., questa Corte ritiene congrua, ai sensi degli artt. 9, 7, commi 1, 2, e 6 CGS, la sanzione della inibizione per anni 5 (cinque), con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, più l’ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila). La sanzione così determinata trova ragione nell’accertata responsabilità per la violazione dell’art. 7 CGS, rispetto a quella della sola violazione dell’art. 1 bis CGS, ritenuta in prime cure, in relazione alla quale la sanzione stessa di anni cinque di inibizione e preclusione appariva non congrua, specie laddove raffrontata con le altre posizioni di cui trattasi. Anche in questo caso, nella concreta determinazione della sanzione questa Corte ha tenuto conto, oltre che, come già detto, dell’istituto della continuazione, anche del ruolo ricoperto da A. nell'organigramma associativo e della gravità dei fatti allo stesso attribuiti. A. è il componente dell’associazione che si occupa di contattare i vari calciatori da “avvicinare” per ogni gara. Compito essenziale, il suo, senza il quale l’associazione non avrebbe potuto realizzare il suo programma illecito. A. è, poi, soggetto che di certo riceve corposi “compensi” per gli illeciti posti in essere dall’associazione, dimostrando di considerare il gioco del calcio ed il sistema associativo federale come mera occasione per trarre illeciti profitti. Per queste ragioni, la sua condotta appare, dunque, più grave di quella del sig. D.C. e la sanzione deve essere, appunto, correlativamente aumentata fino ad anni cinque di inibizione, con preclusione, oltre l’ammenda nella misura sopra indicata, anche per effetto delle riconosciute aggravanti ex art. 7, comma 6, CGS. Sanzione così complessivamente determinata che questa Corte ritiene, appunto, giustamente remunerativa del disvalore sportivo che caratterizza le condotte alterative di cui trattasi, in considerazione della gravità delle stesse e degli illeciti posti in essere, nonché, come detto, del ruolo decisivo dallo stesso assolto all’interno della compagine associativa.

Massima: Come già in precedenti decisioni osservato da questa Corte, la fattispecie associativa di cui all’art. 9 CGS appare modellata sulla falsariga del reato di associazione a delinquere e recepisce sostanzialmente quelli che sono i principi giurisprudenziali in materia, specie in relazione alla differenza tra associazione a delinquere ed insieme di persone che, in modo solo occasionale, concorre nella realizzazione di uno o più illeciti. Come noto, la giurisprudenza di legittimità individua il discrimine tra delitto di associazione per delinquere rispetto al concorso di persone nel reato nel carattere dello stesso pactum sceleris: nel concorso di persone nel reato e nel reato continuato, «avviene in via meramente occasionale e 51 accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso che tutti li comprenda e preveda), con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo tra i correi e cessa ogni pericolo o motivo di allarme sociale; mentre nell’associazione per delinquere l’accordo criminoso è diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, da parte di tre o più persone, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra gli associati, ciascuno dei quali ha la consapevolezza costante di essere associato all’attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente e al di fuori della avvenuta effettiva commissione dei singoli reati programmati; cosicché è proprio la permanenza del vincolo associativo tra più persone legate dalla comunità del fine criminoso e da comunanza di interessi che determina pericolo per l’ordine pubblico ed è la ragione stessa fondamentale per la configurazione — quale autonomo titolo di reato — del delitto di associazione per delinquere» (Cassazione pen., 26 ottobre 1977). L’elemento principale del delitto di cui trattasi è, insomma, l’accordo associativo, idoneo a creare un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun aderente all’associazione di far parte del sodalizio e di partecipare, con un proprio contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. Questa è, dunque, la caratteristica del reato associativo e, pertanto, se ne ricava che «la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, elementi la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l’accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l’assoluta mancanza di un supporto strumentale priva il delitto del requisito dell’offensività. Tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente un’organizzazione minima perché il reato si perfezioni, e che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a dimostrare l’esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l’esistenza di quell’accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sé si concreta» (Cassazione pen., 25 settembre 1998, n. 10725). Si è, poi, affermato che, ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, non è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori e programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, atteso che l'elemento temporale insito nella nozione stessa di stabilità del vincolo associativo non va inteso come necessario protrarsi del legame criminale, essendo, per contro, sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del reato una partecipazione all'associazione anche limitata ad un breve periodo (Cassazione pen., 28 giugno 2000, n. 12525). Inoltre, ai fini della configurabilità di un'associazione, è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, create per concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose; quanto alla partecipazione del singolo, è necessario e sufficiente che il suo contributo, concretizzatosi anche in un solo fatto, risulti consapevolmente funzionale per l'esistenza dell'associazione in un dato momento storico (Cassazione pen., 13 maggio 2014, n. 47249). In diverse parole, se ne desume che «ai fini della sussistenza della societas scelerum, nei termini previsti dall’art. 416 c.p., è sufficiente il semplice coagulo delle volontà accompagnato (per non restare nel campo delle mere intenzioni) da un minimo di struttura organizzativa e volto alla realizzazione di una serie indeterminata di reati, il quale, stante la sua autonomia, rimane perfezionato anche nell’ipotesi che i c.d. reati-fine non vengano realizzati, concretandosi, in diversa ipotesi, un concorso materiale di reati» (Cassazione pen., 24 gennaio 1991). Con la conseguenza che l’associazione per delinquere sussiste per il solo fatto della esistenza di un permanente vincolo associativo a fini criminosi, indipendentemente dalla effettiva commissione degli illeciti e dalla partecipazione agli stessi di tutti gli associati (cfr. Cassazione pen., 15 dicembre 1980). Altro elemento che si ricava dall’esame della giurisprudenza della Suprema Corte in materia di associazione a delinquere è che, ai fini della configurazione del delitto di cui trattasi, non è necessaria una specifica e complessa organizzazione di strumenti, strutture e mezzi, sufficiente essendo anche una semplice, financo rudimentale, predisposizione degli stessi, alla sola condizione che questo sia sufficiente in concreto per la realizzazione di quel programma criminoso per il quale è stato fondato cui il vincolo associativo (cfr. Cassazione pen., 26 ottobre 1977). Così, in breve, riassunti gli elementi che connotano il reato di associazione a delinquere occorre trasfondere nell’ambito dell’ordinamento sportivo, in quanto applicabili, i principi elaborati dalla giurisprudenza ordinaria. Orbene, a tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che, per dirsi integrata l’ipotesi di cui all’art. 9 CGS, è necessario (e, nel contempo, sufficiente) che il materiale probatorio consenta di ritenere dimostrata l’esistenza di una vera e propria organizzazione, costituita da tesserati ed eventualmente altri soggetti, preordinata ad alterare lo svolgimento e/o il risultato di competizioni sportive, al fine sia di effettuare scommesse dall’esito predeterminato e di ottenere illeciti profitti, sia di assicurare un vantaggio ad una data squadra. A dar vita al sodalizio vietato e punito dall’art. 9 CGS «concorre una pluralità di elementi, materiali, psicologici, causalmente orientati, strumentali, finalistici (rinvenibili nell’uso di mezzi idonei a favorire la costante ed assidua comunicazione tra gli associati, nella pluralità di contatti tra gli associati, nel ricorso a modalità comunicative auspicabilmente capaci di sfuggire a captazione o decifrazione, nella consapevolezza del fine e del perimetro dell’azione propria e di quella degli associati — o dell’associato — di riferimento, nella vastità e cospicuità degli interessi patrimoniali implicati nell’attività di scommessa, nell’abitualità di quest’ultima e nella finalizzazione ad essa — ed ai desiderati benefici pecuniari — delle condotte degli associati in modo tanto intenso da caratterizzarla come stile di vita)» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 43/CGF del 19 settembre 2011). Si rende, dunque, sempre opportuno l’esame del contesto complessivo di riferimento e, segnatamente, di quello nel quale si muovono gli autori delle alterazioni delle gare, valutazione, questa, spesso capace di fornire una chiave di lettura dei singoli episodi contestati ai diversi incolpati al fine di desumerne l’eventuale responsabilità di ciascuno di essi. Del resto, a ben vedere, si tratta, sovente, di un intreccio sotterraneo, frutto di convergenti (anche diversi) interessi, del quale «ciascun attore svolge un ruolo ben determinato che rivela, in ultimo, quale univoco progetto, quello di veicolare garantite scommesse sportive sulle partite di calcio, onde ricavarne illeciti guadagni» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 50/CGF del 29 settembre 2011). Peraltro, «né la lettera, né lo spirito della disposizione di cui all’art. 9 CGS predica la necessità che tra ciascuno degli associati debbano intercorrere rapporti diretti e che il vincolo nascente dal sodalizio debba stringere ognuno dei partecipanti con tutti gli altri. Diversa si rivela, all’evidenza, la figura di recente coniata nei suoi profili costitutivi soggettivi, giacché la radice della fattispecie illecita giace nella convergenza di più energie individuali verso un comune scopo illecito, conseguibile attraverso apporti personali variamente combinati tra loro e certo non postulanti la simultanea partecipazione di ciascuno degli associati ad ogni dispiegamento di condotte. Ciò che al legislatore federale premeva era, piuttosto, l’individuazione di un modello sinergico di violazione di norme, integrato attraverso singoli contributi di persone che, indipendentemente dalla diretta e reciproca conoscenza tra ciascuna di esse, con le altre condividesse il risultato vantaggioso consistente nel prodotto dell’attività associativa, capace di soddisfare pro quota gli interessi individuali. La comunanza di scopi e la solidità ed articolazione dell’assetto costituiscono, nel disegno della normativa federale, gli elementi costitutivi della figura di cui si tratta» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 43/CGF del 19 settembre 2011). Orbene, ciò premesso sul piano del dato normativo e del correlato consolidato orientamento interpretativo, in relazione alla questione relativa alla sussistenza dell'ipotesi disciplinare associativa di cui all'art. 9 CGS contestata a D.C., I. e A., ritiene, questo Collegio, che gli atti acquisiti al procedimento evidenzino un quadro probatorio del tutto sufficiente in ordine all’affermazione della sussistenza della fattispecie disciplinare associativa contestata. Vi è in atti ampia prova dell'esistenza di uno stabile vincolo associativo tra i soggetti deferiti, D.C., I. e A., unitamente ad altri, tra cui P., C., D. L., con una precisa distribuzione di compiti e di ruoli, come, peraltro, già accertato con decisione che ha acquisito autorità di giudicato per altri deferiti “associati”. Nella predetta decisione di cui al C.U. 24/CFA del 16 settembre 2015, peraltro, questa Corte ha evidenziato come sia «sufficiente che l’adesione ad una associazione a delinquere dia vita a un organismo plurisoggettivo che, indipendentemente da eventuali forme esterne, sia in grado di avere una volontà autonoma rispetto a quella dei singoli e di svolgere una condotta collettiva, sintesi delle condotte individuali, al fine di realizzare il programma criminoso. Da ciò infatti derivano il danno immediato per l’ordine pubblico ed il pericolo per i beni che costituiscono l’oggetto giuridico dei  delitti programmati, poiché l’impegno collettivo, consentendo di utilizzare immediatamente gli uomini disponibili e le strutture appositamente predisposte, agevola la realizzazione dei delitti-scopo (Cass. Sez. I sent. n. 709 del 1993). Non solo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (v. Cass. Sez. I sent. n. 3492 del 1988) la materialità della condotta tipica del delitto di partecipazione ad associazione criminosa si concreta nel compito o nel ruolo, anche generico, che il soggetto svolge o si è impegnato a svolgere, nell'ambito dell'organizzazione, per portare il suo contributo all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso, con la consapevolezza e la volontà di far parte dell'organizzazione condividendone le finalità». Orbene, anche con riferimento ai sigg.ri D.C., I. e A. il complessivo materiale istruttorio acquisito al procedimento, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal presidente P., dimostrano l’esistenza dell’affectio societatis, che si correla alla consapevolezza degli stessi di inserirsi in un'associazione criminosa e di innestare la propria condotta nell'assetto organizzativo ed operativo di essa (cfr. Cassazione, sez. V, n. 2543/1993) e, segnatamente, dell’affectio societatis scelerum, cioè della consapevolezza del soggetto di avere assunto un vincolo associativo criminale che permane al di là degli accordi particolari relativi alla realizzazione dei singoli episodi delittuosi (cfr. Cassazione, sez. I, n. 1332/1991). Peraltro, la Suprema Corte ha, anche di recente, affermato che «in tema di reati associativi, il "thema decidendum" riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio» (Cassazione pen., sez. II, 14 maggio 2015, n. 24995. In senso conforme, Cassazione pen., 3 maggio 2012, n. 23687). D.C., I. ed A. hanno tutti concordato e condiviso gli obiettivi che l’associazione stessa si è posta. L’effettiva sussistenza del vincolo associativo di cui trattasi, così come anche l'esistenza di una struttura organizzativa idonea ed adeguata a realizzarne il programma illecito, è solidamente dimostrata dalle consistenti e continue conversazioni intercorse tra i soggetti coinvolti, dall'uso di un linguaggio criptico, ma convenzionale, durante tali conversazioni, dall'esistenza dello stesso “modus operandi” durante ogni “compravendita” delle gare, nonché dalla pluralità e diversità dei compiti assegnati ai vari associati…..Il complesso probatorio acquisito al procedimento fa, senza dubbio, emergere l’esistenza del dolo che, come noto, non può ritenersi dimostrato che in via indiziaria e desunto dal contesto probatorio in via, appunto, essenzialmente deduttiva. Pacifica, pertanto, appare, come correttamente già accertato dal Tribunale di primo grado, la responsabilità disciplinare dei sigg.ri D.C., I. ed A. anche per la violazione dell'art. 9 CGS. Né possono essere accolte le deduzioni difensive secondo cui si verserebbe, semmai, in ipotesi di concorso e non già di associazione. Nel caso di specie, le condotte degli associati di cui trattasi e, segnatamente, per quanto qui rileva, di I., D.C. ed A., come già definitivamente riconosciuto per P., C. e D. L., sono quelle tipiche della partecipazione associativa, per quanto sopra già evidenziato e in attuazione dei principi elaborati in materia, anche considerato che la distinzione tra la partecipazione ad associazione ed il concorso esterno «non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se lo stesso non abbia mai avuto occasione di attivarsi, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale “esterno” quello dell' “extraneus”, sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni» (Cassazione pen., sez. II, 30 aprile 2015, n. 34147). Appaiono opportuni, sul punto, alcuni richiami giurisprudenziali. In particolare, Cassazione pen., sez. VI, 13 maggio 2014, n. 36131: «Il discrimen tra reato associativo e concorso di persone nel reato continuato risiede nel fatto che in quest'ultimo l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevede tutti». Più chiara e illuminante, Cassazione pen., sez. II, 11 ottobre 2013, n. 933: «Il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nell'indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati». Si veda, infine, Cassazione penale, sez. I, 6 maggio 2003, n. 23455: «La differenza tra il concorso di persone nel reato e il reato di associazione per delinquere consiste nel fatto che, nel primo caso, l'accordo criminoso è circoscritto alla commissione di uno o più reati singolarmente individuali e si esaurisce dopo la loro commissione, mentre, nel secondo caso, il pactum sceleris prescinde dalla commissione dei singoli reati ed è caratterizzato dall'esistenza di una struttura organizzata più o meno complessa e dalla predisposizione di mezzi necessari all'attuazione del programma comune a tutti gli associati». Orbene, nel caso di specie il ruolo dei ricorrenti è organico all’associazione. Sono tutti e tre, ciascuno in relazione ai propri compiti, essenziali alla realizzazione del programma illecito e ciascun aderente sa di poter contare sulla disponibilità degli altri associati ed è consapevole del ruolo da ciascuno di essi svolto in attuazione del vincolo associativo. In altri termini, «la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trova in rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo della associazione criminale, tale da implicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Cassazione pen., sez. II, 10 dicembre 2014, n. 53675. In senso conforme, tra le altre: Cassazione pen., sez. II, 20 aprile 2012, n. 18797; Cassazione pen., sez. VI, 27 novembre 2012, n. 49757. V. anche Cassazione, sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748). In definitiva, solo chi, pur partecipando alla commissione di uno o di più illeciti funzionali al perseguimento degli scopi dell'associazione, ignori l'esistenza dell'associazione stessa, non risponde della violazione di cui all’art. 9 CGS, mentre deve essere chiamato a risponderne nell'ipotesi in cui lo stesso sia a conoscenza dell'esistenza del sodalizio e sia consapevole di contribuire, con la propria condotta, alla realizzazione del programma associativo, anche nel caso in cui la realizzazione del reato fine sia rimasta a livello di meri atti preparatori (cfr., in tal senso, per il reato di cui all’art. 416 c.p., Cassazione pen., sez. III, 4 marzo 2015, n. 26724). Del pari, nessuna incidenza può, infine, rivestire, ai fini della configurabilità dell’illecito associativo contestato ai ricorrenti, la dedotta brevità del periodo di asserita appartenenza al sodalizio (in tal senso, per la fattispecie penale, v. Cassazione pen., sez. III, 3 febbraio 2015, n. 42228). Anzi, «l 'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta, anche in base alla partecipazione ad un solo reato fine, qualora il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo e ciò può verificarsi solo quando detto ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei, oppure quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente e cioè come membro e non già come persona a cui il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione» (Cassazione pen., sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6446. In senso conforme: Cassazione pen., sez. V, 9 dicembre 2002, n. 2838; Cassazione pen., sez. III, 16 ottobre 2008, n. 43822; Cassazione pen., sez. I, 20 gennaio 2010, n. 6308).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.004/TFN del 20 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.D. (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Gallipoli Calcio Srl), G.G. (all’epoca dei fatti allenatore della Società Gallipoli Calcio Srl), S.B. (all’epoca dei fatti Presidente della Società Real Marcianise), M.M. (all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise), M.R.(all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise), R.I.(all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise), C.G. (all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Gallipoli Calcio Srl), S.G.(all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise) - (nota n. 10406/498 pf13-14 AM/SP/ma del 31.3.2016).

Massima: Integra la violazione di cui agli artt. 1 bis e 7 comma 1, 2, 5 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), per avere, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati, prima della gara Gallipoli-Real Marcianise valevole per il campionato di Lega Pro – Girone B nella stagione sportiva 2008/2009, fondamentale per la squadra salentina poiché impegnata per la promozione diretta nella categoria superiore, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara suddetta disputata in data 17 maggio 2009, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato attraverso le modalità meglio specificate nella parte motiva; con le aggravanti per tutti i tesserati suindicati di cui all’art. 7 comma 6 CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara conclusasi con il punteggio di 3 a 2 per la squadra salentina, risultato che consentiva la promozione diretta di quest’ultima nella serie superiore…. Ciò premesso, si osserva che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione dell'addebito mosso dalla Procura Federale, in quanto dagli atti acquisiti risulta con assoluta certezza che il risultato della partita disputata il 17 maggio 2009 fra la squadra del Gallipoli e quella del Real Marcianise, vinta dalla prima con il punteggio di 3 a 2 e che aveva consentito la certezza della promozione del Gallipoli in Serie B, era stato manipolato su iniziativa di alcuni soggetti indagati per appartenenza alla criminalità organizzata operante nel territorio napoletano.

Massima: Risulta….. acclarata la responsabilità del G. per omessa denuncia ai sensi dell'art. 7 ultimo comma CGS vigente all'epoca dei fatti, avendo egli avuto piena consapevolezza dell’illecito e non avendo provveduto a denunciare il fatto in competente sede. Per effetto della derubricazione della violazione contestata, si è però verificata la prescrizione di cui all’art. 25 del CGS entrato in vigore il 1° luglio 2007, in quanto la fattispecie di omessa denuncia (in relazione alla gara del 17 maggio 2009) risulta prescritta al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarla, eventualmente prorogabile della metà nel caso di apertura di un'inchiesta da parte della Procura Federale. Termine che risulta sicuramente scaduto.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.092/TFN del 30 Giugno 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (245) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.B. (all’epoca dei fatti contestati dirigente addetto all’arbitro della Società US Salernitana 1919 Srl), Società US SALERNITANA 1919 Srl - (nota n. 12785/471 pf15- 16 AM/SP/ma dell’11.5.2016).

Massima: Il dirigente addetto all’arbitro è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 ed Euro 5.000,00 di ammenda per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 4, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver, in data 20.11.2015, contattato telefonicamente il Sig. – omissis -, arbitro effettivo della gara valida per il Campionato di Serie B disputatasi il 15.11.2015, per fargli presente sia di un’asserita sparizione dagli spogliatoi riservati alla quaterna arbitrale dello Stadio “Arechi” di due asciugamani e di due paia di ciabatte (circostanza rimasta priva di riscontro) invitandolo a sentire sul punto i suoi Collaboratori perché per i suoi trascorsi di arbitro era a conoscenza che i “quarti ufficiali di Lega Pro” e gli “assistenti neo immessi” non “sapevano comportarsi”, sia di avere dissuaso i dirigenti della Salernitana, dal preparare un dossier per il designatore degli arbitri, riguardo a presunti torti ricevuti durante l’attuale stagione sportiva dalla compagine campana, sia perché seccati dalla scomparsa degli indumenti (tali circostanze sono risultate non veridiche perché categoricamente smentite dai suddetti dirigenti che hanno affermato di non avere autorizzato chicchessia a fare una telefonata relativa al materiale non rinvenuto negli spogliatoi della quaterna arbitrale e soprattutto che non era in preparazione alcun dossier da inviare al designatore arbitrale per presunti torti subiti). La società è sanzionata con l’ammenda di euro 5.000,00. I fatti ascritti al – omissis -, per le modalità ed i termini in cui si sono svolti, configurano una chiara ipotesi di violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 4, del CGS, secondo cui “le Società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento Federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” (comma 1), con “divieto di intrattenere rapporti di abitualità, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell’ambito dell’attività sportiva, con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con gli associati dell’Associazione italiana arbitri (AIA)” (comma 4). Non va sottaciuto, infine, alla luce dei trascorsi sportivi del deferito, già arbitro a disposizione della CAN B, per questo motivo in possesso del recapito telefonico del Sig. – omissis -, che al deferito non può non essere ben noto il particolare dovere di riservatezza cui sono tenuti gli arbitri di calcio a tutti i livelli, così come non può ignorare la rilevanza del ruolo di imparzialità che gli stessi sono chiamati a svolgere, sicché i fatti ascrittigli, così come dallo stesso riferito in sede di audizione, non possono relegarsi nell’ambito di una mera leggerezza ed imputarsi esclusivamente a superficialità.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.088/TFN del 13 Giugno 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (226) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.M. (all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASD Comprensorio Montalto Uffugo), Società ASD COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO - (nota n. 11858/13 pf15-16 AM/ma del 27.4.2016).

Massima: Anni 3 di inibizione al direttore sportivo per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del CGS in relazione all’art. 7 comma 1 e dell’art. 1 comma 3 del CGS, per aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara del campionato di serie D Leonfortese – Montalto Uffugo da disputarsi in data 11/1/2015 invitando, prima della disputa della suddetta partita, il Signor … a contattare il Signor …, calciatore della Leonfortese ed ex compagno di squadra del … al Real Metapontino, per offrire la somma di 5.000,00 (cinquemila/00) euro, sia al … che al calciatore …, che si trovava con il … al momento della telefonata, se essi si fossero resi disponibili ad alterare il risultato della gara da disputarsi la domenica successiva; altresì per la violazione dell’art. 1 comma 3 del CGS per aver omesso di presentarsi al collaboratore federale, benché da questi ritualmente convocato. Euro 1.000,00 di ammenda alla società

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 19 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CFA del 19 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 38/TFN del 30.11.2015

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DI: - SIG. M.M., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.C. SIENA S.P.A. (OGGI A.C. SIENA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE); - SIG. P.P.S., ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ A.C. SIENA S.P.A. (OGGI A.C. SIENA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE); - A.C. SIENA S.P.A. (OGGI A.C. SIENA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE) A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., ED A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE RISPETTIVAMENTE AI SIGNORI MEZZAROMA E SGANGA, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1, 2 E 3 C.G.S., VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE ALLA GARA SIENA/VARESE DEL 21.05.2011 - nota n. 1958/66pf12-13 SP/bpl del 25.8.2015

Massima: Respinto il ricorso della procura federale e confermata la decisione di proscioglimento a carico del presidente per mancanza di prove in merito alla commissione dell’illecito sportivo contestato…La Corte non può mancare di rilevare la sostanziale modifica – non, quindi, semplice “arricchimento” - della dichiarazione resa dal C. al P.M. di Cremona il 03.07.2013 rispetto a quella fornita alla Procura Federale un anno prima, con particolare riferimento alla mancata individuazione del personaggio che avrebbe posto in essere nei suoi confronti il tentativo d’illecito. Mentre nella prima occasione la persona era sconosciuta al dichiarante che precisa: “anche oggi se la vedessi, non la riconoscerei”, successivamente C. ammette di aver saputo da altro calciatore che lo “stava cercando S.”, ulteriormente precisando: “in quel momento non sapevo neanche chi fosse e solo in seguito ho appreso che potrebbe trattarsi dell’Amministratore delegato del Siena”. Questo tardivo riconoscimento, difettando dell’indicazione temporale del momento in cui sarebbe maturato, desta non poche perplessità. Escluso, infatti, che l’improvvisa resipiscenza possa essere spontaneamente intervenuta, è lecito supporre che la stessa sia stata sollecitata da un’agente esterno del quale è mancata l’individuazione rendendo ambigua la dichiarazione in quanto priva di caratteristica idonea a qualificarla positivamente. Nemmeno appare accettabile che lo stesso C. nella prima deposizione sia rientrato “nello spogliatoio piuttosto turbato” avendo soltanto percepito che poteva trattarsi di proposta illecita, mentre nella seconda occasione, allorquando aveva certezza dell’illiceità, omette qualsiasi riferimento al proprio turbamento. Infine, la finalità della condotta illecita, indicata dal teste nell’intenzione del Presidente M. di favorire personaggi del mondo politico di Varese, confligge con l’altra risultanza, addirittura recepita nell’atto di deferimento, secondo la quale lo stesso M. aveva scommesso ovvero intendeva scommettere sulla sconfitta del Siena. Conclusivamente, la deposizione in esame, costituente il cardine dell’accusa, propone le caratteristiche di contraddittorietà ed inattendibilità che hanno indotto il primo Giudice ad assolvere gli imputati con decisione che, pertanto, va confermata. Del pari infondata è la doglianza concernente l’erronea valutazione dell’ulteriore materiale probatorio sollevata dalla Procura Federale in relazione al teste C.; quest’ultimo, invero, riferisce circostanze di fatto apprese in via esclusiva dal C. il quale, viceversa, ha ripetutamente dichiarato di non essersi mai confidato con alcuno.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.082/TFN del 18 Maggio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (143) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.V. (Dirigente “di fatto” della Società ASD Ares Mola), F.P.(tesserato nella decorsa stagione sportiva con la ASD Futsal Melito), Società ASD ARES MOLA e ASD FUTSAL MELITO - (nota n. 8822/780 pf14-15 MS/vdb del 25.2.2016).

Massima:……va osservato che l’art. 1 comma 5 del C.G.S. espressamente estende l’applicabilità delle norme contenute nel Codice stesso indistintamente a tutti coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una Società o comunque rilevante per l’Ordinamento Federale. É evidente l’intento normativo di assoggettare alle norme della giustizia sportiva tutti coloro che sono legati ad una Società anche con vincolo di fatto o non formalizzato nelle forme previste dall’Ordinamento Sportivo, anche all’evidente fine di evitare facili elusioni della normativa Federale e della relativa giurisdizione, omettendo qualsiasi vincolo formale.

Massima: Per mancanza di prove i deferiti vanno prosciolti dalla violazione ex art. 7 commi 1 e 2 del CGS riguardante l’illecito sportivo e l’obbligo di denuncia relativi al fatto che il Dirigente “di fatto” che svolgeva un’attività rilevante in seno alla ASD Ares Mola, prima della gara Ares Mola – Futsal Melito, nei pressi di una stazione di servizio vicino Mola di Bari, incontrava il dirigente della ASD Futsal Melito e gli chiedeva la somma di € 2.000,00 per far vincere la partita alla Futsal Melito stessa, squadra impegnata nella lotta per la retrocessione e che a seguito della sconfitta in quella gara retrocedette, richiesta poi reiterata anche prima e durante l’intervallo della gara, servendosi anche di frasi allusive e metafore, e concretizzando, sebbene alla richiesta non sia stato fornito alcun seguito, un tentativo di illecito sportivo…Per la fattispecie prevista dall’art. 7 C.G.S. il Legislatore ha adottato una linea improntata al massimo rigore, essendo i comportamenti rientranti nella norma in esame, assolutamente contrari ed in contrasto con l’essenza stessa di tutti gli ordinamenti sportivi. Alla luce del disposto normativo ed in conformità ai principi tracciati dalla Giurisprudenza di questo Organo Giudicante (T.N.F. Com. Uff. n. 48 2015-2016), il contenuto minimo delle condotte richiesto per configurarsi la fattispecie di cui all’art. 7, C.G.S. è rappresentato non dall’effettiva idoneità a realizzare il disegno illecito, ma unicamente dal fatto che gli atti compiuti risultino idonei a realizzare l’illecito sportivo e, quindi, ad arrecare danno al bene tutelato rappresentato dalla generale integrità delle condotte. Alla luce di detta lettura la proposta di alterazione di un risultato della gara che un tesserato rivolge ad un tesserato di altra squadra, appare idonea a perfezionare l’illecito a carico del proponente, restando irrilevante la eventuale diversa volontà effettiva del tesserato stesso, ovvero il difetto di ogni successivo comportamento del medesimo volto al conseguimento della promessa alterazione. Di contro, allorché l’accordo e gli impegni intercorrono tra soggetti terzi rispetto alla Società, oppure coinvolgono soggetti che non hanno capacità di determinare l’alterazione del risultato, non è configurabile l’illecito sportivo difettando dell’elemento del “minimo di concretezza”, ferma restando una violazione dell’art. 1 bis C.G.S. Fatta questa doverosa premessa, nel caso di specie non si ravvisano gli elementi per una violazione dell’art. 7 C.G.S. da parte dei soggetti deferiti. ….Ad avviso di questo Organo giudicante, gli elementi raccolti dalla Procura Federale sono insufficienti a qualificare i fatti innanzi esposti come un illecito, seppur nella forma del tentativo, atteso che l’illecito, come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve avere superato sia la fase della ideazione che quella così detta preparatoria ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato. Perché possa configurarsi un illecito sportivo, cioè, occorre che lo stesso sia provato con certezza; in difetto, “pur essendo presenti concreti indizi di reità, non caratterizzati da precisi e concordanti elementi probatori, deve giungersi ad un giudizio di proscioglimento dagli addebiti” (CAF C.U. n. 31/C del 10 maggio 2001). Nel caso di specie non ci sono elementi logici e fattuali, tali da far ritenere, provata la condotta addebitata ai deferiti i quali, pertanto, devono essere prosciolti da ogni addebito.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 07 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CFA del 06 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale ‐ Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL VIGOR LAMEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 E AMMENDA DI € 10.000,00

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIG. M.F. AVVERSO LA SANZIONE, IN CONTINUAZIONE, DELLA INIBIZIONE DI MESI 6 ED AMMENDA DI € 10.000,00

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL CALC. G.D.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6, E AMMENDA DI €. 30.000,00

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL SIG. C.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E MESI 6, ED AMMENDA DI € 30.000,00

Massima: …. come correttamente rilevato dal Tribunale Federale Nazionale, per un verso, la giurisprudenza di questa Corte in materia di illecito disciplinare è consolidata nel ritenere che “la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale” (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011) e, per altro verso, che quella prevista dall’art. 7, comma 1, del C.G.S. è una fattispecie di illecito a consumazione anticipata che si realizza, cioè, anche con il solo compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, così che l’evento di danno (ossia il risultato dell’effettiva alterazione) costituisce circostanza aggravante dell’illecito, che tale si è già perfezionato al momento del compimento di un mero tentativo di alterazione di una gara. Alla luce di tali premesse, l’attività di indagine posta in essere dalla Procura Federale ha effettivamente consentito di acquisire agli atti una serie di elementi probatori, desumibili dal decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro in data 11 maggio 2015 e dalle ordinanze di convalida e di applicazione delle misure cautelari personali emesse, consistenti nelle attività di P.G. espletate, nelle intercettazioni di comunicazioni telefoniche e nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dinanzi all’Autorità Giudiziaria penale e in sede di audizioni dinanzi alla Procura Federale da parte dei tesserati, che, a giudizio di questa Corte, nel loro complesso depongono per la sussistenza delle responsabilità ascritte …..

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 07 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 118/CFA del 04 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale ‐ Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL CALC. G.A.  AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4 E MESI 6 ED AMMENDA DI € 40.000,00

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIG. N.V. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA, IN CONTINUAZIONE, PER ANNI 4 E MESI 2 ED AMMENDA DI € 50.000,00

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL CALC. M.V.  AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 ED AMMENDA DI € 50.000,00

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL SIG. U.A. AVVERSO LA SANZIONE, IN CONTINUAZIONE, DELLA SQUALIFICA DI ANNI 4 E MESI 6 E L’AMMENDA DI € 50.000,00

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DELL’AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DEL SEF TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE 2015/2016 ED AMMENDA DI € 10.000,00

Massima:…..Occorre premettere, con valenza generalmente riferita a tutte le posizioni in esame, che, come correttamente rilevato dal Tribunale Federale Nazionale, per un verso, la giurisprudenza di questa Corte in materia di illecito disciplinare è consolidata nel ritenere che “la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale” (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011) e, per altro verso, che quella prevista dall’art. 7, comma 1, del C.G.S. è una fattispecie di illecito a consumazione anticipata che si realizza, cioè, anche con il solo compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, così che l’evento di danno (ossia il risultato dell’effettiva alterazione) costituisce circostanza aggravante dell’illecito, che tale si è già perfezionato al momento del compimento di un mero tentativo di alterazione di una gara. Alla luce di tali premesse, l’attività di indagine posta in essere dalla Procura Federale ha effettivamente consentito di acquisire agli atti una serie di elementi probatori, desumibili dal decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro in data 11 maggio 2015 e dalle ordinanze di convalida e di applicazione delle misure cautelari personali emesse, consistenti nelle attività di P.G. espletate, nelle intercettazioni di comunicazioni telefoniche e nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dinanzi all’Autorità Giudiziaria penale e in sede di audizioni dinanzi alla Procura Federale da parte dei tesserati, che, a giudizio di questa Corte, nel loro complesso depongono per la sussistenza delle responsabilità ascritte….

Massima Ad avviso del Giudicante la pronuncia di prime cure è condivisibile laddove ha considerato quale pena base quella di 2 (due) punti di classifica per ogni illecito, cui avrebbe dovuto aggiungersi, secondo le valutazioni di questa Corte, l’ammenda di € 10.000,00 per le aggravanti contestate (sul punto tuttavia non c’è doglianza incidentale della Procura Federale) e non già due ulteriori punti di penalizzazione per ogni illecito, poi ridotti, una prima volta, per il risultato sfavorevole alla società e, una seconda volta, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del C.G.S.. Tale sanzione, tuttavia, deve venir mitigata riducendola ad 1 (uno) solo punto – sempre per ogni gara – in considerazione delle circostanze attenuanti costituite dalla richiamata adozione da parte della reclamante, senza alcun obbligo in proposito, del Codice antifrode e del Modello di gestione ex D.Lgs. 231/01. Inoltre, anche l’immediato allontanamento dei responsabili non appena percepitane l’attività illecita, concorre, quale circostanza attenuante, alla riduzione della pena. In virtù di tali apprezzamenti, la Corte esclude la responsabilità presunta in virtù della non cumulabilità con quella oggettiva in virtù del recente insegnamento impartito dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni con decisione n. 4/2016 secondo la quale “dalla pluralità di illeciti attribuibili a diverso titolo a soggetti appartenenti al medesimo sodalizio, non discende anche una pluralità di illeciti commessi dalla società, ma un solo illecito con una sola responsabilità”.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 07 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CFA del 02 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale ‐ Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 13 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 ED AMMENDA DI € 150.000,00

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SANTARCANGELO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE 2015/2016 E AMMENDA DI € 70.000,00

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL SAVONA F.B.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 E AMMENDA DI € 10.000,00

Massima: Riguardo al contestato principio della responsabilità oggettiva, non può non rilevarsi che, secondo questa Corte, esso, in disparte i principi più volte affermati che non è il caso di richiamare in questa sede, nella sostanza non può essere considerato che una sfaccettatura della culpa in vigilando (art. 2049 c.c.), in base al quale la Società risponde del fatto compiuto dal dipendente, ed il cui presupposto è il rapporto di occasionalità necessaria in relazione alle mansioni esercitate. E questo avviene al di là dei compiti svolti, anche se il medesimo, quindi, ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e financo violando gli obblighi imposti. La possibilità di influire, mediante la selezione (scelta del soggetto cui affidare determinate mansioni) ed il successivo (necessario) controllo dei comportamenti del soggetto, sulle condizioni di rischio inerente l’attività affidata al preposto, fanno sì che gli effetti dei comportamenti ricadono sulla Società in base ad un nesso oggettivo di mera occasionalità (in tal senso del resto, con riferimento all’art. 185 c.p., vedasi Cass. Pen. VI Sez. n. 3799 del 20.01.2015 e III Sez. n. 40613 del 05.06.2016).

Massima:...la circostanza che i giocatori non sono stati ritenuti colpevoli non sminuisce la portata degli elementi di colpevolezza fondanti la sanzione. E’ stato posto in rilievo, al riguardo, che il linguaggio criptico allusivo, gli incontri comunque finalizzati a discussione in ordine alle partite del sodalizio, denota una condotta sicuramente qualificabile in termini di illecito in quanto vi è prova del compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di risultati delle gare non essendo necessario che il risultato o lo svolgimento della gara siano stati in concreto alterati. Si è in sostanza in presenza di “…. fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza appunto, anche con il semplice tentativo e quindi al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara….”

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 07 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CFA del 02 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale ‐ Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. C.D. AVVERSO LA SANZIONE, IN CONTINUAZIONE, DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 E PRECLUSIONE OLTRE A SQUALIFICA PER MESI 9 E AMMENDA DI € 65.000,00 PER LE ALTRE ACCERTATE VIOLAZIONI.

Massima: La Corte ritiene di dovere condividere integralmente la decisione del TFN ed il giudizio di colpevolezza espresso a carico del C., non emergendo dagli atti del procedimento elementi che possano condurre ad una diversa valutazione e, quindi, all’accoglimento, anche parziale, del reclamo. Con riguardo al primo motivo, la Corte ritiene infondate le considerazioni del reclamante circa la carenza di giurisdzione della Giustizia sportiva a giudicare nei suoi confronti. La condotta del C., infatti, in funzione del suo rapporto di collaborazione con la società Santarcangelo – circostanza questa comunque ammessa dal medesimo reclamante – è rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, CGS. Norma, quest’ultima, che stabilisce che “sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. La condotta del C., infatti, mediante il ruolo comunque rivestito nell’ambito della società Santarcangelo e dei contatti con altri soggetti riferibili alla predetta società, come è stato correttamente valutato dal TFN, è risultata chiaramente e concretamente funzionale all’alterazione del risultato delle gare per le quali è stato riconosciuto responsabile di illecito sportivo e, per il resto, integrante le ulteriori ipotesi disciplinari per le quali è stato sanazionato. Con riferimento al secondo, terzo e quarto motivo, relativi alle tre gare per le quali il C. è stato ritenuto responsabile dell’illecito sportivo di cui all’art. 7, comma 1 e 2 CGS, la Corte rileva che le censure sollevate, anche volendo prescindere dai profili di evidente inammissibilità che le caratterizzano per la loro genericità ed indeterminatezza, sono comunque infondate. Come noto, l’indagine federale che ha coinvolto anche la posizione del C. ha preso avvio dall’attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro in ordine alla individuazione e conseguente repressione di una organizzazione alquanto articolata e ramificata, essenzialmente finalizzata a condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici e illeciti profitti anche tramite scommesse da effettuarsi sulle partite di calcio “combinate”. Acquisita, dunque, documentazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401 del 1989 e dell’art. 116 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.), la Procura Federale ha successivamente svolto una propria autonoma attività istruttoria, consistente, fra l’altro, nell’analisi e nell’approfondimento della documentazione ricevuta e nell’audizione dei soggetti coinvolti e\o informati sui fatti. L’esame del materiale processuale trasmesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite nel corso dell’autonoma attività investigativa svolta dalla Procura federale, consente a giudizio della Corte di ritenere sussistenti, secondo la prospettazione accusatoria accolta dal TFN, gli elementi probatori atti a comprovare la illiceità della condotta del C. e la sua efficienza causale in relazione alla concretizzazione delle diverse ipotesi di illecito sportivo in questione e delle altre violazioni sanzionate a diverso titolo dal primo Giudice. Tale giudizio, ovviamente, tiene conto anche in questo caso dei principi affermati dall’elaborazione giurisprudenziale, sia endofederale che esofederale, consolidatasi, in primo luogo, in tema di illecito sportivo secondo la quale "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che , peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012). Fatta tale doverosa premessa, si palesano pertanto oltremodo irrilevanti le considerazioni del reclamante - illustrate in termini invero assai generici nel secondo, terzo e quarto motivo del proprio atto di gravame - secondo le quali il proscioglimento di calciatori riferibili alle società Santarcangelo nelle diverse fattispecie di illecito sportivo (gare, 15, 16 e 27) rappresenterebbe circostanza dalla quale il TFN, tenuto anche conto della scarsa attendibilità delle affermazioni rese dal C. ai suoi interlocutori nei dialoghi telefonici captati dall’Autorità giudiziaria, avrebbe dovuto trarre una diversa qualificazione della condotta del medesimo; la quale, a tutto voler concedere, rileverebbe sotto il diverso e meno grave profilo della violazione dell’art. 1 bis CGS (si veda al riguardo il quarto motivo di gravame). La condotta dei diversi interlocutori del C. (in primis il D. N.), infatti, in funzione della rilevanza che, per la configurabilità dell’illecito sportivo, l’ordinamento domestico riconosce, come si dirà in seguito, anche al solo tentativo, risulta nella fattispecie chiaramente e “concretamente” preordinata all’alterazione del risultato della gara, risultando quindi indifferente sia che il risultato combinato non sempre si sia realizzato, sia che alcuni calciatori sono stati prosciolti, sia che i soggetti ritenuti colpevoli di illecito con il Ciardi non fossero tesserati per le società coinvolte in ciascuna specifica combine. Il giudizio di colpevolezza espresso dal TFN sulle diverse ipotesi di illecito sportivo contestate al C., che la Corte ritiene di dovere condividere, fonda il proprio presupposto su una ricostruzione che appare perfettamente coerente con tali principi e con il contesto nel quale si colloca questa ipotesi di illecito, come le numerose altre contestate nell’ambito dell’indagine compiuta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro – ambito nel quale tutti gli interpreti, ed anche gli interlocutori solo apparentemente occasionali, erano soliti impiegare nei loro dialoghi da remoto un linguaggio criptico, allusivo, molto spesso arricchito di espressioni convenzionali E’ indubbio, infatti, che nelle gare sub capo 15 (gara Santarcangelo / L’Aquila del 15.11.2014), capo 16 (gara Grosseto / Santarcangelo del 22.11.2014), capo 27 (gara L’Aquila / Santarcangelo del 29.3.2015), la condotta del C. sia qualificabile in termini di illecito sportivo. Premesso al riguardo che nell’atto di appello, fermi restando i profili sopra indicati, non vengono impugnate espressamente le ragioni ricostruttive articolate nella motivazione della decisione del TFN, appare tuttavia ancora una volta opportuno sottolineare che per illecito sportivo l’art. 7, comma 1, CGS intende: “Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo”. La predetta disposizione, peraltro, al comma 6, prevede una fattispecie aggravata di illecito: infatti, le conseguenti sanzioni sono aggravate “in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito”. Ai sensi del comma 2, poi, “le società e i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili”. Sono quindi tre le ipotesi di illecito codificate: le stesse consistono “a) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Tali ipotesi sono distinte, sia perché così sono prospettate nella norma, sia perché è concettualmente ammissibile l'assicurazione di un vantaggio in classifica che prescinda dall'alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara. Infatti, se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre” (CAF, 7 luglio 2006, C.U. n. 1/C del 14 luglio 2006. Il riferimento era all’art. 6 dell’allora vigente CGS). È dato ormai pacifico, per essersi consolidato il relativo orientamento della giurisprudenza federale, che le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecito, anche aggravato, pure nel caso in cui non si consegue il risultato effettivamente “combinato”. Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dall’art. 7 CGS, considerata l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che “prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato” (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). In breve, l’ipotesi delineata dall’art. 7 CGS configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr., ex multis, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli “atti diretti” contenuto nella norma conferisce all’illecito sportivo aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 07 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CFA del 29 Aprile 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale ‐ Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. D.N.E. AVVERSO LA SANZIONE, IN CONTINUAZIONE, DELLA INIBIZIONE DI ANNI 5 E AMMENDA DI € 100.000,00.

Massima: Come noto, l’indagine federale ha preso avvio dall’attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro in ordine alla individuazione e conseguente repressione di una organizzazione alquanto articolata e ramificata, essenzialmente finalizzata a condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici e illeciti profitti anche tramite scommesse da effettuarsi sulle partite di calcio “combinate”. In tale contesto, un ruolo di primario rilievo è attribuibile proprio alla figura del Sig. …. il quale risulta coinvolto in numerose gare oggetto di indagine e individuate nel deferimento della Procura federale. Acquisita, dunque, documentazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401 del 1989 e dell’art. 116 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.), la Procura Federale ha successivamente svolto una propria autonoma attività istruttoria, consistente, fra l’altro, nell’analisi e nell’approfondimento della documentazione ricevuta e nell’audizione dei soggetti coinvolti e\o informati sui fatti. L’esame del materiale processuale trasmesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite nel corso dell’autonoma attività investigativa svolta dalla Procura federale, consente a giudizio della Corte di ritenere sussistenti, secondo la prospettazione accusatoria accolta dal TFN, gli elementi probatori atti a comprovare la illiceità della condotta del …. e la sua efficienza causale in relazione alla concretizzazione delle diverse ipotesi di illecito sportivo in questione e delle altre violazioni sanzionate a diverso titolo dal primo Giudice. Tale giudizio, ovviamente, tiene conto dei principi affermati dall’elaborazione giurisprudenziale, sia endofederale che esofederale, consolidatasi, in primo luogo, in tema di illecito sportivo secondo la quale "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che , peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012). Fatta tale doverosa premessa, si palesano pertanto oltremodo irrilevanti le considerazioni del reclamante svolte in termini generali nel punto 2.1 del proprio atto di gravame, e riproposte, a dire il vero assai genericamente, a proposito delle gare sub 15 (punto 2.2.), 16 (punto 2.3), 26 (punto 2.4), 27 (punto 2.5) e 28 (punto 2.6), secondo le quali il proscioglimento di calciatori e di altri tesserati direttamente riferibili alle società di volta in volta coinvolte in ciascun illecito, come pure la circostanza che i risultati combinati non sempre si realizzarono sul campo, rappresenterebbero circostanze dalle quali il TFN avrebbe dovuto trarre una diversa qualificazione delle condotte le quali, a tutto voler concedere, rileverebbero sotto il diverso e meno grave profilo della violazione dell’art. 1 bis CGS (si vedano al riguardo le conclusioni del …. in via gradata nel merito). Norma, quest’ultima, che stabilisce che “le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”; precisando ulteriormente, al successivo comma 5, che “sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. La condotta dei diversi interlocutori del .. (…, …, …), infatti, in funzione della sopra ricordata rilevanza che, per la configurabilità dell’illecito sportivo, l’ordinamento sportivo riconosce anche al solo tentativo, risulta nella fattispecie chiaramente e “concretamente” preordinata all’alterazione del risultato delle gare, risultando quindi indifferente sia che il risultato combinato non sempre si realizzò sia che i soggetti ritenuti colpevoli di illecito con il …. non fossero tesserati per le società coinvolte in ciascuna specifica combine. Il giudizio di colpevolezza espresso dal TFN sulle diverse ipotesi di illecito sportivo contestate al …., che la Corte ritiene di dover condividere, fonda il proprio presupposto su una ricostruzione che appare perfettamente coerente con tali principi e con il contesto nel quale si colloca questa ipotesi di illecito, come le numerose altre contestate nell’ambito dell’indagine compiuta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro – ambito nel quale tutti gli interpreti, ed anche gli interlocutori solo apparentemente occasionali, sono soliti impiegare nei loro dialoghi da remoto un linguaggio criptico, allusivo, molto spesso arricchito di espressioni convenzionali E’ indubbio infatti che nelle gare sub capo 15 (gara Santarcangelo / L’Aquila del 15.11.2014), capo 16 (gara Grosseto / Santarcangelo del 22.11.2014), capo 17 (gara L’Aquila / Savona del 23.11.2014), capo 26 ( gara L’Aquila / Tuttocuoio del 25.3.2015), capo 27 (gara L’Aquila / Santarcangelo del 29.3.2015) e capo 28 (gara Barletta / Catanzaro del 1.4.2015), la condotta del …. sia qualificabile in termini di illecito sportivo. Premesso al riguardo che nell’atto di appello non vengono impugnate espressamente le ragioni ricostruttive articolate nella motivazione della decisione del TFN, appare tuttavia ancora una volta opportuno sottolineare che per illecito sportivo l’art. 7, comma 1, CGS intende: “Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo”. La predetta disposizione, peraltro, al comma 6, prevede una fattispecie aggravata di illecito: infatti, le conseguenti sanzioni sono aggravate “in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito”. Ai sensi del comma 2, poi, “le società e i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili”. Sono quindi tre le ipotesi di illecito codificate: le stesse consistono “a) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Tali ipotesi sono distinte, sia perché così sono prospettate nella norma, sia perché è concettualmente ammissibile l'assicurazione di un vantaggio in classifica che prescinda dall'alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara. Infatti, se di certo la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre” (CAF, 7 luglio 2006, C.U. n. 1/C del 14 luglio 2006. Il riferimento era all’art. 6 dell’allora vigente CGS). È dato ormai pacifico, per essersi consolidato il relativo orientamento della giurisprudenza federale, che le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecito, anche aggravato, pure nel caso in cui non si consegue il risultato effettivamente “combinato”. Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dall’art. 7 CGS, considerata l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che “prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato” (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). In breve, l’ipotesi delineata dall’art. 7 CGS configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr., ex multis, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli “atti diretti” contenuto nella norma conferisce all’illecito sportivo aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 07 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CFA del 26 Aprile 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale ‐ Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIG. S.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 9 ED AMMENDA DI € 50.000,00

Massima:….la Corte ritiene di dovere condividere il giudizio di colpevolezza espresso dal T.F.N. pur ritenendo opportuno procedere ad una rideterminazione della sanzione complessivamente inflitta. Come noto, l’indagine federale ha preso avvio dall’attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro in ordine alla individuazione e conseguente repressione di una organizzazione alquanto articolata e ramificata, essenzialmente finalizzata a condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici e illeciti profitti anche tramite scommesse da effettuarsi sulle partite di calcio “combinate”. Acquisita, dunque, documentazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401 del 1989 e dell’art. 116 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.), la Procura Federale ha successivamente svolto una propria autonoma attività istruttoria, consistente, fra l’altro, nell’analisi e nell’approfondimento della documentazione ricevuta e nell’audizione dei soggetti coinvolti e\o informati sui fatti. L’esame del materiale processuale trasmesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite nel corso dell’autonoma attività investigativa svolta dalla Procura federale, consente, a giudizio della Corte, di ritenere sussistenti, secondo la prospettazione accusatoria, gli elementi probatori atti a comprovare la illiceità delle condotte ascritte al Solidoro nelle due gare in questione ed escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto d’indagine. Tale giudizio, ovviamente, tiene conto dei principi affermati dall’elaborazione giurisprudenziale, sia endofederale che esofederale, consolidatasi, in primis, in tema di illecito sportivo secondo la quale "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata C.G.F., 20.8.2012, Com. Uff. n. 031/CGF del 23.8.2012). Quanto all’obbligo di denunzia, dispone la norma di cui all’art. 7, comma 7, C.G.S.: “I soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC”. Ai sensi del successivo comma 8, come da ultimo modificato in ordine alla misura, “il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda non inferiore ad € 30.000,00”. a) Ebbene, il T.F.N. ha accertato la colpevolezza del Solidoro in ordine all’illecito sportivo relativo alla gara l’Aquila/Savona del 23.11.2014 (gara 17). Tale giudizio di colpevolezza espresso dal T.F.N. si fonda su una ricostruzione che appare perfettamente coerente con il contesto nel quale questa ipotesi di illecito - come le numerose altre contestate nell’ambito dell’indagine compiuta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro sul fenomeno del calcio scommesse – si colloca; contesto nel quale tutti gli interpreti, ed anche gli interlocutori solo apparentemente occasionali, sono soliti impiegare nei loro dialoghi da remoto un linguaggio criptico, allusivo, molto spesso arricchito di espressioni convenzionali; nel quale gli incontri personali si svolgono sistematicamente secondo modalità di tempo e di luogo equivoche e sospette. Ebbene, è indubbio che la partita L’Aquila/Savona del 23.11.2014 fu oggetto di illecito sportivo. A tale riguardo appare ancora una volta opportuno sottolineare che per illecito sportivo l’art. 7, comma 1, C.G.S. intende: “Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo”. La predetta disposizione, peraltro, al comma 6, prevede una fattispecie aggravata di illecito: infatti, le conseguenti sanzioni sono aggravate “in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito”. Ai sensi del comma 2, poi, “le società e i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili”. Sono quindi tre le ipotesi di illecito codificate: le stesse consistono «a) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Tali ipotesi sono distinte, sia perché così sono prospettate nella norma, sia perché è concettualmente ammissibile l'assicurazione di un vantaggio in classifica che prescinda dall'alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara. Infatti, se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre” (CAF, 7 luglio 2006, Com. Uff. n. 1/C del 14.7.2006. Il riferimento era all’art. 6 dell’allora vigente C.G.S.). È dato ormai pacifico, per essersi consolidato il relativo orientamento della giurisprudenza federale, che le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecito anche nel caso di mancato conseguimento del risultato “combinato”. Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dall’art. 7 C.G.S., considerata l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che “prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato” (CAF, Com. Uff. n. 10/C del 23.9.2004). In altri termini, l’ipotesi delineata dall’art. 7 C.G.S. configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr., ex multis, C.G.F., 19.8.2011, Com. Uff. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli “atti diretti” contenuto nella norma conferisce all’illecito sportivo aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo.….Fermo quanto sopra, la Corte ritiene tuttavia di dovere rideterminare la sanzione in coerenza, secondo i principi di proporzionalità ed afflittività, con i precedenti arresti espressi dalla giurisprudenza di questa Corte che, in ipotesi di illecito sportivo singolo, seppure aggravato ai sensi dell’art. 7, comma 6, C.G.S. ha ritenuto di dover infliggere la sanzione dell’inibizione di anni 3 e mesi 6, oltre all’ammenda di € 50,000,00; a tale sanzione deve poi essere aggiunta l’ulteriore sanzione di € 10.000,00 di ammenda per la violazione in continuazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S. in relaziona ella gara l’Aquila/Tuttocuoio.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 07 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 113/CFA del 26 Aprile 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale ‐ Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL CALC. G.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3.

