Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 813 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.G.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 1 DELLA SOCIETÀ US SESTESE CONTRO LA SOCIETÀ ACD ACADEMY LEGNANO CALCIO
Massima: Risulta invero in atti che, con regolare liberatoria del 20 Aprile 2018 (munita di autentica della competente delegazione provinciale FIGC), la ACD Academy Legnano Calcio abbia dichiarato di non aver nulla a che pretendere in relazione al premio di preparazione del calciatore …; tale liberatoria risulta poi anche inviata a cura delle parti alla Commissione Premi in data antecedente alla decisione oggi impugnata…P.Q.M….Il Tribunale…accoglie il reclamo …e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 731 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE B.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 216 DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA REAL CERRETESE ASD CONTRO LA SOCIETÀ GIOVANI CALCIO VINCI
Massima: Il premio di preparazione è dovuto dalla Società che per la prima volta richiede il tesseramento pluriennale del giovane calciatore in precedenza tesserato con vincolo annuale; l’art. 96 NOIF dispone poi che “agli effetti del premio di preparazione vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultime tre anni”. Orbene risulta in atti che il calciatore … nel triennio precedente il primo tesseramento pluriennale ad opera della Giovani Calcio Vinci (nella stagione 2017-2018) sia stato tesserato: i) per il Real Vinci ASD nella stagione sportiva 2016/2017; ii) per la FC Vinci ASD nella stagione sportiva 2015/2016; iii) per la ricorrente Polisportiva Real Cerretese ASD nella stagione sportiva 2014/2015. Correttamente dunque la Commissione Premi non ha preso in considerazione il tesseramento della ricorrente in quanto le ultime due Società, titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultime tre anni, risultavano essere la Real Vinci ASD e la FC Vinci ASD. Privi di pregio sono dunque gli argomenti della ricorrente atteso che certamente non può esservi stato da parte della Polisportiva Real Cerretese ASD alcun subentro nei diritti della FC Vinci ASD titolare del tesseramento del calciatore …nella stagione sportiva 2015/2016. La ricorrente infatti esclusa dal diritto al premio in quanto “terz’ultima” Società titolare del vincolo annuale del calciatore non può certo avvantaggiarsi dell’attività di formazione compiuta dalla consorella anche se successivamente la medesima non possa più vantare o esigere il diritto al riconoscimento del premio in quanto decaduta dall’affiliazione federale.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 730 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE B.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 217 DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA REAL CERRETESE ASD CONTRO LA SOCIETÀ GIOVANI CALCIO VINCI
Massima: Il premio di preparazione è dovuto dalla Società che per la prima volta richiede il tesseramento pluriennale del giovane calciatore in precedenza tesserato con vincolo annuale; l’art. 96 NOIF dispone poi che “agli effetti del premio di preparazione vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultime tre anni”. Orbene risulta in atti che il calciatore … nel triennio precedente il primo tesseramento pluriennale ad opera della Giovani Calcio Vinci (nella stagione 2017-2018) sia stato tesserato: i) per il Real Vinci ASD nella stagione sportiva 2016/2017; ii) per la FC Vinci ASD nella stagione sportiva 2015/2016; iii) per la ricorrente Polisportiva Real Cerretese ASD nella stagione sportiva 2014/2015. Correttamente dunque la Commissione Premi non ha preso in considerazione il tesseramento della ricorrente in quanto le ultime due Società, titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultime tre anni, risultavano essere la Real Vinci ASD e la FC Vinci ASD. Privi di pregio sono dunque gli argomenti della ricorrente atteso che certamente non può esservi stato da parte della Polisportiva Real Cerretese ASD alcun subentro nei diritti della FC Vinci ASD titolare del tesseramento del calciatore …nella stagione sportiva 2015/2016. La ricorrente infatti esclusa dal diritto al premio in quanto “terz’ultima” Società titolare del vincolo annuale del calciatore non può certo avvantaggiarsi dell’attività di formazione compiuta dalla consorella anche se successivamente la medesima non possa più vantare o esigere il diritto al riconoscimento del premio in quanto decaduta dall’affiliazione federale.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 840 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE L.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 13.6.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 222 DELLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ SSDRL ACCADEMIA INTERNAZIONALE
Massima: Il reclamo è fondato e va accolto. Ed infatti, ai sensi dell’art. 96, comma 3, NOIF, affinché la Commissione Premi possa prendere in considerazione l’avvenuta transazione tra le parti, è necessario allegare “l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale”. A seguito dell’esame della documentazione in atti risulta la produzione, presso la Commissione Premi, della liberatoria attestante l’avvenuto accordo tra le parti. Al momento della decisione, pertanto, il premio era stato corrisposto e risultava, altresì, sottoscritta e depositata la liberatoria attestante il pagamento.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 863 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE R.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 3 DELLA SOCIETÀ ASD POLISPORTIVA GIOIOSA CONTRO LA SOCIETÀ ASD TYRRENIUM CLUB
Massima: L’appello è infondato e deve essere rigettato. L’importo è dovuto in quanto il calciatore in questione ha svolto l’attività sportiva nella stagione sportiva 2016/17 in favore della Società resistente in forza del tesseramento annuale intervenuto in data 11.11.2016. A nulla rileva la circostanza secondo cui lo stesso sarebbe risultato svincolato all’esito di accordo ex art. 108 NOIF. Come noto, la ratio sottesa all’istituto in esame consiste nello sviluppare ed incentivare la formazione di giovani calciatori e "premiare" le Società di puro settore giovanile mediante un sistema solidaristico, che vede le Società "Maggiori" pagare un contributo alle Società "inferiori", laddove si verifichi quanto previsto dalla normativa in analisi.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 2/TFN-SVE del 24 Luglio 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 363 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE T.O.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 83 DELLA SOCIETÀ GS BOCA BARCO CONTRO LA SOCIETÀ EMPOLI FBC SPA.
Massima: Confermata la decisione della Commissione Premi che ha dichiarato inammissibile la richiesta del premio di preparazione ex art. 96 NOIF per non essere stato il calciatore tesserato con la stessa per una intera stagione sportiva….questo Tribunale ha già avuto modo di precisare con varie decisioni (cfr. reclamo n°. 79 della Società Sef Torres 1903 srl contro la Società Us Ghilarza stagione sportiva 2016/2017) che il vincolo del calciatore per almeno un’intera stagione sportiva deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; a tali fini dovrà, pertanto, ritenersi tale – con determinazioni ovviamente relative alle particolarità dei singoli casi concreti - un apprezzabile periodo temporale così da far assumere oggettiva rilevanza all’attività agonistica e/o di preparazione svolta dal calciatore e parametrata alla durata della stagione sportiva, con conseguente riferimento dunque anche al periodo di eventuale preparazione estiva, ovvero a quello durante il quale si svolgono le diverse gare ufficiali previste nei calendari federali. In altre parole, ai fini del riconoscimento del premio di preparazione, il tesseramento annuale del calciatore dovrà sussistere per un lasso temporale della stagione sportiva non certo marginale o di scarsa importanza. Nella fattispecie in esame non può mettersi in dubbio che il calciatore sia rimasto presso la GS Boca Barco solo per un periodo non significativo per la propria formazione, essendo stato tesserato solo in data 19 Gennaio 2015 con vincolo annuale, né risulta dalla reclamante provato che il calciatore abbia in alcun modo svolto effettivamente attività, anche di allenamento, prima di tale data, per cui, non risulta perfezionatosi il requisito richiesto dall’art. 96, comma 2, delle NOIF.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 2/TFN-SVE del 24 Luglio 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 609 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE M.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.3.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 144 DELLA SOCIETÀ ASD MANOPPELLO ARABONA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CHIETI FC 1922
Massima:… per costante giurisprudenza di questo Tribunale, laddove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale. Nel caso di specie, il calciatore … è stato tesserato per la ASD Manoppello Arabona con vincolo annuale nelle stagioni 2015/2016 e 2016/2017, e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2017/2018, mentre la ASD Chieti FC 1922 ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2014/2015. Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non rilevando a tal fine il tesseramento della ASD Manoppello Arabona, la ASD Chieti FC 1922 deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 2/TFN-SVE del 24 Luglio 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 608 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE M.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.3.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 150 DELLA SOCIETÀ AC BRESSANA 1918 ASD CONTRO LA SOCIETÀ GSD GIOVANILE LUNGAVILLA
Massima:… come più volte affermato da questo Tribunale, ai fini del Premio di Preparazione, nel calcolo del triennio non può computarsi anche il tesseramento con vincolo annuale ad opera della medesima Società, poi tenuta al pagamento del Premio, in quanto risultante la prima titolare del tesseramento pluriennale del calciatore, non potendosi infatti ammettere ed immaginarsi la corresponsione ed il pagamento di un premio in favore di sé medesimi. Il tesseramento del calciatore …ad opera della stessa ricorrente per la stagione 2016- 2017, con vincolo annuale, dunque non rileva ai fini del riconoscimento e del calcolo del premio di preparazione ex art. 96 NOIF; correttamente pertanto, sulla base dello storico del calciatore, la Commissione ha individuato nella GSD Giovanile Lungavilla, l’unica Società titolare del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni prima del tesseramento pluriennale da parte della AC Bressana 1918 ASD.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 2/TFN-SVE del 24 Luglio 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: CU N. 28/TFN-SVE RELATIVAMENTE ALLA VERTENZA TRA SOCIETÀ ASD SOVODNJE SSD CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO GORIZIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 484 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE L.E.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 25.1.2018.
Impugnazione istanza: RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 CGS DELLA SOCIETÀ ASD SOVODNJE SSD
Massima:… rileva questo Tribunale che la ritenuta sussistenza della continuità del tesseramento in capo al calciatore …, presupposto per il riconoscimento del premio, è frutto di un evidente errore di fatto. Agli atti del reclamo emergeva, infatti, che nella stagione sportiva 2015/2016, antecedente a quella in cui la ASD Sovodnje SSD ha tesserato il calciatore con vincolo pluriennale, quest’ultimo non era tesserato per alcuna società. Ne deriva che difettano i presupposti di cui all’art. 96 NOIF per accogliere la richiesta della ASD Pro Gorizia, con il conseguente annullamento della delibera della Commissione Premi originariamente impugnata dalla ASD Sovodnje SSD con reclamo ritualmente introdotto.
Tanto premesso.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 2/TFN-SVE del 24 Luglio 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 680 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE M.S.G.), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 184 DELLA SOCIETÀ PARMA CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ SSD PRO SESTO SRL
Massima: La fattispecie rientra, quindi, nell’ipotesi contemplata dal comma 2 dell’art. 96 NOIF il quale prevede che “qualora a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente Società”. Va infatti rilevato che a seguito della modifica del dettato normativo nella formulazione sopra riportata, ed imposta dalla necessità di impedire tesseramenti elusivi dell’obbligo di pagamento del premio di preparazione nella misura effettivamente dovuta, la sussistenza di più tesseramenti nel corso della stessa stagione sportiva, a prescindere dalla natura degli stessi (definitivo o temporaneo) e dal periodo di tesseramento, comporta sempre e comunque l’obbligo del pagamento del premio di preparazione, da calcolarsi in relazione alla categoria di appartenenza superiore tra le due Società beneficiarie del tesseramento, ferma restando la diversa ripartizione tra le stesse. Il legislatore federale ha in tal modo esteso l’obbligo di pagamento del premio di preparazione anche alle Società che provvedono al tesseramento di un calciatore nella stessa stagione sportiva in cui lo stesso viene tesserato con vincolo pluriennale per la prima volta. In tale contesto, la norma riportata non fa distinzione tra le differenti tipologie di vincolo: si deve pertanto ritenere che sia dovuto il premio di preparazione, anche nel caso in cui il secondo trasferimento avvenga a titolo temporaneo (“in prestito”), e non a titolo definitivo, considerato altresì l’utilizzo del calciatore, che ne ha comunque fatto la Società che lo ha tesserato temporaneamente. La Commissione Premi ha, dunque, del tutto correttamente interpretato ed applicato la norma, condannando la Società Parma Calcio 1913 al pagamento del premio di preparazione per avere la stessa tesserato il calciatore, anche se a titolo temporaneo, dopo che la detta Società cedente, nel corso della medesima stagione sportiva, lo aveva per la prima volta tesserato con vincolo pluriennale.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 2/TFN-SVE del 24 Luglio 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 650 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.G.), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 186 DELLA SOCIETÀ ASD ROTUNDA MARIS CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIRTUS RE LEONE CALCIO
Massima: La condizione di cui all’art. 96 NOIF, ossia il vincolo del calciatore per almeno un’intera stagione sportiva, si riferisce al tesseramento dell’atleta da parte della Società richiedente il premio, e non già al tesseramento da parte di quella tenuta a corrisponderlo; il premio è infatti dovuto per il periodo di preparazione impartito dalla Società dilettantistica richiedente il premio, periodo che deve sussistere per almeno un’intera stagione sportiva. Nel caso in esame il tesseramento del Comparato, nelle fila della ASD Virtus Re Leone Calcio, si è protratto per più di una stagione sportiva (ininterrottamente dalla stagione 2012/2013 a quella 2015/2016); verificata dunque, come sussistente, la suddetta condizione il diritto al premio da parte della resistente, si è perfezionato al momento del primo tesseramento pluriennale del giovane calciatore da parte della ASD Rotunda Maris. Il successivo trasferimento nel corso della medesima stagione sportiva non esclude poi la debenza del premio, ma impone se del caso il pagamento di una integrazione da parte della seconda Società FC Francavilla Calcio (tenuto conto ovviamente di quanto già corrisposto dalla odierna reclamante)…P.Q.M…Il Tribunale…rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Rotunda Maris e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 2/TFN-SVE del 24 Luglio 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 670 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE F.P.), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 187 DELLA SOCIETÀ ASD ROTUNDA MARIS CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIRTUS RE LEONE CALCIO
Massima: La condizione di cui all’art. 96 NOIF, ossia il vincolo del calciatore per almeno un’intera stagione sportiva, si riferisce al tesseramento dell’atleta da parte della Società richiedente il premio, e non già al tesseramento da parte di quella tenuta a corrisponderlo; il premio è infatti dovuto per il periodo di preparazione impartito dalla Società dilettantistica richiedente il premio, periodo che deve sussistere per almeno un’intera stagione sportiva. Nel caso in esame il tesseramento del Francomano nelle fila della ASD Virtus Re Leone Calcio si è protratto per più di una stagione sportiva (ininterrottamente dalla stagione 2012/2013 a quella 2016/2017); verificata dunque come sussistente la suddetta condizione, il diritto al premio da parte della resistente si è perfezionato al momento del primo tesseramento pluriennale del giovane calciatore da parte della ASD ROTUNDA MARIS. Il successivo svincolo del calciatore, nel corso della medesima stagione sportiva, non rileva e non esclude certo la debenza del premio. …P.Q.M…Il Tribunale…rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Rotunda Maris e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 7/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 4/TFN-SVE del 11 Settembre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 738 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.G.P.), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 199 DELLA SOCIETÀ US INVERUNO CONTRO LA SOCIETÀ SSDRL ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO
Massima: Si rileva… che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, laddove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà, che informa l’istituto del premio di preparazione, senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente), e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente, e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale. Nel caso di specie, il calciatore … è stato tesserato per la US Inveruno con vincolo annuale nella stagione 2016/2017, e, con vincolo pluriennale, nella successiva stagione 2017/2018, mentre la SSDRL Accademia Internazionale Calcio ha tesserato il calciatore, con vincolo annuale, nella stagione 2015/2016. Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non rilevando a tal fine il tesseramento della US Inveruno, la SSDRL Accademia Internazionale Calcio deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata….Il Tribunale …rigetta il reclamo presentato dalla Società US Inveruno e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 7/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 4/TFN-SVE del 11 Settembre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 807 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE Z.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 200 DELLA SOCIETÀ US INVERUNO CONTRO LA SOCIETÀ SSDRL ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO
Massima: Il reclamo deve essere respinto in quanto infondato. In primo luogo, infatti, occorre sottolineare l’irrilevanza dell’avvenuto passaggio in prestito del calciatore … nella stagione 2015/2016 dalla SSDRL Accademia Internazionale Calcio alla Solbiatese Arnocalcio Srl, laddove – con riferimento al lato del creditore del premio di preparazione – deve prevalere l’effettiva titolarità del tesserino del calciatore. Di conseguenza, il suddetto passaggio non può che essere qualificato quale circostanza avente esclusivamente rilevanza tra le parti stesse (SSDRL Accademia Internazionale Calcio e Solbiatese Arnocalcio Srl), e non nei confronti di soggetti terzi (US Inveruno). In secondo luogo, si rileva, che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, laddove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale. Nel caso di specie, il calciatore .. è stato tesserato per la US Inveruno con vincolo annuale nella stagione 2016/2017 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2017/2018, mentre la SSDRL Accademia Internazionale Calcio ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2015/2016. Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non rilevando a tal fine il tesseramento della US Inveruno, la SSDRL Accademia Internazionale Calcio deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 7/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 4/TFN-SVE del 11 Settembre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 644 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.4.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 166 DELLA SOCIETÀ ASD COLLEGNO PARADISO CONTRO LA SOCIETÀ POZZOMAINA SRL SSD
Massima: L'appello è infondato e deve essere rigettato. Infatti, per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale. Nel caso di specie, il calciatore … è stato tesserato per la ASD Collegno Paradiso con vincolo annuale nelle stagioni 2015/2016 e 2016/2017, e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2017/2018, mentre la Pozzomaina Srl SSD lo ha tesserato con vincolo annuale nella stagione 2014/2015. In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la ASD Collegno Paradiso quale ultima Società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, le stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 nelle quali il Cassano era tesserato con vincolo annuale con la stessa ASD Collegno Paradiso.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 7/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 4/TFN-SVE del 11 Settembre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 706 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE R.S.), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.4.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 167 DELLA SOCIETÀ ASD COLLEGNO PARADISO CONTRO LA SOCIETÀ POZZOMAINA SRL SSD
Massima: L'appello è infondato e deve essere rigettato. Infatti, per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale. Nel caso di specie, il calciatore … è stato tesserato per la ASD Collegno Paradiso con vincolo annuale nelle stagioni 2015/2016 e 2016/2017, e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2017/2018, mentre la Pozzomaina Srl SSD lo ha tesserato con vincolo annuale nella stagione 2014/2015. In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la ASD Collegno Paradiso quale ultima Società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, le stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 nelle quali il Rostagno era tesserato con vincolo annuale con la stessa ASD Collegno Paradiso.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 7/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 4/TFN-SVE del 11 Settembre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 692 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE P.S.), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 185 DELLA SOCIETÀ ASD ROTUNDA MARIS CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIRTUS RE LEONE CALCIO
Massima: La condizione di cui all’art. 96 NOIF, ossia il vincolo del calciatore per almeno un’intera stagione sportiva, si riferisce al tesseramento dell’atleta da parte della Società richiedente il premio, e non già al tesseramento da parte di quella tenuta a corrisponderlo; il premio è infatti dovuto per il periodo di preparazione impartito dalla Società dilettantistica richiedente il premio, periodo che deve sussistere per almeno un’intera stagione sportiva. Nel caso in esame il tesseramento del …nelle fila della ASD Virtus Re Leone Calcio si è protratto per più di una stagione sportiva (ininterrottamente dalla stagione 2013/2014 a quella 2017/2018); verificata dunque come sussistente la suddetta condizione, il diritto al premio da parte della resistente si è perfezionato al momento del primo tesseramento pluriennale del giovane calciatore da parte della ASD Rotunda Maris. Il successivo svincolo del calciatore nel corso della medesima stagione sportiva non rileva, e non esclude certo la debenza del premio. Nella liquidazione del premio deve però tenersi conto di quanto già corrisposto, per tale titolo, alla ASD Virtus Re Leone Calcio, la quale nell’audizione del 11.9.2018 ha confermato di aver ricevuto in data 15.11.2017 il pagamento di € 540,00, ossia la prima rata della dilazione di pagamento inizialmente concordata con la reclamante per il premio di preparazione del Parisi.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 7/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 4/TFN-SVE del 11 Settembre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 711 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE S.R.), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 189 DELLA SOCIETÀ SSDARL SERATICENSE CONTRO LA SOCIETÀ USD MONTEBELLO
Massima:…. l’art. 96 comma 2 NOIF, al secondo paragrafo, così recita testualmente: “Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente Società”. Pertanto, il provvedimento della Commissione Premi oggetto del presente gravame risulta errato, in quanto – nella liquidazione del premio di preparazione – non si tiene conto della circostanza, già dedotta nel giudizio di primo grado, della cessione a titolo temporaneo del giocatore alla Società LONIGO a far data dal 06.12.2017. Alla luce di tale fatto, l’organo di prime cure avrebbe dovuto condannare la Società SSDARL Seraticense al pagamento del premio in proporzione al periodo in cui il calciatore ha effettivamente svolto la propria attività in favore della reclamante, e precisamente tra la data del tesseramento con vincolo pluriennale (14.09.2017) e la data della cessione al LONIGO (06.12.2017), per un importo pari ad € 655,20. Tanto premesso, non si può accogliere la richiesta di revisione (i.e. abolizione) della penale, in quanto la Società non può considerarsi liberata dall’obbligazione in questione all’esito del presunto deposito della somma presso gli uffici federali locali, in quanto ciò non rappresenta una modalità di pagamento riconosciuta dalle carte federali, né tanto meno dagli usi e costumi. Diverso sarebbe stato se la SSDARL Seraticense avesse provveduto al pagamento nel luogo del domicilio del creditore (la Società USD Montebello), conformemente ai principi generali del diritto. Per tali motivi, la decisione oggetto di gravame deve essere riformata limitatamente al quantum dovuto dall’appellante a titolo di premio di preparazione.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 033CFA DEL 18/09/2018 CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 004/CFA DEL 23 LUGLIO 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 28/TFN SVE del 28.05.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ BENEVENTO CALCIO SRL AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ POL. DIL. AMITERNINA SCOPPITO IL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE DEL P.L.
