C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 26/10/2016 – Delibera – Ricorso G.S.D. San Giuseppe Abano Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 18 del 12/10/2016 – Applicazione artt. 17 e 18 CGS gara San Giuseppe Abano–Spes Poiana del 2/10/2016; ammenda di € 100,00 – Campionato di 2^ Categoria

Ricorso G.S.D. San Giuseppe Abano Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 18 del 12/10/2016 – Applicazione artt. 17 e 18 CGS gara San Giuseppe Abano–Spes Poiana del 2/10/2016; ammenda di € 100,00 – Campionato di 2^ Categoria

 La Società G.S.D. San Giuseppe Abano ha presentato rituale ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova con Comunicato n. 18 del 12/10/2016, con la quale infliggeva le sanzioni indicate a margine per i seguenti motivi : “nel suo rapporto l’arbitro ha dichiarato di non aver potuto dar corso alla gara in quanto l’altezza delle porte, da Lui personalmente misurate, erano una di mt 2,36 e l’altra di mt 2,37. L’arbitro ha altresì dichiarato di avere atteso 45 minuti che la società ospitante GSD San Giuseppe Abano provvedesse a regolarizzare l’altezza delle porte ma che, non essendo questo accaduto (riconstatato, alla presenza dei capitani, che l’altezza delle porte erano rispettivamente mt. 2,38 e 2,40) ha comunicato alle squadre che la gara non avrebbe potuto essere disputata. La mancata messa a disposizione di un campo con porte regolamentari configura violazione del combinato disposto dell’art.15, comma 1°, lett. c) delle NOIF, che fa carico alla società ospitante di garantire la disponibilità di un idoneo campo di gioco e della decisione FIGC n.3 sulla regola n.1 del regolamento gioco del calcio (sotto la rubrica “disposizione di carattere generale sui campi di gioco”) che dichiara la società ospitante “responsabile del regolare allestimento del campo di gioco”. La mancata messa a disposizione, da parte della società GSD San Giuseppe Abano, di un campo con porte regolamentari, integra anche la fattispecie dell’art. 17 del C.G.S. secondo cui “la società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano impedito la regolare effettuazione della gara è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3” L’art.18 del C.G.S. prevede un sistema graduato di sanzioni per le società che si rendono “responsabili della violazione delle norme federali e di ogni altra disposizione ad esse applicabile”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società G.S.D. San Giuseppe Abano; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentiti i rappresentanti della Società ricorrente; sentito, altresì, personalmente il direttore di gara il quale ha confermato integralmente quanto riferito nel referto ed il suo supplemento, precisando le modalità di misurazione (all’altezza dei due pali ed al centro di ciascuna porta) e l’uniformità dei risultati, constatata alla presenza dei capitani delle due squadre, nonché la circostanza che lo strumento di misurazione gli era stato fornito dalla Società ospitante; ritenuto, alla luce di quanto sopra la correttezza della delibera impugnata P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società San Giuseppe Abano; - di confermare l’applicazione degli artt. 17 e 18 CGS e l’omologazione della gara con il risultato di : S.Giuseppe Abano-Spes Poiana 0-3; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 100,00 a carico della Società; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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