Massima: La Corte ritiene di dovere condividere integralmente il giudizio di colpevolezza espresso dal TFN non emergendo dagli atti del procedimento elementi che possano condurre ad una diversa valutazione e, quindi, all’accoglimento, anche parziale, del reclamo. Come noto, l’indagine federale ha preso avvio dall’attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, in ordine alla individuazione e conseguente repressione di una organizzazione alquanto articolata e ramificata, essenzialmente finalizzata a condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici e illeciti profitti anche tramite scommesse da effettuarsi sulle partite di calcio “combinate”. Acquisita, dunque, documentazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401 del 1989 e dell’art. 116 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.), la Procura Federale ha successivamente svolto una propria autonoma attività istruttoria, consistente, fra l’altro, nell’analisi e nell’approfondimento della documentazione ricevuta e nell’audizione dei soggetti coinvolti e\o informati sui fatti. L’esame del materiale processuale trasmesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite nel corso dell’autonoma attività investigativa svolta dalla Procura federale, consente a giudizio della Corte di ritenere sussistenti, secondo la prospettazione accusatoria, gli elementi probatori atti a comprovare la illiceità della condotta del Garaffoni e l’efficienza causale delle sue condotte in relazione alla concretizzazione dell’illecito sportivo in questione. Tale giudizio, ovviamente, tiene conto dei principi affermati dall’elaborazione giurisprudenziale, sia endofederale che esofederale, consolidatasi in tema di illecito sportivo secondo la quale "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che , peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme antidoping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata CGF, 20.8.2012, Com. Uff. n. 031/CGF del 23.8.2012). Il giudizio di colpevolezza espresso dal T.F.N., che la Corte ritiene di dovere condividere, fonda il proprio presupposto su una ricostruzione che appare perfettamente coerente con tali principi e con il contesto nel quale si colloca questa ipotesi di illecito, come le numerose altre contestate nell’ambito dell’indagine compiuta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro – contesto nel quale tutti gli interpreti, ed anche gli interlocutori solo apparentemente occasionali, sono soliti impiegare nei loro dialoghi da remoto un linguaggio criptico, allusivo, molto spesso arricchito di espressioni convenzionali E’ indubbio, infatti, che anche la partita Santarcangelo/L’Aquila del 15.11.2014 fu oggetto di illecito sportivo. A tale riguardo appare ancora una volta opportuno sottolineare che per illecito sportivo l’art. 7, comma 1, C.G.S. intende: “Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo”. La predetta disposizione, peraltro, al comma 6, prevede una fattispecie aggravata di illecito: infatti, le conseguenti sanzioni sono aggravate “in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito”. Ai sensi del comma 2, poi, “le società e i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili”. Sono quindi tre le ipotesi di illecito codificate: le stesse consistono “a) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Tali ipotesi sono distinte, sia perché così sono prospettate nella norma, sia perché è concettualmente ammissibile l'assicurazione di un vantaggio in classifica che prescinda dall'alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara. Infatti, se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre” (CAF, 7.7.2006, Com. Uff. n. 1/C del 14.7.2006. Il riferimento era all’art. 6 dell’allora vigente C.G.S.). È dato ormai pacifico, per essersi consolidato il relativo orientamento della giurisprudenza federale, che le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecito, anche aggravato, pure nel caso in cui non si consegue il risultato effettivamente “combinato”. Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dall’art. 7 C.G.S., considerata l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che “prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato” (CAF, Com. Uff. n. 10/C del 23.9.2004). In breve, l’ipotesi delineata dall’art. 7 C.G.S. configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr., ex multis, C.G.F., 19.8.2011, Com. Uff. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli “atti diretti” contenuto nella norma conferisce all’illecito sportivo aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 07 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 110/CFA del 22 Aprile 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale ‐ Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. D.N.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4 E AMMENDA DI € 35.000,00

Massima: La Corte ritiene di dover condividere il giudizio di colpevolezza espresso dal TFN, pur ritenendo, invero, opportuno procedere ad una rideterminazione della sanzione inflitta. Come noto, l’indagine federale ha preso avvio dall’attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro in ordine alla individuazione e conseguente repressione di una organizzazione alquanto articolata e ramificata, essenzialmente finalizzata a condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici e illeciti profitti anche tramite scommesse da effettuarsi sulle partite di calcio “combinate”. Acquisita, dunque, documentazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401 del 1989 e dell’art. 116 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.), la Procura Federale ha successivamente svolto una propria autonoma attività istruttoria, consistente, fra l’altro, nell’analisi e nell’approfondimento della documentazione ricevuta e nell’audizione dei soggetti coinvolti e\o informati sui fatti. L’esame del materiale processuale trasmesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite nel corso dell’autonoma attività investigativa svolta dalla Procura federale, consente, a giudizio della Corte, di ritenere sussistenti, secondo la prospettazione accusatoria, gli elementi probatori atti a comprovare la illiceità della condotta del Di Napoli e ad escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto d’indagine. Tale giudizio, ovviamente, tiene conto dei principi affermati dall’elaborazione giurisprudenziale, sia federale che esofederale, consolidatasi in tema di illecito sportivo secondo la quale "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che , peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale, sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012). Pertanto, se, da un lato, il giudizio di colpevolezza espresso dal TFN fonda il proprio presupposto su una ricostruzione che appare perfettamente coerente con il contesto nel quale si colloca questa ipotesi di illecito, come le numerose altre contestate nell’ambito dell’indagine compiuta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro – contesto nel quale tutti gli interpreti, ed anche gli interlocutori solo apparentemente occasionali, sono soliti impiegare nei loro dialoghi da remoto un linguaggio criptico, allusivo, molto spesso arricchito di espressioni convenzionali – dall’altro lato, la ricostruzione alternativa proposta dal …. non appare sorretta da elementi che la impongano come ipotesi effettivamente percorribile. Sono troppe, infatti, le incongruenze che l’esame del materiale probatorio consente di isolare nella versione dei fatti alternativamente proposta dal …. L’attenta e dettagliata attività investigativa della giustizia ordinaria, integrata, rielaborata e valutata ai fini disciplinari-sportivi che qui ci occupano dalla Procura federale, ha consentito di mettere a disposizione degli organi giudicanti elementi suscettibili di specifica valutazione da parte degli stessi predetti organi, nell’ambito della loro autonomia di giudizio, onde pervenire, nei singoli casi e con riferimento a ciascun soggetto deferito, seppure in un contesto necessariamente più esteso, ad una conclusione di affermazione di responsabilità per gli addebiti ascritti a ciascun incolpato. In questo contesto, è indubbio che anche la partita L’Aquila / Savona del 23.11.2014 fu oggetto di illecito sportivo. A tale riguardo appare ancora una volta opportuno sottolineare che per illecito sportivo l’art. 7, comma 1, CGS intende: “Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo”. La predetta disposizione, peraltro, al comma 6, prevede una fattispecie aggravata di illecito: infatti, le conseguenti sanzioni sono aggravate “in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito”. Ai sensi del comma 2, poi, “le società e i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili”. Sono quindi tre le ipotesi di illecito codificate: le stesse consistono “a) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Tali ipotesi sono distinte, sia perché così sono prospettate nella norma, sia perché è concettualmente ammissibile l'assicurazione di un vantaggio in classifica che prescinda dall'alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara. Infatti, se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre” (CAF, 7 luglio 2006, C.U. n. 1/C del 14 luglio 2006. Il riferimento era all’art. 6 dell’allora vigente CGS). È dato ormai pacifico, per essersi consolidato il relativo orientamento della giurisprudenza federale, che le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecito, anche aggravato, pure nel caso in cui non si consegua il risultato effettivamente “combinato”. Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dall’art. 7 CGS, considerata l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato, che “prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato” (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). In breve, l’ipotesi delineata dall’art. 7 CGS configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr., ex multis, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli “atti diretti” contenuto nella norma conferisce all’illecito sportivo aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo….Fermo quanto sopra, la Corte ritiene tuttavia di dovere rideterminare la sanzione in coerenza, secondo i principi di proporzionalità ed afflittività, con i precedenti arresti espressi dalla giurisprudenza di questa Corte che, in ipotesi di illecito sportivo singolo, seppure aggravato ai sensi dell’art. 7, comma 6, CGS come nella fattispecie, ha ritenuto di infliggere la sanzione di anni 3 e mesi 6 di squalifica oltre l’ammenda di € 50.000,00.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 07 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 106/CFA del 18 Aprile 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale ‐ Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. A.E. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 3 ED AMMENDA DI € 50.000,00

Massima: La Corte ritiene di dover condividere integralmente il giudizio di colpevolezza espresso dal TFN non emergendo dagli atti del procedimento elementi che possano condurre ad una diversa valutazione e, quindi, all’accoglimento, anche parziale, del reclamo i cui motivi, stante la loro stretta interdipendenza, possono essere esaminati congiuntamente. Come noto, l’indagine federale ha preso avvio dall’attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro in ordine alla individuazione e conseguente repressione di una organizzazione alquanto articolata e ramificata, essenzialmente finalizzata a condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici e illeciti profitti anche tramite scommesse da effettuarsi sulle partite di calcio “combinate”. Acquisita, dunque, documentazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401 del 1989 e dell’art. 116 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.), la Procura Federale ha successivamente svolto una propria autonoma attività istruttoria, consistente, fra l’altro, nell’analisi e nell’approfondimento della documentazione ricevuta e nell’audizione dei soggetti coinvolti e\o informati sui fatti. L’esame del materiale processuale trasmesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, alla luce delle emergenze istruttorie acquisite nel corso dell’autonoma attività investigativa svolta dalla Procura federale, consente a giudizio della Corte di ritenere sussistenti, secondo la prospettazione accusatoria, gli elementi probatori atti a comprovare la illiceità della condotta dell’A. ed escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto d’indagine. Tale giudizio, ovviamente, tiene conto dei principi affermati dall’elaborazione giurisprudenziale, sia federale che esofederale, consolidatasi in tema di illecito sportivo secondo la quale "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012). Pertanto, se, da un lato, il giudizio di colpevolezza espresso dal TFN fonda il proprio presupposto su una ricostruzione che appare perfettamente coerente con il contesto nel quale questa ipotesi di illecito si colloca (contesto nel quale tutti gli interpreti ed anche gli interlocutori solo apparentemente occasionali sono soliti impiegare nei loro dialoghi da remoto un linguaggio criptico, allusivo, molto spesso arricchito di espressioni convenzionali); dall’altro lato, la ricostruzione alternativa proposta dall’A. non appare sorretta da elementi che la impongano come ipotesi effettivamente percorribile rispetto a quella al medesimo contestata. Sono troppe, infatti, le incongruenze, le contraddizioni ed i punti oscuri che l’esame del materiale probatorio consente di isolare rispetto alla versione dei fatti alternativamente proposta dal reclamante. L’attenta e dettagliata attività investigativa della magistratura ordinaria, integrata, rielaborata e valutata ai fini disciplinari-sportivi che qui ci occupano dalla Procura federale, ha consentito di mettere a disposizione degli organi giudicanti elementi suscettibili di specifica valutazione da parte degli stessi predetti organi, nell’ambito della loro autonomia di giudizio, onde pervenire, nei singoli casi e con riferimento a ciascun soggetto deferito ad una conclusione di affermazione di responsabilità per gli addebiti ascritti a ciascun incolpato. In questo contesto è indubbio che la partita L’Aquila / Tuttocuoio del 25.3.2015 fu oggetto di illecito sportivo e che l’A. svolse un’attività di primo piano funzionale al compimento di tale illecito. Al riguardo appare ancora una volta opportuno sottolineare che per illecito sportivo l’art. 7, comma 1, CGS intende: “il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”. La lettura di tale disposizione, congiuntamente a quella del comma 6, che stabilisce le fattispecie aggravate di illecito, conduce ad individuare tre ipotesi di illecito codificate: le stesse consistono “a) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica” (CAF, 7 luglio 2006, C.U. n. 1/C del 14 luglio 2006. Il riferimento era all’art. 6 dell’allora vigente CGS). È dato ormai pacifico, per essersi consolidato il relativo orientamento della giurisprudenza federale, che le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecito anche nel caso di mancato conseguimento del risultato “combinato”. Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dall’art. 7 CGS, considerata l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che “prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato” (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). In breve, l’ipotesi delineata dall’art. 7 CGS configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr., ex multis, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli “atti diretti” contenuto nella norma conferisce all’illecito sportivo aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 07 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CFA del 15 Aprile 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL CALC. A.S. AVVERSO LA SANZIONE, IN CONTINUAZIONE, DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 PER L’ASSOCIAZIONE EX ART. 9 CGS OLTRE A SQUALIFICA DI ULTERIORI ANNI 3 E AMMENDA DI € 60.000,00

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIG. C.A. AVVERSO LA SANZIONE, IN CONTINUAZIONE, DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5, OLTRE A INIBIZIONE DI ULTERIORI ANNI 5 E MESI 6 E AMMENDA DI € 85.000,00

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL SIG. I.P. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 6 E AMMENDA DI € 50.000,00

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL SIG. M.M.AVVERSO LA SANZIONE, IN CONTINUAZIONE, DELL’INIBIZIONE DI ANNI 5 E PRECLUSIONE PER ASSOCIAZIONE EX ART. 9 CGS, OLTRE A ULTERIORE INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 3

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL SIG. R.M. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 E AMMENDA DI € 30.000,00

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DEL S.S. AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 ED AMMENDA DI € 4.500,00

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO DELLA POL. PRO EBOLITANA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00

Impugnazione – istanza: 8. RICORSO DEL SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016, E AMMENDA DI € 10.000,00

Impugnazione – istanza: 9. RICORSO DEL SSC.D. FRATTESE S.R.L., (GIÀ ASD NEROSTELLATI FRATTESE) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Massima: …. osserva, il Tribunale, come, nel caso in questione, emergano comportamenti palesemente incompatibili con i principi fondamentali di lealtà, correttezza e probità. Si tratta, in particolare, di comportamenti di intrinseca gravità, che svuotano di significato l’essenza stessa della competizione sportiva, al di là di ogni valutazione in ordine alla intensità dell’elemento psicologico dei singoli deferiti, alla condotta preesistente, simultanea e successiva degli illeciti disciplinari e alle motivazioni che li hanno ispirati. In questa prospettiva, peraltro, il Tribunale ritiene opportuno ricordare che il deferimento si fonda sulla documentazione acquisita, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401/1989 e dell’art. 116 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro - D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.), riguardante numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale, con finalità di condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici, anche mediante scommesse sui risultati alterati delle partite medesime. Per quanto attiene alla formazione della prova, afferma il TFN, va rilevato che nel procedimento sportivo, al contrario di quanto avviene nel processo penale, ha valore pieno di prova quanto acquisito nella fase delle indagini o prima ancora dell’apertura di esse (ad esempio, i rapporti arbitrali che godono perfino di fede privilegiata) ovvero in seguito a indagini svolte in altro tipo di procedimento (ad esempio, atti inviati dall’A.G.). Non può essere reclamata, pertanto, sottolinea il TFN, l’applicazione al presente procedimento delle norme previste dal libro terzo del codice di procedura penale. Del resto, il principio del contraddittorio si realizza nel rispetto delle forme previste dal codice di giustizia sportiva e non in base al codice di procedura penale che regola posizioni e diritti di tutt’altra natura e rilevanza. Ne discende che il raggiungimento della prova dei fatti contestati deve essere valutato esclusivamente in base ai principi dettati dal CGS e costantemente seguiti dagli Organi di giustizia sportiva. Evidenziato, poi, come la decisione adottata nel caso di specie rifletta – come nel processo penale – una verità processuale e non storica, ritiene il Tribunale che occorre tenere conto che il procedimento disciplinare si deve svolgere in un quadro costituito da specifiche regole, la cui funzione è anche quella di garantire tutti gli iscritti alla Federazione la tutela della loro partecipazione, perché al riparo da valutazioni non rigorosamente riscontrabili sulla base di specifici postulati giuridici: diversamente opinando, infatti, qualunque accusa potrebbe dar luogo ad un procedimento disciplinare e ad una condanna. Quanto alla chiamata in correità, il TFN richiama CGF, sez. un., 20 agosto 2013, in C.U. n. 029/CGF, secondo cui è necessaria, perché la stessa possa assurgere al rango di prova, la prova dell’esistenza anche di riscontri estrinseci, è cioè di ulteriori elementi o dati probatori, non predeterminati nella specie e qualità, e quindi aventi qualsiasi natura, sia rappresentativa che logica, che confermino l’attendibilità del racconto. Ricorda, ancora, il TFN come sia chiamato a giudicare i comportamenti oggetto del deferimento esclusivamente sulla base delle prove che sono state prodotte dalla Procura federale e dalle parti nel presente procedimento. Di conseguenza, le valutazioni del Tribunale sono formulate allo stato degli atti, in presenza di un procedimento penale non ancora definito e tuttora in itinere, sicché non è escluso che le risultanze attuali possano essere superate da acquisizioni future. Numerose vicende oggetto dell’odierno procedimento riguardano accordi intervenuti al fine di alterare il risultato di gare, ai quali non risultano aver fatto seguito attività operative volte a effettivamente determinare le convenute alterazioni. Ritiene, quindi, opportuno, sempre in via preliminare, approfondire – con riferimento a questa singolare specificità della fattispecie – il contenuto minimo delle condotte richiesto ai fini della realizzazione della fattispecie di cui all’art. 7, comma 1, CGS. Tale approfondimento deve essere svolto alla luce del disposto normativo e in conformità ai principi sin qui tracciati dalla giurisprudenza. Sotto il primo profilo, devesi osservare come la scelta operata dal Legislatore sportivo – al fine di contrapporsi a comportamenti che costituiscono la negazione assoluta della essenza stessa di tutti gli ordinamenti sportivi – risulti improntata al massimo rigore. L’art. 7, comma 1, CGS, prosegue il TFN, infatti, non solo ha introdotto una figura di illecito a “consumazione anticipata”, che si realizza, cioè, anche al compimento del solo tentativo, sì che l’evento di danno (l’alterazione della gara) costituisce solo circostanza aggravante del già perfezionato illecito, ma ha individuato tale tentativo nel mero “compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare”, così apparentemente discostandosi dalla nozione penalistica di tentativo, prevedente il compimento di atti “idonei, diretti in modo non equivoco”. La giurisprudenza ha, poi, correttamente chiarito, osserva, ancora, il Tribunale, come la mancata precisazione, da parte del Legislatore, circa la natura degli atti in questione non escluda, tuttavia, che, ai fini della configurabilità dell’illecito sportivo, sia comunque necessario che tali atti abbiano un “minimo di concretezza” (CAF, CU n. 1/C del 14 luglio 2006), che la CAF ha poi individuato nella partecipazione di personaggi con “competenze e responsabilità di ruolo adeguati” (CAF, 4 agosto 2006, CU n. 2/CF). Alla luce di quanto precede – e nel preannunciato intento di approfondire i connotati di questa linea di confine, la cui individuazione appare decisiva al fine di valutare le assai particolari fattispecie in esame – il Tribunale ritiene che la “ratio” normativa sia volta ad individuare e sanzionare tutti i comportamenti che – considerata la situazione concreta obiettivamente apparente – risultino oggettivamente idonei a realizzare un illecito sportivo. Ciò che rileva, insomma, secondo il Giudice di prime cure, non è la effettiva idoneità, nello specifico caso concreto, a realizzare compiutamente il disegno illecito, e nemmeno la effettiva volontà e il “foro interno” di quanti partecipino alla fattispecie, ma unicamente il fatto che - nella situazione data, e, più esattamente, nella situazione oggettivamente apparente - gli atti compiuti risultino idonei a realizzare l’illecito sportivo, e, quindi, ad arrecare danno al bene tutelato rappresentato dalla generale integrità delle condotte e dei rapporti, restando, come detto, irrilevanti – a fronte di questa apparente idoneità oggettiva – eventuali fatti e/o effettivi intenti, che, in concreto, ne rendano impossibile la consumazione. Alla stregua di questa lettura, la proposta di alterazione del risultato di una gara che un tesserato rivolge al tesserato di una società che, in ragione del proprio ruolo – sia esso calciatore o allenatore o dirigente – appare in grado, anche solo eventualmente, di determinare l’alterazione richiesta, perfeziona l’illecito a carico del proponente, e, nello stesso ordine di idee, l’accordo, o anche solo la proposta, in funzione dei quali un tesserato – che ricopra uno dei ruoli più sopra descritti – si impegna ad alterare il risultato di una gara attraverso la prestazione resa dalla squadra integra, anch’esso, illecito sportivo, restando irrilevante la eventuale originaria diversa volontà effettiva del tesserato stesso, ovvero il difetto di ogni successivo comportamento del medesimo volto al conseguimento della promessa alterazione. Per contro, allorché l’accordo e gli impegni intercorrono tra soggetti terzi rispetto alla società, ovvero coinvolgono soggetti che, pur svolgendo attività nell’interesse di una società, ricoprono – sia formalmente, che nella sostanza – ruoli che, ragionevolmente, escludono la capacità di determinare l’alterazione del risultato della gara, non è configurabile – difettando il “minimo di concretezza” richiesto – l’illecito sportivo, ferma la violazione del precetto generale di cui all’art. 1 bis, punto 1, CGS. Dagli atti ufficiali (documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Catanzaro e audizioni dei tesserati effettuate dalla Procura federale) e dalle risultanze del dibattimento emerge, secondo il TFN, che diversi tesserati hanno svolto attività preordinate ad alterare lo svolgimento e il risultato di competizioni sportive, in violazione dell’art. 7, comma 1, 5 e 6, CGS e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 CGS. Emerge, altresì, prosegue il TFN, che alcuni tesserati, pur essendo venuti a conoscenza della esistenza di tali attività, non hanno provveduto a informarne la Procura federale, in violazione dell’art. 7, comma 7, CGS, e che altri hanno effettuato scommesse, in violazione dell’art. 6 CGS. In particolare, alla luce del doveroso, quanto attento vaglio delle dichiarazioni etero accusatorie dei vari soggetti che hanno collaborato alle indagini al fine di valutarne la coerenza, la logicità, l’assenza di contraddittorietà (c.d. riscontri intrinseci), nonché per verificare la sussistenza di riscontri estrinseci, ciò risulterebbe generalmente provato, tra l’altro, dalle circostanze di seguito evidenziate con specifico riferimento a ciascun incolpato ed a ciascuna gara oggetto della condotta disciplinarmente allo stesso contestata. Ritiene, quindi, il TFN che il compendio intercettivo acquisito al procedimento consenta di accertare l'esistenza di un'associazione dedita all'alterazione dei risultati delle gare del campionato di serie D della stagione sportiva 2014 – 2015, della quale avrebbero fatto parte Antonio Ciccarone, all'epoca dei fatti soggetto che operava all'interno e nell'interesse della Neapolis s.r.l., svolgendo attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS e M. M., all'epoca dei fatti dirigente della Neapolis s.r.l. In tale prospettiva, il TFN ricorda quelle che sono le caratteristiche dell'ipotesi associativa prevista dall'ordinamento federale, ricordando che gli organi di giustizia sportiva hanno precisato nello loro decisioni che gli elementi costitutivi dell'ipotesi disciplinare (in gran parte mutuati, a dire il vero, da quelli propri del reato di associazione per delinquere) consistono nell'esistenza di un vincolo associativo dotato di una certa stabilità che unisce almeno tre persone il cui fine è quello di commettere una serie indeterminata di illeciti sportivi e che per realizzare il loro scopo si dotano di una struttura organizzativa. Sotto il profilo soggettivo è richiesta la consapevolezza negli associati della loro partecipazione alle attività dell'associazione ciascuno con il proprio ruolo, più o meno rilevante, ma, comunque non privo di incidenza sull'attività svolta dall'associazione.…..Orbene, alla luce delle predette considerazioni si ritiene che il Tribunale di prime cure abbia adeguatamente motivato la propria decisione, argomentando per ciascuna posizione, seppur in modo sintetico, come, peraltro, previsto e richiesto dalle disposizioni federali e dalla norma di cui all’art. 2, comma 5, del Codice di giustizia sportiva del Coni, le ragioni che hanno condotto all’accoglimento del deferimento, con specificazione dei principali elementi probatori a supporto del proprio convincimento. Pertanto, la decisione impugnata dagli odierni reclamanti potrà essere giudicata corretta o meno, come meglio sarà indicato più avanti, ma, di certo, la stessa non è viziata da omessa o insufficiente motivazione…Ed invero, le approfondite e capillari indagini, utilmente riversate nel presente procedimento disciplinare, hanno consentito di ritenere raggiunta la prova della sussistenza degli illeciti contestati a tutti i suddetti appellanti, da cui discendono anche le correlate responsabilità, a titolo oggettivo o presunto, delle società sopra indicate. L’attenta e dettagliata attività investigativa della giustizia ordinaria, integrata, rielaborata e valutata ai fini disciplinari-sportivi che qui ci occupano dalla Procura federale, ha consentito di mettere a disposizione degli organi giudicanti una mole consistente di elementi suscettibili di specifica valutazione da parte degli stessi predetti organi, nell’ambito della loro autonomia di giudizio, onde pervenire, nei singoli casi e con riferimento a ciascun soggetto deferito ad una conclusione di affermazione di responsabilità per gli addebiti ascritti a ciascun incolpato. In questo quadro di riferimento complessivo, si inseriscono le condotte, oggetto di autonomo esame nel presente procedimento. Esame che, ritiene questa Corte, deve tradursi nell’affermazione di sussistenza degli illeciti (sussumibili nella previsione di cui agli artt. 6 e 7 CGS) consistenti nell’attentato all’integrità delle gare di cui trattasi e/o nella violazione del divieto di scommesse e della previsione in materia di obbligo di denuncia, oltre che, per alcuni di essi, nell’illecito associativo previsto e punito dalla disposizione di cui all’art. 9 CGS. Infatti, dal coacervo degli elementi suscettibili di valutazione da parte di questa Corte emerge, in una sintesi complessiva, l’esistenza di solidi elementi probatori per ritenere fondata l’affermazione di responsabilità dei deferiti sopra indicati in ordine alle incolpazioni di cui al deferimento per aver, in associazione o concorso con altri soggetti, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare di cui trattasi, di seguito, meglio indicate e/o per aver violato il divieto di scommesse e/o per aver violato le disposizioni federali in materia di obblighi di denuncia. Questa Corte, prima di procedere all’esame delle vicende relative alla alterazione delle varie gare ed alla posizione dei singoli appellanti, ritiene opportuno richiamare, seppur rapidamente, e nei limiti prima riferiti, il quadro normativo di riferimento in tema di illecito sportivo, anche associativo, divieto di scommesse e obbligo di denuncia. «Quando tre o più soggetti tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali si associano allo scopo di commettere illeciti si applicano, per ciò solo, le sanzioni di cui alle lettere f) e h) dell’art. 19, comma 1». Così dispone la norma di cui all’art. 9, comma 1, CGS, mentre il successivo comma 2 precisa che la sanzione è aggravata nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono o gestiscono l’associazione, nonché per i dirigenti federali e gli associati all’AIA. Come segnalato dalla dottrina, la fattispecie è modellata sulla falsariga del reato di associazione a delinquere e recepisce sostanzialmente quelli che sono i principi giurisprudenziali in materia, specie in relazione alla differenza tra associazione a delinquere ed insieme di persone che, in modo solo occasionale, concorda la commissione di uno o più illeciti. Come noto, la giurisprudenza di legittimità individua il discrimine tra delitto di associazione per delinquere rispetto al concorso di persone nel reato nel carattere dello stesso pactum sceleris: nel concorso di persone nel reato e nel reato continuato, «avviene in via meramente occasionale e accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso che tutti li comprenda e preveda), con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo tra i correi e cessa ogni pericolo o motivo di allarme sociale; mentre nell’associazione per delinquere l’accordo criminoso è diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, da parte di tre o più persone, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra gli associati, ciascuno dei quali ha la consapevolezza costante di essere associato all’attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente e al di fuori della avvenuta effettiva commissione dei singoli reati programmati; cosicché è proprio la permanenza del vincolo associativo tra più persone legate dalla comunità del fine criminoso e da comunanza di interessi che determina pericolo per l’ordine pubblico ed è la ragione stessa fondamentale per la configurazione — quale autonomo titolo di reato — del delitto di associazione per delinquere» (Cass. pen., 26 ottobre 1977). L’elemento principale del delitto di cui trattasi è, insomma, l’accordo associativo, idoneo a creare un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun aderente all’associazione di far parte del sodalizio e di partecipare, con un proprio contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. Questa è, dunque, la caratteristica del reato associativo e, pertanto, se ne ricava che «la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, elementi la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l’accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l’assoluta mancanza di un supporto strumentale priva il delitto del requisito dell’offensività. Tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente un’organizzazione minima perché il reato si perfezioni, e che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a dimostrare l’esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l’esistenza di quell’accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sé si concreta» (Cass. pen., 25 settembre 1998, n. 10725). Con diverse parole, se ne desume che «ai fini della sussistenza della societas scelerum, nei termini previsti dall’art. 416 c.p., è sufficiente il semplice coagulo delle volontà accompagnato (per non restare nel campo delle mere intenzioni) da un minimo di struttura organizzativa e volto alla realizzazione di una serie indeterminata di reati, il quale, stante la sua autonomia, rimane perfezionato anche nell’ipotesi che i c.d. reati-fine non vengano realizzati, concretandosi, in diversa ipotesi, un concorso materiale di reati» (Cass. pen., 24 gennaio 1991). Con la conseguenza che l’associazione per delinquere sussiste per il solo fatto della esistenza di un permanente vincolo associativo a fini criminosi, indipendentemente dalla effettiva commissione degli illeciti e dalla partecipazione agli stessi di tutti gli associati (in tali termini Cass. pen., 15 dicembre 1980). Altro elemento che si ricava dall’esame della giurisprudenza della Suprema Corte in materia di associazione a delinquere è che, ai fini della configurazione del delitto di cui trattasi, non è necessaria una specifica e complessa organizzazione di strumenti, strutture e mezzi, sufficiente essendo anche una semplice, financo rudimentale, predisposizione degli stessi, alla sola condizione che questo sia sufficiente in concreto per la realizzazione di quel programma criminoso per il quale è stato fondato cui il vincolo associativo (cfr. Cass. pen., 26 ottobre 1977). Così, in breve, riassunti gli elementi che connotano la fattispecie associativa di cui trattasi, occorre ora calare i principi elaborati dalla giurisprudenza ordinaria nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Ritiene, questa Corte, che per dirsi integrata l’ipotesi di cui all’art. 9 CGS è necessario (ma anche sufficiente) che il materiale probatorio consenta di ritenere dimostrata l’esistenza di una vera e propria organizzazione costituita da tesserati ed eventualmente da altri soggetti preordinata ad alterare lo svolgimento e/o il risultato di competizioni sportive, al fine sia di effettuare scommesse dall’esito predeterminato e di ottenere illeciti profitti, sia di assicurare un vantaggio ad alcune squadre. A dar vita al sodalizio vietato e punito dall’art. 9 CGS «concorre una pluralità di elementi, materiali, psicologici, causalmente orientati, strumentali, finalistici (rinvenibili nell’uso di mezzi idonei a favorire la costante ed assidua comunicazione tra gli associati, nella pluralità di contatti tra gli associati, nel ricorso a modalità comunicative auspicabilmente capaci di sfuggire a captazione o decifrazione, nella consapevolezza del fine e del perimetro dell’azione propria e di quella degli associati — o dell’associato — di riferimento, nella vastità e cospicuità degli interessi patrimoniali implicati nell’attività di scommessa, nell’abitualità di quest’ultima e nella finalizzazione ad essa — ed ai desiderati benefici pecuniari — delle condotte degli associati in modo tanto intenso da caratterizzarla come stile di vita)» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 43/CGF del 19 settembre 2011). Si rende, dunque, sempre opportuno l’esame del contesto complessivo di riferimento e, segnatamente, di quello nel quale si muovono gli autori delle alterazioni delle gare, valutazione, questa, spesso capace di fornire una chiave di lettura dei singoli episodi contestati ai diversi incolpati al fine di desumerne l’eventuale responsabilità di ciascuno di essi. Del resto, a ben vedere, si tratta, sovente, di un intreccio sotterraneo, frutto di convergenti (anche diversi) interessi, del quale «ciascun attore svolge un ruolo ben determinato che rivela, in ultimo, quale univoco progetto, quello di veicolare garantite scommesse sportive sulle partite di calcio, onde ricavarne illeciti guadagni» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 50/CGF del 29 settembre 2011). Peraltro, «né la lettera, né lo spirito della disposizione di cui all’art. 9 CGS predica la necessità che tra ciascuno degli associati debbano intercorrere rapporti diretti e che il vincolo nascente dal sodalizio debba stringere ognuno dei partecipanti con tutti gli altri. Diversa si rivela, all’evidenza, la figura di recente coniata nei suoi profili costitutivi soggettivi, giacché la radice della fattispecie illecita giace nella convergenza di più energie individuali verso un comune scopo illecito, conseguibile attraverso apporti personali variamente combinati tra loro e certo non postulanti la simultanea partecipazione di ciascuno degli associati ad ogni dispiegamento di condotte. Ciò che al legislatore federale premeva era, piuttosto, l’individuazione di un modello sinergico di violazione di norme, integrato attraverso singoli contributi di persone che, indipendentemente dalla diretta e reciproca conoscenza tra ciascuna di esse, con le altre condividesse il risultato vantaggioso consistente nel prodotto dell’attività associativa, capace di soddisfare pro quota gli interessi individuali. La comunanza di scopi e la solidità ed articolazione dell’assetto costituiscono, nel disegno della normativa federale, gli elementi costitutivi della figura di cui si tratta» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 43/CGF del 19 settembre 2011). L’illecito sportivo è, invece, disciplinato dall’art. 7 CGS, che, al comma 1, così recita: «Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo». La predetta disposizione, peraltro, al comma 6, prevede una fattispecie aggravata di illecito: infatti, le conseguenti sanzioni sono aggravate «in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito». Ai sensi del comma 2, poi, «Le società e i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili». Se, in generale, il plesso normativo sopra richiamato mira a presidiare il leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive, tentando di impedire che condotte, appunto, illecite e, comunque, antisportive alterino il bene giuridico protetto, in particolare, tre sono le ipotesi di illecito codificate: le stesse consistono «a) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Tali ipotesi sono distinte, sia perché così sono prospettate nella norma, sia perché è concettualmente ammissibile l'assicurazione di un vantaggio in classifica che prescinda dall'alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara. Infatti, se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre» (CAF, 7 luglio 2006, C.U. n. 1/C del 14 luglio 2006. Il riferimento era all’art. 6 dell’allora vigente CGS). È dato ormai pacifico, per essersi consolidato il relativo orientamento della giurisprudenza federale, che le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecito anche nel caso di mancato conseguimento del risultato “combinato”. Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dagli artt. 7 e 4, comma 5, CGS, considerata l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che «prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato» (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). In breve, l’ipotesi delineata dall’art. 7 CGS configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr., ex multis, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli «atti diretti» contenuto nella norma conferisce all’illecito sportivo aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo. Occorre, peraltro, tenere presente che laddove si ritenga in concreto insussistente la prova del concorso di un determinato soggetto nella commissione dell’illecito sportivo o il medesimo illecito sportivo non risulti dimostrato, la condotta del tesserato potrebbe comunque rivestire rilievo ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 1 bis CGS, secondo cui «Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva». Precisa, il successivo comma 5: «Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale». In via di ulteriore approssimazione, sempre in ordine all’esplicitazione dell’iter motivazionale seguito, il Collegio ritiene di dover sinteticamente indicare alcune altre premesse, attinenti all’illustrazione di portata e funzione del presente giudizio, nonché, attese le sollecitazioni provenienti da molte delle difese dei deferiti, all’identificazione dello standard probatorio applicabile in sede di giustizia sportiva. Sulla base di siffatti principi e regole si potranno poi valutare gli elementi probatori acquisiti al presente procedimento, alla luce delle relative pregevoli argomentazioni spese dalle parti per la loro migliore illustrazione difensiva. In tal ottica è possibile osservare come, in passato, talune decisioni della giustizia sportiva hanno affermato che, affinché possa configurarsi un illecito sportivo, occorre che lo stesso sia provato oltre ogni ragionevole dubbio: in difetto, «pur essendo presenti concreti indizi di reità, non caratterizzati da precisi e concordanti elementi probatori», deve giungersi «ad un giudizio di proscioglimento dagli addebiti» (CAF, C.U. n. 31/C del 10 maggio 2001). «La prova del fatto doloso che sta a base dell’illecito, e cioè la prova della “generica”, deve essere piena, al di là di ogni ragionevole dubbio» (CAF., C.U. n. 3/C del 30 settembre 1981). A tal proposito, tuttavia, deve evidenziarsi che più di recente questa Corte ha avuto modo di affermare che «la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011). Anche la giurisprudenza esofederale ha ritenuto che per affermare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC). In altri termini, «secondo la più recente giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, sia endofederali che esofederali, "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che , peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012). Resta, tuttavia, fermo che l’illecito, «come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve avere superato sia la fase della ideazione che quella così detta ‘preparatoria’ ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato» (CAF, C.U. n.18/C del 12 dicembre 1985). Quanto all’obbligo di denunzia, dispone la norma di cui all’art. 7, comma 7, CGS: «I soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC». Ai sensi del successivo comma 8, come da ultimo modificato in ordine alla misura, «il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda non inferiore ad euro 30.000,00». Quanto, infine, al divieto di scommesse, l’ordinamento federale fa espresso divieto ai calciatori ed ai tesserati in genere di effettuare qualsiasi tipo di scommessa al fine di trarne profitto. Questo anche in una prospettiva di garanzia del regolare svolgimento delle gare e dei campionati. La disciplina della fattispecie è dettata dall’art. 6 CGS che così testualmente recita: «1. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che 4 abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC. 2. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC. Ai predetti è altresì fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso i soggetti autorizzati a riceverle, relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre. 3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell’ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00. 4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 4, il fatto è punito con l’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l) dell’art. 18, comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto. 5. I soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC. 6. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 5, comporta per i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00». Orbene, sotto un profilo metodologico, questa Corte ritiene di non doversi discostare dagli insegnamenti della copiosa giurisprudenza federale ed esofederale prima richiamata in ordine alla misura probatoria richiesta ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato o soggetto il cui operato è considerato rilevante per l’ordinamento federale, le fattispecie di cui trattasi.

Massima: …. questa Corte ritiene, come detto, che, complessivamente valutato il materiale probatorio acquisito al presente procedimento, sussista quel ragionevole grado di certezza in ordine alla commissione dell’illecito di cui trattasi da parte dei predetti tutti ricorrenti e che, segnatamente, sussista quel livello probatorio che, seppur inferiore al grado che esclude ogni ragionevole dubbio, è comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità. Convergono, in tale direzione, solidi elementi probatori e, in primo luogo, le complessive risultanze istruttorie di cui alle attività di investigazione poste in essere dalla Procura della Repubblica di Catanzaro. Le intercettazioni delle conversazioni telefoniche tra i vari protagonisti della vicenda, i riscontri forniti dalle intercettazioni ambientali, le modalità del linguaggio criptico utilizzato, l’intensificarsi delle attività alterative nei giorni immediatamente a ridosso lo svolgimento delle gare oggetto di combine, la particolarità dei luoghi dei vari incontri, i riscontri forniti dalla effettuazione delle scommesse, i riscontri provenienti da una parte delle dichiarazioni rilasciante dagli stessi incolpati in sede di audizione, le conferme e le inequivoche affermazioni di alcuni degli stessi incolpati (segnatamente, M. e I.), non lasciano alcun dubbio circa le responsabilità dei sig.ri M., C., I., R. e A. in relazione ai fatti ed agli illeciti accertati e dichiarati, in capo a ciascuno degli stessi, dal Tribunale federale. Mancano, del resto, concreti ed idonei elementi di prova a discarico e le ricostruzioni alternative dei fatti fornite dagli incolpati non appaionono, francamente, verosimili, né, tantomeno, supportate da elementi probatori o anche solo logici. Quanto, specificamente, alle dichiarazioni di M. e I., le stesse fungono anche da collante indiziario e chiave di lettura delle risultanze dell’attività investigativa di captazione. Occorre, per chiarezza espositiva, in generale, osservare come la giurisprudenza abbia nel tempo elaborato criteri di giudizio e rigorosi protocolli metodologici, cui subordinare, nelle singole fattispecie, il riconoscimento della portata dimostrativa dei vari contributi probatori di volta in volta a disposizione. In particolare, i più recenti arresti giurisprudenziali tracciano chiaramente quelli che sono gli snodi valutativi che, all’interno di una rigida scansione logico-temporale, il giudice è chiamato ad effettuare ai fini in parola. In primo luogo, la credibilità del dichiarante. Dopo questo primo passaggio valutativo, occorre testare l'intrinseca consistenza delle dichiarazioni rese dal denunciante, alla luce dei tradizionali canoni interpretativi, tra cui quelli della spontaneità, coerenza e precisione. Da ultimo, occorre verificare l’affidabilità della narrazione alla luce di riscontri esterni idonei a confermarne l’attendibilità. Orbene, procedendo in coerenza con il descritto metodo logico, sicuramente trasferibile anche nell’ordinamento federale, siccome applicazione di generali e condivisibili principi di metodica giuridica, preme rilevare l’assoluta e neppure contestata attendibilità dei sopra indicati dichiaranti, le cui rivelazioni appaiono genuine e sufficientemente circostanziate. Si aggiunga che anche la giurisprudenza ordinaria prevalente è orientata nel senso della attendibilità della dichiarazione testimoniale, salvo prova contraria (cfr., ad es., Cassazione pen., 6 aprile 1999, in Cass. pen., 2000, p. 2382). In particolare, secondo diverse pronunce, il giudice deve considerare come veritiera la deposizione, a meno che non risultino specifici elementi che facciano ritenere il contrario. La stessa Corte di Cassazione ha, poi, avuto modo di precisare - sia in passato (n. 231/1991), sia più di recente (n. 41352/2010) - che la chiamata in correità, laddove circostanziata, non richiede uno specifico riscontro probatorio.

Massima: Ritiene, in definitiva, questa Corte, che sono presenti una serie di elementi, tanto materiali, quanto soggettivi, causalmente orientati ad una sistematica, organizzata, alterazione di partite, sia per assicurare vantaggi in classifica (segnatamente, alla società Neapolis, ma, come visto, non solo), sia al fine di scommessa. Ciascun associato svolgeva, nei fatti, un ruolo ben determinato, funzionale al perseguimento dello scopo associativo, che era, come detto, quello di assicurare vantaggi in classifica a determinate squadre e/o la vittoria di singole gare da parte delle stesse, nonché quello di realizzare profitti lucrando sulle scommesse in relazione alle gare dall’esito combinato, nell’ambito di un progetto di massima volto alla realizzazione di una serie indeterminata di illeciti per gli anzidetti fini. Corposo l’intreccio costante tra gli associati e, in particolare, tra alcuni di essi, volto a rinvenire, condividere, utilizzare, assicurare informazioni in ordine alla possibilità di alterazione delle gare ed alle strade per pervenirvi. Il linguaggio criptico, ma inequivoco, alla luce del susseguirsi delle telefonate e degli incontri provati dalla corposa documentazione in atti, non lascia spazio ad alternative ricostruzioni della pluralità di contatti tra gli associati di cui trattasi. Peraltro, «né la lettera, né lo spirito della disposizione di cui all’art. 9 CGS predica la necessità che tra ciascuno degli associati debbano intercorrere rapporti diretti e che il vincolo nascente dal sodalizio debba stringere ognuno dei partecipanti con tutti gli altri. Diversa si rivela, all’evidenza, la figura di recente coniata nei suoi profili costitutivi soggettivi, giacché la radice della fattispecie illecita giace nella convergenza di più energie individuali verso un comune scopo illecito, conseguibile attraverso apporti personali variamente combinati tra loro e certo non postulanti la simultanea partecipazione di ciascuno degli associati ad ogni dispiegamento di condotte. Ciò che al legislatore federale premeva era, piuttosto, l’individuazione di un modello sinergico di violazione di norme, integrato attraverso singoli contributi di persone che, indipendentemente dalla diretta e reciproca conoscenza tra ciascuna di esse, con le altre condividesse il risultato vantaggioso consistente nel prodotto dell’attività associativa, capace di soddisfare pro quota gli interessi individuali. La comunanza di scopi e la solidità ed articolazione dell’assetto costituiscono, nel disegno della normativa federale, gli elementi costitutivi della figura di cui si tratta» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 43/CGF del 19 settembre 2011).

Massima: Recita la norma di cui al comma 2 dell’art. 6 CGS: «Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile […] è altresì fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso i soggetti autorizzati a riceverle, relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre». Orbene, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti di cui trattasi, il campionato nazionale dilettanti (serie D) è una unica competizione sportiva, seppur articolata in più gironi. Le squadre sulle quali sono state accertate le scommesse effettuate dai sigg.ri A.e C.militavano nello stesso campionato di quella alla quale prendevano parte Akragas e Neapolis. Del resto, come noto, il campionato di serie D, gestito dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal suo Dipartimento Interregionale, è ripartito in 9 gironi organizzati sulla base di criteri geografici. Per le situazioni di parità in classifica, a partire dalla stagione sportiva 2011/12, viene utilizzato il criterio della classifica avulsa, mentre in caso di parità al primo posto è previsto lo spareggio, da disputarsi, ex art. 51 NOIF, in gara unica e campo neutro. Se tre o più squadre chiudono la stagione regolare in prima posizione, i risultati degli scontri diretti determinano quali sosterranno l'incontro. La prima squadra di ogni gruppo è promossa in Lega Pro e accede allo Scudetto Serie D per l'assegnazione del titolo di campione d'Italia della Lega Nazionale Dilettanti. Le squadre giunte dal secondo al quinto posto partecipano invece ai play-off, i cui vincitori affrontano le finaliste ed una semifinalista della coppa Italia serie D. In tal modo, viene stilata una graduatoria delle eventuali candidate a subentrare in Lega Pro, nel caso di rinuncia o di mancata iscrizione al campionato. Con riferimento allo scudetto di serie D, le nove squadre vengono divise in tre gironi da tre formazioni ciascuno, giocando due incontri, di cui uno in casa e l'altro in trasferta. Le tre vincenti dei gironi e la migliore seconda partecipano alle semifinali, con gare di andata e ritorno. Quanto ai play-off, ogni turno viene disputato in gara unica. La seconda e la terza classificata sono ammesse, rispettivamente, alla finale ed alla semifinale, mentre la quarta e la quinta si affrontano nel turno preliminare. In ogni partita la squadra con il miglior piazzamento nella stagione regolare gode del fattore campo e prevale in caso di parità al termine dei supplementari, non essendo previsti i rigori. Per ogni girone sono previste 4 retrocessioni nel campionato di Eccellenza: le ultime due direttamente, le altre attraverso i play-out tra le squadre classificate dal 13º al 16º posto (dal 14º al 17º per i gironi a 19 squadre e dal 15º al 18º per i gironi a 20 squadre) se il distacco in classifica è inferiore agli 8 punti. A parte, come detto, la unicità concettuale del campionato nazionale dilettanti serie D, seppur diviso in gironi, è, dunque, evidente che è ben possibile che una squadra che milita in un girone incontri, per una o più delle ragioni indicate, una squadra che milita in un diverso girone. Una competizione, un solo campionato: pertanto, i predetti appellanti hanno, in ogni caso, violato la disposizione di cui al sopra ricordato art. 6, comma 2, CGS. Per l’effetto, sussistendo la violazione della norma di cui all’art. 6, comma 2, CGS, i predetti appellanti A. e C. sono stati correttamente chiamati a rispondere anche della violazione della disposizione di cui al successivo comma 5, non avendo assolto all’obbligo reciproco di informare, senza indugio, la Procura federale.

