C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 23/11/2016 – Delibera – Ricorso U.S.D. San Lorenzo Albignasego Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 19 del 19/10/2016 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara San Lorenzo – Tribano del 2/10/2016; squalifica una giornata giocatore Zago Mattia, ammenda di € 50,00; inibizione fino al 9/11/2016 dirigente accompagnatore Pistore Massimiliano – Campionato Allievi Provinciale

Ricorso U.S.D. San Lorenzo Albignasego Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 19 del 19/10/2016 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara San Lorenzo – Tribano del 2/10/2016; squalifica una giornata giocatore Zago Mattia, ammenda di € 50,00; inibizione fino al 9/11/2016 dirigente accompagnatore Pistore Massimiliano – Campionato Allievi Provinciale

La Società U.S.D. San Lorenzo Albignasego ha proposto rituale ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova di primo grado con Comunicato n. 19 del 19/10/2016, con le quali infliggeva le sanzioni indicate a margine per la partecipazione irregolare del giocatore Zago Mattia.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente ha riunito in un unico giudizio i ricorsi presentati dall’U.S.D. San Lorenzo contraddistinti con le lettere A) e B). Presi in esame i predetti ricorsi proposti dalla Società San Lorenzo; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; constatato che l’Unione Sportiva Dilettantistica San Lorenzo reclama che il proprio calciatore Zago Matteo avrebbe dovuto scontare la squalifica, comminata nell’ultima giornata del campionato “Allievi B” 2015/2016 allorquando militava nelle file della società Albignasego Calcio, al primo incontro delle fasi finali del Campionato Provinciale 2015/2016 in cui l’Albignasego Calcio partecipava ma con la squadra “Allievi A”. A detta della ricorrente qualora una società disponga di due squadre “A” e “B” queste devono essere considerate come un’unica squadra di categoria frazionata per opportunità di maggiore partecipazione, in quanto solo la “squadra A” è abilitata a partecipare alle fasi finali del campionato, cosicché le squalifiche comminate ad un calciatore nel corso delle gare disputate dalla squadra “B” ben possano essere scontate nelle successive gare della squadra “A”. L’assunto non trova fondamento. Questa Corte osserva che ai sensi dell’art. 22 comma 3 del C.G.S. : “il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nelle quali militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6 (del medesimo articolo 22)”. Altresì, il comma 6 dell’art. 22 C.G.S. su citato dispone che: “le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del settore per le l’attività giovanile e scolastica (…)” Orbene, tenuto conto del combinato disposto normativo, questa Corte si è orientata nel senso di ritenere che è la stessa società che dispone delle prestazioni sportive del calciatore ad individuare la squadra di appartenenza cui il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione. Nel caso di specie, la società Albignasego Calcio ha individuato negli “Allievi B” la squadra di appartenenza del Calciatore Zago Matteo. E ciò in quanto gli ha fatto disputare l’intero campionato (tranne una partita) proprio con gli “Allievi B” e non l’ha, altresì, mai schierato in campo in una gara delle fasi finali del Campionato Provinciale “Allievi A”, nemmeno in quelle successive al primo incontro delle fasi finali cui pretesamente la reclamante riteneva dovesse essere scontata la squalifica. Questo orientamento è ancora più giustificato dal fatto di evitare che le società che dispongono di squadra “A” e “B” possano spostare per ragioni di opportunità il calciatore, nella giornata in cui dovrebbe scontare la squalifica, dalla “squadra A” alla “squadra B” e viceversa, eludendo di fatto l’esecuzione e l’efficacia della sanzione. Quanto sopra consentirebbe al calciatore di giocare sempre e comunque non scontando mai la squalifica, ledendo, così, il principio di effettività delle sanzioni inflitte e quello di lealtà e correttezza tipici dell’Ordinamento Sportivo. Pertanto la squalifica, comminata nell’ultima giornata del campionato 2015/2016 “Allievi B Albignasego”, essendo un dato oggettivo che questa era la squadra in cui militava il calciatore Zago Matteo, deve essere scontata, ai sensi dell’art. 22 C.G.S. commi 3 e 6, come residuo nel nuovo campionato 2016/2017 nella nuova società d’appartenenza e per l’appunto nell’Unione Sportiva Dilettantistica San Lorenzo. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera per quanto riguarda il ricorso contrassegnato con la lettera A) : - di respingere il ricorso riguardante la gara S.Lorenzo-Solesinese; - di applicare a carico della Società San Lorenzo la sanzione sportiva della perdita della gara in base all’art. 17/5 C.G.S.; - di omologare la predetta gara del 25/9/2016 con il seguente risultato di : S.Lorenzo-Solesinese 0-3; - di confermare la squalifica ulteriore di una giornata a carico del calciatore Zago Mattia disposta in primo grado; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 50,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della inibizione a carico del Sig. Pistore Massimiliano fino al 26/10/2016; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata. per quanto riguarda il ricorso contrassegnato con la lettera B) : - di respingere il ricorso riguardante la gara S.Lorenzo-Tribano; - di applicare a carico della Società San Lorenzo la sanzione sportiva della perdita della gara in base all’art. 17/5 C.G.S.; - di omologare la predetta gara del 2/10/2016 con il seguente risultato di : S.Lorenzo-Tribano 0-3; - di confermare la squalifica ulteriore di una giornata a carico del calciatore Zago Mattia disposta in primo grado; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 50,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della inibizione a carico del Sig. Pistore Massimiliano fino al 9/11/2016; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

 

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