C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 23/12/2016 – Delibera – Ricorso A.S.D. Nova Gens Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 27 del 14/12/2016 – Squalifica per due giornate giocatore Portinari Federico – Campionato di 2^ Categoria
Ricorso A.S.D. Nova Gens Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 27 del 14/12/2016 – Squalifica per due giornate giocatore Portinari Federico – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.S.D. Nova Gens ha proposto ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova con Comunicato n. 27 del 14/12/2016, con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per due giornate a carico del giocatore Portinari Federico. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dichiara inammissibile il ricorso della Società A.S.D. Nova Gens perché vertente su sanzione inoppugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva (“non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente Federale : a) la squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara”) P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dall’A.S.D. Nova Gens; - di confermare la sanzione della squalifica per due giornate a carico del calciatore Portinari Federico; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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