C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 12/10/2016 – Delibera – Ricorso A.S.D. Nova Gens Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 15 del 28/9/2016 – Squalifica giocatore Alcesti Roberto per 5 giornate – Campionato di 2^ Categoria

Ricorso A.S.D. Nova Gens Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 15 del 28/9/2016 – Squalifica giocatore Alcesti Roberto per 5 giornate – Campionato di 2^ Categoria

La Società A.S.D. Nova Gens ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova con Comunicato n. 15 del 28/9/2016, con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Alcesti Alberto : “una giornata per doppia ammonizione e quattro giornate perché dopo la seconda ammonizione appoggiava le mani sul petto dell’arbitro facendolo indietreggiare di tre passi, lo offendeva ed usciva lentamente dal terreno di gioco per far ritardare la ripresa del gioco”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società A.S.D. Nova Gens; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha precisato che il gesto del calciatore è consistito nell’appoggiare le mani sul suo petto e non aveva alcun connotato violento, ma concretava una forma di protesta irrispettosa; ritenuta più congrua, alla luce di quanto sopra acquisito, rispetto a quanto inizialmente deciso, la squalifica per tre giornate di gara P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Nova Gens; - di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Alcesti Alberto; Essendo il ricorso parzialmente accolto,non è dovuta la tassa reclamo.

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