Massima: Confermata la decisione del TFN-SVE che confermava a sua volta la delibera della Commissione Premi con la quale era stato certificato il premio alla carriera dovuto alla Pol. Dilett. Amiternina Scoppita (di seguito, Amiternina) a seguito e per effetto dell’esordio in seria A del calciatore …, avvenuto nel corso della gara Sampdoria/Benevento del 20.08.2017 atteso il tesseramento del prefato atleta per la Amiternina per le stagioni sportive 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006, andando così ultra petitum rispetto alla domanda, limitata alle stagioni sportive 2009-2010 e 2010-2011.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 3/TFN-SVE del 9 Agosto 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 29/TFN-SVE del 18/06/2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 709 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE S.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.4.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 162 DELLA SOCIETÀ CIVITANOVESE CALCIO SSD ARL CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNITED CIVITANOVA
Massima: La società alla quale è stata revocata l’affiliazione non è più un soggetto appartenente all’ordinamento federale, per cui non può essere considerata ultima titolare del tesseramento dell’atleta. Conseguentemente, la Società reclamata, non potendo essere ritenuta come la “penultima” titolare del vincolo annuale in relazione al calciatore, deve, necessariamente, essere qualificata quale “unica” Società titolare del tesseramento dell’atleta….Il Tribunale…rigetta il reclamo ..e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 3/TFN-SVE del 9 Agosto 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 29/TFN-SVE del 18/06/2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 708 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE S.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.4.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 163 DELLA SOCIETÀ CIVITANOVESE CALCIO SSD ARL CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNITED CIVITANOVA
Massima: La società alla quale è stata revocata l’affiliazione non è più un soggetto appartenente all’ordinamento federale, per cui non può essere considerata ultima titolare del tesseramento dell’atleta. Conseguentemente, la Società reclamata, non potendo essere ritenuta come la “penultima” titolare del vincolo annuale in relazione al calciatore, deve, necessariamente, essere qualificata quale “unica” Società titolare del tesseramento dell’atleta….Il Tribunale…rigetta il reclamo ..e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 3/TFN-SVE del 9 Agosto 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 29/TFN-SVE del 18/06/2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 697 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE P.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.4.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 164 DELLA SOCIETÀ CIVITANOVESE CALCIO SSD ARL CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNITED CIVITANOVA
Massima: La società alla quale è stata revocata l’affiliazione non è più un soggetto appartenente all’ordinamento federale, per cui non può essere considerata ultima titolare del tesseramento dell’atleta. Conseguentemente, la Società reclamata, non potendo essere ritenuta come la “penultima” titolare del vincolo annuale in relazione al calciatore, deve, necessariamente, essere qualificata quale “unica” Società titolare del tesseramento dell’atleta….Il Tribunale…rigetta il reclamo ..e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 3/TFN-SVE del 9 Agosto 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 29/TFN-SVE del 18/06/2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 245 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE L.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 77 DELLA SOCIETÀ ASD VIGOLIMINESE CONTRO LA SOCIETÀ SPD CAMPODORO LIMENA
Massima: La pronuncia di inammissibilità del ricorso decisa dalla Commissione Premi è pertanto erronea e viziata, avendo la Società ricorrente correttamente instaurato il giudizio all’indirizzo all’epoca esistente dagli archivi federali. La erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo ha inoltre impedito alla Commissione Premi di giudicare nel merito la vertenza, sicché ai sensi dell’art 36 bis comma CGS (4. … Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all’Organo che ha emesso la decisione, per l’esame del merito) la vertenza deve essere nuovamente rimessa al Giudice di prima istanza, ovvero alla Commissione Premi, affinché la decida.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 3/TFN-SVE del 9 Agosto 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 29/TFN-SVE del 18/06/2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 233 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE F.G.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 78 DELLA SOCIETÀ ASD VIGOLIMINESE CONTRO LA SOCIETÀ SPD CAMPODORO LIMENA
Massima: La pronuncia di inammissibilità del ricorso decisa dalla Commissione Premi è pertanto erronea e viziata, avendo la Società ricorrente correttamente instaurato il giudizio all’indirizzo all’epoca esistente dagli archivi federali. La erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo ha inoltre impedito alla Commissione Premi di giudicare nel merito la vertenza, sicché ai sensi dell’art 36 bis comma CGS (4. … Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all’Organo che ha emesso la decisione, per l’esame del merito) la vertenza deve essere nuovamente rimessa al Giudice di prima istanza, ovvero alla Commissione Premi, affinché la decida.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 3/TFN-SVE del 9 Agosto 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 29/TFN-SVE del 18/06/2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 583 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.3.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 157 DELLA SOCIETÀ ASDC GOZZANO SSD ARL CONTRO LA SOCIETÀ 1924 SUNO FCD
Massima: …questo Tribunale, ribadisce il consolidato proprio orientamento secondo il quale, nella ipotesi in cui la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l'istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale. Né rileva la differenza tra le società dilettantistiche e quelle professionistiche nel contesto in cui si discute; lo scrivente Tribunale, infatti, non ritiene che la norma consenta una diversa sua lettura e interpretazione, condizionata dalla tipologia della società che poi provvederà al tesseramento pluriennale, volendo invece e soprattutto tutelare le società con vivai giovanili che provvedono alla crescita del giovane atleta con tesseramento solo annuale. Nel caso di specie, il calciatore … è stato tesserato per la Società ASD Gozzano SSD a rl con vincolo annuale nella stagione 2015 – 2016 e con vincolo pluriennale come “giovane dilettante” nella stagione 2016 – 2017; è stato tesserato altresì con vincolo annuale per la Società 1924 Suno FCD nella stagione 2014 – 2015, Pertanto ai fini della qualificazione del premio di preparazione, la Società 1924 Suno FCD deve essere considerata quale Società avente diritto al premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta …., quale “unica e ultima” Società ad averlo tesserato prima del tesseramento con vincolo pluriennale, così come correttamente riconosciuto dalla Commissione Premi nella decisione impugnata, non dovendosi considerare, ai fini dell'attribuzione del premio di preparazione, per le ragioni suddette, la stagione sportiva 2015 – 2016 nella quale il calciatore …era tesserato con vincolo annuale con la ASD Gozzano SSD a rl , prima Società poi ad averlo tesserato con vincolo pluriennale quale “giovane dilettante” Seguendo questo corretto ragionamento la Commissione Premi ha correttamente giudicato, e il gravame va così respinto.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 3/TFN-SVE del 9 Agosto 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 29/TFN-SVE del 18/06/2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 623 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE R.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.3.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 158 DELLA SOCIETÀ ASDC GOZZANO SSD ARL CONTRO LA SOCIETÀ 1924 SUNO FCD
Massima: …questo Tribunale, ribadisce il consolidato proprio orientamento secondo il quale, nella ipotesi in cui la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l'istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale. Né rileva la differenza tra le società dilettantistiche e quelle professionistiche nel contesto in cui si discute; lo scrivente Tribunale, infatti, non ritiene che la norma consenta una diversa sua lettura e interpretazione, condizionata dalla tipologia della società che poi provvederà al tesseramento pluriennale, volendo invece e soprattutto tutelare le società con vivai giovanili che provvedono alla crescita del giovane atleta con tesseramento solo annuale. Nel caso di specie, il calciatore … è stato tesserato per la Società ASD Gozzano SSD a rl con vincolo annuale nella stagione 2015 – 2016 e con vincolo pluriennale come “giovane dilettante” nella stagione 2016 – 2017; è stato tesserato altresì con vincolo annuale per la Società 1924 Suno FCS nella stagione 2014 – 2015. Pertanto ai fini della qualificazione del premio di preparazione, la Società 1924 Suno FCS. deve essere considerata quale Società avente diritto al premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta …, quale “unica e ultima” Società ad averlo tesserato prima del tesseramento con vincolo pluriennale, così come correttamente riconosciuto dalla Commissione Premi nella decisione impugnata, non dovendosi considerare, ai fini dell'attribuzione del premio di preparazione, per le ragioni suddette, la stagione sportiva 2015 – 2016 nella quale il calciatore … era tesserato con vincolo annuale con la ASD Gozzano SSD a rl , prima Società poi ad averlo tesserato con vincolo pluriennale quale “giovane dilettante” Seguendo questo corretto ragionamento la Commissione Premi ha correttamente giudicato, e il gravame va così respinto.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 3/TFN-SVE del 9 Agosto 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 29/TFN-SVE del 18/06/2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 632 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE Z.G.), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.3.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 141 DELLA SOCIETÀ SSD ORTONA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIRTUS ORTONA CALCIO 2008
Massima:…per costante giurisprudenza di questo Tribunale, il diritto al premio non sussiste laddove il calciatore non sia stato tesserato per alcuna Società nella stagione precedente a quella durante la quale insorge il tesseramento con vincolo pluriennale. Il principio è chiaramente evincibile nell'art. 96 1° comma delle NOIF che attribuisce il diritto al premio quando nella “precedente stagione” il calciatore sia stato tesserato come “giovane” con vincolo annuale. Orbene, poiché l'art. 96, 1° comma delle NOIF stabilisce che sono tenute a corrispondere il premio le Società che abbiano per la prima volta tesserato il calciatore come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista, quando nella precedente stagione il calciatore sia stato tesserato come “giovane” con vincolo annuale, è di tutta evidenza che la sussistenza del tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce condizione indispensabile perché possa maturare il diritto al premio di preparazione. La ratio si rinviene nella evidente necessità della sussistenza di una continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso Società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore. Ebbene, nel caso di specie, effettivamente tra l'ultimo tesseramento con vincolo annuale ed il primo con vincolo pluriennale è intercorsa una stagione sportiva nel corso della quale il calciatore non è stato tesserato con alcuna Società, con la conseguenza che non può ritenersi realizzata la fattispecie di cui al suddetto art. 96, 1° comma delle NOIF. L'esame dello storico del calciatore … agli atti, conclama che lo stesso non è stato tesserato per nessuna Società nella stagione 2016/2017, precedente a quella durante la quale è stato poi tesserato con vincolo pluriennale dalla Società appellante SSD Ortona Calcio. La decisione della Commissione Premi va pertanto riformata, e conseguentemente annullata, non spettando alla Società … il premio ai sensi dell'art. 96 delle NOIF riferito al calciatore
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE del 14/05/2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 118 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE D.D., PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 42 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD
Massima: Ai sensi dell’art. 96, comma terzo NOIF, le Società, che vogliono richiedere il premio di preparazione, devono inviare alla Commissione Premi, un ricorso a mezzo raccomandata A/R, e contestualmente copia dello stesso deve essere inviata alla controparte; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizione, attestanti l’invio alla controparte, nonché, le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso della Società richiedente. Nel caso di specie, al ricorso, depositato in data 23/06/2017, è stata allegata la sola copia conforme della richiesta di tesseramento, che non può certamente considerarsi documento equipollente al cartellino, né è documento idoneo a dimostrare l’avvenuto tesseramento del giocatore …. La richiesta di tesseramento, infatti, non permette neanche la partecipazione alle gare. Ciò rende erronea la decisione assunta dalla Commissione Premi, la quale ha mal interpretato l’art. 96 NOIF a nulla valendo il successivo deposito del cartellino innanzi a questo Tribunale…P.Q.M….Il Tribunale Federale…annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE del 14/05/2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 128 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE F.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 49 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD
Massima: Ai sensi dell’art. 96, comma terzo NOIF, le Società, che vogliono richiedere il premio di preparazione, devono inviare alla Commissione Premi, un ricorso a mezzo raccomandata A/R, e contestualmente copia dello stesso deve essere inviata alla controparte; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizione, attestanti l’invio alla controparte, nonché, le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso della Società richiedente. Nel caso di specie, al ricorso, depositato in data 23/06/2017, è stata allegata la sola copia conforme della richiesta di tesseramento, che non può certamente considerarsi documento equipollente al cartellino, né è documento idoneo a dimostrare l’avvenuto tesseramento del giocatore …. La richiesta di tesseramento, infatti, non permette neanche la partecipazione alle gare. Ciò rende erronea la decisione assunta dalla Commissione Premi, la quale ha mal interpretato l’art. 96 NOIF a nulla valendo il successivo deposito del cartellino innanzi a questo Tribunale…P.Q.M….Il Tribunale Federale…annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE del 14/05/2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 195 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE V.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 50 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD
Massima: Ai sensi dell’art. 96, comma terzo NOIF, le Società, che vogliono richiedere il premio di preparazione, devono inviare alla Commissione Premi, un ricorso a mezzo raccomandata A/R, e contestualmente copia dello stesso deve essere inviata alla controparte; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizione, attestanti l’invio alla controparte, nonché, le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso della Società richiedente. Nel caso di specie, al ricorso, depositato in data 23/06/2017, è stata allegata la sola copia conforme della richiesta di tesseramento, che non può certamente considerarsi documento equipollente al cartellino, né è documento idoneo a dimostrare l’avvenuto tesseramento del giocatore …. La richiesta di tesseramento, infatti, non permette neanche la partecipazione alle gare. Ciò rende erronea la decisione assunta dalla Commissione Premi, la quale ha mal interpretato l’art. 96 NOIF a nulla valendo il successivo deposito del cartellino innanzi a questo Tribunale…P.Q.M….Il Tribunale Federale…annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE del 14/05/2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 100 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE B.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 51 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD.
Massima: Ai sensi dell’art. 96, comma terzo NOIF, le Società, che vogliono richiedere il premio di preparazione, devono inviare alla Commissione Premi, un ricorso a mezzo raccomandata A/R, e contestualmente copia dello stesso deve essere inviata alla controparte; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizione, attestanti l’invio alla controparte, nonché, le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso della Società richiedente. Nel caso di specie, al ricorso, depositato in data 23/06/2017, è stata allegata la sola copia conforme della richiesta di tesseramento, che non può certamente considerarsi documento equipollente al cartellino, né è documento idoneo a dimostrare l’avvenuto tesseramento del giocatore …. La richiesta di tesseramento, infatti, non permette neanche la partecipazione alle gare. Ciò rende erronea la decisione assunta dalla Commissione Premi, la quale ha mal interpretato l’art. 96 NOIF a nulla valendo il successivo deposito del cartellino innanzi a questo Tribunale…P.Q.M….Il Tribunale Federale…annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE del 14/05/2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 129 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE F.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 52 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD
Massima: Ai sensi dell’art. 96, comma terzo NOIF, le Società, che vogliono richiedere il premio di preparazione, devono inviare alla Commissione Premi, un ricorso a mezzo raccomandata A/R, e contestualmente copia dello stesso deve essere inviata alla controparte; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizione, attestanti l’invio alla controparte, nonché, le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso della Società richiedente. Nel caso di specie, al ricorso, depositato in data 23/06/2017, è stata allegata la sola copia conforme della richiesta di tesseramento, che non può certamente considerarsi documento equipollente al cartellino, né è documento idoneo a dimostrare l’avvenuto tesseramento del giocatore …. La richiesta di tesseramento, infatti, non permette neanche la partecipazione alle gare. Ciò rende erronea la decisione assunta dalla Commissione Premi, la quale ha mal interpretato l’art. 96 NOIF a nulla valendo il successivo deposito del cartellino innanzi a questo Tribunale…P.Q.M….Il Tribunale Federale…annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE del 14/05/2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 201 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE Z.S.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 53 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD
Massima: Ai sensi dell’art. 96, comma terzo NOIF, le Società, che vogliono richiedere il premio di preparazione, devono inviare alla Commissione Premi, un ricorso a mezzo raccomandata A/R, e contestualmente copia dello stesso deve essere inviata alla controparte; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizione, attestanti l’invio alla controparte, nonché, le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso della Società richiedente. Nel caso di specie, al ricorso, depositato in data 23/06/2017, è stata allegata la sola copia conforme della richiesta di tesseramento, che non può certamente considerarsi documento equipollente al cartellino, né è documento idoneo a dimostrare l’avvenuto tesseramento del giocatore …. La richiesta di tesseramento, infatti, non permette neanche la partecipazione alle gare. Ciò rende erronea la decisione assunta dalla Commissione Premi, la quale ha mal interpretato l’art. 96 NOIF a nulla valendo il successivo deposito del cartellino innanzi a questo Tribunale…P.Q.M….Il Tribunale Federale…annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE del 14/05/2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 102 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE B.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 54 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD
Massima: Ai sensi dell’art. 96, comma terzo NOIF, le Società, che vogliono richiedere il premio di preparazione, devono inviare alla Commissione Premi, un ricorso a mezzo raccomandata A/R, e contestualmente copia dello stesso deve essere inviata alla controparte; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizione, attestanti l’invio alla controparte, nonché, le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso della Società richiedente. Nel caso di specie, al ricorso, depositato in data 23/06/2017, è stata allegata la sola copia conforme della richiesta di tesseramento, che non può certamente considerarsi documento equipollente al cartellino, né è documento idoneo a dimostrare l’avvenuto tesseramento del giocatore …. La richiesta di tesseramento, infatti, non permette neanche la partecipazione alle gare. Ciò rende erronea la decisione assunta dalla Commissione Premi, la quale ha mal interpretato l’art. 96 NOIF a nulla valendo il successivo deposito del cartellino innanzi a questo Tribunale…P.Q.M….Il Tribunale Federale…annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE del 14/05/2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 210 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE B.N.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 68 DELLA SOCIETÀ ASD GS FLAIBANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN DANIELE CALCIO
Massima:.. ai sensi dell’art. 96, comma 3, NOIF, al ricorso inoltrato alla Commissione Premi “vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle Società aventi diritto”. Tanto premesso, si osserva che la ASD San Daniele Calcio ha omesso di depositare in allegato al ricorso trasmesso alla Commissione Premi il cartellino del calciatore in questione, depositando esclusivamente una copia della relativa richiesta di tesseramento presentata alla FIGC. Si osserva, altresì, che, invitata dallo scrivente Tribunale al deposito del suddetto cartellino, la ASD San Daniele Calcio non ha ottemperato – senza alcuna giustificazione – a detto adempimento. Ne deriva, pertanto, l’inammissibilità del ricorso della ASD San Daniele Calcio presentato dinanzi alla Commissione Premi ai sensi dell’art. 96. Comma 3, NOIF.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE del 14/05/2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 254 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE M.C.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 69 DELLA SOCIETÀ ASD GS FLAIBANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN DANIELE CALCIO
Massima:… ai sensi dell’art. 96, comma 3, NOIF, al ricorso inoltrato alla Commissione Premi “vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle Società aventi diritto”. Tanto premesso, si osserva che la ASD San Daniele Calcio ha omesso di depositare in allegato al ricorso trasmesso alla Commissione Premi il cartellino del calciatore in questione, depositando per la stagione 2014-2015 esclusivamente una copia della relativa richiesta di tesseramento presentata alla FIGC e per la stagione 2015-2016 la richiesta di tesseramento del diverso calciatore …Si osserva, altresì, che, invitata dallo scrivente Tribunale al deposito del suddetto cartellino, la ASD San Daniele Calcio non ha ottemperato – senza alcuna giustificazione – a detto adempimento. Ne deriva, pertanto, l’inammissibilità del ricorso della ASD San Daniele Calcio presentato dinanzi alla Commissione Premi ai sensi dell’art. 96. Comma 3, NOIF.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE del 14/05/2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 276 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE T.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 70 DELLA SOCIETÀ ASD GS FLAIBANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN DANIELE CALCIO
Massima:… ai sensi dell’art. 96, comma 3, NOIF, al ricorso inoltrato alla Commissione Premi “vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle Società aventi diritto”. Tanto premesso, si osserva che la ASD San Daniele Calcio ha omesso di depositare in allegato al ricorso trasmesso alla Commissione Premi il cartellino del calciatore in questione, depositando per la stagione 2014-2015 esclusivamente una copia della relativa richiesta di tesseramento presentata alla FIGC e per la stagione 2015-2016 la richiesta di tesseramento del diverso calciatore …Si osserva, altresì, che, invitata dallo scrivente Tribunale al deposito del suddetto cartellino, la ASD San Daniele Calcio non ha ottemperato – senza alcuna giustificazione – a detto adempimento. Ne deriva, pertanto, l’inammissibilità del ricorso della ASD San Daniele Calcio presentato dinanzi alla Commissione Premi ai sensi dell’art. 96. Comma 3, NOIF.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE del 14/05/2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 266 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE R.S.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 73 DELLA SOCIETÀ ASD GS FLAIBANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN DANIELE CALCIO
Massima:… ai sensi dell’art. 96, comma 3, NOIF, al ricorso inoltrato alla Commissione Premi “vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle Società aventi diritto”. Tanto premesso, si osserva che la ASD San Daniele Calcio ha omesso di depositare in allegato al ricorso trasmesso alla Commissione Premi il cartellino del calciatore in questione, depositando per la stagione 2014-2015 esclusivamente una copia della relativa richiesta di tesseramento presentata alla FIGC e per la stagione 2015-2016 la richiesta di tesseramento del diverso calciatore …Si osserva, altresì, che, invitata dallo scrivente Tribunale al deposito del suddetto cartellino, la ASD San Daniele Calcio non ha ottemperato – senza alcuna giustificazione – a detto adempimento. Ne deriva, pertanto, l’inammissibilità del ricorso della ASD San Daniele Calcio presentato dinanzi alla Commissione Premi ai sensi dell’art. 96. Comma 3, NOIF.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE del 14/05/2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 473 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE F.V.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E del 25.1.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 135 DELLA SOCIETÀ ACD BIASSONO CONTRO LA SOCIETÀ ASD PUNTO ROSA
Massima:… ai sensi dell’art. 96 comma 3 NOIF, la copia del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado deve essere inviata – a pena di inammissibilità - alle controparti, con necessaria produzione in giudizio delle relative ricevute di spedizione. Tanto premesso, nel caso di specie, la ASD Punto Rosa ha prodotto in atti il talloncino della raccomandata che dimostra che la stessa, in data 17.11.2017, ha provveduto all’inoltro del ricorso introduttivo alla controparte presso la sede sociale della stessa. Ciò dimostra la corretta introduzione, da parte della ASD Punto Rosa, del giudizio di primo grado, con conseguente infondatezza delle doglianze poste dalla ACD Biassono a fondamento del presente gravame.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE del 14/05/2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 514 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE A.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E del 15.2.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 137 DELLA SOCIETÀ ASD SANT’AGATA FUTSAL 2004 CONTRO LA SOCIETÀ FC PERSICETO 85
Massima: Il reclamo risulta fondato e deve accogliersi; come rilevato in altre decisioni di questo Tribunale, la riforma normativa del 2013 ha ormai riconosciuto la specificità delle due discipline del calcio a 11 e del calcio a 5, che richiedono invero un allenamento ed una preparazione tecnica diversa e specifica. Nel caso di specie poi è comprovato in atti che la reclamante e la resistente svolgano esclusivamente le diverse attività del calcio a 5 (Sant’Agata Futsal 2004) e calcio a 11 (FC Persiceto 85). Alla luce di quanto previsto nell’art. 96 NOIF, nella cui tabella esplicativa si fa espresso riferimento al calcolo del premio dovuto per i trasferimenti avvenuti “tra calcio a 5”, deve pertanto escludersi che sussista il premio di preparazione per i trasferimenti di calciatori tra Società che svolgono (esclusivamente) le due diverse attività sportive…P.Q.M. Il Tribunale Federale …accoglie il reclamo .. e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE del 14/05/2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 571 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE V.J.), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E del 15.2.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 138 DELLA SOCIETÀ ASD SANT’AGATA FUTSAL 2004 CONTRO LA SOCIETÀ FC PERSICETO 85
Massima: Il reclamo risulta fondato e deve accogliersi; come rilevato in altre decisioni di questo Tribunale, la riforma normativa del 2013 ha ormai riconosciuto la specificità delle due discipline del calcio a 11 e del calcio a 5, che richiedono invero un allenamento ed una preparazione tecnica diversa e specifica. Nel caso di specie poi è comprovato in atti che la reclamante e la resistente svolgano esclusivamente le diverse attività del calcio a 5 (Sant’Agata Futsal 2004) e calcio a 11 (FC Persiceto 85). Alla luce di quanto previsto nell’art. 96 NOIF, nella cui tabella esplicativa si fa espresso riferimento al calcolo del premio dovuto per i trasferimenti avvenuti “tra calcio a 5”, deve pertanto escludersi che sussista il premio di preparazione per i trasferimenti di calciatori tra Società che svolgono (esclusivamente) le due diverse attività sportive…P.Q.M. Il Tribunale Federale …accoglie il reclamo .. e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE del 14/05/2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 606 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE M.C.), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E del 22.3.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 148 DELLA SOCIETÀ ASD Sant’Agata Futsal 2004 CONTRO LA SOCIETÀ FC PERSICETO 85
Massima: Il reclamo risulta fondato e deve accogliersi; come rilevato in altre decisioni di questo Tribunale, la riforma normativa del 2013 ha ormai riconosciuto la specificità delle due discipline del calcio a 11 e del calcio a 5, che richiedono invero un allenamento ed una preparazione tecnica diversa e specifica. Nel caso di specie poi è comprovato in atti che la reclamante e la resistente svolgano esclusivamente le diverse attività del calcio a 5 (Sant’Agata Futsal 2004) e calcio a 11 (FC Persiceto 85). Alla luce di quanto previsto nell’art. 96 NOIF, nella cui tabella esplicativa si fa espresso riferimento al calcolo del premio dovuto per i trasferimenti avvenuti “tra calcio a 5”, deve pertanto escludersi che sussista il premio di preparazione per i trasferimenti di calciatori tra Società che svolgono (esclusivamente) le due diverse attività sportive…P.Q.M. Il Tribunale Federale …accoglie il reclamo .. e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 131 DELLA SOCIETÀ ACD CASTEL DEL PIANO 1966 CONTRO LA SOCIETÀ ASD SANTA SABINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 503 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TALARICO ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 25.1.2018.
