L.N.P. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021 – legaseriea.it – atto non ufficiale – C.U. N. 117 DEL 14.12.2020 – Campionato Serie A – Delibera –
Gara Soc. BOLOGNA – Soc. ROMA
Il Giudice sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 (a mezzo e-mail pervenuto alle ore 08.51 odierne) in merito alla condotta del calciatore Bryan Cristante (Soc. Roma) consiste nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 23° del primo tempo;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale,
considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un ‘espressione blasfema, individuabile ed udibile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 37 comma 1 lett. a) e della richiamata normativa sulla prova televisiva,
P.Q.M.
delibera, di sanzionare il calciatore Bryan Cristante (Soc. Roma) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.