Massima: Del pari infondato l’assunto difensivo di cui agli appelli dei sigg.ri A. e C. secondo cui la violazione della disposizione dettata dal comma 5 dell’art. 6 CGS dovrebbe essere considerata assorbita dal più grave illecito di cui al comma 2, con le intuibili conseguenze sotto il profilo sanzionatorio. Si tratta, all’evidenza, di fattispecie e violazioni diverse ed autonome. La prima vieta la condotta volta ad effettuare scommesse al di fuori del consentito perimetro normativo; la seconda punisce la condotta di chi, essendo a conoscenza in qualunque modo che altri stiano per porre in essere taluno degli atti indicati al comma 2, non ne informa, senza indugio, la Procura federale della FIGC.

Massima: Ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, le società «rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5». Siffatta responsabilità della società ha, appunto, natura squisitamente oggettiva ed è indipendente da una specifica colpa individuabile a carico della società medesima. Quella oggettiva è, pertanto, una responsabilità che prescinde da qualsiasi valutazione in termini di antigiuridicità della condotta, così come da qualsivoglia giudizio di colpevolezza in capo alla società. Come dalla giurisprudenza di settore più volte affermato «la responsabilità oggettiva consegue in termini automatici e legali a quella materiale del responsabile fisico, e non può, quindi, in nessun caso, essere elusa, ma solo graduata e misurata nei suoi limiti quantitativi sanzionatori» (già Corte Appello Federale, C.U. n. 30/c del 18 giugno 1985).

Massima: Passando al profilo sanzionatorio deve premettersi, in ordine alla contestata (cfr. appelli A. e C.) applicazione della sanzione dell’ammenda a coloro che appartengono al settore dilettantistico, la lettura errata dell’art. 19, comma 6, CGS, secondo cui «le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non di cui all’art.1 bis, comma 5, CGS nonché ai tesserati della sfera professionistica, per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara le ammende sono anche applicabili ai tesserati della sfera dilettantistico-giovanile»…..Ritiene questa Corte che anche siffatto assunto difensivo poggi su una errata costruzione interpretativa della normativa in materia. Ad elidere ogni dubbio viene, anzitutto, in supporto la stessa chiara lettera delle norme di cui agli artt. 6 e 7 CGS. «La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2», recita il comma 3 dell’art. 6, CGS, «comporta per i soggetti dell’ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00». Ed anche il successivo somma 6, in relazione alla violazione di cui al comma 5, prevede l’applicazione a tutti i soggetti dell’ordinamento federale, a prescindere dalla loro appartenenza al settore professionistico od a quello dilettantistico, della sanzione dell’ammenda: «Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 5, comporta per i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00». Nello stesso senso, con riferimento all’illecito, il comma 5 dell’art. 7 CGS, così dispone: «I soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l’ammenda non inferiore ad euro 50.000,00». E, con riferimento all’omessa denuncia prevista e disciplinata dal comma 7, il successivo comma 8 recita: «Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda non inferiore ad euro 30.000,00». Pertanto, come è agevole osservare, entrambe le disposizione che regolano specificamente le fattispecie dell’illecito e del divieto di scommesse, prevedono pacificamente l’applicazione anche della sanzione dell’ammenda, indicandone, per di più, il minimo edittale. Disposizioni speciali che, dunque, in ogni caso prevalgono sulla regola generale dettata dall’art. 19, comma 6, CGS («Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica»), che, del resto, richiama, in particolare, le ipotesi di violazione previste nelle disposizioni di cui ai precedenti commi. Pertanto, a nulla vale l’argomentazione difensiva secondo cui il Tribunale di prime cure avrebbe escluso l’applicazione dell’ammenda per altri incolpati appartenenti al settore dilettantistico. Per quanto qui in rilievo, infatti, l’applicazione della sanzione dell’ammenda nel caso di specie è legittima e corretta e, dunque, per le posizioni qui in esame, la decisione impugnata non può essere riformata, neppure sotto siffatto profilo.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 059/CFA del 10 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 093/CFA del 31 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 63/LND del 6.10.2015

Impugnazione – istanza: 13. RICORSO SIG. E.G.AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S. - nota 6187/199pf 14-15/GC/vdb del 18.2.2015 –

Massima: Confermata la sanzione di anni 3 inflitta in primo grado al presidente della società per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S.. per aver tentato di alterare il risultato della gara Sant’Elia Fiumerapido/Fontana Liri, del 21.9.2014, attraverso l’indebito utilizzo delle credenziali informatiche di accesso al sito della FIGC-LND, riferibili alla squadra ASD Real Cassino Terra Lavoro, da lui conservate, anche dopo che la società ASD Città di Pignataro, da lui presieduta, aveva deliberato, nel giugno 2014, l’ingresso di nuovi soci con conseguente variazione della compagine dirigenziale (della quale non faceva più parte l’Evangelista) e assunzione di una nuova denominazione, appunto quella di ASD Real Cassino Terra e Lavoro. Quale dirigente della precedente squadra il sig. E. aveva, illegittimamente, conservato le credenziali riferibili, ora, all’ASD Real Cassino e, con queste, nel settembre successivo avrebbe – secondo il requirente federale – inoltrato la seconda richiesta di tesseramento del giocatore C. S. a favore della società ASD Real cassino Terra e Lavoro. Attuato questo, il 26.9.2014 l’E., asserendo che gli erano giunte “voci” sul doppio tesseramento del giocatore S., utilizzato dal Fontana Liri nella gara contro il Sant’Elia Fiumerapido del 21 settembre precedente, aveva inoltrato reclamo al fine di lucrare il vantaggio di una sconfitta “a tavolino” degli avversari per l’indebita presenza del S. nella gara.

Massima: Questa Corte e, in generale, la giurisprudenza sportiva, ha affermato che il giudizio di colpevolezza non sconta la regola, tipica del processo penale, del doveroso superamento del ragionevole dubbio attraverso la sussistenza, in mancanza di prova certa, di indizi gravi, univoci e concordanti, reputando che il livello richiesto sia quello della ragionevole certezza (vedi Com. Uff. n. 33/CGF (2012/2013). Ora, a maggior conforto, attraverso il dinamico rinvio alle regole del processo civile deve dirsi che la posizione dell’E. va scrutinata alla luce della regola probatoria della c.d. “preponderanza dell’evidenza”, ossia al principio della “probabilità prevalente” (cfr. Cass. Civ. III sez. n. 2085/2012). Ne consegue che se anche può ritenersi superata la regola aristotelica del “più probabile che non” il comportamento dell’accusato dev’essere verificato in relazione agli elementi disponibili nello specifico caso, riconducendone la valutazione della loro ascrivibilità al medesimo soggetto nel quadro di quelli disponibili e attraverso l’esclusione di possibili condotte alternative. La riflessione che ne consegue che è il meccanismo illecito ordito e attuato nella circostanza non può essere ricondotto, nel suo profilo di egoistico interesse, che al sig. E., unico soggetto che attraverso la sua realizzazione poteva trarne un immediato beneficio.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicati ufficiali n. 079/CFA del 10 Febbraio 2016 e n. 085/CFA del 29 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 090/CFA del 18 Marzo 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite - Decisione n. 4/2016 del 22.1.2016

Impugnazione – istanza: 1. GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I. ED ART. 34BIS COMMA 3 C.G.S. F.I.G.C. SEGUITO DECISIONE COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT C.O.N.I., IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI INFLITTE ALLE SOCIETÀ S.S. TERAMO CALCIO S.R.L. E SAVONA F.B.C. S.R.L. SEGUITO DECISIONI DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE - COM. UFF. N. 19/CFA DELL’8.9.2015

Massima: A seguito del giudizio di rinvio la CFA, rinnovando la valutazione in ordine alle circostanze aggravanti applicate alle società per effetto delle quali le stesse erano state così sanzionate: Savona punti 6 ed ammenda di € 30.000,00 – Teramo punti 6, ammenda di € 30.000,00 e revoca dell’assegnazione del titolo sportivo acquisito nel Campionato di Lega Pro, Girone B, disputato dalla reclamante nella Stagione Sportiva 2014/2015 e, per l’effetto, del diritto di richiedere l’ammissione al Campionato di Serie B nella Stagione Sportiva 2015/2016 ridetermina a carico del Savona la penalizzazione in punti 4 e l’ammenda in € 20.000,00,  ridetermina a carico  del Teramo Calcio S.r.l. la penalizzazione in punti 3, l’ammenda in € 20.000,00 con conferma della revoca dell’assegnazione del titolo sportivo acquisito nel campionato di Lega Pro, Girone B, disputato dal Teramo nella Stagione Sportiva 2014/2015 e, per l’effetto, del diritto di richiedere l’ammissione al Campionato di Serie B nella Stagione Sportiva 2015/2016….Nella prospettiva rivalutativa propria del presente giudizio occorre, quindi, verificare se, nel caso di specie, sussistano o meno i presupposti per ritenere realizzata la fattispecie dell’illecito aggravato e, pertanto, se occorra o meno aggravare l’astratta sanzione base applicabile alla mera condotta idonea ad integrare la fattispecie prevista dalla disposizione di cui all’art. 7, comma 1, CGS….Ciò premesso, questa Corte, in relazione a quanto disposto dal Collegio di Garanzia del CONI, ritiene, come detto, che, complessivamente valutato il materiale probatorio acquisito al presente procedimento, sussista quel ragionevole grado di certezza in ordine alla ricorrenza delle aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS e, segnatamente: alterazione dello svolgimento della gara e alterazione del risultato della gara, a carico del Savona; alterazione svolgimento della gara, alterazione risultato della gara e conseguimento vantaggio in classifica, a carico del Teramo. Del resto, lo stesso Collegio di Garanzia ha precisato di muovere «dal dato di fatto che la partita Savona-Teramo (disputatasi il 2 maggio 2015) è stata oggetto di alterazione, sia avuto riguardo al suo svolgimento, sia al risultato finale, sia al vantaggio conseguitone dal Teramo in termini di classifica». Oltre, dunque, ad essere dimostrata l’effettiva sussistenza delle circostanze aggravanti di cui trattasi, la relativa decisione, sul punto, di questa Corte federale di appello, alla luce di quanto affermato dal Collegio di Garanzia, ha, comunque, valore di giudicato. …A tal riguardo, ritiene, questa Corte, di dover prendere le mosse dal dato normativo, richiamando, anzitutto, alla propria memoria, la disposizione di cui all’art. 7, comma 1, CGS, che così recita: «Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo». Ai sensi del comma 2, poi, «Le società e i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili». Come già più volte osservato, se, in generale, il plesso normativo sopra richiamato mira a presidiare il leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive, tentando di impedire che condotte, appunto, illecite e, comunque, antisportive alterino il bene giuridico protetto, in particolare, tre sono le ipotesi di illecito codificate: a) compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Come già più volte evidenziato da questa Corte costituisce «dato ormai pacifico, per essersi consolidato il relativo orientamento della giurisprudenza federale, che le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecito anche nel caso di mancato conseguimento del risultato “combinato”. Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dagli artt. 7 e 4, comma 5, CGS, considerata l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato» (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). Anche nella stessa decisione fatta oggetto di ricorso innanzi al Collegio di Garanzia del Coni questa Corte ha, inoltre, osservato come l’ipotesi delineata dall’art. 7, comma 1, CGS configuri «un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr., ex multis, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli “atti diretti” contenuto nella norma conferisce all’illecito sportivo aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo». Se, dunque, come da pacifica giurisprudenza federale, le ipotesi di illecito codificate sono tre [a) compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica], e se, com’è pacifico, l’illecito di cui trattasi è un illecito di pura condotta, punito già al livello di tentativo, ossia, all’atto del mero compimento di atti diretti a ….., non vi è ragione di ritenere che il legislatore federale abbia, poi, voluto, invece, raggruppare in una sola ipotesi e previsione le due diverse circostanze aggravanti dell’alterazione dello svolgimento della gara e dell’alterazione del risultato della gara. Le circostanze aggravanti di cui al comma 6, infatti, ripetono pedissequamente e semplicemente le medesime identiche ipotesi che, al comma 1, sono previste quali finalità cui tende la condotta illecita già di per sé punibile. L’illecito viene, infatti, realizzato, come prima evidenziato, già al momento in cui l’agente pone in essere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara e/o ad alterare il risultato della gara e/o a conseguire un vantaggio in classifica. Del resto, poi, non solo ontologicamente, ma anche da un punto di vista strettamente …. “sportivo”, le due ipotesi appaiono autonome e realizzabili tanto congiuntamente, quanto in via autonoma. Infatti, l’illecito (e così la sua aggravante) può consistere nel porre in essere atti volti ad alterare solo lo svolgimento della gara, ai fini, per esempio, di lucrare sulle scommesse; così come può, invece, consistere nel compimento di atti diretti soltanto ad alterare il suo risultato (sempre, a mero titolo esemplificativo, al fine “scommessa”, o per favorire o svantaggiare qualcuno o una data società, ecc.). Pertanto, in definitiva, ben è possibile, come questa Corte ritiene sia accaduto nel caso di specie, che l’illecito in questione sia considerato aggravato tanto perché volto ad alterare il risultato della gara medesima, quanto perché diretto ad alterare lo svolgimento della gara (pensiamo, ancora, ad esempio, alla ipotesi in cui l’illecito abbia ad oggetto la mancata partecipazione di un dato calciatore alla gara: in questo caso, non vi sarà certa alterazione del risultato della gara, così come non vi sarà sicuro conseguimento di un vantaggio in classifica, ma è indubbio che l’accordo illecito è idoneo comunque ad alterare il normale svolgimento della gara; oppure, si pensi alla ipotesi in cui più tesserati delle due squadre o le stesse società concordino, ai fini di scommessa, il risultato del solo primo tempo della gara: non vi è, qui, alterazione del risultato finale, ma vi è, però, alterazione dello svolgimento della gara). Tutto ciò premesso, occorre procedere ad esaminare separatamente le posizioni delle due compagini societarie di cui trattasi. Alla società Savona Fbc s.r.l. è stata attribuita la responsabilità oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal sig. B., per il fatto illecito da questi realizzato e concretizzatosi nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara ovvero ad assicurare ad altri un vantaggio in classifica. L’illecito di cui trattasi è aggravato dalla effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara.…..la Corte ritiene che, avuto esclusivo riguardo - si ribadisce - alla specificità del caso concreto, la prima circostanza dell’alterazione dello svolgimento della gara possa reputarsi in qualche modo assorbita, ai fini dell’applicazione della sanzione come aggravata, in quella (diversa e distinta) dell’alterazione del risultato della gara, vero obiettivo di coloro che hanno contribuito all’evento alterativo di cui trattasi. Nella fattispecie, del resto, la prima ipotesi aggravante si rivela, per quanto sopra osservato, elemento sostanzialmente inidoneo ad incidere sulla sfera centrale del bene giuridico tutelato e comunque, ad ogni buon conto, il suo rapporto di necessaria specialità con gli elementi costitutivi dell’illecito di cui trattasi appare alquanto tenue, essendo labile il confine della stessa rispetto al requisito necessario dello schema legale tipico dell’illecito medesimo qui in rilievo. In tale direzione, peraltro, anche la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che è necessario trovare, caso per caso, nella norma «i segni, le espressioni della volontà legislativa, i sintomi da cui possa desumersi se si tratta di figura o di circostanza» (Cassazione, sez. un., 26 giugno 2002, in Foro it., 2002, II, c. 626). Per questa ragione, tenuto anche conto dell’esigenza di conformità al principio di colpevolezza e, quindi, della necessità di assicurare una pena coerente con il relativo coefficiente soggettivo applicabile, la Corte federale di appello, ritenuto che il giudice di rinvio non debba esimersi dal completo riesame della decisione di primo grado, seppur, ovviamente, nei limiti del devolutum, ritiene di poter rideterminare in punti 4 (quattro) la sanzione della penalizzazione in classifica e in euro 20.000 (ventimila) quella dell’ammenda, a carico della società, impregiudicato il restante impianto sanzionatorio. Quanto alla società S.S. Teramo Calcio s.r.l., alla stessa è stata attribuita, per l’illecito di cui trattasi, la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, CGS, in ordine agli addebiti accertati a carico del proprio legale rappresentante Campitelli, nonché la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, CGS, in ordine agli addebiti posti in essere dal tesserato D. G., nonché ancora la responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, C.G.S., in relazione alle condotte di tutti gli altri soggetti, non direttamente tesserati o riferibili al Teramo, che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento alterativo. L’illecito di cui trattasi è aggravato, come detto, ai sensi dell’art. 7, comma 6, CGS per essere stati effettivamente alterati lo svolgimento ed il risultato della gara e per averne il Teramo ottenuto un vantaggio in classifica….Orbene, all’esito della riconsiderazione richiesta dal Collegio di Garanzia per lo Sport, questa Corte ritiene che la complessiva sanzione inflitta al Teramo sia giustamente ed adeguatamente remunerativa della responsabilità alla stessa attribuita, alla luce della specificità della fattispecie e degli elementi che connotano la medesima. Il complesso sanzionatorio sopra indicato merita, pertanto, sostanziale conferma, nei limiti e con le modifiche di seguito meglio precisate. In tale ottica, la Corte è chiamata, anzitutto, a prendere atto del principio di diritto affermato dal Collegio di Garanzia e, quindi, che «dalla pluralità di illeciti attribuibili a diverso titolo a soggetti appartenenti al medesimo sodalizio non discende anche una pluralità di illeciti commessi dalla società, ma un solo illecito con una sola responsabilità prevista per ipotesi diverse a seconda della condotta tenuta (così la responsabilità diretta, oggettiva o presunta)». Tuttavia, lo stesso principio, appare solo in parte applicabile al caso di specie….Pertanto, alla società Teramo è stata attribuita la responsabilità oggettiva per la condotta posta in essere dal sig. D.G. in relazione al primo tentativo di alterazione (quello esauritosi, infruttuosamente, il 29 aprile 2015), nonché la responsabilità diretta per la condotta posta in essere dal sig. C. (consumatasi il 2 maggio 2015 e relativo al secondo, riuscito, tentativo di alterazione realizzato con la decisiva collaborazione del sig. B.). Il Teramo, dunque, non è stato chiamato a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta di D. G. relativamente a questo secondo fatto illecito, essendo già stato il medesimo, come detto, attribuito, a titolo di responsabilità diretta, al Teramo Calcio, in relazione alla condotta del suo presidente. In applicazione del principio del divieto di cumulo posto dal Collegio di Garanzia, questa Corte, nella presente sede rivalutativa, deve, invece, escludere la responsabilità presunta riconosciuta a carico della SS Teramo s.r.l. che, appunto, è stata erroneamente chiamata a rispondere anche ai sensi dell’art. 4, comma 5, CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee. Le condotte, infatti, realizzate, ai fini alterativi di cui trattasi, da tutti i soggetti coinvolti nella vicenda e non tesserati Teramo, restano assorbite, ai fini della responsabilità riferibile alla società, da quelle alla stessa già attribuite, a titolo diretto, per l’illecito del sig. C. ed a titolo oggettivo, per l’illecito del sig. D.G.. Anche per la società Teramo, poi, valgono le medesime considerazioni già sopra svolte in relazione alla posizione e responsabilità della società Savona per ciò che concerne l’autonoma rilevanza delle due circostanze aggravanti dell’effettiva alterazione dello svolgimento della gara e dell’effettiva alterazione del risultato della gara, con riferimento al parziale assorbimento, ai fini sanzionatori ed esclusivamente nello specifico caso di cui trattasi, della seconda nella prima.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.065/TFN del 24 Marzo 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.A.A. (Agente di Calciatori fino al 31.3.2015) - (nota n. 1244/1064 p f14-15 SP/ac del 28.7.2015).

Massima: A proposito della fattispecie disciplinare associativa prevista dall'art. 9 CGS, non sembra inutile precisare che essa è stata introdotta nell'ordinamento sportivo sulla scia di quanto disposto dall'art. 416 del codice penale che prevede il reato di associazione per delinquere, da cui ha tratto i vari elementi oggettivi e soggettivi che ne compongono la struttura e i caratteri distintivi della figura rispetto ad altre ipotesi delittuose, su cui non vale la pena insistere in questa sede. Quella che va rimarcata è la netta distinzione che bisogna fare fra il reato associativo e la fattispecie del concorso di persone di cui all'art. 110 c.p. nel reato continuato ex art. 81 c.p., che è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza anche della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo, Cass. Pen. Sez. VI, 8 maggio 2013 n. 19783). Questa distinzione trae origine dalla differente “ratio” del delitto di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., che consiste nel pericolo per l’ordine pubblico provocato dal vincolo associativo che intercorre tra più persone legate da un medesimo fine criminoso. Per tale ragione, si spiega perché per la sussistenza del delitto di associazione per delinquere sia irrilevante la consumazione dei delitti programmati facenti parte di un ipotetico disegno criminoso, in cui l’accordo criminoso fra più persone avviene in via meramente occasionale, essendo legato in modo diretto alla realizzazione di uno o più reati ben individuati che una volta realizzati esauriscono l’accordo tra i correi facendo venir meno “l’allarme sociale”. L’associazione delittuosa, invece, è diretta alla realizzazione di un più ampio programma criminoso ed è caratterizzata dalla presenza di elementi che devono necessariamente coesistere. È, difatti, necessario che il vincolo associativo abbia natura tendenzialmente permanente, o quantomeno stabile, perciò che sia destinato a durare oltre la realizzazione dei delitti che siano stati eventualmente già programmati. Nel concorso, invece, l’accordo è finalizzato alla realizzazione di uno o più reati che possono essere in continuazione tra loro e che devono essere realizzati, quantomeno nella forma del tentativo, altrimenti i partecipanti all’accordo non sono punibili in forza dell’art. 115, I comma c.p. Diversamente, nell’associazione per delinquere il vincolo associativo che sia idoneo ed adeguato a realizzare una indefinita serie di reati costituisce di per sé un pericolo per l’ordine pubblico, divenendo irrilevante la mancata consumazione dei delitti programmati. Tenendo presente questi principi, deve convenirsi che gli atti acquisiti dalla Procura Federale della FGCI forniscono prove evidenti della sussistenza della fattispecie disciplinare associativa contestata. É stata invero fornita prova più che sufficiente in ordine all'esistenza di uno stabile vincolo associativo fra tutti i soggetti deferiti sia in questo procedimento n. 1064 che in quello n. 1064 bis, con una precisa distribuzione di compiti e ruoli più sopra meglio indicati. Che non si trattasse di un semplice concorso di persone del tutto occasionale è dimostrato dal numero rilevante delle conversazioni intercorse fra i soggetti coinvolti, dall'uso di un linguaggio convenzionale durante tali conversazioni, dall'esistenza dello stesso “modus operandi” durante ogni “compravendita” delle gare, nonché dalla pluralità dei compiti assegnati ai vari associati. Che poi tale vincolo associativo fosse tendenzialmente permanente emerge non solo dal fatto che esso ha avuto una durata considerevole , quale emerge dall'arco temporale in cui si sono svolte le conversazioni intercettate, ma anche che gli associati avevano in diverse occasioni manifestato il proposito di proseguire la loro attività illecita per le tutte le gare disputate dal Catania Calcio Spa nel campionato decorso ed addirittura in quello successivo (indicativa è la conversazione in cui P. , parlando con un'altra persona, alle ore 8,22 del 4.5.2015, dichiara che “vincerà il prossimo campionato di serie B in quanto ha inquadrato come funziona”). É stata pure provata l'esistenza di un articolato programma criminoso consistente non solo nell'alterazione di tutte le partite giocate dal Catania Calcio Spa nel decorso campionato di serie B, al fine di raggiungere i play off e di conseguire addirittura la promozione in serie A, ma anche nell'effettuazione di una serie di scommesse sportive al fine di percepire i profitti necessari ad alimentare il progetto. Così come risulta sufficientemente dimostrata l'esistenza di una struttura organizzativa idonea ed adeguata a realizzare il programma illecito, quale emerge dalla precisa distribuzione dei ruoli e dei compiti fra tutti i componenti dell'associazione, dall'uso di un linguaggio convenzionale durante le conversazioni aventi ad oggetto la “compravendita” delle partite, nonché dallo stesso “modus operandi” seguito in occasione delle singole operazioni illecite. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo relativo alla consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente alla vita dell’associazione, va osservato che vi sono numerose conversazioni telefoniche da cui emerge chiaramente che ciascun associato era perfettamente consapevole di far parte di un sodalizio criminoso ed era disponibile a cooperare per il perseguimento del comune programma illecito.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.053/TFN del 15 Febbraio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (61) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.D.C. (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Calcio Catania Spa, nonché allenatore iscritto all’albo del Settore tecnico, sospeso e iscritto all’albo speciale dei Direttori Sportivi), G.L.I. (all’epoca dei fatti allenatore iscritto all’albo del Settore tecnico), Società Calcio CATANIA Spa - (nota n. 3174/1064bis pf14-15 SP/mg del 6.10.2015).

Massima: …..il thema decidendum è quello di valutare, in piena autonomia di giudizio rispetto alla precedente decisione, se sia o meno innanzitutto ravvisabile quella fattispecie disciplinare associativa finalizzata alla commissione di illeciti sportivi, di cui all'art. 9 CGS, con l'aggravante di cui al comma 2; se i deferiti odierni abbiano o meno fatto parte di questa associazione illecita e se gli stessi possano o meno essere ritenuti responsabili delle violazioni di cui all'art. 7 commi 1 e 5 CGS e di cui all'art. 1 bis comma 1 e 6 CGS, con le aggravanti contestate.

Massima:…. il materiale probatorio acquisito è veramente consistente ed è in gran parte costituito dalle risultanze di numerose intercettazioni di colloqui telefonici e ambientali fra diversi soggetti, molti dei quali tesserati e appartenenti all'Ordinamento federale o comunque vicini all'ambiente del calcio e, in particolare, interessati all'effettuazione di scommesse sulle partite di calcio. In merito a tali intercettazioni è intervenuta una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, di cui non si può non tenere conto in questa sede. Ed invero, dalla sentenza n. 1936/2015 del 4.11.2015, depositata il 21.1.2016, e prodotta dalla difesa dell' I., risulta che con ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania del 17.4.2015 era stata dichiarata l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte ed eseguite nel procedimento penale a carico del P. e degli altri coimputati fra la data del 26 marzo 2015 e quella del 10 aprile 2015, che erano state acquisite sulla base di una diversa “notitia criminis” basata su fatti storici differenti rispetto a quelli oggetto del primo procedimento a carico di ignoti. Era infatti avvenuto che a seguito di una denuncia presentata dal P. per alcune minacce ricevute, era stata avviata in data 26 marzo 2015 un'attività di intercettazione telefonica sull'utenza del P., nel corso della quale erano invece emersi elementi che avevano fatto ritenere l'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di una serie di frodi sportive attinenti alle partite disputate dal CATANIA Calcio. A questo punto, e cioè in data 10 aprile 2015, il PM aveva iscritto un nuovo procedimento penale a carico di numerosi indagati, compreso il P., e a partire da questa stessa data erano state chieste e autorizzate le altre intercettazioni telefoniche sulle utenze di tutti gli indagati. Alla luce di questi fatti, il GIP presso il Tribunale di Catania aveva dichiarato inutilizzabili le intercettazioni disposte ed eseguite sull'utenza cellulare del P. nell'ambito del primo procedimento a carico di ignoti, mettendo quindi nel nulla quelle intervenute nel periodo dal 26 marzo al 10 aprile 2015. Decisione confermata dal citato Tribunale del Riesame e quindi dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione che, come detto, ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura della Repubblica di Catania. La dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sull'utenza del P. nel suindicato periodo ha trovato quindi fondamento nella sostanziale diversità fra il fatto per il quale erano state disposte (il reato di minacce e tentata estorsione a carico di ignoti) e il fatto per il quale sono state poi utilizzate ( il reato di associazione per delinquere finalizzata a un numero indeterminato di frodi sportive) e nel divieto di cui all'art. 270 comma 1 c.p.p.. Tenuto conto di questa nuova emergenza, bisogna innanzitutto prendere atto che tutte le altre intercettazioni telefoniche e ambientali sulle utenze degli altri soggetti coinvolti (…...) sono perfettamente valide e pienamente utilizzabili, mentre quelle sull'utenza cellulare del P. sono utilizzabili pienamente tutte, ad eccezione di quelle del periodo fra il 26 marzo 2015 e il 10 aprile 2015. A questo proposito va però osservato che il divieto di utilizzazione riguarda solo il procedimento penale nel quale esse sono poi confluite, quello cioè per il reato associativo e per le varie ipotesi di frodi sportive a carico del P., perché l'art. 270 comma 1 c.p.p. limita il divieto di utilizzazione ad altri procedimenti penali che siano strutturalmente diversi da quello in cui le intercettazioni erano state disposte. Nulla vieta pertanto che esse siano invece utilizzabili nel presente procedimento disciplinare. D'altra parte, va pure considerato che il Codice di Giustizia Sportiva non contiene una specifica indicazione dei mezzi di prova utilizzabili nel procedimento disciplinare, limitandosi a dichiarare all'art. 35 comma 4 che “i procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive”, non escludendo alcun elemento che possa essere utilizzato come mezzo di prova. Sicché, anche se si volesse ritenere operante il divieto di utilizzazione nel presente procedimento disciplinare - divieto che è stato tuttavia escluso -, bisogna tuttavia convenire che nell'ambito del procedimento disciplinare ben possono essere ritenute utilizzabili le singole conversazioni, costituenti un fatto storico diverso dalle modalità della loro acquisizione, specie quando, come nel caso di specie, uno degli interlocutori come il P. le ha poi confermate, rendendo ampia confessione. Alle citate intercettazioni telefoniche e ambientali si sono poi aggiunti altri elementi probatori, come le risultanze dei servizi di O.P.C. con i rilievi video e fotografici, gli esiti di alcune perquisizioni, i tabulati telefonici e soprattutto le dichiarazioni largamente confessorie rilasciate dal P., che hanno contribuito ad attribuire un valore di alta attendibilità al dato probatorio delle intercettazioni, il cui significato si presenta pertanto inequivocabile e non suscettibile di interpretazioni diverse. D'altra parte, un esame complessivo di tutta la mole delle conversazioni intercettate, in cui gli interlocutori spesso fanno ricorso a un linguaggio criptico convenzionale (il numero del binario, l'orario dei treni, le udienze in tribunale, le parcelle legali etc.) rivela l'esistenza di una fitta rete di rapporti fra tutti i soggetti coinvolti, finalizzata proprio all'alterazione delle gare disputate dal CATANIA Calcio Spa e all'effettuazione di scommesse dall'esito certo con l'investimento di rilevanti somme di denaro, che esclude in radice la possibilità di una spiegazione alternativa di tipo goliardico o di millanteria. Ma sono state soprattutto le dichiarazioni confessorie del P. a escludere la possibilità di una diversa lettura delle conversazioni intercettate, avendo egli esplicitamente ammesso nell'interrogatorio al P.M. di Catania del 29.6.2015 l'ideazione ed attuazione degli illeciti.

Massima:….la fattispecie disciplinare associativa prevista dall'art. 9 CGS è stata introdotta nell'Ordinamento sportivo sulla scia di quanto disposto dall'art. 416 del codice penale che prevede il reato di associazione per delinquere, da cui ha tratto i vari elementi oggettivi e soggettivi che ne compongono la struttura e i caratteri distintivi della figura rispetto ad altre ipotesi delittuose, su cui non vale la pena insistere in questa sede se non per ribadire la netta distinzione che bisogna fare fra il reato associativo e la fattispecie del concorso di persone nel reato continuato, che è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza anche della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo, Cass. Pen. Sez. VI, 8 maggio 2013 n. 19783). Questa distinzione trae origine dalla differente “ratio” del delitto di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., che consiste nel pericolo per l’ordine pubblico provocato dal vincolo associativo che intercorre tra più persone legate da un medesimo fine criminoso. Per tale ragione, si spiega perché per la sussistenza del delitto di associazione per delinquere sia irrilevante la consumazione dei delitti programmati facenti parte di un ipotetico disegno criminoso. Com'è noto, gli elementi costitutivi del reato associativo sono: a) un vincolo associativo tendenzialmente permanente; b) il numero indeterminato di reati rientranti nel disegno criminoso; c) l'esistenza di una struttura organizzativa, anche minima (formata da almeno tre persone), ma idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, che risiede nella consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente alla vita dell’associazione; è necessaria la manifestazione di una c.d. affectio societatis. Il reato di associazione per delinquere va tenuto distinto dall’istituto del concorso di persone di cui all’art. 110 c.p. nel reato continuato ex art. 81 c.p., in cui l’accordo criminoso fra più persone avviene in via meramente occasionale, essendo legato in modo diretto alla    realizzazione di uno o più reati ben individuati che una volta realizzati esauriscono l’accordo tra i correi facendo venir meno “l’allarme sociale”. L’associazione delittuosa, invece, è diretta alla realizzazione di un più ampio programma criminoso ed è caratterizzata dalla presenza di elementi che devono necessariamente coesistere. È, difatti, necessario che il vincolo associativo abbia natura tendenzialmente permanente, o quantomeno stabile, perciò che sia destinato a durare oltre la realizzazione dei delitti che siano stati eventualmente già programmati. Nel concorso, invece, l’accordo è finalizzato alla realizzazione di uno o più reati che possono essere in continuazione tra loro e che devono essere realizzati, quantomeno nella forma del tentativo, altrimenti i partecipanti all’accordo non sono punibili in forza dell’art. 115, I comma c.p. Diversamente, nell’associazione per delinquere il vincolo associativo che sia idoneo ed adeguato a realizzare una indefinita serie di reati costituisce di per sé un pericolo per l’ordine pubblico, divenendo irrilevante la mancata consumazione dei delitti programmati. Tenendo presente questi principi, deve convenirsi che gli atti acquisiti dalla Procura Federale della FIGC forniscono un quadro probatorio completo in ordine alla sussistenza della fattispecie disciplinare associativa contestata. É stata invero fornita prova più che sufficiente in ordine all'esistenza di uno stabile vincolo associativo fra tutti i soggetti deferiti sia in questo procedimento n. 1064 bis che in quello n. 1064, con una precisa distribuzione di compiti e ruoli più sopra meglio indicati. Che non si trattasse di un semplice concorso di persone del tutto occasionale è dimostrato dal numero rilevante delle conversazioni intercorse fra i soggetti coinvolti, dall'uso di un linguaggio convenzionale durante tali conversazioni, dall'esistenza dello stesso “modus operandi” durante ogni “compravendita” delle partite, nonché dalla pluralità dei compiti assegnati ai vari associati. Che poi tale vincolo associativo fosse tendenzialmente permanente emerge non solo dal fatto che esso ha avuto una durata considerevole, quale emerge dall'arco temporale in cui si sono svolte le conversazioni intercettate, ma anche che gli associati avevano in diverse occasioni manifestato il proposito di proseguire la loro attività illecita per le tutte le partite disputate dal CATANIA Calcio Spa nel campionato decorso ed addirittura in quello successivo (indicativa è la conversazione in cui P., parlando con un'altra persona, alle ore 8,22 del 4.5.2015, dichiara che “vincerà il prossimo campionato di serie B in quanto ha inquadrato come funziona”). É stata pure provata l'esistenza di un articolato programma criminoso consistente non solo nell'alterazione di tutte le partite giocate dal CATANIA Calcio Spa nel decorso campionato di serie B, al fine di raggiungere i Play Off e di conseguire addirittura la promozione in serie A, ma anche nell'effettuazione di una serie di scommesse sportive al fine di percepire i profitti necessari ad alimentare il progetto. Così come risulta sufficientemente dimostrata l'esistenza di una struttura organizzativa idonea ed adeguata a realizzare il programma illecito, quale emerge dalla distribuzione dei compiti fra i componenti dell'associazione, dall'uso di un linguaggio convenzionale durante le conversazioni aventi ad oggetto la “compravendita” delle partite, nonché dallo stesso “modus operandi” seguito in occasione delle singole operazioni illecite. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo relativo alla consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente alla vita dell’associazione, va osservato che vi sono numerose conversazioni telefoniche da cui emerge chiaramente che ciascun associato era consapevole di far parte di un sodalizio criminoso ed era disponibile a cooperare per il perseguimento del comune programma illecito.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.048/TFN del 01 Febbraio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (90) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.E. + ALTRI - (nota n. 4327/859 pf14-15 SP/blp del 4.11.2015).

Massima: …. il Tribunale ribadisce ancora una volta le considerazioni generali espresse in occasione dei procedimenti definiti con decisioni precedentemente pubblicate. In particolare, il Tribunale ribadisce come, nel caso in questione, emergano comportamenti palesemente incompatibili con i principi fondamentali di lealtà, correttezza e probità. Si tratta, in particolare, di comportamenti di intrinseca gravità, che svuotano di significato l’essenza stessa della competizione sportiva, al di là di ogni valutazione in ordine alla intensità dell’elemento psicologico dei singoli deferiti, alla condotta preesistente, simultanea e successiva degli illeciti disciplinari e alle motivazioni che li hanno ispirati. In questa prospettiva, peraltro, il Tribunale ritiene opportuno ricordare che il deferimento si fonda sulla documentazione acquisita, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401/1989 e dell’art. 116 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro - D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.), riguardante numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale, con finalità di condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici, anche mediante scommesse sui risultati alterati delle partite medesime. Per quanto attiene alla formazione della prova va rilevato che nel procedimento sportivo, al contrario di quanto avviene nel processo penale, ha valore pieno di prova quanto acquisito nella fase delle indagini o prima ancora dell’apertura di esse (ad esempio, i rapporti arbitrali che godono perfino di fede privilegiata) ovvero in seguito a indagini svolte in altro tipo di procedimento (ad esempio, atti inviati dall’A.G.). Non può essere reclamata, pertanto, l’applicazione al presente procedimento delle norme previste dal libro terzo del codice di procedura penale. Il principio del contraddittorio si realizza nel rispetto delle forme previste dal CGS e non in base al codice di procedura penale che regola posizioni e diritti di tutt’altra natura e rilevanza. Ne discende che il raggiungimento della prova dei fatti contestati deve essere valutato esclusivamente in base ai principi dettati dal CGS e costantemente seguiti dagli Organi di giustizia sportiva. Al riguardo occorre richiamare il consolidato principio delle Sezioni unite della Corte di giustizia federale, secondo cui “in un procedimento di natura esclusivamente disciplinare, la cui autonomia è stata autorevolmente ribadita e che non può, all’evidenza, essere caratterizzato da una assoluta sovrapponibilità al processo penale, come talvolta si è portati a far credere, non solo perché esso non si conclude con la inflizione della più grave misura sanzionatoria prevista dall’ordinamento giuridico che è la privazione della libertà personale, bensì con la semplice inibizione a svolgere una determinata attività sportiva, ma anche per la determinante ragione che se processo penale e processo sportivo seguissero lo stesso identico canovaccio, non si comprenderebbe perché bisognerebbe sottoporre una persona due volte agli stessi identici passaggi, quando sarebbe sufficiente attendere l’esito del primo per adottare i conseguente provvedimenti disciplinari. È evidente, allora, che gli elementi per condannare un soggetto ad una sanzione penale devono avere una consistenza ed una pregnanza tale da superare ogni possibile prova di resistenza, concetto plasticamente espresso nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio”, mentre espungere o allontanare temporaneamente, dalla partecipazione ad attività sportive, anche se svolte in forma professionale, potrebbe anche richiedere un livello meno elevato sul piano probatorio, tenuto anche conto che una associazione sportiva di natura essenzialmente privatistica per difendersi da attività ed elementi inquinanti non dispone dei mezzi coercitivi e di convinzione propri dell’apparato statuale” (così, testualmente, CGF, S.U., 21.08.2012, in C.U. n.037/CGF). Evidenziato che la decisione da adottare nel caso in esame riflette – come nel processo penale – una verità processuale e non storica, occorre tenere conto che il procedimento disciplinare si deve svolgere in un quadro costituito da specifiche regole, la cui funzione è anche quella di garantire tutti gli iscritti alla Federazione che la loro partecipazione è ben tutelata, perché al riparo da valutazioni non rigorosamente riscontrabili sulla base di specifici postulati giuridici: diversamente opinando, infatti, qualunque accusa potrebbe originare un procedimento disciplinare e una condanna. In particolare, per quanto concerne la chiamata in correità, va sottolineato come, affinché essa possa assurgere al rango di prova, sia necessaria l’esistenza “anche di riscontri estrinseci, è cioè di ulteriori elementi o dati probatori, non predeterminati nella specie e qualità, e quindi aventi qualsiasi natura, sia rappresentativa che logica, che confermino l’attendibilità del racconto” (così, CGF, S.U., 20.08.2013, in C.U. n.029/CGF). Nel segno di questo consolidato principio, nella decisione richiamata è stato precisato che “i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell’incolpato sia le imputazioni a lui ascritte”. Alla scrupolosa osservanza di questi principi, perché pienamente condivisi, intende attenersi nel caso di specie il Tribunale che, peraltro, non può non tener conto pure di quanto affermato, in decisioni che indirettamente interessano alcuni degli attuali deferiti, da altri Organi della giustizia sportiva. È opportuno ricordare, infine, che il Tribunale è chiamato a giudicare i comportamenti oggetto del deferimento esclusivamente sulla base delle prove che sono state prodotte dalla Procura federale e dalle parti nel presente procedimento. Di conseguenza, le valutazioni del Tribunale sono formulate allo stato degli atti, in presenza di un procedimento penale non ancora definito e tuttora in itinere, sicché non è escluso che le risultanze attuali possano essere superate da acquisizioni future. 2. - La condotta punibile ai sensi dell’art. 7.1. CGS Numerose vicende oggetto dell’odierno procedimento concernono accordi intervenuti al fine di alterare il risultato di gare, ai quali non risultano aver fatto seguito attività operative volte a effettivamente determinare le convenute alterazioni. Appare, quindi, opportuno, sempre in via preliminare, approfondire - con riferimento a questa singolare specificità della fattispecie – il contenuto minimo delle condotte richiesto ai fini della realizzazione della fattispecie di cui all’art. 7.1. CGS. Tale approfondimento deve essere svolto alla luce del disposto normativo, e in conformità ai principi sin qui tracciati dalla giurisprudenza. Sotto il primo profilo, devesi osservare come la scelta operata dal Legislatore sportivo – al fine di contrapporsi a comportamenti che costituiscono la negazione assoluta della essenza stessa di tutti gli ordinamenti sportivi – risulti improntata al massimo rigore. L’art. 7.1. CGS, infatti, non solo ha introdotto una figura di illecito a “consumazione anticipata”, che si realizza, cioè, anche al compimento del solo tentativo, sì che l’evento di danno (l’alterazione della gara) costituisce solo circostanza aggravante del già perfezionato illecito, ma ha individuato tale tentativo nel mero “compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare”, così apparentemente discostandosi dalla nozione penalistica di tentativo, prevedente il compimento di atti “idonei, diretti in modo non equivoco”. La giurisprudenza ha, poi, correttamente chiarito come la mancata precisazione, da parte del Legislatore, circa la natura degli atti in questione non escluda, tuttavia, che, ai fini della configurabilità dell’illecito sportivo, sia comunque necessario che tali atti abbiano un “minimo di concretezza” (Comm. di Appello Federale def. Moggi + altri CU n. 1/C del 14.07.2006), che la CAF ha poi individuato nella partecipazione di personaggi con “competenze e responsabilità di ruolo adeguati” (CAF 04.08.2006 CU n. 2/CF). Alla luce di quanto precede – e nel preannunciato intento di approfondire i connotati di questa linea di confine, la cui individuazione appare decisiva al fine di valutare le assai particolari fattispecie in esame – devesi ritenere che la “ratio” normativa sia volta a individuare e sanzionare tutti i comportamenti che – considerata la situazione concreta obiettivamente apparente – risultino oggettivamente idonei a realizzare un illecito sportivo. Ciò che rileva, insomma, non è la effettiva idoneità, nello specifico caso concreto, a realizzare compiutamente il disegno illecito, e nemmeno la effettiva volontà e il “foro interno” di quanti partecipino alla fattispecie, ma unicamente il fatto che - nella situazione data, e, più esattamente, nella situazione oggettivamente apparente - gli atti compiuti risultino idonei a realizzare l’illecito sportivo, e, quindi, ad arrecare danno al bene tutelato rappresentato dalla generale integrità delle condotte e dei rapporti, restando, come detto, irrilevanti – a fronte di questa apparente idoneità oggettiva – eventuali fatti, e/o effettivi intenti, che, in concreto, ne rendano impossibile la consumazione. Alla stregua di questa lettura, la proposta di alterazione del risultato di una gara che un tesserato rivolge al tesserato di una Società che, in ragione del proprio ruolo - sia esso calciatore o allenatore o dirigente – appare in grado, anche solo eventualmente, di determinare l’alterazione richiesta perfeziona l’illecito a carico del proponente, e, nello stesso ordine di idee, l’accordo, o anche solo la proposta, in funzione dei quali un tesserato – che ricopra uno dei ruoli più sopra descritti - si impegna ad alterare il risultato di una gara attraverso la prestazione resa dalla squadra integra, anch’esso, illecito sportivo, restando irrilevante la eventuale originaria diversa volontà effettiva del tesserato stesso, ovvero il difetto di ogni successivo comportamento del medesimo volto al conseguimento della promessa alterazione. Per contro, allorché l’accordo e gli impegni intercorrono tra soggetti terzi rispetto alla Società, ovvero coinvolgono soggetti che - pur svolgendo attività nell’interesse di una Società – ricoprono - sia formalmente, che nella sostanza - ruoli che, ragionevolmente, escludono la capacità di determinare l’alterazione del risultato della gara non è configurabile – difettando il “minimo di concretezza” richiesto – illecito sportivo, ferma la violazione del precetto generale di cui all’art. 1 bis, punto 1 CGS. 3. - Le specifiche violazioni contestate e le prove acquisite Dagli atti ufficiali (documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Catanzaro e udizioni dei tesserati effettuate dalla Procura federale) e dalle risultanze del dibattimento emerge che diversi tesserati hanno svolto attività preordinate ad alterare lo svolgimento e il risultato di competizioni sportive, in violazione dell’art. 7, comma 1, 5 e 6, CGS e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 CGS. Emerge altresì che alcuni tesserati, pur essendo venuti a conoscenza della esistenza di tali attività, non hanno provveduto a informarne la Procura federale, in violazione dell’art. 7, comma 7, CGS, e che altri hanno effettuato scommesse, in violazione dell’art. 6 CGS. In particolare, ciò risulta generalmente provato, tra l’altro, dalle circostanze di seguito evidenziate, tenuto conto che questo Tribunale ha sottoposto a un doveroso quanto attento vaglio le dichiarazioni etero accusatorie dei vari soggetti che hanno collaborato alle indagini al fine di valutarne la coerenza, la logicità, l’assenza di contraddittorietà (c.d. riscontri intrinseci), nonché per verificare la sussistenza di riscontri estrinseci.