Massima: L’art. 96 NOIF stabilisce che sono tenute a corrispondere il premio di preparazione le Società che hanno tesserato il calciatore, per la prima volta, come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionistica”, allorquando nella precedente stagione, lo stesso, risulti tesserato come “giovane” con vincolo annuale. Dallo storico del tesseramento del calciatore si evince chiaramente che la ASD Santa Sabina risulta, nell’ultimo triennio, penultima Società titolare del vincolo annuale e quindi la Commissione Premi di Preparazione ha correttamente quantificato il premio.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 130 DELLA SOCIETÀ ASD SOVODNJE SSD CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO GORIZIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 484 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LUTMAN ELIA), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 25.1.2018.
Massima: L’art. 96 NOIF stabilisce che sono tenute a corrispondere il premio di preparazione le Società che abbiano tesseramento il calciatore, per la prima volta, come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionistica”, allorquando nella precedente stagione il calciatore risulti tesserato come “giovane” con vincolo annuale. Nel caso in esame il calciatore è stato tesserato per l’ASD Pro Gorizia per le stagioni sportive dal 2010/2011 al 2015/2016 e successivamente tesserato, nella stagione sportiva 2016/2017, per l’ASD Sovodnje SSD. Di conseguenza, sussiste una continuità di tesseramento utile ai fini del riconoscimento del premio.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 129 DELLA SOCIETÀ ASD CSF CARMAGNOLA CONTRO LA SOCIETÀ ACD LUCENTO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 467 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE COULIBALY BOUBACAR), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 25.1.2018.
Massima: La società non ha diritto al premio di preparazione atteso che l’atleta, privo di permesso di soggiorno illimitato, è stato tesserato per la sola stagione sportiva 2017/2018, in conformità alle previsioni di cui all’art. 40 quater NOIF con vincolo annuale poiché extracomunitario. Tale disposizione, pur equiparando, ai fini del tesseramento i calciatori di nazionalità italiana con quelli di nazionalità estera, ha fatto salvo, per i soli calciatori di cittadinanza non italiana ma residenti in Italia (che non hanno mai giocato per Federazione estera), i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno, atteso che lo stesso deve “avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell’anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento”. In altre parole, la durata limitata del permesso di soggiorno del calciatore ha comportato l’assunzione del vincolo di tesseramento in favore dell’ASD CSF Carmagnola per la sola stagione sportiva 2017/2018 e quindi, in difetto di tesseramento pluriennale in favore dell’ASD CSF Carmagnola, all’ASD Lucento non poteva riconoscersi il premio di cui all’art. 96 NOIF
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 128 DELLA SOCIETÀ ASD PRO GORIZIA CONTRO LA SOCIETÀ ASD TRIESTE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 505 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TREVISAN MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 25.1.2018.
Massima: L’art. 96 NOIF stabilisce che, ai fini del riconoscimento del premio di preparazione, debbano essere prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Qualora il calciatore risulti tesserato, nella medesima stagione, per altro sodalizio sportivo, anche tale ultima Società sarà tenuta a corrispondere il premio di preparazione. Nel caso di specie il calciatore è stato tesserato, per la stagione sportiva 2016/2017, dapprima per l’ASD Strassoldo e successivamente prestato all’ASD Trieste Calcio; di talché, sussistono i requisiti di cui all’art. 96 NOIF e quindi l’ASD Pro Gorizia ha diritto a vedersi riconosciuto il premio di preparazione maturato in favore dell’ASD Trieste Calcio. P.Q.M.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 116 DELLA SOCIETÀ AC PERUGIA CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNITED CIVITANOVA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 391 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DI BIAGIO JACOPO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.
Massima: L’art. 96, comma 2, delle NOIF, che recita testualmente come segue: “Qualora a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente Società”. Il legislatore federale ha in tal modo esteso l’obbligo di pagamento del premio di preparazione anche alle Società che provvedono al tesseramento di un calciatore nella stessa stagione sportiva in cui lo stesso viene tesserato con vincolo pluriennale per la prima volta. In tale contesto, la norma riportata non fa distinzione tra le differenti tipologie di vincolo: si deve pertanto ritenere che sia dovuto il premio di preparazione anche nel caso in cui il secondo trasferimento avvenga a titolo temporaneo (“in prestito”), e non a titolo definitivo.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 112 DELLA SOCIETÀ ASD GRASSINA CONTRO LA SOCIETÀ US Settignanese ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 449 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VICINI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.
Massima: Quanto al tesseramento temporaneo la fattispecie in questione viene disciplinata esplicitamente dall’art. 96, comma 2, delle NOIF, che recita testualmente come segue: “Qualora a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente Società”. Il legislatore federale ha in tal modo esteso l’obbligo di pagamento del premio di preparazione anche alle Società che provvedono al tesseramento di un calciatore nella stessa stagione sportiva in cui lo stesso viene tesserato con vincolo pluriennale per la prima volta. In tale contesto, la norma riportata non fa distinzione tra le differenti tipologie di vincolo: si deve pertanto ritenere che sia dovuto il premio di preparazione anche nel caso in cui il secondo trasferimento avvenga a titolo temporaneo (“in prestito”), e non a titolo definitivo.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 105 DELLA SOCIETÀ GSD LA SPEZIA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ CLUB MILANO SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 428 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PICELLI ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.
Massima: La società è tenuta al pagamento del premio di preparazione a nulla rilevando la circostanza che la stessa, rappresentava come nel proprio organico, dopo la categoria allievi, non vi fossero squadre di categoria superiore nelle quali i calciatori avrebbero potuto continuare a prestare la loro attività sportiva, con conseguente necessario abbandono della Società in questione da parte degli stessi. Infatti, trattasi di questioni di organizzazione interna della Società, che nulla attengono circa l’obbligo di corresponsione del premio in questione.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 115 DELLA SOCIETÀ SSD REAL RIETI SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD YOUNG RIETI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 377 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BLASETTI LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.
Massima: In virtù di quanto stabilito dall’art. 96 NOIF così come riformato ai sensi del CU n. 31/A del 19 luglio 2013, svolgendo le due Società attività differenti, la società di puro settore giovanile di calcio a 11) non può pretendere il premio di preparazione nei confronti della società di calcio a 5.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 114 DELLA SOCIETÀ SSD REAL RIETI SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD YOUNG RIETI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 413 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MALFATTI MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.
Massima: In virtù di quanto stabilito dall’art. 96 NOIF così come riformato ai sensi del CU n. 31/A del 19 luglio 2013, svolgendo le due Società attività differenti, la società di puro settore giovanile di calcio a 11) non può pretendere il premio di preparazione nei confronti della società di calcio a 5.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 113 DELLA SOCIETÀ SSD REAL RIETI SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD YOUNG RIETI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 406 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GOUAICHE ABDESSAMAD), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.
Massima: In virtù di quanto stabilito dall’art. 96 NOIF così come riformato ai sensi del CU n. 31/A del 19 luglio 2013, svolgendo le due Società attività differenti, la società di puro settore giovanile di calcio a 11) non può pretendere il premio di preparazione nei confronti della società di calcio a 5.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 104 DELLA SOCIETÀ US SPORTING ARNO ASD CONTRO LA SOCIETÀ ASD LASTRIGIANA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 410 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE JAYAWICKRAMA SANCHANA), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.
Massima: L’istituto dell’interruzione della prescrizione non è applicabile alla richiesta di premio alla società. Sul punto, con un nota decisione pubblicata nel C.U. 251/CGF stagione sportiva 2008/09, la Corte di Giustizia Federale ha chiarito come costituisca principio fondamentale dell’ordinamento giuridico, che quando un termine è posto con l’onere di perentoria osservanza per l’esercizio di un diritto, con l’effetto che il diritto medesimo è perduto se l’atto della relativa esecuzione non abbia luogo nel tempo all’uopo stabilito, deve essere qualificato di decadenza, anche in mancanza o di contraria specifica definizione legislativa. Testualmente così motiva la Corte di Giustizia Federale: Costituisce principio fondamentale dell’ordinamento giuridico, che quando un termine è posto con l’onere di perentoria osservanza per l’esercizio di un diritto, con l’effetto che il diritto medesimo è perduto se l’atto della relativa esecuzione non abbia luogo nel tempo all’uopo stabilito, deve essere qualificato di decadenza, anche in mancanza o di contraria specifica definizione legislativa. Alla luce di tale principio, nella fattispecie, ai sensi del combinato disposto dell’art. 99 bis N.O.I.F. e dell’art. 25 comma 3 C.G.S., che disciplina il rapporto controverso, l’esercizio del diritto potestativo per il riconoscimento del premio alla…, doveva essere azionato, a pena di decadenza, come tale insuscettibile di atti interruttivi, entro il termine della Stagione Sportiva successiva a quella in cui si era verificato l’evento che aveva fatto maturare il diritto. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 96 comma 4 NOIF e dell’art. 25 comma 3 CGS, che disciplina il rapporto controverso, l’esercizio del diritto potestativo per il riconoscimento del premio alla società, doveva essere azionato, a pena di decadenza, come tale insuscettibile di atti interruttivi, entro il termine della Stagione Sportiva successiva a quella in cui si era verificato l’evento che aveva fatto maturare il diritto. Ne consegue che, non essendo applicabile in caso di decadenza l’istituto dell’interruzione, avendo la Società reclamante maturato il diritto all’esito del tesseramento per la stagione sportiva 2015/16, la stessa avrebbe dovuto proporre il ricorso dinanzi alla Commissione Premi entro il termine perentorio del 30.06.2017, coincidente con la fine della stagione sportiva 2016/17. Avendo invece provveduto alla notifica del ricorso in data 06.07.2017, la Società deve ritenersi decaduta dall’esercizio del diritto.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 04 Maggio 2018 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 82 DELLA SOCIETÀ GS BOCA BARCO CONTRO LA SOCIETÀ ATALANTA BC SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 365 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE T.D.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.
Massima: Il Tribunale ha già avuto modo di precisare con varie decisioni (cfr. reclamo n°. 79 della Società Sef Torres 1903 Srl contro la Società US Ghilarza stagione sportiva 2016/2017) che il vincolo del calciatore, per almeno un’intera stagione sportiva, deve essere inteso nel senso che il tesseramento debba sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; a tali fini dovrà, pertanto, ritenersi tale – con determinazioni ovviamente relative alle particolarità dei singoli casi concreti - un apprezzabile periodo temporale, così da far assumere oggettiva rilevanza all’attività agonistica e/o di preparazione svolta dal calciatore e parametrata alla durata della stagione sportiva, con conseguente riferimento dunque anche al periodo di eventuale preparazione estiva, ovvero a quello durante il quale si svolgono le diverse gare ufficiali previste nei calendari federali. In altre parole, ai fini del riconoscimento del premio di preparazione, il tesseramento annuale del calciatore dovrà sussistere per un lasso temporale della stagione sportiva, non certo marginale o di scarsa importanza. Nella fattispecie in esame non può pertanto mettersi in dubbio che il calciatore sia rimasto presso la GS Boca Barco solo per un periodo non significativo per la propria formazione, essendo stato tesserato solo in data 14 gennaio 2015, con vincolo annuale, né risulta dalla reclamante provato che il calciatore abbia, in alcun modo, svolto effettivamente attività anche di allenamento prima di tale data, per cui, non risulta perfezionatosi il requisito richiesto dall’art. 96, comma 2, delle NOIF.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 04 Maggio 2018 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 81 DELLA SOCIETÀ GS BOCA BARCO CONTRO LA SOCIETÀ EMPOLI FBC SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 366 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE T.H.J.), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.
Massima: Il Tribunale ha già avuto modo di precisare con varie decisioni (cfr. reclamo n°. 79 della Società Sef Torres 1903 Srl contro la Società US Ghilarza stagione sportiva 2016/2017) che il vincolo del calciatore, per almeno un’intera stagione sportiva, deve essere inteso nel senso che il tesseramento debba sussistere, in favore della Società, nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; a tali fini dovrà, pertanto, ritenersi tale – con determinazioni ovviamente relative alle particolarità dei singoli casi concreti - un apprezzabile periodo temporale, così da far assumere oggettiva rilevanza all’attività agonistica e/o di preparazione svolta dal calciatore, e parametrata alla durata della stagione sportiva, con conseguente riferimento dunque anche al periodo di eventuale preparazione estiva, ovvero a quello durante il quale si svolgono le diverse gare ufficiali previste nei calendari federali. In altre parole, ai fini del riconoscimento del premio di preparazione, il tesseramento annuale del calciatore dovrà sussistere per un lasso temporale della stagione sportiva, non certo marginale o di scarsa importanza. Nella fattispecie in esame non può pertanto mettersi in dubbio che il calciatore sia rimasto presso la GS Boca Barco solo per un periodo non significativo per la propria formazione, essendo stato tesserato solo in data 14 gennaio 2015 con vincolo annuale, né risulta dalla reclamante provato che il calciatore abbia in alcun modo svolto effettivamente attività anche di allenamento prima di tale data, per cui, non risulta perfezionatosi il requisito richiesto dall’art. 96, comma 2, delle NOIF.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 24/TFN-SVE del 24 Aprile 2018 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 98 DELLA SOCIETÀ ATLETICO TORINO SSD ARL CONTRO LA SOCIETÀ ASD TROFARELLO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 284 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE Z.A.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.
Massima: Come più volte affermato dal Tribunale, ai fini del Premio di Preparazione, nel calcolo del triennio non può computarsi anche il tesseramento con vincolo annuale ad opera della medesima Società, poi tenuta al pagamento del Premio, in quanto risultante la prima titolare del tesseramento pluriennale del calciatore, non potendosi infatti ammettere ed immaginarsi la corresponsione ed il pagamento di un premio in favore di sé medesimi. Il tesseramento del calciatore ad opera della stessa ricorrente per la stagione 2016-2017, come giovane dilettante, dunque non rileva ai fini del riconoscimento e del calcolo del premio di preparazione ex art. 96 NOIF; correttamente pertanto, sulla base dello storico del calciatore, la Commissione ha individuato in altra società l’unica Società titolare del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni prima del tesseramento nella categoria allievi da parte della reclamante.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 24/TFN-SVE del 24 Aprile 2018 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 74 DELLA SOCIETÀ ASD ISM GRADISCA CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO GORIZIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 243 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE L.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.
Massima: La società è tenuta al pagamento del premio di preparazione, come penultima Società, ex art. 96 NOIF. La circostanza che il calciatore non abbia partecipato, a causa di un intervento chirurgico ortopedico, all’intera stagione calcistica non risulta confermata. A tal proposito, ai sensi dell’art. 43 delle NOIF, la Società, in caso di sopraggiunta inidoneità alla pratica agonistica del calciatore, deve attivare tutte le procedure necessarie dandone comunicazione agli organi preposti al fine di revocare il tesseramento dello stesso. La circostanza di cui sopra non si è verificata, risultando il calciatore regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2013-2014.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 24/TFN-SVE del 24 Aprile 2018 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 63 DELLA SOCIETÀ US PONZANO CALCIO ASD CONTRO LA SOCIETÀ ASD AC VEDELAGO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 281 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE X.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.
Massima: Per costante giurisprudenza del Tribunale Federale, ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà, che informa l’istituto del premio di preparazione, senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, usufruendo del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale. Nel caso di specie, il calciatore è stato tesserato per la US Ponzano Calcio ASD, con vincolo annuale, nelle stagioni 2014/2015 e 2015/2016, e, con vincolo pluriennale, nella successiva stagione 2016/2017, mentre la Società ASD Vedelago lo ha tesserato con vincolo annuale nella stagione 2013/2014. In tal senso ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la Società resistente quale ultima Società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, le stagioni sportive 2014/2015 e 2015/2016, nelle quali il calciatore era tesserato con vincolo annuale con la stessa US Ponzano Calcio ASD.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 24/TFN-SVE del 24 Aprile 2018 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 71 DELLA SOCIETÀ ASD GODIGESE CONTRO LA SOCIETÀ ASD AC VEDELAGO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 256 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE O.A.G.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.
Massima: La transazione intervenuta due giorni prima, rispetto al ricorso presentato innanzi alla Commissione Premi, acclara incontrovertibilmente che nulla è dovuto dalla società, peraltro, deve essere mantenuta la condanna della reclamante al pagamento alla F.I.G.C. a titolo di penale. Invero, non può in alcun modo essere considerata erronea la statuizione della Commissione Premi, che non ha avuto a disposizione tale atto transattivo, non avendo la ASD Godigese ritenuto di depositarlo nel giudizio di primo grado. Infatti, laddove la società avesse diligentemente informato la Commissione Premi dell’esistenza di un atto di liberatoria intercorso tra le due Società in data antecedente alla proposizione del ricorso, la decisione di quest’ultima sarebbe stata di segno opposto rispetto a quella attuale e, conseguentemente, non sarebbe stato incoato l’odierno giudizio.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 24/TFN-SVE del 24 Aprile 2018 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 29 DELLA SOCIETÀ SS MONZA 1912 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VERCELLESE 1926 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 63 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE O.E.), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 12.7.2017.
Massima: Deve ritenersi valida la liberatoria prodotta dall’appellante, in quanto è stata trasmessa dalla casella email del segretario della società, risulta predisposta sulla carta intestata della Società ed anche regolarmente depositata presso il Comitato Regionale Lombardia – LND.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 24/TFN-SVE del 24 Aprile 2018 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 62 DELLA SOCIETÀ US PONZANO CALCIO ASD CONTRO LA SOCIETÀ ASD AC VEDELAGO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 235 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE G.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.
Massima: Per costante giurisprudenza del Tribunale Federale, ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà, che informa l’istituto del premio di preparazione, senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, usufruendo del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale. Nel caso di specie, il calciatore è stato tesserato per la US Ponzano Calcio ASD con vincolo annuale nelle stagioni 2013/2014 e 2014/2015 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2015/2016, mentre la Società ASD Vedelago lo ha tesserato con vincolo annuale nella stagione 2012/2013. In tal senso ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la Società resistente quale ultima Società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, le stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015, nelle quali il calciatore era tesserato con vincolo annuale con la stessa US Ponzano Calcio ASD.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 20/TFN-SVE del 28 Febbraio 2018 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 58 DELLA SOCIETÀ ASD PIANO DI CONCA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CGC CAPEZZANO PIANORE 1959 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 183 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE S.F.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.
Massima: Nessuna efficacia probatoria può attribuirsi al documento prodotto dalla società, concernente la copia fotostatica di un assegno bancario, intestato alla controparte con a latere la dicitura manoscritta “Ricevo oltre al presente assegno l’importo di € 25,00 come rimborso raccomandata compresa liberatoria x Roma. 13/6/2017” con una sottoscrizione non decifrabile. Come noto, il pagamento del premio di preparazione deve essere provato mediante la produzione della c.d. lettera liberatoria debitamente vidimata dal Comitato competente, ai sensi dell’art. 96 comma 3 NOIF. Tale documento non si rinviene negli atti di causa. Peraltro, non può non rilevarsi come un assegno bancario non incassato non possa avere rilevanza probatoria ai fini della dimostrazione dell’intervenuto pagamento degli importi indicati, così come non si può attribuire alcun tipo di riconducibilità alla Società resistente della sottoscrizione apparentemente apposta per ricevuta dell’assegno in questione.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 14 Febbraio 2018 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 38 DELLA SOCIETÀ URBS REGGINA 1914 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD AUDAX BOVALINESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 151 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE M.S.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.
Massima: La liberatoria di rinuncia al premio intervenuta oltre un anno prima rispetto al ricorso presentato innanzi alla Commissione Premi risulta regolarmente firmata e depositata presso la delegazione provinciale della FIGC e dimostra dunque che nulla è dovuto dalla società. Sotto altro profilo, però, deve essere mantenuta la condanna della reclamante al pagamento della somma a titolo di penale. Invero, non può in alcun modo essere considerato erroneo il pronunciamento della Commissione Premi che non ha avuto a disposizione tale atto di rinuncia in quanto la società non ha partecipato al giudizio di primo grado decidendo dunque di non depositare detto atto, come invece poi fatto in questa sede. Invero, laddove la Società avesse diligentemente informato la Commissione Premi dell’esistenza di un atto di liberatoria intercorso tra le due Società in data antecedente alla proposizione del ricorso, la decisione di quest’ultima sarebbe stata di segno opposto rispetto a quella attuale e, conseguentemente, non sarebbe stato proposto neanche l’odierno giudizio.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 14 Febbraio 2018 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 60 DELLA SOCIETÀ ASD GRIPPO DRS BENEVENTO CONTRO LA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 225 – PREMIO ALLA PER IL CALCIATORE B.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.
