C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 30/11/2016 – Delibera – Ricorso U.S.C. Codognè Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 40 del 9/11/2016 del C.R.V. – Omologazione gara Calcio Caerano – Codognè del 9/10/2016 – Campionato di 1^ Categoria

Ricorso U.S.C. Codognè Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 40 del 9/11/2016 del C.R.V. – Omologazione gara Calcio Caerano – Codognè del 9/10/2016 – Campionato di 1^ Categoria

La Società U.S.C. Codognè ha presentato rituale ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale di primo grado di cui al C.U. n. 40 del 9/11/2016, con la quale respingeva il reclamo da essa presentato vertente sulla posizione del giocatore Piccoli Filippo del Calcio Caerano e ratificava l’omologazione della gara Calcio Caerano – Codognè del 9/10/2016 con il risultato acquisito in campo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Codognè; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il rappresentante legale della Società ricorrente; vista la relazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto e verificato che, in effetti, per un disguido dovuto ad omonimia, il giocatore Piccoli Filippo non era stato erroneamente inserito tra i tesserati della Società Calcio Caerano, ma che la richiesta di tesseramento, da quest’ultima, era stata inviata ancora in data 16/9/2016 e che, per l’effetto, la partecipazione del predetto calciatore Piccoli Filippo alla gara oggi presa in esame doveva ritenersi regolare P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società U.S.C. Codognè; - di confermare l’omologazione della gara Calcio Caerano-Codogné del 9/10/2016 con il risultato acquisito in campo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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