Massima: La tipologia delle sanzioni applicabili Per quanto riguarda le sanzioni a carico dei tesserati: a) in caso di violazione dell’art. 7, comma 1, CGS (illecito sportivo) si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore ai 3 anni e dell’ammenda non inferiore a € 50.000,00, con aggravamento in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito; b) in caso di violazione dell’art. 7, comma 7, CGS (omessa denuncia), si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore ai 6 mesi e dell’ammenda non inferiore a € 30.000,00; c) in caso di violazione dell’art. 6 CGS (divieto di scommesse), si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore ai 2 anni e dell’ammenda non inferiore a € 25.000,00. Per quanto riguarda le sanzioni a carico delle Società: a) in caso di responsabilità per i comportamenti di chi le rappresenta, dei dirigenti, dei tesserati, dei soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle Società stesse, nonché di coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una Società o comunque rilevante per l’ordinamento federale, si applicano le sanzioni di cui all’art. 18, comma 1, CGS: in particolare, quelle previste dalle lettere h), i) e l) per la responsabilità diretta, salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività, e quelle previste dalle lettere g), h), i), l) e m) per la responsabilità oggettiva o presunta. b) in caso di violazione dell’art. 7, comma 7, CGS (omessa denuncia) si applica la sanzione dell’ammenda non inferiore a € 30.000,00. c) in caso di violazione dell’art. 6 CGS (divieto di scommesse), ove sia accertata la responsabilità diretta, si applicano le sanzioni previste dall’art. 18, comma 1, lettere g), h), i) e l), anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto. Con riferimento al principio della responsabilità delle Società, peraltro, il Tribunale ritiene opportuno ribadire che le Società possono essere chiamate a rispondere a titolo diretto presunto e oggettivo. Le Società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta ai sensi dei regolamenti federali; sono presunte responsabili sino a prova contraria degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone a esse estranee; sono infine oggettivamente responsabili dell’operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari. Se nessun problema si è storicamente posto circa la responsabilità diretta e quella presunta, operando, nel primo caso, i normali principi in tema di rappresentanza e di organi rappresentativi, e trovando spazio, nel secondo caso, la possibilità di una prova liberatoria da parte della Società sportivamente avvantaggiata dall’illecito, non altrettanto può dirsi della responsabilità oggettiva, relativamente alla quale si sono manifestate diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l’opportunità, ma la stessa compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell’ordinamento comune. Su quest’ultimo punto, si è osservato come la responsabilità oggettiva trova, nell’ottica della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all’esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell’attività sportiva. Tuttavia, ciò non può voler dire che l’Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo trasporre in via automatica nei confronti della Società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato ed eleggendo le Società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell’operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa Società il fatto imputato, in quanto posto in essere al di fuori del rapporto sportivo intercorrente tra Società e tesserato, e in cui, anzi, la Società stessa, oltre a non conseguire alcun vantaggio, risulta in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato. Giova ricordare, peraltro, che quest’ultimo orientamento è stato affermato espressamente in varie decisioni degli Organi della giustizia sportiva confermato dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. - La determinazione delle sanzioni In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che, ai sensi dell’art. 16, comma 1, CGS, gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva. Ai fini della concreta quantificazione delle sanzioni nel caso in questione, il Tribunale deve evidenziare in via generale come le modalità stesse dei comportamenti illeciti suscitino un rilevante allarme generale, tanto più a fronte delle implicazioni che il campionato di calcio comporta sul piano sociale, economico e dell’ordine pubblico. Tenuto conto di tali elementi appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo. In relazione alla quantificazione della sanzioni da irrogare, il Tribunale ritiene opportuno precisare che le decisioni assunte in sede di valutazione delle istanze di applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS non possono essere prese come punto di riferimento, trattandosi di fattispecie diverse, che trovano applicazione nei casi espressamente previsti dalla normativa. 6. - Determinazione delle sanzioni a carico delle Società gravate da una pluralità di illeciti Da ultimo risulta opportuno dar sintetico conto, qui di seguito – con riferimento alle Società alle quali è stata contestata una pluralità di illeciti – delle modalità di computo della complessiva penalizzazione a esse inflitta: - SS AKRAGAS CITTADEITEMPLI Srl: per l'illecito di Neapolis – Akragas, 2 punti di penalizzazione per responsabilità oggettiva semplice (esclusa l'aggravante in ragione del risultato sfavorevole alla Società); per l'illecito di Neapolis – Sorrento, 1 punto di penalizzazione per responsabilità oggettiva attenuata; complessivamente 3 punti. - AURORA PRO PATRIA 1919 Srl: per l’illecito relativo alle gare Cremonese - Pro Patria, Torres - Pro Patria e Pro Patria - Pavia, 2 punti di penalizzazione per ogni gara per responsabilità oggettiva semplice, aumentati a 4 per la pluralità di soggetti implicati, e ridotti a 3 per il risultato sfavorevole alla Società, complessivamente 9 punti di penalizzazione ridotti a 7 in applicazione dei poteri previsti dall'art. 16 l CGS. - ASD COMPRENSORIO MONTALTO: per l’illecito relativo alle gare Sorrento - Montalto, Neapolis - Montalto e Montalto – Frattese, 2 punti di penalizzazione per ogni gara per responsabilità oggettiva semplice ( attenuanti equivalenti alle aggravanti); complessivamente 6 punti. - L'AQUILA CALCIO 1927 Srl: per l'illecito Santarcangelo - L'Aquila 3 punti di penalizzazione per responsabilità oggettiva aggravata, (responsabilità presunta assorbita); per l'illecito Grosseto. Santarcangelo 1 punto di penalizzazione per responsabilità oggettiva attenuata; per l'illecito L'Aquila – Savona, 3 punti di penalizzazione per responsabilità oggettiva aggravata (responsabilità presunta assorbita) ; per l'illecito Cremonese - Pro Patria, 1 punto di penalizzazione per responsabilità oggettiva attenuata ; per l'illecito L'Aquila – Tuttocuoio, 3 punti di penalizzazione per responsabilità oggettiva aggravata ( responsabilità presunta assorbita ) ; per l'illecito L'Aquila - Santarcangelo 3 punti di penalizzazione per responsabilità oggettiva aggravata ( responsabilità presunta assorbita ); per l'illecito Barletta – Catanzaro, 1 punto di penalizzazione per responsabilità oggettiva attenuata:; complessivamente 15 punti di penalizzazione, ridotti a 13 in applicazione dei poteri previsti dall'art. 19 CGS. - NEAPOLIS Srl: 18 punti di penalizzazione in applicazione dei criteri sovradescritti, e dell’art. 19 CGS. - S.S.D. PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI: per gli illeciti relativi alle gare Monopoli - Puteolana e Fidelis Andria – Puteolana, 2 punti di penalizzazione per ogni gara per responsabilità oggettiva semplice (aggravanti equivalenti alle attenuanti); complessivamente 4 punti. - SANTARCANGELO CALCIO Srl: per gli illeciti relativi alle gare Santarcangelo - L'Aquila, Grosseto. Santarcangelo, e L'Aquila - Santarcangelo, 2 punti di penalizzazione per ogni gara per responsabilità oggettiva semplice (attenuanti equivalenti alle aggravanti); complessivamente 6 punti. - SORRENTO CALCIO Srl: per l'illecito relativo alla gara Sorrento – Montalto e Neapolis - Sorrento 2 punti di penalizzazione per ogni gara per responsabilità oggettiva semplice (responsabilità presunta assorbita); complessivamente 4 punti. - SEF TORRES 1903 Srl: per l'illecito relativo alla gara Monza - Torres 3 punti di penalizzazione per responsabilità oggettiva aggravata; per l'illecito relativo alla gara Torres - Pro Patria 1 punto di penalizzazione per responsabilità presunta; complessivamente 4 punti.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite: Decisione n. 3 del 18/01/2016 www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, III^ Sezione, di cui al C.U. n. 042/CFA del 21 ottobre 2015 nella parte in cui ha stabilito, in integrale riforma della decisione impugnata, il proscioglimento del sig. D.M. dagli addebiti contestatigli nel giudizio di primo grado endofederale, annullando la sanzione precedentemente inflitta e riducendo a R.M. la relativa sanzione inflitta dal Giudice di prime cure a mesi 10 di squalifica

Parti: Procura Generale dello Sport CONI/A. D. M./Federazione Italiana Giuoco Calcio- Procura Generale dello Sport CONI/R.M. /Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio di Garanzia accoglie i ricorsi della procura federale annullando senza rinvio la decisione impugnata e confermando quanto deciso dal Tribunale federale territoriale Piemonte e Valle d’Aosta che ha sanzionato i deferiti per le azioni poste in essere: contatti coi giocatori avversari nei giorni antecedenti la gara, comportamenti intimidatori durante la partita, rissa successiva alla gara in prossimità degli spogliatoi, elementi questi sufficienti ad integrare l’illecito sportivo ex art. 7 CGS…In primo luogo, l’illecito sportivo non è affatto “a formazione progressiva” - come la decisione impugnata sostiene - bensì costituisce illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si consuma con il semplice compimento di atti diretti ad alterare la gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica che non sia il fisiologico risultato della gara stessa. Il vantaggio effettivo - cioè l’alterazione del risultato - non è elemento costitutivo dell’illecito, bensì mera circostanza aggravante (art. 7, co. 6 C.G.S. FIGC). Non è dunque necessario, per la consumazione dell’illecito, che i destinatari dei contatti per alterare la gara abbiano realmente inteso il significato del tentativo posto in essere. Né, tantomeno, occorre che vi sia stato un accordo con la squadra avversaria, giacché il carattere bilaterale o plurilaterale è estraneo all’elemento oggettivo della fattispecie.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite: Decisione n. 2 del 14/01/2016 www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della F.I.G.C., pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 24/CFA del 16 settembre 2015, che ha comminato a P. G. C. la sanzione della inibizione per anni 4, oltre all’ammenda pari ad euro 50.000 ed alla Società Catania Calcio S.p.A., la sanzione della retrocessione all’ultimo posto del Campionato di Serie B 2014/2015 della penalizzazione di nove punti in classifica, da scontarsi nel Campionato di competenza della stagione sportiva 2015/2016 oltre ad un’ammenda pari ad euro 150.000, a titolo di responsabilità diretta in ordine alle violazioni ascritte al Presidente e legale rappresentante della società medesima (A. P.) ed all’amministratore delegato (P.G. C.)

Parti: P. G. C./Federazione Italiana Giuoco Calcio, Catania Calcio S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Virtus Entella s.r.l.

Massima: Rigettato il ricorso della società e confermata la decisione della CFA… Quanto poi alla irrogazione dell’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, giustamente la F.I.G.C. ha osservato, nella sua memoria difensiva, che non è in contestazione che i dirigenti etnei abbiano commesso più di un illecito sportivo, avendone il solo Presidente ammessi ben 5, ed è, pertanto, del tutto irrilevante disquisire sull’ipotesi (peraltro inverosimile sulla base degli atti), secondo cui gli illeciti contestati (o uno di essi) non avrebbero raggiunto il loro scopo. Non possono ritenersi fondate neanche le censure sollevate con riferimento alla ritenuta violazione dell’art. 6 del CGS, che punisce le scommesse sugli incontri effettuate anche per interposta persona, tenuto conto che la Corte Federale ha chiaramente dimostrato di aver esaminato anche tale profilo quando ha affermato nella sua decisione che «prive di pregio sono le contestazioni della difesa della società deferita circa la non veridicità delle accuse mosse nei confronti del Sig. P. relative alle scommesse che lo stesso, con l’ausilio del sig. I., avrebbe posto in essere sulle gare oggetto del presente procedimento, al fine dunque di ottenere vantaggi anche economici». Peraltro, come ha evidenziato anche la difesa della F.I.G.C., dagli atti emergono indizi chiari e concordanti sul collegamento fra i fatti oggetto delle combine sportive e le scommesse effettuate sulle stesse partite.

Massima: Rigettato il ricorso dell’amministratore della società e confermata la decisione della CFA… Peraltro, ha aggiunto la Corte Federale, «tale condotta appare strutturata al fine della permanenza del “pactum sceleris” e di garantire il conseguimento dello scopo illecito. Come affermato dallo stesso P. nelle audizioni dinanzi alla Procura Federale versate nel presente procedimento, il Cosentino era pienamente consapevole del disegno criminoso ed ha concretamente partecipato unitamente agli altri associati alla realizzazione degli obiettivi illeciti. A tal proposito si richiamano, tra tutte, le dichiarazioni del Presidente P. in merito alle gare Ternana – Catania e Catania – Livorno». La Corte Federale ha quindi ritenuto, dopo aver richiamato anche la giurisprudenza formatasi in relazione ai reati associativi ed alla partecipazione ad associazioni criminose, di poter confermare «alla luce delle dichiarazioni del P. e delle ulteriori emergenze istruttorie allegate dalla Procura Federale … la decisione di primo grado impugnata dal C., atteso che quest’ultimo, in quanto interlocutore privilegiato, seppur fisicamente non presente in alcuni casi, risulta essere stato pienamente consapevole del vincolo associativo illecito, avendo condiviso gli obiettivi che l’associazione stessa si è posta ed ha conseguito», precisando ulteriormente che non si poteva trattare di «una responsabilità meramente connessa allo “status” ed al ruolo rivestiti».

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.038/TFN del 30 Novembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (18) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Siena Spa oggi in liquidazione) P.P.S. (all’epoca dei fatti consigliere di amministrazione della Società AC Siena Spa oggi in liquidazione), C.S.(all’epoca dei fatti collaboratore tecnico della 1ª squadra della Società AC Siena Spa oggi in liquidazione), Società AC SIENA Spa oggi in liquidazione - (nota n. 1958/66 pf2-13 SP/blp del 25.8.2015).

Massima: Attesa l’inattendibilità della deposizione accusatoria il Presidente viene prosciolto dall’accusa di violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS, vigente all’epoca dei fatti per avere, prima della gara Siena – Varese del 21/05/2011, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta… Il Tribunale Federale, esaminati gli atti, rileva che, sebbene lo standard probatorio richiesto per pervenire alla dichiarazione di responsabilità a carico dell’incolpato sia diverso nel procedimento disciplinare rispetto a quello richiesto dal diritto penale, essendo sufficiente un grado di certezza inferiore ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, comunque nella specie non risultano elementi probatori od indiziari tali da far ritenere sussistente con sufficiente grado di certezza la responsabilità disciplinare dei deferiti. In effetti, sia la deposizione del Ca. al PM di Cremona il 17/4/12, sia quella dello S. o la sua dichiarazione del 13/10/15, sono de relato, in quanto basate su quanto loro affermato dal C. e ciò vuoi in ordine alla presunta attività illecita dello S., vuoi in ordine a quella del M.. Quindi la tesi dell’accusa si fonda principalmente proprio su quanto affermato dal C.. Ciò premesso, è doveroso evidenziare che quest’ultimo, in data 11/7/12, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale si è limitato a raccontare i fatti, affermando: “io non conoscevo questa persona ed anche oggi se la vedessi non la riconoscerei”, limitandosi peraltro a parlare di una proposta illecita “possibile”, ossia come tale da lui supposta, ma non espressamente manifestata dal suo interlocutore. Successivamente, però, a distanza di circa un anno, in data 3/7/13, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, lo stesso C. ha fornito una ricostruzione ben diversa da quella precedente, dettagliando i fatti ed indicando chiaramente nel suo interlocutore dell’epoca lo S., e riferendo che questi avrebbe formulato una chiara proposta di illecito accordo, seppur inizialmente ritenuta una “trappola” per verificare la sua lealtà sportiva, stante quanto accaduto nella gara precedente con l’Ascoli. Orbene, lo scrivente Tribunale ritiene che tale contraddittorio comportamento sia tale da evidenziare l’inattendibilità delle dichiarazioni del C., che, stranamente, l’anno prima non ricorda precise circostanze che poi invece rammenta bene l’anno successivo. Se ne ricava, pertanto, che le dichiarazioni del C., in quanto contraddittorie ed inattendibili, non possono essere considerati elementi né probatori, né indiziari, tali da consentire di ritenere provata la responsabilità disciplinare dei deferiti.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 005/CFA del  30 Luglio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 055/CFA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO CALC. D.R.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S. (NOTA N. 7743/757 PF 13 14 DEL 24.6.2014) -

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO CALC. F.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S. (NOTA N. 7743/757PF13- 14/MS/VDB DEL 24.6.2014) -

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO CALC. E.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S. (NOTA N. 7743/757PF13- 14/MS/VDB DEL 24.6.2014) -

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO CALC. C.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S. (NOTA N. 7743/757PF13- 14/MS/VDB DEL 24.6.2014) -

Impugnazione – istanza: 8. RICORSO CALC. B.U.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S. (NOTA N. 7743/757PF13- 14/MS/VDB DEL 24.6.2014) -

Impugnazione – istanza: 9. RICORSO CALC. V.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S. (NOTA N. 7743/757PF13- 14/MS/VDB DEL 24.6.2014) -

Impugnazione – istanza: 10. RICORSOA.S. SPORTING GUARDIA AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016, - AMMENDA DI € 2.000,00, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S. (NOTA N. 7743/757PF13- 14/MS/VDB DEL 24.6.2014) -

Massima:… non v’è dubbio che, con il comportamento loro ascritto e contestato dalla Procura Federale, i signori …. e … hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara Sporting Guardia/Montesarchio del 21.12.2013, con ciò contribuendo pacificamente a realizzare l’illecito sportivo sanzionato. Ed invero, risulta inequivocabilmente dagli atti del procedimento e dalle dichiarazioni rese alla Procura Federale, tanto dagli stessi calciatori quanto dal Presidente e dal direttore tecnico (nell’occasione della partita contro il Montesarchio facente altresì le funzioni di allenatore) dello Sporting Guardia, che …. e …. fossero a conoscenza del piano del Presidente …. di pervenire al risultato di procurare la fine anticipata della gara contro il Montesarchio per il venir meno – dovuto a cause non fisiologiche e perciò sportivamente illecite – del numero minimo di calciatori, avendo appreso della volontà di realizzare tale piano, prima dell’inizio della partita, dallo stesso Presidente Garofano. Merita non secondaria considerazione anche la circostanza, univocamente affermata nelle audizioni dinanzi alla Procura Federale, per la quale, appreso delle intenzioni del Presidente …., alcuni calciatori dello Sporting Guardia ritennero di non prestare la propria adesione a tale piano palesemente antisportivo, conseguentemente rifiutando di comparire nell’elenco dei giocatori schierati per la partita dallo Sporting Guardia, a differenza degli odierni ricorrenti. Le sostituzioni sequenziali ed immediate dei calciatori …. e …., operate senza alcuna ragionevole motivazione tecnica o fisica e gli infortuni simulati di … e …..hanno dunque costituito espedienti fraudolentemente e univocamente direzionati, sul piano oggettivo e soggettivo, ad alterare lo svolgimento della gara attraverso l’utilizzo strumentale della norma tecnica che impedisce la prosecuzione della partita in difetto di un numero minimo di giocatori per ciascuna squadra ed a condizionarne l’esito mediante l’accettazione del risultato conseguenziale della sconfitta a tavolino. Risulta, dunque, pacificamente integrato nella fattispecie, e mediante il complesso dei comportamenti posti in essere dai calciatori ricorrenti, l’elemento tipizzante l’illecito sportivo contestato dalla Procura Federale e riconosciuto esistente dalla decisione impugnata. Quest’ultima risulta altresì condivisibile, ad avviso di questa Corte, per quanto concerne la fede privilegiata attribuita al referto del direttore di gara in merito alla circostanza dell’avvenuto abbandono per infortunio del terreno di gioco al 5’ del primo tempo da parte del calciatore …., le cui doglianze sul punto vanno pertanto rigettate, in assenza di univoci elementi probatori di segno contrario e stante la non concordanza delle dichiarazioni rese dai calciatori auditi dalla Procura Federale in ordine alla individuazione dei calciatori sostituiti e di quelli infortunati nella gara in questione.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 005/CFA del  30 Luglio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 055/CFA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. A.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E DELL’AMMENDA DI € 50.000,00, INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E ART. 7 COMMI 1, 2, 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA TARANTO/MATERA DEL 30.3.2014, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 7.5.2015 (NOTA N. 10079/710 PF13-14 AM/SP/MA) -

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SIG. S.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E DELL’AMMENDA DI € 50.000,00, INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 5 E ART. 7 COMMI 1, 2, 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA TARANTO/MATERA DEL 30.3.2014, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 7.5.2015 (NOTA N. 10079/710 PF13-14 AM/SP/MA) -

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO MATERA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 4 PUNTI IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SIG. S.C., NONCHÉ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PRESUNTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 5 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SIG. A.D., ENTRAMBE IN RELAZIONE ALLA GARA TARANTO/MATERA DEL 30.3.2014, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 7.5.2015 (NOTA N. 10079/710 PF13-14 AM/SP/MA) -

Massima:  Recita l’art. 7, comma 1, CGS: «Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo». La predetta disposizione, peraltro, al comma 6, prevede una fattispecie aggravata di illecito: infatti, le conseguenti sanzioni sono aggravate «in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito». Ai sensi del comma 2, poi, «Le società e i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili» (il riferimento del previgente art. 7, comma 2, era alla norma di cui all’art. 1 CGS, ora, appunto, trasfuso nell’art. 1 bis). Se, in generale, il plesso normativo sopra richiamato mira a presidiare il leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive, tentando di impedire che condotte, appunto, illecite e, comunque, antisportive alterino il bene giuridico protetto, in particolare, tre sono le ipotesi di illecito codificate: le stesse consistono «a) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Tali ipotesi sono distinte, sia perché così sono prospettate nella norma, sia perché è concettualmente ammissibile l'assicurazione di un vantaggio in classifica che prescinda dall'alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara. Infatti, se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre» (CAF, 7 luglio 2006, C.U. n. 1/C del 14 luglio 2006. Il riferimento era all’art. 6 dell’allora vigente CGS). È dato ormai pacifico, per essersi consolidato il relativo orientamento della giurisprudenza federale, che le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecito anche nel caso di mancato conseguimento del risultato “combinato”. Siffatto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dagli artt. 7 e 4, comma 5, CGS, considerata l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che «prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato» (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). In breve, l’ipotesi delineata dall’art. 7 CGS configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr., ex multis, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli «atti diretti» contenuto nella norma conferisce all’illecito sportivo aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo. Occorre, peraltro, tenere presente che laddove si ritenga in concreto insussistente la prova del concorso di un determinato soggetto nella commissione dell’illecito sportivo o il medesimo illecito sportivo non risulti dimostrato, la condotta del tesserato potrebbe comunque rivestire rilievo ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 1 bis CGS, secondo cui «Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva». Precisa, il successivo comma 5: «Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale». In via di ulteriore approssimazione, sempre in ordine all’esplicitazione dell’iter motivazionale seguito, il Collegio ritiene di dover sinteticamente indicare alcune altre premesse, attinenti all’illustrazione di portata e funzione del presente giudizio, nonché all’identificazione dello standard probatorio applicabile in sede di giustizia sportiva. Sulla base di siffatti principi e regole si potranno poi valutare gli elementi probatori acquisiti al presente procedimento, alla luce delle relative argomentazioni e valutazioni spese dalle parti per la loro migliore illustrazione difensiva. In tal ottica è possibile osservare come, in passato, talune decisioni della giustizia sportiva hanno affermato che, affinché possa configurarsi un illecito sportivo, occorre che lo stesso sia provato oltre ogni ragionevole dubbio: in difetto, «pur essendo presenti concreti indizi di reità, non caratterizzati da precisi e concordanti elementi probatori», deve giungersi «ad un giudizio di proscioglimento dagli addebiti» (CAF, C.U. n. 31/C del 10 maggio 2001). «La prova del fatto doloso che sta a base dell’illecito, e cioè la prova della “generica”, deve essere piena, al di là di ogni ragionevole dubbio» (CAF., C.U. n. 3/C del 30 settembre 1981). A tal proposito, tuttavia, deve evidenziarsi che più di recente questa Corte ha avuto modo di affermare che «la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011). Anche questo Collegio reputa che per affermare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC). In altri termini, «secondo la più recente giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, sia endofederali che esofederali, "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che , peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012). Resta, tuttavia, fermo che l’illecito, «come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve avere superato sia la fase della ideazione che quella così detta ‘preparatoria’ ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato» (CAF, C.U. n.18/C del 12 dicembre 1985). Orbene, sotto un profilo metodologico, questo Collego ritiene di non doversi discostare dagli insegnamenti della copiosa giurisprudenza federale ed esofederale in ordine alla misura probatoria richiesta ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato per la fattispecie di cui trattasi.

Massima:… questa Corte ritiene che, complessivamente valutato il materiale probatorio acquisito al presente procedimento, sussista quel ragionevole grado di certezza in ordine alla commissione dell’illecito di cui trattasi da parte dei sigg.ri C. e D. e che, segnatamente, sussista quel livello probatorio che, seppur inferiore al grado che esclude ogni ragionevole dubbio, sia comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità. Mette, in primo luogo, conto evidenziare che il costrutto accusatorio trae alimento dalle dichiarazioni rese dal sig. C. M….Occorre, per chiarezza espositiva, in generale, osservare come la giurisprudenza abbia nel tempo elaborato criteri di giudizio e rigorosi protocolli metodologici, cui subordinare, nelle singole fattispecie, il riconoscimento della portata dimostrativa dei vari contributi probatori di volta in volta a disposizione. In particolare, i più recenti arresti giurisprudenziali tracciano chiaramente quelli che sono gli snodi valutativi che, all’interno di una rigida scansione logico-temporale, il giudice è chiamato ad effettuare ai fini in parola. In primo luogo, la credibilità del dichiarante. Dopo questo primo passaggio valutativo, occorre testare l'intrinseca consistenza delle dichiarazioni rese dal denunciante, alla luce dei tradizionali canoni interpretativi, tra cui quelli della spontaneità, coerenza e precisione. Da ultimo, occorre verificare l’affidabilità della narrazione alla luce di riscontri esterni idonei a confermarne l’attendibilità. Orbene, procedendo in coerenza con il descritto metodo logico, sicuramente trasferibile anche nell’ordinamento federale, siccome applicazione di generali e condivisibili principi di metodica giuridica, preme rilevare che, nell’impianto accusatorio, dettagliatamente e puntualmente descritto nel deferimento del Procuratore federale, risulta ampiamente rimarcata l’attendibilità intrinseca di C. M., le cui dichiarazioni non risultano ispirate da interessi premiali o di altra natura, appaiono genuine e, come detto, sufficientemente circostanziate…Coglie, quindi, nel segno la Procura federale quando ritiene che, diversamente opinando, «dovrebbe ipotizzarsi un’assolutamente irragionevole volontà del Miale di danneggiare senza motivo una persona alla quale era legato da rapporti personali e professionali che da tutti gli atti del procedimento emergono essere amichevoli e durevoli nel tempo». Si aggiunga che anche la giurisprudenza ordinaria prevalente è orientata nel senso della attendibilità della dichiarazione testimoniale, salvo prova contraria (cfr., ad es., Cassazione pen., 6 aprile 1999, in Cass. pen., 2000, p. 2382). In particolare, secondo diverse pronunce, il giudice deve considerare come veritiera la deposizione, a meno che non risultino specifici elementi che facciano ritenere il contrario, come, ad esempio, quando si tratta di teste che ha interesse a mentire. E, come detto, nel caso di specie C. M. non ha alcun interesse a mentire. La stessa Corte di Cassazione ha, poi, avuto modo di precisare - sia in passato (n. 231/1991), sia di recente (n. 41352/2010) - che la chiamata in correità, laddove circostanziata, non richiede uno specifico riscontro probatorio. Del resto, a prescindere dal contesto probatorio di cui si è detto, non appare in alcun modo suscettibile di accoglimento la diversa versione nella quale, con vari e suggestivi argomenti finalizzati ad evidenziare incongruenze e contraddizioni della ricostruzione accusatoria, si è impegnata la difesa dei deferiti, nella prospettiva di mettere in discussione la verosimiglianza della dinamica dei fatti come descritti da M.. In tal ottica, peraltro, deve osservarsi che, a fronte delle circostanziate e precise dichiarazioni del predetto calciatore, mancano concreti ed idonei elementi di prova a discarico. Quello sopra in sintesi riferito è il quadro degli elementi derivanti dalle dichiarazioni acquisite al giudizio sulla base del quale il Collegio, unitamente alle ulteriori risultanze probatorie presenti in atti o illustrate dalle parti, deve fondare il proprio convincimento, rimarcando ancora una volta come la propria decisione – che di per sé ontologicamente riflette pur sempre una verità processuale e non storica – venga assunta all’esito di una ponderata valutazione del materiale probatorio ad oggi disponibile, nella piena consapevolezza di una possibile evoluzione delle indagini (penali) che appaiono tuttora in corso.

Massima: Le società, come noto, sono chiamate a rispondere a titolo di responsabilità presunta «degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee». Nella fattispecie la società è sanzionata perché, comunque, beneficiaria (o potenziale tale) del comportamento illecito tenuto da un qualsiasi soggetto, seppur ad essa estraneo. Nel caso di specie ritiene questo Collegio che sia rinvenibile quel centro di interesse e di profitto tra l’operato del responsabile subiettivo (sig. D.) e la sfera d’azione del responsabile obiettivo (Matera Calcio). Non vi è dubbio che l’attuazione concreta ed effettiva dell’illecito sportivo posto in essere dal sig. D. avrebbe comportato un indubbio, importante ed oggettivo vantaggio per la società Matera Calcio. Ciò premesso, è vero che tale forma di responsabilità (presunta) è esclusa «quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito o lo abbia ignorato», ma tale circostanza esimente non sussiste, nel caso di specie, atteso che il sig. C., soggetto strettamente legato agli interessi della società Matera Calcio e, all’epoca dei fatti, persona che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della ASD Matera Calcio (oggi Matera Calcio s.r.l.) e, comunque, rientrante nel recinto soggettivo delineato dall’art.1 bis, comma 5, CGS era non solo a conoscenza del tentativo di illecito, ma addirittura lo ha proposto o, quantomeno, condiviso. La società Matera Calcio, pertanto, è stata correttamente chiamata a rispondere a titolo di responsabilità presunta per il tentativo di illecito posto in essere dal sig. D.. Del pari, la società lucana deve essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per l’operato del proprio esponente S. C. Come da costante giurisprudenza federale, la responsabilità oggettiva consegue in termini automatici e legali a quella materiale dell’autore del fatto illecito e non può, quindi, in nessun caso, essere elusa, ma solo graduata e misurata nei suoi limiti quantitativi sanzionatori. Con riferimento alla commisurazione della sanzione deve tenersi conto della norma di cui all’art. 7, comma, 5 CGS, a mente della quale «I soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l’ammenda non inferiore ad euro 50.000,00». Sotto tale profilo, dunque, le sanzioni (peraltro, contenute nel minimo edittale) inflitte dal TFN ai ricorrenti C. e D. appaiono correttamente determinate. Quanto, invece, alla sanzione della penalizzazione a carico del Matera Calcio, considerata la natura del legame giuridico tra la stessa e il sig. C., attesa la particolarità del caso di specie, avuto riguardo alla circostanza che il tentativo di combine non ha sortito esito alcuno e che nessun vantaggio ne è comunque effettivamente derivato al Matera, tenuta presente la blanda correlazione tra i fatti di cui trattasi e la società sportiva Matera anche sotto il profilo del ridetto (difetto di conseguimento di un effettivo) vantaggio, ritiene il Collegio che un’attenta rivalutazione alla luce del criterio di congruità complessiva, conduca al parziale accoglimento della domanda di riduzione della sanzione, da rideterminarsi nella penalizzazione di punti due in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 004/CFA del  16 Luglio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CFA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO SIG. N.C. AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E DELL’AMMENDA DI € 50.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 E DELL’ART. 7 COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ DELL’ART. 39 COMMA 1 REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, IN RELAZIONE ALLA GARA SAVONA/SPAL DEL 6.9.2014, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 13.4.2015 (NOTA N. 8864/95PF14-15 AM/MA) -

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO SIG. G.M. AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E DELL’AMMENDA DI € 50.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 E DELL’ART. 7 COMMA 1 C.G.S., NONCHÉ DELL’ART. 39 COMMA 1 REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, IN RELAZIONE ALLA GARA SAVONA/SPAL DEL 6.9.2014, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 13.4.2015 (NOTA N. 8864/95PF14-15 AM/MA) -

Massima: Rideterminata l’inibizione per 3 anni e l’ammenda di € 50.000,00 in quella della sola inibizione fino a tutto il 30.6.2016 in quanto non è stata raggiunta la prova, con il grado di pienezza, precisione e concordanza richiesti dalla giurisprudenza federale, dell’illecito sportivo contestato dalla Procura e ravvisato dal primo giudice, ma solo la violazione dell’art. 1bis CGS. Ed invero, i colloqui estemporaneamente intercorsi tra il C. ed i calciatori del Savona Calcio, alla luce anche delle dichiarazioni univocamente rese da questi ultimi sul relativo contenuto, mentre risultano manifestamente ispirati all’obiettivo di denigrare l’allenatore D. N. e di ottenere dai calciatori medesimi un impegno professionale inferiore a quello dovuto, non appaiono concretamente idonei ad assurgere al rango di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara. In tal senso depongono, nel loro complesso, il tono dei colloqui, mai definito dai calciatori minaccioso o imperioso, la genericità dell’invito loro rivolto a non impegnarsi al massimo delle proprie capacità sportive anziché al boicottaggio della gara, l’estrema vaghezza delle utilità promesse ai calciatori in cambio dell’adesione alla proposta illecita, la evanescenza nell’episodio contestato, in una parola, dei contorni e dei contenuti di una vera e propria proposta corruttiva ed alterativa dell’andamento regolare della gara. Ed allora, mentre emerge comunque chiara, nell’episodio decisivo dell’incontro del 4.9.2014, la responsabilità ascritta ai sig.ri C. e M. per la violazione degli obblighi di lealtà e correttezza nell’adempimento della prestazione sportiva, sportivamente improbo, sleale e scorretto, seppur nella sua vaghezza e genericità, essendo stato certamente l’invito rivolto dal Corda ai calciatori del Savona Calcio …. e ….a non impegnarsi come dovuto e potuto nella imminente gara con la Spal e/o – ma molto più vagamente – nelle gare successive al fine di provocare l’esonero dell’allenatore D. N., non altrettanto sufficientemente chiara, per quanto sopra detto, appare a questa Corte la configurabilità nella fattispecie degli elementi costitutivi dell’illecito sportivo e la rilevanza, ai sensi dell’art. 7, comma 1, C.G.S., della condotta concretamente tenuta nella circostanza dallo stesso sig. C., prima ancora che la sua idoneità ad alterare o anche solo tentare verosimilmente di influenzare lo svolgimento o il risultato della gara Savona/Spal del 6.9.2014 o di altri incontri successivamente in programma.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezioni Unite: Decisione n. 58 del 24/11/2015  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale, pubblicata sul C.U. n. 020/CFA del 9 settembre 2015

Parti: S.E.F. Torres 1903 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico/Lega Nazionale Dilettanti/Procura Generale Sport CONI/Procura Federale FIGC/Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. D. C. Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Lega Italiana Calcio Professionistico/Lega Nazionale Dilettanti/Procura Generale Sport CONI/Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. G. S./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Lega Italiana Calcio Professionistico/Lega Nazionale Dilettanti/Procura Generale Sport CONI/Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. L’Aquila Calcio 1927/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.

Massima: Infondato risulta …il ricorso proposto dalla società L’AQUILA Calcio 1927 avverso la sanzione a lei inflitta a titolo di responsabilità oggettiva (penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontare nel campionato 2015/2016, e ammenda di € 25.000,00). ….Al riguardo, si deve ricordare che l’art. 4, comma 2, del C.G.S. della F.I.G.C. prevede espressamente che le società rispondano “oggettivamente” ai fini disciplinari dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e degli altri soggetti indicati nell’art. 1 bis, commi 1 e 5 (e quindi dei soci e di qualsiasi soggetto che svolga attività all’interno o nell’interesse della società, o comunque rilevante per l’ordinamento federale). Mentre il successivo comma 3 estende la responsabilità (oggettiva) delle società ai comportamenti degli addetti ai servizi e dei propri sostenitori.  Questo Collegio di Garanzia è stato chiamato ad occuparsi di recente della questione delle sanzioni irrogate a società sportive a titolo di responsabilità oggettiva. Da ultimo, con la decisione a Sezioni Unite n. 42 del 3/8 settembre 2015, nella vicenda riguardante l’obbligo della Juventus F.C. di disputare una gara con il settore dello Juventus Stadium denominato “Tribuna Sud” a porte chiuse, a seguito dei fatti occorsi durante la partita Torino F.C. – Juventus F.C., disputatasi allo Stadio Olimpico di Torino il giorno 26 aprile 2015. Il Collegio di Garanzia ha ricordato, in tale decisione, che nella società contemporanea l'ordinamento (quello sportivo, ma anche quello statale, in altre ipotesi) prevede casi in cui, soprattutto ove alcune attività possano determinare rischi per la collettività, determinati soggetti debbano rispondere di illeciti altrui pur in assenza di propria colpevolezza. Nella responsabilità oggettiva vale, infatti, il c.d. principio di “precauzione”, in forza del quale l'esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è tanto forte che il criterio di imputazione della responsabilità, a carico della società calcistica, è talmente severo e rigoroso da consentire di irrogare sanzioni anche oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza. Il principio di precauzione, cui la responsabilità oggettiva della Società calcistica si collega, ha aggiunto questo Collegio di Garanzia, risulta «coerente con le finalità istituzionali perseguite dalle istituzioni e dagli altri soggetti operanti nel mondo dello sport: promuovere trasparenza, correttezza, ordine e rispetto dell'avversario in una libera competizione ove il migliore prevalga». In conseguenza, è vero che la responsabilità oggettiva ha un forte effetto dissuasivo, preventivo e riparatorio «ma è anche vero che essa prescinde da ogni giudizio di disvalore verso la Società sanzionata» perché non è «la “rimproverabilità” o una “culpa in vigilando”» che può determinare la responsabilità oggettiva, ma il solo fatto, oggettivo e materiale riconducibile alla società sanzionata. 15.4.- Si deve aggiungere che la responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri tesserati ha anche il fine di responsabilizzare le società, in modo che pongano in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che accadano determinati fatti ritenuti illeciti dall’ordinamento sportivo e scelgano con accortezza i propri tesserati.  Facendo applicazione delle disposizioni indicate, che prevedono la responsabilità oggettiva della società per gli illeciti sportivi commessi da un proprio tesserato, nonché dei principi che si sono ricordati, non può ritenersi illegittima la decisione della Corte d’Appello Federale che ha sanzionato la società L’AQUILA Calcio per fatti commessi dal proprio tesserato ….Né può costituire un’esimente per la società di appartenenza la circostanza che i comportamenti ritenuti illeciti sono stati commessi (da un proprio tesserato) in assenza di un coinvolgimento della stessa e per fatti riguardanti l’attività di altre società. Il Codice di Giustizia sportiva punisce, infatti, per responsabilità diretta il tesserato che si sia reso autore di un illecito ritenuto sanzionabile dall’ordinamento sportivo e, a titolo di responsabilità oggettiva, la società con la quale il soggetto ritenuto autore dell’illecito sportivo è tesserato, indipendentemente dal fatto che tale illecito sia il frutto di comportamenti che coinvolgono la stessa società (per esserne beneficiaria) o di comportamenti rispetto ai quali la società sia estranea. Per principio pacifico, peraltro, non può essere esclusa la responsabilità oggettiva di una società anche quando i comportamenti illeciti commessi da un proprio tesserato sono addirittura controproducenti per le sorti della società, come accade quando un tesserato è ritenuto responsabile per aver contribuito ad alterare il risultato di una partita a danno della propria squadra. Allo stesso modo non si può escludere la responsabilità oggettiva della società di appartenenza quando i comportamenti illeciti di un proprio tesserato riguardano l’attività di altre società, tenuto conto che il bene protetto dalle disposizioni in questione è quello del regolare svolgimento dei campionati che è alterato dal comportamento illecito di un soggetto che opera nel sistema sportivo in quanto tesserato con la società di appartenenza.  Se mai la misura del rapporto fra l’azione illecita del tesserato e la società di appartenenza (o la mancanza di un rapporto) possono ritenersi influenti ai fini della determinazione della pena. Ciò rende necessario per le società svolgere tutto quanto è loro possibile perché le azioni dei loro tesserati non siano comunque illecite (per l’ordinamento sportivo) e volte ad alterare il regolare svolgimento delle competizioni.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.029/TFN del 27 Ottobre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (62) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società AC PISA 1909 SSrl - (nota n. 3190/859bis pf14-15 SP/blp del 7.10.2015).

Massima: Non è ascrivibile alla società la responsabilità presunta per l’illecito sportivo commesso da soggetti ad essa estranei sussistendo un ragionevole dubbio che la Società non abbia partecipato all'illecito, ovvero lo abbia ignorato….Nella specie, constatato che la gara in esame fu oggetto di pregresse trattative per agevolare un risultato con più goal, la Procura Federale deferisce il sodalizio per responsabilità presunta ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, co. 5 CGS, ritenendo che l'AC Pisa beneficiò comunque del favorevole esito sportivo (la partita si concluse 4 - 0 per il Pisa), nonostante l'assenza partecipativa alla combine di propri tesserati o personaggi a essa collegati. Osserva il Tribunale che tale convinzione non appare sufficientemente suffragata né dai fatti emersi, né dalle rilevate prove. Nessun soggetto tra quelli intercettati è oggettivamente riconducibile alla sfera dell'AC Pisa né direttamente e né per interposta persona, per cui l'incontestabile dato di estraneità conferma che l'intero disegno venne organizzato da terzi personaggi per fini chiaramente votati alla scommessa sportiva, ma senza alcun coinvolgimento del sodalizio. Traslando infatti il presupposto all'interno dell'analisi valutativa, non è dato riscontrare, con assoluta certezza, che quella specifica combine fosse riconducibile in qualche maniera all'appartenenza di soggetti vicini all'AC Pisa. Oltre tutto lo scarso interesse agonistico ascrivibile all'incontro (sedicesimi di finale della Coppa Italia Lega Pro), lascia intuire come la portata del deferimento possa rimanere circoscritto ai soli contorni sanzionatori tracciati per i soggetti protagonisti già giudicati e condannati, senza alcun coinvolgimento per l'AC Pisa. La comparazione tra l'elemento fattuale oggettivamente carente nelle sue fonti sostanziali e la norma contestata (art. 4, co. 5 prima frase CGS) induce quindi a ritenere maggiormente coerente l'applicazione della ipotesi scriminante trascritta nella seconda frase del medesimo art. 4, co. 5 CGS in argomento di esclusione della responsabilità laddove sussista un ragionevole dubbio che la Società non abbia partecipato all'illecito, ovvero lo abbia ignorato. L'esimente appare ancor più congrua ove infine si consideri che la rivisitazione articolata dalla Procura Federale nei confronti dell'AC Pisa non è confortata dal propedeutico elemento probatorio certo, che possa conferire contezza alla volontà illecita dell'AC Pisa di beneficiare, se pure presuntivamente, del risultato sportivo.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.029/TFN del 27 Ottobre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.F. (all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della SSD Calcio Città Di Brindisi) - (nota n. 1319/859bis pf14-15 SP/blp del 30.7.2015).

Massima: Anni 5 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in concorso con G. F., Vice Presidente del medesimo sodalizio, (…..), soggetti che svolgevano attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5 del CGS all’interno e nell’interesse della Società ed ai calciatori (…)  ed (…) , rispettivamente calciatori dell’USD San Severo e della SSD Puteolana 1902 Internapoli, in concorso tra loro e con altri tesserati e non tesserati allo stato non identificati, posto in essere, riuscendoci, atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato delle gare Brindisi-San Severo del 30.11.2014 e Pomigliano-Brindisi del 14.12.2014, valevoli nella s.s. 2014 –15 per il Campionato Serie D Gir. H. Ciò in modo tale che le predette gare terminassero con la vittoria della Società SSD Città di Brindisi Calcio, allo scopo di assicurare a quest’ultima un vantaggio in classifica, con l’aggravante, pertanto, di cui all’art. 7, comma 6 del CGS e di quella dell’art. 9 del CGS, nonché della pluralità di illeciti commessi….I fatti relativi alle gare contestate sono stati accertati senza alcun ombra di dubbio e definitivamente avvalorati dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese al G.I.P. di Catanzaro dal Sig. A. F. nel corso dell’interrogatorio del 21 maggio 2015, dichiarazioni queste che nel precedente giudizio hanno condotto alla valutazione ed alla effettiva sussistenza della responsabilità diretta del Brindisi Calcio, con le conseguenti e non appellate sanzioni nei confronti di tale sodalizio sportivo. Dette dichiarazioni, peraltro, sono state ampiamente riscontrate dagli esami evidenti delle intercettazioni telefoniche (conversazioni e SMS) che consentono di ricostruire nei dettagli i fatti avvenuti e le singole responsabilità. In tale ricostruzione i ruoli appaiono ben definiti, in quanto in entrambi gli episodi oggetto di contestazione l’allora presidente del Brindisi A. F. mette a disposizione le risorse economiche ed il figlio G., intercettato, delinea i tratti fondamentali dell'oggetto dell'accordo illecito con D. che a sua volta interagisce con C. per l'organizzazione operativa degli illeciti, come l'individuazione dei soggetti e l'organizzazione dei pagamenti, ai calciatori delle squadre avversarie “disponibili”; il meccanismo di alterazione è collaudato e porta alla realizzazione degli illeciti contestati; tutti gli interlocutori dimostrano di conoscere perfettamente i propri ruoli, ai quali si attengono e che svolgono pressoché senza intoppi.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 022/CFA del  10 Settembre 2015  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CFA del 21 Ottobre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 7/LND del 27.7.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO CALC. M.R. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT PRESSO IL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS E 9 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 7 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA NIZZA MILLEFONTI/VIANNEY DEL 13.4.2014 (PROC. 913 PF 13-14 F.I.G.C. DEL 13.5.2014 - 0172/F PG C.O.N.I. DEL 30.4.2014) -

Massima: Ridotta da anni 4 a mesi 10 la sanzione a carico del calciatore per il gravissimo episodio di violenza perpetrato ai danni dell’avversario  a seguito di rissa, scatenatasi al termine dell’incontro….questa Corte ritiene vi siano elementi indiziari tali da pervenire ad una affermazione di responsabilità nei confronti del ricorrente; purtuttavia, il fatto di non essere pervenuti all’identificazione, nel solo ricorrente, del responsabile della gravissima menomazione fisica derivata al Sig. S. S. a seguito dell’episodio di violenza di cui è giudizio (menomazione che potrebbe essere stata determinata anche da condotte violente poste in essere da altri soggetti), giustifica la determinazione della sanzione indicata in dispositivo. Peraltro, la gravità del comportamento è resa ancora più evidente dal fatto che i tesserati della Società Augusta, con la propria condotta, hanno voluto apertamente contestare una decisione assunta dagli Organi di Giustizia Sportiva, ed in particolare da questa Corte, con la quale era stata disposta la disputa dell’incontro di cui è procedimento che non si era potuto disputare nella data, originariamente prevista (15.5.2015), per la inagibilità del Palazzetto “Cesaroni” di Genzano.

Massima: Quanto, invece, al capo del deferimento relativo alla violazione dell’art. 7 C.G.S. ovvero all’ipotesi di illecito sportivo, questa Corte ritiene che debba pervenirsi all’accoglimento del motivo di ricorso ed al conseguente proscioglimento del ricorrente dal predetto addebito. Al proposito, questa Corte ricorda che l’illecito sportivo costituisce la più grave delle violazioni disciplinari atteso che si concreta in una condotta che è volta all’alterazione del regolare svolgimento delle competizioni sportive, minando, nelle fondamenta, quei valori sportivi di lealtà e probità che debbono essere, invece, salvaguardati in via primaria; da qui, la particolare gravità delle sanzioni irrogate per l’ipotesi della commissione di un illecito sportivo. Quanto sopra evidenziato impone un particolare rigore nell’accertamento della sussistenza dei presupposti per pervenire all’affermazione della responsabilità per illecito sportivo; presupposti che, nel caso di specie, non sussistono all’evidenza. Secondo l’assunto della Procura Generale dello Sport, saremmo in presenza di una particolare, per non dire singolare, ipotesi di illecito sportivo, per così dire a formazione progressiva. Ed invero, il tutto avrebbe preso le mosse da delle telefonate di alcuni calciatori (tra i quali il ricorrente) della società Nizza Millefonti ad altrettanti calciatori del Vianney con le quelli i primi avrebbero chiesto ai secondi di agevolare la vittoria della squadra del Nizza Millefonti (ipoteticamente, ancora in corsa per una qualificazione ai Play-Off), quando, invece, la Vianney aveva già raggiunto la salvezza. Tali telefonate avrebbero avuto, tuttavia, un tono scherzoso tanto da non essere percepite, per come ammesso dallo stesso Vice Procuratore Generale dello Sport all’udienza del 10.9.2015, dai calciatori della squadra del Vianney come vere e proprie richieste di alterazione del risultato della partita che si sarebbe disputata dopo pochi giorni; circostanza, quest’ultima, che ha indotto la Procura Generale dello Sport a non deferire i calciatori della squadra del Vianney per omessa denuncia. Dallo scherzo, si sarebbe, invece, passati all’illecito durante l’incontro (vinto, peraltro, dal Nizza Millefonti) attesa la resistenza sportiva dimostrata dalla squadra del Viannet; illecito, la cui commissione sarebbe, poi, provata dalla rissa scatenatasi dopo la conclusione dell’incontro tra i tesserati delle due squadre. Orbene, non vi è chi non veda come la predetta ricostruzione del presunto illecito sportivo non poggi su indizi gravi, precisi e concordanti bensì su mere congetture che non possono giustificare, per le ragioni più sopra esposte, la dichiarazione di responsabilità dell’odierno ricorrente a titolo di illecito sportivo.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 022/CFA del  10 Settembre 2015  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CFA del 21 Ottobre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 7/LND del 27.7.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO CALC. D.M.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT PRESSO IL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 9 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 7 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA NIZZA MILLEFONTI/VIANNEY DEL 13.4.2014 (PROC. 913 PF 13-14 F.I.G.C. DEL 13.5.2014 - 0172/F PG C.O.N.I. DEL 30.4.2014)

Massima: Annullata la decisione del TFT che aveva sanzionato il deferito per la violazione dell’art. 9, in combinato disposto con l’art. 7 del C.G.S. in relazione dell’incontro, Nizza Millefonti/Vianney, e disposto il proscioglimento per mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti e basato su mere congetture….Al proposito, questa Corte ricorda che l’illecito sportivo costituisce la più grave delle violazioni disciplinari atteso che si concreta in una condotta che è volta all’alterazione del regolare svolgimento delle competizioni sportive, minando, nelle fondamenta, quei valori sportivi di lealtà e probità che debbono essere, invece, salvaguardati in via primaria; da qui, la particolare gravità delle sanzioni irrogate per l’ipotesi della commissione di un illecito sportivo. Quanto sopra evidenziato impone un particolare rigore nell’accertamento della sussistenza dei presupposti per pervenire all’affermazione della responsabilità per illecito sportivo; presupposti che, nel caso di specie, non sussistono all’evidenza. Secondo l’assunto della Procura Generale dello Sport, saremmo in presenza di una particolare, per non dire singolare, ipotesi di illecito sportivo, per così dire a formazione progressiva. Ed invero, il tutto avrebbe preso le mosse da delle telefonate di alcuni calciatori (tra i quali il ricorrente) della società Nizza Millefonti ad altrettanti calciatori del Vianney con le quelli i primi avrebbero chiesto ai secondi di agevolare la vittoria della squadra del Nizza Millefonti (ipoteticamente, ancora in corsa per una qualificazione ai Play-Off), quando, invece, la Vianney aveva già raggiunto la salvezza. Tali telefonate avrebbero avuto, tuttavia, un tono scherzoso tanto da non essere percepite, per come ammesso dallo stesso Vice Procuratore Generale dello Sport all’udienza del 10.9.2015, dai calciatori della squadra del Vianney come vere e proprie richieste di alterazione del risultato della partita che si sarebbe disputata dopo pochi giorni; circostanza, quest’ultima, che ha indotto la Procura Generale dello Sport a non deferire i calciatori della squadra del Vianney per omessa denuncia. Dallo scherzo, si sarebbe, invece, passati all’illecito durante l’incontro (vinto, peraltro, dal Nizza Millefonti) attesa la resistenza sportiva dimostrata dalla squadra del Vianney; illecito, la cui commissione sarebbe, poi, provata dalla rissa scatenatasi dopo la conclusione dell’incontro tra i tesserati delle due squadre.

Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 017/CFA del 28 Agosto 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CFA del 24 Settembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015

Impugnazione – istanza: GARA BRINDISI/SAN SEVERO DEL 30.11.2014 - GARA POMIGLIANO/BRINDISI DEL 14.12.2014 1. RICORSO DEL SIG. S.D. (ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTI AI SENSI DELL’ART. 1BIS, COMMA 5 C.G.S. NELL’INTERESSE DELLA S.S.D. CALCIO CITTÀ DI BRINDISI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 5 CON PRECLUSIONE E AMMENDA DI € 50.000,00

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIG. W.C.(ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE U.S.D. SAN SEVERO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 3 E MESI 6 E AMMENDA DI € 60.000,00

Impugnazione – istanza:3. RICORSO DEL SIG. S.A.(ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO U.S.D. AKAGRAS CITTÀ DEI TEMPLI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 2 E MESI 3 E AMMENDA DI € 25.000,00

Impugnazione – istanza:4. RICORSO DEL SIG. G.F. (ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA S.S.D. CALCIO CITTÀ DI BRINDISI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 E MESI 6 E AMMENDA € 70.000,00

Massima: L’interposto ricorso proposto dal Sig. G. F. avverso la sopra citata decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, deve essere, inevitabilmente, dichiarato irricevibile per tardività. La delibera del Presidente Federale del 5.6.2015, di cui al Com. Uff. n. 290/A, riguardante “Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per i procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva”, così recita: “art. 2), lettera a) le decisioni del Tribunale Federale a livello nazionale potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali; art. 2), lettera b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Corte Federale di Appello o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta, accompagnata dalla relativa tassa se dovuta, di ottenere copia degli atti ufficiali; art. 2, lettera d) nel caso in cui non venga fatta richiesta degli atti: - copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere depositata anche per conoscenza delle controparti.”. Nel caso che ci occupa la difesa del Sig. G. F. non ha rispettato il termine poco sopra indicato (due giorni) per l’impugnazione ed il deposito degli atti, né ha formalizzato il loro deposito, come indicato dal predetto provvedimento, presso la segreteria della Corte Federale d’Appello. Infatti, il preannuncio d’appello da parte del difensore del Sig. G. F. è stato inoltrato solo il giorno 23.8.2015, ed a mezzo posta elettronica certificata, mentre i motivi di gravame sono stati inoltrati, il giorno 24.8.2015, sempre a mezzo posta elettronica certificata. Ne consegue che il ricorso del Sig. G. F., anche per il rispetto della par condicio degli opponenti, non può che essere dichiarato irricevibile per il mancato rispetto dei termini previsti dal Com. Uff. n. 290/A del Presidente Federale, emanato in data 5.6.2015.

Massima: Respinti tutti i ricorsi e confermate le sanzioni inflitte dal TFN per gli illeciti sportivi posti in essere dai singoli deferiti

Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 017/CFA del 28 Agosto 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CFA del 09 Settembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015

Impugnazione – istanza: GARA VIGOR LAMEZIA/PAGANESE DEL 12.4.2015 GARA BARLETTA/VIGOR LAMEZIA DEL 19.4.2015 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE AI SIGNORI ARPAIA CLAUDIO, CASAPULLA SALVATORE, MAGLIA FABRIZIO E ALLE SOCIETÀ S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. E VIGOR LAMEZIA S.R.L. IN MERITO ALLE GARE VIGOR LAMEZIA/PAGANESE DEL 12.4.2015 E BARLETTA/VIGOR LAMEZIA DEL 19.4.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 E AMMENDA DI € 25.000,00

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL SIG. FABIO DI LAURO (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DI BASE ISCRITTO NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C.) AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S.

