C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 14/12/2016 – Delibera – Ricorso U.S. Crocefisso A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 25 del 30/11/2016 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Crocefisso-Brusegana S.Stefano del 27/11/2016 – Campionato di 3^ Categoria”
Ricorso U.S. Crocefisso A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 25 del 30/11/2016 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Crocefisso-Brusegana S.Stefano del 27/11/2016 – Campionato di 3^ Categoria”
La Società U.S. Crocefisso A.S.D. ha presentato rituale ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova con Comunicato n. 28 del 30/11/2016 e relativa alla sanzione a suo carico della perdita della gara Crocefisso-Brusegana S.Stefano del 27/11/2016 per 0-3 in applicazione dell’art. 17/1 del C.G.S.;– Campionato di 3^ Categoria: “nel suo rapporto l’arbitro ha dichiarato di non avere potuto dar corso alla gara in quanto l’altezza della porta, da lui personalmente misurata, era di metri 2,34 quando la regola 1 del Regolamento di gioco prescrive un’altezza di metri 2,44. L’arbitro ha altresì dichiarato di avere atteso 45 minuti che la società ospitante CROCEFISSO provvedesse a regolarizzare l’altezza delle porte ma che, non essendo questo accaduto, ha comunicato alle squadre che la gara non avrebbe potuto essere disputata. La mancata messa a disposizione di un campo con porte regolamentari configura violazione del combinato disposto dell’art. 15, comma 1°, lett. c), delle N.O.I.F., che fa carico alla società ospitante di garantire la disponibilità di un idoneo campo di gioco, e della Decisione F.I.G.C. n. 3 sulla regola n. 1 del Regolamento gioco del calcio (sotto la rubrica: “Disposizioni di carattere generale sui campi di gioco”) che dichiara la società ospitante “responsabile del regolare allestimento del campo di gioco. La mancata messa a disposizione, da parte della società CROCEFISSO, di un campo con porte regolamentari, integra anche la fattispecie dell’art. 17 del C.G.S. secondo cui “la società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano impedito la regolare effettuazione della gara è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3”. L’art. 18 del C.G.S. prevede un sistema graduato di sanzioni per le società che si rendono “responsabili della violazione delle norme federali e di ogni altra disposizione ad esse applicabile.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Crocefisso; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro in sede di audizione che ha confermato di aver personalmente verificato l’irregolarità dell’altezza di una delle porte alla presenza anche dei capitani delle due squadre e che, pertanto, essendo la situazione irregolare ai fini dello svolgimento della gara non vi aveva dato inizio; atteso, inoltre, che la riserva scritta in ordine alla irregolarità delle misure del terreno di gioco è considerata “conditio sine qua non” per reclamare sul risultato di una gara effettivamente svolta in situazione di eventuale irregolarità, ma non necessaria nel caso in cui tale irregolarità sia stata accertata dall’arbitro e riportata nel suo rapporto di gara; infatti, all’irregolarità accertata dal direttore di gara, come nel caso specifico, in ordine all’altezza delle porte (10 cm. in meno rispetto a quanto stabilito dalle norme regolamentari) vi è l’obbligo da parte del direttore di gara di non dare inizio all’incontro; visto, infine, che i dirigenti della Società ospitante, ad espresso invito dell’arbitro di sanare l’anomalia riscontrata, hanno esplicitamente dichiarato di non essere in grado di porre rimedio all’anomalia medesima, il direttore di gara non era tenuto a quel punto ad aspettare alcun tempo prima di decidere di non fare disputare la partita. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Crocefisso; - di confermare a carico della Società Crocefisso la sanzione della perdita della gara Crocefisso-Brusegana S.Stefano del 27/11/2016 con il risultato di 0-3; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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