C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 14/12/2016 – Delibera – Ricorso A.S.D. Calcio Sarcedo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 48 del C.R.V. del 7/12/2016 – Squalifica per tre giornate giocatore De Pretto Michele – Campionato di 1^ Categoria

Ricorso A.S.D. Calcio Sarcedo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 48 del C.R.V. del 7/12/2016 – Squalifica per tre giornate giocatore De Pretto Michele – Campionato di 1^ Categoria

La Società A.S.D. Calcio Sarcedo ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 48 del C.R.V. del 7/12/2016 e relativa alla squalifica per tre giornate a carico del giocatore De Pretto Michele : “una giornata per l’espulsione e due giornate per aver ritardato l’uscita dal campo, usando un linguaggio blasfemo”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società A.S.D. Calcio Sarcedo; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro, per le vie brevi, il quale ha confermato il contenuto del suo rapporto di gara e, in particolare, di aver chiaramente identificato nel calciatore De Pretto Michele – Capitano del Sarcedo – l’autore della condotta contestata; valutato il provvedimento sanzionatorio inflitto dal Giudice di primo grado che appare equo rispetto a quanto acclarato; considerato, inoltre, il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro riveste prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale Delibera - di respingere il ricorso presentato dall’A.S.D. Calcio Sarcedo; - di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore De Pretto Michele; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

 

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