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL SIG. CLAUDIO ARPAIA (ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DEL VIGOR LAMEZIA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI MESI 9 E AMMENDA DI € 40.000,00

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL SIG. FELICE BELLINI (ALL’EPOCA DEI FATTI DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 5 C.G.S., OPERANTE NELL’AMBITO DELLA SOC. VIGOR LAMEZIA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 5 E AMMENDA DI € 50.000,00

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DEL SIG. FABRIZIO MAGLIA (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO TESSERATO PER IL VIGOR LAMEZIA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI MESI 9 E AMMENDA DI € 30.000,00

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO DEL SIG. NINNI CORDA (ALL’EPOCA DEI FATTI TECNICO TESSERATO S.S. BARLETTA CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 1 E MESI 6 E AMMENDA DI € 20.000,00 8. RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE ALLE SOCIETÀ VIGOR LAMEZIA S.R.L. E S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. IN RELAZIONE ALLE GARE VIGOR LAMEZIA/PAGANESE DEL 12.4.2015 E BARLETTA/VIGOR LAMEZIA DEL 19.4.2015

Massima:  Alla luce di tutto quanto precede, anche in conformità all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale la prova di un fatto relativo ad un illecito sportivo può anche essere - e talvolta non può che essere - logica piuttosto che circostanziale (Com. Uff. n. 47/CGF del 22 settembre 2011) e in applicazione del principio generale, condiviso dalla giurisprudenza del TNAS del CONI, per il quale in materia di illecito disciplinare sportivo il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistente una violazione deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio e può ritenersi raggiunto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti (Com. Uff. n. 115/CGF del 28 novembre 2013), la Corte ritiene conclusivamente di accogliere in parte qua il ricorso della Procura Federale e quello dell’A.C.R. Messina s.r.l. e di ascrivere al Presidente A.a ed al DS M. le responsabilità loro contestate ex art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. in relazione alla gara Vigor Lamezia – Paganese del 12 aprile 2015, nonché, conseguentemente, alla Vigor Lamezia s.r.l. la responsabilità diretta ex art. 7, comma 2, e art. 4, comma 1, del C.G.S., e la responsabilità oggettiva ex art. 7, comma 2, e art. 4, comma 2, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati rispettivamente all’A.ed al M., infliggendo ai predetti soggetti le sanzioni di cui al dispositivo che segue.

 

Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 015/CFA del 27 Agosto 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CFA del 08 Settembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 15/TFN del 20.8.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. P.G.C.(ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 E AMMENDA DI € 50.000,00

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIG. D.L.P. (TITOLARE DI UN CONTRATTO CON LA SOCIETÀ GENOA CRICKET FOOTBALL CLUB) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 5 E LA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC, IN CONTINUAZIONE, E AMMENDA DI € 150.000,00

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL SIG. A.P. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 5 E AMMENDA DI € 300.000,00.

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO LA SANZIONI DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI CALCIO SERIE B S.S. 2014/2015, E PENALIZZAZIONE DI 12 PUNTI IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 E AMMENDA DI € 150.000,00.

Massima: Confermata a carico della società la retrocessione all’ultimo posto del Campionato di Calcio Serie B s.s. 2014/2015ma ridotta la penalizzazione da 12 a 9 punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza per la Stagione Sportiva 2015/2016, per gli illeciti sportivi posti in essere dai propri tesserati…La giurisprudenza di merito si è più volte espressa in merito al reato associativo ed anche quella richiamata nel ricorso conforta la decisione di questa Corte alla luce del quadro probatorio acquisito. E' sufficiente che l’adesione ad una associazione a delinquere dia vita a un organismo plurisoggettivo che, indipendentemente da eventuali forme esterne, sia in grado di avere una volontà autonoma rispetto a quella dei singoli e di svolgere una condotta collettiva, sintesi delle condotte individuali, al fine di realizzare il programma criminoso. Da ciò infatti derivano il danno immediato per l’ordine pubblico ed il pericolo per i beni che costituiscono l’oggetto giuridico dei delitti programmati, poiché l’impegno collettivo, consentendo di utilizzare immediatamente gli uomini disponibili e le strutture appositamente predisposte, agevola la realizzazione dei delitti-scopo (Cass. Sez. I sent. n. 709 del 1993) Non solo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (v. Cass. Sez. I sent. n. 3492 del 1988) la materialità della condotta tipica del delitto di partecipazione ad associazione criminosa si concreta nel compito o nel ruolo, anche generico, che il soggetto svolge o si è impegnato a svolgere, nell'ambito dell'organizzazione, per portare il suo contributo all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso, con la consapevolezza e la volontà di far parte dell'organizzazione condividendone le finalità. Infine proprio sulla consapevolezza acquisita dal Cosentino, vale quanto affermato dalla Suprema Corte laddove sottolinea che, per l’integrazione del reato in esame, occorre l’affectio societatis scelerum, cioè la consapevolezza del soggetto di avere assunto un vincolo associativo criminale che permane al di là degli accordi particolari relativi alla realizzazione dei singoli episodi delittuosi (cfr. Cass. Sez. I sent. n. 1332 del 1991). L’affectio societatis si correla, quindi, alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione criminosa e di innestare la propria condotta nell'assetto organizzativo ed operativo di essa (cfr. Cass. Sez. V sent. n. 2543 del 1993). In conclusione, alla luce delle dichiarazioni del P. e delle ulteriori emergenze istruttorie allegate dalla Procura Federale, questa Corte ritiene di poter confermare la decisione di primo grado impugnata dal C., atteso che quest’ultimo, in quanto interlocutore privilegiato, seppur fisicamente non presente in alcuni casi, risulta essere stato pienamente consapevole del vincolo associativo illecito, avendo condiviso gli obiettivi che l’associazione stessa si è posta ed ha conseguito. Non trattasi, pertanto, di una responsabilità meramente connessa allo “status” ed al ruolo rivestiti e se è vero che può intravvedersi una certa qual contraddittorietà nel giudicato di prime cure, dove si riconosce comunque che la partecipazione all’azione criminosa associata sia sopravvenuta nel mentre del corso della stessa, risulta evidente la responsabilità del deferito ed anche il non infimo livello partecipativo. Di qui la congruità, in definitiva, della sanzione inflitta in primo grado.

 

Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 017/CFA del 28 Agosto 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CFA del 08 Settembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015

Impugnazione – istanza: GARA PISA/TORRES DEL 29.10.2014 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE AI SIGNORI CAPITANI DOMENICO, COSTANTINO FRANCESCO MASSIMO, DI LAURO FABIO, DI NICOLA ERCOLE, NUCIFORA VINCENZO E SAMPINO GIUSEPPE E ALLE SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. E S.E.F. TORRES 1903 S.R.L. IN RELAZIONE ALLA GARA PISA/TORRES DEL 29.10.2014

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SEF TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 E AMMENDA DI € 25.000,00 (Delibera del

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL SIG. CAPITANI DOMENICO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 2 E AMMENDA DI € 25.000,00

Impugnazione – istanza:  4. RICORSO DEL SIG. FRANCESCO MASSIMO COSTANTINO (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO PER SEF TORRES) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 3 E AMMENDA DI € 15.000,00

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DELL’AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE ALLA SOCIETÀ SEF TORRES IN RELAZIONE ALLA GARA PISA/TORRES DEL 29.10.2014

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DE L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 25.000,00

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO DEL SIG. GIUSEPPE SAMPINO (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 2 E AMMENDA DI € 25.000,00

Impugnazione – istanza: 8. RICORSO DEL SIG. FABIO DI LAURO (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DI BASE ISCRITTO NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 2 E MESI 6 E AMMENDA € 35.000,00

Impugnazione – istanza: 9. RICORSO DEL SIG. ERCOLE DI NICOLA (ALL’EPOCA DEI FATTI RESPONSABILE AREA TECNICA TESSERATO PER L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 2 E AMMENDA DI € 25.000,00

Massima:….. Occorre…. premettere come questa Corte abbia da tempo raggiunto e consolidato il proprio standard di valutazione attestandosi su una posizione che, in tema di prova, non pretende l’accertamento assoluto della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio. La prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può quindi essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011). Può quindi ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC). In altri termini, per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che , peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte) (cfr. CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012). Resta, tuttavia, fermo che l’illecito, “come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve avere superato sia la fase della ideazione che quella cosiddetta ‘preparatoria’ ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato” (CAF, C.U. n.18/C del 12 dicembre 1985).

Massima: Il ricorso in appello della Procura Federale merita quindi accoglimento in ordine a questo specifico punto; analogamente deve essere integralmente accolto il ricorso in appello proposto dalla terza interessata Aurora Pro Patria le cui ragioni sono perfettamente sovrapponibili a quelle spese dal Procuratore Federale in relazione ai profili di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, della società Sef Torres per l’illecito sportivo commesso dal proprio presidente C. Per queste ragioni la sanzione da infliggere alla società Torres non può che essere quella dell’art. 18 lettera h) CGS con la retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione 2014/2015, e l’assegnazione al campionato di competenza…Per tali ragioni la Corte ritiene che debbano essere accolte anche per il C., che vede respingere il proprio appello, le richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale nel proprio atto di deferimento e ribadite in sede di discussione; il C., pertanto, dovrà scontare la sanzione della inibizione di anni cinque (5) oltre la preclusione e l’ammenda di euro 80.000,00 (5 anni + preclusione e ammenda di euro 70.000,00 per l’illecito sportivo + euro 10.000,00 per l’aggravante contestata).

 

Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 016/CFA del 29 Agosto 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CFA del 08 Settembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 16/TFN del 20.8.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. N.C.(ALL’EPOCA DEI FATTI TECNICO TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 2

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIG. G.P. (ALL’EPOCA DEI FATTI ISCRITTO NELL’ELENCO SPECIALE DI DIRETTORI SPORTIVI C/O F.I.G.C.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 6 E AMMENDA DI € 50.000,00

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DELLA LUPARENSE SAN PAOLO FC SSD ARL (ALL’EPOCA DEI FATTI SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL CALC. M.D.(ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SCOIETÀ SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA OGGI SDARL LUPARENSE SAN PAOLO FC) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 E L’AMMENDA DI € 60.000,00

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DE L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DEL SIG. E.D.N. (ALL’EPOCA DEI FATTI RESPONSABILE AREA TECNICA TESSERATO PER LA SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 5 E PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., E AMMENDA DI € 100.000,00

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO DEL SIG. F.D.L. (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DI BASE ISCRITTO NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 2 E MESI 6 E AMMENDA DI € 40.000,00

Impugnazione – istanza: 8. RICORSO DEL SAVONA FBC S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 E AMMENDA DI € 30.000,00

Impugnazione – istanza: 9. RICORSO DEL SIG. A.D.P. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SAVONA FBC S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 E AMMENDA DI € 100.000,00

Impugnazione – istanza: 10. RICORSO DEL CALC. C.M. (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SAVONA FBC SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 E AMMENDA DI € 30.000,00

Impugnazione – istanza: 11. RICORSO DEL SIG. C.E. (ALL’EPOCA DEI FATTI COLLABORATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SAVONA FBC S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 E AMMENDA DI € 30.000,00

Impugnazione – istanza: 12. RICORSO DEL SIG. B.M.(ALL’EPOCA DEI FATTI ISCRITTO NELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI DELLA F.I.G.C., NONCHÉ SOGGETTO DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 5 C.G.S., OPERANTE ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ SAVONA FBC S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 6 E AMMENDA DI € 60.000,00

Impugnazione – istanza: 13. RICORSO DEL S.S. TERAMO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 E AMMENDA DI € 30.000,00

Impugnazione – istanza: 14. RICORSO DEL SIG. L.C. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA S.S. TERAMO CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 E AMMENDA DI € 100.000,00

Impugnazione – istanza: 15. RICORSO DEL SIG. M.D.G. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO TESSERATO PER LA S.S. TERAMO CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 E AMMENDA DI € 100.000,00

Massima: L’attenta e dettagliata attività investigativa della giustizia ordinaria, integrata, rielaborata e valutata ai fini disciplinari-sportivi che qui ci occupano dalla Procura federale, ha consentito di mettere a disposizione degli organi giudicanti una serie consistente e preziosa di elementi suscettibili di specifica valutazione da parte degli stessi predetti organi, nell’ambito della loro autonomia di giudizio, onde pervenire, nei singoli casi e con riferimento a ciascun soggetto deferito alle conclusioni di proscioglimento o di affermazione di responsabilità per tutti o parte degli addebiti ascritti. In questo quadro di riferimento complessivo si inseriscono le condotte, oggetto di autonomo esame nel presente procedimento. Esame che, ritiene questa Corte, deve tradursi nell’affermazione di sussistenza degli illeciti (sussumibili nella previsione di cui agli artt. 6 e 7 CGS) consistenti nell’attentato all’integrità della gara di cui trattasi e/o nella violazione del divieto di scommesse e della previsione in materia di obbligo di denuncia, interamente addebitabile (lo si ribadisce, per quanto qui interessa) agli appellanti sopra specificati. Infatti, dal coacervo degli elementi suscettibili di valutazione da parte di questa Corte emerge, in una sintesi complessiva, l’esistenza di solidi elementi probatori per ritenere fondata l’affermazione di responsabilità dei deferiti sopra indicati in ordine alle incolpazioni di cui al deferimento per aver, in concorso con altri soggetti, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara sopra indicata e/o per aver violato il divieto di scommesse e/o per aver violato la disposizione federale in materia di obbligo di denuncia. In via di prima approssimazione ritiene preliminarmente opportuno, questa Corte, delineare l'iter che si seguirà per dare un quadro generale della materia, pur nei limiti della rilevanza ai fini del giudizio. In tale prospettiva, si richiama, seppur rapidamente, e nei limiti prima riferiti, il quadro normativo di riferimento in tema di illecito sportivo. Recita l’art. 7, comma 1, CGS: «Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo». La predetta disposizione, peraltro, al comma 6, prevede una fattispecie aggravata di illecito: infatti, le conseguenti sanzioni sono aggravate «in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito». Ai sensi del comma 2, poi, «Le società e i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili». Se, in generale, il plesso normativo sopra richiamato mira a presidiare il leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive, tentando di impedire che condotte, appunto, illecite e, comunque, antisportive alterino il bene giuridico protetto, in particolare, tre sono le ipotesi di illecito codificate: le stesse consistono «a) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Tali ipotesi sono distinte, sia perché così sono prospettate nella norma, sia perché è concettualmente ammissibile l'assicurazione di un vantaggio in classifica che prescinda dall'alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara. Infatti, se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre» (CAF, 7 luglio 2006, C.U. n. 1/C del 14 luglio 2006. Il riferimento era all’art. 6 dell’allora vigente CGS). È dato ormai pacifico, per essersi consolidato il relativo orientamento della giurisprudenza federale, che le condotte finalizzate all’alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecito anche nel caso di mancato conseguimento del risultato “combinato”. Detto elemento, infatti, non assume rilievo alcuno ai fini dell’integrazione dell’illecito previsto e punito dagli artt. 7 e 4, comma 5, CGS, considerata l’anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che «prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato» (CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004). In breve, l’ipotesi delineata dall’art. 7 CGS configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (cfr., ex multis, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011). Infatti, il riferimento agli «atti diretti» contenuto nella norma conferisce all’illecito sportivo aleatorietà circa l’effettivo verificarsi dell’evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” o a consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo. Occorre, peraltro, tenere presente che laddove si ritenga in concreto insussistente la prova del concorso di un determinato soggetto nella commissione dell’illecito sportivo o il medesimo illecito sportivo non risulti dimostrato, la condotta del tesserato potrebbe comunque rivestire rilievo ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 1 bis CGS, secondo cui «Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva». Precisa, il successivo comma 5: «Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale». In via di ulteriore approssimazione, sempre in ordine all’esplicitazione dell’iter motivazionale seguito, la Corte ritiene di dover sinteticamente indicare alcune altre premesse, attinenti all’illustrazione di portata e funzione del presente giudizio, nonché, attese le sollecitazioni provenienti da molte delle difese dei deferiti, all’identificazione dello standard probatorio applicabile in sede di giustizia sportiva. Sulla base di siffatti principi e regole si potranno poi valutare gli elementi probatori acquisiti al presente procedimento, alla luce delle peraltro pregevoli argomentazioni spese dalle difese delle parti per la loro migliore illustrazione. In tal ottica è possibile osservare come, in passato, talune decisioni della giustizia sportiva abbiano affermato che, affinché possa configurarsi un illecito sportivo, occorre che lo stesso sia provato oltre ogni ragionevole dubbio: in difetto, «pur essendo presenti concreti indizi di reità, non caratterizzati da precisi e concordanti elementi probatori», deve giungersi «ad un giudizio di proscioglimento dagli addebiti» (CAF, C.U. n. 31/C del 10 maggio 2001). «La prova del fatto doloso che sta a base dell’illecito, e cioè la prova della “generica”, deve essere piena, al di là di ogni ragionevole dubbio» (CAF., C.U. n. 3/C del 30 settembre 1981). A tal proposito, tuttavia, deve evidenziarsi che più di recente questa Corte ha avuto modo di affermare che «la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011). Anche la giurisprudenza esofederale ha ritenuto che per affermare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC). In altri termini, «secondo la più recente giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, sia endofederali che esofederali, "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che , peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012). Resta, tuttavia, fermo che l’illecito, «come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve avere superato sia la fase della ideazione che quella così detta ‘preparatoria’ ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato» (CAF, C.U. n.18/C del 12 dicembre 1985). Orbene, sotto un profilo metodologico, questa Corte ritiene di non doversi discostare dagli insegnamenti della copiosa giurisprudenza federale ed esofederale prima richiamata in ordine alla misura probatoria richiesta ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato per la fattispecie di cui trattasi.

Massima: ….quanto al profilo sanzionatorio, occorre muovere dalle disposizioni del codice di giustizia federale. Dispone, a tal proposito, l’art. 7, comma 3, CGS: «Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell’art. 18, comma 1, salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività». Il successivo comma 4 così, invece, recita: «Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell’art. 18, comma 1». Quest’ultima disposizione, rubricata “sanzioni a carico delle società”, alle lettere prima indicate, così prescrive: «Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: […] g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore; i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore; l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale; m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni». Orbene, considerati complessivamente i fatti e le responsabilità attribuite alla Teramo Calcio s.r.l., per i titoli sopra indicati, nonché segnatamente, la responsabilità riconosciuta in capo al presidente L. C., come rivalutata, e quella riconosciuta in capo al direttore sportivo M. D.G., come confermata, tenuto conto delle circostanze aggravanti di cui già si è detto, ritiene, questa Corte, che la sanzione inflitta in primo grado alla predetta società debba essere rideterminata. Infatti, avuto riguardo alla concreta fattispecie, considerato anche che, pur prescindendo dal vantaggio acquisito in esito alla vittoria sul Savona per effetto della combine, il Teramo Calcio avrebbe comunque conservato buone possibilità di raggiungere, sul campo, la promozione nella categoria cadetta e tenuto presente il principio di equità della pena, dovendo essere la stessa adeguata e commisurata all’effettiva portata dell’illecito e dell’eventuale relativo vantaggio acquisito, si reputa giusto applicare, nel caso di specie, la sanzione della revoca dell’assegnazione del titolo sportivo acquisito nel Campionato di Lega Pro, Girone B, disputato dalla SS Teramo Calcio s.r.l. nella stagione sportiva 2014/2015, come previsto dalla sopra richiamata disposizione di cui all’art. 18, comma 1, lett. l), CGS, nonché quelle dell’ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00) e della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016, nel Campionato di competenza. La misura sanzionatoria individuata dal Giudice di prime cure (retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione sportiva 2014/2015, teoricamente meno gravosa nell’elencazione normativa) per il suo automatismo applicativo, appare, infatti, eccessivamente punitiva, esageratamente afflittiva e non adeguata alla concreta fattispecie, come caratterizzata dagli elementi e dalle circostanze oggetto di esame e qui esposte nella parte motiva precedente, poiché si tradurrebbe, nel caso concreto, in una retrocessione di ben due categorie (Serie D) rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto (formalmente acquisito sul campo) a partecipare il Teramo Calcio s.r.l. (serie B), a fronte di un illecito circoscritto ad una sola gara e con la situazione di classifica (vantaggio di punti quattro sulla seconda, Ascoli Picchio) esistente al momento della realizzazione alterativa di cui trattasi, con ancora sole due partite da disputare. Del resto, il legislatore federale ha previsto la sanzione della revoca del titolo sportivo proprio in considerazione della squadra che giunge prima al termine del campionato, nei cui confronti l’applicazione della (sola) penalizzazione di punti in classifica o quella della retrocessione all’ultimo posto, a seconda del caso di specie, potrebbe rilevarsi rispettivamente blanda o eccessiva. Ogni sanzione inflitta per illecito disciplinare, invece, come detto, deve essere giusta, commisurata alle specifiche condotte e connesse responsabilità, graduata in relazione alla specifica vicenda ed alle circostanze (attenuanti o aggravanti) del caso. Così individuata, dunque, la sanzione principale, che questa Corte ritiene, appunto, giustamente remunerativa del disvalore sportivo che caratterizza le condotte alterative di cui trattasi e le connesse responsabilità assegnate dall’ordinamento federale alla società di appartenenza, la considerazione della gravità dell’illecito e del ruolo ricoperto dai sigg.ri C. e D. G. all’interno della compagine calcistica, inducono questa Corte a temperare la riduzione della misura sanzionatoria di fatto apportata rispetto alla decisione di primo grado e ad applicare, quindi, le ulteriori sanzioni dell’ammenda, nella misura già determinata in primo grado, e della penalizzazione di punti 6 in classifica, da scontarsi, alla luce del principio di afflittività, nella successiva stagione sportiva 2015/2016, campionato di pertinenza. Infatti, l’applicazione dei predetti punti di penalizzazione al campionato appena concluso, non avrebbe avuto, per la società Teramo Calcio, alcuna valenza afflittiva, attesa la già intervenuta revoca del predetto titolo sportivo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.017/TFN del 20 Agosto 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.C., A.S., B.F.,C.D., C.W., C.S., C.A., C.L., C.N., C.F.M., D.S., D.L.F., D.N.E., F.A., F.G., M.F., M.E., M.V., N.V., P.G., S.G., Società USD AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI Srl, SS BARLETTA CALCIO Srl, SSD CALCIO CITTÀ DI BRINDISI, L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, NEAPOLIS Srl, PAGANESE CALCIO 1926 Srl, AC PISA 1909 SS a rl, SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, USD SAN SEVERO, SEF TORRES 1903 Srl, VIGOR LAMEZIA Srl – (nota n. 1319/859bis pf14-15 SP/blp del 30.7.2015).

Massima: A seguito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, fondate per lo più su intercettazioni telefoniche e trasmesse alla Procura Federale è emerso che una serie di partite sono state oggetto di illecito sportivo da parte di tesserati e non, sulle quali venivano effettuate anche scommesse. Quasi tutti i deferiti sono sanzionati a vario titolo per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, 7 e 9 CGS con riferimento alle singole gare

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.016/TFN del 20 Agosto 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (15) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.M., C.M., C.L., C.E., C.N., D.P.A., D.G.M., D.N.E., D.L.F., M.D., P.G. Società SSDARL LUPARENSE SAN PAOLO FC, SS BARLETTA CALCIO Srl, L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, SAVONA FBC Srl, SS TERAMO CALCIO Srl – (nota n. 1318/1048pf14-15/SP/blp del 30.7.2015).

Massima: ….. va evidenziato come la vicenda che ci occupa abbia testimoniato l’esistenza di un sistema “parassitario”, radicato e ramificato, che “vive” alle spalle dell’organizzazione ufficiale delle manifestazioni sportive, e che garantisce, con diversità finalità (dal vantaggio in classifica, al vantaggio economico determinato dalle vincite per gli scommettitori), ed in un arco temporale davvero ridotto (anche pochi giorni) l’ottenimento di un determinato risultato di una o più gare. Perché, se non si parte da qui, se non si parte da questo presupposto, non si comprende non solo la gravità del fenomeno, ma nemmeno perché all’interno delle sue maglie, davvero strette, finiscano per restare impigliati anche soggetti non avvezzi a comportamenti contra legem, che, a loro volta, pongono in essere, loro stessi, comportamenti di intrinseca gravità, che svuotano di significato l’essenza stessa della competizione sportiva, al di là di ogni valutazione in ordine alla intensità dell’elemento psicologico che li ha determinati ed alle motivazioni che li hanno ispirati. Comportamenti che sono espressione di quel clima “omertoso” – e le trascrizioni delle conversazioni telefoniche in atti ne sono la conferma - che troppo spesso permea i rapporti tra i tesserati. Di seguito, riassunta brevemente la vicenda, verranno esaminate le posizioni dei deferiti con riferimento al tipo di comportamento illecito prospettato nel provvedimento di deferimento. In questa prospettiva, si ricorda che: a) il deferimento si fonda sulla documentazione acquisita, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 401 del 1989 e dell’art. 116 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro – D.D.A. (n. 1110/2009 R.G.N.R.), riguardante numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale, con finalità di condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici, anche mediante scommesse sui risultati alterati delle partite medesime; b) successivamente la Procura Federale ha svolto una propria autonoma attività istruttoria, consistente, fra l’altro, nell’analisi e nell’approfondimento della documentazione ricevuta e nell’audizione dei soggetti coinvolti e\o informati sui fatti. Nel merito, il Tribunale ritiene di dover rilevare, in termini generali, come, nel presente procedimento, le dichiarazioni aventi natura autoaccusatoria, prima ancora che di chiamata in correità di altri soggetti, debbano essere considerate caratterizzate da profili di credibilità e di attendibilità e che, come più volte ribadito nelle decisioni del TNAS più avanti citate, lo standard probatorio richiesto per pervenire alla dichiarazione di responsabilità a carico dell’incolpato è diverso da quello richiesto dal diritto penale ed è sufficiente un grado di certezza inferiore ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. Le violazioni contestate Dagli atti ufficiali (documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Catanzaro e audizioni dei tesserati effettuate dalla Procura Federale) e dalle risultanze del dibattimento emerge che diversi tesserati hanno svolto attività preordinate ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Savona – Teramo, disputatasi il 2 maggio 2015, in violazione dell’art. 7, commi 1, 2, e 6, CGS e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 CGS. Emerge altresì che alcuni tesserati, pur essendo venuti a conoscenza della esistenza di tali attività, non hanno provveduto a informarne la Procura Federale, in violazione dell’art. 7, comma 7, CGS e che alcuni tesserati hanno effettuato scommesse anche sulla base di comportamenti diretti ad acquisire conoscenze tali da consentire di puntare su gare sicure, in violazione del divieto sancito dall’art. 6, commi 1 e 5, CGS. In particolare, ciò risulta provato, tra l’altro, dalle circostanze di seguito evidenziate, anche in considerazione del fatto che, per irrogare una condanna di un illecito sportivo, è sufficiente un grado di prova superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessario, al contrario, il superamento del ragionevole dubbio: ciò in relazione alla finalità dell’Ordinamento Federale di garantire, attraverso una rapida e certa repressione delle condotte antisportive, la regolarità delle gare e, per essa, i fondamentali valori giuridici settoriali della correttezza e lealtà delle competizioni (cfr. TNAS, Signori/FIGC del 15/9/2011; Amodio/FIGC del 6/12/2011; Spadavecchia/FIGC del 2/01/2012)..Le sanzioni Nel determinare le sanzioni il Tribunale si è attenuto ai minimi edittali vigenti all’epoca dei fatti, con applicazione delle aggravanti ove contestate. Per quanto riguarda le Società Teramo e Savona il Tribunale, tenuto conto di tutte le circostanze, ha ritenuto congrua ed afflittiva con riferimento a tutte le violazioni contestate la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica accompagnate dalla sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura indicata in dispositivo. Per quanto attiene alla responsabilità oggettiva il Tribunale ha ritenuto di mantenerne ferma l’applicazione anche in caso di Società estranee alle gare in relazione alle quali il loro tesserato è stato sanzionato per illecito sportivo.  Tuttavia la sanzione è stata contenuta nel minimo edittale della penalizzazione di un solo punto, nonostante la contestazione di aggravanti, attesa la peculiarità della fattispecie ed in adesione alle decisioni emesse anche di recente dagli Organi della giustizia sportiva sul punto.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.015/TFN del 20 Agosto 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.A. (all’epoca dei fatti Presidente della Società Calcio Catania Spa), C.P.G.(all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Calcio Catania Spa), D.L.P. (titolare di un contratto con la Società Genoa Cricket Football Club), A.F.A.(Agente di Calciatori fino al 31.3.2015), Società CALCIO CATANIA - (nota n. 1244/1064 p f14-15 SP/ac del 28.7.2015).

Massima: La società è sanzionata con la retrocessione all’ultimo posto del Campionato di Calcio Serie B s.s. 2014/2015, con la penalizzazione di 12 (dodici) punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2015/2016 e l’ammenda di € 150.000,00 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per gli illeciti sportivi commessi dai propri tesserati ed in particolare il presidente (anni 5 ed € 300.000,00 di ammenda ex art. 24 n. 2 del CGS,  per la fattiva collaborazione prestata all’organo inquirente), l’Amministratore Delegato (anni 4 ed ammenda di € 50.000.00) il titolare di un contratto con la Società Genoa Cricket Football Club, con riferimento al quale nel suddetto periodo ha percepito il relativo compenso pur essendo stato esonerato dal prestare la propria attività in favore della stessa Società (anni 5 più la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, in continuazione, più ammenda di € 150.000,00) per: la violazione di cui all’art. 9 CGS, perché in numero superiore a tre si associavano tra di loro e con altri soggetti non tesserati, segnatamente con M.F. e con altri soggetti allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali e con D. C. D. e I. G. L., la cui posizione è stata separata, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti  disciplinari, fra i quali illeciti sportivi ai sensi dell’art. 7 CGS ed effettuazione di scommesse illecite ai sensi degli artt. 1 bis e 6 CGS, operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento e il risultato di gare di campionato di calcio Serie B, nel quale era impegnata la Società Calcio Catania Spa, mediante dazioni di danaro costituente il compenso per l’illecita attività posta in essere ovvero mediante scommesse dall’esito sicuro perché realizzate su gare combinate. Programma perseguito con assetto stabile e con distribuzione di ruoli predeterminata. In particolare P.A. in qualità di capo e promotore, D.C. D. e A. F. A., in concorso con D.L.P. e M. con il ruolo di organizzatori, I.G.L. con il ruolo di finanziatore, C. P. G. in qualità di partecipe. Con l’aggravante ai sensi dell’art. 9 comma 2 CGS per P.A., D. C. D., I.G.L., A.F.A. e D.L.P. quali promotori e gestori dell’associazione. In epoca anteriore e contestuale ai fatti evidenziati nel presente procedimento e, comunque, per tutta la durata corrispondente ai singoli fatti in odierna contestazione. In Catania e su tutto il territorio nazionale. Il deferimento contiene anche la specifica delle gare oggetto del perpetrato illecito sportivo oggetto di indagine, tutte disputate nel Campionato Nazionale di Serie B, s.s. 2014/2015, che risultano individuate come segue: 2. CATANIA – AVELLINO del 29 marzo 2015 (risultato finale 1 – 0); 3. VARESE – CATANIA del 2 aprile 2015 (risultato finale 0 – 3); 4. CATANIA - TRAPANI del 11 aprile 2015 (risultato finale 4 - 1); 5. LATINA – CATANIA del 19 aprile 2015 (risultato finale 1 – 2); 6. CATANIA - TERNANA del 24 aprile 2015 (risultato finale 2 - 0); 7. CATANIA - LIVORNO del 2 maggio 2015 (risultato finale 1 - 1)….I fatti accertati dal giudice penale poi analiticamente ricostruiti dalla Procura Federale sulla base sia del materiale probatorio acquisito sia delle dichiarazioni confessorie rese dal Pulvirenti integrano le fattispecie disciplinari ascritte ai deferiti. La dichiarazioni del P., in particolare, rese alla Procura Federale in data 27/07/15, riscontrano pienamente l'impianto accusatorio fondato già di per sé su elementi di prova certa circa l'esistenza di un vincolo associativo stabile per la realizzazione di un programma criminoso consistente nella sistematica alterazione di gare del campionato di serie B. È appena il caso di rilevare che per costante giurisprudenza si configura l'associazione e non il mero concorso anche in presenza di una semplice predisposizione di mezzi rudimentali e indipendentemente dall'effettiva commissione degli illeciti e dalla partecipazione agli stessi di tutti gli associati. Nel caso di specie, risulta incontrovertibilmente dimostrata sia la sussistenza del generico programma criminoso sia l'effettiva realizzazione dello stesso attraverso il contributo dei singoli con precisa e organizzata distribuzione di ruoli e attività all'interno dell'associazione. É pacifico in atti che in particolare oltre al Presidente P., l'amministratore delegato C., quantomeno dal momento nel quale veniva a conoscenza dell'attività illecita in essere, ha fornito un contributo apprezzabile alla concreta permanenza del vincolo e al coagulo delle singole volontà garantendo l'effettivo conseguimento dello scopo illecito, preventivamente individuato nella permanenza del Catania Calcio nel campionato di competenza. Tale rilevante contributo, in considerazione del ruolo e della carica sociale ricoperti dal Cosentino, si pone in rapporto causale diretto con la struttura della societas scelerum non potendosi evidentemente derubricare tale condotta alla diversa meno grave ipotesi di omessa denuncia. Dall'esame degli atti emerge che ogni singola circostanza di fatto è supportata da prova certa di talché, a giudizio del Tribunale, deve ritenersi provata al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte. Risulta accertato che tutte le gare oggetto di contestazione (penale e) disciplinare sono state effettivamente alterate, ivi compresa la gara Catania – Avellino del 29 marzo 2015, attesi i plurimi elementi di riscontro acquisiti agli atti (cfr. intercettazioni telefoniche sulle utenze intestate a …..). Così come risulta accertato che i deferiti per la commissione di tali illeciti si associavano tra di loro in violazione dell’art. 9 CGS, operando con assetto stabile e ruoli determinati anche mediante attività di scommesse sicure su gare combinate. È provato infatti da elementi inequivoci, precisi e concordanti che le condotte poste in essere in particolare dal P. con l'ausilio di G. I.(titolare di una Società di scommesse sportive e personaggio molto vicino al Presidente e alla Società) erano ulteriormente finalizzate a conseguire vantaggi economici oltre a quelli sportivi mediante scommesse sui risultati alterati delle gare e il cui profitto era destinato ai consenzienti tesserati delle Società antagoniste. Il collaudato schema modale di concreto funzionamento dell'associazione, dettagliatamente ricostruito dall'A.G. attraverso le risultanze di intercettazioni telefoniche e ambientali, gli esiti di perquisizioni e attività di osservazione, prevedeva la preventiva promessa di denaro o altre utilità in favore di calciatori e tesserati consenzienti appartenenti agli altri sodalizi, allo stato non ancora identificati, con successivo versamento del saldo. E proprio la preoccupazione prima (dell'avvenuto contatto con i tesserati) e il compiacimento poi (per il risultato dell'accordo illecito) manifestati dai protagonisti della vicenda assumono straordinaria efficacia dimostrativa, anche sul piano logico, in ordine alla sussistenza sia dell'illecito mezzo sia dell'illecito fine. In tale articolato contesto probatorio, nessuna rilevanza neppure minima assumono eventuali ricostruzioni alternative dei fatti e segnatamente del contenuto delle conversazioni intercettate. Al contrario, proprio il linguaggio criptico utilizzato appare sintomatico di comportamenti e modalità tipiche della criminalità organizzata, di quel "mondo di mezzo" che mai avrebbe dovuto penetrare e contaminare l'ambiente dello sport che - giova ribadirlo - fonda la sua stessa esistenza sui valori della probità e della correttezza. Sia consentito al riguardo amaramente osservare che nonostante il ripetersi ciclico di fatti di illecito sportivo, mai così tanto il sistema è apparso vulnerabile al punto che senza l'intervento del magistrato penale nessuno strumento dell'Ordinamento sportivo sarebbe risultato adeguato a reprimere comportamenti di siffatta intensità criminale, tantomeno a prevenirli. Non può infatti tacersi, su tutte, la conversazione (prog. …..) davvero indicativa della potenzialità illecita del fenomeno, nella quale P. afferma che "vincerà il prossimo campionato di serie B in quanto ha inquadrato come funziona".

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.013/TFN del 27 Luglio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (198) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.L.M.(Presidente della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl - (nota n. 10543/498 pf14-15 AM/SP/ma del 15.5.2015).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di giorni 40 per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver interferito sulla designazione effettuata dal Commissario della CAN PRO, effettuando allo stesso una telefonata alla sua utenza privata; La Società è sanzionata con l’ammenda di Euro 4.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.012/TFN del 24 Luglio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (197) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: U.M. (calciatore tesserato per la Società ASD Comprensorio Montalto Uffugo SS 2014/15), Società ASD COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO - (nota n. 10457/357 pf14-15 AM/ma del 14.5.2015).

Massima: Squalifica per mesi 18 al calciatore per la violazione degli artt. 1 bis e 7, comma 1, del CGS, “per aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara del campionato di serie D Leonfortese – Montalto Uffugo da disputarsi in data 11 gennaio 2015 chiedendo telefonicamente, in data 4 gennaio 2015, al Sig. …, tesserato quale portiere per la Soc. Leonfortese, già suo compagno di squadra nel Real Metapontino, e al Sig. …, anch’egli tesserato per la Società Leonfortese, la loro disponibilità affinché si verificasse nella partita da disputarsi la domenica successiva un risultato favorevole alla sua squadra, offrendo a ciascuno di essi come ricompensa la somma di € 5.000,00”; la Società, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 e 7 comma 2 del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato è sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.060/TFN del 18 Giugno 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (192) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D.A. (Direttore Sportivo all'epoca dei fatti tesserato per la SSDARL Taranto FC 1927 sebbene esonerato dalla prestazione), C.S.(all'epoca dei fatti persona che svolgeva attività all'interno e nell'interesse della ASD Matera Calcio), Società MATERA CALCIO Srl - (nota n. 10079/710 pf 13- 14/AM/SP/ma).

Massima: Anni 3 di inibizione ed € 50.000,00 di ammenda a carico del Direttore Sportivo all’epoca dei fatti tesserato per la Società SSDARL Taranto Football Club 1927, sebbene esonerato dalla prestazione; e della persona che all’epoca dei fatti persona che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della ASD Matera Calcio (oggi Matera Calcio Srl); il primo per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS), nonché dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara Taranto – Matera del 30 marzo 2014, in concorso con il Sig. S.C., posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta al fine di assicurare un vantaggio in classifica alla Società lucana; il Sig. D., in particolare, in data 26/03/2014 provocava un incontro con il calciatore del Taranto, Sig. C. M., ed in tale occasione manifestava allo stesso la disponibilità del Sig. S. C.al fine di ottenere l’alterazione del risultato della gara Taranto – Matera che avrebbe dovuto disputarsi il 30/03/2014, ricevendo dal proprio interlocutore un rifiuto alla proposta; - il secondo  per la violazione dell’art. 1, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, comma 5 del vigente CGS), nonché dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara Taranto – Matera del 30 marzo 2014, in concorso con il Sig. A. D., posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta al fine di assicurare un vantaggio in classifica alla Società lucana; il Sig. C., in particolare, prima della gara Taranto – Matera che avrebbe dovuto disputarsi il 30/03/2014, manifestava al Sig. A. D. la propria disponibilità ad ottenere l’alterazione del risultato della gara al fine di assicurare alla propria Società di appartenenza un vantaggio in classifica;  la Società Matera Calcio Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al Sig. S. C., nonché a titolo di responsabilità presunta ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine all’illecito sportivo posto in essere dal Sig. A. D. a vantaggio della stessa è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 in classifica….Il Tribunale ritiene pertanto che la combine sia stata perpetrata in termini di macchinazione intellettuale e iniziale organizzazione, nella esatta misura in cui riferita dal calciatore e accertata dalla Procura Federale. Parallelamente la Società Matera Calcio Srl dovrà essere sanzionata sia per responsabilità oggettiva, che presunta, per i logici e conseguenziali collegamenti afferenti alla posizione del proprio tesserato, mentre in adesione alla tesi della Procura Federale, il Taranto FC non potrà essere coinvolto sia perché il D. era stato esonerato da molto tempo dall'incarico di Direttore sportivo, sia perché i vertici societari si adoperarono prontamente al fine di denunciare l'illecito. Traslando la specie all'interno della norma sanzionatoria da applicare ai deferiti, occorre puntualizzare come tutti gli elementi sostanziali e processuali in analisi collochino la vicenda all'interno del contestato art. 7 CGS, se pure nell'àmbito del "tentativo", così come dichiaratamente qualificato dalla Procura Federale nella esplicazione lessicale delle indagini svolte: “Presunto tentativo di illecito sportivo teso ad alterare il risultato della gara Taranto – Matera del 30/03/2014”. L'illecito è stato dunque pensato, ma attuato in embrione per l'intervento risolutore del Sig. M.. Ciò nonostante la posizione del Sig. D. che si è esposto in prima persona in occasione del colloquio avuto con il calciatore, e quella del Sig. C. che ha comunque partecipato alla combine, incaricando il D. di prendere i contatti necessari con tesserati del Taranto per tentare il condizionamento del risultato della gara, denotano un chiaro volere antisportivo che rende applicabile il contestato art 7 co. 5 CGS ma adeguatamente temperato nei minimi edittali non risultando elementi oggettivi che impongano l’aggravamento della sanzione, in ragione del mancato perfezionamento del disegno illecito, tempestivamente evitato per il rifiuto opposto dal calciatore M. alle proposte avanzate dal D.. Dunque l’illecito non si è fermato alla fase ideativa, essendo stato posto comunque in atto il tentativo di alterazione (equivalente alla consumazione) nel corso del colloquio tra D. e M.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.060/TFN del 18 Giugno 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (173) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: N.C.(allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, al momento tesserato per la Società Barletta Calcio Srl), G.M.(allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, al momento tesserato per la Società Barletta Calcio Srl), A.M. (all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nell’elenco FIGC) - (nota n. 8864/95 pf14-15 AM/ma del 13.4.2015).

Massima: Anni 3 di inibizione ed € 50.000,00 di ammenda a carico: 1) di colui che è "iscritto nei ruoli del settore tecnico, al momento tesserato per la Società Barletta Calcio Srl, per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, 7 comma 1, del CGS nonché dell'art. 39, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, in concorso coni Signori G. M. e A. M., posto in essere atti miranti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara valida per il campionato di Lega Pro, Girone B, Savona-Spal del 06/09/2014, organizzando un incontro con quattro calciatori del Savona Calcio, Società da lui allenata in precedenza, quali C. I.(cui diceva "Oh non che se entri sabato mi fai pure goal?"), D. A. G., C. M. e M. I., cui proponeva di non impegnarsi al massimo delle proprie possibilità, e cioè di non dare il 100%, con il preciso scopo di affossare il tecnico del Savona Calcio D. N.A. ed arrecare pregiudizio in classifica alla Società Savona"; 2) di colui che è "iscritto nei ruoli del settore tecnico, al momento tesserato per la Società Barletta Calcio Srl, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, 7 comma 1, del CGS nonché dell'art. 39, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, in concorso con i Signori N.C. e A. M., posto in essere atti miranti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara valida per il campionato di Lega  Pro, Girone B, Savona-Spal del 06/09/2014, organizzando un incontro con quattro calciatori del Savona Calcio, Società da lui allenata in precedenza come allenatore in seconda, quali C. I., D.A. G., C. M. e M. I., ai quali veniva chiesto di non impegnarsi al massimo delle proprie possibilità, e cioè di non dare il 100%, con il preciso scopo di affossare il tecnico del Savona Calcio D. N. A. ed arrecare pregiudizio in classifica alla Società Savona"; 3) dell’ Agente di Calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C., per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, 7 comma 1, del CGS nonché dell'art. 1 Codice di Condotta Professionale allegato A del Regolamento Agenti di Calciatori, per aver, in concorso con i Signori N.C. e A. M., posto in essere atti miranti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara valida per il campionato di Lega  Pro, Girone B, Savona-Spal del 06/09/2014, organizzando un incontro con quattro calciatori del Savona Calcio, Società da lui allenata in precedenza come allenatore in seconda, quali C. I., D.A. G., C. M. e M. I., ai quali veniva chiesto di non impegnarsi al massimo delle proprie possibilità, e cioè di non dare il 100%, con il preciso scopo di affossare il tecnico del Savona Calcio D. N. A. ed arrecare pregiudizio in classifica alla Società Savona"…Alla luce dei fatti come sopra sunteggiati non può dubitarsi che il Signor N.C., con il concorso del Signor M. (suo abituale collaboratore come vice allenatore e cognato), ha posto in essere condotte idonee, concrete ed efficienti ad alterare lo svolgimento della gara Savona-Spal ed astrattamente anche delle gare successive, riconducibili all'ipotesi di illecito di cui all'art. 7, comma 1, del CGS, avendo invitato ben quattro calciatori della compagine ospitante, costituenti l'ossatura della squadra, a violare i loro obblighi di lealtà e correttezza nell'adempimento della prestazione sportiva, disputando la gara indicata (e quelle successive) senza metterci il loro totale ed abituale impegno al fine di provocare l'esonero dell'allenatore D. N…Ai sensi dell'art. 7, c. 1°, CGS l'illecito sportivo si configura al compimento con qualsiasi mezzo "di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica". …. L'illecito sportivo si intende poi perfezionato anche quando la concreta alterazione della gara e/o delle gare del campionato e cioè l'evento cui l'atto è preordinato, come nel caso di specie, non si sia verificato, per effetto del rifiuto dei calciatori di accettare la proposta corruttiva ricevuta, cui ha fatto seguito l'immediata e spontanea segnalazione della stessa ai dirigenti della Società di appartenenza (ed esattamente all'allenatore Di Napoli). Non a caso a mente del comma 6 le sanzioni sono aggravate “in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito”. In sostanza il mancato conseguimento del risultato voluto (alterazione del corso di una specifica gara e/o di più gare di un campionato con incidenza anche su questo) non assume rilievo ai fini dell'integrazione dell'illecito, attesa l'anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti. La suddetta proposta corruttiva aveva come fine dichiarato ai quattro calciatori quello di provocare, tramite l'auspicabile sconfitta nella gara interna e/o anche in quelle successive del medesimo campionato se necessario, l'esonero del nuovo allenatore Signor A. D. N., che aveva sostituito sulla panchina della Società Savona il Signor N. C. che nel mese di luglio 2014 aveva rassegnato le sue dimissioni e da quest'ultimo disprezzato per vari ragioni (non ultima quella che si "comprava" le panchine) e, per lo meno a livello deduttivo, anche al fine non dichiarato di vendicarsi del Presidente D., all'epoca già moroso nel pagamento della prima tranche del contratto di collaborazione di scouting scaduta in data 31.8.2014, in coincidenza con il termine di durata del contratto stesso. Inoltre tale proposta risultava particolarmente persuasiva in quanto rivolta specificatamente ai soli calciatori maggiormente legati all'ex allenatore in ragione di rapporti amicali consolidati negli anni e, per alcuni (salvo il M.), anche in ragione della comune provenienza territoriale, così da poter almeno in astratto contare sul loro silenzio, condita poi per almeno tre calciatori dalla vaga promessa di portarli con sé in squadra di maggior prestigio nel caso fosse stato chiamato ad allenarle ed inoltre risultava anche efficiente per consentirne il raggiungimento degli effetti inerendo un numero di calciatori costituente l'ossatura portante della squadra e perfettamente in grado, volendolo, di indirizzare il corso di una o più gare nei loro esiti.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.058/TFN del 08 Giugno 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (188) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.D.P. (socio e consigliere di amministrazione della Società ACR Messina Srl) - (nota n. 9616/486 pf14-15/GR/mg del 28.4.2015).

Massima: Il socio e consigliere di amministrazione della Società è sanzionato con l’inibizione di anni 2 e l’ammenda di euro 25.000,00 per la violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 6 comma 1 CGS per essere il titolare della ditta individuale – omissis -, esercente dal 26 novembre 2013 l’attività di acquisizione di scommesse sui risultati di incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC e per avere accettato a fini di lucro scommesse sugli eventi indicati. È sostanzialmente emerso dagli atti di indagine che il – omissis - ha ricoperto il ruolo di consigliere della Società ACR Messina dal 25 giugno 2013 al 25 febbraio 2014 (data delle dimissioni ratificate dal CdA della Società), che detiene un numero di quote pari al 20% del capitale sociale di detta Società, che è nel contempo titolare dal 26 novembre 2013 della licenza n. 5287 (codice diritto) relativa al corner di cartoleria di sua proprietà ubicato all’interno del centro commerciale– omissis -, inserito all’interno del concessionario – omissis -, autorizzato dall’AAMS (Agenzia Dogane e Monopoli), dove i suoi dipendenti accettano le scommesse su tutti gli sport ed avvertimenti locali e dove è lui il banco. In questo contesto appare evidente in capo al Sig. – omissis - la violazione dell’art. 6 commi 1 e 2 CGS recante norme sul divieto di scommesse, per cui il deferimento deve essere accolto, unitamente alle sanzioni che sono state richieste e che costituiscono la pena di natura edittale prevista dal comma terzo di detto articolo. Va evidenziato che la Società ACR Messina, incolpata per il fatto ascritto al proprio socio ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS (responsabilità oggettiva), ha patteggiato la pena con la sanzione dell’ammenda di € 16.666,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.031/TFN del 17 Febbraio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (149) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.C. (Amministratore unico della Società ASG Nocerina Srl) - (nota n. 3166/242 pf13-14 SP/AM/blp del 23.12.2013).

