C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 03/11/2016 – Delibera – Ricorso A.S.D. Liventina Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 35 del 19/10/2016 – Squalifica per tre giornate giocatore Peresson Tommaso – Campionato di Eccellenza
Ricorso A.S.D. Liventina Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 35 del 19/10/2016 – Squalifica per tre giornate giocatore Peresson Tommaso – Campionato di Eccellenza
La Società A.S.D. Liventina ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale, con la quale ha squalificato per tre giornate il giocatore Peresson Tommaso : “per aver commesso un grave fallo di gioco su un avversario, al momento della espulsione irrideva pesantemente l'arbitro.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Liventina; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro per le vie brevi che ha confermato integralmente quanto riportato nel rapporto di gara; ritenuta congrua la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado rispetto ai fatti acclarati P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Liventina; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Peresson Tommaso - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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