Massima: Alla società va riconosciuto il premio alla società per il calciatore per aver dimostrato di averlo effettivamente tesserato nelle stagioni sportive 1995/96 e 1996/97 mediante l’allegazione degli articoli di giornale dell’epoca e della Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, nella quale il padre del calciatore dichiara di aver sottoscritto l’accordo tra la società ed il figlio minore per le stagioni sportive in questione, nonché delle autocertificazioni sottoscritte da quest’ultimo. Inoltre, la stessa, producendo la nota del 30.10.2017 della Delegazione Provinciale Campania, ha dimostrato altresì di non essere riuscita a reperire la documentazione ufficiale concernente il tesseramento del calciatore per cause a lei non imputabili.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 14 Febbraio 2018 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 46 DELLA SOCIETÀ ASD SASSO MARCONI 1924 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD BARCA RENO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 144 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE L.F.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.
Massima: Per costante giurisprudenza del Tribunale, laddove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti - tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 14 Febbraio 2018 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 37 DELLA SOCIETÀ US ARBUS CALCIO ASD CONTRO LA SOCIETÀ ASD GUSPINI TERRALBA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 146 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE M.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.
Massima: Per costante giurisprudenza del Tribunale, il vincolo del calciatore per almeno un’intera stagione sportiva debba essere inteso nel senso che il tesseramento debba sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; di conseguenza, nella fattispecie in esame, avendo la società tesserato il calciatore in data 12 settembre 2014, si deve ritenere soddisfatto il requisito richiesto dall’art. 96, comma 2, delle NOIF.
Massima: Per costante giurisprudenza del Tribunale, laddove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN-SVE del 18 Dicembre 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 26 DELLA SOCIETÀ ASD UP COMUNALE TAVAGNACCO CONTRO LA SOCIETÀ ASD CJARLINS MUZANE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 8 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER LA CALCIATRICE BENEDETTI VERONICA), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.
Massima: Ha diritto al premio di preparazione la società anche se la calciatrice nella stagione sportiva 2014/2015 ha partecipato al campionato giovanissimi maschile e quindi, non potendo partecipare per limiti di età nella successiva stagione al campionato allievi maschile, è stata costretta a cambiare squadra in quanto la società non ha il settore femminile e quindi la calciatrice non avrebbe potuto giocare in alcuna categoria.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN-SVE del 18 Dicembre 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 23 DELLA SOCIETÀ ACD TRASIMENO CONTRO LA SOCIETÀ UNIONE POL. POLIZIANA ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 79 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TESTI CARLO ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.
Massima: Risulta, che nella stagione sportiva 2016/2017, subito dopo il primo tesseramento pluriennale del calciatore da parte della società, avvenuto in data 10 agosto 2016, lo stesso è stato trasferito in prestito ad altra società, ove è rimasto per tutta la stagione sportiva. La Commissione Premi ha pertanto correttamente applicato il comma 2 dell’art. 96 NOIF, secondo il quale “qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo dovuto dalla precedente Società”. E’ noto che la suddetta norma è stata introdotta dal legislatore federale proprio per evitare gli elusivi aggiramenti all’istituto del premio di preparazione attraverso il meccanismo di tesseramenti meramente formali con Società di categorie inferiori.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 13/TFN-SVE del 28Novembre 2017 (motivazioni) Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 5 DELLA SOCIETÀ SS UNITAS COCCAGLIO ASD CONTRO LA SOCIETÀ AC PALAZZOLO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 959 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ROLFI NICOLA), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.
Massima: Il Tribunale, ribadisce il consolidato proprio orientamento secondo il quale, nella ipotesi in cui la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l'istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale. Nel caso di specie, il calciatore è stato tesserato per la Società SS Unitas Coccaglio ASD con vincolo annuale nella stagione 2015 – 2016 e con vincolo pluriennale come “giovane dilettante” nella stagione 2016 – 2017; è stato tesserato altresì con vincolo annuale per la Grumellese nella stagione 2014 – 2015, mentre la Società AC Palazzolo Srl ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2013 – 2014. Pertanto ai fini della qualificazione del premio di preparazione, la Società AC Palazzolo Srl deve essere considerata quale Società avente diritto al premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta, quale “penultima” Società ad averlo tesserato prima del tesseramento con vincolo pluriennale, così come correttamente riconosciuto dalla Commissione Premi nella decisione impugnata, non dovendosi considerare, ai fini dell'attribuzione del premio di preparazione, per le ragioni suddette, la stagione sportiva 2015 – 2016 nella quale il calciatore era tesserato con vincolo annuale con la Società SS Unitas Coccaglio ASD, prima Società poi ad averlo tesserato con vincolo pluriennale quale “giovane dilettante”.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 13/TFN-SVE del 28 Novembre 2017 (motivazioni)
RECLAMO N°. 4 DELLA SOCIETÀ ASD SPERANZA AGRATE CONTRO LA SOCIETÀ ASD CALCIO CARUGATE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 960 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SACCHETTI EMANUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.
Massima: Rilevato come la liberatoria, sottoscritta dal legale rappresentante sia regolare e sia stata vistata e ricevuta dalla Delegazione Provinciale di Padova della FIGC, e spedita alla Commissione premi, precedentemente alla riunione della Commissione Premi ed all’adozione della decisione impugnata, la decisione va annullata.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 13/TFN-SVE del 28 Novembre 2017 (motivazioni) Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 2 DELLA SOCIETÀ ASD BAGNOLI CALCIO 1967 CONTRO LA SOCIETÀ ACD LA ROCCA MONSELICE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 968 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TAMIAZZO NICOLÒ), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.
Massima: Non avendo l’appellante provato il dedotto accordo transattivo, il gravame deve, pertanto, essere rigettato.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 13/TFN-SVE del 28 Novembre 2017 (motivazioni) Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 1 DELLA SOCIETÀ ASD BAGNOLI CALCIO 1967 CONTRO LA SOCIETÀ ACD LA ROCCA MONSELICE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 971 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZANARDO ENRICO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.
Massima: Non avendo l’appellante provato il dedotto accordo transattivo, il gravame deve, pertanto, essere rigettato.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 11/TFN-SVE del 14 Novembre 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 3 DELLA SOCIETÀ PORDENONE CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SEDEGLIANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 951 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PAGNUCCO CHRISTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.
Massima: Non può accogliersi la domanda di riduzione della penale, infatti, la Commissione Premi ha correttamente statuito sul punto sulla base della documentazione in atti, essendo il pagamento intervenuto a giudizio di primo grado già avviato.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 11/TFN-SVE del 14 Novembre 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 8 DELLA SOCIETÀ ASD ISM GRADISCA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CALCIO SAN VITO AL TORRE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 970 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TURCHETTI MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.
Massima: Per costante giurisprudenza, ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale. Nel caso di specie, il calciatore Marco Turchetti è stato tesserato per la ASD ISM Gradisca con vincolo annuale nelle stagioni 2014/2015 e 2015/16 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2016/2017, mentre la Società ASD Calcio San Vito Al Torre lo ha tesserato con vincolo annuale nella stagione 2013/2014. In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la Società resistente quale unica Società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, le stagioni sportive 2014/15 e 2015/16 nelle quali il calciatore era tesserato con vincolo annuale con la stessa ASD ISM Gradisca.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 11/TFN-SVE del 14 Novembre 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 7 DELLA SOCIETÀ ASD ISM GRADISCA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CALCIO SAN VITO AL TORRE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 902 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CIANI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.
Massima: Per costante giurisprudenza, ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale. Nel caso di specie, il calciatore è stato tesserato per la ASD ISM Gradisca con vincolo annuale nelle stagioni 2014/2015 e 2015/16 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2016/2017, mentre la Società ASD Calcio San Vito Al Torre lo ha tesserato con vincolo annuale nella stagione 2013/2014. In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la Società resistente quale unica Società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, le stagioni sportive 2014/15 e 2015/16 nelle quali il calciatore era tesserato con vincolo annuale con la stessa ASD ISM Gradisca.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 09/TFN-SVE del 31 Ottobre 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 196 DELLA SOCIETÀ ASD VIGOLIMENESE CONTRO LA SOCIETÀ ACD CAMPODARSEGO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 858 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RAMPAZZO LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.
Massima: Rilevato come la liberatoria, sottoscritta dal legale rappresentante sia regolare e sia stata vistata e ricevuta dalla Delegazione Provinciale di Padova della FIGC, e spedita alla Commissione premi, precedentemente alla riunione della Commissione Premi ed all’adozione della decisione impugnata, la decisione va annullata.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 09/TFN-SVE del 31 Ottobre 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 165 DELLA SOCIETÀ USC MONTELUPO ASD CONTRO LA SOCIETÀ USD GAMBASSI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 668 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OLIVA ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.
Massima: Viene annullata la decisione della Commissione Premi, perché a seguito di accertamenti della Procura Federale è emerso che i soggetti muniti di poteri all’interno della società non hanno mai sottoscritto la liberatoria in favore della società.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 09/TFN-SVE del 31 Ottobre 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 203BIS DELLA SOCIETÀ CAGLIARI CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ SSD SIGMA CAGLIARI AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 219 – PREMIO ALLA PER IL CALCIATORE FEDERICO SERRA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 25 MAGGIO 2017.
Massima: In merito, alla richiesta di riduzione del premio per precedente pagamento del premio di preparazione da parte della società, si osserva che, ai sensi dell’art. 99 bis delle NOIF, la suddetta riduzione può essere effettuata solo nel caso in cui il premio di preparazione precedentemente percepito sia stato corrisposto alla Società richiedente da una “Società professionistica”. Nel caso di specie il premio di preparazione risulta corrisposto dalla società che non era e non è Società professionistica, di talché la suddetta norma non può trovare applicazione e, di conseguenza, l’importo percepito a titolo di premio di preparazione non può essere detratto dall’importo di cui al premio in esame.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 09/TFN-SVE del 31 Ottobre 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 203 DELLA SOCIETÀ CAGLIARI CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ SSD ESSECI SIGMA AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 218 – PREMIO ALLA PER IL CALCIATORE FEDERICO SERRA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 25 MAGGIO 2017.
Massima: In merito, alla richiesta di riduzione del premio per precedente pagamento del premio di preparazione da parte della società, si osserva che, ai sensi dell’art. 99 bis delle NOIF, la suddetta riduzione può essere effettuata solo nel caso in cui il premio di preparazione precedentemente percepito sia stato corrisposto alla Società richiedente da una “Società professionistica”. Nel caso di specie il premio di preparazione risulta corrisposto dalla società che non era e non è Società professionistica, di talché la suddetta norma non può trovare applicazione e, di conseguenza, l’importo percepito a titolo di premio di preparazione non può essere detratto dall’importo di cui al premio in esame.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 09/TFN-SVE del 31 Ottobre 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 201 DELLA SOCIETÀ SSD CATANIA S. PIO X ARL CONTRO LA SOCIETÀ ASD GIOVANI LEONI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 856 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PRIVITERA MARIO ANGELO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.
Massima: La Società è – ai sensi dell’art. 96 NOIF - tenuta a versare il premio di preparazione alle ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni avendo, la stessa, tesserato per la prima volta con vincolo pluriennale il calciatore nella stagione sportiva 2016/17.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 09/TFN-SVE del 31 Ottobre 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 200 DELLA SOCIETÀ SSD CATANIA S. PIO X ARL CONTRO LA SOCIETÀ ASD GIOVANI LEONI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 834 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MARINO GIORGIO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.
Massima: La Società è – ai sensi dell’art. 96 NOIF - tenuta a versare il premio di preparazione alle ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni avendo, la stessa, tesserato per la prima volta con vincolo pluriennale il calciatore nella stagione sportiva 2016/17.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 09/TFN-SVE del 31 Ottobre 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 199 DELLA SOCIETÀ SSD CATANIA S. PIO X ARL CONTRO LA SOCIETÀ ASD GIOVANI LEONI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 795 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CANNATA ANTONIO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.
Massima: La Società è – ai sensi dell’art. 96 NOIF - tenuta a versare il premio di preparazione alle ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni avendo, la stessa, tesserato per la prima volta con vincolo pluriennale il calciatore nella stagione sportiva 2016/17.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 09/TFN-SVE del 31 Ottobre 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 198 DELLA SOCIETÀ SSD CATANIA S. PIO X ARL CONTRO LA SOCIETÀ ASD GIOVANI LEONI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 788 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ALLEGRA ANTONINO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.
Massima: La Società è – ai sensi dell’art. 96 NOIF - tenuta a versare il premio di preparazione alle ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni avendo, la stessa, tesserato per la prima volta con vincolo pluriennale il calciatore nella stagione sportiva 2015/16.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 06/TFN-SVE del 28 Settembre 2017 (motivazioni) Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 202 DELLA SOCIETÀ ASD FC INTERPORTUALE PISANA CONTRO LA SOCIETÀ US CITTÀ DI PONTEDERA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 823 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GIULIANI PIERFRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.
Massima: La quietanza liberatoria è efficace e non dà diritto al premio non essendo essenziale circostanza relativa alla qualifica della Società quale penultima o ultima titolare del vincolo annuale del calciatore
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 06/TFN-SVE del 28 Settembre 2017 (motivazioni) Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 197 DELLA SOCIETÀ ACD AGLIANESE CONTRO LA SOCIETÀ GS MEZZANA ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 815 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FELIZ FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 25.5.2017.
Massima: L'art. 96, comma 2, delle NOIF, recita testualmente come segue: “Qualora a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente Società”. Il legislatore federale ha in tal modo esteso l’obbligo di pagamento del premio di preparazione anche alle Società che provvedono al tesseramento di un calciatore nella stessa stagione sportiva in cui lo stesso viene tesserato con vincolo pluriennale per la prima volta. In tale contesto, la norma riportata non fa distinzione tra le differenti tipologie di vincolo: si deve pertanto ritenere che sia dovuto il premio di preparazione anche nel caso in cui il secondo trasferimento avvenga a titolo temporaneo (“in prestito”), e non a titolo definitivo.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 06/TFN-SVE del 28 Settembre 2017 (motivazioni) Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 187 DELLA SOCIETÀ ASD ALBENGA 1928 CONTRO LA SOCIETÀ ASD LOANESI SAN FRANCESCO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 784 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VELAJ LOREN), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.
Massima: La società non ha diritto al premio perché la durata limitata del permesso di soggiorno del calciatore ha comportato l’assunzione del vincolo di tesseramento in favore della società per la sola stagione sportiva 2016/2017. Ciò è avvenuto in conformità alle previsioni di cui al riformato art. 40 quater NOIF che, pur ripromettendosi di equiparare, ai fini del tesseramento, i calciatori di nazionalità italiana con quelli di nazionalità estera, come esplicitato al 3° comma, 3° cpv. (e come è effettivamente avvenuto per i soli calciatori stranieri comunitari), ha invece fatto salvi, per i calciatori extracomunitari che non hanno mai giocato per una Federazione estera i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno, essendo esplicitamente previsto che lo stesso debba “avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell’anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento”.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 06/TFN-SVE del 28 Settembre 2017 (motivazioni) Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 181 DELLA SOCIETÀ ASD ADRENSE 1909 CONTRO LA SOCIETÀ UNITAS COCCAGLIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 758 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MORINA TAULANT), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.
Massima: La società non ha diritto al premio perché la durata limitata del permesso di soggiorno del calciatore ha comportato l’assunzione del vincolo di tesseramento in favore della società per la sola stagione sportiva 2016/2017. Ciò è avvenuto in conformità alle previsioni di cui al riformato art. 40 quater NOIF che, pur ripromettendosi di equiparare, ai fini del tesseramento, i calciatori di nazionalità italiana con quelli di nazionalità estera, come esplicitato al 3° comma, 3° cpv. (e come è effettivamente avvenuto per i soli calciatori stranieri comunitari), ha invece fatto salvi, per i calciatori extracomunitari che non hanno mai giocato per una Federazione estera i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno, essendo esplicitamente previsto che lo stesso debba “avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell’anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento”.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 05/TFN-SVE del 02 Agosto 2017 (motivazioni) Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 189 DELLA SOCIETÀ ASD PIETÀ 2004 CONTRO LA SOCIETÀ POLISPORTIVA PRATO NORD ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 708 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAPACCIOLI LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.
Massima: Ai sensi del comma 2 dell’art. 96 NOIF, agli effetti del Premio di preparazione vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni, nel caso di specie dunque, esaminando lo storico del calciatore, la società non risulta essere tra queste.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 02/TFN-SVE del 11 Luglio 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 188 DELLA SOCIETÀ SERATICENSE SSD A RL CONTRO LA SOCIETÀ HELLAS VERONA FC AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 785 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VENCATO ENRICO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.
Massima: Ha correttamente statuito la Commissione Premi, la quale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per “mancato rispetto dei termini di presentazione ai sensi dell’art. 96 comma 4 delle NOIF”. Infatti, le vicende in questione si riferiscono alla stagione sportiva 2014/15. Conseguentemente, ai sensi del richiamato art. 96 comma 4 delle NOIF, l’odierna appellante avrebbe avuto tempo fino al 30 giugno 2016 (“termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato”) per far valere il proprio diritto al percepimento del premio di preparazione in questione. A fronte di ciò, il ricorso dinanzi alla Commissione Premi veniva inoltrato solo in data 07 febbraio 2017, a termine prescrizionale ampiamente spirato.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 01/TFN-SVE del 03 Luglio 2017 (motivazioni) Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 164 DELLA SOCIETÀ ASD URBANIA CALCIO 1920 CONTRO LA SOCIETÀ ASD ALTO METAURO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 614 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BRICCA NICOLÒ), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.
Massima: Per costante giurisprudenza di questo Tribunale ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione. Nel caso di specie, il calciatore è stato tesserato per la ASD Urbania Calcio 1920 con vincoli annuali nelle stagioni 2014/2015 e 2015/2016 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2016/2017, mentre la ASD Alto Metauro ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2013/2014. Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, la ASD Alto Metauro deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 01/TFN-SVE del 03 Luglio 2017 (motivazioni) Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 163 DELLA SOCIETÀ ASD URBANIA CALCIO 1920 CONTRO LA SOCIETÀ ASD ALTO METAURO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 652 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GREGORI SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.
Massima: Per costante giurisprudenza di questo Tribunale ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione. Nel caso di specie, il calciatore è stato tesserato per la ASD Urbania Calcio 1920 con vincoli annuali nelle stagioni 2014/2015 e 2015/2016 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2016/2017, mentre la ASD Alto Metauro ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2013/2014. Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, la ASD Alto Metauro deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 01/TFN-SVE del 03 Luglio 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 162 DELLA SOCIETÀ CALCIO BRESCIA SPA CONTRO LA SOCIETÀ US Sestese Calcio AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 644 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FAMÀ ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.
Massima: A mente dell’art 96 comma 2 delle NOIF (Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente Società.), il premio è dovuto anche dalla Società che ha tesserato il calciatore a titolo temporaneo. Tale norma mira ad eludere il fenomeno della c.d. “triangolazione”, volto ad eludere il pagamento di un maggiore premio di preparazione. Ebbene, proprio la ratio di tale norma, fa sì che la stessa possa ritenersi applicabile a tutte le fattispecie in cui via sia un trasferimento dell’atleta, sia esso a titolo definitivo o temporaneo. La Commissione Premi ha, dunque, del tutto correttamente interpretato ed applicato la norma, poiché ha ritenuto la società, responsabile del premio, in quanto la stessa, iscritta al campionato di categoria Cadetta, di categoria superiore, ha preso in prestito l’atleta, anche se a titolo temporaneo, nel corso della medesima stagione sportiva, dalla società, iscritta ad un campionato di categoria inferiore.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 01/TFN-SVE del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 161 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 654 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE IANNARILLI MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.
Massima: Il Tribunale ha più volte stabilito (cfr. da ultimo reclamo n°. 108 della Società Foggia Calcio Srl contro la Società Foggia Football Club stagione sportiva 2016/2017) che il diritto al premio non sussiste, laddove l’atleta non sia stato tesserato per alcuna Società nella stagione precedente a quella durante la quale sia stato tesserato con vincolo pluriennale, valorizzando così il principio contenuto nell’art. 96 1° comma NOIF che attribuisce il diritto al premio quando nella precedente stagione il calciatore sia stato tesserato come “giovane” con vincolo annuale. La sussistenza del tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce dunque condizione indispensabile perché possa maturare il diritto al premio di preparazione. Ciò trova ratio nella necessità che sussista continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso Società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 01/TFN-SVE del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 160 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 667 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE NATALE SAMUELE PASQUALE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.
Massima: Il Tribunale ha più volte stabilito (cfr. da ultimo reclamo n°. 108 della Società Foggia Calcio Srl contro la Società Foggia Football Club stagione sportiva 2016/2017) che il diritto al premio non sussiste, laddove l’atleta non sia stato tesserato per alcuna Società nella stagione precedente a quella durante la quale sia stato tesserato con vincolo pluriennale, valorizzando così il principio contenuto nell’art. 96 1° comma NOIF che attribuisce il diritto al premio quando nella precedente stagione il calciatore sia stato tesserato come “giovane” con vincolo annuale. La sussistenza del tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce dunque condizione indispensabile perché possa maturare il diritto al premio di preparazione. Ciò trova ratio nella necessità che sussista continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso Società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 01/TFN-SVE del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 159 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 686 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TIZIANI GIACOMO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.
Massima: Il Tribunale ha più volte stabilito (cfr. da ultimo reclamo n°. 108 della Società Foggia Calcio Srl contro la Società Foggia Football Club stagione sportiva 2016/2017) che il diritto al premio non sussiste, laddove l’atleta non sia stato tesserato per alcuna Società nella stagione precedente a quella durante la quale sia stato tesserato con vincolo pluriennale, valorizzando così il principio contenuto nell’art. 96 1° comma NOIF che attribuisce il diritto al premio quando nella precedente stagione il calciatore sia stato tesserato come “giovane” con vincolo annuale. La sussistenza del tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce dunque condizione indispensabile perché possa maturare il diritto al premio di preparazione. Ciò trova ratio nella necessità che sussista continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso Società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 01/TFN-SVE del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 158 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 609 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ARTUSI MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.
Massima: Il Tribunale ha più volte stabilito (cfr. da ultimo reclamo n°. 108 della Società Foggia Calcio Srl contro la Società Foggia Football Club stagione sportiva 2016/2017) che il diritto al premio non sussiste, laddove l’atleta non sia stato tesserato per alcuna Società nella stagione precedente a quella durante la quale sia stato tesserato con vincolo pluriennale, valorizzando così il principio contenuto nell’art. 96 1° comma NOIF che attribuisce il diritto al premio quando nella precedente stagione il calciatore sia stato tesserato come “giovane” con vincolo annuale. La sussistenza del tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce dunque condizione indispensabile perché possa maturare il diritto al premio di preparazione. Ciò trova ratio nella necessità che sussista continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso Società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 01/TFN-SVE del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 157 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 692 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZACCHEO BENEDETTO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.