Massima: Anni 3 e mesi 6 di inibizione all’amministratore unico della società per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima e durante la gara Salernitana – Nocerina disputatasi presso lo stadio Arechi di Salerno il 10.11.2013, valevole per il Campionato di 1ª Divisione, girone “B”, della corrente stagione sportiva, in concorso con altri tesserati, ciascuno con le rispettive condotte a loro di seguito contestate, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, concordando artatamente la sostituzione di tre calciatori al 1° minuto di gioco e simulando, nel breve volgere di 16 minuti (tra il 4’ e il 19’), 5 infortuni al fine di determinare il venir meno del numero minimo di giocatori previsto dal Regolamento del gioco del calcio per poter continuare una gara, con la conseguente sospensione della partita in oggetto….Le motivazioni che hanno determinato tale scelta, peraltro apparentemente confliggente anche con l’iniziale adesione di taluni dirigenti alle ragioni della squadra (cfr. allegato al rapporto del Commissario di Campo e audizione Direttore di Gara Sig. S.), si rinvengono in quanto riferito dal calciatore H. circa la voce che girava tra alcuni compagni di squadra “che si doveva giocare la partita per non far perdere i contributi alla Società”, notizia che trova sostanziale riscontro anche nell’audizione del P. e risulta confermata, altresì, dalla corrispondenza intercorsa in fase di indagini tra la Procura federale e la Lega Pro, avente ad oggetto la indicazione dei contributi percepiti dalla Nocerina nei primi mesi della corrente stagione sportiva”. Ecco pertanto che la scelta di giocare per pochi minuti costituiva l’unica via d’uscita strumentalmente offerta dalla Dirigenza ai calciatori che, da più parti, erano fatti oggetto di continue pressioni tali da minare fortemente, in alcuni in particolare, la capacità di giudizio e di gestione delle scelte e delle problematiche. In tal modo, la Società, da un lato, avrebbe avuto la possibilità di continuare a fruire dei contributi federali, dall’altra, avrebbe limitato i danni alla semplice perdita della gara a tavolino, evitando il maggior pregiudizio derivante dalla diversa scelta di non disputarla affatto o di farla concludere prima del termine naturale con una serie consistente di espulsioni che avrebbero avuto indiscutibili riverberi sulle giornate successive. Sta di fatto che la scelta di affidare a un comportamento fraudolento la interruzione della gara costituisce indubbiamente quell’attività idonea ad alterarne lo svolgimento, poi effettivamente verificatosi, sebbene le uniche condotte sanzionabili siano quelle attive ovvero quelle che hanno fornito un contributo utile e fattivo alla causa illecita.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezioni Unite: Decisione n. 4 del 06/02/2015  www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale, pubblicata sul n. 11/TFN – Sezione Disc. (2014/2015)

Parti: F. G./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: …… il Collegio di Garanzia ritiene opportuno chiarire che il problema della qualificazione di un fatto o di una condotta alla stregua di una determinata disciplina normativa è certamente deducibile come motivo di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ai sensi dell’art. 54, 1° comma, del Codice della Giustizia Sportiva.  Infatti, nel momento in cui si afferma o si nega che una determinata condotta corrisponda o meno ad una certa, astratta fattispecie normativa, si richiede necessariamente una attività di interpretazione della legge; con la conseguenza che, ove si contesti tale interpretazione resa in un provvedimento impugnato, si prospetta un vizio di violazione di legge rientrante nella competenza del Collegio di Garanzia dello Sport ai sensi dell’art. 54, 1° comma, del Codice della Giustizia Sportiva. Come è noto, il Giudice di legittimità può sindacare le qualificazioni giuridiche adottate nel provvedimento impugnato; e, nell’esercizio del suo potere di qualificazione in diritto dei fatti, può pervenire ad una qualificazione giuridica diversa da quella accolta dal giudice di merito, con il solo limite che tale qualificazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l’esperimento di ulteriori indagini di fatto (cfr. Cass., Sez. I, 17.4.2007, n. 9143).  Peraltro, come chiarisce la giurisprudenza della Cassazione (richiamata anche nella memoria di costituzione della F.I.G.C.), occorre distinguere tra il vizio della violazione di legge (con il quale si intende dedurre un'erronea ricognizione, nel provvedimento impugnato, della fattispecie astratta descritta da una norma, e che quindi implica necessariamente un problema interpretativo della legge) e l’allegazione di una asserita erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, nel qual caso la questione inerisce alle tipiche valutazioni del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto il diverso profilo del vizio di motivazione, ove si deduca una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta (cfr. Cass. Sez. Lav. 12.6.2014, n. 13335 e già Cass. Sez. Lav. 26.3.2010, n. 7394).

Massima: Rigettato il ricorso dell’allenatore e confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare con la quale, respinto l’appello ed in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale è stata irrogata la sanzione della squalifica per la durata di anni tre ai sensi dell’art. 7, 5° comma, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. per avere, prima della gara ALATRI LA PISEBA – DINAMO COLLI del 24.03.2013, valevole per la ventitreesima giornata del Campionato di I^ Categoria laziale, Girone H, cercato di convincere la squadra avversaria a minor impegno agonistico al fine di assicurarsi il risultato favorevole dell’incontro … contattando tramite social network i Sigg.ri F. G. e F. M., entrambi calciatori tesserati della DINAMO COLLI, addirittura sollecitando il primo a non partecipare alla partita …”.

Massima: A ben vedere, il ricorrente si limita a dissentire dalla valutazione di merito, compiuta dal Tribunale Federale, delle dichiarazioni rese dal Sig. P.; dalla valutazione dello scarso peso attribuito a tali dichiarazioni rispetto all’apprezzamento di altri elementi di convincimento, reputati più persuasivi. Ma, come è evidente, tali profili valutativi sfuggono al sindacato di questo Collegio di Garanzia, rientrando nella competenza esclusiva del Giudice del merito. Il vizio motivazionale previsto come motivo di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell’art. 54 del vigente Codice della Giustizia Sportiva, presenta le medesime caratteristiche del vizio deducibile dinanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c.; e deve essere interpretato secondo gli stessi principi e dedotto entro gli stessi limiti individuati dalla giurisprudenza.  Come è noto, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione "la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo controllo, bensì la sola facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge); ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione" (così, tra le tante, Cass. Sez. Lav. 27.4.2005, n. 8718; e Cass. Sez. Lav. 20.4.2006, n. 9234, dove si aggiunge che il Giudice di merito non è “tenuto a vagliare ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata".  Negli stessi termini, più di recente, v. Cass. Sez. III, 29.1.2014, n. 1981). Facendo applicazione dei principi forniti da questa consolidata giurisprudenza, è agevole rilevare che la delibera impugnata è assolutamente ineccepibile sul piano della sua correttezza giuridica e della sua coerenza logico-formale; e che la decisione finale è sorretta da una motivazione congrua ed adeguata, nella quale ha trovato posto anche l’esame delle dichiarazioni del Sig. P.invocate dal ricorrente. Onde anche questo secondo motivo di ricorso risulta totalmente infondato.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 15 Ottobre 2014 –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C. U. n. 256/CGF del 4.4.2014

Parti: F. S./ Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Confermata dal TNAS, con parere contrario di un arbitro, la decisione della Corte di Giustizia Federale con la quale veniva rigettato il gravame avverso la pronuncia della Commissione Disciplinare Nazionale in base alla quale gli veniva irrogata, a titolo di illecito sportivo per i comportamenti posti in essere in occasione della gara Salernitana / Nocerina del 10.11.2013, la sanzione della squalifica per anni tre e mesi sei ai sensi dell’art.19 c.1 lett. F del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. La suddetta sanzione veniva irrogata per la violazione dell’art.7 c.1-2-5-6 C.G.S. per la condotta tenuta dall’istante, allenatore della Società Nocerina, presente prima della gara Salernitana/Nocerina nel ritiro della squadra, sul pullman ed in tribuna durante l’incontro perché squalificato, con la contestazione di “aver concordato prima della gara, modi e tempi delle sostituzioni dei calciatori, nonché il numero di infortuni da simulare onde raggiungere il preordinato risultato della sospensione”. Il pactum sceleris veniva concordato dai tesserati per “evitare ritorsioni da parte dei tifosi, che avevano minacciato la squadra ed i dirigenti nel caso si fosse disputata la gara” e per “percepire i contributi previsti dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, perduti in caso di rinuncia preventiva alla gara”. Il Prefetto di Salerno, a causa del pessimo rapporto esistente tra le due tifoserie, aveva emesso, in data 6.11.2013, ordinanza di divieto di accesso allo stadio di Salerno, per tutti i residenti nei comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore e limitrofi. A causa di ciò, la tifoseria della Nocerina esercitava pressioni sui tesserati per non disputare la gara, ripetute il giorno 10.11.2013 presso il raduno permanente della squadra al Park Hotel San Severino, quale forma di protesta nei confronti della F.I.G.C.; nella stessa occasione, quando i giocatori stavano prendendo posto sul pullman per recarsi a Salerno, un numeroso gruppo di tifosi minacciava i tesserati, 3 con l’assenza delle Forze dell’Ordine, intimidendoli anche fisicamente. A seguito di ciò, la Questura di Salerno emetteva in data 11.11.2014 n.22 provvedimenti di DASPO nei confronti dei tifosi della Nocerina. Mentre la squadra si recava a Salerno, i tesserati della Nocerina decidevano di non disputare la gara, ma il Questore, per evitare ripercussioni sull’ordine pubblico, vista la presenza sugli spalti di circa 10.000 spettatori, invitava la squadra a disputare la gara. Al primo minuto di giuoco, l’allenatore presente in campo Sig. F. Salvatore, decideva di effettuare tre sostituzioni; al quarto minuto di giuoco, si infortunava il calciatore L. R., il quale usciva dal terreno di giuoco; nei minuti successivi uscivano dal campo i calciatori H., D., K. e L. per asseriti infortuni e, al 21° minuto di giuoco, la partita veniva sospesa per mancanza del numero minimo dei calciatori della Nocerina, avendo questa già effettuato tre sostituzioni contemporanee al primo minuto di giuoco….Il Collegio osserva che l’odierno istante era in panchina con le funzioni di allenatore e, quindi, allo stesso era demandata la conduzione della squadra e le relative sostituzioni dei giocatori in campo. Il Sig. Salvatore F., al primo minuto di giuoco, effettuava, in modo atipico e, sicuramente non giustificato, ben tre sostituzioni esaurendo ogni altra possibilità di cambiare i giocatori nel corso degli ulteriori 89 minuti di giuoco, con chiara preordinazione di provocare l’interruzione della gara in caso di ulteriori “uscite dal 5 campo” di giocatori per eventuali infortuni occorrendi. Proprio questo, a parere del Collegio, è stato il contributo determinante del Sig. F., al perseguimento del fine di provocare l’interruzione della gara per insufficienza del numero minimo di giocatori presenti in campo, così come deciso dai dirigenti e dai tecnici stessi prima della gara (immediata sostituzione di tre giocatori ed infortuni preordinati subito dopo), per raggiungere il numero inferiore a sette giocatori sul terreno di giuoco ed obbligare l’arbitro a decretare la conclusione anticipata della partita (così come riferito dal sostituto procuratore federale avv. Iengo e confermato dall’ispettore di Lega Sig. T. G.). Tutto ciò è confermato dalla atipica domanda dei dirigenti della Nocerina rivolta prima dell’inizio della gara, alla terna arbitrale circa il numero minimo di calciatori in campo per il regolare svolgimento della partita. La preordinazione del comportamento tenuto dall’istante di procedere immediatamente alla sostituzione di tre calciatori, è confermata dai dirigenti e dallo stesso Sig. F., tutti presenti in tribuna, con la totale accondiscendenza circa l’anomalo cambio effettuato al primo minuto di giuoco, con i successivi abbandoni dei giocatori L. R.(3° minuto), H. E. E.(8° minuto), D. D. (13° minuto), K. J. P. (15° minuto), F. L. (19° minuto); in dette circostanze, l’allenatore Sig. F. si accertava, sommariamente, insieme al medico sociale, della portata dei suddetti infortuni, costringendo il direttore di gara a sospendere l’incontro al minuto 21° per la presenza sul terreno di giuoco di soli sei calciatori della Nocerina. Ancora osserva il Collegio, per quanto attiene alla conferma della predetta preordinazione, che dalle dichiarazioni dell’arbitro Sig. J.L.S. rese alla Procura Federale il 17.12.2013, si evince che il dirigente della Nocerina Sig. P., al momento del riconoscimento dei giocatori, chiedeva al direttore di gara se “era necessario che fossero preparati i biglietti delle sostituzioni, anche se le avessero fatte subito”…Appare, dunque, chiaro che il Sig. F. S. ha contribuito, in modo determinante, dopo averla premeditata, all’alterazione del regolare svolgimento della gara, avendo disposto personalmente le tre sostituzioni al primo minuto di gioco, e non avendo influito sulle scelte di abbandonare il campo da parte dei cinque giocatori infortunati, con apporto essenziale alla realizzazione dell’illecito, al fine di non fare perdere alla Società i contributi della Lega. Inoltre, il Sig. F. ha partecipato al conciliabolo prima dell’ingresso nello spogliatoio della squadra, con il Sig. F. e con i dirigenti della Nocerina; solo dopo l’intervento dei tecnici F. e F., i giocatori scendevano dal pullman, ormai a piano concordato, e il F. seguiva la squadra nello spogliatoio quando il piano fraudolento si era già perfezionato (referti avv. M. J.ed avv. R. M.). Il collegamento logico è evidente, anche perché dal filmato della gara in atti, si evince che al 1° minuto di giuoco i tre giocatori sostituiti non davano segni di sofferenza ed il loro stato era lo stesso di poco prima dell’ingresso in campo.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 15 Ottobre 2014  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C. U. n. 256/CGF del 4.4.2014

Parti: F. G. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Confermata dal TNAS, con parere contrario di un arbitro, la decisione della Corte di Giustizia Federale con la quale veniva rigettato il gravame avverso la pronuncia della Commissione Disciplinare Nazionale in base alla quale gli veniva irrogata, a titolo di illecito sportivo per i comportamenti posti in essere in occasione della gara Salernitana / Nocerina del 10.11.2013, la sanzione della squalifica per anni tre e mesi sei ai sensi dell’art.19 c.1 lett. F del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. La suddetta sanzione veniva irrogata per la violazione dell’art.7 c.1-2-5-6 C.G.S. per la condotta tenuta dall’istante, allenatore della Società Nocerina, presente prima della gara Salernitana/Nocerina nel ritiro della squadra, sul pullman ed in tribuna durante l’incontro perché squalificato, con la contestazione di “aver concordato prima della gara, modi e tempi delle sostituzioni dei calciatori, nonché il numero di infortuni da simulare onde raggiungere il preordinato risultato della sospensione”. Il pactum sceleris veniva concordato dai tesserati per “evitare ritorsioni da parte dei tifosi, che avevano minacciato la squadra ed i dirigenti nel caso si fosse disputata la gara” e per “percepire i contributi previsti dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, perduti in caso di rinuncia preventiva alla gara”. Il Prefetto di Salerno, a causa del pessimo rapporto esistente tra le due tifoserie, aveva emesso, in data 6.11.2013, ordinanza di divieto di accesso allo stadio di Salerno, per tutti i residenti nei comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore e limitrofi. A causa di ciò, la tifoseria della Nocerina esercitava pressioni sui tesserati per non disputare la gara, ripetute il giorno 10.11.2013 presso il raduno permanente della squadra al Park Hotel San Severino, quale forma di protesta nei confronti della F.I.G.C.; nella stessa occasione, quando i giocatori stavano prendendo posto sul pullman per recarsi a Salerno, un numeroso gruppo di tifosi minacciava i tesserati, 3 con l’assenza delle Forze dell’Ordine, intimidendoli anche fisicamente. A seguito di ciò, la Questura di Salerno emetteva in data 11.11.2014 n.22 provvedimenti di DASPO nei confronti dei tifosi della Nocerina. Mentre la squadra si recava a Salerno, i tesserati della Nocerina decidevano di non disputare la gara, ma il Questore, per evitare ripercussioni sull’ordine pubblico, vista la presenza sugli spalti di circa 10.000 spettatori, invitava la squadra a disputare la gara. Al primo minuto di giuoco, l’allenatore presente in campo Sig. F. Salvatore, decideva di effettuare tre sostituzioni; al quarto minuto di giuoco, si infortunava il calciatore L. R., il quale usciva dal terreno di giuoco; nei minuti successivi uscivano dal campo i calciatori H., D., K. e L. per asseriti infortuni e, al 21° minuto di giuoco, la partita veniva sospesa per mancanza del numero minimo dei calciatori della Nocerina, avendo questa già effettuato tre sostituzioni contemporanee al primo minuto di giuoco….Il Collegio osserva che l’odierno istante pur non essendo in panchina, era sempre l’allenatore dal quale dipendeva la conduzione della squadra e le relative sostituzioni dei giocatori in campo, per il tramite dell’allenatore in seconda, il quale, al primo minuto di giuoco, effettuava ben tre sostituzioni esaurendo ogni altra possibilità di cambiare i giocatori nel corso degli ulteriori 89 minuti di giuoco, con chiara preordinazione di provocare l’interruzione della gara in caso di ulteriori “uscite dal campo” di giocatori per eventuali infortuni occorrendi. Proprio questo, a parere del Collegio, è stato il contributo determinante del Sig. F., al perseguimento del fine di provocare l’interruzione della gara per insufficienza del numero minimo di giocatori presenti in campo, così come deciso dai dirigenti e dallo stesso prima della gara (immediata sostituzione di tre giocatori ed infortuni preordinati subito dopo), per raggiungere il numero inferiore a sette giocatori sul terreno di giuoco ed obbligare l’arbitro a decretare la conclusione anticipata della partita (così come riferito dal sostituto procuratore federale avv. I. e confermato dall’ispettore di Lega Sig. T. G.). Tutto ciò è confermato dalla atipica domanda dei dirigenti della Nocerina rivolta prima dell’inizio della gara, alla terna arbitrale circa il numero minimo di calciatori in campo per il regolare svolgimento della partita. La preordinazione del comportamento tenuto dall’istante di procedere immediatamente alla sostituzione di tre calciatori, è confermata dai dirigenti e dallo stesso Sig. F., tutti presenti in tribuna, con la totale accondiscendenza circa l’anomalo cambio effettuato al primo minuto di giuoco, con i successivi abbandoni dei giocatori L. R.(3° minuto), H. E. E.(8° minuto), D. D. (13° minuto), K. J. P. (15° minuto), F. L. (19° minuto); in dette circostanze, l’allenatore Sig. F. si accertava, sommariamente, insieme al medico sociale, della portata dei suddetti infortuni, costringendo il direttore di gara a sospendere l’incontro al minuto 21° per la presenza sul terreno di giuoco di soli sei calciatori della Nocerina. Ancora osserva il Collegio, per quanto attiene alla conferma della predetta preordinazione, che dalle dichiarazioni dell’arbitro Sig. J.L.S. rese alla Procura Federale il 17.12.2013, si evince che il dirigente della Nocerina Sig. P., al momento del riconoscimento dei giocatori, chiedeva al direttore di gara se “era necessario che fossero preparati i biglietti delle sostituzioni, anche se le avessero fatte subito”.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.011/TFN del 13 Ottobre 2014 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CDT  presso il CR LAZIO – CU n. 264 del 13.6.2014

Impugnazione Istanza: (400) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE  SANZIONI INFLITTE AI SIGNORI F.G. (Allenatore), A.F. (Direttore Sportivo), SOCIETÀ ALATRI LA PISEBA SSD ARL, A SEGUITO DI  PROPRIO DEFERIMENTO.

Impugnazione Istanza: (431) – APPELLO DEL SIGNOR F.G.(Allenatore della Società Alatri La  Piseba SSD a rl), AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER ANNI 1.

Impugnazione Istanza: (430) – APPELLO DEL SIGNOR A.F.(Dirigente della Società Alatri La  Piseba SSD a rl), AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER ANNI 1 .

Massima: Accolto l’appello della procura federale e per l’effetto inflitta l’inibizione di anni 3 all’allenatore ed  al direttore sportivo della società  per la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, del CGS per avere, prima della gara Alatri La  Piseba-Dinamo Colli del 24.03.2013, valevole per la ventitreesima giornata del campionato  di I° Categoria laziale, Girone H, cercato di convincere la squadra avversaria a minor  impegno agonistico al fine di assicurarsi il risultato favorevole dell'incontro, il G. contattando tramite social network i Sigg.ri … e ….,  entrambi calciatori tesserati della Dinamo Colli, addirittura sollecitando il primo a non  partecipare alla partita, e il F. contattando, al medesimo fine, il solo … via  telefono e dopo che questi aveva risposto negativamente alla richiesta del Gerli. La società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 4, del CGS e dell'art. 4,  comma 2, stesso codice per quanto contestato ai suoi tesserati è sanzionata con la penalizzazione di punti 4 in classifica ed ammenda di € 1.000,00…L'invito rivolto ai due calciatori a dare una mano alla società Alatri a titolo di favore,  accompagnata in un caso anche da quello a prendersi una giornata di riposo, attiene al  comportamento compiacente da assumere nel corso della gara, offrendo prestazioni  agonistiche e tecniche difformi da quelle abituali, per alterarne le risultanze, soddisfacendo  l'avverso bisogno di vittoria. La proposta corruttiva è inoltre obiettivamente idonea, apprezzabile, seria, concreta ed  efficiente per il conseguimento del fine auspicato consistente nell'invito a porre in essere  una condotta estranea a quella che si sarebbe tenuta partecipando alla gara nel rispetto  dei principi di lealtà e correttezza che deve caratterizzare la regolarità della manifestazione  sportiva e, come tale, integra certamente la fattispecie ascritta e segnatamente la prima  delle tre ipotesi di illecito di cui all'art. 7, comma 1, del CGS, che prescinde dal rifiuto  opposto dal calciatore G. e dal silenzio del calciatore M. e dalla concreta  alterazione (non verificatasi nel caso di specie) e cioé dell'evento cui la proposta è  preordinata. Non a caso a mente del comma 6 le sanzioni sono aggravate “in caso di  pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure  se il vantaggio in classifica è stato conseguito”. In sostanza il mancato conseguimento del  risultato voluto (alterazione del corso della gara e/o incidenza nel risultato finale) non  assume rilievo ai fini dell'integrazione dell'illecito, attesa l'anticipazione della rilevanza  disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire gli effetti.  La Commissione di prime cure ha errato pertanto nel dubitare che i suddetti contatti  potessero essere considerati indifferentemente come un tentativo di alterare la gara o un  messaggio distensivo in vista della stessa, avendo disconosciuto il loro senso letterale a  favore di elementi secondari, sostanzialmente irrilevanti ed inconferenti, quali il mezzo  usato, i precedenti intercorsi tra i soggetti coinvolti, il clima infuocato in cui si stava  svolgendo il campionato e le dichiarazioni che arrivavano, tramite i fratelli P., da  Colli.  Quanto al significato dei messaggi è sfuggito alla prima Commissione che il presunto  movente addotto dai signori G. e F. per giustificare l'iniziativa dei contatti ai due  calciatori avversari e cioé quello "di tenere una condotta agonistica appropriata ovvero non  commettere eventuali, inutili, azioni fallose particolarmente violente al solo fine di  compromettere l'integrità fisica di nostri calciatori per le successive gare" risulta  clamorosamente estraneo al tenore letterale dei messaggi. In questi non si fa alcun cenno  alle ipotetiche minacce di vendetta patite alla fine della gara di andata (sulla cui assai  dubbia esistenza si tornerà nel prosieguo), alla paura di eccessivo agonismo in quella di  ritorno, ai rischi di conseguenze dannose sul piano fisico scaturenti da volontari atti di  violenza, ad un invito a disputare la gara secondo canoni di correttezza e lealtà sportiva  ecc. Quel che interessa ai deferiti, che sono preoccupati per avere al secondo posto del  campionato una rivale forte in grado di impaurirli, è di ottenere, a titolo di favore, un aiuto  al fine di vincere la gara ed il campionato. Anche l'espressione "...non venite a fare la  guerra ad alatri..." va letta nel contesto che la precede ("...dateci una mano...") ed in quello  che lo segue (almeno per il G., con l'espresso invito a prendersi una giornata di riposo  perché avversario in grado di fare la differenza, intesa non certo sotto il profilo della forza  fisica in un competizione tra violenti, estranea al giuoco del calcio, ma di sano  antagonismo sportivo) e costituisce altro invito a non impegnarsi nel corso della gara al  fine di favorirli nell'esito. 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Verbale di terza udienza del 2 luglio 2014  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul  C. U. n. 205/CGF del 01 marzo 2014

Parti: Sig. F. L. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Con la conciliazione il calciatore riconoscendo la propria personale responsabilità a titolo di concorso nell'illecito sportivo che ha comportato la alterazione della gara Salernitana Nocerina del 10 novembre 2013 viene sanzionato con al riduzione della squalifica da mesi 12 a mesi 8

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 giugno 2014  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C. U. n. 106/CGF (2013/2014)

Parti: V. S. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: In particolare il Collegio ritiene di dover muovere nella propria analisi dalle seguenti premesse riguardanti: la funzione e le caratteristiche del giudizio dinanzi al TNAS; l’identificazione dello standard probatorio necessario per accedere al riconoscimento della responsabilità disciplinare; i criteri di acquisizione e valutazione delle prove. A) Sul primo tema, in merito ai poteri dell’organo giudicante il Collegio ritiene che il Codice TNAS abbia effetto pienamente devolutivo della controversia, come da consolidata giurisprudenza; in altri termini esso conferisce all’arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. Pertanto eventuali e ipotetiche irregolarità procedurali, che possano essersi verificate di fronte agli organi disciplinari federali o endoassociativi, non comportano di per sé l’annullamento del provvedimento impugnato (ed eventualmente la rimessione della questione agli organi disciplinari per un nuovo giudizio), se lo svolgimento dell’arbitrato TNAS (e la piena osservanza in esso dei diritti della difesa) consente di ritenere sanato il dedotto vizio (cfr. il lodo del 2 maggio 2012, Atalanta/ FIGC; lodo 10 ottobre 2012, Alessio/ FIGC; lodo 10 dicembre 2012 Alberti / FIGC). Tali considerazioni consentono di ritenere superate le eccezioni processuali dell’istante. B) La seconda e la terza tra le questioni segnalate riguardano l’identificazione dello standard probatorio necessario per accedere al riconoscimento della responsabilità disciplinare e i criteri di acquisizione e valutazione delle prove; esse si prestano ad un esame unitario. Al riguardo il Collegio manifesta piena adesione alla giurisprudenza del TNAS secondo la quale, per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non sia necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma che, nel rispetto dei ricordati principi costituzionali, debba comunque sussistere, e possa ritenersi sufficiente, un grado inferiore di certezza, ottenuta comunque sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c. FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c. FIGC; 3 marzo 2011, Donato c. FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c. FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c. FIGC; 26 aprile 2012, Signori c. FIGC; 10 ottobre 2012 Alessio c. FIGC; lodo 10 dicembre 2012 Alberti c. FIGC). Alla luce di ciò si tratta di verificare in questo arbitrato, attraverso l’esercizio del potere di revisione dei fatti controversi, se gli elementi di prova raccolti consentono di ritenere, secondo lo standard probatorio enunciato, la integrazione dei presupposti per l’affermazione di responsabilità dell’istante. Sul piano dell’ acquisizione e della valutazione degli elementi probatori, con più specifico riferimento ai criteri di valutazione della chiamata in correità e del contrasto tra dichiaranti , il Collegio osserva che la circostanza che vada condivisa la posizione manifestata dalla giurisprudenza volta a ritenere la “niente affatto obbligata permeabilità” del’ordinamento sportivo rispetto alle norme dell’ordinamento generale, non impedisce al giudice sportivo, nel formare il proprio libero convincimento, di tenere presenti norme e principi propri dell’ordinamento processual-penalistico e orientamenti elaborati dalla giurisprudenza ordinaria, in particolare quando ciò consenta il sostanziale rispetto dei principi costituzionali secondo quanto sopra osservato.

Massima: Il Collegio, in merito ai temi sopra ricordati, ritiene di dover tenere presenti le disposizioni di cui all’art. 192 c.p.p., secondo cui le chiamate in correità vanno valutate “unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità” e dell’art. 195 c.p.p., che, per l’utilizzabilità della testimonianza indiretta prevede che se “il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre”, introducendo così una cautela nell’uso delle testimonianze de relato. In sostanza, dunque , il Collegio ritiene che le prove vadano valutate nel loro complesso e nel rispetto dei principi di “ragionevolezza, plausibilità e verisimiglianza, oggettività, specificità, non apoditticità e riscontrabilità” ( cfr. Lodo 19/11/2012 Fontana / FIGC).

Massima: Confermata la decisione resa dalla Corte di Giustizia Federale presso la F.I.G.C., con la quale veniva respinto il ricorso proposto dallo stesso istante avverso la sanzione della squalifica per tre anni e sei mesi, irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale con delibera di primo grado per la violazione dell’art. 7 c. 1-2-5 del C.G.S. in relazione alla partita Bari- Treviso dell’ 11.5.2008…Il Collegio ritiene che il numero delle dichiarazioni accusatorie, la loro sostanziale coerenza (non scalfita da talune marginali discrasie certamente spiegabili con il lungo tempo trascorso tra il verificarsi dei fatti e la dichiarazioni medesime, nonché con l’ineliminabile filtro di soggettività individuale che determina una peculiare percezione del medesimo fatto da parte di ciascuno dei presenti), la circostanza che esse si riferiscano a soggetti che hanno personalmente assistito ai fatti che riferiscono (dunque non si tratta di dichiarazioni de relato, ma di dirette percezioni puntualmente riferite agli organi inquirenti e giudicanti, con grande efficacia probatoria) , siano elementi estremamente significativi e idonei a fondare un chiaro giudizio in merito alle conclusioni delle parti…. Si ritiene, infatti , di aderire alla diversa impostazione di cui ad altro lodo TNAS , ed esattamente il lodo arbitrale 10 dicembre 2012, reso nel procedimento di arbitrato n. 632 promosso dal sig. A. Alberti contro la FIGC; come in quel caso il Collegio ritiene, qui, di non dover esprimere valutazioni di ordine generale sulla credibilità di dichiaranti basate sulla loro credibilità in astratto o sulla presunta personalità (quasi che l’inattendibilità possa configurarsi quale “ colpa d’autore”), ma. al contrario, di dover valutare le dichiarazioni con specifico riferimento al singolo caso in esame e alla riscontrabilità, plausibilità, verisimiglianza, oggettività e specificità e delle dichiarazioni acquisite agli atti. Fra i dichiaranti viene dall’istante censurata in particolare la credibilità del M. ( personaggio rilevante in varie delle complesse vicende disciplinari e processuali legate agli incontri di calcio “combinati”); il Collegio osserva al riguardo che , fermo restando che ogni valutazione sulla personalità del predetto sarebbe certamente opinabile giacché numerose dichiarazioni etero e auto-accusatorie rese dal M. dinanzi all’Autorità giudiziaria penale e davanti agli organi disciplinari della FIGC hanno trovato riscontri e conferme (cosicché non è comunque possibile ritenere a priori la piena attendibilità o inattendibilità delle medesime), va comunque considerato che per le ragioni testé esposte non appare opportuno né possibile esprimere valutazioni generali di tipo soggettivo in merito alla personalità e alla credibilità del M. perché sul piano metodologico la valutazione del giudicante non può essere soggettiva e generalizzata ma deve essere oggettiva e puntuale,deve cioè riguardare i singoli e specifici fatti oggetto del giudizio e i singoli elementi probatori letti in un quadro complessivo e coerente. Dunque il Collegio ritiene che vadano prese in considerazione non la (presunta) personalità del dichiarante per dedurne la fondatezza o meno delle accuse di volta in volta dirette ad altri soggetti, bensì vadano esaminate le singole dichiarazioni, relative ad ogni specifico caso, e valutate alla luce degli ulteriori elementi probatori o indizianti acquisiti al medesimo giudizio, con una prudente applicazione dei generali principi recati dall’ordinamento e dalla giurisprudenza processual-penalistici, nella misura in cui essi siano funzionali al rispetto dei principi costituzionali sopra ricordati. Nel caso di specie il Collegio ritiene che la molteplicità di elementi probatori sostanzialmente coerenti a carico del S. consenta di attribuire alle propalazioni di tutti i dichiaranti idonea credibilità e che non possa essere posta in dubbio la solidità dell’impianto accusatorio sulla base di un giudizio di ordine generale sui singoli soggetti dichiaranti, giudizio ex se discutibile, soggettivo, difficilmente verificabile e quindi sostanzialmente superato dalla considerazione del caso di specie.  Tenuto conto, dunque, delle suddette dichiarazioni, il Collegio ritiene che le affermazioni medesime siano idonee a comprovare una responsabilità per illecito sportivo a carico del S., così come riconosciuto in sede endofederale e come ribadito dalla F.I.G.C. nelle proprie difese. Il Collegio tanto ritiene in quanto, il livello probatorio, più attenuato rispetto alla soglia penalistica dell’”oltre ogni ragionevole dubbio”, che si richiede nell’ordinamento sportivo per il riconoscimento di tal genere di responsabilità, è da considerarsi raggiunto nella fattispecie. Invero, al di là ed a prescindere da ogni considerazione più o meno astratta e/o teorica circa la generale credibilità del M. e degli altri dichiaranti quel che qui preme rilevare è se, in concreto, per questa gara e con riferimento alla posizione precipua del S., possa dirsi raggiunto un grado probatorio sufficiente a dimostrare la contestata violazione dell’art. 7 comma 1 del C.G.S. in capo al calciatore medesimo. Infatti, va ritenuta nel caso di specie l’evidente complessiva coerenza delle dichiarazioni accusatorie prese in esame, nonostante taluna marginale e non significativa discrasia ; le numerose dichiarazioni, infatti , convergono nell’indicare il S. come uno dei soggetti che, fra i giocatori del Bari, ha introdotto il tema della possibile combine e dell’intendimento del Treviso ( pur non essendo accertato se della società, dei calciatori o di terzi per conto di quelli) di alterare l’incontro concordando una vittoria del Treviso, ha sostenuto la realizzazione della combine e ha distribuito tra i compagni il denaro frutto dell’illecito. 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Verbale di terza udienza del 27 giugno 2014  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul  C. U. n. 106/CGF del 27 novembre 2013

Parti: Sig. G.G./ Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Rideterminata la sanzione della squalifica per anni tre e mesi sette per la violazione dell'art. 7 commi 1, 2 , 5, 6 e 7 CGS irrogata dalla Corte di Giustizia Federale a carico del calciatore, in mesi 22 di squalifica per effetto della derubricazione in omessa denuncia con riferimento all’incontro Salernitana‐Bari…Il Collegio rileva come, seguendo un principio oramai consolidato della giurisprudenza sportiva, esista un peculiare criterio di imputabilità del fatto commesso. Il T.N.A.S., in più di una circostanza, ha avuto modo di affermare come non sia necessaria né l’assoluta certezza dell’imputabilità né, come nel sistema penale, il superamento del ragionevole dubbio. Pertanto, affinché un soggetto possa essere ritenuto responsabile di aver posto in essere una determinata condotta è sì sufficiente un grado inferiore di certezza, rispetto al superamento del ragionevole dubbio, ma è pur sempre necessario che l’imputabilità poggi su indizi connotati dal carattere della gravità, precisione e concordanza al fine di ottenere un c.d. alto grado di probabilità che lo stesso soggetto abbia effettivamente posto in essere la condotta incriminata. Conseguentemente, il Collegio deve effettuare un’attenta analisi di tutti gli elementi e di tutte le prove di cui si trova in possesso. Muovendo dai documenti acquisiti nel corso del procedimento, molti derivanti dalle indagini svolte in sede penale ed endofederale, molteplici sono gli indizi che riconducono in capo al Signor G. una condotta integrante gli estremi dell’omessa denuncia, assai meno quelli dell’illecito sportivo. In particolare, con riferimento all’incontro Bari‐Treviso dell’11 maggio 2008, rispetto al quale l’atleta è stato sanzionato per omessa denuncia, le dichiarazioni rese dallo stesso nel corso dell’audizione innanzi alla Procura Federale confermano una sua responsabilità nel non aver denunciato anche solo la possibilità che si potesse alterare il risultato della partita da disputarsi la domenica successiva. Sul punto, la disposizione ex art. 7, comma 7, CGS non pare lasciar spazio a diverse interpretazioni, se non a quella in base alla quale si ritiene che vi sia omessa denuncia da parte del tesserato ogni qual volta quest’ultimo, venuto a conoscenza di circostanze potenzialmente generatrici di un illecito sportivo, ometta di adempiere all’obbligo previsto, ovverosia quello di informare tempestivamente la Procura federale. Nel caso che ci occupa, il Collegio ritiene che il solo fatto che si trattassero di “dicerie” e/o “chiacchiere da Bar” non esonerasse il calciatore dal riferire tali circostanze alla Procura federale. “Dicerie” e/o “chiacchiere da Bar”, infatti, rappresentato proprio potenzialmente circostanze generatrici di un illecito sportivo; non è necessario, ai fini dell’applicazione della suddetta disposizione, che un atleta venga a conoscenza di un serio progetto criminoso da attuarsi. Anche la sola “diceria”, infatti, per il suo contenuto contra legem obbliga colui che ne è venuto a conoscenza comunque di informare gli Organi competenti. Conseguentemente, nonostante la percezione “di poco conto” data dal Signor G. e dagli altri compagni di squadra a quanto ascoltato all’interno dello spogliatoio, il Collegio non può non riconoscere in capo all’istante una responsabilità ex art.7 , comma 7, CGS e, pertanto, conferma quanto statuito nei precedenti gradi di giudizio circa il deferimento per omessa denuncia nei confronti del Signor G.. Per quanto attiene, poi, all’incontro svoltosi in data 23 maggio 2009 tra Salernitana e Bari valgano le seguenti considerazioni….Il Collegio, infatti, osserva come l’istante non abbia svolto alcun ruolo di rilievo all’interno del progetto criminoso dal momento che, a prescindere dalle diverse e contrastanti risultanze probatorie, il Signor G. non risulta aver mai posto in essere alcuna attività tale da alterare il risultato calcistico. Altri sono stati i compagni di squadra che hanno rivestito un ruolo decisivo e fattuale per il raggiungimento della combine. Quel che è certo, perché dallo stesso confessato, è la circostanza che fosse comunque a conoscenza di “chiacchiericci” e “voci” nell’ambiente del proprio spogliatoio aventi ad oggetto la partita contro la Salernitana; partita che si sarebbe potuta giocare non con la solita vis agonistica….Conseguentemente, si ritiene che anche nel procedimento in oggetto si possa affermare che il quadro probatorio sia tale da poterlo considerare sufficiente solo per la dimostrazione della violazione dell’art. 7, comma 1, del CGS….Ebbene, in linea con altri lodi emessi dal T.N.A.S. (lodo Gillet/F.I.G.C. del 24 gennaio 2014; lodo Parisi/F.I.G.C. del 4 aprile 2014 e, soprattutto, lodo B./F.I.G.C. del 16 maggio 2014), il Collegio ritiene che la sola partecipazione ad una riunione nel corso della quale viene prospettata la possibilità di alterare il risultato finale dell’incontro, senza che nella stessa il signor G. abbia dato il proprio consenso all’alterazione dello stesso, non può inverare la commissione di un illecito sportivo. Infatti, con riferimento alle altre due circostanze sulle quali si è fondato il piano accusatorio del Procuratore federale (la presenza nella camera di albergo e la percezione della somma di denaro) il Collegio, in conformità con quanto statuito dallo stesso con il lodo B./F.I.G.C., ritiene di non dover trarre alcuna conseguenza, attesa l’insufficienza di quegli indizi tali da poter comminare all’istante un deferimento così importante come quello della commissione di un illecito sportivo.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Verbale di terza udienza del 25 giugno 2014  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul  C. U. n. 205/CGF del 01 marzo 2014

Parti: Sig. D. D. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Con la conciliazione il calciatore riconoscendo la propria personale responsabilità a titolo di concorso nell'illecito sportivo che ha comportato la alterazione della gara Salernitana Nocerina del 10 novembre 2013 viene sanzionato con al riduzione della squalifica da mesi 12 a mesi 8

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Verbale di terza udienza del 25 giugno 2014  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul  C. U. n. 205/CGF del 01 marzo 2014

Parti: Sig. J. P. K. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Con la conciliazione il calciatore riconoscendo la propria personale responsabilità a titolo di concorso nell'illecito sportivo che ha comportato la alterazione della gara Salernitana Nocerina del 10 novembre 2013 viene sanzionato con al riduzione della squalifica da mesi 12 a mesi 8

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Verbale di terza udienza del 25 giugno 2014  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul  C. U. n. 205/CGF del 01 marzo 2014

Parti: Sig. L. R. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Con la conciliazione il calciatore riconoscendo la propria personale responsabilità a titolo di concorso nell'illecito sportivo che ha comportato la alterazione della gara Salernitana Nocerina del 10 novembre 2013 viene sanzionato con al riduzione della squalifica da mesi 12 a mesi 8

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Verbale di prima udienza del 25 giugno 2014  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul  C. U. n. 205/CGF del 01 marzo 2014

Parti: Sig. E. E. H. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Con la conciliazione il calciatore riconoscendo la propria personale responsabilità a titolo di concorso nell'illecito sportivo che ha comportato la alterazione della gara Salernitana Nocerina del 10 novembre 2013 viene sanzionato con al riduzione della squalifica da mesi 12 a mesi 8

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Verbale di terza udienza del 23 giugno 2014  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul  C. U. n. 21/CGF del 26 luglio 2013

Parti: Sig. L. F. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Rideterminata la sanzione della squalifica per anni tre e mesi sei per la violazione dell'art. 7 commi 1, 2 , 5 e 6 CGS irrogata dalla Corte di Giustizia Federale a carico del calciatore, in mesi 14 di squalifica per la violazione degli artt. 1 comma 1 e 7, comma 7 del CGS…..per l’omessa denuncia di illecito sportivo con riguardo all’incontro Salernitana-Bari del 23 maggio 2009…Il Collegio osserva, in ordine alle condotte contestate al sig. L. F. nella vicenda in esame, che due sono gli episodi in cui si sostanzierebbe l’illecito sportivo ascritto al calciatore medesimo: a) la partecipazione di quest’ultimo ad un incontro, svoltosi in una stazione di servizio nei pressi di Molfetta la sera del giovedì antecedente alla gara SALERNITANA – BARI del 23 maggio 2009, al quale sarebbero stati presenti quattro calciatori del BARI (C.S., M.E., Da.D. VEZZE e N. S.) e tre tesserati della SALERNITANA CALCIO (il Vice-Presidente C. D’A. ed i due giocatori M. G. ed, appunto, L. F.), tra i quali si sarebbe discusso circa la possibile alterazione della partita in parola a favore del club campano; b) le presunte telefonate intercorse, nell’imminenza della gara stessa, tra il G., il D. V. ed il F., al fine di perfezionare l’asserito pactum sceleris. Con riferimento al primo evento (la riunione di metà settimana presso l’area di servizio), può senz’altro affermarsi, senza alcun ombra di dubbio, l’effettivo verificarsi dell’accadimento medesimo: del pari, non possono residuare incertezze di sorta in merito alla identità dei sette protagonisti di detto incontro, così come individuati dalla Procura Federale e come poc’anzi indicati, ivi compreso l’odierno istante. Con altrettanta sicurezza può sostenersi come, in tale frangente, venisse avanzata e vagliata una proposta alterativa del risultato della gara in oggetto, a vantaggio della formazione di casa e dietro corresponsione alla squadra ospite di un corrispettivo in denaro. Siffatti basilari elementi sono stati sostanzialmente ammessi, nelle rispettive dichiarazioni rese in sede di indagine sia penale che sportiva, da tutti i presenti all’appuntamento, ad eccezione del D’A., il quale si è astenuto dal rispondere agli interrogatori disposti, tanto dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria, quanto dagli Inquirenti della F.I.G.C.…Al riguardo, questo Collegio ritiene che non possa dirsi raggiunta, a carico del F., la prova della commissione di un illecito sportivo in senso tecnico, neppure nella forma “a consumazione anticipata” prevista e disciplinata dall’art. 7, comma 1, del C.G.S. E’ bensì vero che, in forza dell’ormai consolidato ed univoco orientamento giurisprudenziale del T.N.A.S., per la dimostrazione di un illecito sportivo non sia necessario un risultato probatorio, di stampo penalistico, che si ponga “al di là di ogni ragionevole dubbio”, essendo, invece, consentito di arrestarsi ad una soglia più bassa, purché “superiore al generico livello probabilistico” e “fondata su indizi gravi, precisi e concordanti”. Senonché, il Collegio ritiene, nemmeno in questi più modesti termini, che possa affermarsi la responsabilità dell’istante in ordine all’addebito ascrittogli. Dall’analisi delle deposizioni acquisite, infatti, emerge come il solo S. riferisca di aver parlato direttamente con il F. di un possibile aggiustamento della partita in questione: tutti gli altri calciatori ascoltati, invece, si sono espressi sul punto o in modo tale da escludere completamente il coinvolgimento dell’incolpato in qualsivoglia discorso illecito, sottolineando, anzi, la decisa e categorica reazione di dissociazione e di rabbia dello stesso di fronte a frasi ed a parole, pronunciate soprattutto dall’E. e dal D’A., dal chiaro connotato fraudolento (cfr. dichiarazioni di M. G. e di D. D.V.), o, comunque, in maniera palesemente generica (cfr. dichiarazioni di M.E.) e/o fortemente dubitativa (cfr. dichiarazione di N. S. ). Ancor meno rilevanti ai fini del contendere sono, poi, le esternazioni del sig. A. M., il quale, non avendo assistito personalmente al menzionato episodio, ne parla per mero “sentito dire” od, al massimo, per averlo appreso da altri….In un simile contesto materiale e giuridico-sostanziale, assai poco contribuisce ad aggiungere, sul piano probatorio, la preventiva contezza (o meno), da parte del F., delle effettive ragioni dell’appuntamento: in proposito, è sufficiente osservare come, ferma restando l’ineludibile necessità, per qualsiasi intento illecito, del superamento della sfera personale ed individuale per tradursi in qualcosa di concreto e di percepibile all’esterno, appaia, comunque, sufficientemente plausibile (praticamente alla identica stregua della opposta versione fornita dall’accusa) che il menzionato calciatore, di fronte alla richiesta, proveniente dal Vice-Presidente D’A., carabiniere in servizio presso il Tribunale di Salerno e parente stretto del Presidente della Salernitana, di accompagnarlo a Bari per un incontro tra le tifoserie (gemellate) delle due squadre, in vista dell’imminente gara della domenica successiva, abbia tranquillamente accettato. In definitiva, con riguardo alla precipua qualificazione giuridica data dall’Organo requirente e da quelli giudicanti endofederali alla condotta del F., è inevitabile concludere per una riforma dell’impugnata delibera, con esclusione della fattispecie di cui all’art. 7, comma 1, del C.G.S. e, quindi, del correlato trattamento sanzionatorio. Il comportamento del F., peraltro, non è certamente esente da censure sul piano disciplinare, essendo indubitabilmente ravvisabile, nello stesso, una violazione normativa (l’omessa denuncia di cui all’art. 7, comma 7, del C.G.S.), che, pur decisamente più lieve e meno deplorevole rispetto all’illecito sportivo, non vale a tenere indenne l’autore da una congrua ed adeguata misura punitiva…..Ebbene, una volta acclarato, per stessa ammissione del calciatore, che, dopo essere venuto a conoscenza della proposta illecita intercorsa tra alcuni dei partecipanti al fatidico incontro del giovedì sera, lo stesso, pur dissociandosene, si sia astenuto dal denunciare il fatto alla Procura Federale, è inevitabile addebitare al F. la violazione di detto obbligo, così come delineata e sancita dal citato comma 7 dell’art. 7 del C.G.S., con le conseguenze sanzionatorie di cui al dispositivo del presente lodo. Passando, ora, al secondo episodio in contestazione (le asserite telefonate del F. con il G. ed il D.V.), è doveroso evidenziare come, anche in tal caso, non possa reputarsi conseguito un grado probatorio idoneo a supportare il costrutto accusatorio elaborato nell’atto di deferimento e recepito nelle pronunce della C.D.N. e della C.G.F. Come e più che per il primo accadimento, le dichiarazioni su cui si fondano le pretese colpevoliste a scapito del ricorrente non si connotano certo per univocità, precisione e concordanza….Più esattamente, va rilevato come le propalazioni di A. M. e di D. L. siano caratterizzate da molteplici ed insanabili discrasie che le rendono del tutto inadatte a sostenere una imputazione così grave ed importante quale quella di illecito sportivo: e ciò con riferimento sia alle circostanze temporali (per il M., i contatti telefonici si sarebbero tenuti la sera prima della gara, per il L., la mattina della stessa) sia agli interlocutori del F. (per il primo, il solo G., per il secondo, principalmente il D. V., mentre il nominativo del G. è richiamato in forma meramente dubitativa: “penso anche il G.”). Alla stessa stregua, le asserzioni di S. B. non convincono affatto, perché, oltre a risaltare per vaghezza e per fumosità, nulla dicono circa la posizione del F.: “Ribadisco che non ricordo come sono finito in quella stanza che credo fosse quella di G., in quanto era seduto sul letto con il cellulare in mano ebbi la sensazione che avesse appena concluso una telefonata e che l’interlocutore gli avesse riferito che la partita si sarebbe svolta regolarmente”. E, soprattutto, per quel che qui interessa: “… il nome di F. l’ho appreso solo recentemente esaminando le carte processuali; io non ho mai saputo chi fosse l’interlocutore di G.” (cfr. audizione P.F. del 4 marzo 2013). E’ non poco indicativa, del resto, l’avvenuta derubricazione da illecito sportivo ad omessa denuncia, con recentissimo lodo del T.N.A.S. del 1° Aprile 2014, pubblicato il 6 Giugno u.s., della posizione di uno degli altri presunti protagonisti dei menzionati colloqui (S.G.).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 14 maggio 2014  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul  C. U. n. 21/CGF del 27 luglio 2013

Parti: Sig. S. B./Federazione Italiana - Comitato Regionale Umbria

Massima: Rideterminata la sanzione della squalifica per anni tre e mesi sei per la violazione dell'art. 7 commi 1, 2 , 5 e 6 CGS irrogata dalla Corte di Giustizia Federale a carico del calciatore, in mesi 14 di squalifica per la violazione degli artt. 1 comma 1 e 7, comma 7 del CGS…..per l’omessa denuncia di illecito sportivo con riguardo all’incontro Salernitana-Bari del 23 maggio 2009…Il Collegio rileva come, seguendo un principio oramai consolidato della giurisprudenza sportiva, esista un peculiare criterio di imputabilità del fatto commesso. Il T.N.A.S., in più di una circostanza, ha avuto modo di affermare come non sia necessaria né l’assoluta certezza dell’imputabilità né, come nel sistema penale, il superamento del ragionevole dubbio. Pertanto, affinché un soggetto possa essere ritenuto responsabile di aver posto in essere una determinata condotta è sì sufficiente un grado inferiore di certezza, rispetto al superamento del ragionevole dubbio, ma è pur sempre necessario che l’imputabilità poggi su indizi connotati dal carattere della gravità, precisione e concordanza al fine di ottenere un c.d. alto grado di probabilità che lo stesso soggetto abbia effettivamente posto in essere la condotta incriminata. Conseguentemente, il Collegio deve effettuare un’attenta analisi di tutti gli elementi e di tutte le prove di cui si trova in possesso. Sulla scorta di ciò, si ritiene che le condotte tenute dall’odierno istante non integrino le violazioni contestate per le quali è stato addebitato allo stesso l’illecito sportivo, ex art. 7, commi 1, 2, 3 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Il Collegio, infatti, ritiene che l’impianto accusatorio posto a fondamento del deferimento del Procuratore federale e, più in generale, la ricostruzione degli accadimenti che hanno tanto preceduto quanto seguìto l’incontro di calcio Salernitana-Bari, non possano essere tali da poter considerare esistenti in capo al Signor B.quegli indizi, connotati dal carattere della gravità, precisione e concordanza, tali da giustificare l’irrogazione della grave sanzione quale quella della squalifica per anni tre e mesi sei. Il Collegio, infatti, rileva come l’apporto causale dell’istante al progetto criminoso sia completamente assente, dal momento che, a prescindere dalle diverse e contrastanti risultanze probatorie, il signor B.  non risulta aver mai ricoperto un ruolo fattuale per l’alterazione del risultato calcistico. Se da una parte, infatti, è certo, perché dallo stesso confessato, che il signor B. abbia partecipato alla riunione tenutasi in palestra con gran parte della squadra e che nel corso della stessa riunione l’istante non abbia proferito verbo circa l’adesione o meno all’ipotesi di alterare l’incontro da giocarsi; dall’altra parte, non è affatto certo che il Signor B. abbia partecipato fattivamente alla discussione successiva alla telefonata fatta nella camera d’albergo del compagno G. e che lo stesso abbia mai percepito una somma di denaro per la combine. Vi sono, infatti, agli atti dichiarazioni contrastanti tra loro circa il raggiungimento dell’intento criminoso tra i compagni di squadra (circostanza questa sicuramente non avvenuta nella stanza di albergo del compagno G.), e, soprattutto, circa la spartizione del denaro a seguito dell’incontro tenutosi a Salerno. Su tali accadimenti, di cui uno solo certo (ovvero la partecipazione all’incontro con la squadra alcuni giorni prima la partita), il Collegio deve porre l’attenzione e valutare se, considerati insieme, possano ascrivere in capo al signor B. la commissione di un fatto illecito. Il Collegio, pertanto, deve focalizzare la propria attenzione e valutare nei minimi dettagli solo quelle prove direttamente e inequivocabilmente riferibili alla condotta del signor B.. Ebbene, in linea con altri lodi emessi dal T.N.A.S. (lodo Gillet/F.I.G.C. del 24 gennaio 2014 e, soprattutto, lodo Parisi/F.I.G.C. del 4 aprile 2014), il Collegio ritiene che la sola partecipazione ad una riunione nel corso della quale viene prospettata la possibilità di alterare il risultato finale dell’incontro, senza che nella stessa il signor B. abbia dato il proprio consenso all’alterazione dello stesso, non può inverare la commissione di un illecito sportivo. Infatti, con riferimento alle altre circostanze sulle quali si è fondato il piano accusatorio del Procuratore federale (la presenza nella camera di albergo del compagno G., successiva alla telefonata con il calciatore F., all’esito della quale, comunque, i presenti decisero di giocare la partita regolarmente e la spartizione del denaro), il Collegio ritiene di non dover trarre alcuna conseguenza, attesa l’insufficienza di indizi che possano giustificare, seppur in modo attenuato, una qualche coinvolgimento del signor B.. Nello specifico, e per stessa ammissione dei diversi compagni di squadra sentiti nel corso delle audizioni, nella stanza del signor G. si decise di giocare regolarmente la partita. E da ciò, conseguentemente, non può trarsi alcun tipo di responsabilità in capo al signor B. di aver partecipato anche solo ad un progetto criminoso, seppur poi in quella sede momentaneamente tralasciato e abbandonato….La sola partecipazione alla riunione, infatti, non potrebbe essere mai considerata di per sé come commissione di un illecito sportivo perché, ragionando in questi termini, per coloro i quali hanno poi realmente ideato, programmato e alterato la partita, con successiva spartizione del denaro, «dovrebbe ipotizzarsi, per la medesima gara, la commissione di due illeciti entrambi consumati» (cfr. lodo Gillet/F.I.G.C. del 24 gennaio 2014)….La derubricazione, quindi, della condotta ascrivibile all’istante giustifica una riduzione della sanzione comminata allo stesso che si reputa congrua nella misura di mesi quattrodici

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 27 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 13 Maggio  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 50/CDN del 10.2.2014

Impugnazione – istanza:  2. RICORSO CALC. D.P.M.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.F. IN RIFERIMENTO ALLA GARA BARI/TREVISO DELL’11.05.2008 - NOTA N. 2044/65PF12-13/SP/MG DEL 31.10.2014

Massima: Rideterminata la sanzione della squalifica per mesi 6 a carico del calciatore, in quella di mesi 4 di squalifica per la violazione degli artt. 1 comma 1 e 7, comma 7 del CGSper non avere denunciato i fatti integranti illecito sportivo in relazione alla gara Bari / Treviso…La Corte ritiene che l’appello possa essere accolto limitatamente alla domanda subordinata volta ad ottenere la riduzione della sanzione comminata dalla C.D.N. La Corte, infatti, sulla base del materiale probatorio acquisito in atti, ritiene di dovere condividere la decisione della C.D.N. circa la qualificazione della fattispecie in termini di omessa denuncia ex art. 7, comma 7, C.G.S. a carico del calciatore D. Gli elementi salienti della vicenda confermano, a giudizio di questa Corte, l’elevatissimo grado di attendibilità della ricostruzione dei fatti operata dalla Procura Federale. E ciò per diverse ragioni che, corroborate dalle dichiarazioni rese nelle varie sedi investigative dai diversi soggetti coinvolti nonché da un complesso indiziario idoneo a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti, convergono tutte in favore dell’accertamento della consapevolezza del D. circa l’esistenza di un piano volto all’alterazione del risultato della gara in questione. Infatti, le dichiarazioni del L. (audizione 4.3.2013), del M. (interrogatorio PM del 30.7.2012) e dell’E. consentono di ritenere provato che il D. avesse avuto notizia del tentativo messo in atto da alcuni compagni di squadra per combinare il risultato della gara Bari/Treviso (combine poi concretamente perfezionatasi). L’E., in particolare, nell’interrogatorio del 3.10.2012, include espressamente il nominativo del D. tra quelli dei compagni di squadra che erano presenti nello spogliatoio quando venne prospettata l’ipotesi di combinare la gara (alla fine della riunione negli spogliatoi non ci fu una decisione unanime … S., D., L. e G. erano sicuramente contrari). Lo stesso E. ha quindi riferito (audizione 20.2.2013) di avere rivolto al calciatore D. un discorso dal tenore analogo a quello fatto al compagno di squadra L. volto a verificare se i propri compagni di squadra fossero intenzionati o meno a partecipare alla combine (con riferimento alla combine gli dissi (al L.) che avrebbe dovuto fare quello che si sentiva di fare, nel senso di non farlo sentire obbligato a partecipare alla combine). E’ evidente pertanto che in quella occasione l’E. ebbe a riferire anche al D., come in precedenza fatto con il L., dell’esistenza di un accordo o comunque di un progetto finalizzato al perfezionamento dell’accordo stesso che avrebbe alterato il risultato della partita in questione.…L’ordinamento sportivo, infatti, estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti dei soggetti che operano al suo interno (tesserati o meno) con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento statale, fatta ovviamente salva l’osservanza del diritto di difesa, costituzionalmente protetto. Da questo punto di vista, non rappresenta in alcun modo violazione del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva” (C.G.F., C.U. 031/CGF 23.8.2012). Il che è indubbiamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. Fermo restando quanto sopra, la Corte ritiene tuttavia che la posizione del calciatore D. possa essere riguardata con minor rigore, quanto alla misura della sanzione, rispetto alla decisione di primo grado.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.76/CDN  del 12 Maggio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (421) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.E. (Calciatore) (nota n. 7951/65 pf12-13/SP/seg. del 4.6.2013).

