Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 27/TFN - SD del 8 Settembre 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 885/519pf20-21/GC/am del 2 agosto 2021 nei confronti del sig. G.M. + altri - Reg. Prot. 13/TFN-SD

Massima:  E’ la Commissione Federale Agenti Sportivi e non il Tribunale Federale Nazionale ad essere competente in merito al deferimento di colui che è iscritto nei ruoli quale Allenatore dilettante di terza categoria, soggetto, all’epoca dei fatti, non tesserato per alcuna società ma di fatto operante nell'interesse della Società per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui agli artt. 2, comma 2, e 4, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 32 del medesimo C G S e all’art. 91 delle NOIF, nonché a gli artt . 16, 22, 37 e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nella stagione 2020/2021, svolto attività collegata, direttamente o indirettamente, al trasferimento e al collocamento di giovani calciatori e, in particolare, per avere, svolto un’attività di intermediazione finalizzata a favorire il tesseramento del giovane calciatore …. con la Società SSD A RL REAL GIULIANOVA e nell’interesse di quest’ultima, in violazione delle norme federali che regolano la materia e non essendo in possesso di alcun titolo abilitativo; nonché del  soggetto, che all’epoca dei fatti, non tesserato per alcuna società ma di fatto operante nell'interesse della Società per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui agli artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 32 del medesimo CGS e all’art. 91 delle NOIF, per aver e, nella stagione 2020/2021, svolto un’attività di intermediazione finalizzata a favorire il tesseramento del giovane calciatore ... con la Società SSD ARL REAL GIULIANOVA e nell’interesse di quest’ultima, in violazione delle norme federali che regolano la materia e non essendo in possesso di alcun titolo abilitativo al riguardo nonché per aver avviato, promosso e pubblicizzato, in assenza delle necessarie autorizzazioni, per come dal medesimo dichiarato, una vera e propria attività professionale di intermediazione tramite l’Agenzia “…..”, il cui scopo è quello di «supportare giovani calciatori sia da un punto di vista tecnico che giuridico-contrattuale» ai fini dell’inserimento in società professionistiche o dilettantistiche…..il Collegio rileva l’incompetenza del Tribunale a valutare le condotte contestate ai sig.ri … e …., in quanto relative allo svolgimento di attività d’intermediazione, riservata agli agenti sportivi, in assenza dei necessari titoli abilitativi e autorizzazioni. In base all’art. 9, comma 1, lett. f, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC, adottato con Comunicato ufficiale 125/A del 4.12.2020 ed entrato in vigore nella medesima data, la “Commissione Federale Agenti Sportivi […] adotta i provvedimenti sanzionatori nei casi previsti dall’art. 20 del presente Regolamento”. In base ai primi due commi della richiamata disposizione: "1. La Commissione Federale Agenti Sportivi è competente a giudicare in primo grado le violazioni degli agenti sportivi rispetto alle disposizioni racchiuse nel presente Regolamento. Il procedimento è regolato da un apposito Regolamento disciplinare adottato dalla FIGC, in ossequio al Regolamento disciplinare CONI Agenti Sportivi”. Il Regolamento disciplinare, adottato con il medesimo Comunicato Ufficiale, alla lett. b) del secondo comma del primo articolo chiarisce che “2. La Commissione Federale Agenti Sportivi è competente a giudicare in primo grado: […] b) il compimento senza titolo, da parte di soggetti non iscritti al Registro nazionale: i) di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva alla professione sportiva regolamentata di agente sportivo; ii) di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica della professione sportiva regolamentata di agente sportivo, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione anche minimale, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato”. Tale competenza è confermata anche dal Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi del Coni che, al primo comma dell’art. 13, stabilisce espressamente: “Spetta alla Commissione Federale Agenti Sportivi, istituita presso la Federazione Sportiva Nazionale nel cui ambito sono accaduti i fatti integranti violazione disciplinare, di esercitare la potestà disciplinare e di irrogare le rispettive sanzioni”. Alla stregua delle richiamate disposizioni appare evidente che lo svolgimento di attività d’intermediazione nel tesseramento di giovani giocatori, l’utilizzo arbitrario della qualifica di agenti sportivi/procuratori e la pubblicizzazione di un’agenzia di procuratori in assenza dell’iscrizione nel Registro federale degli Agenti sportivi rientrano nella competenza della Commissione Federale Agenti Sportivi.

 

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