Massima: Il Tribunale ha già avuto modo di precisare (cfr. reclamo n°. 79 della Società Sef Torres 1903 srl contro la Società Us Ghilarza stagione sportiva 2016/2017) che il vincolo del calciatore per almeno un’intera stagione sportiva deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; a tali fini dovrà pertanto ritenersi tale – con determinazioni ovviamente relative alle particolarità dei singoli casi concreti un apprezzabile periodo temporale così da far assumere oggettiva rilevanza all’attività agonistica e/o di preparazione svolta dal calciatore e parametrata alla durata della stagione sportiva, con conseguente riferimento dunque anche al periodo di eventuale preparazione estiva ovvero a quello durante il quale si svolgono le diverse gare ufficiali previste nei calendari federali; in altre parole ai fini del riconoscimento del premio di preparazione il tesseramento annuale del calciatore dovrà sussistere per un lasso temporale della stagione sportiva non certo marginale o di scarsa importanza.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 01/TFN-SVE del 03 Luglio 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 156 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 619 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAPASSO LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.
Massima: Il Tribunale ha più volte stabilito (cfr. da ultimo reclamo n°. 108 della Società Foggia Calcio Srl contro la Società Foggia Football Club stagione sportiva 2016/2017) che il diritto al premio non sussiste, laddove l’atleta non sia stato tesserato per alcuna Società nella stagione precedente a quella durante la quale sia stato tesserato con vincolo pluriennale, valorizzando così il principio contenuto nell’art. 96 1° comma NOIF che attribuisce il diritto al premio quando nella precedente stagione il calciatore sia stato tesserato come “giovane” con vincolo annuale. La sussistenza del tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce dunque condizione indispensabile perché possa maturare il diritto al premio di preparazione. Ciò trova ratio nella necessità che sussista continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso Società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 01/TFN-SVE del 03 Luglio 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 155 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 678 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ROSATI RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.
Massima: Il Tribunale ha più volte stabilito (cfr. da ultimo reclamo n°. 108 della Società Foggia Calcio Srl contro la Società Foggia Football Club stagione sportiva 2016/2017) che il diritto al premio non sussiste, laddove l’atleta non sia stato tesserato per alcuna Società nella stagione precedente a quella durante la quale sia stato tesserato con vincolo pluriennale, valorizzando così il principio contenuto nell’art. 96 1° comma NOIF che attribuisce il diritto al premio quando nella precedente stagione il calciatore sia stato tesserato come “giovane” con vincolo annuale. La sussistenza del tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce dunque condizione indispensabile perché possa maturare il diritto al premio di preparazione. Ciò trova ratio nella necessità che sussista continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso Società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 01/TFN-SVE del 03 Luglio 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 154 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 610 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BOI MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.
Massima: Il Tribunale ha già avuto modo di precisare (cfr. reclamo n°. 79 della Società Sef Torres 1903 srl contro la Società Us Ghilarza stagione sportiva 2016/2017) che il vincolo del calciatore per almeno un’intera stagione sportiva deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; a tali fini dovrà pertanto ritenersi tale – con determinazioni ovviamente relative alle particolarità dei singoli casi concreti un apprezzabile periodo temporale così da far assumere oggettiva rilevanza all’attività agonistica e/o di preparazione svolta dal calciatore e parametrata alla durata della stagione sportiva, con conseguente riferimento dunque anche al periodo di eventuale preparazione estiva ovvero a quello durante il quale si svolgono le diverse gare ufficiali previste nei calendari federali; in altre parole ai fini del riconoscimento del premio di preparazione il tesseramento annuale del calciatore dovrà sussistere per un lasso temporale della stagione sportiva non certo marginale o di scarsa importanza.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 01/TFN-SVE del 03 Luglio 2017 (motivazioni) Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 153 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 636 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DI FABBIO GIANMARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.
Massima: Il Tribunale ha già avuto modo di precisare (cfr. reclamo n°. 79 della Società Sef Torres 1903 srl contro la Società Us Ghilarza stagione sportiva 2016/2017) che il vincolo del calciatore per almeno un’intera stagione sportiva deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; a tali fini dovrà pertanto ritenersi tale – con determinazioni ovviamente relative alle particolarità dei singoli casi concreti un apprezzabile periodo temporale così da far assumere oggettiva rilevanza all’attività agonistica e/o di preparazione svolta dal calciatore e parametrata alla durata della stagione sportiva, con conseguente riferimento dunque anche al periodo di eventuale preparazione estiva ovvero a quello durante il quale si svolgono le diverse gare ufficiali previste nei calendari federali; in altre parole ai fini del riconoscimento del premio di preparazione il tesseramento annuale del calciatore dovrà sussistere per un lasso temporale della stagione sportiva non certo marginale o di scarsa importanza.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 01/TFN-SVE del 03 Luglio 2017 (motivazioni) Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 152 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING CALCIO VODICE CONTRO LA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 671 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PERRONI ANGELO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 16 MARZO 2017.
Massima: Il Tribunale ha più volte stabilito (cfr. da ultimo reclamo n°. 108 della Società Foggia Calcio Srl contro la Società Foggia Football Club stagione sportiva 2016/2017) che il diritto al premio non sussiste, laddove l’atleta non sia stato tesserato per alcuna Società nella stagione precedente a quella durante la quale sia stato tesserato con vincolo pluriennale, valorizzando così il principio contenuto nell’art. 96 1° comma NOIF che attribuisce il diritto al premio quando nella precedente stagione il calciatore sia stato tesserato come “giovane” con vincolo annuale. La sussistenza del tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce dunque condizione indispensabile perché possa maturare il diritto al premio di preparazione. Ciò trova ratio nella necessità che sussista continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso Società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 144 DELLA SOCIETÀ ASD AVANTI ALTAMURA CONTRO LA SOCIETÀ FC BARI 1908 SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 578 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OSTUNI SANTE), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 16 FEBBRAIO 2017.
Massima: Ai sensi dell’art. 96, comma 4 NOIF “il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato”.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 141 DELLA SOCIETÀ ASD SANTHIÀ CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ USD CITTÀ DI COSSATO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 584 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE POLLICINO RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 16 FEBBRAIO 2017.
Massima: Quanto il primo tesseramento pluriennale del calciatore è avvenuto nel corso della stagione sportiva 2015/16, a tenore dell’art. 96 NOIF, sono da prendere in considerazione, agli effetti del “premio di preparazione”, le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco delle precedenti ultime tre stagioni, vale a dire nel caso di specie le stagioni sportive 2014/15, 2013/14 e 2012/13.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 132 DELLA SOCIETÀ FOSSANO CALCIO SSD A RL CONTRO LA SOCIETÀ AC CUNEO 1905 Srl AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 520 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PRIMATESTA MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 26 GENNAIO 2017.
Massima: Per costante giurisprudenza ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia Realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale. Nel caso di specie, il calciatore è stato tesserato per la Fossano Calcio SSD con vincolo annuale nelle stagioni 2014/2015 e 2015/16 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2016/2017, mentre la Società AC Cuneo 1905 Srl lo ha tesserato con vincolo annuale nella stagione 2013/2014. In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la Società resistente quale ultima Società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, le stagioni sportive 2014/15 e 2015/16 nelle quali il calciatore era tesserato con vincolo annuale con la stessa Fossano Calcio SSD.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 23/TFN-SVE del 05 Maggio 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 131 DELLA SOCIETÀ FOSSANO CALCIO SSD A RL CONTRO LA SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 495 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GIRAUDO SAMUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 26 GENNAIO 2017.
Massima: Per costante giurisprudenza, ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale. Nel caso di specie, il calciatore è stato tesserato per la Fossano Calcio SSD con vincolo annuale nella stagione 2014/2015 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2015/2016, mentre la Società AC Cuneo 1905 Srl lo ha tesserato con vincolo annuale nelle stagioni 2012/2013 e 2013/2014. In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la Società resistente quale unica Società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, la stagiona sportiva 2014/15 nella quale il calciatore era tesserato con vincolo annuale con la stessa Fossano Calcio SSD.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 23/TFN-SVE del 05 Maggio 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 130 DELLA SOCIETÀ FOSSANO CALCIO SSD A RL CONTRO LA SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 494 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GEMELLO LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 26 GENNAIO 2017.
Massima: Per costante giurisprudenza Tribunale Federale, ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale. Nel caso di specie, il calciatore è stato tesserato per la Fossano Calcio SSD con vincolo annuale nella stagione 2014/2015 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2015/2016, mentre la Società AC Cuneo 1905 Srl lo ha tesserato con vincolo annuale nelle stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la Società resistente quale unica Società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, la stagiona sportiva 2014/15 nella quale il calciatore era tesserato con vincolo annuale con la stessa Fossano Calcio SSD.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 23/TFN-SVE del 05 Maggio 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 118 DELLA SOCIETÀ US TORRE CONTRO LA SOCIETÀ ASD THERMAL TEOLO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 423 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GRAJDIAN MAXIM), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.
Massima: Per costante giurisprudenza ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 23/TFN-SVE del 05 Maggio 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 94 DELLA SOCIETÀ ASD KL Calcio CONTRO LA SOCIETÀ USD BARRACUDA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 291 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PALOMINO VARGAS JOSUÈ), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.
Massima: La durata limitata del permesso di soggiorno del calciatore, tesserato come giovane dilettante ha comportato l’assunzione del vincolo di tesseramento in favore della società per la sola stagione sportiva 2014/2015, con la conseguenza che, nel caso di specie, non poteva riconoscersi il premio di cui all’art. 96 NOIF, difettando il presupposto del tesseramento pluriennale. Il tesseramento è avvenuto in conformità alle previsioni di cui al riformato art. 40 quater NOIF che, pur ripromettendosi di equiparare, ai fini del tesseramento, i calciatori di nazionalità italiana, con quelli di nazionalità estera, come esplicitato al 3° comma, 3° cpv. (e come è effettivamente avvenuto per i soli calciatori stranieri comunitari), ha invece fatto salvi, per i calciatori extracomunitari che non hanno mai giocato per Federazione estera, i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno, essendo esplicitamente previsto che lo stesso debba "avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell’anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento".
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 21/TFN-SVE del 23 Marzo 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 117 DELLA SOCIETÀ ASD BUSTESE CONTRO LA SOCIETÀ ACD RONCALLI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 404 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORECAVALLARI FEDERICO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.
Massima: Ai fini del riconoscimento del premio di preparazione è irrilevante la circostanza in base alla quale il tesseramento del calciatore da parte della società sarebbe stato realizzato in virtù di un accordo inserito in un più ampio progetto di collaborazione tra le due Società, in virtù del quale – in buona fede – non è stata richiesta la liberatoria scritta
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 21/TFN-SVE del 23 Marzo 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 112 DELLA SOCIETÀ ASD SSC CAPUA CONTRO LE SOCIETÀSS ISCHIA ISOLA VERDE SRL E SS JUVE STABIA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 400 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BRAVACCINI DAVID), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.
Massima: La decisione della Commissione Premi appare corretta; invero il meccanismo della ripartizione pro quota del premio, nel caso di trasferimento del calciatore nell’ambito della medesima stagione sportiva, opera solo – come si evince dalla chiara lettura dell’art. 96, comma 2, delle NOIF - se vi sia una differenza da corrispondere, ossia in altre parole solo se il calciatore, dopo il primo tesseramento venga poi subito trasferito presso altra Società di categoria superiore, così eludendo il meccanismo premiale. Tutto ciò non è però avvenuto nel caso di specie in quanto è pacifico le società sono entrambe professionistiche. La Commissione Premi ha pertanto rilevato che il medesimo calciatore nella stagione sportiva in questione (2015-2016) era già stato tesserato per la prima volta come giovane di serie per altra Società, dunque il premio non era dovuto da parte della successiva Società professionistica titolare del tesseramento.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 21/TFN-SVE del 23 Marzo 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 111 DELLA SOCIETÀ USD CASELLE CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ SSD VICTORIA IVEST AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 227 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CARDELLA SIMONE VINCENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27OTTOBRE 2016.
Massima: Poiché l’art. 96, 1° comma NOIF stabilisce che sono tenute a corrispondere il premio le Società che abbiano per la prima volta tesserato il calciatore come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista”, quando nella precedente stagione il calciatore sia stato tesserato come “giovane” con vincolo annuale, va da sé che la sussistenza del tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce condizione indispensabile perché possa maturare il diritto al premio di preparazione. Ciò trova ratio nella necessità che sussista continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso Società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore. Senonché nel caso di specie, tra l’ultimo tesseramento con vincolo annuale ed il primo con vincolo pluriennale è intercorsa una stagione sportiva nel corso della quale il calciatore non è stato tesserato da alcuna Società, con la conseguenza che non può ritenersi realizzata la fattispecie di cui al suddetto art. 96, 1° comma, NOIF.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 21/TFN-SVE del 23 Marzo 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 108 DELLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀFOGGIA FOOTBALL CLUB ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 354 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATOREMASTRULLO FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 24 NOVEMBRE 2016.
Massima: Il Tribunale ha più volte stabilito che il diritto al premio non sussiste, laddove l’atleta non sia stato tesserato per alcuna Società nella stagione precedente a quella durante la quale sia stato tesserato con vincolo pluriennale, valorizzando il principio contenuto nell’art. 96 1° comma NOIF che attribuisce il diritto al premio quando nella precedente stagione il calciatore sia stato tesserato come “giovane” con vincolo annuale. Per tutte. Reclamo n. 181 della Società AC Real Siti contro la Società G&T Ortanova avverso la decisione della Commissione Premi (ric. n. 685 – Conte Pasquale), pubblicata nel C.U. 8/e del 1 aprile 2016 comunicato ufficiale n. 22/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2015/2016)..Orbene, poiché l’art. 96, 1° comma NOIF stabilisce che sono tenute a corrispondere il premio le Società che abbiano per la prima volta tesserato il calciatore come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista”, quando nella precedente stagione il calciatore sia stato tesserato come “giovane” con vincolo annuale, va da sé che la sussistenza del tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce condizione indispensabile perché possa maturare il diritto al premio di preparazione. Ciò trova ratio nella necessità che sussista continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso Società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore. Senonché nel caso di specie, tra l’ultimo tesseramento con vincolo annuale ed il primo con vincolo pluriennale è intercorsa una stagione sportiva nel corso della quale il calciatore non è stato tesserato da alcuna Società, con la conseguenza che non può ritenersi realizzata la fattispecie di cui al suddetto art. 96, 1° comma, NOIF.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 79 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL CONTRO LA SOCIETÀ US GHILARZA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 249 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FOIS PAOLO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.
Massima: Il vincolo del calciatore per almeno un’intera stagione sportiva deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; di conseguenza nella fattispecie in esame, avendo la società tesserato il calciatore in data 27 settembre 2013, sussiste il requisito richiesto dall’art. 96, comma 2, delle NOIF.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 24 DELLA SOCIETÀ SF AVERSA NORMANNA SRL CONTRO LA SOCIETÀ US LATINA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 557 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OREFICE ANTONIO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.
Massima: A mente dell’art 96 comma 2 delle NOIF (Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente Società). Il Tribunale ha già avuto modo di precisare che l’obbligo previsto dal comma 2 dell’art 96 grava anche sulle Società che abbiano tesserato l’atleta nel corso della stagione, durante la quale sia stato comunque effettuato il tesseramento pluriennale, non rilevando se il tesseramento nel corso della stagione sia stato conseguenza di un trasferimento a titolo temporaneo o a titolo definitivo.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 90 DELLA SOCIETÀ SS Ischia Isola Verde SRL CONTRO LA SOCIETÀ Sporting Casoria AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 219 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE Belmonte Carmine), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.
Massima: Se si considera che il primo tesseramento pluriennale è avvenuto nel corso della stagione sportiva 2015/16, và da sé che a tenore dell’art. 96 NOIF sono da prendere in considerazione, agli effetti del “premio di preparazione”, le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco delle precedenti ultime tre stagioni, vale a dire nel caso di specie le stagioni sportive 2014/15, 2013/14 e 2012/13.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 53 DELLA SOCIETÀ ASD CUPELLO CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD BACIGALUPO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 138 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FIORE MICHELE), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.
Massima: Tesserare il calciatore e trasferirlo in prestito alla società che poi lo tessera a titolo definitivo è una pratica con la quale si tenta di eludere il premio di preparazione dovuto per l’appartenenza alla categoria superiore.La decisione ha correttamente applicato il comma 2 dell’art. 96 NOIF secondo il quale “qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo dovuto dalla precedente Società”. È noto infatti che la suddetta norma sia stata introdotta dal legislatore federale proprio per evitare facili aggiramenti all’istituto del premio di preparazione attraverso il meccanismo di tesseramenti meramente formali con Società di categoria inferiore. A tal proposito le argomentazione della reclamante secondo le quali la normativa in esame penalizzerebbe eccessivamente le Società che acquisiscano “a titolo temporaneo il calciatore solo per pochi mesi” risultano poi del tutto inconferenti con la fattispecie in esame: la reclamante ha infatti utilizzato il calciatore Fiore per tutta la stagione sportiva in esame, ed anzi al termine della medesima lo ha tesserato in via definitiva.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 88 DELLA SOCIETÀ ASD ALBENGA 1928 CONTRO LA SOCIETÀ ASD BAIA ALASSIO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 235 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CORNELLI MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.
Massima: Tesserare il calciatore e trasferirlo in prestito alla società che poi lo tessera a titolo definitivo è una pratica con la quale si tenta di eludere il premio di preparazione dovuto per l’appartenenza alla categoria superiore. La decisione impugnata ha correttamente applicato il comma 2 dell’art. 96 NOIF secondo il quale “qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo dovuto dalla precedente Società”. È noto che la suddetta norma sia stata introdotta dal legislatore federale proprio per evitare facili aggiramenti all’istituto del premio di preparazione attraverso il meccanismo di tesseramenti meramente formali con Società di categoria inferiore.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 89 DELLA SOCIETÀ ASD ISM GRADISCA CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO GORIZIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 226 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CANTONE MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.
Massima: Obbligate al pagamento del premio di preparazione sono le Società in ragione delle categorie di appartenenza, rispettivamente Eccellenza e Terza Categoria. La fattispecie rientra, quindi, nell’ipotesi contemplata dal comma 2 dell’art. 96 NOIF il quale prevede che “qualora a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente Società”. Va infatti rilevato che a seguito della modifica del dettato normativo nella formulazione sopra riportata ed imposta dalla necessità di impedire tesseramenti elusivi dell’obbligo di pagamento del premio di preparazione nella misura effettivamente dovuta, la sussistenza di più tesseramenti nel corso della stessa stagione sportiva, a prescindere dalla natura degli stessi (definitivo o temporaneo) e dal periodo di tesseramento, comporta sempre e comunque l’obbligo del pagamento del premio di preparazione da calcolarsi in relazione alla categoria di appartenenza superiore tra le due Società beneficiarie del tesseramento, ferma restando la diversa ripartizione tra le stesse.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 76 DELLA SOCIETÀ ASD JUVENTINA CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO GORIZIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 243 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DONDA FABIO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.
Massima: Obbligate al pagamento del premio di preparazione sono le Società in ragione delle categorie di appartenenza, rispettivamente Promozione e Terza Categoria. La fattispecie rientra, quindi, nell’ipotesi contemplata dal comma 2 dell’art. 96 NOIF il quale prevede che “qualora a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente Società”. Va infatti rilevato che a seguito della modifica del dettato normativo nella formulazione sopra riportata ed imposta dalla necessità di impedire tesseramenti elusivi dell’obbligo di pagamento del premio di preparazione nella misura effettivamente dovuta, la sussistenza di più tesseramenti nel corso della stessa stagione sportiva, a prescindere dalla natura degli stessi (definitivo o temporaneo) e dal periodo di tesseramento, comporta sempre e comunque l’obbligo del pagamento del premio di preparazione da calcolarsi in relazione alla categoria di appartenenza superiore tra le due Società beneficiarie del tesseramento, ferma restando la diversa ripartizione tra le stesse.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 85 DELLA SOCIETÀ GRUPPO SPORTIVO BAGNOLESE CONTRO LA SOCIETÀ US REGGIO CALCIO ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 239 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DE PELLEGRIN MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.
Massima: Obbligate al pagamento del premio di preparazione sono le Società in ragione delle categorie di appartenenza, rispettivamente Campionato Nazionale Dilettanti e Terza Categoria. La fattispecie rientra, quindi, nell’ipotesi contemplata dal comma 2 dell’art. 96 NOIF il quale prevede che “qualora a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente Società”. Va infatti rilevato che a seguito della modifica del dettato normativo nella formulazione sopra riportata ed imposta dalla necessità di impedire tesseramenti elusivi dell’obbligo di pagamento del premio di preparazione nella misura effettivamente dovuta, la sussistenza di più tesseramenti nel corso della stessa stagione sportiva, a prescindere dalla natura degli stessi (definitivo o temporaneo) e dal periodo di tesseramento, comporta sempre e comunque l’obbligo del pagamento del premio di preparazione da calcolarsi in relazione alla categoria di appartenenza superiore tra le due Società beneficiarie del tesseramento, ferma restando la diversa ripartizione tra le stesse.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 51 DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO SETTIMO CONTRO LA SOCIETÀ GSD VOLPIANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 186 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RENEGALDO GIOELE), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.
Massima: Tesserare un calciatore e trasferirlo in prestito ad altra società ove rimane per tutta la stagione sino al tesseramento definitivo è una manovra che tanta di eludere il premio di preparazione. La fattispecie rientra, quindi, nell’ipotesi contemplata dal comma 2 dell’art. 96 NOIF il quale prevede che “qualora a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente Società”.Va infatti rilevato che a seguito della modifica del dettato normativo nella formulazione sopra riportata ed imposta dalla necessità di impedire tesseramenti elusivi dell’obbligo di pagamento del premio di preparazione nella misura effettivamente dovuta, la sussistenza di più tesseramenti nel corso della stessa stagione sportiva, a prescindere dalla natura degli stessi (definitivo o temporaneo) e dal periodo di tesseramento, comporta sempre e comunque l’obbligo del pagamento del premio di preparazione da calcolarsi in relazione alla categoria di appartenenza superiore tra le due Società beneficiarie del tesseramento, ferma restando la diversa ripartizione tra le stesse.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 45 DELLA SOCIETÀ ASD OLYMPIA THYRUS SAN VALENTINO FARINI CONTRO LA SOCIETÀ SSD SPORTING TERNI SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 195 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SCRIGNANI FEDERICO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.
