C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 09/11/2016 – Delibera – Ricorso A.C.D. Galliera Veneta Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato del C.R.V. n. 37 del 26/10/2016 – Ripetizione gara Fontanivese S.Giorgio-Galliera – Campionato di 1^ Categoria

Ricorso A.C.D. Galliera Veneta Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato del C.R.V. n. 37 del 26/10/2016 – Ripetizione gara Fontanivese S.Giorgio-Galliera - Campionato di 1^ Categoria

La Società A.C.D. Galliera Veneta ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 37 del C.R.V. del 26/10/2016, con la quale decideva la ripetizione della gara in oggetto, per errore tecnico da parte del direttore di gara (espulsione non dovuta di un giocatore della squadra avversaria). La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Galliera Veneta; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; rilevato che l’errore tecnico emerge chiaramente dal referto arbitrale e che, di fronte a tale chiara ammissione, la ripetizione della gara sia assolutamente consequenziale e insindacabile P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società A.C.D. Galliera; - di confermare la ripetizione della gara Fontanivese S.Giorgio-Galliera in data da stabilire dal C.R. Veneto; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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