Massima: Anni 3 e mesi 6 al calciatore per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, per avere posto in essere atti diretti ad alterare  lo svolgimento e il risultato della gara Salernitana - Bari del 23.5.2009, prendendo contatti  e accordi diretti a tale scopo, con l’aggravante dell’effettiva alterazione dello svolgimento e  del risultato della gara suddetta e, in particolare, per aver aderito all’accordo illecito….Risulta pacificamente in atti che in occasione della gara Salernitana-Bari del 23.5.2009 i tesserati di entrambe le squadre raggiunsero un accordo volto ad alterarne il risultato finale in favore della Salernitana, bisognosa di punti in classifica. Plurime sono le fonti di prova che portano a ritenere la sussistenza dell’illecito disciplinare così come descritto nel deferimento, peraltro già ampiamente analizzate e valutate nella decisione di questa Commissione, in diversa composizione, che ha giudicato tutti gli altri deferiti per i medesimi fatti (cfr. C.U. 5/CDN 2013/2014). Si tratta, in particolare, delle coerenti e convergenti dichiarazioni dei tesserati M., E., L. e S., analiticamente riportate anche nell’atto di deferimento (pagg. 41-88), dalle quali può certamente desumersi la prova dell’incontro finalizzato alla proposta, proveniente dalla Salernitana, di alterazione del risultato dell’imminente gara; dell’avvenuta informazione circa la proposta ricevuta alla squadra del Bari da parte dei partecipanti al detto incontro nel corso di una riunione indetta in occasione di un allenamento; della successiva decisione di aderire alla proposta e alla seguente spartizione del denaro consegnato dagli emissari della Salernitana all’esito dell’effettivo conseguimento del risultato pattuito. Ferma restando dunque la prova dei fatti così come pur sinteticamente ricostruiti, occorre esaminare la posizione dell’odierno deferito cui è contestata l’adesione all’accordo illecito “siglato” dagli ulteriori soggetti coinvolti. Ritiene la Commissione che gli elementi acquisiti in atti, in particolare attraverso l’integrazione probatoria disposta, consentano di ritenere provata la responsabilità dell’E. per le violazioni a lui ascritte. Ed invero, il deferito è indicato dall’E. quale percettore della somma di denaro costituente il compenso illecito pattuito per l’alterazione della gara in esame (cfr. interrogatorio 3.10.2012). Ed anzi, nelle dichiarazioni rese alla Commissione, l’E. ha precisato che il nominativo dell’odierno deferito era indicato nella lista delle persone da retribuire proprio perché avevano aderito all’accordo illecito, lista redatta dai compagni D. V. e G.. Ed ha aggiunto di aver personalmente provveduto alla consegna del denaro all’E. nei giorni immediatamente successivi la gara “incriminata”. Pur non essendo in grado di indicare una data precisa, sulla percezione del denaro da parte anche dell’odierno deferito, l’E. è stato categorico e non ha mostrato la minima incertezza. Ebbene, le dichiarazioni (auto ed etero) accusatorie di E. paiono alla Commissione intrinsecamente attendibili, non contenendo elementi di illogicità e dimostrandosi nel tempo tra loro coerenti. …. Le dichiarazioni rese dall’E., ribadite avanti la Commissione, risultano riscontrate da quanto riferito all’Autorità Giudiziaria dallo I. il quale, pur collocando temporalmente la circostanza la sera stessa del 23.5.2009, afferma con certezza che E. consegnò all’E.la parte di spettanza del prezzo dell’illecito, aggiungendo addirittura che si trattava di calciatore “fuori rosa”, ad ulteriore dimostrazione della propria precisa conoscenza dei fatti (cfr. interrogatorio 21.9.2012).

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 aprile 2014  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C. U. n. 106/CGF (2013/2014)

Parti: M. G. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima:……il Collegio manifesta piena adesione alla giurisprudenza del TNAS secondo la quale, per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non sia necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma che, nel rispetto dei ricordati principi costituzionali, debba comunque sussistere, e possa ritenersi sufficiente, un grado inferiore di certezza, ottenuta comunque sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c. FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c. FIGC; 3 marzo 2011, Donato c. FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c. FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c. FIGC; 26 aprile 2012, Signori c. FIGC; 10 ottobre 2012 Alessio c. FIGC; lodo 10 dicembre 2012 Alberti c. FIGC). Alla luce di ciò si tratta di verificare in questo arbitrato, attraverso l’ esercizio del potere di revisione dei fatti controversi, se gli elementi di prova raccolti consentono di ritenere, secondo lo standard probatorio enunciato, la integrazione dei presupposti per l’affermazione di responsabilità dell’istante. Sul piano dell’ acquisizione e della valutazione degli elementi probatori, con più specifico riferimento ai criteri di valutazione della chiamata in correità e del contrasto tra dichiaranti , il Collegio osserva che la circostanza che vada condivisa la posizione manifestata dalla giurisprudenza volta a ritenere la “niente affatto obbligata permeabilità” del’ordinamento sportivo rispetto alle norme dell’ordinamento generale, non impedisce al giudice sportivo, nel formare il proprio libero convincimento, di tenere presenti norme e principi propri dell’ordinamento processual-penalistico e orientamenti elaborati dalla giurisprudenza ordinaria, in particolare quando ciò consenta il sostanziale rispetto dei principi costituzionali secondo quanto sopra osservato. Il Collegio, in merito ai temi sopra ricordati, ritiene di dover tenere presenti le disposizioni di cui all’art. 192 c.p.p., secondo cui le chiamate in correità vanno valutate “unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”. In sostanza, dunque , il Collegio ritiene che le prove vadano valutate nel loro complesso e nel rispetto dei principi di “ragionevolezza, plausibilità e verisimiglianza, oggettività, specificità, non apoditticità e riscontrabilità” ( cfr. Lodo 19/11/2012 Fontana / FIGC).  Tanto premesso circa i criteri di acquisizione e valutazione delle prove, venendo al presente procedimento si rileva, in merito alle istanze istruttorie, che il Collegio le ha respinte , fissando direttamente l’udienza di discussione a scioglimento delle riserva assunta in udienza, ritenendo la vertenza sufficientemente istruita, considerato il rilevante numero delle acquisizioni istruttorie rinvenibili in atti , con particolare riferimento alle numerose dichiarazioni concernenti l’istante, e tenendo presente, inoltre , che le istanze medesime riguardavano soggetti già uditi in precedenza nei modi che si segnaleranno infra , nonché le medesime circostanze su cui essi avevano fornito dichiarazioni in atti. L’attività istruttoria sarebbe dunque risultata ultronea.

Massima: Rideterminata la sanzione della squalifica per anni quattro per la violazione dell'art. 7 commi 1, 2 , 5 e 6 CGS irrogata dalla Corte di Giustizia Federale a carico del calciatore, in mesi 8 di squalifica per la violazione degli artt. 1 comma 1 e 7, comma 7 del CGScon riferimento all’incontro Bari- Treviso e, sempre ai sensi dell'art.7, comma 7, del C.G.S. ed in mesi 14 di squalifica con riferimento all’incontro Salernitana – Bari…Si ritiene, infatti , di aderire alla diversa impostazione di cui ad altro lodo TNAS , ed esattamente il lodo arbitrale 10 dicembre 2012, reso nel procedimento di arbitrato n. 632 promosso dal sig. A. Alberti contro la FIGC; come in quel caso il Collegio ritiene, qui, di non dover esprimere valutazioni di ordine generale sulla credibilità di dichiaranti basate sulla loro credibilità in astratto o sulla presunta personalità (quasi che l’inattendibilità possa configurarsi quale “ colpa d’autore”), ma. al contrario, di dover valutare le dichiarazioni con specifico riferimento al singolo caso in esame e alla riscontrabilità, plausibilità, verisimiglianza, oggettività e specificità e delle dichiarazioni acquisite agli atti. Fra i dichiaranti viene dall’istante censurata in particolare la credibilità del M. ( personaggio rilevante in varie delle complesse vicende disciplinari e processuali legate agli incontri di calcio “combinati”); il Collegio osserva al riguardo che , fermo restando che ogni valutazione sulla personalità del predetto sarebbe certamente opinabile giacché numerose dichiarazioni etero e auto-accusatorie rese dal M. dinanzi all’Autorità giudiziaria penale e davanti agli organi disciplinari della FIGC hanno trovato riscontri e conferme (cosicché non è comunque possibile ritenere a priori la piena attendibilità o inattendibilità delle medesime), va comunque considerato che per le ragioni testé esposte non appare opportuno né possibile esprimere valutazioni generali di tipo soggettivo in merito alla personalità e alla credibilità del M. perché sul piano metodologico la valutazione del giudicante non può essere soggettiva e generalizzata ma deve essere oggettiva e puntuale,deve cioè riguardare i singoli e specifici fatti oggetto del giudizio e i singoli elementi probatori letti in un quadro complessivo e coerente. Dunque il Collegio ritiene che vadano prese in considerazione non la (presunta) personalità del dichiarante per dedurne la fondatezza o meno delle accuse di volta in volta dirette ad altri soggetti, bensì vadano esaminate le singole dichiarazioni, relative ad ogni specifico caso, e valutate alla luce degli ulteriori elementi probatori o indizianti acquisiti al medesimo giudizio, con una prudente applicazione dei generali principi recati dall’ordinamento e dalla giurisprudenza processual-penalistici, nella misura in cui essi siano funzionali al rispetto dei principi costituzionali sopra ricordati.  Ciò premesso si esamina dapprima l’apparato probatorio relativo all’addebito concernente l’incontro Bari- Treviso. Al riguardo va innanzi tutto osservato che il Collegio ritiene accertata l’intervenuta combine relativa all’incontro Bari-Treviso, per molteplici ragioni. Innanzi tutto si osserva che negli stessi scritti della parte istante non sembra essere seriamente messo in dubbio (al di là di alcune formule di stile) il fatto che quell’incontro sia stato alterato, circostanza che , ove fosse stata esclusa, avrebbe automaticamente scagionato il G.E’ invece evidente che la linea difensiva è quella volta ad escludere la responsabilità individuale dell’istante, e non il verificarsi della combine. In secondo luogo, e comunque a prescindere da quanto sopra, si osserva che in numerosi altri lodi del TNAS si afferma, più o meno esplicitamente ma comunque sempre inequivocabilmente, che quella partita fu oggetto di illecito ; infine, anche a voler prescindere da suesposte e già ex se dirimenti considerazioni, il Collegio osserva che le numerosissime dichiarazioni in tal senso , gli intervenuti patteggiamenti di numerosi giocatori sia in sede disciplinare sportiva che in sede di giudizio penale ( tutti elementi suffragati dalla svolgimento e dall’esito dell’incontro) dimostrano in modo non ragionevolmente discutibile che la combine vi fu. La circostanza dell’intervenuta assoluzione del P., dedotta dall’istante in  discussione, è del tutto irrilevante. L’assoluzione del P. è stata determinata, come chiaramente affermato nel relativo lodo, non dalla circostanza che si sia raggiunta la certezza della sua estraneità alla combine, ma dalla mancata acquisizione al procedimento di elementi probatori idonei; anzi , nel lodo si osserva che . Né può rilevare la circostanza che nessuno sia stato condannato per illecito sportivo in sede disciplinare per il Treviso; tutto ciò significa semplicemente che la mancata individuazione del o dei soggetti che hanno realizzato la combine per il Treviso sta ad indicare che non è stato possibile trovare i colpevoli, e non che l’illecito non si è verificato; dunque, per chiamare un paragone proposto dall’istante, l’omicidio è accertato e cadavere rinvenuto, ciò che manca sono ( alcuni dei ) colpevoli,  il che non esclude la responsabilità di quelli che, invece, sono stati individuati. Ciò premesso, venendo alla posizione del G. si rileva che nelle dichiarazioni rese dal sig. M. il Collegio riscontra una certa genericità (“l’accordo venne accettato da tutti i miei compagni”; non appare il nome di G.) ; le dichiarazioni di L.in merito al finto diverbio tra G.e P. non hanno trovato riscontri ulteriori; la dichiarazione di R. appare incerta sulla partecipazione del G. ( “ credo di poter individuare, se ben ricordo, tra i presenti i seguenti calciatori: ... M. G...”); le uniche dichiarazioni chiare sono quelle di E. che affermano non la mera conoscenza ma la partecipazione all’illecito del G. nonché quelle di L., analoghe. Così ricostruito il quadro probatorio, il Collegio non ritiene che sussistano indizi gravi, precisi e concordanti, tali da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito; vi è invece ampia prova della consapevolezza da parte del G. delle azioni di altri (fra cui del S., di cui invano nell’istanza si postula la non responsabilità per illecito, che il Collegio invece ritiene sussistente) volte alla commissione dell’illecito e dunque vi è senz’altro omessa denuncia, da punire con il dovuto rigore, anche in considerazione della circostanza che si voleva alterare la regolarità del campionato con riferimento alle ultime posizioni in classifica.  Per quanto concerne, invece, l’incontro Salernitana – Bari gli elementi probatori a carico del G. scaturiscono soprattutto dalla presenza all’incontro di Molfetta, sopra descritto. Il Collegio non ignora che l’altro tesserato presente all’incontro per la Salernitana, il sig. F., ha recentemente visto riconosciuta dal TNAS l’insussistenza dell’illecito e la sussistenza di un’ omessa denuncia sostanzialmente per il medesimo comportamento, in quel caso accompagnato da ulteriori elementi probatori; quella decisione, come può leggersi nel dispositivo, è intervenuta a maggioranza , e comunque non può non destare perplessità il fatto che un giocatore pochi giorni prima di un incontro di campionato si rechi ad incontrare i tifosi avversari (come il G. ha affermato di voler fare) ; si tratta di circostanza che lascia comprendere che il G. ha avuto una condotta quantomeno assai incauta. Il Collegio ritiene che scopo dell’incontro non potesse che essere quello della proposta dell’illecito, come poi è realmente avvenuto; tuttavia non può affermarsi con sufficiente grado di certezza che di tale obiettivo il G. fosse ab origine consapevole e correo, in difetto di ulteriori specifici riscontri in capo al G.. Pertanto il Collegio ritiene che la ricordata circostanza della partecipazione all’incontro ammessa dal G. (pur se il medesimo, afferma di essersi rifiutato di accedere all’ipotesi di combine non appena compresa la finalità dell’incontro) non sia sufficiente a dimostrare la responsabilità per illecito del predetto, giacché non viene in questo caso raggiunto il livello probatorio, più attenuato rispetto alla soglia penalistica dell’”oltre ogni ragionevole dubbio”, che si richiede nell’ordinamento sportivo per dimostrare la violazione dell’art. 7 comma 1 del C.G.S. in capo al calciatore medesimo. Vi è invece piena prova dell’omessa denuncia, va punita a titolo di omessa denuncia ai sensi dell’art.7, comma 7 del C.G.S., che assume grave rilievo in considerazione delle circostanze in cui è maturata e della possibilità che il G. avrebbe avuto di sventare la combine con una tempestiva denuncia

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 10 aprile 2014  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul  C. U. n. 93/CGF del 23 novembre 2013

Parti: S.S. Lazio SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Ridotta da € 50.000,00 ad € 40.000,00 l’ammenda alla società a titolo di responsabilità oggettiva per l’omessa denuncia commessa dal suo calciatore. Il Collegio muove da questo presupposto pur rilevando che dell’illecito sportivo si ignorano i responsabili dei rispettivi sodalizi sportivi, atteso che nessun calciatore delle tre squadre coinvolte è stato oggetto di condanna quale responsabile dell’illecito medesimo. Ciò premesso, questo Collegio condivide l’orientamento della Corte d’Appello Federale secondo il quale a norma dell’art.7, comma7 CGS, l’obbligo di denuncia, da parte del tesserato, sorge non appena questi venga a conoscenza che un illecito sia stato o stia per essere realizzato. Se, dunque, dal punto di vista oggettivo il fatto che compone la fattispecie è la realizzazione o la prossima realizzazione di un illecito sportivo, dal punto di vista soggettivo assume rilevanza la conoscenza dell’illecito o del suo tentativo da parte del suo tesserato. Con riguardo alla fattispecie così indicata, il Collegio, in ordine logico, deve, quindi, procedere all’accertamento della commissione dell’illecito o del suo tentativo e, ove questo sussista, all’accertamento della conoscenza del fatto da parte del tesserato. Per le ragioni indicate il primo accertamento non è revocabile indubbio: le gare indicate sono state oggetto di un illecito sportivo; si tratta allora semplicemente di stabilire se il sig. S. M. sia venuto a conoscenza della commissione, da parte di altri, di un illecito ovvero se egli abbia del tutto ignorato il fatto ovvero abbia avuto una semplice percezione di un sospetto vago e indeterminato sulla lealtà sportiva di un tesserato (nel caso di specie Z.). Con riguardo all’illecito commesso in ordine alla partita Lazio-Genoa questo Collegio, aderendo a un principio consolidato enunciato dal TNAS, considera ininfluenti le dichiarazioni rese dal G.: il quale non riferisce fatti da egli direttamente percepiti, ma riferisce presunti fatti appresi de relato ovvero suggestioni o personali riflessioni (Cfr. per tutti lodi Conte/FIGC e Alessio/FIGC). Sempre muovendo dai precedenti di questo Tribunale occorre ribadire il principio secondo cui “per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito- certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione- né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad esempio l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi un grado inferiore di certezza ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia/ FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte) (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23 agosto 2012). Resta, tuttavia, fermo che l’illecito, “come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve aver superato sia la fase dell’ideazione che quella così detta ’preparatoria’ e essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato” (CAF, C.U. n. 18/C del 12 dicembre 1985). Le condotte imputate agli incolpati debbono “rilevare una concreta idoneità causale ed attraversare tutta una serie di apporti necessari per il raggiungimento dello scopo” (CF, C.U. n.2/CF del 4 agosto 2006). In virtù dei richiamati principii depongono nel senso di una consapevolezza da parte del sig. M. del fatto che era in corso la commissione di un illecito sportivo, del quale egli doveva essere in grado di percepire l’antigiuridicità, le seguenti circostanze: in primo luogo, l’amicizia intensa con lo Z. riconosciuta dallo stesso M.; in secondo luogo, il fittissimo scambio di sms tra lo Z. e il M. avvenuto il giorno della partita; in terzo luogo, il ricorso ad una scheda sim intestata a S. R. compagna di L. A., gestore di una agenzia di scommesse; scheda sim utilizzata da M., per sua stessa ammissione, soltanto nel periodo di Maggio del 2011, e a suo dire per scommettere su sport diversi dal calcio; ed infine (circostanza che assume particolare rilievo) che il giorno della partita Z.e I. incontrarono M., sia pur per pochi minuti. Ad avviso di questo Collegio, usando un criterio di ordinaria diligenza il M. avrebbe dovuto interrogarsi in generale sullo stile di vita di Z. (vista l’abituale frequentazione) e in particolare della visita ricevuta (sia pur per i biglietti della partita) in compagnia di I.. Queste circostanze lasciano inferire, da un punto di vista logico e probabilistico, la conoscenza da parte del calciatore S.Mauri della ideazione e realizzazione di un illecito ad opera dello Z. Gli indizi gravi, precisi e concordanti militano per una responsabilità di quest’ultimo per violazione dell’art. 7, comma 7 CGS, con conseguente condanna dello stesso M.alla sanzione di mesi 6 così come irrogata nei precedenti gradi di giudizio endofederali.  In ordine alla partita Lecce-Lazio, il Collegio non ritiene invece raggiunto lo standard probatorio sopra richiamato. Depone come indice probabilistico della conoscenza dell’illecito da parte di M. la ricorrenza dei seguenti fatti: a) l’amicizia di M. con Z. (di cui si è parlato) b) l’utilizzazione della scheda sim intestata a S. R.; c) la presenza di Zamperini ad un incontro della Lazio fuori casa, che lo stesso M. ha dichiarato essere un eccezione e non la regola. Depongono in senso opposto i) la brevità dell’incontro tra Z. e M.; ii) la dichiarazione di B. in ordine al fatto che l’incontro tra i due ebbe ad oggetto esclusivamente la consegna del biglietto omaggio per la partita;iii) l’assenza di ulteriori soggetti, quali I., dai quali presumere la ragione effettiva della presenza a Lecce dello Z. in concomitanza con lo svolgimento della partita. In ordine ai fatti indicati il Collegio non ritiene che vi siano sufficienti indizi gravi, precisi e concordanti che consentano di presumere, da un punto di vista logico e probabilistico, la commissione dell’illecito da parte del M. L’assenza di fatti estranei alla sfera dei rapporti tra M. e Z. e l’assenza altresì di terzi soggetti dai quali poter evincere la commissione di un illecito sportivo non consentono, infatti, di ritenere integrato lo standard probatorio sopra enunciato. In chiave probabilistica appare più coerente riportare il fatto accaduto a Lecce ad un rapporto personale tra i due soggetti piuttosto che individuare nel medesimo la conoscenza di un illecito di cui non sembra emergere, alla luce delle circostanze note al Collegio, e per le ragioni indicate in ordine a quanto riportato sul G., alcun oggettivo riscontro.”. Così il lodo M.. Questo Collegio condivide pienamente le considerazioni testé trascritte, facendole integralmente proprie per quanto di interesse in questa sede; la responsabilità oggettiva della società, pertanto, segue l’accertamento della responsabilità del proprio tesserato e va intesa come sussistente nei limiti testé descritti dal lodo trascritto in parte qua, dunque con esclusivo riferimento alla partita Lazio – Genoa.

Massima: Per quanto concerne l’eccezione riguardante violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio, non essendo stato consentito ai legali del club di svolgere ulteriore attività dopo il disposto supplemento di indagine, si osserva che, in effetti ( come osservato dalla Federazione), la ratio della norma invocata ( art. 41.6 del C.G.S. ) sembra diretta a garantire che i difensori possano esprimersi dopo la procura, il che è avvenuto; comunque il Collegio ritiene che il Codice TNAS abbia effetto pienamente devolutivo della controversia, come da consolidata giurisprudenza. Poiché esso conferisce all’arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati, eventuali e ipotetiche irregolarità procedurali, che possano essersi verificate di fronte agli organi disciplinari federali o endoassociativi, non comportano di per sé l’annullamento del provvedimento impugnato (ed eventualmente la rimessione della questione agli organi disciplinari per un nuovo giudizio), se (e nella misura in cui) lo svolgimento dell’arbitrato TNAS (e la piena osservanza in esso dei diritti della difesa) consente di ritenere sanato il dedotto vizio (cfr. il lodo del 2 maggio 2012, Atalanta/ FIGC; lodo10 ottobre 2012, Alessio / FIGC), il che avviene nel presente caso.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 13 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 04 Aprile  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014

Impugnazione – istanza:  1. RICORSO DEL CALC. K.J.P. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 2. RICORSO DEL CALC. H.E.E. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.20133. RICORSO DEL CALC. R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 : 4. RICORSO DEL CALC. L.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 5. RICORSO DEL CALC. D.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 6. RICORSO DEL SIG. B.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 7. RICORSO DEL SIG. R.G.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 8. RICORSO DEL SIG. F.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 9. RICORSO DEL SIG. F.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.201310. RICORSO DEL SIG. P.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 11. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.G. NOCERINA AVVERSO LE SANZIONI: ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA, CON ASSEGNAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO FEDERALE, NELLA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 AD UN CAMPIONATO INFERIORE; AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE: A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 2 E 3 E DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI MOSSI NEI CONFRONTI DEL SUO PRESIDENTE SIG. L.B.; A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 2 E 4, E DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTANTI A TUTTI GLI ALTRI TESSERATI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13- 14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014)

Massima: A giudizio della Corte una piana lettura degli atti di causa consente di escludere, in radice, la dedotta violazione del principio del ne bis in idem. Anzitutto, sul piano fattuale, se è vero che la condotta tenuta dai calciatori è caduta sotto la diretta percezione sensoriale del direttore di gara, ed è da questi valutabile in prima battuta ai sensi dell’articolo 12 del regolamento sul gioco del calcio (sia pur sotto il diverso profilo della simulazione per ottenere, sul campo, un vantaggio sportivo nei confronti dell’avversario), deve al contempo rilevarsi come tali comportamenti, valutati singolarmente ed al di fuori del più ampio contesto in cui si ascrivono, non esauriscono affatto l’intera componente fattuale della fattispecie di illecito qui in rilievo Siffatte condotte riflettono, semmai, un segmento della più complessa ed articolata fattispecie denotando, dunque, una chiara inettitudine strutturale a coprire anche gli ulteriori profili di pari valenza costitutiva che, solo nel loro insieme, compongono l’illecito sportivo, impedendo, dunque, ab imis la paventata sovrapposizione degli oggetti. In altri termini, la prima valutazione operata dal direttore di gara, lungi dall’esprimere un accertamento compiuto e definitivo sull’intero thema decidendum, sì da assorbire in esso ogni ulteriore valutazione, è rimasto circoscritto, nell’ambito di un giudizio svolto nell’immediatezza dei fatti e necessariamente calibrato su ciascuno dei singoli infortuni rilevati, alla disamina delle sole condotte tenute dai calciatori sul campo di gioco senza in alcun modo contemplare né il pregresso illecito accordo, di cui tali condotte costituivano espressione, né gli ulteriori accadimenti (esempio le tre contemporanee sostituzioni) che, parimenti, combinandosi con i primi, integravano il fatto di illecito sportivo in contestazione, il cui appropriato apprezzamento si è reso possibile, nella sua complessa ed articolata strutturazione, solo in occasione del recupero di una necessaria visione di insieme, resa possibile dagli ulteriori accertamenti compiuti ed apprezzati nel loro effettivo disvalore dinanzi all’unico giudice competente. Quanto fin qui evidenziato si evince con assoluto nitore dalla stessa piana lettura delle imputazioni in addebito che rivelano, con immediatezza intuitiva, l’evidente insussistenza della paventata identità delle situazioni poste a raffronto nei medesimi, rigorosi termini richiesti per la operatività del principio del ne bis in idem. Com’è noto, per medesimo fatto, ai fini dell'applicazione del principio del "ne bis in idem", deve, infatti, intendersi la piena identità degli elementi costitutivi dell’illecito, con riferimento alla condotta, all'evento e al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge (cfr. Cassazione penale sez. II, n. 18376 del 21 marzo 2013). Vale, infatti, aggiungere che l'inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso incolpato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso illecito (cfr. Cassazione penale sez. II n. 26725 dell’01 marzo 2013): la preclusione del "ne bis in idem" non opera ove tra i fatti già irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare sia configurabile un'ipotesi di "concorso formale di reati", potendo in tal caso la stessa fattispecie essere riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge, salvo che nel primo giudizio sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato (cfr. Cassazione penale sez. II, n. 18269 del 15.1.2013). In definitiva, avuto riguardo al caso di specie non vi è piena coincidenza né per quanto attiene alla struttura materiale dei fatti (rimanendo la condotta dei calciatori che hanno simulato gli infortuni assorbita nel più ampio ventaglio di elementi materiali che compongono l’illecito qui in contestazione) né per quanto attiene alla loro evidentemente diversa dimensione giuridica, sicchè non residua spazio alcuno per accreditare la paventata sovrapposizione delle ipotesi in comparazione. Alcuna preclusione può dunque scaturire dall’implicito accertamento negativo, contenuto nel referto dell’arbitro, circa profili di possibile illecito disciplinare in ordine alle condotte serbate dai calciatori sul campo di gioco. Lo stesso è a dirsi rispetto alla stessa decisione assunta dal giudice sportivo, il quale, coerentemente con il contenuto delle proprie attribuzioni istituzionali, si è limitato a prendere atto – così come efficacemente evidenziato dal giudice di prime cure - di quanto accaduto in campo e ad adottare le decisioni automaticamente conseguenti alla sola materialità dei fatti accaduti (venir meno del numero minimo dei calciatori), senza svolgere alcun ulteriore accertamento (ovvero apprezzamento) nella direzione di una più complessa verifica in ordine a fattispecie contraddistinte da una propria rilevanza disciplinare. Pienamente condivisibile deve, dunque, ritenersi la decisione della C.D.N. nella parte in cui evidenzia che i fatti, in conclusione, sono del tutto diversi sotto ogni profilo: il primo fatto accertato consta della sola materialità di quanto accaduto in campo e delle sue automatiche conseguenze sul piano del risultato sportivo; l’altro fatto indagato ed accertato dalla Procura concerne l’ampio e complesso disegno fraudolento volto ad alterare il risultato della gara e i comportamenti dei singoli tesserati che ne hanno costituito esecuzione.  D’altro canto, mette conto evidenziare, avuto riguardo alla tipologia di illecito qui in rilievo, cui peraltro si riconnettono complesse modalità di accertamento, come fosse recisamente interdetto, alla stregua della disciplina di settore, al direttore di gara, prima, ed al giudice sportivo, poi, il compiuto apprezzamento, con le caratteristiche proprie di una plena cognitio, dei profili sintomatici della peculiare, gravissima condotta oggetto del presente procedimento, essendo la relativa delibazione riservata ad altri organi di giustizia.  Ed è proprio in coerenza con il quadro normativo di riferimento che il giudice sportivo si è limitato, dopo aver assunto le decisioni di sua stretta competenza, ed all’esito di una rilettura di tutti gli atti di indagine fino a quel momento acquisiti, a trasmettere, a fronte delle anomalie comunque rilevate, l’intero carteggio alla Procura Federale per le ulteriori eventuali determinazioni. Non vi è, dunque, alcuna riproposizione della medesima azione disciplinare: i rigorosi confini che hanno segnato la prima fase dell’accertamento (condotto dall’arbitro prima e dal giudice sportivo poi) hanno inevitabilmente perimetrato i contenuti del giudizio e della relativa decisione ad un livello pertinente alle competenze proprie degli organi suindicati (arbitro prima e G.S. poi) e che non comprende affatto anche il tema oggi in discussione. Il nuovo segmento procedurale, di verifica cioè dalla sussistenza di un illecito sportivo, pur muovendo da alcuni dei fatti già apprezzati nel loro accadimento materiale nella precedente fase (id est gli infortuni), trascende tali specifici fatti sia perché affianca ad essi ulteriori condotte, poste in essere anche prima ed al di fuori del campo di gioco e dunque non valutate né dall’arbitro né dal giudice sportivo (accordo raggiunto dalla dirigenza e dallo staff tecnico sull’obiettivo di perseguire fraudolentemente la sospensione della gara), sia perché combina tutte le condotte accertate nell’ambito di una nuova e più ampia fattispecie (illecito sportivo), a struttura complessa, all’interno della quale gli stessi episodi verificatisi sul terreno di gioco (id est gli infortuni), perdono la loro autonomia per assumere un diverso e nuovo significato fattuale e giuridico, siccome tasselli della complessiva trama in cui si è concretata la condotta di illecito sportivo. Viene, in definitiva qui in rilievo un dato (infortuni) oggettivamente polivalente siccome suscettivo di essere analizzato più volte e sotto differenti profili e per distinti fini e conseguenze, non costituendo tale dato, peraltro, come più volte sopra evidenziato, nemmeno l’unico elemento che esaurisce entrambe le fattispecie poste in raffronto. Il corretto inquadramento nei termini suesposti della vicenda scrutinata rende inconferenti le residue argomentazioni difensive articolate dal ricorrente sempre rispetto alla questione in argomento e che, comunque, vengono passate in rassegna per completezza espositiva. Ed, invero, contrariamente a quanto dedotto, alcun rilievo assume la dignità giuridica di prova privilegiata che l’articolo 35 comma 1 del C.G.S. riserva ai rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tale disposizione, come si evince dalla sua stessa collocazione all’interno del paragrafo 1, fa riferimento ai soli procedimenti relativi alle “.. infrazioni connesse allo svolgimento delle gare” , che esauriscono cioè il loro ambito operativo in stretto riferimento alle condotte irregolari maturate in occasione dello svolgimento della gara. Ben diverso è il caso qui in rilievo, trascendendo le condotte dei calciatori siffatto circoscritto ambito, siccome come attuative di un più ampio disegno fraudolento ordito prima e fuori del campo di gara. Nel caso in esame, nella stessa articolazione della disposizione sopra citata (id est articolo 35 del C.G.S.), viene piuttosto in rilievo la categoria tipologica di cui al paragrafo 4, “procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura Federale”, rispetto ai quali il pertinente regime dei mezzi di prova non fa registrare, nel caso del rapporto dell’arbitro, la medesima forza fidefaciente, dovendosi i relativi procedimenti svolgersi sulla base degli elementi contenuti nel deferimento o nelle deduzioni.  Del pari, ed anche a voler prescindere da quanto fin qui osservato, già di per sé assorbente, alcun rilievo può essere accordato al mancato esercizio, da parte del direttore di gara, dei poteri di cui alle regole 3 e 5 del regolamento del gioco del calcio. In disparte l’inconferenza di siffatta argomentazione, non potendo da essa trarsi, con la pretesa automaticità, alcuna intangibile conseguenza di ordine logico ovvero procedurale rispetto al presente procedimento disciplinare, deve convenirsi, nel merito, con i pertinenti rilievi svolti dal giudice di prime cure, secondo cui, comunque, non ricorrevano i presupposti per l’applicazione delle misure ivi previste: ed, invero, rispetto alle decisioni afferenti all’inizio ovvero alla mancata sospensione della gara, dirimente si rivela l’inconfigurabilità di problematiche di incolumità e di ordine pubblico, elevate dalle suindicate disposizioni regolamentari a necessari presupposti giustificativi per l’adozione delle suddette misure. Lo stesso, è poi a dirsi rispetto all’omessa ammonizione per comportamento antisportivo dei calciatori che hanno simulato il proprio infortunio, essendo tali accadimenti maturati in un contesto motivazionale diverso da quello caratterizzante, come fattispecie tipica di condotta antisportiva, l’ipotesi sanzionata dall’articolo 12 del regolamento sul gioco del calcio, che punisce la slealtà consumata dal calciatore nel corso della gara e, dunque, per prevalere sull’avversario in vista del conseguimento di un vantaggio sportivo.  Infine, del tutto ultronea si rivela l’insistita censura sull’opportunità delle scelte operate dal giudice sportivo il quale, secondo il ricorrente, del tutto illogicamente, dapprima, avrebbe sanzionato la società della Nocerina, ai sensi dell’articolo 17 del CGS, e poi, pur rimanendo immutato il quadro probatorio, con un successivo provvedimento, ha rimesso gli atti alla Procura Federale. In disparte la già evidenziata coerenza di tale ultima opzione con il quadro regolatorio di riferimento, deve rilevarsi, in apice, come le decisioni assunte dal predetto organo di giustizia si collocano al di fuori della res iudicanda, nella specie rappresentata dalla fattispecie di illecito sportivo oggetto di deferimento e convalidata dalla C.D.N. quale organo di prima istanza, non essendo dunque le suddette statuizioni (quelle del giudice sportivo) di interesse se non sotto l’angolatura, sopra però già ampiamente esplorata, della possibile sussistenza (qui esclusa) di una violazione del principio del ne bis in idem.

Massima: Confermata al decisione della CDN che ha sanzionato il presidente onorario della società, il direttore generale, l’allenatore in prima ed in seconda, il medico sociale, i calciatori, per la violazione dell’articolo 7, commi 1, 2, e 5 C.G.S. e la società di quella di cui al combinato disposto degli articoli 7, commi 2 e 3 e dell’articolo 4 comma 1 C.G.S., con l’aggravante, per tutti, di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, determinato dal Giudice Sportivo a seguito della sospensione della stessa. Segnatamente, l’imputazione veniva così rubricata dall’organo dell’accusa “.. per avere, prima e durante la gara SALERNITANA – NOCERINA disputatasi presso lo stadio Arechi di Salerno il 10.11.2013, valevole per il Campionato di 1ª Divisione, girone “B”, della corrente stagione sportiva, in concorso fra loro, ciascuno con le rispettive condotte a loro di seguito contestate, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, concordando artatamente la sostituzione di tre calciatori al 1° minuto di gioco e simulando, nel breve volgere di 16 minuti (tra il 4’ e il 19’), 5 infortuni al fine di determinare il venir meno del numero minimo di giocatori previsto dal Regolamento del gioco del calcio per poter continuare una gara, con la conseguente sospensione della partita in oggetto. In particolare, L. B., G. C., L.P., G. F., S. F. per aver concordato, prima della gara, i modi e i tempi delle sostituzioni dei calciatori nonché il numero di infortuni da simulare onde raggiungere il preordinato risultato della sospensione, D. E., L. F. e C. P. per aver accettato di prendere parte alla combine facendosi sostituire quando ancora non era trascorso un minuto dall’inizio della gara, allo specifico e preordinato fine di esaurire immediatamente il numero di sostituzioni a disposizione, C. C., G.M. e C. D. J. M. per aver accettato di prendere parte alla combine sostituendo i compagni scesi in campo come titolari quando ancora non era trascorso un minuto dall’inizio della gara, allo specifico e preordinato fine di esaurire immediatamente il numero di sostituzioni a disposizione, D. D., E. E. H., I. P. K., F. L. e L. R. per aver simulato infortuni di gioco al solo fine di provocare la sospensione della gara per il venir meno del numero minimo di giocatori per poter continuare una gara, G. R. per aver partecipato all’accordo illecito avallando l’uscita dal terreno di gioco dei calciatori che avevano simulato gli infortuni. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, determinato dal Giudice Sportivo a seguito della sospensione della stessa. Nel costrutto accusatorio dagli addebiti mossi al sig. B., indicato come Presidente della Nocerina, conseguiva, in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la suddetta società di appartenenza, la responsabilità diretta della Nocerina, nonché, in conseguenza degli addebiti mossi agli altri tesserati, anche la responsabilità oggettiva.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 1 aprile 2014  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul  C. U. n. 105/CGF del 25 novembre 2013

Parti: Sig. S. G./ Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Rideterminata la sanzione della squalifica per anni tre e mesi sei per la violazione dell'art. 7 commi 1, 2 , 5 e 6 CGS irrogata dalla Corte di Giustizia Federale a carico del calciatore, in mesi 13 di squalifica per la violazione degli artt. 1 comma 1 e 7, comma 7 del CGS….. non può non evidenziarsi come i numerosi ed incisivi elementi probatori raccolti tanto dalla Procura della Repubblica di Bari in sede penale quanto dalla Procura Federale in ambito sportivo consentano di ritenere il configurarsi di un illecito sportivo in occasione della gara SALERNITANA – BARI del 23 Maggio 2009. A tale “combine” parteciparono diversi tesserati, appartenenti soprattutto alla Società pugliese, molti dei quali rei confessi ed adeguatamente puniti dalla giustizia sportiva. Trattasi, com’è ovvio, di comportamenti quanto mai gravi, che vanno a snaturare l’essenza stessa della competizione agonistica, minando alla base l’intero ordinamento calcistico e mettendone a repentaglio l’integrità e la sopravvivenza. In siffatto contesto, va inserita e valutata la posizione specifica del calciatore S.G., sia per quel che concerne il coinvolgimento dello stesso nella vicenda in discorso sia con riferimento alla precipua qualificazione, sul piano giuridico-sportivo, della condotta da quegli in concreto posta in essere. Sotto il profilo prettamente materiale, è pacifico come tre siano gli episodi che la Procura Federale contesta al giocatore de quo: a) la partecipazione dello stesso alla riunione tenutasi nella palestra dello Stadio “San Nicola”, presumibilmente il Giovedì prima della gara in oggetto, riunione cui avrebbe partecipato pressoché l’intera squadra del BARI e nel corso della quale sarebbero stati illustrati da C.S. i particolari di un incontro svoltosi tra quest’ultimo, unitamente ai compagni di squadra M.E., D.D. V. e N. S., ed alcuni tesserati della SALERNITANA (i giocatori L. F. e M. G. nonché il Vice-Presidente C. D’A.), al fine di pervenire all’alterazione della partita in questione in favore del club campano; b) i contatti telefonici che il G. avrebbe intrattenuto con il F., la sera antecedente alla gara, in una camera dell’albergo sede del ritiro del BARI ed alla presenza di molteplici compagni di squadra, con l’intento di perfezionare l’accordo illecito non ancora raggiunto; c) la consegna del denaro, dopo la partita, ad opera di un emissario della SALERNITANA (il già citato D’A.), presso l’abitazione dell’E., il quale avrebbe provveduto a distribuirlo tra diversi calciatori del BARI, ivi compreso il G….Ebbene, in linea con quanto recentemente stabilito dallo stesso T.N.A.S., sia pure in diversa composizione, per altri procedimenti (cfr. lodi GILLET e CAPUTO), l’atteggiamento meramente e rigorosamente passivo osservato dal G., che, alla stregua di molti altri suoi compagni di squadra, si limitava ad ascoltare lo S., senza proferire parola alcuna e senza il benchè minimo cenno di assenso, non può essere considerato sufficiente a configurare un illecito sportivo, mancando la soglia probatoria minima all’uopo richiesta, soglia che, per consolidata ed univoca giurisprudenza, può essere inferiore all’oltre ogni ragionevole dubbio di stampo penalistico ma, deve, comunque, superare il generico livello probabilistico: nel caso di specie, neppure un limite di tal guisa può dirsi raggiunto. Viceversa, è certamente ravvisabile nel G. la perfetta e nitida contezza dell’illecito sportivo che si stava perpetrando al suo cospetto: il che avrebbe dovuto imporgli di informare, senza indugio, la Procura Federale di quanto stava accadendo, così come perentoriamente ed inequivocabilmente previsto dall’art. 7 comma 7 del C.G.S. L’inottemperanza ad un simile obbligo, indubitabilmente ascrivibile al calciatore medesimo, comporta per lui le conseguenze sanzionatorie normativamente prescritte e concretamente statuite dallo scrivente Collegio, nella misura di cui al dispositivo del presente lodo. Passando, ora, al secondo episodio in contestazione (le asserite telefonate tra il G. ed il F.), è inevitabile constatare come, in tal caso, a differenza che per il precedente accadimento, non possa reputarsi raggiunta alcuna prova, neppure nella diversa e più mite ottica dell’omessa denuncia. …Per quel che attiene al terzo episodio ascritto dall’accusa al G. (la ripartizione del denaro), le considerazioni di questo Collegio non si discostano granchè da quelle appena delineate, mancando validi elementi istruttori in grado di conferire dignità probatoria agli scarni e criptici riferimenti ravvisabili in atti….Sulla insufficienza delle dichiarazioni monosillabiche (“Sì” o “No”) dell’E. circa la partecipazione (o meno) di questo o di quel calciatore alla distribuzione dei soldi, tengasi conto, altresì, delle pronunce del T.N.A.S. nei già richiamati lodi GILLET e CAPUTO.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 31 marzo 2014  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul  C. U. n. 104/CGF del 22 novembre 2013

Parti: Sig. I. R. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Rideterminata la sanzione della squalifica per anni tre e mesi sei per la violazione dell'art. 7 commi 1, 2 , 5 e 6 CGS irrogata dalla Corte di Giustizia Federale a carico del calciatore, in mesi 13 di squalifica per la violazione degli artt. 1 comma 1 e 7, comma 7 del CGS…In primis, è doveroso sottolineare come, dalle risultanze istruttorie provenienti sia dalle indagini svolte, in ambito penale, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari sia dagli accertamenti esperiti, in sede sportiva, dalla Procura Federale, emerga con sufficiente chiarezza l’effettiva realizzazione di un illecito sportivo in occasione della gara BARI – TREVISO dell’11 maggio 2008. A tal proposito, va rimarcato come, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del C.G.S., per la configurazione di detta fattispecie, occorra il mero atto diretto ad alterare il risultato e/o lo svolgimento di una gara o, comunque, ad ottenere un indebito vantaggio in classifica, essendosi in presenza di una violazione c.d. “a consumazione anticipata”: la consumazione in senso stretto, che, tra l’altro, nella vicenda oggi in esame, è da ritenersi parimenti verificata, costituisce un’aggravante, così come espressamente previsto dall’art. 7, comma 6, del C.G.S. Alla stregua di ciò, è evidente come basti la semplice proposta fraudolenta per individuare l’ipotesi in discorso, senza bisogno che la proposta medesima venga concretamente accettata dal destinatario: da questo punto di vista, è sicuramente possibile ravvisarsi un illecito sportivo a carico dei tesserati di una sola delle due squadre interessate dall’evento agonistico, a prescindere dal coinvolgimento di rappresentanti di entrambe le compagini. Ma vi è di più: anche qualora, come nel caso oggi in discussione, sia fondatamente plausibile un accordo intervenuto tra soggetti riferibili ad ambedue le Società antagoniste (o presunte tali!), la mancata individuazione degli esponenti di una di esse (nella specie, il TREVISO) non preclude minimamente né la sussistenza dell’illecito né, tanto meno, l’affermazione della responsabilità dei calciatori dell’altra squadra (i.e. il BARI). E questo senza trascurare l’ulteriore eventualità che, in una vicenda come quella del “calcio-scommesse”, nella quale lo scopo precipuo dei protagonisti è il perseguimento di guadagni indebiti attraverso puntate su risultati già artatamente predeterminati, sia persino possibile (nell’illecito c.d. “a perdere”) raggiungere l’intento prefissato con l’esclusiva partecipazione dei tesserati di un club e, quindi, all’insaputa di quelli dell’altro. Sotto siffatto profilo, pertanto, appaiono pienamente ed incondizionatamente condivisibili le osservazioni spiegate dalla difesa della F.I.G.C., a confutazione di quelle, di segno contrario, avanzate dal ricorrente. Resta acclarato, dunque, che la gara in parola fu realmente oggetto di “combine”, come, del resto, già affermato da questo Tribunale in altra sua decisione (cfr. lodo GILLET). Del pari, con riguardo alla specifica posizione del RAJCIC, non possono residuare dubbi di sorta circa la presenza dello stesso negli spogliatoi, unitamente a numerosi suoi compagni di squadra, allorquando agli astanti venne significata la proposta illecita relativa alla gara BARI – TREVISO. Sul punto, convergono, in maniera precisa ed inequivocabile, non solo le dichiarazioni rese, in fase di indagine, da vari tesserati ma anche quelle dello stesso R., il quale, ascoltato dalla Procura Federale in data 28 febbraio 2013, ammette la circostanza, pur cercando di sminuire al massimo la portata delle frasi da lui percepite…..Ebbene, questo Collegio ritiene che le sole esternazioni dei sigg. A. M. e D.L., i quali attribuiscono all’odierno istante, unitamente al S. ed a M. E., un ruolo per così dire attivo e/o propulsivo ai fini dell’alterazione della gara di cui trattasi, non siano in grado di consentire il raggiungimento della soglia probatoria minima richiesta per la configurazione dell’illecito sportivo, soglia che, pur non equiparabile a quella, assai più elevata e rigorosa, di stampo penalistico (caratterizzata dalla prova oltre ogni ragionevole dubbio) deve, in ogni caso, essere superiore al generico livello probabilistico…. A fronte, poi, delle isolate e sporadiche affermazioni del M. e del L., è possibile individuare molteplici altre deposizioni (quali quelle di C. S., di G. G., di M. B. e di N. B.), in cui, nel rappresentare quanto verificatosi negli spogliatoi dello Stadio San Nicola di Bari in ordine al prospettato illecito sulla gara in oggetto, non si fa, ancora una volta, il minimo cenno al RAJCIC tra i latori di una simile istanza fraudolenta. Ve n’è abbastanza, in definitiva, per escludere, nell’occasione, una responsabilità del suindicato giocatore ai sensi dell’art. 7, comma 1, del C.G.S. Viceversa, è certamente ravvisabile nel RAJCIC una diversa tipologia di inadempienza, connessa sia con la mancata denuncia dell’illecito di cui lo stesso era direttamente venuto a conoscenza sia con la più generale inottemperanza ai doveri di lealtà, correttezza e probità che devono, sempre e comunque, ispirare la condotta dei soggetti operanti, a qualunque titolo, nell’ambito dell’ordinamento sportivo. E’ fuor di dubbio che, una volta recepita la proposta fraudolenta, il calciatore medesimo avrebbe dovuto provvedere, tempestivamente e senza indugio, ad informare della cosa l’Organo a ciò istituzionalmente e normativamente deputato (la Procura Federale), in ossequio a quanto statuito dall’art. 7, comma 7, del C.G.S. Egli, invece, in spregio a siffatta specifica disposizione ed a quella, non meno rilevante e significativa, di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., assumeva un atteggiamento completamente omissivo, oltre che palesemente sleale e scorretto, per il quale merita di essere sanzionato nei termini di cui al dispositivo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.064/CDN  del 27 Marzo 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (257) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: S.F.(calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società US Lecce Spa, attualmente tesserato per la Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl), G.F.(calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società AC Pavia Srl, attualmente tesserato per la Società US Fiorenzuola 1922 SSARL D.), Società US LECCE Spa e AC PAVIA Srl (nota n. 4677/771 pf12-13/SP/AM/ma del 28.2.2014).