Massima: L’accordo di rinuncia al premio non può ritenersi valido ed efficace in quanto non risulta depositato presso il competente ufficio federale; ai sensi dell’art.96 NOIF invero “l’eventuale liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale”.
Massima: Tesserare un calciatore e trasferirlo in prestito ad altra società ove rimane per tutta la stagione sino al tesseramento definitivo è una manovra che tanta di eludere il premio di preparazione. Orbene in tale quadro la decisione impugnata ha correttamente applicato il comma 2 dell’art. 96 NOIF secondo il quale “qualora ,a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza,se superiore,detratto l’importo dovuto dalla precedente Società”. È noto in fatti che la suddetta norma sia stata introdotta dal legislatore federale proprio per evitare facili aggiramenti all’istituto del premio di preparazione attraverso il meccanismo di tesseramenti meramente formali con Società di categoria inferiore.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°.45 DELLA SOCIETÀ ASD OLYMPIA THYRUSSAN VALENTINO FARINI CONTRO LA SOCIETÀ SSD SPORTING TERNI SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC.N.195 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SCRIGNANI FEDERICO),PUBBLICATA NEL C.U.2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.
Massima: L’accordo di rinuncia al premio non può ritenersi valido ed efficace in quanto non risulta depositato presso il competente ufficio federale; ai sensi dell’art.96 NOIF invero “l’eventuale liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale”.
Massima: Tesserare un calciatore e trasferirlo in prestito ad altra società ove rimane per tutta la stagione sino al tesseramento definitivo è una manovra che tanta di eludere il premio di preparazione. Orbene in tale quadro la decisione impugnata ha correttamente applicato il comma 2 dell’art. 96 NOIF secondo il quale “qualora ,a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza,se superiore,detratto l’importo dovuto dalla precedente Società”. È noto in fatti che la suddetta norma sia stata introdotta dal legislatore federale proprio per evitare facili aggiramenti all’istituto del premio di preparazione attraverso il meccanismo di tesseramenti meramente formali con Società di categoria inferiore.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN del 12 Gennaio 2017 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 37 DELLA SOCIETÀ ASD PIEDIMULERA CONTRO LA SOCIETÀ ASD FOMARCO DON BOSCO PIEVESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 147 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE KARCHA VALENTYN), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.
Massima: Poiché ai fini del pagamento del premio, così come previsto dal comma 2 dell’art. 96 delle NOIF, vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni è evidente che, nel caso di specie, la Società è l’unica titolare del vincolo annuale e quindi è alla stessa che compete il premio per l’intero, come correttamente statuito dalla Commissione Premi.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN del 12 Gennaio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 50 DELLA SOCIETÀ US CORTICELLA SSD SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASS. IDEA CALCIO 2000 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 133 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DONVITO ROBERTO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.
Massima: Ai sensi dell’art. 96, comma 4, NOIF, “il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato”.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 14/TFN del 19 Dicembre 2016 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 41 DELLA SOCIETÀ ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO SSD SRL CONTRO LA SOCIETÀ NOVARA CALCIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 120 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE COLNAGHI CHRISTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.
Massima: La Società affiliata alla Divisione Calcio a 5 non può pretendere il premio di preparazione nei confronti di Società di Calcio a 11, secondo quanto stabilito dall' art. 96 NOIF così come riformato ai sensi del CU 31/A del 19 luglio 2013.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 14/TFN del 19 Dicembre 2016 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 40 DELLA SOCIETÀ ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO SSD SRL CONTRO LA SOCIETÀ US ALDINI SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 187 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ROMEO PAOLO FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.
Massima: La Società affiliata alla Divisione Calcio a 5 non può pretendere il premio di preparazione nei confronti di Società di Calcio a 11, secondo quanto stabilito dall' art. 96 NOIF così come riformato ai sensi del CU 31/A del 19 luglio 2013.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 14/TFN del 19 Dicembre 2016 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 39 DELLA SOCIETÀ ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO SSD SRL CONTRO LA SOCIETÀ US ALDINI SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 117 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CECALA NICOLA), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.
Massima: La Società affiliata alla Divisione Calcio a 5 non può pretendere il premio di preparazione nei confronti di Società di Calcio a 11, secondo quanto stabilito dall' art. 96 NOIF così come riformato ai sensi del CU 31/A del 19 luglio 2013.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 14/TFN del 19 Dicembre 2016 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 38 DELLA SOCIETÀ ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO SSD SRL CONTRO LA SOCIETÀ US ALDINI SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 101 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BESOZZI ALESSANDRO MARI), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.
Massima: La Società affiliata alla Divisione Calcio a 5 non può pretendere il premio di preparazione nei confronti di Società di Calcio a 11, secondo quanto stabilito dall' art. 96 NOIF così come riformato ai sensi del CU 31/A del 19 luglio 2013.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 09/TFN del 20 Ottobre 2016 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 7 DELLA SOCIETÀ FS SESTRESE CALCIO AD CONTRO LA SOCIETÀ SSDARL SPORTING RECCO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 22 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CELLERINO ALBERTO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.
Massima: L’art 96 n.2 così al punto espressamente recita e dispone: Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio. É ben chiaro, e ciò è stato più volte ribadito dal Tribunale, che il riferimento della norma sia rivolto alla Società creditrice e richiedente il premio, e non a quella che tale premio dovrebbe corrispondere. La ratio di tale interpretazione risiede nella considerazione che la Società che assume di aver addestrato il giovane calciatore, affinché possa pretendere il premio deve dimostrare la sussistenza del vincolo per almeno un anno, periodo sufficiente per prendere atto dell’effettiva attività di allenamento e preparazione tecnica e sportiva, tale da meritare, secondo i principi mutualistici delle norme invocate, la percezione del premio stesso. É ben chiaro e dimostrato che la Società abbia tesserato l’atleta per almeno un anno – in questo caso per i tre anni indicati dalla norma- è parimenti irrilevante la durata del vincolo presso l’altra società
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 09/TFN del 20 Ottobre 2016 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 20 DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO CAMPOFRANCO CONTRO LA SOCIETÀ POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ICCARENSE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 44 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GIORDANO LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.
Massima: L’art. 96 NOIF al suo comma 3, letteralmente così dispone: Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla Società ricorrente nonché l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall’organo deliberante. Orbene il documento prodotto, attestante l’asserito intervenuto accordo tra le parti, è privo del visto di autenticità del Comitato competente, e per l’effetto non può essere preso in nessuna considerazione dal Tribunale.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 07/TFN del 19 Settembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 208 DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 SRL CONTRO IL FALLIMENTO REGGINA CALCIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 886 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GIOFRÉ PAOLO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 26 MAGGIO 2016.
Massima: La società che disputa il campionato dilettanti ha diritto al premio di preparazione ex art. 96 NOIF da parte della società della Lega Nazionale Professionisti. L’art. 96, 1° comma, NOIF, nega tale diritto alle sole Società appartenenti alla “Lega Nazionale Professionisti” e non già alle Società professionistiche in generale. Il Tribunale Federale ha già avuto modo di affermare che, a seguito della scissione della L.N.P. in Lega Professionisti di serie A e Lega Professionisti di serie B, la negazione del premio deve intendersi limitata alle sole Società appartenenti alla prima, da considerarsi quale Lega “maggiore” (cfr. vertenza AC Milan – A.S. Bari del 25.7.2012 – C.U. n. 4/D del 26.7.2012, alle cui ampie motivazioni si rinvia): sicché resta del tutto irrilevante, ai fini del diritto al premio di preparazione, la partecipazione della società ai campionati di serie B 2012/2013 e 2013/2014 e tantomeno al Campionato di Lega Pro 2014/2015.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 07/TFN del 19 Settembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 201 DELLA SOCIETÀ GENOA CFC SPA CONTRO IL FALLIMENTO REGGINA CALCIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 790 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FALZETTA LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016.
Massima: La società di Lega Pro ha diritto al premio di preparazione ex art. 96 NOIF da parte della società della Lega Nazionale Professionisti di Serie A non essendo applicabile al caso di specie la disposizione di cui al comma 1, ultimo capoverso dell’art. 96 NOIF, in forza della quale le Società della Lega Nazionale Professionisti (richiamo da intendersi attualmente riferito alle Società facenti parte della sola Lega Professionisti di serie A e non certo alle Società professionistiche in generale) non hanno diritto al premio di preparazione, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi Società appartenenti alla stessa Lega.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 07/TFN del 19 Settembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 2 DELLA SOCIETÀ CUNEO CALCIO FEMMINILE ASD CONTRO LA SOCIETÀ ASD AZZURRA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 974 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER LA CALCIATRICE RATTI ERICA), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 20 GIUGNO 2016.
Massima: L’art. 96 NOIF riconosce il premio di preparazione alle ultime due Società dilettantistiche che hanno contribuito ad impartire la preparazione tecnico-agonistica del giovane calciatore nel triennio precedente, a seguito del primo tesseramento pluriennale in favore di altra Società, la quale diviene per ciò solo obbligata al pagamento, restando del tutto irrilevante, anche ai fini di un eventuale riduzione dell’importo (trattandosi di parametri tabellari) il concreto utilizzo o meno del calciatore medesimo.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 06/TFN del 04 Agosto 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 204 DELLA SOCIETÀ ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI CONTRO LA SOCIETÀ ASD AQUILEIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 818 – PREMIO DI PREPARZIONE PER IL CALCIATORE PANEK CHRISTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016.
Massima: La società che ha tesserato il calciatore con vincolo pluriennale rientra, nell’ipotesi contemplata dal comma 2 dell’art. 96 NOIF il quale prevede che “qualora a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente Società” è tenuta al pagamento del premio. Và infatti rilevato che a seguito della modifica del dettato normativo nella formulazione sopra riportata ed imposta dalla necessità di impedire tesseramenti elusivi dell’obbligo di pagamento del premio di preparazione nella misura effettivamente dovuta, la sussistenza di più tesseramenti nel corso della stessa stagione sportiva, a prescindere dalla natura degli stessi (definitivo o temporaneo), comporta sempre e comunque l’obbligo del pagamento del premio di preparazione da calcolarsi in relazione alla categoria di appartenenza superiore tra le due Società beneficiarie del tesseramento, ferma restando la diversa ripartizione tra le stesse.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 06/TFN del 04 Agosto 2016 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 203 DELLA SOCIETÀ ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI CONTRO LA SOCIETÀ ASD AQUILEIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 821 – PREMIO DI PREPARZIONE PER IL CALCIATORE PINATTI STEFANO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016.
Massima: La società che ha tesserato il calciatore con vincolo pluriennale rientra, nell’ipotesi contemplata dal comma 2 dell’art. 96 NOIF il quale prevede che “qualora a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente Società” è tenuta al pagamento del premio. Và infatti rilevato che a seguito della modifica del dettato normativo nella formulazione sopra riportata ed imposta dalla necessità di impedire tesseramenti elusivi dell’obbligo di pagamento del premio di preparazione nella misura effettivamente dovuta, la sussistenza di più tesseramenti nel corso della stessa stagione sportiva, a prescindere dalla natura degli stessi (definitivo o temporaneo), comporta sempre e comunque l’obbligo del pagamento del premio di preparazione da calcolarsi in relazione alla categoria di appartenenza superiore tra le due Società beneficiarie del tesseramento, ferma restando la diversa ripartizione tra le stesse.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 03/TFN del 18 Luglio 2016 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 183 DELLA SOCIETÀ AS CAMINESE CONTRO LA SOCIETÀ US TORRE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 745 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE STANCA MINHEA VLAD), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.
Massima: Per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione. Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 03/TFN del 18 Luglio 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 193 DELLA SOCIETÀ ASD AV HERCULANEUM 1924 CONTRO LA SOCIETÀ SCUOLA CALCIO GIOVENTÙ PARTENOPE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 738 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RUFFINELLI DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.
Massima: L’art. 96 NOIF non prevede in alcun modo che il ricorso diretto a conseguire il pagamento del premio di preparazione debba essere preceduto da preliminare richiesta di pagamento, sicché il mancato esperimento di un tentativo di composizione bonaria non rappresenta condizione di procedibilità del ricorso.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 03/TFN del 18 Luglio 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 190 DELLA SOCIETÀ ASD AV Herculaneum 1924 CONTRO LA SOCIETÀ SCUOLA CALCIO GIOVENTÙ PARTENOPE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 740 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RUFFINELLI MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.
Massima: L’art. 96 NOIF non prevede in alcun modo che il ricorso diretto a conseguire il pagamento del premio di preparazione debba essere preceduto da preliminare richiesta di pagamento, sicché il mancato esperimento di un tentativo di composizione bonaria non rappresenta condizione di procedibilità del ricorso.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 03/TFN del 18 Luglio 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 192 DELLA SOCIETÀ ASD AV HERCULANEUM 1924 CONTRO LA SOCIETÀ SCD PROMOTION SOCCER AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 737 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RUFFINELLI DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.
Massima: L’art. 96 NOIF non prevede in alcun modo che il ricorso diretto a conseguire il pagamento del premio di preparazione debba essere preceduto da preliminare richiesta di pagamento, sicché il mancato esperimento di un tentativo di composizione bonaria non rappresenta condizione di procedibilità del ricorso.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 03/TFN del 18 Luglio 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 189 DELLA SOCIETÀ ASD AV HERCULANEUM 1924 CONTRO LA SOCIETÀ SCD PROMOTION SOCCER AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 739 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RUFFINELLI MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.
Massima: L’art. 96 NOIF non prevede in alcun modo che il ricorso diretto a onseguire il pagamento del premio di preparazione debba essere preceduto da preliminare richiesta di pagamento, sicché il mancato esperimento di un tentativo di composizione bonaria non rappresenta condizione di procedibilità del ricorso.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 03/TFN del 18 Luglio 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 182 DELLA SOCIETÀ AC BRUZZANO CONTRO LA SOCIETÀ FC PALAZZOLO MILANESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 699 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ESPOSITO MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.
Massima: L’asserita liberatoria, risultando priva del visto di autenticità del competente Comitato, non potrebbe essere presa in considerazione da parte dell’organo giudicante (art. 96, 3° comma, NOIF).
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 03/TFN del 18 Luglio 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 149 DELLA SOCIETÀ FC APRILIA SSD SRL CONTRO LA SOCIETÀ US LATINA CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 647 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SANTOVITO RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.
Massima: Chiarissimi infatti, nel caso di specie, sono gli elementi sintomatici di un’interposizione fittizia nell’acquisizione delle prestazioni del calciatore, realizzata all’evidente fine di consentire alla società di assicurarsi il tesseramento pluriennale del calciatore corrispondendo un premio di preparazione notevolmente inferiore rispetto a quello previsto dalla normativa federale. E difatti, al tesseramento pluriennale sottoscritto dal calciatore per la Società iscritta al campionato di seconda categoria, ha fatto seguito, a distanza di pochissimi giorni, il trasferimento in prestito del calciatore alla società, iscritta al campionato di Serie B, la quale, dopo aver usufruito per l’intera stagione sportiva 2014/2015 delle prestazioni del calciatore, lo ha poi tesserato come giovane di serie (e quindi a titolo definitivo) per la stagione sportiva successiva. Sta di fatto che, indipendentemente dai suddetti rilievi, la fattispecie denunziata dalla reclamante trova comunque adeguata tutela nell’art. 96, 2° comma, NOIF, ai sensi del quale “qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente Società”. Trattasi di disposizione introdotta proprio al fine di scoraggiare pratiche scorrette finalizzate all’elusione del pagamento del premio di preparazione e che questo Tribunale ha ripetutamente ritenuta applicabile anche ai trasferimenti temporanei. Ne consegue che il premio di preparazione per il calciatore deve essere corrisposto, per quanto di rispettiva ragione.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 022/TFN del 17 Giugno 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 181 DELLA SOCIETÀ AC REAL SITI CONTRO LA SOCIETÀ G&T ORTANOVA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 685 – CONTE PASQUALE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.
Massima: Poiché l’art. 96, 1° comma NOIF stabilisce che sono tenute a corrispondere il premio le Società che abbiano per la prima volta tesserato il calciatore come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista”, quando nella precedente stagione il calciatore sia stato tesserato come “giovane” con vincolo annuale, va da sé che la sussistenza del tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce condizione indispensabile perché possa maturare il diritto al premio di preparazione. Ciò trova ratio nella necessità che sussista continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso Società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore. Senonché nel caso di specie, tra l’ultimo tesseramento con vincolo annuale ed il primo con vincolo pluriennale è intercorsa una stagione sportiva nel corso della quale il calciatore non è stato tesserato da alcuna Società, con la conseguenza che non può ritenersi realizzata la fattispecie di cui al suddetto art. 96, 1° comma, NOIF.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 022/TFN del 17 Giugno 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 184 DELLA SOCIETÀ SAVONA FBC SRL CONTRO LA SOCIETÀ USD CALCIO CAPERANESE ENTELLA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 672 – BRESCIANI EMANUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.
Massima: La liberatoria firmata in data successiva alla decisone impugnata e regolarmente depositata presso la competente Delegazione Provinciale della FIGC produce gli effetti della cessata materia del contendere ma rimane l’obbligo di pagamento della penale.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 022/TFN del 17 Giugno 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 166 DELLA SOCIETÀ ASD Comprensorio del Tirreno CONTRO LA SOCIETÀ ASD Città di San Filippo del Mela AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 636 – PITRONE EMANUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.
Massima: Corretta è la decisione della Commissione Premi che ha liquidato il premio alla società quale, ultima e non unica società, risultando il tesseramento in favore di altra società per le due stagioni precedenti
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 022/TFN del 17 Giugno 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 165 DELLA SOCIETÀ ASD COMPRENSORIO DEL TIRRENO CONTRO LA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI SAN FILIPPO DEL MELA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 592 – BISAZZA GIOVANNI), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.
Massima: Corretta è la decisione della Commissione Premi che ha liquidato il premio alla società quale, ultima e non unica società, non risultando alcun tesseramento in favore della stessa per la stagione sportiva 2012/2013.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 020/TFN del 01 Giugno 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 154 DELLA SOCIETÀ ATLETICO CASTENASO CONTRO LA SOCIETÀ APD PONTEVECCHIO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 650 – SPIEZIA FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016. Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche - SS 2015-2016
Massima: Ai sensi dell’art. 96 NOIF, la Società (o le Società) precedentemente titolare di un tesseramento annuale di un giovane calciatore, ha diritto al premio di preparazione da parte della Società che lo ha successivamente tesserato, per la prima volta, con vincolo pluriennale. Tale diritto consegue al solo fatto della stipula del nuovo tesseramento pluriennale.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 020/TFN del 01 Giugno 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 143 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI SIRACUSA CONTRO LA SOCIETÀ ASD HELLENIKA AS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 500 – ARTURIA ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016. 16) RECLAMO N. 144 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI SIRACUSA CONTRO LA SOCIETÀ ASD HELLENIKA AS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 524 – FERRO ANTONIO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016. 17) RECLAMO N. 145 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI SIRACUSA CONTRO LA SOCIETÀ ASD HELLENIKA AS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 532 – GIANGRANDE COSIMO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016. 18) RECLAMO N. 146 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI SIRACUSA CONTRO LA SOCIETÀ ASD HELLENIKA AS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 582 – TAGLIA MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016. Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche - SS 2015-2016 19) RECLAMO N. 164 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI SIRACUSA CONTRO LA SOCIETÀ ASD HELLENIKA AS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 633 – MONTEROSSO ENRICO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.
Massima: Il motivo di gravame afferente ai cartellini pluriennali dei calciatori che, per effetto di svincoli successivi, avrebbero in realtà comportato dei tesseramenti di durata annuale con la medesima, è del tutto inconferente. Detto motivo infatti, si riferisce a circostanza che, anche se in ipotesi rispondente al vero, nulla inciderebbe sulla applicazione dell’art. 96 delle NOIF e sulla insorgenza del diritto al premio di preparazione, il cui presupposto è rappresentato dalla contrazione del primo tesseramento pluriennale da parte del calciatore, indipendentemente dalla sua effettiva durata successiva.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 020/TFN del 01 Giugno 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 148 DELLA SOCIETÀ AC BRUZZANO CONTRO LA SOCIETÀ FC PALAZZOLO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 639/589/604/615/641 – RIPAMONTI DAVIDE, BALCONI DAVIDE, CASTIGLIEGO THOMAS, FIORENTINO ANDREA, RIZZO ALBERTO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.
Massima: Le “liberatorie” prodotte dalla appellante non recano il visto di autenticità del competente Comitato e, come tali, non possono essere prese in considerazione ai sensi dell’art. 96, 3° comma, NOIF.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 020/TFN del 01 Giugno 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 153 DELLA SOCIETÀ ASD AZZURRA CONTRO LA SOCIETÀ ASD MODICA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 618 – GIANNÌ ELIA), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.
Massima: La società non ha diritto al premio di preparazione non avendo richiesto né documentato alla Commissione Premi in relazione alla stagione sportiva 2011/2012, ma solo con riferimento alle stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014, per le quali le è stato accordato.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 020/TFN del 01 Giugno 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 152 DELLA SOCIETÀ ASD AZZURRA CONTRO LA SOCIETÀ ASD MODICA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 614 – FIDONE MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.
Massima: La società non ha diritto al premio di preparazione non avendo richiesto né documentato alla Commissione Premi in relazione alla stagione sportiva 2011/2012, ma solo con riferimento alle stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014, per le quali le è stato accordato.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 133 DELLA SOCIETÀ US TOLENTINO 1919 ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 523 – FACCI RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.
Massima: Tra la Società fallita e la Società che ne acquisisce il titolo sportivo non si verifica alcuna ipotesi di successione e tra i diritti che derivano dall’anzianità di affiliazione della fallita non rientrano certo i crediti sportivi da essa maturati (salva un’espressa previsione in tal senso nell’atto di trasferimento del complesso aziendale e nella delibera del Presidente Federale), per cui la nuova società non acquista alcun diritto al premio di preparazione per il calciatore, dal momento che il relativo presupposto (il tesseramento pluriennale) si è verificato in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 137 DELLA SOCIETÀ SS LAZIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 568 – REZZI EDOARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.
Massima: La società ha diritto al premio di preparazione a seguito del tesseramento del calciatore con vincolo pluriennale. Sostenere di non poter procedere al pagamento del premio di preparazione in mancanza della fattura emessa dall’avente diritto è una pretesa priva di fondamento, dal momento che l’adempimento di un’obbligazione di pagamento non può certo restare subordinata alle esigenze contabili del soggetto debitore né agli adempimenti di natura fiscale cui è tenuto il soggetto creditore. La società, qualora avesse ritenuto fondata la richiesta della controparte, avrebbe dovuto comunque effettuare il pagamento del dovuto (tanto più a seguito della delibera della Commissione Premi) e solo successivamente, e non già preventivamente, pretendere la regolarizzazione contabile e fiscale dell’operazione con l’emissione della fattura.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 136 DELLA SOCIETÀ SS LAZIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 537 – IMPALLOMENI LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.
