C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 07/12/2016 – Delibera – Ricorso A.S.D. Stanga Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 25 del 23/11/2016 – Squalifica giocatore Battilana Lorenzo fino al 23/11/2017 – Campionato Juniores Provinciale
Ricorso A.S.D. Stanga Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 25 del 23/11/2016 – Squalifica giocatore Battilana Lorenzo fino al 23/11/2017 – Campionato Juniores Provinciale
La Società A.S.D. Stanga ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza con Comunicato n. 25 del 23/11/2016 e relativa alla squalifica fino al 23/11/2017 a carico del giocatore Battilana Lorenzo : “perché al termine della gara, si avvicinava minacciosamente di corsa verso l’arbitro e rivolgeva a quest’ultimo offese e minacce. Successivamente alla notifica dell’espulsione nei confronti del calciatore, quest’ultimo tentava di colpire l’arbitro con una testata. Tale azione non produceva danni fisici al direttore di gara, se non un leggero contatto al volto, per il riflesso di quest’ultimo che indietreggiando si sottraeva dalle conseguenze dell’azione violenta del calciatore. A seguito di ciò, l’arbitro accelerava il suo rientro nello spogliatoio, mentre il calciatore, bloccato da alcuni compagni di squadra, minacciava di morte il direttore di gara”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Stanga; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società opponente; sentito, altresì, personalmente l’arbitro che ha meglio precisato la dinamica dell’episodio contestato ed ha anche espressamente indicato di aver colto nell’atteggiamento del Battilana la volontà di colpirlo, ma di non essere certo che tale volontà si potesse poi tradurre in una “testata” tale da cagionare lesioni; atteso, peraltro, che la vicinanza tra i due era tale da rendere impensabile che un semplice indietreggiamento avesse potuto evitare o attutire il colpo, si ricava che il gesto del Battilana, pur integrando tentata violenza, non fosse in realtà diretto a cagionare danni fisici, risultando inoltre incontestate, attesa la fede privilegiata di quanto riportato dall’arbitro nel proprio rapporto, le minacce e le offese P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene più congrua irrogare nei confronti del Battilana la squalifica al 15/8/2017 P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Stanga; --di ridurre al 15/8/2017 la squalifica a carico del calciatore Battilana Lorenzo; - essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.
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