Massima: Non integra la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS nei confronti del calciatore che al rientro dagli spogliatoi non risponde all’avversario, suo ex compagno di squadra, il quale gli dice testualmente ”…mi raccomando, non impegnatevi troppo…”…Ora, fermo restando che l’indurre o sollecitare l’antagonista a un comportamento compiacente sotto il profilo di un ridotto impegno agonistico costituisce atteggiamento assolutamente incompatibile con i doveri del tesserato e svuota di qualunque significato l’essenza stessa della competizione sportiva, in relazione alla posizione de quo, ammesso, per ipotesi, che l’espressione contestata sia sta effettivamente pronunciata dal F., appare inconferente ed eccessivo ipotizzare una violazione ex art. 1, comma 1, CGS nei riguardi del F. che della detta espressione, rimasta peraltro isolata, era stato, come detto, mero destinatario e di cui, a tutto voler concedere, si era limitato ad ascoltare il contenuto, prendendone solo mero atto.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 21 marzo 2014  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul  C. U. n. 105/CGF del 25 novembre 2013

Parti: Sig. A. P. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Ridotta da anni 3 e mesi 6 a soli mesi 14 la squalifica al tesserato in quanto la sua condotta non integra l’illecito sportivo bensì una omessa denuncia ex art. 7 comma 7 CGS…Infatti, è lo stesso Procuratore federale che nella propria “valutazione del materiale probatorio” (cfr., Atto di deferimento del 4/6/2013, la cui “parte motiva” si assume “integrante” dell’ incolpazione stessa: pgg. 100 e 108 s.) indica quali elementi di specifico conforto dell’ incolpazione nei confronti di A. P.la sola “presenza” di lui “all’incontro nello spogliatoio, avente ad oggetto la rivelazione dei contatti con gli emissari della Salernitana”; e ancora la sua mera “presen[za]” in occasione della “telefonata tra G. e F. il giorno prima della gara”, nonché -ancora- la semplice sua “presen[za]” al momento dei “contatti della mattina della gara”. E’ di ogni evidenza che altro è il “prende[re] contatti ed accordi diretti allo scopo” altro è l’aver presidiato, sia pure con sospetta continuità, le circostanze di tempo e luogo in cui tali condotte sono, e però da soggetti diversi, state tenute e l’avervi conseguentemente assistito; salvo, in contrario, dar conto -ma previa una peculiare allegazione additiva, nella specie mancante- che l’apporto causalmente efficiente all’ intrapresa dei contatti ovvero alla conclusione degli accordi illeciti sia risultato davvero tale pur rimanendo semplicemente inerte il soggetto della cui (sola) presenza (pur sempre) si tratti. In realtà, non potendosi ritenere che la combine sportiva possa realizzarsi quale vicenda di una proposta in incertam personam, esposta all’adesione individuale e accidentalmente successiva di ciascuno dei tesserati eventualmente interessati, non può considerarsi autosufficiente nemmeno l’ incolpazione altrimenti fatta ad A. P. (come ad altri) e descritta senz’altro come l’ “aver aderito all’accordo illecito”. Sicché, appare necessario enucleare dal materiale informativo accessibile al Collegio -che entrambe le parti hanno convenuto esaustivo ai fini della decisionela condotta intimamente suscettibile di essere definita di “concorso” vero e proprio da parte del calciatore A. P.alla realizzazione dell’illecito. In effetti, di un’attività di promovimento dei contatti e degli accordi che abbia svolto A. P., così alludendo a un contributo causalmente qualificato di quest’ultimo, dice unicamente il collega D. L. (cfr. interrogatorio dell’ 8.8.2012), riferendo di una (per vero, assai generica) “pre[ssione] per una combine” che A. P., tra gli altri, avrebbe esercitato; sennonché, di là della evanescenza espressiva, l’affermazione è stabilmente avulsa dal contesto di spazio e di tempo (la riunione nella sede di allenamento avutasi nel corso della settimana della gara, l’accesso alla camera d’albergo la sera precedente, le comunicazioni registratesi il giorno stesso della gara) al quale il Procuratore federale riferisce invece la partecipazione specifica di A. P.alla consumazione dell’illecito sportivo. Anzi, D. L. -nella successiva occasione di somministrare le sue conoscenze dei fatti agli Organi inquirenti della F.I.G.C., che sintomaticamente la difesa di quest’ultima oblitera pur nell’ambito delle sagaci considerazioni che viene conducendo- dichiara esplicitamente di ignorare l’episodio della “riunione in palestra, a Bari” (cfr. audizione del 4/3/2013), nonostante trattasi di circostanza significativa più di altre essendo stata finanche ammessa dall’ incolpato, il quale - nel corso dell’audizione del 27/3/2013- dà conto (quanto meno) di aver assistito, “all’interno dello spogliatoio”, al parlamento (di altri) sul “fatto che qualcuno della Salernitana aveva richiesto di non impegnar[s]i in quella gara” (pg. 2). Peraltro, D. L. neppure è in grado di attestare il dato relativo alla presenza di A. P. nella camera d’albergo in cui, il giorno prima della gara, “D. V. e G.intrattenevano conversazioni telefoniche con qualcuno della Salernitana” (cfr. audizione cit. del 4/3/2013, pg. 2); nè egli annovera A. P.tra coloro che, nell’imminenza della gara, gli risulta(va) che “riferì la notizia” del raggiungimento dell’accordo con gli avversari (ivi, pg. 3). Se ne deve concludere -di là della equivocità nella ricostruzione accusatoria almeno quanto al momento consuntivo della condotta tipica- che l’apporto probatorio derivante dalla fonte in questione (D. L.) rimane privo di essenziali relazioni rispetto ai dati emersi aliunde. Di contro, soltanto la previa definizione dell’oggetto della discussione avvenuta nella sede di allenamento (se posteriore all’incontro con la rappresentanza della Squadra avversaria) avrebbe, in ipotesi, potuto far conseguire dal silenzio ivi serbato da A. P. il significato di concludente accettazione della proposta illecita, lasciando così riconoscere quel contributo causale in difetto del quale non può darsi l’ ipotesi di “concorso” né l’inerzia denotare più che la violazione del dovere di denuncia. Del pari, l’esigenza di una comunicazione ulteriore nell’imminenza della gara, soltanto avendo previamente escluso A. Parisi tra coloro che ne avrebbero avuta necessità di ricevera, sarebbe compatibile con l’ipotesi che egli fosse stato parte dell’accordo altrove raggiunto, mentre più non appare spiegabile una volta posto il medesimo calciatore tra i molteplici destinatari della comunicazione medesima. Né la pretesa consegna del corrispettivo -quale postfatto non necessario alla compiutezza della fattispecie per cui la sanzione è stata irrogata, come esattamente conferma la decisione di prime cure: cfr. pg. 22- può, di per sé, determinare una differente conformazione del (-l’ante) fatto rilevante, diversa -cioè- dalla conformazione che le fonti acquisite abbiano già rivelata. Ma le fonti in parola, secondo la versione che si ricava pure dalla decisione di appello (e che costituisce occasione necessaria alla devoluzione della controversia al Collegio arbitrale), altro non dicono se non che “appare evidente che egli [A. P.] era presente all’atto della realizzazione delle attività che hanno dato vita all’illecito” (pg. 2): espressione che rivela l’alterità della posizione dell’incolpato rispetto al nucleo formativo delle condotte rilevanti quali illecito sportivo le quali, in carenza di altri elementi idonei ad asseverare il concorso proprio di lui nella corrispondente realizzazione (vale a dire la condizione essenzialmente posta dal suo individuale comportamento al modo di essere e di compiersi della fattispecie tipica), non giustificano l’applicazione della squalifica per l’accertamento dell’illecito sportivo aggravato, fermo l’ accadimento di questo oltre ogni ragionevole dubbio, anche a dispetto delle affermazioni difensive rese al riguardo dal calciatore sanzionato (cfr. verbale di audizione del 27/3/2013)….Il Collegio arbitrale, su tali premesse, ritiene allora che A. P. sia responsabile della condotta puramente omissiva prevista e punita dall’art. 7, c. 7, C.G.S., e che la sua specifica posizione di garanzia verso l’Ordinamento associativo sia stata reiteratamente vulnerata avendo egli avuto contezza in momenti diversi, ciascuno sufficiente a compulsare una debita condotta di denuncia agli Organi federali interessati, della realizzazione di fatti integranti i presupposti del dovere di attivarsi: dovere viceversa rimasto violato (almeno) dalla (e già per la) insistita inerzia mantenuta dal tesserato. Né altra condotta di dissuasione, pure emersa quale circostanza caratterizzante la condotta di soggetti diversi nella vicenda complessivamente esposta a giudizio, può riconoscersi a particolare merito compensativo di A. Parisi, e pur prescindendo dall’analisi della personalità che le suggestioni della difesa di parte resistente vorrebbe indurre. Anche al fine di determinare l’intensità della sanzione, peraltro, il Collegio non ritiene di escludere in via pregiudiziale, come invece suggerisce di fare la difesa della parte resistente, il portato della giurisprudenza del TNAS formatasi ancora di recente sopra le vicende per le quali si controverte anche qui; e ciò per la realizzazione di un più compiuto sistema di giustizia associativa.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 4 marzo 2014  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul  C. U. n. 129 del 3 dicembre 2013

Parti: Sig. S. B./ Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il TNAS conferma la decisione della Corte che ha sanzionato il calciatore per la violazione dall’art. 7 comma 7 CGS per aver omesso di informare senza indugio la Procura federale di essere venuto a conoscenza della proposta illecita formulata all’arbitro alla presenza dell’odierno istante nel corso dell’incontro. Per affermare la sussistenza nella fattispecie della contestata responsabilità disciplinare del – omissis - odierno istante, non è pertanto necessario che risulti provata oltre ogni ragionevole dubbio la commissione di atti o fatti , anche mediante omissione di comportamenti previsi come doverosi, che integrino la violazione della norma sanzionatrice, come lamenta la difesa della parte istane. E’ sufficiente invece la prova che quella commissione di atti o fatti da parte dello sportivo risulti come non inverosimilmente e più che probabilmente ascrivibile all’agente secondo un procedimento valutativo ispirato ai principi di sufficienza, logicità, univocità e coerenza, che deve rigorosamente tener conto della capacità di resistenza di quanto controdedotto dall’incolpato secondo i medesimi principi, nonché, a parere di chi scrive, del comportamento tenuto dall’incolpato nel corso dell’intero procedimento riguardo alle condotte ascritte.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 19 febbraio 2014  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul  C. U. n. 56 del 2 ottobre 2013

Parti: Sig. S.M. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Ridotta a mesi 6 l’inibizione inflitta al calciatore per omessa denuncia ex art. 7, commi 1, 2 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima dell’incontro Lazio- Genoa del 14 maggio 2011, con altri soggetti tesserati e in concorso tra loro, posto in essere atti volti ad alterare lo svolgimento e il risultato del primo tempo della gara Lazio-Genoa e della gara Lecce- Lazio prendendo contatti e accordi diretti allo scopo, venendo prosciolto dall’omessa denuncia relativa alla gara Lecce - Lazio del 22 maggio 2011….Se, dunque, l’oggetto del contendere è la rilevanza delle condotte imputate al sig. S. M. ex art. 7, comma 7 CGS, ogni ulteriore riflessione sulla diversa rilevanza delle medesime condotte ai fini di una diversa fattispecie del codice di Giustizia Sportiva risulta estranea al perimetro decisionale rimesso al Collegio arbitrale. Per le considerazioni sopra esposte il Collegio arbitrale muove dal presupposto, enunciato nei due gradi di giudizio endofederali, che il risultato del primo tempo della gara Lazio-Genoa e il risultato della gara Lecce-Lazio sarebbe stato alterato mediante un accordo illecito cui avrebbero partecipato soggetti estranei ai sodalizi sportivi e, presumibilmente alcuni tesserati delle medesime. Il Collegio muove da questo presupposto pur rilevando che dell’illecito sportivo si ignorano i responsabili dei rispettivi sodalizi sportivi, atteso che nessun calciatore delle tre squadre coinvolte è stato oggetto di condanna quale responsabile dell’illecito medesimo. Ciò premesso, questo Collegio condivide l’orientamento della Corte d’Appello Federale secondo il quale a norma dell’art.7, comma7 CGS, l’obbligo di denuncia, da parte del tesserato, sorge non appena questi venga a conoscenza che un illecito sia stato o stia per essere realizzato. Se, dunque, dal punto di vista oggettivo il fatto che compone la fattispecie è la realizzazione o la prossima realizzazione di un illecito sportivo, dal punto di vista soggettivo assume rilevanza la conoscenza dell’illecito o del suo tentativo da parte del suo tesserato. Con riguardo alla fattispecie così indicata, il Collegio, in ordine logico, deve, quindi, procedere all’accertamento della commissione dell’illecito o del suo tentativo e, ove questo sussista, all’accertamento della conoscenza del fatto da parte del tesserato. Per le ragioni indicate il primo accertamento non è revocabile indubbio: le gare indicate sono state oggetto di un illecito sportivo; si tratta allora semplicemente di stabilire se il sig. S. M. sia venuto a conoscenza della commissione, da parte di altri, di un illecito ovvero se egli abbia del tutto ignorato il fatto ovvero abbia avuto una semplice percezione di un sospetto vago e indeterminato sulla lealtà sportiva di un tesserato (nel caso di specie Z.). Con riguardo all’illecito commesso in ordine alla partita Lazio-Genoa questo Collegio, aderendo a un principio consolidato enunciato dal TNAS, considera ininfluenti le dichiarazioni rese dal G.: il quale non riferisce fatti da egli direttamente percepiti, ma riferisce presunti fatti appresi de relato ovvero suggestioni o personali riflessioni (Cfr. per tutti lodi Conte/FIGC e Alessio/FIGC). Sempre muovendo dai precedenti di questo Tribunale occorre ribadire il principio secondo cui “per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito- certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione- né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad esempio l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi un grado inferiore di certezza ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia/ FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte) (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23 agosto 2012). Resta, tuttavia, fermo che l’illecito, “come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve aver superato sia la fase dell’ideazione che quella così detta ’preparatoria’ e essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato” (CAF, C.U. n. 18/C del 12 dicembre 1985). Le condotte imputate agli incolpati debbono “rilevare una concreta idoneità causale ed attraversare tutta una serie di apporti necessari per il raggiungimento dello scopo” (CF, C.U. n.2/CF del 4 agosto 2006). In virtù dei richiamati principii depongono nel senso di una consapevolezza da parte del sig. M. del fatto che era in corso la commissione di un illecito sportivo, del quale egli doveva essere in grado di percepire l’antigiuridicità, le seguenti circostanze: in primo luogo, l’amicizia intensa con lo Z. riconosciuta dallo stesso M.; in secondo luogo, il fittissimo scambio di sms tra lo Z. e il M. avvenuto il giorno della partita; in terzo luogo, il ricorso ad una scheda sim intestata a S. R. compagna di L. A., gestore di una agenzia di scommesse; scheda sim utilizzata da M., per sua stessa ammissione, soltanto nel periodo di Maggio del 2011, e a suo dire per scommettere su sport diversi dal calcio; ed infine (circostanza che assume particolare rilievo) che il giorno della partita Z.e I. incontrarono M., sia pur per pochi minuti. Ad avviso di questo Collegio, usando un criterio di ordinaria diligenza il M. avrebbe dovuto interrogarsi in generale sullo stile di vita di Z. (vista l’abituale frequentazione) e in particolare della visita ricevuta (sia pur per i biglietti della partita) in compagnia di I.. Queste circostanze lasciano inferire, da un punto di vista logico e probabilistico, la conoscenza da parte del calciatore S.Mauri della ideazione e realizzazione di un illecito ad opera dello Z. Gli indizi gravi, precisi e concordanti militano per una responsabilità di quest’ultimo per violazione dell’art. 7, comma 7 CGS, con conseguente condanna dello stesso M.alla sanzione di mesi 6 così come irrogata nei precedenti gradi di giudizio endofederali.  In ordine alla partita Lecce-Lazio, il Collegio non ritiene invece raggiunto lo standard probatorio sopra richiamato. Depone come indice probabilistico della conoscenza dell’illecito da parte di M. la ricorrenza dei seguenti fatti: a) l’amicizia di M. con Z. (di cui si è parlato) b) l’utilizzazione della scheda sim intestata a S. R.; c) la presenza di Zamperini ad un incontro della Lazio fuori casa, che lo stesso M.ha dichiarato essere un eccezione e non la regola. Depongono in senso opposto i) la brevità dell’incontro tra Z. e M.; ii) la dichiarazione di B. in ordine al fatto che l’incontro tra i due ebbe ad oggetto esclusivamente la consegna del biglietto omaggio per la partita;iii) l’assenza di ulteriori soggetti, quali I., dai quali presumere la ragione effettiva della presenza a Lecce dello Z. in concomitanza con lo svolgimento della partita. In ordine ai fatti indicati il Collegio non ritiene che vi siano sufficienti indizi gravi, precisi e concordanti che consentano di presumere, da un punto di vista logico e probabilistico, la commissione dell’illecito da parte del M.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 19 febbraio 2014  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul  C. U. n. 93/CDN del 24 maggio 2013

Parti: Sig. L.M. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Ridotta da anni 3 a mesi 18 la squalifica al tesserato per la violazione dell’artt. 1, comma 1, CGS nono risultando provata la violazione dell’art. 7 CGS per avere posto in essere atti e comportamenti diretti ad alterare il risultato della gara A.S.D. Valfabbrica/ A.S.D. San Secondo del 17 marzo 2013..Il Collegio ritiene che, anche sulla base risultanze istruttorie acquisite, della prova testimoniale espletata, e in applicazione dei principi che si sono, con chiarezza e costanza, delineati nella giurisprudenza di questo Tribunale in materia, la domanda possa trovare solo parzialmente accoglimento, nel senso, quindi, di ritenere i fatti accertati idonei a configurare la sussistenza dell’illecito sussumibile nella previsione dell’art. 1, comma 1, CGS. Deve ritenersi, infatti, che la Commissione Disciplinare Nazionale in sede di appello abbia, nel riepilogare lo svolgimento dei fatti di causa, con riferimento alla partita in questione, correttamente precisato che “…l’ipotesi delineata dall’art. 7 C.G.S., ai fini dell’integrazione della fattispecie, non richiede che lo svolgimento o il risultato della gara siano stati effettivamente alterati, essendo sufficienti soltanto attività finalizzate al raggiungimento del detto scopo anche se quest’ultimo non si verifica (cfr. pag. 5 e ss.).” La posizione specificamente individuata della partecipazione dell’istante all’accordo finalizzato all’alterazione delle predette gare deriva, tuttavia, da dichiarazioni (del Sig. Scarselli) che, in disparte la questione relativa all’utilizzabilità come elemento probatorio del file audio in questione, non hanno ricevuto univoci e precisi riscontri esterni e, comunque, idonei a ritenere realizzati i presupposti richiesti dal citato art. 7, commi 1, 2, 5 e 6. CGS. In altre parole, se il Collegio ritiene condivisibile la ricostruzione della Commissione Disciplinare Nazionale in sede di appello, quanto all’illecito c.d. “formale”, reputa che, tuttavia, la partecipazione dell’istante debba essere calibrata e individuata alla luce delle risultanze procedimentali, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico, sotto il profilo della qualificazione della fattispecie e della conseguente determinazione dell’entità della sanzione da erogare. Il Collegio ritiene, pertanto, che meriti accoglimento la richiesta di parte istante di ridurre la sanzione comminata, inserendo la contestata incolpazione nell’altra fattispecie contemplata dall’art. 1, comma 1, CGS….Ed, invero, dagli accertamenti risultanti dalle citate decisioni dei giudici federali non risulta definitivamente provato che il Sig. M. abbia assunto un ruolo tale nella vicenda da poter ritenere sussistente il rango probatorio minimo per pervenire alla qualificazione giuridica dei fatti ad esso addebitati come illecito sportivo ai sensi dei commi 1, 2, 5 e 6 del medesimo articolo 7. Le affermazioni del Sig. S.in ordine alla gara di cui trattasi, non possono assumere valore assoluto, essendo, peraltro, prive di altro riscontro; e, anzi, sembrano assumere valenza contraddittoria nella misura in cui, nel corso della testimonianza resa dallo stesso Sig. S., all’udienza del 19 dicembre 2013, a precisa domanda, non solo ha risposto che “a seguito dell’incontro intervenuto in data 11 marzo 2013 nell’autosalone del M.le proposte che mi erano state formulate dal medesimo non hanno trovato seguito in quanto non c’è stato alcun pagamento né alterazione della partita” ; ma anche che “la proposta che mi è stata formulata dal M.l’11 marzo 2013 è stata da me rifiutata. In un successivo sms M. mi ha confermato che anche lui voleva ‘farla finita’; non potendo riconoscersi alcuna decisiva valenza di riscontro esterno alla predetta chiamata in correità dagli scambi di sms intercorsi tra il Sig. S. e il Sig. M.….Con riferimento allo standard probatorio richiesto ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato, infatti, occorre richiamare la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale in base alla quale non occorre né la “certezza assoluta” della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell’illecito stesso (per i richiami giurisprudenziali specifici, i lodi coevi Conte c. FIGC e Alessio c. FIGC in data 15 novembre 2012; lodo Caremi c. FIGC in data 4 febbraio 2013). Occorre, però, sottolineare che, ferma restando e ribadendo quale valenza di principio di ordine generale l’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello generale, è corretto ritenere, anche in coerenza con i principi generali dell’ordinamento processuale penale, che “ai fini della valutazione della dichiarazione accusatoria “de relato”, debbano essere tenuti presenti i riscontri esterni relativi sia all’accertamento della verificazione del fatto che alla sua riferibilità al soggetto incolpato … Dunque, la chiamata in correità … per assurgere a elemento probatorio decisivo, deve essere corroborata da qualche elemento di riscontro, oggettivo o soggettivo, o provenire da soggetto di elevata e indiscutibile attendibilità, e va comunque considerata con particolare cautela laddove la prova a carico dell’accusato scaturisca da affermazioni riferite de relato (cfr. il lodo Stefani c. FIGC in data 8 aprile 2013, il lodo Alberti c. F.I.G.C. in data 10 dicembre 2012, che, oltretutto, si riferiscono ai medesimi fatti e alle medesime circostanze oggetto della presente controversia; con riguardo ai quali cfr. anche il lodo Iacopino c. FIGC in data 21 marzo 2013). Costituisce orientamento ormai consolidato di questo Tribunale che l’apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all’entità e alla graduazione della sanzione irrogata si delinea in modo compiuto con riguardo alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata e dei fatti contestati e all’entità dell’inadempimento realizzatosi (lodo Fiuzzi c. FIGC in data 14 maggio 2013; lodo Cristante c. FIGC in data 30 novembre 2012; lodo Cristaudo c. FIAL in data 22 maggio 2012; lodo Belmonte c. FIGC in data 4 febbraio 2012; lodo Benigni, Ascoli calcio 1898 e dott. Massimo Collina c. FIGC in data 11 luglio 2011; lodo U.S.D. Noto Calcio c. FIGC e NND in data 25 maggio 2011; lodo Donato Mauro c. FIGC e AIA in data 5 novembre 2010). Dal riepilogo dei fatti di causa risulta, pertanto, nella peculiarità del caso di specie, che la condotta dell’istante è perfettamente inquadrabile come violazione dell’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva; e che, quindi, l’entità della sanzione inflitta non è proporzionata alla tipologia dell’illecito realizzato con il comportamento tenuto dalla parte istante nel particolare caso di specie.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.052/CDN  del 13 Febbraio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(140) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S., P.F., G.M., G.C., A.R., C.G.M. (all’epoca dei fatti Dirigenti della Società Spezia Calcio Srl), Società SPEZIA CALCIO Srl - (nota n. 3048/228 pf 12- 13/SP/AM/ma del 16.12.2013).

Massima: I deferiti sono ammessi al patteggiamento per la violazione di cui agli artt. 1, commi 1 e 5, e 7, comma 7, de CGS, per aver omesso di denunciare, senza indugio, la Procura federale della FIGC l'avvenuta conoscenza di elementi idonei a prefigurare atti finalizzati ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara Ravenna - Spezia del 27.03.2011, quale conseguenza dei contatti telefonici intercorsi nei giorni precedenti la predetta gara tra i Signori …..e … in cui era stata formulata l'offerta di alterare in favore dello Spezia Calcio lo svolgimento e d il risultato della gara con i Ravenna in programma il 27.03.2011.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.052/CDN  del 13 Febbraio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(168) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.F. (all’epoca dei fatti Dirigente della Società AS Martina 1947 Srl), Società AS MARTINA 1947 Srl - (nota n. 3623/884bis pf 12-13/SP/mg del 20.1.2014).

Massima: A seguito di patteggiamento il dirigente della società è sanzionato con l’inibizione di mesi 9 e l’ammenda di euro 1.000,00 per le violazioni dei doveri di lealtà, probità e correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’art. 1, comma 1 CGS, nonché per la violazione del divieto di scommesse sancito dall’art. 6 del CGS. La società è sanzionata con Euro 4.000,00 di ammenda.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.050/CDN  del 10 Febbraio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (100) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M.D. (all’epoca dei fatti calciatore dell’AS Bari Spa)  (nota n. 2044/65 pf12-13/SP/mg del 31.10.2013).

Massima: Masi 6 al calciatore per la violazione di cui all’art. 7, comma 7, CGS per aver omesso di denunciare i fatti integranti illecito sportivo in occasione della gara Bari - Treviso del 11.5.2008.…ritiene la Commissione provata la responsabilità del D. per i fatti contestati, avuto riguardo, in particolare, alle dichiarazioni in atti. Merita sul punto menzione, anzitutto, quanto riferito dal signor …. nell’interrogatorio reso al Pubblico Ministero in data 20.2.2013: “Con riferimento alla combine gli dissi che avrebbe dovuto fare quello che si sentiva di fare, nel senso di non farlo sentire obbligato a partecipare alla combine. Lo stesso discorso feci a ….quando lo vidi piangere fuori dal ritiro. Per quanto a mia conoscenza e secondo le impressioni che ho ricevuto nel corso della gara posso dire che …aderì all’accordo, mentre … si giocò la partita regolarmente.”…Risulta dunque evidente a parere della Commissione che il … fosse stato messo a conoscenza della “combine” e che, sebbene non vi abbia aderito, si sia astenuto dal porre in essere le condotte doverose impostegli dalle norme dell’ordinamento sportivo, omettendo di denunciare quanto a sua conoscenza.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.048/CDN  del 29 Gennaio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (149) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: B.L. (Presidente della Società ASG Nocerina Srl), C.G.(Amministratore unico della Società ASG Nocerina Srl), P.L. (Direttore generale della Società ASG Nocerina Srl), C.C., D.D., E.D., F.L., H.E.E., J.M.C.D., K.I.P., L.F., M.G., P.C., R.L. (Calciatori tesserati per la Società ASG Nocerina Srl), F.G., F.S. (Allenatori tesserati per la Società ASG Nocerina Srl), R.G. (Medico sportivo della la Società ASG Nocerina Srl), Società ASG NOCERINA Srl (nota n. 3166/242 pf 13- 14/SP/AM/blp del 23.12.2013).

Massima: E’ illecito sportivo simulare l’infortunio dei calciatori al fine di determinare il venir meno del numero minimo di giocatori previsto dal Regolamento del gioco del calcio per poter continuare una gara, con la conseguente sospensione della partita in oggetto….Trattandosi di illecito sportivo (quale accertato da questa Commissione) va applicato alla Società oggettivamente responsabile dei fatti ascritti ai suoi tesserati il combinato disposto dell’art. 7,commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, CGS. In particolare l’art. 7, comma 4, CGS precisa che, ove accertata la responsabilità oggettiva (nella fattispecie relativa ai comportamenti tenuti da …. (quale dirigente), ….), il fatto va punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g) h) i) l) m) dell’art. 18, comma 1, CGS. Sulla eccezionale gravità dei fatti contestati non possono sussistere dubbi. La violazione di ogni principio comportamentale dal punto di vista etico, in considerazione dell’intento perseguito e raggiunto di voler alterare lo svolgimento e quindi il risultato della gara, con l’evidente raggiro consistente nella simulazione di cinque consecutivi incidenti di gioco talmente gravi da costringere tutti i giocatori ad uscire in barella e dunque provocare l’interruzione della partita per mancanza del numero legale di giocatori in campo, l’evidente accordo fraudolento intervenuto tra il …, il …. ed il …, la comunicazione di tale accordo alla squadra sul pullman subito dopo la discesa dallo stesso del Questore di Salerno, l’adesione evidente a tale accordo del …, del … e di tutti quei giocatori che cadevano sul terreno di gioco in sequenza sconcertante, per poi abbandonare il campo in barella, costituiscono uno degli aspetti più contrari ai principi fondamentali su cui si regge il mondo dello Sport. L’accertamento di tali fatti non può che condurre, per la Società, all’adozione di una sanzione che ne rispecchi la particolare gravità e che non può essere certo né quella della penalizzazione (sanzione minima per le ipotesi di illecito sportivo accertato e non afflittiva, in considerazione del fatto che la Nocerina si trova nelle posizioni di retroguardia del campionato ma nulla rischia giacché il campionato non prevede retrocessioni), né quella della retrocessione all’ultimo posto in classifica, visto che non è ancora chiaro quale potrebbe essere la reale afflittività di tale sanzione nel prossimo Campionato di Lega Pro nel nuovo, preannunciato assetto. L’unica sanzione veramente afflittiva e nel contempo davvero congrua in relazione alla gravità dei fatti contestati appare quella prevista dall’art. 18 lett. i) CGS, ovvero la esclusione dal campionato di competenza con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore. A tale sanzione, in adesione alla richiesta formulata dalla Procura federale, andrà aggiunta anche l’ammenda di € 10.000,00.

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 gennaio 2014  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul  C. U. n. 21/CGF del 27 luglio 2013

Parti: Sig. W.P./ Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Prosciolto il calciatore dall’illecito sportivo…Il … dichiara di avere appreso de relato del coinvolgimento del P. dal … , e poi afferma di avere dedotto tale coinvolgimento poiché P. era l’unico ex giocatore del Bari che militava nel Treviso; il … dichiara che non gli fu detto chi avesse agito per il Treviso, salvo poi svolgere la stessa deduzione del …; …, che pure dichiara con chiarezza di avere ricevuto i soldi da … ( audizione 20 febbraio 2013) , in merito al trasporto dei soldi da Treviso a Bari dichiara di avere solo ipotizzato che vi fosse coinvolta la moglie di P. in quanto amica della moglie di …; lo Iacovelli afferma di avere incontrato il P. nell’albergo di Bari ( e P. conferma) e che questi cercava qualcuno del Bari per concordare il risultato , ma ciò non si concilia con l’ipotesi accusatoria che fa risalire l’accordo illecito a periodo ben precedente. Le dichiarazioni predette fanno sempre riferimento ad un coinvolgimento del P. meramente ipotizzato dai dichiaranti ma mai effettivamente verificato in fatto, attraverso incontri, conversazioni o comunque altro contatto. Va dunque condivisa, alla luce dei principi sopra enunciati, la conclusione a cui era pervenuta la Commissione disciplinare in primo grado ritenendo che il deferimento era basato solo su chiamate in correità de relato, prive di idonei riscontri….In base ai suesposti principi, dunque, non può considerarsi, alla luce del materiale probatorio acquisito o acquisibile al procedimento, raggiunto un sufficiente livello probatorio, neppure nella forma più attenuata rispetto alla soglia penalistica dell' “oltre ogni ragionevole dubbio" che la giurisprudenza costante di questo Tribunale richiede per la configurabilità della responsabilità dell’ illecito sportivo; il che non esclude con certezza, ovviamente, in astratto e in via generale e ipotetica, il coinvolgimento del P. nell’illecito, coinvolgimento che però avrebbe dovuto essere dimostrato attraverso più ampio, specifico e rilevante materiale probatorio, che , si ripete, non è rinvenibile nel presente procedimento.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite : Comunicati ufficiali n. 124 - 140/CGF del 28 Novembre e decisa in data 11 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 27 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO S.S.D. PUTEOLANA1902 INTERNAPOLI AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014; - AMMENDA DI € 2.000.00, INFLITTE AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO CALCIATORE V.D.D.IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6868/493PF12-13/AM/MA DEL 29.4.2013

Massima: Annullata la penalizzazione e ridotta l’ammenda da € 2.000,00 ad € 1.000,00 alla società, perché la società non ha ricevuto alcun vantaggio dall’illecito sportivo posto in essere dal proprio calciatore…..Il principio di autonomia conferisce rilievo, a fini repressivi e sanzionatori, a fatti e comportamenti che, considerati nell’ambito dell’ordinamento generale, non solo possono non suscitare allarme sociale, ma addirittura, a volte, sono espressamente consentiti e regolamentati. È questo il caso, ad esempio, delle scommesse, che l’articolo 6 C.G.S. vieta tassativamente a tutti gli appartenenti all’ordinamento sportivo in ogni possibile forma: diretta, indiretta, singola, associata, attiva, passiva. Ciò, al fine di garantire la bontà, genuinità e veridicità dei risultati agonistici e, in definitiva, quei valori, tipici dell’ordinamento sportivo, quali la lealtà e la correttezza, ovvero ad esso addirittura esclusivamente peculiari, quale la probità. Si tratta di valori espressione di un’idea fondante dell’ordinamento sportivo, temporalmente e geograficamente universale, che è quella dell’onore. In questo quadro di assoluta peculiarità, debbono leggersi le norme del Codice di Giustizia Sportiva sulla responsabilità oggettiva, con precipuo riguardo per l’art. 4, comma 2 (in termini generali) e per l’art. 7, comma 4 (in materia di illecito sportivo). Vale la pena qui riportare il contenuto, essenziale ma inequivocabile, delle citate disposizioni: «Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5 [i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale, ndr]» (art. 4, comma 2 C.G.S.); «Se viene accertata la responsabilità oggettiva o  presunta della società ai sensi dell’art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g) penalizzazione di uno o più punti in classifica, ndr], h) [retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, ndr], i) [esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore, ndr], l) [non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale, ndr], m) [non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni, ndr] dell’art. 18, comma 1” (art. 7, comma 4 C.G.S.). Si tratta di un sistema normativo consolidato che, ad eccezione di marginali e sporadici aggiustamenti (vedasi, ad esempio, l’introduzione di alcune specifiche circostanze esimenti ed attenuanti per comportamenti e/o per fatti violenti dei propri sostenitori ex artt. 13 e 14 C.G.S.), ha subìto ben poche varianti rispetto al profilo, fermo e rigoroso, che lo ha da sempre contraddistinto. Ciò è ancor più evidente ed inconfutabile in materia di illecito sportivo, in cui spicca la tassativa e perentoria distinzione della responsabilità delle Società in tre tipologie: la diretta, quando la condotta vietata sia commessa da persona che abbia la legale rappresentanza del club coinvolto; l'oggettiva, quando il comportamento sia ascrivibile ad un dirigente privo di legale rappresentanza, ad un tesserato ovvero ad uno dei soggetti di cui all'art. 1 comma 5 C.G.S. (vedi supra); la presunta, quando l'illecito sia posto in essere, a vantaggio della Società, da un estraneo alla stessa. Ciò premesso e ribadito in via generale, questa Corte ritiene che, nel caso di cui è giudizio, sussistano, tuttavia, motivi, per calibrare adeguatamente l’applicazione, pur necessitata, dell’istituto della responsabilità oggettiva nei confronti della Società ricorrente, in effetti completamente estranea all’accaduto e presumibilmente non in grado di incidere direttamente ed indirettamente sul comportamento del tesserato, operando così, in virtù dei generali poteri stabiliti dall’art. 16 C.G.S., una sostanziosa riduzione della sanzione da irrogarsi in termini di congruità. Ed invero, è pacifico che la condotta illecita, posta in essere dal calciatore …, abbia riguardato un incontro di calcio rispetto al quale la Società ricorrente era del tutto estranea; è, altrettanto, pacifico che il movente dal quale era mosso il predetto tesserato aveva natura assolutamente personale atteso che l’illecito sportivo in argomento doveva consistere nella commissione di un fallo da rigore, a favore della squadra del Matera, nella fase iniziale dell’incontro di calcio Matera/CTL Campania del 22.12.2012; fatto illecito che era, a sua volta, oggetto di una scommessa clandestina. Orbene, non vi è chi non veda come il predetto illecito sportivo, alla cui commissione ha contribuito causalmente con la propria condotta il … (essendo stato, quest’ultimo, latore della proposta corruttiva nei confronti del calciatore della CTL Campania, sig. …, che ha commesso il fallo da rigore), trovi il proprio elemento di connessione con la società reclamante nel solo vincolo di occasionalità necessaria relativo al rapporto di tesseramento intercorrente tra il predetto calciatore e la Società SSD Puteolana 1902 Internapoli. L’eccezionalità del caso merita dunque adeguata e congrua valutazione nell’applicazione delle sanzioni comminate dal Codice di Giustizia. E pur dovendosi dare conto del dibattito in corso sul tema della responsabilità oggettiva, con riguardo soprattutto al processo di graduale sG.amento della valutazione della condotta del tesserato rispetto all’attività della società, non possono essere pretermessi i principi cardine del sistema della giustizia sportiva…..Più volte gli Organi di giustizia endofederale (v. tra le altre calcio scommesse Modena F.C.– 7 settembre 2004; Fortunato Pescara CGF 7 aprile 2009, Com. Uff. n. 163/CGF) hanno avuto modo di osservare che “se nessun problema si è storicamente posto circa la responsabilità diretta e quella presunta, operando, nel primo caso, i normali principi in tema di rappresentanza e di organi rappresentativi, e trovando spazio, nel secondo caso, la possibilità di una prova liberatoria da parte della società sportivamente avvantaggiata dall’illecito, non altrettanto può dirsi della responsabilità oggettiva, relativamente alla quale si sono manifestate diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l’opportunità, ma la stessa compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell’ordinamento comune. Al contrario, si è osservato dalla parte dei più, come del resto già accennato, che la responsabilità oggettiva, che riguarda le società e non anche i singoli atleti, trova, nell’ottica della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all’esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell’attività sportiva. Ma ciò non può voler dire che l’Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell’operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato (viene richiamata la decisione sul caso del calciatore L., Com. Uff. n. 12/C del 4 novembre2002)”. Sulla scorta di detto calzante precedente, non potendosi mettere in discussione la piena vigenza, nel sistema attuale dell’ordinamento sportivo, della responsabilità oggettiva, ma dovendosi dare rilievo, in ogni caso, alla totale estraneità della società ai fatti contestati, ritiene, pertanto, la Corte, in parziale accoglimento del reclamo, di dover ridurre la sanzione inflitta a carico della società ricorrente, rideterminandola nella sola ammenda di € 1.000,00.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 27 gennaio 2014  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul  C. U. n. 21 del 26 luglio 2013

Parti: Sig. F. C. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Ridotta la sanzione della squalifica per anni tre e mesi sei per la violazione dell'art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 CGS in quella di mesi 12 per la derubricazione dell’illecito in omessa denuncia ex artt. 1 comma 1 e 7, comma 7 del CGS…Il Collegio ritiene di sottolineare, anzitutto, che l’elemento qualificante dell’illecito sportivo è una attività, che l’art. 7 comma 1 C.G.S. indica nel “compimento … di atti … diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara”. E, dunque, alla strega di tale precisa indicazione normativa, che nella discussione orale dinanzi al Collegio, alcuni elementi e circostanze possono dirsi accertati, alla luce della giurisprudenza di questo T.N.A.S. che costantemente ha indicato criteri di valutazione probatoria meno rigorosi di quelli applicabili in sede penale, e ciò in relazione alla finalità dell’ordinamento federale di garantire i fondamentali valori della correttezza e lealtà delle competizioni sportive anche attraverso una rapida e certa repressione delle condotte antisportive. Nella vicenda in esame, non vi è dubbio sul fatto che alcuni giocatori del Bari, in prossimità della partita contro la Salernitana, si incontrarono con emissari di quest’ultima per combinare il risultato della gara in modo da scongiurare la retrocessione della Salernitana stessa. Ed è altrettanto evidente dagli atti che tale incontro preliminare, a cui il C.non partecipò, ebbe ad oggetto una proposta di “lasciare la vittoria” alla Salernitana (essendo il Bari già “matematicamente” promosso in serie A) a fronte di un corrispettivo in denaro (cfr. dichiarazioni concordi di …..) ma anche facendo leva sul gemellaggio delle due tifoserie, che “premevano” per il salvataggio della Salernitana. Risulta provato, poi, che di tali contatti preliminari fu informata tutta la squadra (assenti solo … ed …. nel corso di una riunione estemporanea convocata in palestra, qualche giorno prima della gara dal giocatore … con l’aiuto del …. Alla riunione, per esplicita dichiarazione di … e …, era presente anche il C., il quale non espresse il proprio dissenso rispetto alla proposta illecita. La circostanza della presenza o meno di C. nella riunione in palestra è tra quelle su cui la difesa dell’istante si è concentrata in modo particolare. Tuttavia, le concordi dichiarazioni di altri tesserati (tra cui il …, che a differenza degli altri non ha patteggiato in sede penale) e le contraddittorie  dichiarazioni dello stesso C. in merito a tale circostanza dinanzi alla Procura della Repubblica di Bari e successivamente dinanzi alla Procura federale inducono il Collegio a ritenere ragionevolmente dimostrato che l’istante sia stato presente a detta riunione estemporanea. Un altro momento di significativo rilievo nella vicenda è lo svolgimento di una ulteriore riunione, alla vigilia della gara, in una camera di albergo, sede di ritiro del Bari, nella quale fu confermato l’accordo anche sotto il profilo economico. A tale riunione, il solo .. indica che il C. partecipò. Quanto alla percezione del denaro, è principio consolidato che essa non sia elemento imprescindibile per qualificare l’illecito sportivo, ma che comunque costituisca un fatto confermativo e corroborante per la prova del compimento di atti concreti antisportivi. Nel caso del C., peraltro, laddove il tesserato .. dichiara che la dazione di corrispettivo in denaro sarebbe avvenuta, e il tesserato .. riferisce di indicazioni, peraltro generiche, sulle modalità di distribuzione, l’odierno istante nega con plurime dichiarazioni dello steso tenore, di aver ricevuto denaro; per tale circostanza, in difetto di alcun elemento ulteriore di riscontro probatorio – anche con i criteri probabilistici seguiti dalla giurisprudenza sportiva – il Collegio non può ritenere che il fatto sia accertato. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il Collegio può trarre le conclusioni in ordine alla fondatezza delle contestazioni mosse al C. e, quindi, della sanzione comminata. Non ritiene, anzitutto, il Collegio, che vi siano elementi oggettivamente riscontrabili, che superino un generico – e dunque insufficiente – livello probabilistico, idonei ad affermare che il C. abbia “compiuto … atti “ idonei ad alterare la gara. Pertanto, diversamente da quanto, pur con argomenti non irrazionali, ritenuto dalla Corte di giustizia federale, il Collegio ritiene che non vi sia prova sufficiente della commissione di illecito sportivo da parte dell’istante Francesco Caputo. Il Collegio ritiene peraltro che dalla ricostruzione dei fatti e delle diverse testimonianze, emergano tutti gli elementi integrativi della fattispecie dell’art. 7 comma 7 C.G.S. che sanziona l'omessa denuncia del progetto riguardante la manipolazione dello svolgimento e del risultato della gara in esame ed anche di quella dell'art.1 comma 1 del C.G.S che sanziona la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva da parte di tutti i tesserati .

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 27 gennaio 2014  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul  C. U. n. 30 del 16 agosto 2013

Parti: Sig. M. C. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Confermata la squalifica in mesi 6 in continuazione così come correttamente riqualificata in termini di illecito sportivo…Nel periodo dicembre 2010 –maggio 2011 M. C. ha compiuto plurime attività sia dirette ad alterare i risultati di alcune partite, sia a lucrare ulteriormente scommettendo su partite oggetto di “combine”. Il ruolo di C. è quello che risulta da decisioni di questo TNAS, che questo Collegio condivide, e che si riferisce ad una ripetizione di comportamenti, tanto che i lodi relativi, pronunciati il 30 aprile e 20 giugno 2013, qualificano gli illeciti commessi in associazione ex art.9 CGS come illeciti sportivi e, in un caso come omissione di denuncia. Nel caso della partita Lazio-Genoa, gli argomenti posti dalla Corte di giustizia federale sono seri e ben argomentati. Certamente il C. ha operato, anche in questa vicenda, come artefice del contatto – avvalendosi di G. e Z.– tra il gruppo impropriamente ma ormai abitualmente definito degli “zingari” ed i soggetti che hanno combinato la partita Lazio-Genova.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 23 gennaio 2014  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul  C. U. n. 21 del 26 luglio 2013

Parti: Sig. J.G. / Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Ridotta a mesi 6 la squalifica per omessa denuncia…La Corte di Giustizia Federale ha ritenuto G. responsabile dell’illecito contestatogli ritendo sufficiente, per l’integrazione della fattispecie, la sua partecipazione alla riunione indetta da S. nella palestra. L’assenza di un espresso dissenso alla ipotizzata combine è -secondo i Giudici di II grado- di per sé condotta idonea ad alterare il risultato della gara “anche tramite il semplice consentire che altri compiano tale genere di atto quando dal medesimo se ne riceva un vantaggio”…..Il Collegio osserva che, ai fini dell’affermazione di responsabilità del soggetto incolpato, non è necessaria né la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Il grado di prova richiesto per ritenere sussistente la violazione deve essere superiore alla semplice valutazione del calcolo delle probabilità e non inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. Fatta questa doverosa premessa si può ritenere certa la partecipazione del G.alla riunione tenutasi nella palestra; altrettanto certo può ritenersi il silenzio serbato dal G. nel corso della medesima riunione. Per quanto concerne invece i fatti successivi non possono ritenersi dimostrate la partecipazione del G. alla telefonata con il calciatore F., né tantomeno la percezione della somma di denaro frutto della combine. Le dichiarazioni contraddittorie offerte sia con riguardo al primo che al secondo episodio non si elevano oltre una valutazione del calcolo delle probabilità. In particolare le dichiarazioni rese da M. in contrapposizione a quelle di altri calciatori sulla presenza del G. alla telefonata con il giocatore F., nonché le dichiarazioni rese da I.e da E., contradditorie in ordine al se e al quando lo stesso G. abbia, in ipotesi, ricevuto parte della somma di denaro frutto della combine. Nessuno dei due, peraltro, ha dichiarato di aver assistito alla consegna del denaro o ricorda che la medesima sia certamente intervenuta. Tuttavia, i contesti nei quali i fatti sono avvenuti dimostrano che un illecito è stato commesso e che la vicenda, nel suo complesso, è imperniata su tre momenti: la riunione nella palestra; la telefonata con F.; la consegna del denaro e la successiva dazione della somma ai partecipanti alla combine. Dei tre fatti indicati solo il primo, proprio per le ragioni enunciate, può essere imputato con certezza al Sig. G.. Si tratta allora di stabilire se la partecipazione alla riunione e il silenzio serbato da parte di G.siano condotte di per sé idonee ad integrare un illecito sportivo. A tal proposito osserva il Collegio che, al di là di alcune deposizioni contraddittorie, alla predetta riunione partecipò quasi l’intera squadra. …. Ad avviso del Collegio, tuttavia, la condotta tenuta da alcuni calciatori del Bari nella richiamata riunione e i contenuti della medesima rappresentano una palese violazione dell’art. 1, CGS. Ipotizzare la commissione di un illecito è di per sé una condotta scorretta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità che informano l’ordinamento sportivo; nel caso specifico di G., poi, la condotta appare ancora più rilevante proprio in ragione dello status di capitano che egli rivestiva. Ciò premesso, la responsabilità del ricorrente risulta, per altro verso attenuata da un duplice concorrente fattore: in primo luogo, il G. non ha mai negato il fatto di aver partecipato alla richiamata riunione, ma ha collaborato per la sua più esatta definizione di natura probatoria; in secondo luogo, le sanzioni irrogate ad altri calciatori per i medesimi fatti, se non per fatti più gravi, sono risultate di modesta entità e rappresentano oggettivamente un parametro di riferimento per definire la sanzione da infliggere all’atleta. …In ragione di quanto precede, il Collegio Arbitrale valuta coerente, in riforma della decisione della Corte di appello federale, irrogare al calciatore G. la sanzione di mesi 7 per la violazione dell’art. 1 C.G.S. in relazione alla gara Salernitana- Bari nonché di mesi 6 per la violazione dell’art. 7 comma 7 C.G.S. per la gara Bari-Treviso.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it