Massima: La società ha diritto al premio di preparazione a seguito del tesseramento del calciatore con vincolo pluriennale. Sostenere di non poter procedere al pagamento del premio di preparazione in mancanza della fattura emessa dall’avente diritto è una pretesa priva di fondamento, dal momento che l’adempimento di un’obbligazione di pagamento non può certo restare subordinata alle esigenze contabili del soggetto debitore né agli adempimenti di natura fiscale cui è tenuto il soggetto creditore. La società, qualora avesse ritenuto fondata la richiesta della controparte, avrebbe dovuto comunque effettuare il pagamento del dovuto (tanto più a seguito della delibera della Commissione Premi) e solo successivamente, e non già preventivamente, pretendere la regolarizzazione contabile e fiscale dell’operazione con l’emissione della fattura.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 135 DELLA SOCIETÀ SS LAZIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 513 – COLIZZA ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.
Massima: La società ha diritto al premio di preparazione a seguito del tesseramento del calciatore con vincolo pluriennale. Sostenere di non poter procedere al pagamento del premio di preparazione in mancanza della fattura emessa dall’avente diritto è una pretesa priva di fondamento, dal momento che l’adempimento di un’obbligazione di pagamento non può certo restare subordinata alle esigenze contabili del soggetto debitore né agli adempimenti di natura fiscale cui è tenuto il soggetto creditore. La società, qualora avesse ritenuto fondata la richiesta della controparte, avrebbe dovuto comunque effettuare il pagamento del dovuto (tanto più a seguito della delibera della Commissione Premi) e solo successivamente, e non già preventivamente, pretendere la regolarizzazione contabile e fiscale dell’operazione con l’emissione della fattura.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 134 DELLA SOCIETÀ SS LAZIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 501 – BERNARDI ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.
Massima: La società ha diritto al premio di preparazione a seguito del tesseramento del calciatore con vincolo pluriennale. Sostenere di non poter procedere al pagamento del premio di preparazione in mancanza della fattura emessa dall’avente diritto è una pretesa priva di fondamento, dal momento che l’adempimento di un’obbligazione di pagamento non può certo restare subordinata alle esigenze contabili del soggetto debitore né agli adempimenti di natura fiscale cui è tenuto il soggetto creditore. La società, qualora avesse ritenuto fondata la richiesta della controparte, avrebbe dovuto comunque effettuare il pagamento del dovuto (tanto più a seguito della delibera della Commissione Premi) e solo successivamente, e non già preventivamente, pretendere la regolarizzazione contabile e fiscale dell’operazione con l’emissione della fattura.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 138 DELLA SOCIETÀ LUPARENSE SAN PAOLO FC AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 566 – PORTALONE LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016. 10) RECLAMO N° 139 DELLA SOCIETÀ ABANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 566 – PORTALONE LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.
Massima: La società non ha diritto al premio di preparazione quale penultima titolare del vincolo annuale del calciatore in quanto soggetto giuridico diverso dalla Società titolare del tesseramento annuale del calciatore nelle stagioni sportive precedenti a quella in cui ha conseguito il tesseramento pluriennale di cui qui si discute. Né alcun rilievo può rivestire la circostanza che l’odierna società si sia resa aggiudicataria del ramo d’azienda avente ad oggetto il complesso dei beni organizzati per l’esercizio di attività sportive della Società fallita. E difatti, premesso che la Società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Padova, con conseguente revoca dell’affiliazione come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. n. 8/A dell’11.7.2014, il diritto al premio di preparazione per il calciatore sarebbe maturato solo il 14 luglio 2014 (data del suo primo tesseramento pluriennale): quindi non solo successivamente alla dichiarazione di fallimento della società, ma addirittura successivamente alla cessione del ramo d’azienda della Società fallita, perfezionatosi il 5 luglio 2014. E proprio dall’esame dell’atto notarile di cessione (art. 1) emerge che le parti hanno convenuto che “Il ramo d’azienda viene ceduto nello stato di fatto in cui si trova alla data odierna, con le attrezzature, il parco giocatori tesserati ed i diritti acquisiti alle iscrizioni ai vari campionati dilettantistici indicati nella perizia di stima riferita alla data del 30 maggio 2014……. La parte cedente dichiara che dalla data di riferimento della perizia ad oggi non sono intervenuti fatti di rilievo tali da modificare sostanzialmente la situazione patrimoniale del ramo d’azienda in oggetto, noti alla procedura, e salvi gli eventuali svincoli di tesserati ai sensi dell’art. 108 NOIF della FIGC”. Non vi è dubbio, quindi, che ha costituito oggetto di cessione anche il c.d. parco giocatori della Società fallita ma, ovviamente, limitatamente a quei calciatori il cui tesseramento fosse in corso al momento della cessione stessa (5 luglio 2014). Tra questi certamente non poteva rientrare il tesseramento del calciatore che, in quanto di durata annuale, era già cessato alla data del 30 giugno 2014 (fine della stagione sportiva 2013/14). A ciò si aggiunga che, a tenore dell’art. 5 dell’atto notarile surrichiamato, dalla cessione del ramo d’azienda sono esclusi i crediti ed i debiti aziendali, comprese eventuali sopravvenienze attive e passive, non risultanti dai libri contabili obbligatori alla data della cessione stessa. Il che, anche per tale verso, esclude che l’acquirente dell’azienda possa rivendicare un diritto di credito a quella data non ancora maturato. Ne consegue, quindi, che nessun subentro della nuova Società nei diritti di credito della Società fallita può essersi verificato, se non in relazione a quanto espressamente previsto nell’atto di acquisizione del complesso aziendale. Alla odierna società, non può, dunque, riconoscersi alcuna legittimazione attiva ad esercitare il diritto di riscossione del premio di preparazione di cui non ha mai acquisito la titolarità.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 132 DELLA SOCIETÀ ASD OLIMPUS OLGIATA 20.12 S.C. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 567 – PULCINELLI STEFANO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.
Massima: Il diritto al premio di preparazione matura al momento del primo tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” e che il relativo diritto di credito si prescrive se la relativa azione non viene esercitata entro la scadenza della stagione sportiva successiva a quella in cui esso è maturato (circa la natura decadenziale di tale termine, in linea generale previsto dall’art. 25 comma 3 C.G.S., si è espressa la Corte di Giustizia Federale con decisione 25.5.2009 pubblicata su C.U. 202/CGF del 9.6.2009). Nel caso di specie, il tesseramento pluriennale è stato perfezionato il 2.9.2014, con la conseguenza che la stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato il diritto è la 2015/2016, rispetto al cui termine (30.6.2016) il ricorso del 30.11.2015 risulta ampiamente tempestivo.
Massima: Nel rispetto dell’art. 96 N.O.I.F., eventuali accordi che prevedano l’esonero, a qualunque titolo, dell’obbligo di pagamento del premio di preparazione, per avere efficacia liberatoria, devono necessariamente rispettare le formalità contemplate dalla norma medesima e, segnatamente, il deposito del documento presso il competente Comitato che deve apporre il proprio visto di autenticità.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 131 DELLA SOCIETÀ ASD OLIMPUS OLGIATA 20.12 S.C. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 544 – LUZI FEDERICO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.
Massima: Il diritto al premio di preparazione matura al momento del primo tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” e che il relativo diritto di credito si prescrive se la relativa azione non viene esercitata entro la scadenza della stagione sportiva successiva a quella in cui esso è maturato (circa la natura decadenziale di tale termine, in linea generale previsto dall’art. 25 comma 3 C.G.S., si è espressa la Corte di Giustizia Federale con decisione 25.5.2009 pubblicata su C.U. 202/CGF del 9.6.2009). Nel caso di specie, il tesseramento pluriennale è stato perfezionato il 15.10.2014, con la conseguenza che la stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato il diritto è la 2015/2016, rispetto al cui termine (30.6.2016) il ricorso del 30.11.2015 risulta ampiamente tempestivo.
Massima: Nel rispetto dell’art. 96 N.O.I.F., eventuali accordi che prevedano l’esonero, a qualunque titolo, dell’obbligo di pagamento del premio di preparazione, per avere efficacia liberatoria, devono necessariamente rispettare le formalità contemplate dalla norma medesima e, segnatamente, il deposito del documento presso il competente Comitato che deve apporre il proprio visto di autenticità.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 130 DELLA SOCIETÀ ASD OLIMPUS OLGIATA 20.12 S.C. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 542 – LOSCO DANIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.
Massima: Il diritto al premio di preparazione matura al momento del primo tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” e che il relativo diritto di credito si prescrive se la relativa azione non viene esercitata entro la scadenza della stagione sportiva successiva a quella in cui esso è maturato (circa la natura decadenziale di tale termine, in linea generale previsto dall’art. 25 comma 3 C.G.S., si è espressa la Corte di Giustizia Federale con decisione 25.5.2009 pubblicata su C.U. 202/CGF del 9.6.2009). Nel caso di specie, il tesseramento pluriennale è stato perfezionato il 2.9.2014, con la conseguenza che la stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato il diritto è la 2015/2016, rispetto al cui termine (30.6.2016) il ricorso del 30.11.2015 risulta ampiamente tempestivo.
Massima: Nel rispetto dell’art. 96 N.O.I.F., eventuali accordi che prevedano l’esonero, a qualunque titolo, dell’obbligo di pagamento del premio di preparazione, per avere efficacia liberatoria, devono necessariamente rispettare le formalità contemplate dalla norma medesima e, segnatamente, il deposito del documento presso il competente Comitato che deve apporre il proprio visto di autenticità.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 129 DELLA SOCIETÀ ASD OLIMPUS OLGIATA 20.12 S.C. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 522 – DUCCI DANIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.
Massima: Il diritto al premio di preparazione matura al momento del primo tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” e che il relativo diritto di credito si prescrive se la relativa azione non viene esercitata entro la scadenza della stagione sportiva successiva a quella in cui esso è maturato (circa la natura decadenziale di tale termine, in linea generale previsto dall’art. 25 comma 3 C.G.S., si è espressa la Corte di Giustizia Federale con decisione 25.5.2009 pubblicata su C.U. 202/CGF del 9.6.2009). Nel caso di specie, il tesseramento pluriennale è stato perfezionato il 29.9.2014, con la conseguenza che la stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato il diritto è la 2015/2016, rispetto al cui termine (30.6.2016) il ricorso del 30.11.2015 risulta ampiamente tempestivo.
Massima: Nel rispetto dell’art. 96 N.O.I.F., eventuali accordi che prevedano l’esonero, a qualunque titolo, dell’obbligo di pagamento del premio di preparazione, per avere efficacia liberatoria, devono necessariamente rispettare le formalità contemplate dalla norma medesima e, segnatamente, il deposito del documento presso il competente Comitato che deve apporre il proprio visto di autenticità.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I Sezione Quarta: Decisione n. 12 del 15/03/2016 – www.coni.it
Decisione impugnata: decisioni del Tribunale Federale Nazionale FIGC – Sezione Vertenze Economiche – pubblicate, nel solo dispositivo, il 17 dicembre 2015,
Parti: S.S.D. Jesina Calcio/U.S. Junior Jesina Libertas A.S.D./ Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Dall’interpretazione dell’art. 96, comma 3, delle N.O.I.F. si ricava che il diritto al premio di preparazione, ove esso non sia stato corrisposto, possa farsi valere con ricorso in primo grado alla Commissione Premi di preparazione, con un atto che può ritenersi di tipo processuale perché volto ad ottenere una pronuncia dell’organo federale in ordine alla richiesta di ottenere quanto si ritiene dovuto. Ai sensi del successivo comma 4 dell’art. 96, tale diritto si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui esso è maturato. Conformemente all’orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cassazione, Sez. Unite, 9/12/2015, n. 24822), la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita, come è noto, dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende, tuttavia, anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale. In tal caso, dunque, che corrisponde a quello de quo, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, corrispondente alla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, ovvero, come nel caso in specie, alla consegna del ricorso all’ufficio postale per l’invio dello stesso a mezzo posta raccomandata. Nella fattispecie, pertanto, deve ritenersi tempestivo il ricorso che la società ha notificato, a mezzo raccomandata a/r, il 29 giugno 2015, benché tale ricorso sia stato ricevuto dalla ricorrente dopo il termine del 30 giugno 2015. Il primo motivo di ricorso deve ritenersi quindi infondato.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 106/CDN del 24 Giugno 2009 n. 4 - www.figc.it
Impugnazione – istanza: (273) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: L. R. (calciatore tesserato per la soc. AC Legnano), M.B. (dirigente della soc. UC Solbiatese), G. S. (amministratore delegato della soc. AC Legnano) e delle società AC Legnano e UC Solbiatese (nota n. 6745/602pf08-09/am/ma del 24.4.2009)
Massima: L’art. 96 NOIF sancisce che hanno diritto al premio di preparazione la società o le due ultime società titolari del vincolo annuale, che hanno avuto il calciatore tesserato con cartellino a cura del Settore Giovanile nell’arco delle ultime tre stagioni sportive e che il premio è corrisposto alla società che ha avuto il calciatore tesserato per almeno una intera stagione sportiva, essendo quindi irrilevante, la concessione dello svincolo in epoca successiva a detto termine (ovvero al compimento dell’anno), ancorché intervenuta prima della scadenza legale del tesseramento pluriennale.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 40/C Riunione del 20 Giugno 2002 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com Uff. Riunione del 18.10.2001Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Hellas Verona avverso le decisioni della Commissione Tesseramenti in ordine al tesseramento del calciatore S.A. ed alla corresponsione del relativo premio di preparazione, a seguito di richiesta di giudizio della Commissione Premi di Preparazione
Massima: L'art 96 N.O.I.F ha od oggetto il premio di preparazione che è tenuto a corrispondere la società che chiede, per la prima volta il tesseramento come giovane di serie di calciatori che nella precedente stagione sportiva sono tesserati coma giovani. Alla luce di dette considerazioni ai Giovani cui è attribuita la qualifica di Giovane di Serie, al compimento del 14 anno di età, si applica il disposto dell’ art. 96 N.O.IF ". Pertanto, nel caso dei "giovane di serie”, tale da considerarsi a norma dell’ art 33 delle N.O.I.F. il giovane al compimento del 14° anno di età, il premio di preparazione è dovuto a prescindere dalla richiesta di tesseramento da parte della società tenuta alla corresponsione del premio, dovendosi ritenere "implicita, anzi, detta richiesta nel fatto che 'il giovane calciatore, al compimento del quattordicesimo anno di età, risulta tesserato per la società associata ad una delle Leghe professionistiche. Massima: A norma dell'art. 33 delle N.O.I.F. il calciatore - tesserato per società associata alla Lega Nazionale Professionisti assume "ex lege" la qualifica di 'giovane di serie al compimento del 14° anno di età e pertanto sul piano di ogni derivante conseguenza in dipendenza di tale nuovo obbligatorio status, la società è tenuta alla corresponsione alla del premio di preparazione indipendenza del tesseramento del calciatore per detta società per le stagioni sportive 1997/1998, 1998/999 e 1999/2000.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/Cf del 26 Aprile 2002 n. 6 – www.figc.it
Impugnazione - istanza:Richiesta del Presidente Federale, ai sensi dell’art. 22 comma 1, lett. a), C.G.S., di interpretazione dell’art. 33 comma 1 delle N.O.I.F. in relazione all’art. 96 delle stesse N.O.I.F.
Interpretazione: L'art. 96 NOIF ha ad oggetto il premio di preparazione che è tenuto a corrispondere la società che richiede, per la prima volta, il tesseramento come giovane di serie, (art. 33 N.O.I.F.), giovane dilettante, (art. 32 N.O.I.F.), o non professionista, (art. 29 N.O.I.F.), di calciatori che nella precedente stagione sportiva sono stati tesserati come giovani (art. 31 N.O.I.F.).
Interpretazione: Dal coordinato disposto degli artt. 33 e 96 NOIF emerge come un giovane tesserato per una società associata a Lega professionistica, all'atto del compimento del quattordicesimo anno di età, assuma la qualifica, prevista dal primo comma dell'art. 33, di "giovane di serie" e, pertanto, in quel momento, ha origine l'eventuale diritto al premio di preparazione che compete alla società di provenienza, sulla base dei parametri previsti dallo stesso art. 96 delle N.O.I.F. [(Nel caso in esame, non sussiste una manifestazione di volontà di tesseramento del calciatore giovane, ma il diritto al premio di preparazione si realizzerebbe in virtù di una mera circostanza di atto (il compimento del quattordicesimo anno di età del giovane)]. Detta fattispecie si colloca, però, in un contesto organico, alla luce del quale il coordinato disposto degli articoli in esame non dà luogo ad alcuna ipotesi di distonia tra le norme, essendo evidente che la manifestazione di volontà del tesseramento può essere considerata sussistente, nel momento in cui il calciatore giovane, al compimento del quattordicesimo anno di età, risulta tesserato per una società associata ad una delle Leghe professionistiche, dando luogo così ad una manifestazione "implicita" di volontà di tesseramento).Interpretazione: Non vi è discrasia tra il dettato del primo comma dell'art. 33 delle N.O.I.F. e quello dell'art. 96 delle N.O.I.F., in quanto il primo si limita ad individuare la qualificazione di "giovane di serie", mentre il secondo regolamenta esclusivamente il premio di preparazione che è dovuto al momento del tesseramento di un giovane di serie.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione del 29 ottobre 1998 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 35/D - Riunione del 30.5.1998
Impugnazione - istanza: Appello del Calcio Catania avverso il mancato riconoscimento del diritto alla corresponsione, da parte dell’A.C. Perugia, degli interessi legali sull’importo dell’indennità di preparazione e promozione dovuta in relazione al tesseramento del calciatore D.W..
Massima: Le norme riconoscono alla Commissione Vertenze Economiche di poter procedere alla liquidazione degli interessi nell'ambito di una controversia concernente le certificazioni dell'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. di novella instaurazione, e non già in giudizi, come quello presente, già definiti nel merito con delibera passata in giudicato.
Massima: La Commissione Vertenze Economiche esclude che si possa parlare di interessi compensativi ex art. 1499 Cod. Civ., essendo l'istituto dell'indennità di preparazione e promozione diverso dal contratto tipico della compravendita.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione del 29 ottobre 1998 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 35/D · Riunione del 30.5.1998
Impugnazione - istanza: Appello del Calcio Catania avverso il mancato riconoscimento del diritto alla corresponsione, da parte dell’A.S. Livorno Calcio, degli interessi legali sull’importo dell’indennità di preparazione e promozione dovuta in relazione al tesseramento del calciatore di B.R.
Massima: La società non ha diritto ad ottenere alcuna somma a titolo di interessi legali e danno da svalutazione monetaria conseguenti al ritardato pagamento della indennità di preparazione da parte della società presso la quale è stato tesserato il proprio calciatore allorquando è stato stilato un accordo transattivo, che contemplava l'accettazione della società, oltre che della dilazione rateale del pagamento, anche la riduzione del dovuto, il tutto sotto la garanzia della Lega Professionisti Serie C. Infatti, il pagamento distanziato nel tempo, chiaramente escludeva (non contemplandolo affatto) l'aggravio degli interessi e della rivalutazione, che non possono essere più richiesti a seguito dell'intervenuta rinunzia.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 36/C Riunione del 12 giugno 1997 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 11/D – Riunione dell'8.11.1996
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. San Marino avverso la reiezione della propria richiesta nei confronti del Forlì Calcio dell’indennizzo, ex art. 96 bis N.O.I.F. a seguito del tesseramento del calciatore M.S.
Massima: Il quadro normativo disciplinante l'istituto della indennità di preparazione e promozione era stato profondamente innovato dalla c.d. "sentenza Bosman" pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sulla interpretazione degli artt. 48, 85 e 86 del Trattato CEE {Trattato di Roma del 25.3.1957), dal conseguente D.L. 17.5.1996 n. 272 che aveva abrogato la norma che prevedeva la facoltà di stabilire il versamento di una indennità di preparazione e promozione in occasione della stipula di un nuovo contratto con un atleta professionista, dalla abrogazione, da parte del Consiglio Federale, degli artt. 96 bis, 96 ter e dalla modifica degli artt. 97 e 98. delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. . La Corte Federale, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.8/Cf – Riunione del 12.7.1996, emetteva la seguente pronuncia interpretativa: "Il sistema normativo risultante dall'abrogazione degli artt. 96 bis, 96 ter e dalla sostituzione degli artt. 97 e 98 N.O.I.F., in seguito alla decisione della Corte di Giustizia dell'U.E. del 15 dicembre 1995, e dall'emanazione del Decreto Legge 17 maggio 1996, n. 272, ha portato all'abolizione della indennità di preparazione e promozione prevista dalle precedenti disposizioni. Ogni pretesa di corresponsione di tale indennità di preparazione o promozione non ha più, pertanto, fondamento giuridico. Restano ovviamente salvi, secondo i principi generali della successione delle leggi nel tempo, i diritti maturati prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni nei casi di pronuncia passata in giudicato o di esaurimento del rapporto giuridico. Nel caso di obbligazioni sorte precedentemente, che siano oggetto di contestazione giudiziaria pendente o di rimedio equivalente dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, trovano ugualmente applicazione le nuove norme. Restano in ogni caso salvi i pagamenti dovuti a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica in favore della Società od Associazione Sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, nel caso del primo contratto da professionista, quale che sia la denominazione adottata per tale adempimento sulla base delle norme allora vigenti".
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione del 3 ottobre 1996 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 1/D - Riunione del 3.7.1996
Impugnazione - istanza: Appello dell’Empoli F.C. avverso decisioni a seguito di vertenza economica con il Calcio Catania in ordine all’indennità di preparazione e promozione riferita al calciatore P.C.
Massima: L’istituto della indennità di preparazione e promozione è stato profondamente innovato dalla c.d. "sentenza Bosman" pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sulla interpretazione degli art. 48, 85 e 86 del Trattato CEE (Trattato dì Roma del 25.3.1957), dal conseguente D.L. 17.5.1996 n. 272 che ha abrogato la norma che prevedeva la facoltà di stabilire il versamento di una indennità di preparazione e promozione in occasione della stipula di un nuovo contratto con un atleta professionista, dalla abrogazione, da parte del Consiglio Federale, degli artt. 96 bis, 96 ter e dalla modifica degli artt. 97 e 98 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. La Corte Federale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 8/Cf- Riunione del 12.7.1996, ha emesso la seguente pronuncia interpretativa: "Il sistema normativo risultante dall'abrogazione degli artt. 96 bis, 96 ter e dalla sostituzione degli arti. 97 e 98 N.O,I.F., in seguito alla decisione della Corte di Giustizia dell'U.E del 15 dicembre 1995 e dall'emanazione del Decreto Legge 17 maggio 1996, n. 272, ha portato all'abolizione della indennità di preparazione e promozione prevista dalle precedenti, disposizioni. Ogni pretesa di corresponsione di tale indennità di preparazione o promozione non ha più, pertanto, fondamento giuridico. Restano ovviamente salvi, secondo i principi generali della successione delle leggi nel tempo, i diritti maturati prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni nei casi di pronuncia passata in giudicato o di esaurimento del rapporto giuridico. Nel caso di obbligazioni sorte precedentemente, che siano oggetto di contestazione giudiziaria pendente o di rimedio equivalente dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, trovano ugualmente applicazione le nuove norme. Restano in ogni caso salvi i pagamenti dovuti a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica in favore della Società od Associazione Sportiva preso la quale l’atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, nel caso di primo contratto da professionista, quale che sia la denominazione adottata per tale adempimento sulla base delle norme allora vigenti".
