C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 21/12/2016 – Delibera – Ricorso A.C.D. Costa Barausse Fara Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 50 del C.R.V. del 14/12/2016 – Squalifica per tre giornate giocatore Zanella Renan, Ammenda di € 80,00 alla Società – Campionato di 1^ Categoria
Ricorso A.C.D. Costa Barausse Fara Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 50 del C.R.V. del 14/12/2016 – Squalifica per tre giornate giocatore Zanella Renan, Ammenda di € 80,00 alla Società – Campionato di 1^ Categoria
La Società A.C.D. Costa Barausse ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 50 del C.R.V. del 14/12/2016 e relative ai seguenti provvedimenti disciplinari : -squalifica per tre giornate a carico del giocatore Zanella Renan : “una giornata per l’espulsione e due giornate per avere ripetutamente offeso l’arbitro usando linguaggio blasfemo, alla notifica si rifiutava di mostrare il numero di maglia”; -ammenda di € 80,00 a carico della Società : “per la presenza di persone non autorizzate nel recinto di gioco che offendevano i giocatori della squadra ospitata”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società A.C.D. Costa Barausse Fara; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro, per le vie brevi, il quale ha confermato integralmente il contenuto del rapporto di gara; ritenuto che i provvedimenti disciplinari impugnati siano corretti quanto alla descrizione delle violazioni e alle sanzioni applicate e dunque adeguatamente motivati; considerato, inoltre, il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro riveste prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’A.C.D. Costa Barausse Fara; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Zanella Renan; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 80,00.- nei confronti della Società; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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