C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 30/11/2016 – Delibera – Ricorso A.S.D. Union Campo San Martino Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 22 del 9/11/2016 – Squalifica per 10 giornate giocatore Ferronato Mattia; una partita a porte chiuse con sospensione del provvedimento – Campionato di 2^ Categoria

Ricorso A.S.D. Union Campo San Martino Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 22 del 9/11/2016 – Squalifica per 10 giornate giocatore Ferronato Mattia; una partita a porte chiuse con sospensione del provvedimento – Campionato di 2^ Categoria

La Società A.S.D. Union Campo San Martino ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova con Comunicato n. 22 del 9/11/2016 e relativa alle seguenti sanzioni : - Squalifica per dieci giornate a carico del giocatore Ferronato Mattia . “per avere rivolto all’arbitro gravi offese riferite alla sua origine etnica”; - infrazione art. 11 CGS e disputa di una gara a porte chiuse, con sospensione del provvedimento per un anno : “per insulti pronunciati nei confronti dell’arbitro dai tifosi dell’Union Campo San Martino che avevano carattere discriminatorio; tuttavia l’art. 12 impone di valutare la “dimensione e la percezione reale del fenomeno”, che nel caso di specie paiono essere state modeste tenuto conto che i comportamenti lesivi sono stati posti in essere da solo due sostenitori che non possono, quindi, con il loro comportamento, macchiare un’intera tifoseria. Va poi considerato che gli insulti siano cessati subito dopo l’intervento del capitano della squadra. Devono quindi trovare applicazione le specifiche sanzioni per comportamenti discriminatori previste per il comportamento dei tesserati, non invece quelle previste per il comportamento dei tifosi, fermo restando che la società risponde comunque del loro comportamento scorretto in base alle regole generali”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Union Campo San Martino; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito, personalmente l’arbitro, che ha confermato integralmente il proprio rapporto di gara ed il relativo supplemento; tenuto conto di quanto disposto dall’art. 35.1.1. del C.G.S. che conferisce al rapporto arbitrale carattere di prova piena e privilegiata P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Union Campo San Martino; --di confermare la squalifica per dieci giornate a carico del calciatore Ferronato Mattia; - di confermare il provvedimento, sospeso per un anno, di disputare una gara a porte chiuse per infrazione dell’art. 11 CGS; - di disporre l’addebito della tassa ricorso non versata.

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