Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0101/CSA del 17 Gennaio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 105/DIV del 12 dicembre 2023

Impugnazione – istanza: - JUVE STABIA S.R.L.

Massima: Confermata l’ammenda di € 500,00 e ridotta l’originaria inibizione fino al 12 aprile 2024 con quella fino al 12 marzo 2024 a carico dell’allenatore dei portieri “per avere, al termine del primo tempo, durante il rientro delle squadre negli spogliatoi, tenuto una condotta violenta nei confronti del tesserato sig. …. in quanto, dopo essere stato colpito con un pugno al volto dal sig. omissis, reagiva colpendo con un pugno al volto il sig. ….Correttamente il fatto è stato sanzionato con l’inibizione di cui all’art. 9, comma 1, lett. h), CGS, il quale prescrive che l’entità massima irrogabile “non può superare la durata di cinque anni”. L’art. 9, comma 1, CGS contempla una distinzione tra sanzioni riferibili ai calciatori e sanzioni riferibili ad altri soggetti dell’ordinamento sportivo: la squalifica attiene all’interdizione dalla partecipazione all’attività agonistica, mentre l’inibizione riguarda le attività dei soggetti che, al contrario dei calciatori, non sono direttamente impegnati nell’attività agonistica. Squalifica ed inibizione costituiscono dunque differenti tipologie di sanzione che investono, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. e) e lett. h), CGS, diversi soggetti dell’ordinamento sportivo (cfr. CFA, Sez. I, decisione n. 90/CFA/2021-2022/C). Venendo tuttavia all’entità della sanzione, il collegio, avuto riguardo al duplice fatto che la condotta è avvenuta in reazione ad un grave fatto ingiusto altrui e che “non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario”, ritiene equa la sanzione dell’inibizione fino al 12 marzo 2024 (tre mesi), mantenendo ferma l’ammenda di € 500,00.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 009/CSA del 24 Agosto  2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicata sul C.U. n. 24 del 17/08/2021

Impugnazione – istanza: S.P.A.L.

Massima: Confermata la decisione del Giudice sportivo  che ha inflitto la sanzione della squalifica a tutto il 25 agosto 2021 e l’ammenda di € 5.000 agli allenatori per avere, al 16° del secondo tempo supplementare, abbandonando polemicamente il recinto di gioco senza autorizzazione in seguito a una decisione arbitrale, rivolto agli ufficiali di gara espressioni ingiuriose, infrazione rilevata dal quarto ufficiale….Quanto al profilo della proporzionalità della sanzione, tale principio appare pienamente rispettato, ove si consideri l’allontanamento non autorizzato e il carattere obiettivamente ingiurioso delle espressioni proferite (“vergogna, siete vergognosi”), gravemente offensive della professionalità, dignità e reputazione degli ufficiali di gara e denotanti forte disprezzo del loro ruolo sportivo. Quanto al disappunto e alla non condivisione per le decisioni arbitrali, all’agone sportivo, all’importanza dell’esito della partita, alla sua protrazione ai tempi supplementari, si tratta di circostanze per nulla eccezionali bensì comuni a molte partite, che certamente non giustificano né attenuano la grave mancanza di rispetto che vi è stata verso le decisioni e l’autorità arbitrali come risultanti dalle gravi espressioni proferite, che appaiono congruamente sanzionate.

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