C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 23/11/2016 – Delibera – Ricorso S.S.D. Petrarca Calcio a 5 S.r.l. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato del C.R.V. n. 18 del 28/9/20196 della Divisione Regionale di Calcio a Cinque– Partita Futsal Rossano – Petrarca C5 del 16/09/2016 – Campionato di Serie C1
Ricorso S.S.D. Petrarca Calcio a 5 S.r.l. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato del C.R.V. n. 18 del 28/9/20196 della Divisione Regionale di Calcio a Cinque– Partita Futsal Rossano – Petrarca C5 del 16/09/2016 – Campionato di Serie C1
La Società S.S.D. Petrarca Calcio a 5 S.r.l. ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 18 del C.R.V. del 28/09/2016, con la quale respingeva il reclamo proposto dalla stessa Società in prima istanza, avverso la regolarità dell’incontro in oggetto. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società S.S.D. Petrarca Calcio a 5 S.r.l.; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente viste le controdeduzioni della Società Futsal Rossano allegate agli atti del giudizio di primo grado la Corte Sportiva d’Appello Territoriale osserva quanto segue : Le dichiarazioni rese dall’arbitro della gara di calcio a 5 United Futsal Rossano/Petrarca, nel corso della sua audizione, hanno fornito nuovi elementi, necessari – e nel contempo risolutivi – ai fini della (corretta) decisione del reclamo che ne occupa. Il direttore di gara – che ha descritto con precisione l’evoluzione delle condizioni meteorologiche di quella serata – ha riferito di essere arrivato a Rossano Veneto nel bel mezzo di un forte acquazzone (ma non di portata eccezionale) e di aver verificato personalmente, alle 20,15 circa, la presenza di alcune pozzanghere sul terreno di gioco, dovute alla percolazione di gocce d’acqua dalla copertura del palasport. La situazione meteorologica è sembrata in deciso miglioramento intorno alle 21,30, orario fissato per l’avvio del match. Considerata la “schiarita” del tempo, l’arbitro chiedeva ai dirigenti dell’United Futsal Rossano di asciugare per l’ultima volta la pavimentazione del palasport, così da poter verificare se dopo mezz’ora, (vale a dire, la durata di un tempo di gara) come da regolamento, la partita avrebbe potuto avere inizio. Peraltro alle 22,00, sul terreno di gioco risultavano ben visibili alcune nuove pozzanghere, formatesi – nonostante il miglioramento delle condizioni meteorologiche – sicuramente dopo le 21,30, quando era stata effettuata l’ultima asciugatura del campo di gara. Dal che la decisione di non far disputare la gara per impraticabilità del terreno di gioco. Si tratta, a questo punto, di valutare se alla fattispecie in esame sia applicabile l’art. 17, co. 4 CGS (come ritenuto dal Giudice Sportivo) che consentirebbe l’effettuazione differita della partita, ovvero l’art. 17, co. 1 CGS, la cui applicazione comporterebbe la sanzione della perdita della gara “a tavolino” ai danni della società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano impedito la regolare effettuazione della gara. Ebbene, questa Corte ritiene che la mancata disputa del match non sia da imputare ad un accadimento di carattere eccezionale (“vis maior cui resisti non potest”), quale sarebbe stato – secondo la ricostruzione della società United Futsal Rossano – il fortunale abbattutosi su Rossano Veneto il 16 settembre 2016. Il direttore di gara, infatti, non ha riferito di aver avuto difficoltà ad arrivare al palazzetto, ove avrebbe dovuto disputarsi la gara, ma solamente di essere arrivato nel bel mezzo di un forte acquazzone. Non solo. Il successivo miglioramento delle condizioni meteorologiche, registrate dall’arbitro intorno alle 21,30, avrebbero dovuto consentire di lì a poco l’inizio della partita.
Peraltro, la formazione ex novo di altre pozzanghere sul terreno di gioco sta a dimostrare che nemmeno la segnalata “schiarita” del tempo ha consentito alla gara di aver inizio. A questo punto, si ritiene che la responsabilità della mancata disputa del match del 16/09/2016 sia da individuarsi nelle cattive condizioni della copertura della struttura sportiva, la cui manutenzione è stata evidentemente trascurata dal Comune, proprietario e gestore dell’impianto. Per quanto riguarda la comunicazione del Sindaco, secondo la quale “il gocciolamento e le infiltrazioni erano dovute al temporale accompagnato da forti raffiche di vento”, in base alla quale il Giudice Sportivo aveva disposto la ripetizione della gara, va detto che la stessa, oltre che risultare smentita dalle dichiarazioni del direttore di gara, offre delle giustificazioni causali proprie di un consulente tecnico. E inoltre detta dichiarazione, piuttosto, avvalora il fatto che la manutenzione posta in essere dal Comune non era (almeno fino al 16/09/20196) quella idonea a consentire il regolare svolgimento delle gare di Calcio a 5 (si parla infatti di “copertura provvisoria dei cupolini in policarbonato realizzata a seguito di rottura di alcuni di essi”). Ritenuta, dunque, sussistente la responsabilità oggettiva della società United Futsal Rossano, la Corte, visto l’art. 17, co. 1, C.G.S., ritiene applicabile alla fattispecie in esame la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-6." P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società S.S.D. Petrarca Calcio a 5 S.r.l. - di applicare a carico dell’United Futsal Rossano il disposto dell’art. 17/1 del C.G.S., omologando la gara oggi presa in esame c.s. :United Futsal Rossano – Petrarca C5 0-6; Essendo il ricorso accolto non è dovuta la tassa reclamo.
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