C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 16/11/2016 – Delibera – Ricorso A.C.D. Arbizzano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 27 del 3/11/2016 – Squalifica per tre giornate giocatore Terracciano Giacomo – Campionato Provinciale Allievi
Ricorso A.C.D. Arbizzano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 27 del 3/11/2016 – Squalifica per tre giornate giocatore Terracciano Giacomo – Campionato Provinciale Allievi
La Società A.C.D. Arbizzano ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona con Comunicato n. 27 del 3/11/2016 e relativa alla squalifica per tre giornate a carico del giocatore Terracciano Giacomo : “per aver colpito con un pugno il petto-spalla di un giocatore avversario a fine partita”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Arbizzano; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; ritenuta adeguata ai fatti contestati la sanzione irrogata al calciatore Terracciano dal Giudice Sportivo di primo grado; tenuto conto di quanto disposto dall’art. 35.1.1. del C.G.S. che conferisce al rapporto arbitrale carattere di prova piena e privilegiata P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Arbizzano; - di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Terracciano Giacomo; - di disporre l’addebito della tassa ricorso non versata.
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