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione del 3 ottobre 1996 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 1/D - Riunione del 3.7.1996
Impugnazione - istanza: Appello del Frosinone Calcio avverso decisioni a seguito di vertenza economica con L’Empoli F.C. in ordine all’indennità di preparazione e promozione riferita al calciatore P.C.M
Massima: La decisione della Corte di Giustizia comunitaria ha abolito con effetto immediato ogni vincolo economico che condizioni la libera circolazione dei prestatori di lavoro nell’ambito della Comunità Europea; il Legislatore statale ha sostituito l’ art. 6 della L. 91/1981, prevedendo oggi non piú una indennità di preparazione e promozione, ma un semplice premio di addestramento e formazione tecnica, nel caso di primo contratto professionistico, a favore della società presso cui l’atleta abbia precedentemente svolto la sua ultima attività dilettantistica e giovanile; il Consiglio Federale ha abrogato gli art. 96 bis e 96 ter, nonché modificato gli art. 97 e 98 N.O.I.F. nel senso che l’indennità è abolita ed è oggi previsto solo il premio di addestramento e formazione.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione del 3 ottobre 1996 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 24/D - Riunione del 29.3.1996
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Messina calcio avverso decisioni a seguito di vertenza economica con il Calcio Catania in ordine all’indennizzo, ex art. 96 bis N.O.I.F., conseguente al tesseramento del calciatore V.L.
Massima: Le società che hanno proposto appello avverso le decisioni della C.V.E. prima dell’entrata in vigore della cosiddetta “sentenza Bosman” e della modifica della L. 23.3.1981 n. 9 determinano una litispendenza, nella quale trova ingresso il nuovo quadro normativo.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione del 3 ottobre 1996 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 21/D · Riunione del 23.2.1996
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Battipagliese avverso decisioni a seguito di vertenza economica con il Barletta Calcio Sport in ordine all’indennità di preparazione e promozione riferita al calciatore D.G.A.
Massima: In seguito alla "sentenza Bosman” (abolitiva di ogni vincolo economico che condizioni il libero trasferimento dei prestatori di lavoro nell'ambito della Comunità Europea) vi è stato un adeguamento della normativa calcistica, avendo il Consiglio Federale abrogato gli arti. 96 bis e ter, nonché modificato gli art. 97 e 98 N.O.I.F. Per cui laddove si prevedeva una indennità di preparazione e promozione, è oggi contemplato solo un premio di addestramento e formazione tecnica, nel caso di primo contratto professionistico, a favore della società presso cui l’atleta abbia precedentemente svolto la sua ultima attività dilettantistica e giovanile.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 6/C Riunione del 26 settembre 1996 n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 19/D - Riunione del 24.1.1996
Impugnazione - istanza: appello del G.S. Folgore Castelvetrano avverso decisioni a seguito di vertenza economica con l'A.C.R.Messina in ordine all'indennizzo, ex art. 96 bis N.O.I.F., in relazione al tesseramento del calciatore B.G.
Massima: al giudice nazionale, dalla data della sentenza della Corte di Giustizia, è inibita l’applicazione delle disposizioni contrastanti, la cui inapplicabilità ha portata generale ed erga omnes. Si verifica, in sostanza, una situazione analoga a quella derivante dalle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale, a seguito della pubblicazione delle quali nessun giudice può applicare la norma dichiarata costituzionalmente illegittima a rapporti controversi, ancorché sorti in tempo anteriore. E ciò vale sia rispetto al giudizio in cui la questione fu proposta che negli altri giudizi in cui la norma dichiarata incostituzionale potrebbe trovare applicazione. Come per le sentenze della Corte Costituzionale, anche nel caso delle sentenze della Corte di Giustizia la retroattività, non è, tuttavia, senza limiti. La conciliazione tra il principio dell'efficacia retroattiva più ampia, tale da evitare che taluni rapporti - anche se anteriori e anche se già compiutamente definiti - siano regolati da una norma in contrasto con i principi costituzionali o comunitari, e l’esigenza di non privare di fondamento l’attività giuridica sviluppatasi sulla base della norma in questione, è stata realizzata con l’adozione del criterio della preservazione dei rapporti definitivamente conchiusi e della caducazione di quelli tuttora correnti. Restano, pertanto, fuori dall'ambito della retroattività solo quei rapporti giuridici che sono insuscettibili di essere modificati per effetto della inapplicabilità delle norme viziate, e cioè quelli che siano stati definiti con una pronuncia ormai irretrattabile o che possano considerarsi in altro modo esauriti; dovunque sussiste, invece, la possibilità che il giudice si pronunci ancora su un rapporto, anche se preesistente alla decisione, il rapporto stesso deve considerarsi ancora aperto. Pertanto, quando è pendente un giudizio, anche se per altri motivi, la pronuncia della Corte spiega in pieno la sua efficacia anche rispetto al rapporto dedotto in giudizio ed è irrilevante - contrariamente a quanto sostenuto nel corso della discussione orale dal difensore della Società resistente - che non sia stato proposto uno specifico motivo di impugnativa concernente la illegittimità comunitaria delle disposizioni in questione.
Massima: A seguito della sentenza della Corte di Giustizia, il giudice non può più fare applicazione delle norme dichiarate contrastanti con l’ordinamento comunitario.
Massima: La prevalenza del diritto comunitario, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, sul diritto interno discende dall’art. 11 Cost., che, anziché comportare l’illegittimità costituzionale delle leggi interne difformi, riconosce che - in sede di coordinamento secondo la ripartizione delle competenze voluto dal Trattato istitutivo della Comunità - il diritto interno "si ritrae" di fronte alle regole comunitarie direttamente applicabili, con il conseguente obbligo dell'operatore e del giudice di disapplicare il diritto interno e di applicare quello comunitario.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 6/C Riunione del 26 settembre 1996 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 14/D - Riunione del 25.11 .1995Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Tropea avverso decisioni a seguito di vertenza economica con l’A.C.R. Messina in ordine all’indennizzo, ex art. 96 bis N.O.I.F., in relazione al tesseramento del calciatore V.G.
Massima: La Corte Costituzionale ha ritenuto che la prevalenza del diritto comunitario, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, sul diritto interno discende dall'art. 17 Cost., che, anziché comportare l'illegittimità costituzionale delle leggi interne difformi, riconosce che - in sede di coordinamento secondo la ripartizione delle competenze voluto dal Trattato istitutivo della Comunità - il diritto interno "si ritrae" di fronte alle regole comunitarie direttamente applicabili, con il conseguente obbligo dell'operatore e del giudice di disapplicare il diritto interno e di applicare quello comunitario.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 6/C Riunione del 26 settembre 1996 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 14/D - Riunione del 25.11.1995
Impugnazione - istanza: Appello del Padova Calcio avverso decisioni della C.V. E. in ordine al diritto riconosciuto all’ A.C.R. Messina, ex art. 98 N.O.I.F., all’indennità di preparazione e promozione riferita al calciatore P.R.
Massima: Le sentenze interpretative della Corte di Giustizia, oltre ad essere operative negli Stati membri, possono contenere disposizioni idonee a produrre effetti diretti nei rapporti fra gli Stati membri destinatari ed i soggetti privati. Ciò comporta che la precisazione e l’integrazione del significato normativo compiuto attraverso una sentenza della Corte Comunitaria hanno la stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretate, nel senso che le sentenze della Corte di Giustizia hanno una portata sostanzialmente normativa, erga omnes, che può incidere sulle situazioni giuridiche soggettive dei soggetti operanti all'interno dell'ordinamento italiano, previa disapplicazione delle norme interne contrastanti (Corte Cost. 11 luglio 1989, n. 389).
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 6/C Riunione del 26 settembre 1996 n. 11 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 19/D - Riunione del 24.1 .1996
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C.R. Messina avverso la reiezione della propria richiesta nei confronti della Ternana Calcio dell’indennizzo, ex art. 96 bis N.O.I.F., a seguito del tesseramento del calciatore F.M.
Massima: Ove per l’obbligazione, derivante dalle norme vigenti sulla indennità di preparazione e promozione al momento del sorgere dell'obbligazione stessa, sia pendente contestazione giudiziaria od equivalente azione dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, devono trovare applicazione le nuove disposizioni. La litispendenza, infatti, non consente la formazione di un diritto quesito, dato che quella pretesa indennità è oggetto di contestazione in quanto si riteneva e si ritiene non dovuta e le nuove disposizioni hanno abolito quella indennità.
Massima: Il compito di far prevalere il diritto comunitario direttamente applicabile sulle norme interne, sia anteriori che posteriori, spetta all'operatore giuridico ed al giudice nazionale, i quali, pertanto, sono tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con il diritto comunitario (Corte Cost. 5 giugno 1984, n. 170 e numerose altre successive).Da tali principi consegue che, avendo la Corte di Giustizia ravvisato il contrasto tra le disposizioni che prevedono il pagamento dell'indennità di preparazione e promozione e l’art. 48 del Trattato CEE, le predette disposizioni - appartengano esse all'ordinamento statuale o all'ordinamento sportivo - non possono più trovare applicazione nello Stato Italiano.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 6/C Riunione del 26 settembre 1996 n. 4/5/6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 14/D - Riunione del 25.11.1995. Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 14/D - Riunione del 25.11.1995. Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 27/D - Riunione del 19.4.1996
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S: Bari avverso decisioni della C.V.E. in ordine al diritto riconosciuto all’A.C.R. Messina, ex art. 98 N.O.I.F. all’indennità di preparazione e promozione riferita al calciatore P.C. Appello del calciatore P.C. avverso decisioni della C.V.E. in ordine al diritto riconosciuto all’A.C.R. Messina x art. 98 N.O.I.F., all’indennità di preparazione e promozione riferita al reclamante. Appello dell’A.S. Bari avverso decisioni a seguito di vertenza economica con l’A.C.R. Messina in ordine all’ammontare, ex art. 98 N.O.I.F.,dell’indennità di preparazione e promozione riferita al calciatore P.C.
Massima: Il sistema normativo risultante dall'abrogazione degli artt. 96 bis, 96 ter e dalla sostituzione degli artt. 97 e 98 N.O.I.F., in seguito alla decisione della Corte di Giustizia dell'U.E. del 15 dicembre 1995 e dall'emanazione del Decreto Legge 17 maggio 1996, n. 272, ha portato all'abolizione dell’ indennità di preparazione e promozione prevista dalle precedenti disposizioni. Ogni pretesa di corresponsione di tale indennità di preparazione e promozione non ha più, pertanto, fondamento giuridico. Restano ovviamente salvi, secondo i principi generali della successione delle leggi nel tempo, i diritti maturati prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni nei casi di pronuncia passata in giudicato o di esaurimento del rapporto giuridico. Nel caso di obbligazioni sorte precedentemente, che siano oggetto di contestazione giudiziaria pendente o di rimedio equivalente dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, trovano ugualmente applicazione le nuove norme. Restano in ogni caso salvi i pagamenti dovuti a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica in favore della Società od Associazione Sportiva presso la quale l’atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, nel caso di primo contratto da professionista, quale che sia la denominazione adottata per tale adempimento sulla base delle norme allora vigenti.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 6/C Riunione del 26 settembre 1996 n. 1/2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 14/D Riunione del 25.11.1995. Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 27/D - Riunione del 19.4.1996
Impugnazione - istanza: Appello del Pescara Calcio avverso decisioni della C.V.E. in ordine al diritto riconosciuto all’A.C.R. Messina, ex art. 98 N.O.I.F., all’indennità di preparazione e promozione riferita al calciatore P.F. Appello del Pescara Calcio avverso decisioni a seguito di vertenza economica con l’A.C.R. Messina in ordine all'ammontare dell'indennità di preparazione e promozione riferita al calciatore P.F.
Massima: Il quadro normativo disciplinante l’istituto dell’indennità di preparazione e promozione è stato profondamente innovato dalla c.d. "sentenza Bosman" pronunciata dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea sulla interpretazione degli art. 48, 85 e 86 del Trattato CEE (Trattato di Roma del 25.3.1957), dal conseguente D.L. 17.5.1996 n. 272 che aveva abrogato la norma che prevedeva la facoltà di stabilire il versamento di un’ indennità di preparazione e promozione in occasione della stipula di un nuovo contratto con un atleta professionista, dalla abrogazione, da parte del Consiglio Federale, degli artt. 96 bis, 96 ter e dalla modifica degli artt. 97 e 98 NOIF. Il sistema normativo risultante dall'abrogazione degli arti. 96 bis, 96 ter e dalla sostituzione degli arti. 97 e 98 N.O.I.F in seguito alla decisione della Corte di Giustizia del U.E. del 15 dicembre 1995 e dall'emanazione del Decreto Legge 17 maggio 1996, n. 272, ha portato all'abolizione dell’ indennità di preparazione e promozione prevista dalle precedenti disposizioni. Ogni pretesa di corresponsione di tale indennità di preparazione o promozione non ha più, pertanto, fondamento giuridico. Restano ovviamente salvi, secondo i principi generali della successione delle leggi nel tempo, i diritti maturati prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni nei casi di pronuncia passata in giudicato o di esaurimento del rapporto giuridico. Nel caso di obbligazioni sorte precedentemente, che siano oggetto di contestazione giudiziaria pendente o di rimedio equivalente dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, trovano ugualmente applicazione le nuove norme. Restano in ogni caso salvi i pagamenti dovuti a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica in favore della Società od Associazione Sportiva preso la quale l’atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, nel caso di primo contratto da professionista, quale che sia la denominazione adottata per tale adempimento sulla base delle norme allora vigenti
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale 8/CF del 22 luglio 1996 n. 2 – www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Richiesta del presidente federale di interpretazione delle norme delle N.O.I.F. in materia di indennità di promozione e preparazione nel quadro normativo profondamente innovato dalla sentenza Bosman e dalle novità legislative intervenute.
Interpretazione: Il sistema normativo risultante dall'abrogazione degli artt. 96 bis, 96 ter e dalla sostituzione degli artt. 97 e 98 N.O.I.F., in seguito alla decisione della Corte di Giustizia dell'U.E. del 15 dicembre 1995 e all'emanazione del Decreto Legge 17 maggio 1996, n. 272, ha portato all'abolizione della indennità di preparazione e promozione prevista dalle precedenti disposizioni. Ogni pretesa di corresponsione di tate indennità di preparazione e promozione non ha più, pertanto, fondamento giuridico. Restano ovviamente salvi, secondo i principi generati della successione delle leggi nel tempo, i diritti maturati prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni nei casi di pronuncia passata in giudicato o di esaurimento del rapporto giuridico. Nel caso di obbligazioni sorte precedentemente, che siano oggetto di contestazione giudiziaria pendente o di rimedio equivalente dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, trovano ugualmente applicazione le nuove Norme. Restano in ogni caso salvi i pagamenti dovuti a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica in favore della Società od Associazione Sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, nel caso di primo contratto da professionista, quale che sia la denominazione adottata per tale adempimento sulla base delle norme allora vigenti.
Interpretazione: Non è più prevista una indennità di promozione, di trasferimento o di semplice formazione e tale principio si ricava dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee sopra riportata, dal decreto legge citato e dalle novità legislative introdotte dal Consiglio Federale, atti tutti ispirati al rispetto dell'art. 48 del Trattato CEE del 25 marzo 1957 che non tollera limitazioni alla libera circolazione dei lavoratori calciatori professionisti cittadini della Comunità Europea.
Interpretazione: E' ora previsto e permesso un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società presso la quale il calciatore abbia svolto attività non professionistica, ma esclusivamente dilettantistica o giovanile ed a carico della società che stipula con il calciatore il primo contratto da professionista. Giova sottolineare che il premio non equivale ad indennità, che il presupposto è l'addestramento e la formazione tecnica di un dilettante o giovane e mai la promozione, il trasferimento o la semplice formazione e che le condizioni sono costituite dalla prima nuova attività da professionista e dalla precedente attività dilettantistica o giovanile, cioè né professionistica né semiprofessionistica.
Interpretazione: Sia il decreto legge che una delle nuove disposizioni delle N.O.I.F. contemplano ancora l'indennità di preparazione e promozione ma solo ai fini di consentire eventualmente l'iscrizione in apposito conto del bilancio delle società di calcio e la dilazione in tre esercizi finanziari della possibilità di ammortamento del passivo costituito dall’eliminazione della predetta indennità.
Interpretazione: Non è più concepibile un'indennità di preparazione e promozione per il trasferimento di un calciatore professionista e non assume più alcuna rilevanza il trasferimento del professionista o la retrocessione per qualsiasi causa della società di appartenenza ad un Settore minore. Solo il passaggio dalla precedente attività dilettantistica o giovanile verso la nuova prima attività professionistica è ritenuto compatibile con un premio che non è da confondere con una indennità.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale 3/CF del 2 luglio 1996 n. 4 – www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Pronuncia interpretativa in ordine alla norma di cui all'art. 98 comma 9 N.O.I.F. .
Interpretazione: Le risoluzioni che possono dar luogo alla perdita dell'indennità sono soltanto quelle che l'art. 117, comma 2, N.O.I.F., identifica col rinvio all'Accordo Collettivo con l'A.I.C. (art. 16 e 17), per le varie gravi inadempienze contrattuali ivi previste, tutte oggetto di accertamento da parte di speciali organi federali e della relativa declaratoria.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 41/C Riunione del 20 giugno 1996 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 12/D Riunione dell'11.11.1995
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S.Nocerina avverso il mancato accoglimento della propria richiesta nei confronti dell’A.C. Trento dell’indennizzo, ex art. 96 ter N.O.I.F., in relazione al tesseramento del calciatore P.A.
Massima: L’indennizzo previsto dall’art. 96 ter NOIF è stato abrogato in seguito alla emanazione della "sentenza Bosman" della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, pronunciata in data l5 dicembre 1995 e concernente l'interpretazione degli artt. 48, 85 e 86 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957, alla emanazione del D.L. 17 maggio 1996 n. 272 recante disposizioni urgenti per le società professionistiche, che ha eliminato la facoltà (prevista dell'art. 6 della Legge 23 marzo 1981, n. 91) di stabilire il versamento di un'indennità di preparazione e promozione in occasione della stipulazione di un nuovo contratto con un atleta professionista, all'intervento del Consiglio Federale che ha disposto l'abrogazione degli artt. 96 bis e 96 ter e la modifica degli art. 97 e 98 N.O.I.F. (C.U. n. 107/A del 5.6.1996).
Massima: Non è dovuto l’indennizzo previsto dall’art. 96 ter NOIF quando, in seguito all’instaurasi della vertenza economica e nelle more della definizione del procedimento, è intervenuta una successiva disposizione legislativa che ha fatto venir meno tale istituto giuridico e ciò perchè il rapporto oggetto del giudizio, benché sorto in un tempo anteriore, deve essere disciplinato dalle norme sopravvenute.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 41/C Riunione del 20 giugno 1996 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 14/D Riunione del 25.11.1995
Impugnazione - istanza: Appello del Civitavecchia Calcio avverso decisioni a seguito di vertenza economica con l’A.C.R. Messina in ordine all’indennizzo, ex art. 96 bis N.O.I.F, conseguente al tesseramento del calciatore O.G.
Massima: Il diritto all’indennità di preparazione si estingue per rinuncia, per cui la società non ha diritto all’indennità di preparazione e promozione relativa al calciatore quando ha formulato dichiarazione di rinuncia espressa all'indennità stessa, ribadendola con comunicazione al Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti Serie C, che ne prendeva ufficialmente atto e dandone comunicazione alle persone e agli organismi interessati.
Massima: In materia di indennità di premio preparazione è competente a decidere in prima istanza la Commissione Vertenza Economica ed in seconda istanza la Commissione d’Appello Federale.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale 2/CF del 30 ottobre 1995 n. 4 – www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Pronuncia interpretativa in ordine alla norma di cui all'art. 98 comma 9 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
Interpretazione: Nella interpretazione sistematica degli artt. 98 comma 9 e 110 comma 1 N.O.I.F., l'indennità di preparazione e promozione è sempre dovuta, salvo i casi di risoluzione del contratto, espressamente considerati dall'Accordo Collettivo con l'A.I.C., ovvero in caso di revoca dell'affiliazione e conseguente inattività della società in qualsiasi campionato della F.I.G.C.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione del 12 ottobre 1995 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n, 26/D Riunione del 12.5.1996
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Vigolo Marchese a seguito di vertenza economica con l’A.C. Palazzolo in ordine all'indennizzo dovuto, ai sensi dell'art. 96 bis N.O.I.F.., in relazione al tesseramento del calciatore C.C. (delibera della C.V.E.).
Massima: La società professionistica ha diritto al pagamento dell’indennità ex art. 96 bis NOIF, quando il calciatore tesserato come professionista con la stessa si è poi vincolato a tempo indeterminato con la società dilettantistica, previa risoluzione del precedente contratto, in quanto il calciatore è portatore del parametro.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 4/C Riunione del 7 agosto 1995 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera C.V.E. - Com. Uff. n. 26/D - Riunione del 12.5.1995
Impugnazione - istanza: Appello del Taranto Calcio 1906 avverso decisioni a seguito di vertenza economica con l’Ancona Calcio in ordine all'indennizzo, ex art. 96 bis N.O.I.F., per il tesseramento del calciatore M.S..
Massima: La società A ha diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo, ex art. 96 bis N.O.I.F., conseguente al tesseramento del calciatore, da parte della nuova società B, nel caso in cui il calciatore prima del suo trasferimento a quest’ultima era stato tesserato quale professionista, a seguito di acquisizione onerosa di contratto ceduto a titolo definitivo, con provenienza dalla società C, per la società A. Ciò determinava il riconoscimento della pretesa agitata da quest'ultima, quantificata, giusta gli elementi di calcolo acquisiti dall'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. e rispecchianti la tabella allegata al citato art. 96 bis NOIF.
Massima: Il pagamento dell’indennizzo, ex art. 96 bis NOIF, è dovuto alla società anche nel caso di trasferimento del calciatore a campionato in svolgimento.